Art. 6
Nuova rubrica: Determinazione dello Stato competente per lesame della domanda e pre-esame
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. In caso di presentazione di una domanda di asilo ai sensi dellart. 4 comma 2, sono preliminarmente effettuati gli accertamenti necessari a determinare se lItalia sia lo Stato competente per lesame della domanda ai sensi della Convenzione di Dublino.
Nel caso in cui il Delegato ritenga che lItalia non sia competente per lesame della domanda, lo stesso trasmette gli atti allUnita Dublino del MOI che procede secondo le procedure stabilite dalla suddetta Convenzione. Il richiedente asilo e ammesso provvisoriamente sul territorio nazionale fino allesito della procedura per la determinazione dello Stato responsabile e ha diritto allassistenza di cui allart.15.
Nel caso in cui il Delegato della Commissione ritenga che lItalia sia lo Stato competente, o nel caso in cui la procedura di cui sopra si sia conclusa con lindicazione dellItalia quale Stato responsabile, si procede al pre-esame, volto ad accertare se la domanda sia ammissibile ai sensi del comma 4 del presente articolo e, in caso affermativo, se la domanda non sia manifestamente infondata ai sensi del comma 5.
Contro lattribuzione della responsabilità per lesame della domanda di asilo e ammesso ricorso al giudice ordinario entro due giorni dalla notifica del provvedimento.
Il richiedente si può, altresì, opporre alleventuale attribuzione della responsabilità ad altro Stato, determinata in base alla Convenzione di Dublino, precisando che la domanda è finalizzata esclusivamente ad ottenere asilo in Italia ai sensi della Costituzione della Repubblica. In tal caso lItalia e automaticamente responsabile per lesame della domanda, il quale sarà limitato a stabilire se il richiedente abbia o meno diritto di asilo in Italia ai sensi della Costituzione.