SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI

LA DISCIPLINA DELL’IMMIGRAZIONE E

NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO I — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

 

Art. 1

(Accertamento della condizione di reciprocità)

(Art. 2, comma 2, del testo unico)

1. Per le persone fisiche straniere, i responsabili del procedimento amministrativo che ammette lo straniero al godimento dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino, ed i notai che redigono gli atti che comportano l’esercizio di taluno dei predetti diritti, o che vi prestano assistenza, richiedono l’accertamento della condizione di reciprocità al Ministero degli Affari esteri, nei soli casi previsti in applicazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, d’ora in avanti indicato come "testo unico", ed in quelli per i quali le Convenzioni internazionali prevedono la condizione di reciprocità.

 

Art. 2

Rapporti con la pubblica amministrazione

( art. 2, comma 5 del testo unico)

1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l’esibizione o la produzione di specifici documenti.

 

 

 

Art. 3

(Comunicazioni allo straniero)

(art.2, comma 6, del testo unico)

1. Le comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria relative ai procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico e dal presente regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.

2. Le comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli stranieri diversi da quelli indicati nel comma 1, emanati dal Ministro dell'Interno, dai Prefetti, dai Questori o dagli organi di polizia sono effettuate a mezzo di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, con le modalità di cui al comma 3, o, quando la persona è irreperibile, mediante notificazione effettuata nell’ultimo domicilio conosciuto.

3. Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno, sono comunicati allo straniero mediante consegna o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalità di impugnazione. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Analogamente si provvede per il diniego del visto di ingresso o di reingresso, e la sintesi del provvedimento, può essere effettuata, a richiesta, anche in arabo.

4. Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3, lo straniero è altresì informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia, con ammissione, qualora ne sussistano i presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990, n. 217, ed è avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271 e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con l’avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.

 

 

 

 

Art. 4

(Comunicazioni all’autorità consolare)

(art. 2, comma 7, del testo unico)

1. L’informazione prevista dal comma 7 dell’articolo 2 del testo unico è effettuata nel rispetto delle disposizioni di legge che tutelano i dati personali. Essa contiene:

a) l’indicazione dell’autorità giudiziaria o amministrativa che effettua l’informazione;

b) le generalità dello straniero e la sua nazionalità, nonché, ove possibile, gli estremi del passaporto o di altro documento di riconoscimento, ovvero, in mancanza, le informazioni acquisite in merito alla sua identificazione;

c) l’indicazione delle situazioni che comportano l’obbligo dell’informazione, con specificazione della data di accertamento della stessa, nonché, ove sia stato emesso un provvedimento nei confronti dello straniero, gli estremi dello stesso;

d) il luogo in cui lo straniero si trova, nel caso di provvedimento restrittivo della libertà personale, di decesso o di ricovero ospedaliero urgente.

2. La comunicazione è effettuata per iscritto, ovvero mediante fonogramma, telegramma, o altri idonei mezzi di comunicazione. Nel caso in cui la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina dello Stato di cui lo straniero è cittadino si trovi all’estero, le comunicazioni verranno fatte al Ministero degli Affari Esteri che provvederà ad interessare la rappresentanza competente.

3 L’obbligo di informazione all’autorità diplomatica o consolare non sussiste quando lo straniero, cui la specifica richiesta deve essere rivolta dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 7, del testo unico, dichiari espressamente di non volersi avvalere degli interventi di tale autorità. Per lo straniero di età inferiore ai quattordici anni, la rinuncia è manifestata da chi esercita la potestà sul minore.

4. Oltre a quanto previsto dall’articolo 2, comma 7, del testo unico, l’informazione all’autorità consolare non è comunque effettuata quando dalla stessa possa derivare il pericolo, per lo straniero o per i componenti del nucleo familiare, di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di origine nazionale, di condizioni personali o sociali.

 

CAPO II — INGRESSO E SOGGIORNO

Art. 5

(Rilascio dei visti di ingresso)

(Art. 4, comma 2, del testo unico)

 

1. Il rilascio dei visti di ingresso o per il transito nel territorio dello Stato è di competenza delle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane a ciò abilitate e, tranne in casi particolari, territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero. Gli uffici di polizia di frontiera italiani possono essere autorizzati a rilasciare visti di ingresso o di transito, per una durata non superiore, rispettivamente, a dieci e a cinque giorni, per casi di assoluta necessità.

2. Il visto può essere rilasciato, se ne ricorrono requisiti e condizioni, per la durata occorrente in relazione ai motivi della richiesta e alla documentazione prodotta dal richiedente.

3. La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonché i requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascun tipo di visto, sono disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli Affari Esteri, emanate d'intesa con le altre competenti Amministrazioni e periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia.

4. Le Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane sono tenute ad assicurare, per le esigenze dell'utenza, adeguate forme di pubblicità di detti requisiti e condizioni, nonché degli eventuali requisiti integrativi resi necessari da particolari situazioni locali o da decisioni comuni adottate nell’ambito della cooperazione con le Rappresentanze degli altri Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen.

5. Nella domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le proprie generalità complete e quelle degli eventuali familiari al seguito, gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, il luogo dove è diretto, il motivo e la durata del soggiorno.

6. Alla domanda deve essere allegato il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, nonché la documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto e, in ogni caso, quella concernente:

a) la finalità del viaggio;

b) l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati;

c) la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno, osservate le direttive di cui all’articolo 4, comma 3, del testo unico;

d) le condizioni di alloggio.

7. Per i visti relativi ai familiari al seguito lo straniero deve esibire, oltre alla documentazione di cui al comma 6 anche:

a) quella comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o inabilità al lavoro e di convivenza. A tal fine i certificati rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero sono autenticati dall’autorità consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti è conforme agli originali;

b) il nulla osta della questura, utile anche ai fini dell’accertamento della disponibilità di un alloggio, a norma dell’articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico, e dei mezzi di sussistenza di cui allo stesso articolo, comma 3, lettera b). A tal fine l’attestazione dell’ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico, può essere sostituita dal certificato di abitabilità rilasciato dall’Ufficio Tecnico comunale, ovvero da un certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciata dall’Azienda Sanitaria Locale.

8. Valutata la ricevibilità della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, il visto è rilasciato entro 9O giorni dalla richiesta.

 

 

Art. 6

(Ingresso nel territorio dello Stato)

(art. 4 del testo unico)

1. L’ingresso nel territorio dello Stato è comunque subordinato alla effettuazione dei controlli di frontiera, compresi quelli richiesti in attuazione della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, doganali e valutari, ed a quelli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale.

2. E’ fatto obbligo al personale addetto ai controlli di frontiera di apporre sul passaporto il timbro di ingresso, con l’indicazione della data.

3. Nei casi di forza maggiore che impediscono l’attracco o l’atterraggio dei mezzi navali o aerei nei luoghi dove sono istituiti i valichi di frontiera deputati ai controlli dei viaggiatori, lo sbarco degli stessi può essere autorizzato dal comandante del porto o dal direttore dell’aeroporto per motivate esigenze, previa comunicazione al questore e all’ufficio o comando di polizia territorialmente competente ed agli uffici di sanità marittima o aerea.

4. Nelle circostanze di cui al comma 4, il controllo di frontiera è effettuato dall’ufficio o comando di polizia territorialmente competente, con le modalità stabilite dal questore.

5. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si osservano anche per il controllo delle persone in navigazione da diporto, che intendono fare ingresso nel territorio dello Stato, le cui imbarcazioni sono eccezionalmente autorizzate ad attraccare in località sprovviste di posto di polizia di frontiera, sulla base delle istruzioni diramate in attuazione della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 30 settembre 1993, n. 388.

 

 

 

 

Art. 7

(Uscita dal territorio dello Stato e reingresso)

(Art.4, comma 2, del testo unico)

1. Lo straniero che lascia il territorio dello Stato per recarsi in uno Stato non appartenente allo spazio di libera circolazione è tenuto a sottoporsi ai controlli di polizia di frontiera. E’ fatto obbligo al personale addetto ai controlli di apporre sul passaporto il timbro di uscita munito dell’indicazione del valico di frontiera e della data.

2. Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo esserne uscito, intende farvi ritorno, il reingresso è consentito previa esibizione al controllo di frontiera del permesso di soggiorno in corso di validità.

3. Lo straniero il cui documento di soggiorno è scaduto da non più di 60 giorni, per rientrare nel territorio dello Stato, è tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza previa esibizione del documento scaduto.

4. Lo straniero privo del documento di soggiorno, perché smarrito o sottratto, è tenuto a richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare unendo copia della denuncia del furto o dello smarrimento. Il visto di reingresso è rilasciato previa verifica dell’esistenza del provvedimento del questore concernente il soggiorno.

5. Lo straniero in possesso della carta di soggiorno rientra nel territorio dello Stato mediante la sola esibizione della carta di soggiorno e del passaporto o documento equivalente.

 

 

 

 

Art. 8

(Richiesta del permesso di soggiorno)

(Art. 5 del testo unico)

1. La richiesta del permesso di soggiorno è presentata, entro il termine previsto dal testo unico, al Questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare, mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell’Interno, sottoscritta dal richiedente, corredata della fotografia dell’interessato, in formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno, il terzo da conservare agli atti d’ufficio e il quarto da trasmettere al sistema informativo di cui all’articolo 49 del testo unico. In luogo della fotografia in più esemplari allo straniero può essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell’immagine, in dotazione all’ufficio.

2. Nella richiesta di cui al comma 1 lo straniero deve indicare:

a) le proprie generalità complete, nonché quelle dei figli minori conviventi, per i quali sia prevista l’iscrizione nel permesso di soggiorno del genitore;

b) il luogo dove l’interessato dichiara di voler soggiornare;

c) il motivo del soggiorno.

3. Con la richiesta di cui al comma 1 devono essere esibiti:

a) il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalità, la data (anche solo con l’indicazione dell’anno) e il luogo di nascita degli interessati, nonché il visto di ingresso, quando prescritto;

b) la documentazione, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di lavoro, attestante la disponibilità dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza.

4. L’ufficio trattiene copia della documentazione esibita e può richiedere, quando occorre verificare la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, l’esibizione della documentazione o di altri elementi occorrenti per comprovare:

a) l’esigenza del soggiorno per il tempo richiesto;

b) la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno, rapportata al numero delle persone a carico;

c) la disponibilità di altre risorse o dell’alloggio, nei casi in cui tale documentazione sia richiesta dal testo unico o dal presente regolamento. uandoQQqq

5. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non è necessaria per i richiedenti asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui all’articolo 18 del testo unico.

6. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identità dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di fotografia dell’interessato e del timbro datario dell’ufficio e della sigla dell’addetto alla ricezione, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potrà essere ritirato il permesso di soggiorno, con l’avvertenza che all’atto del ritiro dovrà essere esibita la documentazione attestante l’assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all’articolo 34, comma 3, del testo unico.

 

 

 

 

Art. 9

(Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari)

(Art. 5, comma 2, del testo unico)

1. Per gli stranieri in possesso di passaporto o altro documento equipollente, dal quale risulti la data di ingresso nel territorio dello stato, e del visto di ingresso quando prescritto, che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a trenta giorni, l’esemplare della scheda rilasciata per ricevuta a norma dell’articolo 8, comma 6, tiene luogo del permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Ai fini di cui all’articolo 6, comma 3, del testo unico, la scheda deve essere esibita unitamente al passaporto.

2. Quando si tratta di soggiorno per turismo di durata non superiore a 30 giorni di gruppi guidati la richiesta del permesso di soggiorno può essere effettuata dal capo gruppo, mediante esibizione dei passaporti o documenti equipollenti e, se si tratta di passaporti collettivi, di copia dei documenti di identificazione di ciascuno dei viaggiatori, nonché del programma del viaggio. La disponibilità dei mezzi di sussistenza e di quelli per il ritorno nel Paese d’origine può essere documentata attraverso la attestazione di pagamento integrale del viaggio e del soggiorno turistico.

3. Nei casi di cui al comma 2, la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno, munita del timbro dell’ufficio con data e sigla dell’operatore addetto alla ricezione, rilasciata nel numero di esemplari occorrenti, equivale a permesso di soggiorno collettivo per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale, risultante dall’apposito timbro, munito di data, apposto sul passaporto o altro documento equipollente all’atto del controllo di frontiera.

4. Per i soggiorni da trascorrersi presso convivenze civili o religiose, presso ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di soggiorno può essere presentata in questura dall’esercente della struttura ricettiva o da chi presiede le case, gli ospedali, gli istituti o le comunità in cui lo straniero è ospitato, il quale provvede anche al ritiro e alla consegna all’interessato della ricevuta di cui al comma 1 e del permesso di soggiorno.

5. Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 30 giorni sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 8 dell’articolo 6 del testo unico.

6. Negli alberghi, negli altri esercizi ricettivi e nei centri di accoglienza alle frontiere deve essere messa a disposizione dei viaggiatori stranieri una trascrizione, nelle lingue italiana, francese, inglese, spagnola e araba delle disposizioni del testo unico e del presente regolamento concernenti l’ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.

 

 

 

Art. 10

(Rilascio del permesso di soggiorno)

(Art. 5 del testo unico)

 

1. Il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d’ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi:

a) per richiesta di asilo e per asilo politico;

b) per emigrazione in un altro Paese;

c) per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento.

2. Il permesso di soggiorno è rilasciato in conformità all’Azione Comune 97/11/GAI del Consiglio dell’Unione Europea del 16 dicembre 1996 e contiene l’indicazione del codice fiscale. A tal fine, con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro delle finanze, sono determinate le modalità di comunicazione in via telematica dei dati per l’attribuzione allo straniero del Codice Fiscale e per l’utilizzazione dello stesso Codice come identificativo dello straniero, anche ai fini degli Archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari.

3. La documentazione attestante l’assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all’articolo 34, comma 3, del testo unico deve essere esibita al momento del ritiro del permesso di soggiorno.

 

 

 

 

Art. 11

(Rifiuto del permesso di soggiorno)

(Art. 5, commi 5 e 6, del testo unico)

1. Salvo che debba disporsi il respingimento o l’espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera, quando il permesso di soggiorno è rifiutato il questore avvisa l’interessato, facendone menzione nel provvedimento di rifiuto, che, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l’applicazione dell’espulsione di cui all’articolo 13 del testo unico.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il questore concede allo straniero un termine, non superiore a quindici giorni lavorativi per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio dello Stato, con l’avvertenza che, in mancanza, si procederà a norma dell’articolo 13 del testo unico.

3. Fuori dei casi di espulsione, nei casi in cui occorra rimpatriare lo straniero, il prefetto ne avverte il console dello Stato di appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza e può disporne il rimpatrio, munendolo di foglio di via obbligatorio, anche con la collaborazione degli organismi che svolgono attività di assistenza per stranieri, ovvero concedergli un termine, non superiore a dieci giorni, per presentarsi al posto di polizia di frontiera specificamente indicato e lasciare il territorio dello Stato.

 

 

 

 

Art. 12

(Rinnovo del permesso di soggiorno)

(Art. 5 del testo unico)

1. Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti all’Accordo di Schengen, in conformità di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di applicazione del predetto Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di visto, per i soli motivi di turismo, non può essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta giorni, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali.

2. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, del testo unico, la documentazione attestante la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico può essere accertata d’ufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dall’interessato con la richiesta di rinnovo.

3. La richiesta di rinnovo è presentata in duplice esemplare. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identità del richiedente, rilascia un esemplare della richiesta, munito del timbro datario dell’ufficio e della propria firma, quale ricevuta, ove sia riportata per iscritto, con le modalità di cui all’articolo 2, comma 6, del testo unico, l’avvertenza che l’esibizione della ricevuta stessa alla competente Azienda sanitaria locale è condizione per la continuità dell’iscrizione al Servizio Sanitario nazionale.

4. Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo superiore a sei mesi, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.

 

 

 

Art. 13

(Conversione del permesso di soggiorno)

(Art. 6, comma 1, del testo unico)

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso. In particolare:

a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente l’esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività lavorativa in forma autonoma;

b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l’esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previa iscrizione nelle liste di collocamento o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;

c) Il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore consente l’esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere precedenti.

2. L’ufficio della pubblica amministrazione che rilascia il titolo autorizzatorio o abilitativo, nei casi previsti dal comma 1, lettera a), e la Direzione provinciale del lavoro, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), comunicano alla Questura, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno è utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel documento.

3. Con il rinnovo, è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l’attività effettivamente svolta.

4. Previa autorizzazione dell’istituzione scolastica o formativa, il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l’esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili.

5. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero è ammesso a frequentare corsi di studio o di formazione in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dell’articolo 3 del Testo unico attestati dalla Direzione provinciale del lavoro, previa idonea documentazione del rapporto di lavoro.

 

 

 

 

 

Art. 14

(Iscrizioni anagrafiche)

(art. 6, comma 7, del testo unico)

1. Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dal presente regolamento.

2. Il comma 3 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è sostituito dal seguente:

"3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per gli stranieri muniti da carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore."

3. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è sostituita dalla seguente:

"c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonchè, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell’ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni."

4. Al comma 2 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è aggiunto il seguente periodo:

" Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione è effettuata al questore."

5. Al comma 2 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è aggiunto il seguente periodo:

"Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno."

6. Con decreto del Ministro dell’Interno, sentita l’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia, l’Istituto Nazionale di Statistica e l’lstituto Nazionale per la Previdenza Sociale, sono determinate le modalità di comunicazione, anche in via telematica, dei dati concernenti i cittadini stranieri fra gli uffici di stato civile e di anagrafe dei Comuni, gli Archivi dei lavoratori extracomunitari, e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell’interno, limitatamente ai dati che possono essere trattati a norma della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

 

 

 

Art. 15

(Richiesta della carta di soggiorno)

(Art. 9 del testo unico)

1. Per il rilascio della carta di soggiorno di cui all’articolo 9 del testo unico, l’interessato è tenuto a farne richiesta per iscritto, su scheda conforme a quella approvata con decreto del Ministro dell’Interno.

2. All’atto della richiesta, da presentare alla Questura del luogo in cui lo straniero risiede, questi deve indicare:

a) le proprie generalità complete;

b) il luogo o i luoghi in cui l’interessato ha soggiornato in Italia nei cinque anni precedenti;

c) il luogo di residenza;

d) le fonti di reddito, specificandone l’ammontare.

3. La domanda deve essere corredata da:

a) copia del passaporto o di documento equipollente o del documento di identificazione rilasciato dalla competente autorità italiana da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con l’indicazione dell’anno, e il luogo di nascita, del richiedente;

b) copia della dichiarazione dei redditi o del modello 101 rilasciato dal datore di lavoro, relativi all’anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale;

c) certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso;

d) fotografia della persona interessata, in formato tessera, in quattro esemplari, salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 1;

4. Nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all’articolo 9, comma 1, del testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al comma 3 del presente articolo devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante :

a) lo stato di coniuge o di figlio minore. A tal fine, i certificati rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero devono essere autenticati dall’autorità consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti è conforme agli originali;

b) la disponibilità di un alloggio, a norma dell’articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tal fine l’attestazione dell’ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico, può essere sostituita dal certificato di abitabilità rilasciato dall’Ufficio Tecnico comunale, ovvero da un certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciata dall’Azienda Sanitaria Locale;

c) il reddito richiesto per le finalità di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, tenuto conto di quello dei familiari conviventi non a carico.

 

5. Se la carta di soggiorno è richiesta nelle qualità di cui all’articolo 9, comma 2, del testo unico di coniuge straniero o genitore straniero convivente con cittadino italiano o con cittadino di uno Stato dell’Unione Europea residente in Italia, il richiedente, oltre alle proprie generalità, deve indicare quelle dell’altro coniuge o del figlio con il quale convive. Per lo straniero che sia figlio minore convivente, nelle condizioni di cui all’articolo 9, comma 2, del testo unico, la carta di soggiorno è richiesta da chi esercita la potestà sul minore.

6. Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata, oltre che della documentazione relativa al reddito familiare, anche delle certificazioni comprovanti lo stato di coniuge o di figlio minore o di genitore di cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea residente in Italia.

7. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati ed accertata l'identità dei richiedenti, ne rilascia ricevuta, indicando il giorno in cui potrà essere ritirato il documento richiesto. La ricevuta non sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno.

 

 

 

 

Art. 16

(Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno)

(Art. 9 del Testo unico)

1. La carta di soggiorno è rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, previo accertamento delle condizioni richieste dal testo unico.

2. Il documento costituente la carta di soggiorno è soggetto a rinnovo decennale. Il nuovo documento è rilasciato a richiesta dell’interessato, corredata di nuove fotografie, salvo che debba essere disposta la revoca della carta di soggiorno.

 

CAPO III — ESPULSIONE E TRATTENIMENTO

 

Art. 17

(Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione)

(artt. 13 e 14 del Testo unico)

1. Il ricorso avverso i provvedimenti di espulsione previsti dall’articolo 13 del testo unico è depositato in cancelleria, unitamente ad attestazione di deposito di copia dello stesso all’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato. A tal fine tale autorità è tenuta a rilasciare tale attestazione con immediatezza.

2. I funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che, ai sensi dell’articolo 13, comma 10, del testo unico, curano l’inoltro del ricorso presentato all’estero provvedono anche agli adempimenti di cui al comma 1.

3. L’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato può far pervenire le proprie osservazioni al giudice, entro cinque giorni dalla data di deposito del ricorso presso i propri uffici. Il giudice tiene conto delle osservazioni ai fini della decisione sul ricorso.

4. L’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato può, sentita l'Avvocatura dello Stato, che può esprimersi anche con un parere di carattere generale, delegare un funzionario dell’Amministrazione civile dell’interno a partecipare al procedimento in camera di consiglio.

5. Se il ricorso è trattato nel corso del procedimento di convalida del provvedimento adottato dal questore a norma dell’articolo 14 del testo unico, il funzionario delegato può presentare oralmente in camera di consiglio le osservazioni di cui al comma 3.

 

 

 

Art. 18

(Divieto di rientro per gli stranieri espulsi)

(Art. 13, comma 13, del Testo unico)

1. Il divieto di rientro nel territorio dello Stato nei confronti delle persone espulse opera a decorrere dalla data di esecuzione dell’espulsione, attestata dal timbro d’uscita di cui all’articolo 7, comma 1, ovvero da ogni altro documento comprovante l’assenza dello straniero dal territorio dello Stato.

 

 

 

 

Art. 19

(Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza)

(Art. 14 del Testo unico)

1. Il provvedimento con il quale il Questore dispone il trattenimento dello straniero ai sensi dell'articolo 14 del Testo unico è comunicato all’interessato con le modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del presente regolamento unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento.

2. Con la medesima comunicazione lo straniero è informato del diritto di essere assistito, nel procedimento di convalida del decreto di trattenimento, da un difensore di fiducia, con ammissione, ricorrendone le condizioni, al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Allo straniero è dato altresì avviso che, in mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.

3. All'atto dell'ingresso nel centro lo straniero viene informato che in caso di indebito allontanamento la misura del trattenimento sarà ripristinata con l'ausilio della forza pubblica.

4. Il trattenimento non può essere protratto oltre il tempo strettamente necessario per l’esecuzione del respingimento o dell’espulsione e, comunque, oltre i termini stabiliti dal testo unico e deve comunque cessare se il provvedimento del questore non è convalidato.

5. Lo svolgimento della procedura di convalida del trattenimento non può essere motivo del ritardo dell'esecuzione del respingimento.

 

 

 

 

 

 

Art. 20

(Modalità del trattenimento)

(art. 14 del Testo unico)

1. Le modalità del trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare svolgimento della vita in comune, la libertà di colloquio all'interno del centro e con visitatori provenienti dall'esterno, in particolare con il difensore che assiste lo straniero, e con i ministri di culto, la libertà di corrispondenza, anche telefonica, ed i diritti fondamentali della persona, fermo restando l'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro.

2. Nell’ambito del centro sono assicurati, oltre ai servizi occorrenti per il mantenimento e l’assistenza degli stranieri trattenuti o ospitati, i servizi sanitari essenziali, gli interventi di socializzazione e la libertà del culto, nei limiti previsti dalla Costituzione.

3. Allo scopo di assicurare la libertà di corrispondenza, anche telefonica, il centro contribuisce alle spese telefoniche, telegrafiche e postali nel limite stabilito con decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro del Tesoro.

4. Il trattenimento dello straniero può avvenire unicamente presso i centri di permanenza temporanea individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del Testo unico, o presso i luoghi di cura in cui lo stesso è ricoverato per urgenti necessità di soccorso sanitario.

5. Nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato in luogo di cura, debba recarsi nell’ufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che procede, ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare per espletare le procedure occorrenti al rilascio dei documenti occorrenti per il rimpatrio, il questore provvede all’accompagnamento a mezzo della forza pubblica.

6. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente in Italia, o per altri gravi motivi di carattere eccezionale, il giudice che procede, sentito il questore, può autorizzare lo straniero ad allontanarsi dal centro per il tempo strettamente necessario, informando il questore che ne dispone l’accompagnamento.

7. Oltre al personale addetto alla gestione dei centri e agli appartenenti alla forza pubblica, al giudice competente e all’autorità di pubblica sicurezza, ai centri possono accedere i familiari conviventi e il difensore delle persone trattenute o ospitate, i ministri di culto, il personale della rappresentanza diplomatica o consolare, e gli appartenenti ad enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarietà sociale, ammessi a svolgervi attività di assistenza a norma dell’articolo 21 ovvero sulla base di appositi progetti di collaborazione concordati con il Prefetto della provincia in cui è istituito il centro..

8. Le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza all’interno del centro, comprese le misure strettamente indispensabili per garantire l’incolumità delle persone, nonché quelle occorrenti per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le modalità di svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione delle disposizioni recate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive impartite dal Ministro dell’Interno per assicurare la rispondenza delle modalità di trattenimento alle finalità di cui all’articolo 14, comma 2, del testo unico.

9. Il questore adotta ogni altro provvedimento e le misure occorrenti per la sicurezza e l’ordine pubblico nel centro, comprese quelle per l’identificazione delle persone e di sicurezza all’ingresso del centro, nonchè quelle per impedire l’indebito allontanamento delle persone trattenute e per ripristinare la misura nel caso che questa venga violata. Il questore, anche a mezzo degli ufficiali di pubblica sicurezza, richiede la necessaria collaborazione da parte del gestore e del personale del centro che sono tenuti a fornirla.

 

 

 

Art. 21

(Funzionamento dei centri di permanenza temporanea e assistenza)

(Art. 14 del Testo unico)

1. Il prefetto della provincia in cui è istituito il centro di permanenza temporanea e assistenza provvede all’attivazione e alla gestione dello stesso, disciplinandone anche le attività, a norma dell’articolo 20, comma 8, in conformità alle istruzioni di carattere organizzativo e amministrativo-contabile impartite dal Ministero dell’Interno, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con l’Ente locale o con soggetti pubblici o privati che possono avvalersi dell’attività di altri enti, di associazioni del volontariato e di cooperative di solidarietà sociale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere disposte la locazione, l’allestimento, il riadattamento e la manutenzione di edifici o di aree, il trasporto e il posizionamento di strutture, anche mobili, la predisposizione e la gestione di attività per la assistenza, compresa quella igienico-sanitaria e quella religiosa, il mantenimento, il vestiario, la socializzazione, e quant’altro occorra al decoroso soggiorno nel centro, anche per le persone che vi prestano servizio.

3. Alla stipula delle convenzioni di cui al comma 1 ed alla attività contrattuale di cui al comma 2, quando sia svolta da soggetti pubblici, si provvede con le modalità stabilite per i servizi in economia delle amministrazioni interessate, anche in deroga ai limiti di spesa ed alle altre disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità.

4. Il prefetto individua il responsabile della gestione del centro e dispone i necessari controlli sull’amministrazione e gestione del centro.

5. Nell’ambito del centro sono riservati uno o più locali idonei per l’espletamento, con l’accordo dell’autorità consolare, delle relative attività. Le autorità di pubblica sicurezza assicurano ogni possibile collaborazione all’autorità consolare al fine di accelerare l’espletamento degli accertamenti e il rilascio dei documenti necessari, con spese a carico del bilancio del Ministero dell’Interno.

 

Art. 22

(Attività di prima assistenza e soccorso)

1. Le attività di accoglienza, assistenza e quelle svolte per le esigenze igienico-sanitarie, connesse al soccorso dello straniero possono essere effettuate anche al di fuori dei centri di cui all’articolo 21, per il tempo strettamente necessario all’avvio dello stesso ai predetti centri o all’adozione dei provvedimenti occorrenti per l’erogazione di specifiche forme di assistenza di competenza dello Stato.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati a cura del Prefetto con le modalità e con l’imputazione degli oneri a norma delle disposizioni di legge in vigore, comprese quelle del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563.

 

 

CAPO IV — DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO

 

Art. 23

(Servizi di accoglienza alla frontiera)

(Art. 11, comma 5, del testo unico)

1. I servizi di accoglienza previsti dall’articolo 11, comma 5, del Testo unico sono istituiti presso i valichi di frontiera nei quale è stato registrato negli ultimi tre anni il maggior numero di richieste di asilo o di ingressi sul territorio nazionale, nell’ambito delle risorse finanziarie definite con il documento programmatico di cui all’articolo 3 del Testo unico e dalla legge di bilancio.

2. Le modalità per l’espletamento dei servizi di assistenza, anche mediante convenzioni con organismi non governativi o associazioni di volontariato, enti o cooperative di solidarietà sociale, e di informazione, anche mediante sistemi automatizzati, sono definite con provvedimento del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro per la solidarietà sociale.

3. Nei casi di urgente necessità, per i quali i servizi di accoglienza di cui al presente articolo non sono sufficienti o non sono attivati, è immediatamente interessato l’Ente locale per l’eventuale accoglienza in uno dei centri istituiti a norma dell’articolo 40 del testo unico:

4. Nella prima applicazione i servizi di cui al presente articolo sono mantenuti o attivati nell’ambito delle risorse finanziarie già finalizzate ad analoghe strutture.

 

 

Art. 24

(Programmi di assistenza ed integrazione sociale)

(Art. 18 del testo unico)

1. I programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui all’articolo 18 del testo unico, realizzati a cura degli enti locali o dei soggetti privati convenzionati, sono finanziati dallo Stato, nella misura del settanta per cento, a valere sulla apposita sezione del Fondo di cui all’articolo 45 del testo unico, e dall’ente locale, nella misura del trenta per cento, a valere sulle risorse relative all’assistenza. Il contributo dello Stato è disposto dal Ministro per le Pari opportunità previa valutazione, da parte della Commissione interministeriale di cui al comma 3, dei programmi elaborati dai comuni interessati o dai soggetti privati convenzionati con questi ultimi, dietro presentazione di progetti di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonché le strutture organizzative e logistiche specificamente destinate.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, è istituita la Commissione interministeriale per l'attuazione dell'articolo 18 del testo unico, composta dai rappresentanti dei Ministri per le pari opportunità, per la solidarietà sociale, dell'interno e di grazia e giustizia, i quali designano i rispettivi supplenti. La Commissione può avvalersi di consulenti ed esperti, designati dal Ministro per le pari opportunità d’intesa con gli altri Ministri interessati.

3. La Commissione svolge i compiti di indirizzo, controllo e di programmazione delle risorse in ordine ai programmi previsti dal presente capo. In particolare provvede a:

a) esprimere il parere sulle richieste di iscrizione nell’apposita sezione del registro di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c);

b) esprimere i pareri e le proposte sui progetti di convenzione dei comuni e degli enti locali con i soggetti privati che intendono realizzare i programmi di assistenza e di integrazione sociale di cui all’articolo 25;

c) selezionare i programmi di assistenza e di integrazione sociale da finanziare a valere sul fondo di cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, dell’interno e di grazia e giustizia;

d) verificare lo stato di attuazione dei programmi e la loro efficacia. A tal fine gli enti locali interessati devono far pervenire alla Commissione ogni sei mesi una relazione sulla base dei rapporti di cui all'articolo 25, comma 4, lettera c).

Art. 25

(Convenzioni con soggetti privati)

(Art. 18 del Testo unico)

1. I soggetti privati che intendono svolgere attività di assistenza ed integrazione sociale per le finalità di cui all’articolo 18 del testo unico debbono essere iscritti nell’apposita sezione del registro di cui all’articolo 42, comma 2, del medesimo testo unico, a norma degli articoli 50 e seguenti del presente regolamento, e stipulare apposita convenzione con l'ente locale o con gli enti locali di riferimento.

2. L'ente locale stipula la convenzione con uno o più soggetti privati di cui al comma 1 dopo aver verificato:

a) l’iscrizione nella apposita sezione del registro di cui all’articolo 42, comma 2, del testo unico;

b) la rispondenza del programma o dei programmi di assistenza e di integrazione sociale che il soggetto intende realizzare ai criteri ed alle modalità stabiliti con il decreto di cui all’articolo 24, comma 3, lettera c), tenuto conto dei servizi direttamente assicurati dall’ente locale;

c) la sussistenza dei requisiti professionali, organizzativi e logistici occorrenti per la realizzazione dei programmi.

3. L'ente locale dispone verifiche semestrali sullo stato di attuazione e sull'efficacia del programma, ed eventualmente concorda modifiche che lo rendano più adeguato agli obiettivi fissati.

4. I soggetti privati convenzionati con gli enti locali che attuano programmi di assistenza e di integrazione sociale sono tenuti a:

a) comunicare al Sindaco del luogo in cui operano l'inizio del programma;

b) effettuare tutte le operazioni di carattere amministrativo, anche per conto delle vittime, qualora impossibilitate, per la richiesta del permesso di soggiorno, l'iscrizione al servizio sanitario nazionale e ogni altro adempimento volto alla effettività dei diritti delle vittime;

c) presentare all'ente locale convenzionato un rapporto semestrale sullo stato di attuazione del programma e sugli obiettivi intermedi raggiunti;

d) rispettare le norme sulla riservatezza e sicurezza delle vittime, anche dopo la conclusione del programma;

e) comunicare senza ritardo al Sindaco e al questore che ha rilasciato il permesso di soggiorno l'eventuale interruzione, da parte dello straniero interessato, della partecipazione al programma.

 

 

 

Art. 26

(Rilascio del permesso di soggiorno

per motivi di protezione sociale)

(Art. 18 del Testo unico)

1. Quando ricorrono le circostanze di cui all’articolo 18 del testo unico, il questore provvede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, acquisiti:

a) il programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo straniero, conforme alle prescrizioni della Commissione interministeriale di cui all’articolo 24;

b) l’adesione dello straniero al medesimo programma, previa avvertenza delle conseguenze previste dal testo unico in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso;

c) l’accettazione degli impegni connessi al programma da parte del responsabile della struttura presso cui il programma deve essere realizzato.

2. La proposta o il parere del Procuratore della Repubblica sono espressi sempre che sia stato iscritto un procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento in danno dello straniero richiedente, e che lo stesso abbia reso dichiarazioni nel corso del procedimento.

 

 

 

Art. 27

(Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati

l’espulsione o il respingimento)

(art. 19 del Testo unico)

1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:

a) per minore età, salvo l’iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell’affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Se si tratta di minore abbandonato, è immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza;

b) per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c) del testo unico;

c) per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria, nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui all’articolo 19, comma 2, lettera d) del testo unico;

d) per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che possa disporsi l’allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le persecuzioni di cui all’articolo 19, comma 1, del testo unico.

 

 

CAPO V — DISCIPLINA DEL LAVORO

Art. 28

(Definizione delle quote d’ingresso per motivi di lavoro)

(Art. 21, comma 4, del testo unico)

1. Oltre a quanto espressamente previsto dal testo unico o dagli accordi internazionali stipulati a norma del medesimo testo unico, i decreti che definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per motivi di lavoro indicano le quote per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo.

2. Per le finalità di cui al presente Capo il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta le misure occorrenti per i collegamenti informativi dei propri uffici centrali e periferici ed i trattamenti automatizzati dei dati dei lavoratori stranieri e, mediante convenzioni con i Ministeri interessati, per i collegamenti occorrenti con le rappresentanze diplomatiche e consolari e con le Questure.

 

 

 

 

 

Art. 29

(Autorizzazione al lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato)

(Art. 22 del testo unico)

1. L’autorizzazione al lavoro dello straniero residente all’estero è rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente per il luogo in cui l’attività lavorativa dovrà effettuarsi, a richiesta del datore di lavoro, nei limiti qualitativi e quantitativi previsti dai decreti di cui all’articolo 28.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve contenere:

a) le complete generalità del titolare o legale rappresentante dell’impresa, della sua denominazione e sede, ovvero, se si tratta di lavoro a domicilio, le complete generalità del datore di lavoro committente;

b) le complete generalità del lavoratore straniero o dei lavoratori stranieri che si intende assumere;

c) l’impegno di assicurare allo straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o comunque applicabili;

d) la sede dell’impresa e dello stabilimento ovvero del luogo in cui verrà prevalentemente svolta l’attività inerente al rapporto di lavoro;

e) l’ indicazione delle modalità di alloggio.

3. Alla richiesta di cui al comma 1 devono essere allegati:

a) il certificato di iscrizione dell’impresa alla Camera di commercio, industria e artigianato, munito della dicitura di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, salvo che il rapporto di lavoro subordinato non riguardi l’attività d’impresa;

b) copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente all’estero, sottoposto alla sola condizione dell’effettivo rilascio del relativo permesso di soggiorno;

c) copia della documentazione prodotta dal datore di lavoro ai fini fiscali, attestante la sua capacità economica.

4. L’autorizzazione al lavoro è rilasciata entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, previa verifica delle condizioni di cui all’articolo 22, comma 3, del testo unico e della congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa o del lavoro a domicilio.

 

 

 

Art. 30

(Nulla osta della questura e visto d’ingresso)

(Art. 22, comma 6, del testo unico)

1. L’autorizzazione al lavoro, unitamente a copia della domanda e della documentazione di cui al comma 3 dell’articolo 29, deve essere presentata alla Questura territorialmente competente, per l’apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell’ingresso.

2. Il nulla osta provvisorio è apposto in calce all’autorizzazione entro 20 giorni dal ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti del lavoratore straniero, motivi ostativi all’ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato e che non sussistono, nei confronti del datore di lavoro, i motivi ostativi di cui al comma 3.

3. Il nulla osta può essere rifiutato qualora il datore di lavoro a domicilio o titolare di un’impresa individuale, ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed i componenti dell’organo di amministrazione della società, risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell’interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.

4. L’autorizzazione di cui all’articolo 29, corredata del nulla osta di cui al presente articolo è fatta pervenire a cura del datore di lavoro allo straniero interessato ed è da questi presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, entro il termine di cui all’articolo 22, comma 5, del testo unico.

5. Il visto di ingresso è rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei presupposti di cui all’articolo 5.

 

 

 

Art. 31

(Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia)

(Art. 21, comma 5, e art. 22, comma 1, del testo unico)

1. Le liste di lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia, formate in attuazione degli accordi di cui all’articolo 21, comma 5, del testo unico, sono compilate ed aggiornate per anno solare, distintamente per lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato e per lavoro stagionale, e sono tenute nell’ordine di presentazione delle domande di iscrizione.

2. Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e delle schede di iscrizione che gli interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, su modello definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell’interno, contenente:

a) Paese d’origine;

b) numero progressivo di presentazione della domanda;

c) complete generalità;

d) tipo del rapporto di lavoro preferito (stagionale, a tempo determinato, a tempo indeterminato);

e) capacità professionali degli interessati o loro appartenenza ad una determinata categoria di lavoratori, qualifica o mansione;

f) conoscenza della lingua italiana, ovvero di una delle lingue francese, inglese o spagnola, o di altra lingua;

g) eventuali propensioni lavorative o precedenti esperienze di lavoro nel Paese d’origine o in altri Paesi;

h) l’eventuale diritto di priorità per i lavoratori stagionali che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 24, comma 4, del testo unico, attestate dalla esibizione del passaporto o altro documento equivalente, da cui risulti la data di partenza dall’Italia al termine del precedente soggiorno per lavoro stagionale;

i) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini dell’accesso al lavoro.

3. I dati di cui al comma 2, nell’ordine di priorità di iscrizione, sono trasmessi senza ritardo, per il tramite del Ministero degli Affari Esteri, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per essere inseriti nell’Anagrafe annuale informatizzata di cui all’articolo 21, comma 7, del testo unico, istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale — Direzione Generale per l’impiego — Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

 

 

 

Art. 32

(Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste)

1. I dati di cui all’articolo 31 sono immessi nel Sistema Informativo Automatizzato (S.I.A.) del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro che ne fanno motivata richiesta, tramite le Direzioni provinciali del Lavoro. Fino alla completa attuazione del S.I.A., i dati medesimi sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con le modalità previste dall’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le richieste di autorizzazione al lavoro per ciascun tipo di rapporto di lavoro sono effettuate, relativamente ai nominativi iscritti nelle liste, con le modalità di cui agli articoli 29 e 30 del presente regolamento.

3. Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda avvalersi della scelta nominativa, per le richieste numeriche si procede nell’ordine di priorità di iscrizione nella lista, a parità di requisiti professionali.

 

 

 

Art. 33

(Prestazione di garanzia)

(art. 23, comma 3, del Testo unico)

1. Sono ammessi a prestare la garanzia di cui all’articolo 23 del testo unico i cittadini italiani ed i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia con un permesso di soggiorno di durata residua non inferiore a un anno, i quali abbiano una capacità economica adeguata alla prestazione della garanzia e nei cui confronti non sussistano le condizioni negative di cui all’articolo 30, comma 3.

2. La garanzia può essere prestata, per non più di due stranieri per ciascun anno e deve riguardare:

a) l’assicurazione obbligatoria al servizio sanitario nazionale;

b) la disponibilità di un alloggio idoneo;

c) la prestazione di mezzi di sussistenza in misura non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale;

d) il pagamento delle spese di rimpatrio.

3. La garanzia relativa alle prestazioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d) è prestata mediante fideiussione o polizza assicurativa, il cui titolo deve depositarsi presso la Questura competente all’atto della presentazione della domanda di autorizzazione all’ingresso di cui all’articolo 23, comma 1, del testo unico. Il titolo è restituito:

a) immediatamente se l’autorizzazione non è concessa;

b) a seguito della comunicazione della rappresentanza diplomatica o consolare che il visto di ingresso non è stato concesso;

c) a seguito del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, a norma dell’articolo 35.

4. La prestazione relativa all’alloggio può essere attestata mediante specifico impegno di chi ne ha la disponibilità, corredata delle certificazioni richieste dall’articolo 16, comma 4, lettera b) .

5. Sono altresì ammesse a prestare la garanzia di cui all’articolo 23 del testo unico le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore delle immigrazioni da almeno tre anni, quando:

a) sussistono le condizioni patrimoniali e organizzative definite con il regolamento previsto dall’articolo 23, comma 2, del testo unico o, in mancanza, le condizioni economiche richieste per i soggetti di cui al comma 1, nei limiti quantitativi corrispondenti;

b) nei confronti dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ovvero dei soci, se si tratta di società in nome collettivo, non sussistono le condizioni negative di cui all’articolo 30, comma 3;

c) la prestazione di garanzia sia deliberata a norma dei rispettivi ordinamenti.

6. Le regioni, gli enti locali, comprese le comunità montane, e i loro consorzi o associazioni possono prestare la garanzia di cui all’articolo 23 del testo unico, nei limiti delle risorse finanziarie, patrimoniali ed organizzative appositamente deliberate a norma dei rispettivi ordinamenti.

7. Nei casi di cui al comma 5, la domanda di autorizzazione all’ingresso è corredata di copia autentica della deliberazione concernente la prestazione della garanzia e della documentazione eventualmente prescritta con il regolamento di cui all’articolo 23, comma 2, del testo unico, o, in mancanza, di idonea documentazione attestante la disponibilità delle risorse occorrenti. Nei casi di cui al comma 6, è sufficiente la copia autentica della deliberazione.

 

 

 

Art. 34

(Autorizzazione all’ingresso per inserimento nel mercato del lavoro)

(Art. 23 del Testo unico)

1. La garanzia di cui all’articolo 33, unitamente a copia della documentazione ivi prescritta, deve essere presentata alla Questura competente per il luogo in cui ha la residenza o la sede il soggetto che presta la garanzia, unitamente alla indicazione nominativa degli stranieri per i quali è richiesta l’autorizzazione all’ingresso di cui all’articolo 23, comma 1, del testo unico. Per gli enti pubblici, l’indicazione nominativa è fatta, salvo che disposizioni di legge o di regolamento consentano procedure diverse, nell’ordine di priorità ivi indicato, sulla base delle liste di cui all’articolo 23, comma 4, del testo unico.

2. L’autorizzazione all’ingresso è rilasciata entro 60 giorni dal ricevimento della garanzia, nell’ambito dei limiti qualitativi e quantitativi della specifica quota, previa verifica che non sussistono, nei confronti del lavoratore straniero, motivi ostativi all’ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato e che sussistono, nei confronti di chi presta la garanzia, i requisiti e le condizioni previsti dall’articolo 33. Copia dell’autorizzazione è trasmessa alla Direzione provinciale del lavoro.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Dipartimento della pubblica sicurezza adotta le misure occorrenti, anche attraverso specifici trattamenti automatizzati dei dati, che possono essere effettuati in collegamento con il S.I.A. del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

4. L’autorizzazione di cui al comma 2 è fatta pervenire, a cura del soggetto che presta la garanzia, allo straniero interessato ed è da questi presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, entro il termine di cui all’articolo 23, comma 1, del testo unico.

5. Nell’ambito della disponibilità delle quote, le rappresentanze diplomatiche e consolari rilasciano il visto di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro nei casi indicati nell’articolo 23, comma 4, del testo unico, nei limiti e con le modalità stabilite dai decreti di cui all’articolo 3, comma 4, dello stesso testo unico.

6. Il visto di ingresso è rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei presupposti di cui all’articolo 5 del presente regolamento.

 

 

 

Art. 35

(Rilascio del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro)

(Art. 23 del Testo unico)

1. Lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato in forza del visto rilasciato a norma dell’articolo 34 è tenuto a richiedere il permesso di soggiorno per iscrizione nelle liste di collocamento, nel termine previsto dall’articolo 5, comma 2, del testo unico, alla Questura che ha rilasciato l’autorizzazione di cui all’articolo 34, ed a richiedere, tramite la Direzione provinciale del lavoro della stessa sede, l’iscrizione nelle liste di collocamento, esibendo la scheda della domanda di permesso di soggiorno rilasciata dalla Questura.

2. Il permesso di soggiorno per l’inserimento nel mercato del lavoro, della durata di un anno, è rilasciato previa conferma, da parte della Direzione Provinciale del lavoro competente, della avvenuta iscrizione nelle liste di collocamento.

3. Lo straniero iscritto nelle liste di collocamento a norma del presente articolo, assunto con la prevista comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, può richiedere alla Questura competente per territorio il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro a norma dell’articolo 5, comma 3, del testo unico. La durata di tale permesso di soggiorno è:

a) di due anni, salvo i rinnovi, se si tratta di contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) pari alla durata del contratto di lavoro, e comunque non inferiore a 12 mesi dalla data di rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 2, nel caso di lavoro stagionale o a tempo determinato.

4. Allo scadere del termine di cui al comma 2, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che abbia ottenuto il permesso di soggiorno di cui al comma 3.

 

 

Art. 36

(Iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore

licenziato o dimesso)

(Art. 22, comma 9, del Testo unico)

1. Fuori dei casi di lavoro stagionale, quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa in vigore in materia di licenziamenti collettivi, prima che trascorrano 24 mesi dalla data di instaurazione del primo rapporto di lavoro nel territorio dello Stato, l’impresa che lo ha assunto deve darne comunicazione alla competente Direzione provinciale del lavoro, entro cinque giorni dal licenziamento, per consentire il collocamento dello straniero e l’assistenza economica a suo favore. La predetta Direzione provinciale provvede altresì all’iscrizione dello straniero nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore ad un anno.

2. Alle medesime condizioni e con le eccezioni di cui al comma 1, quando il licenziamento è disposto a norma delle leggi in vigore per il licenziamento individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne dà comunicazione entro cinque giorni alla competente Direzione provinciale del lavoro che provvede all’iscrizione dello straniero nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, per un periodo complessivo non inferiore ad un anno.

3. Quando, a norma delle disposizioni del presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell’interessato, fino ad un anno dalla data di iscrizione nelle liste di collocamento. Si osservano le disposizioni dell’articolo 35, commi 3 e 4.

 

 

Art. 37

(Accesso al lavoro stagionale)

( Art. 24 del Testo unico)

 

1. Le autorizzazioni al lavoro stagionale, con validità minima di venti giorni e massima di sei o nove mesi, sono rilasciate entro quindici giorni dalla data di ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro, secondo le procedure definite nell'articolo 29 del presente regolamento e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri di cui all'art.24, comma 4, del testo unico.

2. Ai fini dell'autorizzazione, i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l’anno precedente per lavoro stagionale hanno diritto di precedenza presso lo stesso datore di lavoro o nell’ambito delle medesime richieste cumulative, nonché nelle richieste senza indicazione nominativa, rispetto ai lavoratori stranieri che non si trovano nelle stesse condizioni.

3. Per le attività stagionali, le richieste di autorizzazione al lavoro possono essere presentate anche dalle associazioni di categoria per conto dei loro associati.

4. La autorizzazione al lavoro stagionale a più datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi nella stagione, nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi, di cui all’articolo 24, comma 3, del testo unico, deve essere unica, su richiesta dei datori di lavoro, anche cumulativa, presentata contestualmente, ed è rilasciata a ciascuno di essi. Sono ammesse ulteriori autorizzazioni anche a richiesta di datori di lavoro diversi, purché nell’ambito del periodo massimo previsto.

5. Ai fini della verifica della corrispondenza del trattamento retributivo ed assicurativo offerto allo straniero con quello previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria, le Direzioni provinciali del lavoro si conformano alle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 5, del testo unico, eventualmente stipulate.

6. Si osservano le disposizioni dell’articolo 30.

7. I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l’anno precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, riferito al medesimo settore produttivo e nei limiti delle quote di cui all'articolo 28, possono richiedere alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno, osservate le disposizioni dell’articolo 9 del presente regolamento. Il permesso di soggiorno è rilasciato entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dal testo unico e dal presente articolo.

 

 

Art. 38

(Disposizioni relative al lavoro autonomo)

(Art. 26 del Testo unico)

1. Lo straniero che intende svolgere in Italia attività per le quali è richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o l’iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo è tenuto a richiedere alla competente autorità amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto dagli articoli 47, 48 e 49, per le attività che richiedono l’accertamento di specifiche idoneità professionali o tecniche, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, o altro Ministero o diverso organo competente per materia provvedono al riconoscimento dei titoli o attestati delle capacità professionali rilasciati da Stati esteri.

2. La dichiarazione è rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto, salvo l’effettiva presenza dello straniero in Italia, in possesso del prescritto permesso di soggiorno.

3. Anche per le attività che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero è tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui l’attività lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente Ordine professionale, l’attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l’esercizio dell’attività.

4. La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio, nonchè l’attestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3 devono essere presentate alla Questura territorialmente competente, per l’apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell’ingresso.

5. Il nulla osta provvisorio è posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2 entro 20 giorni dal ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi ostativi all’ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo.

6. La dichiarazione, l’attestazione, ed il nulla osta di cui ai commi 2, 3 e 4 sono presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, la quale provvede a norma dell’articolo 26, comma 5, del testo unico, previo accertamento dei requisiti richiesti sulla base della normativa e della documentazione fatta pervenire al Ministero degli affari esteri dai Ministeri competenti e dall’Unione delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

7. Lo straniero già presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno diverso da quello che consente l’esercizio di attività lavorativa, può chiedere alla questura competente per il luogo in cui intende esercitare lavoro autonomo la conversione del permesso di soggiorno. A tal fine, oltre alla documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3, deve essere prodotta l’attestazione della Direzione provinciale del lavoro che la richiesta rientra nell’ambito delle quote di ingresso per lavoro autonomo determinate a norma dell’articolo 3, comma 4, del testo unico.

 

 

 

Art. 39

(Casi particolari di ingresso per lavoro)

(art. 27 del testo unico)

1. L'autorizzazione al lavoro per gli stranieri di cui all'art. 27, comma 1, del testo unico, quando richiesta, è rilasciata con l’osservanza delle modalità previste dall’articolo 29, commi 2 e 3, del presente regolamento e delle ulteriori modalità previste dal presente articolo. L’autorizzazione al lavoro è rilasciata al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all’articolo 3, comma 4, del testo unico.

2. Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, per rapporti di lavoro determinati, l’autorizzazione non può essere concessa per un periodo superiore a quella del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni; la proroga, se prevista, non può superare lo stesso termine. La validità dell’autorizzazione deve essere espressamente indicata nel provvedimento.

3. Salvo quanto previsto dai commi 9, 11, 12 e 13, l’autorizzazione al lavoro è rilasciata dalle competenti Direzioni provinciali del lavoro. Ai fini del visto d’ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, l’autorizzazione al lavoro deve essere utilizzata entro 90 giorni dal rilascio, osservate le disposizioni dell’articolo 30.

4. Fatti salvi, per gli stranieri di cui all’articolo 27, comma 1, lettera f), del testo unico, i più elevati limiti temporali previsti dall’articolo 5, comma 3, lettera c) del medesimo testo unico, il visto d’ingresso e il permesso di soggiorno per gli stranieri di cui al presente articolo sono rilasciati per il tempo indicato nell’autorizzazione al lavoro o, se questa non è richiesta, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate necessità.

5. Per i lavoratori di cui all’articolo 27, comma 1, lettera a), del testo unico, l’autorizzazione al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale altamente specializzato, assunti almeno dodici mesi prima della data del trasferimento temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dall’Accordo G.A.T.S., ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre 1994, n. 747.

6. Per il personale di cui all’articolo 27, comma 1, lettere b) e c), del testo unico, l’autorizzazione è subordinata alla richiesta dell’Università o dell’istituto di istruzione universitaria che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l’espletamento delle relative attività .

7. Per il personale di cui all’articolo 27, comma1, lettera d), del testo unico, la richiesta deve essere presentata o direttamente dall’interessato corredandola del contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in qualità di lavoratore subordinato.

8. Per i lavoratori di cui all’articolo 27, comma 1, lettera e), del testo unico, deve essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare. L’autorizzazione non può essere rilasciata a favore dei collaboratori familiari di cittadini stranieri.

9. Per gli stranieri di cui all’articolo 27, comma 1, lettera f), del testo unico, l’autorizzazione al lavoro è rilasciata esclusivamente per la durata del periodo di addestramento dichiarata dal datore di lavoro, che non può superare il biennio. Durante tale periodo di addestramento, il lavoratore interessato può svolgere le prestazioni di lavoro subordinato mediante un rapporto di tirocinio.

10. Per i lavoratori di cui all’articolo 27, comma 1, lettera g), del testo unico, l’ autorizzazione al lavoro può essere richiesta solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali, e può riguardare soltanto prestazioni qualificate di lavoro subordinato, per un numero limitato di lavoratori.

11. Per gli stranieri di cui all’articolo 27, comma 1, lettera h), del testo unico, componenti l’equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica, si osservano le disposizioni di legge in vigore. L’autorizzazione al lavoro è richiesta per i marittimi extracomunitari residenti in Italia iscritti nelle matricole della gente di mare ai sensi dell’articolo 119 del codice della navigazione e facenti parte di equipaggi di navi italiane armate nei porti italiani. Per i marittimi stranieri che devono imbarcarsi o sbarcare in un porto italiano per raggiungere la destinazione successiva o per rimpatriare e per il personale dipendente da società straniere appaltatrici dell’armatore, chiamati a imbarcarsi su navi italiane da crociera per servizi complementari, non è necessaria l’autorizzazione al lavoro.

12. Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 27, comma 1, lett. i), del testo unico, accordi bilaterali con Stati non appartenenti all'Unione Europea possono prevedere l'impiego in Italia, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze di datori di lavoro italiani o stranieri operanti in Italia, di gruppi di lavoratori, per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi per un tempo non superiore a due anni, al termine del quali i lavoratori stranieri hanno l'obbligo di rientrare nel Paese di provenienza. In tali casi l'autorizzazione al lavoro, il visto d’ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla durata del rapporto di lavoro connesso alla realizzazione dell’opera o alla prestazione del servizio.

13. Per i lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 27, comma 1, lettere l), m), n) e o), del testo unico, l’autorizzazione al lavoro è rilasciata dall’Ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo di Roma e sue sezioni di Milano e Napoli e dall’Ufficio di collocamento per lo spettacolo di Palermo, per un periodo non superiore a sei mesi, salvo prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro.

14. Per gli sportivi stranieri di cui all’articolo 27, comma 1, lettera p), del testo unico, l’autorizzazione al lavoro è sostituita dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, sulla richiesta della società destinataria delle prestazioni sportive, osservate le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91.

15. Per i lavoratori di cui all’articolo 27, comma 1, lettera q) del testo unico, e per quelli occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di Enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, l’autorizzazione al lavoro non è richiesta.

16. Per gli stranieri di cui all’articolo 27, comma 1, lettera r), del testo unico, l’autorizzazione al lavoro è rilasciata nell’ambito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone collocate "alla pari" al di fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilità di giovani, l’autorizzazione al lavoro non può avere durata superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per l’Italia, l’autorizzazione al lavoro può essere rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro successivamente all’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non più di tre mesi con lo stesso datore di lavoro.

17. L’autorizzazione al lavoro per gli stranieri di cui all’articolo 27, comma 1, lettere a), b), c), e d), del testo unico, e la dichiarazione di assenso del C.O.N.I., per quelli di cui allo stesso articolo, lettera p), è richiesta anche quando si tratta di prestazioni di lavoro autonomo.

18. L’autorizzazione al lavoro, il visto d’ingresso e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo, ad eccezione dei provvedimenti relativi agli stranieri di cui al comma 9, non possono essere rinnovati e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, non possono essere utilizzati per un diverso rapporto di lavoro. I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 5.

 

 

 

 

 

 

Art. 40

(Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari)

(Art. 22, comma 7, del Testo unico)

1. Gli uffici della pubblica amministrazione che rilasciano un titolo autorizzatorio o abilitativo per lo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo, e le Direzioni provinciali del lavoro che procedono all’iscrizione nelle liste di collocamento, sono tenuti a comunicare alla Questura e all’Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari costituito presso l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno è utilizzato, a norma dell’articolo 14 del presente regolamento, per un motivo diverso da quello riportato nel documento. Analoga comunicazione al predetto Archivio è effettuata, in via informatica o telematica, dalla Questura, sulla base dei provvedimenti di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, delle comunicazioni concernenti le iscrizioni o variazioni anagrafiche previste dall’articolo 6, comma 7, del Testo unico e di quelle del datore di lavoro effettuate a norma dell’articolo 7 del medesimo Testo unico.

 

 

 

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

 

Art. 41

(Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale)

(art. 34 del Testo unico)

1. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di cui all’articolo 34, comma 1, del testo unico e per il quale sussistono le condizioni ivi previste è tenuto a richiedere l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale ed è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell'Azienda Unita sanitaria locale, d’ora in avanti indicata con la sigla U.S.L., nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora, a parità di condizioni con il cittadino italiano. L’iscrizione è altresì dovuta, a parità di condizioni con il cittadino italiano nelle medesime circostanze, allo straniero regolarmente soggiornante iscritto nelle liste di collocamento. Alle medesime condizioni di parità sono assicurate anche l’assistenza riabilitativa e protesica.

2. In mancanza di iscrizione anagrafica, per luogo di effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di soggiorno, fermo restando il disposto dell'articolo 6, commi 7 e 8, del testo unico. L’iscrizione alla U.S.L. è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno.

3. Per il lavoratore straniero stagionale l'iscrizione è effettuata, per tutta la durata dell'attività lavorativa, presso l'U.S.L. del comune indicato ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

4. L’iscrizione cessa in caso di scadenza del permesso di soggiorno, salvo il caso che l’interessato esibisca, entro i successivi 60 giorni, a meno di impedimenti di forza maggiore, la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno rinnovato. L’iscrizione cessa altresì per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati alla U.S.L., a cura della questura, salvo che l’interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti. L’iscrizione parimenti cessa negli altri casi in cui vengono meno le condizioni di cui al comma 1.

5. L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale di cui all’articolo 34, comma 1, del testo unico, non è dovuta per gli stranieri di cui all’articolo 27, comma 1, lettere a), i) e q), del testo unico, che non siano tenuti a corrispondere in Italia, per l’attività ivi svolta, l’imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando l’obbligo, per sé e per i familiari a carico, della copertura assicurativa di cui all’articolo 34, comma 3, del testo unico. L’iscrizione neppure è dovuta per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari.

6. Fuori dai casi di cui all’articolo 34, comma 1, del testo unico, in alternativa all’assicurazione contro il rischio di malattia, infortunio e maternità prevista dall'articolo 34, comma 3, del medesimo testo unico, e fatta salva la specifica disciplina di cui al successivo comma 4 dello stesso articolo, concernente gli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi di studio o collocati "alla pari", lo straniero in possesso di un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi, può chiedere l'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale, previa corresponsione del contributo prescritto.

 

Art. 42

(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale)

(Art. 35 del Testo unico)

1. Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, sono assicurate le prestazioni sanitarie urgenti, alle condizioni previste dall’articolo 35, comma 1, del testo unico. Gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale possono inoltre chiedere all'Azienda Ospedaliera o all'U.S.L. di fruire, dietro pagamento delle relative tariffe, di prestazioni sanitarie di elezione.

2. Ai cittadini stranieri presenti nel territorio dello Stato, non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, sono comunque assicurate, nei presidi sanitari pubblici e privati accreditati, le prestazioni sanitarie previste dall’articolo 35, comma 3, del testo unico.

3. La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno vengono effettuate, nei limiti indicati dall’articolo 35, comma 3, del testo unico, utilizzando un codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente). Tale codice identificativo è composto, oltre che dalla sigla STP, dal codice ISTAT relativo alla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e da un numero progressivo attribuito al momento del rilascio. Il codice, riconosciuto su tutto il territorio nazionale, identifica l'assistito per tutte le prestazioni di cui all'articolo 35, comma 3 del Testo unico. Tale codice deve essere utilizzato anche per la rendicontazione delle prestazioni effettuate da parte delle strutture pubbliche e private accreditate ai fini del rimborso e la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili, a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate.

4. Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35, comma 3, del testo unico, erogate ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti, comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate, sono a carico dell'U.S.L. competente per il luogo in cui le prestazioni sono state erogate. In caso di prestazioni sanitarie lasciate insolute dal cittadino straniero, l'Azienda Ospedaliera ne chiede il pagamento all'U.S.L., ovvero, se si tratta di prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, al Ministero dell'Interno, secondo le procedure previste dalle disposizioni in vigore. Lo stato d'indigenza può essere attestato attraverso autodichiarazione presentata all'ente sanitario erogante.

5. La comunicazione al Ministero dell’Interno per le finalità di cui al comma 4, è effettuata in forma anonima, mediante il codice regionale S.T.P. di cui al comma 3, con l’indicazione della diagnosi, del tipo di prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborso.

6. Salvo quanto previsto in attuazione dell’articolo 20 del testo unico, le procedure di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche nel caso di prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di profughi o sfollati, assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale per effetto di specifiche disposizioni di legge che pongono i relativi oneri a carico dello Stato.

7. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano l’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia sulla base di trattati o accordi internazionali di reciprocità, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall'Italia. In tal caso, l’U.S.L. chiede il rimborso eventualmente dovuto degli oneri per le prestazioni erogate secondo le direttive emanate dal Ministero della Sanità in attuazione dei predetti accordi.

8. Le Regioni individuano le modalità più opportune per garantire che le cure essenziali e continuative previste dall’articolo 35, comma 3, del testo unico, possono essere erogate nell’ambito delle strutture della medicina del territorio o nei presidi sanitari, pubblici e privati accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica.

 

 

Art. 43

(Ingresso e soggiorno per cure mediche)

(art. 36 del testo unico)

1. Il cittadino straniero che intende effettuare, dietro pagamento dei relativi oneri, cure mediche in Italia, richiede il visto ed il relativo permesso di soggiorno, rispettivamente, alla competente rappresentanza diplomatica o consolare ed alla questura, allegando la seguente documentazione:

a) dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa;

b) attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in lire italiane o in dollari statunitensi, dovrà corrispondere al 30% del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovrà essere versato alla struttura prescelta;

c) documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l’integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e di rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore.

2. Con l’autorizzazione di cui all’articolo 36, comma 2, del testo unico sono stabilite le modalità per il trasferimento per cure in Italia nei casi previsti dalla stessa disposizione e per quelli da effettuarsi nell’ambito dei programmi di cui all’articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

 

 

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONI

 

Art. 44

(Iscrizione scolastica)

(Art. 38 del Testo unico)

1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.

2. L’iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;

b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;

c) del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;

d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.

3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.

4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.

5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'Ente Locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.

6. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche e consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 50 allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere più diffuse a livello internazionale.

7. Per le finalità di cui all’articolo 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono all’istituzione, presso i Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste dall’ordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.

8. Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche realtà nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunità degli stranieri al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunità locale.

 

 

 

Art. 45

(Accesso degli stranieri alle università)

(Art.39 del Testo unico)

1. In armonia con gli orientamenti comunitari sull’accesso di studenti stranieri all’istruzione universitaria, gli atenei, sulla base di criteri predeterminati e in applicazione della regolamentazione sugli accessi all'istruzione universitaria, stabiliscono, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari, per l'anno accademico successivo, anche in coerenza con le esigenze della politica estera culturale e della cooperazione allo sviluppo, fatti salvi gli accordi di collaborazione universitaria con i Paesi terzi. Sono ammessi in soprannumero ai predetti corsi, per effetto di protocolli esecutivi di accordi culturali e di programmi di cooperazione allo sviluppo, nonché di accordi fra università italiane e università dei Paesi interessati, studenti stranieri beneficiari di borse di studio, assegnate per l’intera durata dei corsi medesimi, dal Ministero degli affari esteri o dal Governo del Paese di provenienza. Nel caso di accesso a corsi a numero programmato l’ammissione è, comunque, subordinata alla verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie e al superamento delle prove di ammissione.

2. Sulla base dei dati forniti dalle università al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del comma 1, è emanato il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 39 del testo unico e con successivo provvedimento sono definiti i conseguenti adempimenti amministrativi per il rilascio del visto di ingresso. A tal fine, la sufficienza dei mezzi di sussistenza è valutata considerando anche le garanzie prestate con le modalità di cui all’articolo 33, le borse di studio, i prestiti d’onore ed i servizi abitativi forniti da pubbliche Amministrazioni o da altri soggetti pubblici o privati italiani, o per i quali le Amministrazioni stesse o gli altri soggetti attestino che saranno forniti allo studente straniero, a norma del comma 5.

3. Le università italiane istituiscono, anche in convenzione con altre istituzioni formative, con enti locali e con le regioni, corsi di lingua italiana ai quali sono ammessi gli stranieri provenienti dai Paesi terzi in possesso del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciati ai sensi del decreto di cui al comma 2, nonchè gli stranieri indicati all'articolo 39, comma 5, del testo unico, i quali non siano in possesso do una certificazione attestante una adeguata conoscenza della lingua italiana. Al termine dei corsi è rilasciato un attestato di frequenza.

4. I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche.

5. Gli studenti stranieri accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi non destinati alla generalità degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d'onere ed i servizi abitativi, in conformità con le disposizioni previste dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge n. 39O del 1991. La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri è valutata secondo le modalità e le relative tabelle previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nella compilazione delle graduatorie generali per l'attribuzione dei predetti benefici le regioni e le università possono riservare, comunque, una percentuale di posti a favore degli studenti stranieri. Le Regioni possono consentire l’accesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in condizioni, opportunamente documentate, di particolare disagio economico.

6. Per le finalità di cui al comma 5 le competenti rappresentanze diplomatiche consolari italiane rilasciano le dichiarazioni sulla validità locale, ai fini dell’accesso agli studi universitari, dei titoli di scuola secondaria stranieri, fornendo contestualmente informazioni sulla scala di valori e sul sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o giudizio annotato sul titolo di studio. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e del Ministro degli affari esteri sono determinate le tabelle di corrispondenza per la valutazione del voto o giudizio riportato sul titolo straniero con la valutazione adottata nell’ordinamento scolastico italiano.

 

 

 

Art. 46

(Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero)

(Art. 39, comma 3, lett. f, del Testo unico)

1. La competenza per il riconoscimento dei titoli di accesso all’istruzione superiore, dei periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti in Paesi esteri, è attribuita alle università e agli istituti di istruzione universitari, i quali la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali.

2. Le istituzioni di cui al comma 1 si pronunciano sulle richieste di riconoscimento entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda. Nel caso in cui le autorità accademiche rappresentino esigenze istruttorie, il termine è sospeso fino al compimento, entro i 30 giorni successivi, degli atti supplementari.

3. In caso di rigetto debitamente motivato della domanda, o di decorso del termine indicato al comma 2 senza che sia stato dato seguito alla domanda, il richiedente, nei successivi sessanta giorni, può presentare istanza al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che può invitare, con osservazioni motivate, l'università a riesaminare l’istanza dell’interessato.

4. Il riconoscimento dei titoli di studio per finalità diverse da quelle previste al comma 1 e dall’articolo 46, è operato in attuazione dell’articolo 387 del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonchè delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento, ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi.

 

 

 

Art. 47

(Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni)

(Art. 37 del Testo unico)

1. I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione Europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti.

2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei decreti legislativi 27 gennaio,1992, n.115, e 2 maggio 1994, n.319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita.

3.Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2 per l’applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui è presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all’articolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di svolgimento della predetta prova nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Comunità europea.

 

Art. 48

(Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie)

(art. 37 del Testo unico)

1. Presso il Ministero della sanità sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale.

2. Per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi speciali si osservano le disposizioni in materia di contabilità contenute nel Capo I del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il Ministro della sanità pubblica annualmente gli elenchi speciali di cui al comma 1 nonché gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria.

4. L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali di cui al comma 1 sono disposte previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalità stabilite dal Ministero della Sanità. All'accertamento provvedono, prima dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il Ministero della sanità, con oneri a carico degli interessati.

5. I presidi e le istituzioni sanitarie pubbliche e private comunicano al Ministero della sanità il nominativo dello straniero assunto, e comunque utilizzato, con l'indicazione del titolo professionale abilitante posseduto, entro tre giorni dalla data di assunzione o di utilizzazione.

6. Lo straniero, appartenente ad un ordine religioso e regolarmente soggiornante in Italia, in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione sanitaria, conseguito in Italia o riconosciuto ai sensi dell'articolo 46, può svolgere la relativa attività professionale sanitaria nell'ambito o per conto dell'ordine di appartenenza previa iscrizione all'albo professionale o nell'elenco speciale, in deroga alle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico.

7. Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 47, il Ministero della Sanità provvede altresì, ai fini dell’ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, al riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari di titoli abilitanti all’esercizio di una professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione Europea.

8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all’estero, nonchè l’ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, sone disposte previo accertamento del rispetto delle quote previste per ciascuna professione dall’articolo 3, comma 4, del testo unico. A tal fine deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della Sanità; il parere negativo non consente l’iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per l’esercizio delle relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dell’Unione Europea.

 

Art. 49

(Prestazione professionale occasionale di servizi sanitari)

(Art. 37 Testo unico)

1. Lo straniero, in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione sanitaria, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione Europea, anche se non iscritto nell’Albo professionale o negli elenchi speciali di cui all’articolo 48, può essere autorizzato dal Ministero della sanità ad esercitare prestazioni sanitarie professionali occasionali, anche in strutture pubbliche e private.

2. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce, in analogia con quanto previsto dalle direttive della Comunità europea sulle professioni sanitarie, le condizioni ed i limiti temporali per l'esercizio della prestazione sanitaria professionale occasionale, tenuto conto della formazione professionale e dell'esperienza acquisita.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere, altresì, concessa per più periodi di tempo predeterminati in relazione ad esigenze di pubblico interesse assistenziale, didattico e di ricerca.

4. Il Ministero della sanità comunica all'Ordine o al Collegio professionale competente l'autorizzazione concessa, per l'iscrizione temporanea in apposita sezione dell'albo o in apposito registro, senza oneri per l'interessato.

 

 

 

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI SULL’INTEGRAZIONE SOCIALE

Art. 50

(Registro delle associazioni e degli enti

che svolgono attività a favore degli immigrati)

(Articolo 42 del Testo unico)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, è istituito il registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono le attività a favore degli stranieri immigrati previste dal testo unico. Il registro è diviso in tre sezioni:

a) nella prima sezione sono iscritti associazioni, enti e altri organismi privati che svolgono attività per favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell'art. 42 del testo unico;

b) nella seconda sono iscritti associazioni ed enti che possono essere ammessi a prestare garanzia per l'ingresso degli stranieri per il loro l'inserimento nel mercato del lavoro, ai sensi dell'art. 23 del testo unico;

c) nella terza sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all'art. 18 del testo unico.

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1, lettera a) è condizione necessaria per accedere direttamente o attraverso convenzioni con gli enti locali o con le Amministrazioni statali , al contributo del fondo nazionale per l'integrazione di cui all'articolo 45 del Testo unico.

3. Non possono essere iscritti nel registro le associazioni, enti o altri organismi privati i cui legali rappresentanti ed i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, siano sottoposti a procedimenti per l’applicazione di una misura di prevenzione o a procedimenti penali per uno dei reati previsti dal testo unico o risultino essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell’interessato, e salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.

 

 

 

 

Art. 51

(Condizioni per l’iscrizione nel Registro)

1. Possono iscriversi nella sezione del registro di cui all’articolo 50, comma 1, lettera a), gli organismi privati, gli enti e le associazioni che svolgono attività per l'integrazione di cui all'articolo 42, comma 1, del testo unico, che abbiano i seguenti requisiti:

a) forma giuridica compatibile con i fini sociali e di solidarietà desumibili dall'atto costitutivo o dallo statuto in cui devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, il carattere democratico dell’ordinamento interno, l'elettività delle cariche associative, i criteri di ammissione degli aderenti i loro obblighi e diritti;

b) obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto dal quale devono risultare i beni, i contributi o le donazioni, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti;

c) sede legale in Italia e possibilità di operatività in Italia e all'estero qualunque sia la forma giuridica assunta;

d) esperienza almeno biennale nel settore dell'integrazione degli stranieri e dell'educazione interculturale; della valorizzazione delle diverse espressioni culturali, ricreative, sociali, religiose ed artistiche; della formazione, dell'assistenza e dell'accoglienza degli stranieri.

2. I soggetti di cui al comma 1, si iscrivono al registro su richiesta del rappresentante legale, con una domanda corredata da:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti;

b) dettagliata relazione sull'attività svolta negli ultimi due anni;

c) copia del bilancio o del rendiconto relativo agli ultimi due anni di attività;

d) eventuale iscrizione all'albo regionale delle associazioni del volontariato;

e) ogni altra documentazione ritenuta utile per comprovare l'adeguatezza dell'associazione a svolgere attività nel settore dell'integrazione degli stranieri.

3. Ai fini di cui all'articolo 23, comma 2, del testo unico, possono iscriversi nel registro di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), gli enti e le associazioni di volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonchè dei seguenti ulteriori requisiti:

a) disponibilità di strutture alloggiative idonee, al fine di ospitare il cittadino straniero per il quale viene prestata garanzia;

b) patrimonio e disponibilità economica risultante dalla documentazione contabile e fiscale dell'ente o dell'associazione, adeguata ad assicurare il sostentamento e l'assistenza sanitaria dello straniero per la durata del permesso di soggiorno e l’eventuale rimpatrio.

4. Gli enti e le associazioni di cui al comma 3, al momento della richiesta di cui all'art. 23, comma 1, del testo unico devono indicare il luogo dove intendono ospitare il cittadino straniero e le relative caratteristiche strutturali e sanitarie, certificate a norma dell’articolo 15, comma 4, lettera b), del presente regolamento. Gli stessi soggetti devono altresì indicare la disponibilità economica adeguata per il sostentamento dello straniero, non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato a norma dell’articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, ovvero, per un numero di ospiti superiore a cinque, aumentato del 75 % per ciascuno di essi. Il decreto di cui all’articolo 52, comma 1, indica il numero massimo di garanzie annuali che possono essere presentate da ciascun ente o associazione iscritti al registro, individuato sulla base del suo patrimonio e della disponibilità di alloggio.

5. Nell'ambito del registro di cui all'art. 50, comma 1, lettera c) possono iscriversi le associazioni, gli enti e gli organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3, del testo unico.

6. Nella fase di prima applicazione possono richiedere l'iscrizione solo gli organismi privati che, indipendentemente dalla natura giuridica, abbiano già svolto attività di assistenza sociale e di prestazione dei servizi in materia di violenza contro le donne, prostituzione, tratta, violenza e abusi sui minori, assistenza ai lavoratori in condizione di grave sfruttamento, con particolare riferimento al lavoro minorile.

7. Ai fini dell'iscrizione, i soggetti di cui al comma 1 presentano un curriculum attestante le precedenti esperienze, e una dichiarazione dalla quale risultino:

  1. la disponibilità, a qualsiasi titolo, di operatori competenti nelle aree psicologica, sanitaria, educativa e dell'assistenza sociale, che assicurino prestazioni con carattere di continuità, ancorchè volontarie;
  2. la disponibilità, a qualsiasi titolo, di strutture alloggiative adeguate all'accoglienza e alla realizzazione del programma di assistenza e di integrazione sociale, con la specificazione delle caratteristiche tipologiche e della ricettività;
  3. i rapporti instaurati con enti locali, regioni o altre istituzioni;
  4. la descrizione del programma di assistenza e integrazione sociale che intendano svolgere, articolato in differenti programmi personalizzati. Il programma indica finalità, metodologia di intervento, misure specifica di tutela fisica e psicologica, tempi costi e risorse umane impiegate; prevede le modalità di prestazione di assistenza sanitaria e psicologica, e le attività di formazione, finalizzate ove necessario all'alfabetizzazione e all'apprendimento della lingua italiana, e comunque alla formazione professionale in relazione a specifici sbocchi lavorativi;
  5. l'adozione di procedure per la tutela dei dati personali, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, anche relativi ai soggetti ospitati nelle strutture alloggiative.

8. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono richiedere l'iscrizione anche organismi privati che non abbiano svolto precedentemente attività di assistenza nei campi indicati dal comma 6, purchè stabiliscano un rapporto di partenariato con uno dei soggetti già iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c). Tali organismi devono presentare una dichiarazione dalla quale risultino, oltre ai requisiti indicati dal comma 7, lettere a), b) e d), il curriculum di ciascuno dei componenti ed il rapporto di partenariato.

 

Art. 52

(Iscrizione nel Registro)

1. L'iscrizione degli organismi privati, degli enti e delle associazioni nel registro di cui all'articolo 50, è disposta dal Ministro per la solidarietà sociale con proprio decreto, sentita la Commissione di cui all’articolo 24, comma 2, limitatamente all’iscrizione alla sezione di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c).

2. L'iscrizione o il provvedimento di diniego dell'iscrizione è comunicato entro 90 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine l'iscrizione è da ritenersi avvenuta.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento affari sociali, provvede all'aggiornamento annuale del registro, di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a). A tal fine gli organismi privati e le associazioni e gli enti interessati trasmettono entro il 30 gennaio di ogni anno una relazione sull'attività svolta. Ogni cambiamento sostanziale di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione dovrà essere invece comunicato tempestivamente.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, può effettuare controlli o richiedere la trasmissione di documentazione. La rilevazione di comportamenti non compatibili con le finalità dei soggetti di cui al comma 1, comporta la cancellazione dal registro, a decorrere dalla data di comunicazione all'interessato.

5. L'elenco degli organismi privati e delle associazioni e degli enti iscritte al registro è comunicato annualmente alle regioni e alle province autonome.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 53

(Funzionamento della Consulta per i problemi

degli stranieri immigrati e delle loro famiglie)

(Art. 42, comma 4, del Testo unico)

 

1. La Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all'art. 42 del testo unico, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha sede presso il Dipartimento per gli affari Sociali. Con lo stesso decreto vengono nominati i componenti della Consulta ai sensi del comma 4 del predetto articolo 42 del testo unico.

2. Oltre ai componenti della Consulta previsti dall'art. 42, comma 4, del testo unico, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro da lui delegato alla Presidenza della Consulta può nominare, con proprio decreto, rappresentanti di associazioni che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione e rappresentanti della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Presidente della Consulta può altresì invitare a partecipare ai lavori della Consulta i rappresentanti dei Consigli territoriali, di cui all'articolo 3, comma 6, del testo unico.

3. I componenti della Consulta rimangono in carica per tre anni.

4. La Consulta è convocata almeno ogni sei mesi. La Consulta si avvale di una propria segreteria composta da personale in servizio presso il Dipartimento per gli Affari sociali, che assicura il supporto tecnico-organizzativo.

5. La Consulta acquisisce le osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati ai fini della predisposizione del Documento programmatico di cui all'articolo 3 del testo unico; in relazione alle condizioni degli immigrati, inoltre, esamina le problematiche relative alla loro integrazione a livello, economico, sociale e culturale; verifica lo stato di applicazione della legge evidenziandone difficoltà e dismogeneità a livello territoriale; elabora proposte e suggerimenti per una migliore convivenza tra immigrati e cittadinanza locale e per la tutela dei diritti fondamentali; assicura la diffusione delle informazioni relative alla realizzazione di esperienze positive maturate nel settore dell'integrazione a livello sociale.

6. Con il decreto di cui al comma 1, sentito il Presidente del CNEL, può essere nominato il Vice presidente della Consulta e sono stabilite le modalità di raccordo e di collaborazione con l'attività dell'organismo di cui all'articolo 54.

Art. 54

(Organismo nazionale di coordinamento)

(Art. 42, comma 3, del Testo unico)

1. L’Organismo nazionale di coordinamento di cui all’ articolo 42, comma 3, del testo unico opera in stretto collegamento con la Consulta per l’immigrazione di cui al comma 4 dello stesso articolo, con i Consigli territoriali per l’immigrazione, con i centri di osservazione, informazione e di assistenza legale contro le discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose, con le istituzioni e gli altri organismi impegnati nelle politiche di immigrazione a livello locale, al fine di accompagnare e sostenere lo sviluppo dei processi locali di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri, la loro rappresentanza e partecipazione alla vita pubblica,

2. La composizione dell’Organismo nazionale di cui al comma 1 è stabilita con determinazione del Presidente del Consiglio nazionale dell’Economia e del lavoro (C.N.E.L.), d’intesa con il Ministro per la solidarietà sociale.

3. L’Organismo nazionale si avvale di una segreteria composta da funzionari del C.N.E.L. e personale ed esperti con contratto a tempo determinato.

 

ART. 55

(Istituzione dei Consigli territoriali per l’immigrazione)

(Art. 42, comma 7, del testo unico)

1. I Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 2, del testo unico, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale, sono istituiti, a livello provinciale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno. E' responsabilità del Prefetto assicurare la formazione e il funzionamento di detti Consigli. Essi sono così composti:

a) da rappresentanti dei competenti uffici periferici delle Amministrazioni dello Stato;

b) dal Presidente della Provincia;

c) da un rappresentante della Regione;

d) dal Sindaco del Comune capoluogo, o da un suo delegato, nonché dal Sindaco, o da un suo delegato, dei comuni della provincia di volta in volta interessati;

e) dal Presidente della Camera di Commercio o da un suo delegato;

f) dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;

g) dai rappresentanti dei lavoratori extracomunitari designati dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia;

h) dai rappresentanti degli enti e delle associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati.

2. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei Consigli i rappresentanti delle Aziende Sanitarie Locali, nonché degli Enti o altre istituzioni pubbliche interessati agli argomenti in trattazione.

3. I Consigli territoriali per l'immigrazione operano, per la necessaria integrazione delle rispettive attività, in collegamento con le Consulte regionali di cui all’articolo 42, comma 6, del testo unico, eventualmente costituite con legge regionale. Ai fini di una coordinata ed omogenea azione di monitoraggio ed analisi delle problematiche connesse al fenomeno dell'immigrazione e delle esigenze degli immigrati, nonché di promozione dei relativi interventi, il Prefetto assicura il raccordo dei Consigli territoriali con la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all'articolo 42, comma 4, del testo unico.

4. Nell’adozione del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri tiene conto, ai fini dell'istituzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione, degli eventuali organi costituiti, con analoghe finalità, presso i comuni. In tal caso, il Prefetto assicura il raccordo tra i predetti organi e la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.

 

 

 

 

Art. 56

(Fondo nazionale per le politiche migratorie)

(Articolo 45 del Testo unico)

1. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto adottato di concerto con i ministri interessati secondo quanto disposto dall’articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall’articolo 133, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ripartisce i finanziamenti relativi al Fondo Nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del testo unico, in base alle seguenti quote percentuali:

a) una quota pari all'80% dei finanziamenti dell'intero Fondo è destinata ad interventi annuali e pluriennali attivati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano;

b) una quota pari al 20% dei finanziamenti è destinata ad interventi di carattere statale comprese le spese relative agli interventi previsti dagli articoli 20 e 46 del testo unico.

2. Le somme stanziate dall’articolo 18 del testo unico per interventi di protezione sociale confluiscono nel Fondo di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per essere successivamente riassegnate al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro per la Solidarietà sociale, adottato di concerto con i Ministri interessati, secondo quanto previsto dall’ articolo 59, comma 46, della predetta legge n. 449 e dall’articolo 129, comma 1, lettera e), del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998.

3. Le Regioni possono impiegare una quota delle risorse loro attribuite ai sensi del comma 1, lettera a), per la realizzazione di programmi interregionali di formazione e di scambio di esperienze in materia di servizi per l'integrazione degli immigrati.

4. Le risorse attribuite alle regioni ai sensi del comma 1, lettera a), costituiscono quote di cofinanziamento dei programmi regionali relativi ad interventi nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. A tal fine le Regioni partecipano con risorse a carico dei propri bilanci per una quota non inferiore al 20% del totale di ciascun programma. Le risorse attribuite alle Regioni possono altresì essere utilizzate come quota nazionale di cofinanziamento per l'accesso ai fondi comunitari.

5. Il decreto di ripartizione di cui al comma 1 tiene conto, sulla base dei dati rilevati dall'ISTAT e dal Ministero dell'interno:

a) della presenza degli immigrati sul territorio;

b) della composizione demografica della popolazione immigrata e del rapporto tra immigrati e popolazione locale;

c) delle situazioni di particolare disagio nelle aree urbane e della condizione socio-economica delle aree di riferimento.

6. Il decreto tiene altresì conto delle priorità di intervento e delle linee guida indicate nel documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri predisposto ogni tre anni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del testo unico.

7. I programmi annuali e pluriennali predisposti dalle Regioni sono finalizzati allo svolgimento di attività volte a:

a) favorire il riconoscimento e l'esercizio, in condizione di parità con i cittadini italiani, dei diritti fondamentali delle persone immigrate;

b) promuovere l'integrazione degli stranieri favorendone l'accesso al lavoro, all’abitazione, ai servizi sociali, alle istituzioni scolastiche;

c) prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica o religiosa;

d) tutelare l'identità culturale, religiosa e linguistica degli stranieri;

e) consentire un positivo reinserimento nel Paese d’origine.

8. Il Ministro per la solidarietà sociale predispone, con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, un apposito modello uniforme per la comunicazione dei dati statistici e socio-economici e degli altri parametri necessari ai fini della redazione dei programmi regionali e statali, che devono essere trasmessi al Dipartimento degli affari sociali ai sensi dell'articolo 57, comma 1, e dell'articolo 58, comma 2, e per la presentazione della relazione annuale ai sensi dell'articolo 57, comma 5, e dell'articolo 58, comma 4.

 

 

 

 

Art. 57

(Attività delle Regioni e delle Province autonome)

(Art. 45 del testo unico)

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'articolo 56, comma 1, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle risorse del fondo rispettivamente assegnate, comunicano al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri i programmi annuali o pluriennali, comunque della durata massima di tre anni, che intendono realizzare nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. La comunicazione dei programmi é condizione essenziale per la erogazione del finanziamento annuale.

2. Per favorire l'elaborazione dei piani territoriali anche ai fini dell'armonizzazione coni piani di intervento nazionale, il Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta con proprio decreto linee guida per la predisposizione dei programmi regionali.

3. I programmi regionali indicano i criteri per l'attuazione delle politiche di integrazione degli stranieri ed i compiti attribuiti ai Comuni quali soggetti preposti all'erogazione dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 131, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I programmi regionali prevedono accordi di programma con gli enti locali che indichino gli obiettivi da perseguire, gli interventi da realizzare, le modalità e i tempi di realizzazione, i costi e le risorse impegnate, i risultati perseguiti, i poteri sostitutivi in caso di ritardi e inadempienze.

4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'attuazione dei propri programmi, possono avvalersi della partecipazione delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di cui all'articolo 50 comma 1, lettera a).

5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno dalla data di erogazione del finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita degli stranieri sul territorio. Nello stato di attuazione degli interventi deve essere specificato anche il grado di avanzamento dei programmi in termini di impegni di spesa, pagamenti e residui passivi desunti dai rispettivi bilanci.

6. Qualora le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano non adempiano nei termini all'obbligo di comunicazione dei programmi che intendono realizzare ovvero, entro dodici mesi dalla data di erogazione dei finanziamenti, non abbiano provveduto all'impegno contabile delle rispettive quote assegnate, il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza unificata provvede alla revoca del finanziamento e alla ridestinazione dei fondi alle Regioni e alle Province autonome.

7. L’obbligo di comunicazione dei programmi di cui al comma 1 e quello dell’iscrizione nel registro di cui al comma 4 e le quote di cofinanziamento previste a carico delle Regioni dall’articolo 56, comma 4, non operano limitatamente alla ripartizione degli stanziamenti previsti dall'anno 1998.

 

 

 

 

 

Art. 58

(Attività delle Amministrazioni statali)

(Art. 45 del testo unico)

1. Gli interventi realizzati dalle amministrazioni statali sono finanziati ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera b, secondo le priorità indicate dal documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, del testo unico.

2. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina, d'intesa con i Ministri interessati, i programmi delle Amministrazioni statali presentati al Dipartimento per gli affari sociali entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di ripartizione del fondo.

3. Le amministrazioni statali predispongono i propri programmi anche avvalendosi delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a).

4. Le amministrazioni statali, entro un anno dalla data di erogazione del finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei rispettivi programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale e sugli obiettivi conseguiti.