QUESITI RELATIVI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DEI MINISTRI 12 MAGGIO 1999 (G.U. 26-5-1999)

 

1) Alla cessazione del regime di protezione temporanea verra' data l'effettiva possibilita' di presentare domanda di asilo, a chi ritenga di possederne i requisiti?

2) Lo straniero che ritiene di avere i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, e decide di presentare domanda di asilo, perde definitivamente il diritto alla protezione temporanea, oppure la può riacquistare in caso di esito negativo dell'esame della domanda?

3) La protezione temporanea permette il ricongiungimento familiare? e secondo quali criteri?

4) Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'articolo 2, a quale data si deve far risalire l'inizio degli eventi bellici (il 24 marzo o l'estate 1998)?

5) L'ammissione al territorio italiano e la possibilita' di usufruire delle misure di protezione temporanea sono garantite anche a coloro che giungeranno in Italia successivamente all'entrata in vigore del presente decreto?

6) E' prevista l'adozione di misure atte a facilitare l'ingresso regolare dei potenziali destinatari della protezione, rendendo inutile il ricorso agli scafisti o ai trafficanti di documenti falsi?

7) Il comma 1 dell'articolo 2 stabilisce che il permesso di soggiorno puo' essere rilasciato anche a coloro che, entrati in Italia dopo l'inizio degli eventi bellici, sono destinatari di provvedimenti di espulsione. Si deve intendere che il permesso e' effettivamente rilasciato a tali soggetti? In caso contrario, quali sono i criteri che ne determinano il rilascio o il diniego?

8) Quali provvedimenti verrano adottati nei confronti di coloro che sono entrati in Italia prima "dell'inizio degli eventi bellici"?

9) Il comma 1 dell'articolo 2 stabilisce che il permesso non e' rilasciato a coloro per i quali l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato non possono essere consentiti. A quali impedimenti per l'ingresso e il soggiorno si fa riferimento? solo ai gravi pericoli per l'ordine pubblico e sicurezza dello Stato, o ad altri meno gravi?

10) In quali casi si procede alla revoca del permesso di cui al comma 2 dell'articolo 2?

11) Quali sono i termini e le condizioni per usufruire dell'assistenza? Si prevedono misure atte a facilitare l'accesso al lavoro degli stranieri destinatari del provvedimento, anche in considerazione del fatto che, allo stato presente, la concentrazione dei profughi accolti in Italia e' massima in regioni a bassa densita' di domanda di lavoro inevasa, e viceversa? In particolare:

a) e' possibile conciliare la permanenza all'interno di un centro di accoglienza con una attivita' lavorativa svolta all'esterno?

b) un nucleo familiare continua ad aver diritto all’assistenza se un suo membro lascia il centro di accoglienza (trasferendosi eventualmente in altro comune o in altra regione) per cercare lavoro?

c) e' possibile essere riammessi all'assistenza dopo aver lasciato il centro di accoglienza per cercare lavoro?

12) L’articolo 4 dispone che il rimpatrio al termine del regime di protezione avvenga in condizioni che assicurino il pieno rispetto della dignita' degli interessati e della loro sicurezza. Si deve intendere che la volontarieta' costituisca condizione necessaria per il rimpatrio?

13) Quali provvedimenti verranno adottati nei confronti di chi, dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno per motivi di protezione temporanea, esca dal territorio italiano recandosi in un Paese terzo ed essendo da questo respinto o espulso?