PROPOSTE DI EMENDAMENTI

>> primissima (*) bozza <<

 

ART. 2

 

Sostituire il comma 1, lett. a) con il seguente:

a) allo straniero o all’apolide al quale è riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951, resa esecutiva con la legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito indicata come Convenzione di Ginevra, e dal Protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e reso esecutivo con la legge 14 febbraio 1970, n. 95, il quale, trovandosi fuori dal Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale Pese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale ovvero per le sue opinioni politiche;

Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, i motivi di persecuzione per appartenenza ad un determinato gruppo sociale comprendono anche la persecuzione per motivi di sesso, ed i motivi di persecuzione inerenti alla razza o alla nazionalità comprendono anche la persecuzione per appartenenza ad un determinato gruppo etnico.

 

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

3. Ai fini della presente legge sono automaticamente riconosciuti rifugiati:

a) i figli minori del rifugiato o del coniuge o nati fuori dal matrimonio

b) il coniuge non legalmente separato

c) il convivente more uxorio

d) gli altri parenti a carico del rifugiato

ART. 4

 

Nel comma 2 terzo periodo, sostituire le parole:

La domanda e` formulata, ove necessario, con l’assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile di persona a conoscenza delle lingue di maggior uso in ambito internazionale.

con le seguenti:

In fase di presentazione della domanda il richiedete asilo ha diritto ad esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. La domanda è formulata, ove necessario, con l’assistenza di un interprete o, se non disponibile, di persona a conoscenza della lingua del richiedente, se questo vi acconsente.

ART. 5

 

Nel comma 2, cpv. sostituire le parole:

Il pre-esame di cui all’articolo 6 è limitato all’individuazione dello Stato competente per l’esame della domanda.

con le seguenti:

Il pre-esame di cui all’art. 6 è limitato alla determinazione dello Stato competente per l’esame della domanda. Tale determinazione, rispetto a domande d’asilo presentate da minori non accompagnati, mira esclusivamente ad appurare:

a) l’eventuale presenza in Italia o all’estero di un membro della famiglia riconosciuto rifugiato, secondo quanto disposto dall’art. 4 della Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990;

b) la volontà dell’Italia di esaminare la domanda per motivi umanitari, in particolare di carattere familiare o culturale, ai sensi dell’art. 9 della stessa Convenzione;

 

Al comma 4 aggiungere le seguenti parole:

Tale divieto non opera nei seguenti casi:

a) quando il minore richiedente asilo abbia titolo al ricongiungimento in base ad altre disposizioni vigenti;

b) quando la Commissione Centrale abbia adottato la misura di temporanea impossibilità al rimpatrio;

c) quando il Tribunale per i Minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore, autorizzi l’ingresso o la permanenza del familiare del minore in Italia;

Dopo il comma 4 inserire il seguente comma:

4. In ogni fase del procedimento di cui alla presente legge deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

 

ART. 6

 

Sostituire il primo cpv. del comma 4 con le seguenti parole:

4. La domanda può essere dichiarata inammissibile dal delegato della Commissione centrale dopo aver proceduto all’audizione personale del richiedente asilo, sentito, ove necessario, un membro del Consiglio di presidenza della Commissione stessa, qualora il richiedente:

 

 

 

Al comma 4 lett. b), aggiungere le seguenti parole:

Tale disposizione si applica soltanto nel caso in cui lo Stato firmatario della Convenzione di Ginevra dia sufficienti garanzie per :

a) il rispetto dei diritti umani fondamentali, incluso il principio di non-refoulement come previsto dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra

b) la riammissione del richiedente asilo sul territorio dello Stato

c) l’ammissione ad una procedura equa ed imparziale per la determinazione dello status di rifugiato

 

Sopprimere il paragrafo c) del comma 4.

In alternativa e in assoluto subordine, sostituire il paragrafo c) del comma 4 con il seguente:

c) sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine contro la pace o contro l’umanità o un crimine di guerra, come definiti negli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a tali crimini, o per un grave delitto di diritto comune commesso all’estero prima di essere ammesso in Italia o si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite, come previsto dall’articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Ginevra.

Nella decisione di respingimento della domanda devono essere ponderate l’attuale pericolosità per la sicurezza dello Stato del richiedente asilo e la gravità delle persecuzioni nella quali potrebbe incorrere in caso di respingimento.

 

Sopprimere le lettera e) del comma 4.

In alternativa e in assoluto subordine, aggiungere al testo del paragrafo e) del comma 4 le seguenti parole:

Nella decisione di respingimento della domanda devono essere ponderate l’attuale pericolosità per la sicurezza dello Stato del richiedente asilo e la gravità delle persecuzioni nella quali potrebbe incorrere in caso di respingimento.

 

Sostituire il primo cpv. del comma 5 con le seguenti parole:

5. La domanda è dichiarata manifestamente infondata dal delegato della Commissione dopo aver proceduto all’audizione personale del richiedente asilo quando, tenuto conto degli atti dell’Unione Europea, anche non vincolanti, in materia di asilo e delle linee direttive della Commissione Centrale di cui all’articolo 3, comma 10, e sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza della medesima Commissione, risulti in particolare che:

 

Sopprimere il paragrafo b) del comma 5.

 

Sopprimere il paragrafo c) del comma 5.

 

Al comma 9 primo periodo, dopo le parole "il questore o il dirigente del posto di frontiera" sostituire la parola :

dispone

con le parole:

può disporre

 

ART. 7

 

Alla fine del comma 5 aggiungere le seguenti parole:

Per le donne richiedenti asilo che ne facciano richiesta la Commissione nomina un interprete di sesso femminile.

 

ART. 9

 

Al comma 3 primo periodo sostituire le parole:

alla cessazione di dette misure coloro che ne hanno beneficiato possono

con le parole:

in qualsiasi momento coloro che beneficiano o abbiano beneficiato di dette misure possono

 

ART. 10

Al comma 1 sopprimere le parole

o di tutela delle relazioni internazionali

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L’eventuale ricorso al Consiglio di Stato non comporta l’automatica sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4. Il ricorrente può chiedere, con istanza motivata, la sospensione della decisione e di suddetti provvedimenti.

La sezione investita del caso decide sull’istanza di sospensione con decreto motivato, emanato ai sensi dell’Art. 39 R.D. 26 giugno 1924 n. 1054 (T.U. Consiglio di Stato).

 

ART. 11

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:

della durata di cinque anni

con le parole:

della durata di uno o due anni

 

 

ART. 13

Alla fine del comma 2 aggiungere le seguenti parole:

L’estinzione del diritto d’asilo non sarà dichiarata nei confronti dei rifugiati che possano invocare motivi imperiosi derivanti da precedenti persecuzioni per rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui hanno la cittadinanza o, se apolidi, per rifiutare di tornare nel Paese in cui avevano la residenza abituale.

Alla fine del primo periodo del comma 4 aggiungere le seguenti parole:

Lo straniero può inoltre richiedere di continuare a risiedere nel territorio in base a considerazioni di carattere umanitario.

 

ART. 15

Al comma 1 aggiungere le seguenti parole:

Il diritto al ricongiungimento familiare e` esteso alle coppie non sposate che abbiano una stabile e durevole relazione, in particolar modo qualora vi siano figli in comune.