Cari amici,

su richiesta di quel tormento vivente che e' Franca Di Lecce, provo a fare il punto della situazione sui seguenti temi:

a) ddl asilo;

b) legge immigrazione e regolamento;

c) regolarizzazione;

d) decreto profughi.

Facendolo, ripetero' cose note a tutti (tranne a Franca, che era andata a giocare a palla avvelenata quando, nei mesi scorsi, vi inondavo di resoconti), ma daro' anche alcune informazioni fresche (sul decreto profughi), e sottolineero' alcuni di quelli che a me paiono gli elementi critici nell'agenda relativa a immigrazione e asilo. Resistete, quindi, alla tentazione di appallottolare questo messaggio prima di averlo letto.

 

a) DDL asilo.

Il ddl asilo, da cui deriva - a parere dei filologi - il titolo di questo paragrafo, giace in Commissione affari costituzionali alla Camera. Ha superato l'esame (di commissione ed aula) al Senato, nella forma sostanzialmente coincidente con il Testo Unificato proposto dal relatore Guerzoni. Gli elementi piu' innovativi (nel bene e nel male) del testo pervenuto alla Camera sono:

- l'estensione del diritto d'asilo a coloro che corrano pericoli per la vita o per la liberta' anche a causa di situazioni di violenza generalizzata (tali da impedire l'esecizio delle liberta' democratiche), e non solo in corrispondenza a persecuzioni individuali;

- l'introduzione di un pre-esame della domanda, svolto da funzionari di prefettura, mirato a bloccare le domande che non siano di pertinenza dell'Italia (in base alla Convenzione di Dublino), o che risultino inammissibili (per pericolosita' del richiedente o perche' esiste altro paese disposto a concedere protezione) o manifestamente infondate (perche' inconsistenti, incoerenti o pretestuose);

- l'istituzione del provvedimento di impossibilita' temporanea di rimpatrio, in alternativa al diniego del riconoscimento del diritto d'asilo, sulla base di considerazioni di carattere umanitario, con rilascio di un permesso della durata di un anno, rinnovabile e valido per studio e lavoro;

- l'esame della permanenza del diritto d'asilo, in occasione della scadenza del permesso;

- la definizione chiara dei diritti dello straniero cui e' riconociuto il diritto d'asilo (permesso di soggiorno della durata di cinque anni, convertibile alla scadenza, se permane il diritto d'asilo, in una carta di soggiorno; accesso al pubblico impiego, a parita' di condizioni con il cittadino comunitario; parificazione con l'italiano quanto ad assistenza, lavoro e studio);

- la definizione della condizione del richiedente asilo (misure di assistenza durante tutta la procedura di esame, ricorsi inclusi; possibilita' di lavorare quando siano trascorsi sei mesi dalla presentazione del ricorso contro il diniego del riconoscimento);

- l'estensione al merito della giurisdizione del giudice amministrativo nell'esame del ricorso;

- la possibilita' per l'ACNUR (o per altre ONG delegate) di assistere lo straniero in fase di pre-esame.

La questione piu' delicata resta il capitolo relativo al pre-esame, dal momento che un esito negativo di tale pre-esame da' luogo, nel testo approvato da Senato, ad un immediato respingimento (salvo il principio di non-refoulement). Benche' sia stato introdotto il principio in base al quale, in caso di pericolo associato al rimpatrio, il pre-esame si debba comunque considerare superato (la Commissione potra' poi, anche negando l'asilo, adottare un provvedimento di impossibilita' temporanea di rimpatrio), non appare ancora chiaro come lo straniero possa appellarsi a tale principio. E' opportuno che il testo venga emendato con l'introduzione di un ricorso sospensivo (al pretore, per esempio) contro l'esito del pre-esame.

Si puo' obiettare che una tale modifica indurrebbe tutti a pesentare ricorso, vanificando il carattere di scrematura associato al pre-esame. L'obiezione e' sensata e potrebbe portare alla conclusione che, piuttosto che scremare, si tratti di potenziare la commissione per l'asilo.

Una soluzione diversa potrebbe consistere nel far sopravvivere il pre-esame, dando pero' all'ACNUR (e alle ONG delegate) il compito di sollecitare, in caso di rischio, una revisione del pre-esame stesso, nello stesso modo in cui un difensore civico solecita l'amministrazione. La formalizzazione, anzi, della figura del difensore civico dello straniero (gia' prevista nel glorioso Testo Contri) potrebbe essere utile in generale rispetto al problema della tutela in fase di respingimento.

Un altro punto delicato e' associato (anche alla luce del Testo Unico sull'immigrazione) al respingimento dello straniero privo dei documenti prescritti e agli oneri e sanzioni cui il vettore che ha condotto lo straniero da respingere viene assoggettato. Ne ho gia' parlato in un precedente messaggio (su profughi e scafisti). Mi limito quindi a sottolineare come, in presenza di una vasta gamma di motivi per cui chi presenti domanda d'asilo puo' essere respinto, la deroga alle norme sul respingimento prevista per i casi in cui si debbano applicare le disposizioni sul diritto d'asilo puo' essere giudicata, dal vettore, del tutto insufficiente ad offrire garanzia rispetto al rischio di sanzioni in elazione al trasporto di uno straniero intenzionato a presentare domanda d'asilo. Il vettore finisce per giocare il ruolo di "commissione de facto", e l'unico modo che allo straniero privo di documenti e/o di visto per adire il giudizio della "commissione de jure" e' quello di affidarsi agli scafisti, che, prima o poi, finiranno per essere proposti per il Premio Nobel per la Pace.

Non e' chiaro (a me) se e quando riprendera' l'esame parlamentare del DDL.

 

b) Legge immigrazione e regolamento.

Il regolamento, dopo essere stato esaminato dalle commissioni parlamentari competenti, che hanno indicato la necessita' di diversi emendamenti, e' stato rimaneggiato dal Governo. La stesura definitiva (di cui non dispongo) dovrebbe risalire al 9 aprile scorso. Non so se abbia recepito compiutamente le osservazioni (piuttosto buone) delle commissioni. Attualmente e' - se non sbaglio - all'esame del Consiglio di Stato. La sua adozione definitiva non dovrebbe essere lontana.

La questione di maggior rilievo rispetto all'applicazione della nuova legge e' l'avvio di una vera politica di programmazione dei flussi. La legge consente (art. 23 del Testo Unico) l'ingresso di quote per ricerca di lavoro con e senza sponsorizzazione. Il Governo e' di fronte a un bivio: o, a dispetto dell'emergenza profughi, istituisce le liste di prenotazione nei consolati, e definisce quote significative di ingresso per ricerca di lavoro, ovvero resta ancorato alla solita programmazione fittizia per ciamata nominativa. Nel primo caso si trattera' di dimensionare con coraggio le quote (centomila ingressi per anno e' la dimensione di riferimento), di vegliare sulla gestione trasparente delle liste di prenotazione, di incentivare con opportune misure di accoglienza la distribuzione piu' oculata sul territorio nazionale dei lavoratori stranieri. Nel secondo caso si trattera' di programmare una lteriore sanatoria...

 

c) Regolarizzazione.

Conclusa il 15 dicembre 1998 la fase di prenotazione, con un numero di domande compreso tra 312000 e 400000, ed entrato in vigore il 12 maggio scorso il decreto legislativo che consente di rilasciare i permessi di soggiorno senza un tetto numerico, la novita' estremamente positiva - dopo alcuni mesi di scarsa comprensione reciproca tra associazioni e Ministero dell'interno - e' costituita dalla circolare del 12 maggio scorso, che risolve molti dei punti critici segnalati. In particolare (scopiazzo, per economizzare le risorse dei miei due neuroni ancora svegli - sono le 22.30 -, da un precedente messaggio),

- viene data buona soluzione al problema delle prove di presenza: sono considerate valide le lettere con timbro a data ricevute dallo straniero e le tessere rilasciate da associazioni e sindacati, anche in assenza di un registro, purche' comprovate da dichiarazione del responsabile provinciale dell'organizzazione;

- si rinvia, ove necessario, l'accertamento del reddito, ai fini della regolarizzazione per lavoro autonomo, al momento del rinnovo del permesso;

- si dispone di concedere proroghe in caso di documentazione incompleta, di riesaminare le istanze rigettate o considerate, sulla base delle vecchie disposizioni, meritevoli di rigetto, e di accogliere le istanze di regolarizzazione nei casi in cui, per il protrarsi delle procedure di regolarizzazione, la disponibilita' all'assunzione da parte del datore di lavoro sia venuta meno;

- si da' avvio alla fase di effettivo rilascio dei permessi di soggiorno (con buone disposizioni in relazione alla duata dei permessi stessi: due anni per lavoro a tempo indeterminato e per lavoro autonomo con reddito minimo provato; un anno per lavoro autonomo senza prova di reddito; un anno in caso di sopravvenuta defezione del datore di lavoro; la durata del rapporto di lavoro in caso di lavoro a tempo determinato).

Il punto relativo al lavoro autonomo e all'accertamento di reddito consente, anche a chi sia privo di altro solido inserimento lavorativo, di accedere alla regolarizzazione, previa richiesta di nulla-osta alla Camera di commercio per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane in qualita' di giardiniere, muratore, etc.. Per tali attivita', infatti, non sono previsti requisiti particolari, e il nulla-osta dovrebbe essere concesso senza difficolta'.

Un elenco abbastanza completo delle attivita' in questione dovrebbe essere il seguente: muratore, giardiniere, falegname, imbianchino, carpentiere, piastrellista, parchettista, lavorazione meccanica per conto terzi, lavori di impianti tecnici, vetraio, lattoniere, serramentista, lavandaio, calzolaio, sarto, decorazione oggettistica, produzione di prodotti artistici dell’artigianato, confezionamento bomboniere, confezionamento fiori secchi, fotografo, tipografo, litografo, rilegatore, restauratore d'opere d'arte, pizzaiolo, pasticcere, gelataio.

La titolarita' di un permesso per lavoro autonomo consente di iscriversi nelle liste di collocamento e di stipulare rapporti di lavoro subordinato. In presenza di un tale rapporto, il permesso potra' poi essere convertito, alla scadenza in permesso per lavoro subordinato (il cui rinnovo non e' immediatamente correlato con la disponibilita' di un reddito).

Stanno emergendo in questi giorni difficolta' legate alla durata dei permessi rilasciati (alcune questure fanno decorrere la durata - poniamo - di un anno dalla data di presentazione della documentazione, a dispetto del fatto che lo straniero non e' stato, per il periodo finora trascorso nel pieno possesso dei diritti associati alla titolarita' del permesso) e alla revoca dell'espulsione nei casi in cui lo straniero sia stato cosi' onesto da ottemperare al provvedimento.

 

d) Decreto profughi.

E' stato pubblicato sulla G.U. del 26 maggio scorso. Prevede che allo straniero proveniente dall'area del conflitto che abbia fatto ingresso in Italia siano accordati protezione temporanea e, in caso di necessita', alloggio e assistenza. Sono inclusi coloro che, entrati dopo l'inizio del conflitto, siano stati fatti oggetto di un provvedimento di espulsione. Sono invece esclusi coloro per i quali non sia consentito l'ingresso e il soggiorno in Italia. Gli esclusi e coloro ai quali sia revocato il permesso sono respinti o espulsi, salva la necessita' di prestare loro soccorso.

Il permesso vale fino al 31 dicembre 1999, e' rinnovabile di sei mesi in sei mesi fino al perdurare delle esigenze di protezione, ed abilita il titolare ad attivita' di studio e lavoro. Il permesso non consente - a quanto si capisce dal testo - la libera circolazione di breve durata nell'Area Schengen. Possono ottenere il permesso anche i titolari di altro permesso che ne chiedano la conversione; in caso di richiedenti asilo, la procedua di esame si estingue automaticamente.

Sulla base delle informazioni contenute in un foglio illustrativo approntato dal Ministero dell'interno si desume che la presentazione di una domanda di asilo produce l'immediata inclusione dello straniero nella categoria dei richiedenti asilo (con l'esclusione della possibilita' di svolgimento di attivita' lavorativa e la previsione di un contributo economico limitatato ai primi quarantacinque giorni), e la cessazione della protezione temporanea.

Non appaiono ancora chiari - almeno a me - i seguenti punti:

- quali condizioni determinino l'esclusione dalla protezione temporanea: solo l'esistenza di gravi pericoli per ordine pubblico e sicurezza dello Stato, o anche le piu' blande condizioni che di solito giustificano un respingimento o un'espulsione?

- in quali casi si proceda a revoca del permesso;

- se lo straniero abbia poi diritto a chiedere il ricongiungimento familiare (di per se', il titolare di un permesso quale quello previsto dal decreto non rientra nella categoria abilitata a procedere al ricongiungimento);

- se siano previste modalita' - preannunciate nei giorni scorsi dal Presidente del Consiglio - per facilitare l'ingresso regolare dei potenziali destinatari del provvedimento, rendendo inutile il ricorso agli scafisti o ai trafficanti di documenti falsi;

- se si prevedano misure atte a facilitare l'accesso al lavoro degli stranieri destinatari del provvedimento (allo stato presente, la concentrazione dei profughi accolti in Italia e' massima in regioni a bassa densita' di domanda di lavoro inevasa, e viceversa; forme di accoglienza che consentano allo straniero di muoversi sul territorio italiano alla ricerca di lavoro, senza perdere, per questo, il diritto all'accoglienza, potrebbero accelerare il raggiungimento dell'autosufficienza economica);

- se lo straniero che, ritenendo di possedere i requisiti per il riconoscimento del piu' solido status di rifugiato, decida di presentare domanda di asilo perda definitivamente il diritto alla protezione temporanea, ovvero se lo riacquisti in caso di esito negativo dell'esame della domanda da lui presentata.

 

Sono le 23.40. I miei due neuroni, in un sussulto di attivita' elettrica, rivolgono un pensiero grato a Franca Di Lecce. Io vado a dormire. Sogni d'oro a tutti

sergio briguglio