Cari amici,

ecco la soluzione dell'asilo-quiz. Alice e Lucia sostengono che le soluzioni dovrebbero sempre essere pubblicate capovolte. Eudora - che non e' un'altra nipote - si rifiuta di aderire a questa richiesta. Potreste, per favore, capovolgere il vostro computer mentre leggete la soluzione? No... eh? E mettervi a testa in giu'?

Cordiali saluti

sergio briguglio

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La ragazza, arrivata a Fiumicino, chiede asilo. La Commissione riconosce che la ragazza rischia di essere perseguitata per motivi di sesso - in quanto, cioe', donna. Tuttavia, giacche' una persecuzione di questo tipo non la fa rientrare nel novero di coloro ai quali e' riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra, la ragazza non rientra neanche nella categoria prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a). Tale lettera stabilisce infatti che il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, è garantito:

"a) allo straniero o all'apolide al quale è riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951, resa esecutiva con la legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito indicata come Convenzione di Ginevra, e dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e reso esecutivo con la legge 14 febbraio 1970, n. 95, e che, trovandosi fuori dal paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva

residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche"

E' evidente, dalla formulazione di tale lettera, che le due condizioni (riconoscimento dello status ex Convenzione di Ginevra e rischio di persecuzione) debbano sussistere simultaneamente.

D'altra parte, rischiando la ragazza la sola amputazione della mano (e non la vita o gravi restrizioni della liberta' personale), non puo' applicarsi neanche la lettera b) dello stesso comma, che assicura il riconoscimento del diritto

"b) allo straniero o all'apolide che non possa o non voglia avvalersi della protezione del paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale, in quanto effettivamente impedito nell'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ed esposto a pericolo attuale per la vita propria o di propri familiari ovvero a restrizioni gravi della libertà personale."

La Commissione dunque non puo' riconoscere il diritto d'asilo (art. 8, comma 1, lettera a). Non puo' comunque limitarsi a rigettare la domanda (art. 8, comma 1, lettera b), dati i gravi motivi di carattere umanitario associati al rischio di persecuzione. Adotta quindi (art. 8, comma 1, lettera c) un provvedimento di impossibilita' temporanea di rimpatrio (art. 9).

In base al comma 2 dell'articolo 9, "il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio dà titolo ad una autorizzazione al soggiorno per il medesimo motivo, della durata di un anno, esteso al lavoro e allo studio, rinnovabile per lo stesso periodo qualora la Commissione centrale accerti la permanenza delle condizioni di impossibilità al rimpatrio con riferimento al caso concreto." Solo dopo cinque anni dal rilascio del permesso di soggiorno, "il titolare può ottenere il rilascio della carta di soggiorno e gode degli stessi diritti previsti all'articolo 15 per lo straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto d'asilo".

Il comma 1 dell'articolo 28 del Testo unico sull'immigrazione stabilisce che il diritto di richiedere il ricongiungimento familiare è riconosciuto "agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi". Per i primi cinque anni di soggiorno per "impossibilità temporanea al rimpatrio", il titolare non puo' quindi richiedere il ricongiungimento familiare.

Leggendo la rivista giuridica (dell'ASGI), il padre della ragazza capisce che l'unica spiegazione possibile per il fatto che la ragazza ha potuto richiedere il ricongiungimento e' che sia diventata titolare di uno dei documenti di soggiorno citati dal suddetto comma 1 dell'articolo 28. Non essendo prevista dalle legge alcuna possibilita' di conversione del permesso per impossibilita' di rimpatrio in permesso per lavoro, studio o motivi religiosi, la ragazza non puo' che essere diventata titolare di una carta di soggiorno; una tale circostanza puo' essersi verificata solo a causa di un matrimonio con cittadino italiano o dell'Unione europea residente in Italia.