Art. 6

Nuova rubrica: Determinazione dello Stato competente per l’esame della domanda e pre-esame

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In caso di presentazione di una domanda di asilo ai sensi dell’art. 4 comma 2, sono preliminarmente effettuati gli accertamenti necessari a determinare se l’Italia sia lo Stato competente per l’esame della domanda ai sensi della Convenzione di Dublino.

Nel caso in cui il Delegato ritenga che l’Italia non sia competente per l’esame della domanda, lo stesso trasmette gli atti all’Unita’ Dublino del MOI che procede secondo le procedure stabilite dalla suddetta Convenzione. Il richiedente asilo e’ ammesso provvisoriamente sul territorio nazionale fino all’esito della procedura per la determinazione dello Stato responsabile e ha diritto all’assistenza di cui all’art.15.

Nel caso in cui il Delegato della Commissione ritenga che l’Italia sia lo Stato competente, o nel caso in cui la procedura di cui sopra si sia conclusa con l’indicazione dell’Italia quale Stato responsabile, si procede al pre-esame, volto ad accertare se la domanda sia ammissibile ai sensi del comma 4 del presente articolo e, in caso affermativo, se la domanda non sia manifestamente infondata ai sensi del comma 5.

Contro l’attribuzione della responsabilità per l’esame della domanda di asilo e’ ammesso ricorso al giudice ordinario entro due giorni dalla notifica del provvedimento.

Il richiedente si può, altresì, opporre all’eventuale attribuzione della responsabilità ad altro Stato, determinata in base alla Convenzione di Dublino, precisando che la domanda è finalizzata esclusivamente ad ottenere asilo in Italia ai sensi della Costituzione della Repubblica. In tal caso l’Italia e’ automaticamente responsabile per l’esame della domanda, il quale sarà limitato a stabilire se il richiedente abbia o meno diritto di asilo in Italia ai sensi della Costituzione.