Difficoltà nell'iter amministrativo di regolarizzazione degli stranieri presenti in Italia alla data del 27 marzo 1998

Nell'attività di informazione e di consiglio agli stranieri che in questo periodo hanno richiesto di poter regolarizzare la propria posizione amministrativa in Italia, abbiamo constatato l'emergere di crescenti difficoltà da parte dei commissariati nell'accettarne le relative istanze.

Alcuni episodi, tra gli altri, ci paiono particolarmente emblematici:

Difficoltà relative alla prova della presenza in Italia precedentemente al 27 marzo 1998

In relazione al problema della prova della presenza in Italia dello straniero precedentemente al 27 marzo 1998, la circolare ministeriale del 30.10.1998 dispone che dai commissariati vengano accettate le certificazioni degli organismi umanitari o assistenziali.

Alcuni commissariati romani, tuttavia, accettano le certificazioni della Comunità di S. Egidio o della Caritas diocesana di Roma, ma rifiutano le certificazioni di altre associazioni e persino di altre caritas diocesane.

Sappiamo, ad esempio, che il Commissariato Ponte Milvio ha rifiutato certificazioni presentategli dalle Caritas di Ladispoli e di Albano, dando altresì immediato impulso al procedimento di espulsione, come nel caso di una cittadina ecuadoregna che è ora assistita dai nostri legali.

Il Commissariato Viminale non ha accettato, invece, le certificazioni offerte dalla Caritas di Anagni, respingendo così l'istanza di regolarizzazione presentata da uno straniero, nonostante che il richiedente avesse anche esibito una lettera, a lui indirizzata, con timbro delle poste italiane precedente al 27 marzo 1998.

Analogamente, il Commissariato di Civitavecchia non accetta le certificazioni rilasciate dalla Caritas di Ladispoli.

Lo stesso Commissariato di Civitavecchia ha anche rifiutato di accogliere l'istanza di regolarizzazione di uno straniero che aveva offerto come prova della sua presenza in Italia la documentazione amministrativa relativa ad una multa comminatagli dai funzionari dell'ATAC, precedentemente al 27 marzo 1998, per avere preso un autobus senza obliterare il biglietto.

Il Commissariato Viminale ha rifiutato di considerare idonea la certificazione proveniente dalla "Missione con cura d'anime per i latino-americani, con sede presso la Parrocchia romana di Santa Lucia; nonostante l'immediata ed autografa dichiarazione offerta a sostegno della veridicità di detta certificazione dal direttore nazionale della Fondazione della Conferenza Episcopale Italiana Migrantes.

Sappiamo, anche, che in altra occasione il Commissariato Viminale ha rifiutato di accettare, come prova della presenza in Italia dello straniero alla data del 27 marzo 1998, un provvedimento di espulsione precedentemente emesso dal Prefetto di Reggio Calabria; non acconsentendo nemmeno alla richiesta dello straniero di fornire le proprie impronte digitali per confermare la corrispondenza della propria persona a quella del soggetto destinatario del provvedimento di espulsione.

Il Commissariato Esposizione ha rifiutato di ricevere l'istanza di regolarizzazione di uno straniero, sequestrandogli la ricevuta indicante l'appuntamento presso il Commissariato stesso, in quanto, pur essendosi presentato con la certificazione fornita dalla Comunità di S. Egidio ed attestante la sua presenza in Italia in data precedente al 27 marzo 1998, non aveva con sé il cartoncino giallo che la Comunità di S. Egidio rilascia a coloro che usufruiscono della sua mensa serale.

Sappiamo che almeno in un'altra occasione i funzionari del Commissariato Esposizione hanno sequestrato e strappato di mano la ricevuta dell'avvenuta istanza di regolarizzazione ad uno straniero che aveva offerto come prova della presenza in Italia un "visto Schengen" precedente al 27 marzo 1998 ed una impegnativa relativa ad una visita oculistica presso una struttura pubblica, anch'essa precedente al 27 marzo 1998.

Il Commissariato Tuscolano ed il Commissariato Casilino non hanno accettato, come prova della presenza dello straniero in Italia, la presentazione di lettere indirizzate ai richiedenti presso un domicilio romano, recanti il timbro postale anteriore al 27 marzo 1998

Altre difficoltà riscontrate

Il Commissariato Esposizione ha rifiutato l'istanza di regolarizzazione presentata da due cittadini provenienti dalla ex Jugoslavia perché nella prima pagina dei loro passaporti era segnato un termine di validità ormai scaduto, rifiutandosi, forse per l'eccessiva fretta, di verificare l'avvenuto rinnovo del corso di validità dei passaporti, regolarmente stampato nella seconda pagina degli stessi.

Il Commissariato Esposizione non ha accettato come idonea indicazione di un domicilio la certificazione della Comunità di S. Egidio attestante l'ospitalità fornita allo straniero dalla stessa Comunità.

Lo stesso Commissariato Esposizione ha rifiutato di ricevere l'istanza di regolarizzazione presentata da stranieri ancora minorenni, ma già in età da lavoro, nonostante la completezza della documentazione attestante la formale offerta di un regolare contratto di lavoro, la disponibilità di un alloggio e la prova della presenza precedentemente al 27 marzo 1998.

Ancora, il Commissariato Esposizione ha rifiutato di ricevere l'istanza di regolarizzazione, sequestrando la ricevuta attestante l'appuntamento preso dal richiedente a tal fine, ritenendo che il datore di lavoro non garantisse adeguati redditi ai fini dell'assunzione dello straniero richiedente: nella specie il datore di lavoro era una azienda agricola titolare di terreni regolarmente accatastati.

Alcune proposte

1. Poiché molti stranieri sono regolarmente giunti in Italia entrando nello spazio europeo con il visto c.d. Schengen e senza necessità di timbrare sul passaporto il loro ingresso alla frontiera italiana, sarebbe opportuno accettare come prova sufficiente della utile presenza in Italia la presenza sul passaporto di un visto Schengen con data anteriore al 27 marzo 1998

2. Non si comprende perché le certificazioni offerte dalle associazioni, le quali da anni prestano assistenza agli immigrati, debbano essere tra loro differentemente valutate, accettandone alcune e respingendo le altre. Sotto questo aspetto occorrerebbe richiamare i commissariati al rispetto integrale della circolare ministeriale n.300/c227729/12/207, del 30 ottobre 1998.

3. Non è corretta la prassi invalsa in molti commissariati di rifiutare l'istanza di regolarizzazione presentata dagli stranieri, sequestrando la documentazione attestante l'avvio della relativa procedura, senza notificare al richiedente un provvedimento motivato di rifiuto.

4. A maggior ragione pare illegittimo procedere all'emissione immediata di un provvedimento di espulsione senza aver dato possibilità allo straniero richiedente di completare la documentazione eventualmente ancora mancante od insufficiente.

L'osservanza da parte dei funzionari di pubblica sicurezza dei punti sopra elencati ci sembra di essenziale importanza al fine di informare i procedimenti di regolarizzazione attualmente in corso ad uno spirito di leale collaborazione e di correttezza; evitando, invece, approcci repressivi nei confronti di persone che, svolgendo in Italia un'attività lavorativa, desiderano sottrarsi ad una condizione di irregolarità.

Roma, 6 febbraio 1999