(Sergio Briguglio 6/1/1999)

 

SOMMARIO DELLE ISTANZE E DEI SUGGERIMENTI PRESENTATI

DALLE ASSOCIAZIONI NELL'INCONTRO DEL 5/1/1999

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

1) Misure mirate a consentire al maggior numero possibile di stranieri prenotati per la regolarizzazione di dimostrare l'effettivo possesso dei requisiti prescritti:

 

Lavoro autonomo

- Sia ammessa autocertificazione del reddito disponibile, non essendo questo dimostrabile in altro modo.

- Si dia (principalmente da parte di sindacati e associazioni, ma, se necessario, anche da parte delle Questure) informazione agli stranieri privi di contratto di lavoro subordinato o di altro solido inserimento lavorativo riguardo alla possibilita' di accedere ad un permesso per lavoro autonomo previa richiesta alla Camera di commercio del nulla-osta per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, in corrispondenza ad attivita' per le quali non sono previsti requisiti particolari (muratore, giardiniere, falegname, imbianchino, carpentiere, piastrellista, parchettista, lavorazione meccanica conto terzi, lavori di impianti tecnici, vetraio, lattoniere, serramentista, calzolaio, sarto, decorazione oggettistica, produzione di prodotti artistici dell’artigianato, confezionamento bomboniere, confezionamento fiori secchi, fotografo, tipografo, litografo, rilegatore, restauratore d'opere d'arte). Si verifichi che le Camere di commercio concedano - come devono - il nulla-osta, senza frapporre ulteriori ostacoli.

 

Disponibilita' di alloggio

- Sia consentita l'autocertificazione della disponibilita' di alloggio (si tratta di un dato verificabile dalla polizia). Si supererebbe cosi' il problema dei titolari di immobili non disponibili ad effettuare la dichiarazione di ospitalita'.

- Si consenta, nei casi di mancanza di sistemazione alloggiativa stabile, la domiciliazione presso associazioni.

 

Prova di presenza

- Sia considerata valida la dichiarazione delle associazioni da lungo tempo impegnate nel campo dell'immigrazione riguardo alla erogazione di servizi in data anteriore al 27/3/1998.

- Si consideri il visto Schengen (o il timbro a data apposto all'atto dell'attraversamento della frontiera esterna in paese diverso dall'Italia) quale prova valida di presenza anteriore al 27 marzo 1998, anche in considerazione del fatto che, trascorso la data del 15 Dicembre, non vi e' piu' rischio di richiamo di irregolari soggiornanti in altri paesi dell'Area Schengen.

 

Espulsioni pregresse

- Si diano le indicazione necessarie ai Prefetti perche' le revoche dei provvedimenti di espulsione siano adottate, salvi i casi di accertata pericolosita' sociale, normalmente e uniformemente sul territorio nazionale.

 

Regolarizzazione per motivi familiari

- Si stabilisca di esonerare lo straniero che chieda la regolarizzazione per motivi familiari (che risponde a un diritto, non ad una aspirazione, e che quindi e' sottratta a quote) dalla dimostrazione del possesso del requisito relativo alla data di ingresso.

- Evitare di applicare, rispetto all'alloggio e, per quanto possibile, al reddito, criteri piu' restrittivi (come da Testo unico) di quelli previsti per la regolarizzazione per lavoro.(*)

 

Attivita' artistiche

- Si chiarisca che gli stranieri che vivono di attivita' artistiche possono usufruire della regolarizzazione.

 

Accesso alla regolarizzazione degli ex-detenuti

- Si chiarisca che, salvi i casi in cui si debba procedere a espulsione ai sensi dell'articolo 15 del Testo unico, e' consentito, in presenza degli altri requisiti, l'accesso alla regolarizzazione anche agli stranieri che siano stati o stiano per essere dimessi da istituti di pena essendo inseriti in programmi di assistenza e integrazione sociale.

 

Uscita dal territorio dello Stato e reingresso

- Si pubblicizzi adeguatamente la circolare in base alla quale il possesso di ricevuta di prenotazione e di passaporto e' considerato requisito sufficiente ai fini dell'uscita dal territorio dello Stato e del successivo reingresso, in modo da consentire agli stranieri regolarizzandi di visitare i familiari. Si estenda la previsione a tutto il periodo di attesa del rilascio del permesso di soggiorno, e al caso di stranieri che abbiano gia' presentato la domanda (e che siano quindi in possesso della corrispondente ricevuta)

 

Lavoro subordinato e parasubordinato(*)

- Si stabilisca di rilasciare permessi della durata di un anno (come previsto dalla bozza di regolamento) nei casi di stipula di un contratto a tempo determinato ovvero di un contratto atipico. Questo darebbe senso alla previsione relativa ai lavori atipici (il contratto atipico che un lavoratore puo' esibire al momento della regolarizzazione sara' tipicamente di durata limitatissima, e sarebbe insensato fargli corrispondere un permesso della stessa durata).

 

2) Misure mirate a porre le basi perche' non abbia a formarsi, immediatamente, un nuovo bacino di irregolarita':

- Si eviti, in relazione ai permessi di soggiorno rilasciabili a quanti dimostrino di possedere i requisiti previsti dal DPCM 16 Ottobre 1998, di indicare tetti numerici inferiori al numero di prenotazioni e domande presentate per la regolarizzazione.

- Si ammettano quote significative per ricerca di lavoro (l'opportuna quota "a regime" essendo stimabile in 100.000 unita' per anno) gia' con il decreto sui flussi per il 1999. Si proceda all'istituzione delle liste di prenotazione nelle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, almeno nei paesi di maggiore emigrazione verso l'Italia.