PROGETTO DI LEGGE - N. 5381
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PROGETTO DI LEGGE
Capo I
PRINCI'PI GENERALI
Art. 1.
(Protezione della persona).
1. Lo Stato italiano garantisce il diritto di asilo e la protezione
umanitaria su base individuale alle condizioni e nei modi stabiliti dalla
presente legge, in attuazione dell'articolo 10 della Costituzione e delle
convenzioni o accordi internazionali a cui l'Italia aderisce.
Capo II
ASILO
Art. 2.
(Titolari del diritto di asilo).
1. Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, è garantito:
a) allo straniero o all'apolide al quale è riconosciuto lo
status di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra relativa allo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951, resa esecutiva con la legge 24
luglio 1954, n. 722, di seguito indicata come Convenzione di Ginevra, e dal
protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31
gennaio 1967 e reso esecutivo con la legge 14 febbraio 1970, n.95, e che,
trovandosi fuori dal Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale
aveva residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della protezione
di tale Paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi
di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di appartenenza ad un
determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche;
b) allo straniero o all'apolide che non possa o non voglia
avvalersi della protezione del Paese del quale è rispettivamente cittadino o
residente abituale, in quanto effettivamente impedito nell'esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ed esposto a
pericolo attuale per la vita propria o di propri familiari ovvero a
restrizioni gravi della libertà personale.
2. Nella presente legge, con il termine di "rifugiato" si intende
qualsiasi straniero o apolide cui sia stato riconosciuto il diritto di
asilo, salvo che sia diversamente disposto.
Art. 3.
(Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di
asilo).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'interno, è costituita la
Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito
denominata "Commissione centrale", alla quale è affidato il compito di
esaminare e decidere sulle domande di asilo presentate ai sensi della
presente legge, sulla permanenza o cessazione dell'asilo e su ogni altra
funzione, anche consultiva, in materia di asilo conferitale dalla presente
legge e dal suo regolamento di attuazione.
2. La Commissione centrale è rinnovata ogni tre anni ed è presieduta
da un prefetto. La nomina a presidente della Commissione centrale è
rinnovabile per una sola volta consecutivamente. I componenti della
Commissione centrale rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione
medesima.
3. La Commissione centrale si articola in tre sezioni, presiedute
rispettivamente da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri,
da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non
inferiore a consigliere d'ambasciata e da un dirigente del Ministero
dell'interno con qualifica di viceprefetto. Le disposizioni del regolamento
emanato ai sensi del presente articolo devono comunque tenere conto degli
atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati,
dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai
criteri e alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello
status di rifugiato e alle condizioni minime che devono essere assicurate al
riguardo.
4. Ciascuna sezione è composta da un dirigente della Presidenza del
Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri
con qualifica di consigliere di legazione, da un dirigente del Ministero
dell'interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica di
vicequestore, e da un esperto qualificato in materia di diritti civili e
umani, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ciascuna
amministrazione interessata designa un membro supplente per ogni componente
della Commissione. Il Presidente del Consiglio dei ministri designa un
supplente per l'esperto in materia di diritti civili ed umani. Le sezioni
sono regolarmente costituite con la partecipazione di quattro componenti.
Per ciascuna sezione le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a
consigliere di prefettura.
5. Alle sedute delle sezioni può partecipare un rappresentante
dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con funzioni
consultive.
6. Con le modalità indicate al comma 1, il Presidente del Consiglio
dei ministri può istituire ulteriori sezioni qualora il consiglio di
presidenza di cui al comma 10 ne rilevi motivatamente l'esigenza.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare,
ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, dell'interno e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni occorrenti per
disciplinare le modalità di organizzazione della Commissione centrale e
delle sezioni, anche con riferimento agli adempimenti derivanti dal
contenzioso, l'assegnazione di personale, i collegamenti di carattere
internazionale relativi alle attività della Commissione medesima, nonchè le
indennità di presenza ai presidenti e ai componenti della stessa. Con lo
stesso decreto sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione dei
progetti di collaborazione di cui all'articolo 4, comma 2.
8. Il personale assegnato per le esigenze della Commissione centrale
è messo a disposizione dalla direzione generale dei servizi civili del
Ministero dell'interno, che assicura i compiti di segreteria della
Commissione medesima.
9. Il presidente della Commissione centrale e gli altri funzionari
designati a presiedere ciascuna sezione sono collocati in posizione di fuori
ruolo nelle amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata nella
carica e per lo stesso periodo non possono ricoprire cariche elettive.
10. Nell'ambito della Commissione centrale è istituito il consiglio
di presidenza, composto dai presidenti delle singole sezioni e dal
presidente della Commissione, che lo presiede. Possono partecipare al
consiglio di presidenza, su invito del presidente della Commissione e con
funzione consultiva, anche uno degli esperti in materia di diritti civili ed
umani di cui al comma 4 e un rappresentante dell'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati. Il consiglio di presidenza all'inizio di
ciascun anno stabilisce le linee direttive da osservare nella valutazione
delle domande di asilo nonchè i criteri di massima per il funzionamento
delle sezioni, di cui coordina le attività, determinando le modalità ed i
mezzi occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei componenti della
Commissione centrale, dei delegati di cui al comma 11 e del personale
assegnato.
11. Il consiglio di presidenza attribuisce la delega per lo
svolgimento del pre-esame di cui all'articolo 6 ad almeno due funzionari di
ciascuna prefettura secondo i criteri e le modalità temporali nonchè
territoriali determinati in relazione alle effettive necessità.
12. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il presidente della
Commissione centrale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ed
ai Ministri degli affari esteri e dell'interno una relazione sull'attività
svolta dalla Commissione nell'anno precedente, formulando eventuali proposte
nelle materie di competenza. Entro il mese di giugno il Governo trasmette al
Parlamento copia di tale relazione con le proprie osservazioni. Le
competenti Commissioni parlamentari esaminano il documento entro trenta
giorni dalla sua ricezione, esprimendosi sul suo contenuto con proprio
parere.
Art. 4.
(Presentazione della domanda di asilo).
1. La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima
dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di
dimora.
2. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante
dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il
richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per
una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei
motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni
documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui
affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di
essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere
informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura
e sui diritti e facoltà di cui può disporre nonchè di richiedere
l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove
necessario, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del
richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di
maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di
frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione
e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli
appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti
civili e dei diritti fondamentali, se autorizzati sulla base di appositi
progetti di collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate.
Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne
richiedenti asilo possono avvalersi di un'assistenza adeguata e specifica da
parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse debbono essere
informate di tale facoltà.
3. Quando la domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, il
dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda stessa,
una volta concluso positivamente il pre-esame ai sensi dell'articolo 6,
autorizza lo straniero a soggiornare nel territorio della Repubblica, con
l'obbligo di stabilire un suo domicilio anche ai fini della notifica degli
atti dei procedimenti di cui alla presente legge nel territorio dello Stato
e con obbligo di recarsi entro otto giorni alla questura competente per
territorio. La domanda è trasmessa con l'allegata documentazione alla
Commissione centrale e in copia alla questura.
4. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con
indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo
vistata dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale.
5. Il richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel
territorio dello Stato e indicare il luogo di residenza. L'autorità di
pubblica sicurezza, ove necessario, dispone i controlli per la verifica
della veridicità delle informazioni fornite dal richiedente asilo.
6. Al richiedente asilo sono consentiti l'ingresso e il soggiorno
temporaneo nel territorio dello Stato fino al trentesimo giorno successivo
alla notifica della decisione sulla sua domanda da parte della Commissione
centrale, salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 10; il Ministro
dell'interno provvede, con proprio decreto, a determinare le misure
opportune e necessarie per assicurare la reperibilità del richiedente asilo
fino al compimento del suddetto termine.
7. Il questore, previo ritiro del passaporto o di altro documento di
riconoscimento o di viaggio di cui è in possesso lo straniero, rilascia il
permesso di soggiorno per richiesta di asilo e una copia autenticata del
passaporto o documento trattenuto.
8. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo
stranieri o apolidi che costituiscono un unico nucleo familiare, si redigono
distinte domande o distinti verbali, salvo che per i figli minorenni, di cui
è fatta menzione nelle domande dei genitori. Il permesso di soggiorno per
richiesta di asilo è rilasciato a ciascun componente del nucleo familiare.
Art. 5.
(Minori non accompagnati
richiedenti asilo).
1. Sono considerati minori non accompagnati, ai fini della presente
legge, i minori di anni diciotto, privi in Italia di un parente o di un
affine entro il quarto grado, di età non inferiore agli anni diciotto,
ovvero di persona cui sia stata formalmente attribuita la potestà tutoria.
2. Qualora la domanda d'asilo sia presentata da un minore non
accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento e dà
immediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni
territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti
necessari. Il tutore, appena nominato, prende contatto con la competente
questura per la riattivazione del procedimento. Il pre-esame di cui
all'articolo 6 è limitato all'individuazione dello Stato competente per
l'esame della domanda.
3. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorità
sugli altri.
4. Non è ammesso il ricongiungimento familiare del minore non
accompagnato richiedente asilo sino all'eventuale riconoscimento allo stesso
del diritto di asilo.
Art. 6.
(Pre-esame della domanda).
1. La domanda di asilo, presentata ai sensi dell'articolo 4, comma
2, è soggetta ad un pre-esame, volto ad accertare preliminarmente se
l'Italia sia lo Stato competente per l'esame della domanda in applicazione
delle convenzioni internazionali cui la Repubblica aderisce e, in tal caso,
se la domanda sia ammissibile ai sensi del comma 4 del presente articolo e,
in caso affermativo, se la domanda sia non manifestamente infondata ai sensi
del comma 5.
2. Il pre-esame, di cui è redatto verbale, è svolto, nei due giorni
successivi alla presentazione della domanda, presso i posti di frontiera o
presso le questure individuati dal decreto del Ministro dell'interno di cui
all'articolo 14, comma 1. Competente allo svolgimento del pre-esame è un
delegato della Commissione centrale, che si avvale di un funzionario di
polizia di frontiera o di un funzionario della questura e, se necessario, di
un interprete. Al pre-esame può intervenire un rappresentante dell'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o, su indicazione di
quest'ultimo, uno degli appartenenti alle organizzazioni non governative di
cui all'articolo 4, comma 2. Il delegato della Commissione centrale comunica
tempestivamente all'Alto Commissariato o alla organizzazione dallo stesso
indicata l'inizio del pre-esame. Qualora la domanda di asilo sia presentata
presso posti di frontiera o presso questure non indicati nel predetto
decreto del Ministro dell'interno, il funzionario di polizia avvia,
immediatamente, il richiedente asilo alla questura più vicina, abilitata
allo svolgimento del pre-esame.
3. Al richiedente asilo non è consentito l'ingresso o la libera
circolazione nel territorio nazionale per il tempo necessario allo
svolgimento del pre-esame, salvo che ne abbia altro titolo e salvo quanto
stabilito nel comma 9. Gli interessati sono assistiti con le modalità
previste dall'articolo 14, commi 1 e 2.
4. La domanda può essere dichiarata inammissibile dal delegato della
Commissione centrale, sentito, ove necessario, un membro del consiglio di
presidenza della Commissione stessa, qualora il richiedente:
a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato che
gli assicuri adeguata protezione;
b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza,
che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo
richiedente abbia, senza presentare domanda di asilo, trascorso un periodo
di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito
attraverso il territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana;
c) sia stato condannato con sentenza anche non definitiva
per un crimine contro la pace o contro l'umanità o un crimine di guerra o un
grave delitto di diritto comune commesso all'estero o si sia reso colpevole
di azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite, come previsto
dall'articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Ginevra;
d) risulti perseguito per gli stessi fatti di cui alla
lettera c) da un tribunale internazionale istituito in applicazione di
accordi internazionali cui l'Italia aderisce;
e) sia stato condannato in Italia, con sentenza di secondo
grado anche non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380
del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello
Stato, ovvero quando lo stesso richiedente appartenga ad una delle categorie
indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, come
sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n.327, ovvero
dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.575, come sostituito
dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n.646, ovvero qualora sia
stata applicata anche in via provvisoria una delle misure di cui
all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n.55, e successive modificazioni;
f) risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella
decisione di respingimento della domanda devono essere ponderate l'attuale
pericolosità per la sicurezza dello Stato del richiedente asilo e la gravità
delle persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere in caso di respingimento.
5. La domanda è dichiarata manifestamente infondata dal delegato
della Commissione quando, tenuto conto degli atti dell'Unione europea, anche
non vincolanti, in materia di asilo e delle linee direttive della
Commissione centrale di cui all'articolo 3, comma 10, e sentito, ove
necessario, un membro del consiglio di presidenza della medesima
Commissione, risulti in particolare che:
a) i motivi della domanda non rientrano tra quelli che sono
a fondamento del diritto di asilo, ai sensi della presente legge;
b) le dichiarazioni o gli elementi posti a fondamento della
domanda sono del tutto inconsistenti, generici e privi di sostanza;
c) la domanda è priva di credibilità in quanto incoerente e
contraddittoria o inverosimile;
d) la domanda è chiaramente strumentale in quanto avanzata,
senza giustificato motivo, successivamente ad un provvedimento di
allontanamento dal territorio nazionale ovvero al fine di evitare l'adozione
di tale provvedimento.
6. La domanda è comunque ritenuta ammissibile e non manifestamente
infondata, nel caso in cui per il richiedente asilo sussista l'impossibilità
di essere riammesso nello Stato di provenienza o il pericolo di un
pregiudizio per la vita o per la libertà personale o il pericolo di
incorrere in trattamenti inumani o degradanti ovvero il rischio di essere
rinviato in un altro Stato dove potrebbe essere esposto ad analoghe
situazione di pericolo.
7. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per l'esame
della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il pre-esame si sia concluso
positivamente. In caso di esito negativo il funzionario di frontiera o
quello di questura provvede al respingimento immediato o all'espulsione del
richiedente asilo, ove questi non abbia altro titolo a permanere nel
territorio nazionale, notificandogli il provvedimento stesso.
8. Il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per
territorio avverso il provvedimento negativo del delegato della Commissione
centrale ed il conseguente provvedimento di respingimento o di espulsione
non sospende l'esecuzione di quest'ultimo che è immediatamente esecutivo. Il
ricorso, l'istanza di sospensione del provvedimento ed i motivi aggiunti
possono essere presentati, anche senza l'assistenza legale, dallo stesso
interessato e in lingua straniera entro trenta giorni dalla notifica del
predetto provvedimento anche per il tramite della rappresentanza diplomatica
o consolare italiana all'estero, che provvede alle prescritte notifiche.
L'Avvocatura generale dello Stato cura il deposito del ricorso. I successivi
atti relativi al procedimento sono inviati, a cura dell'amministrazione
resistente, al ricorrente presso il domicilio anche all'estero dallo stesso
indicato o, in mancanza, presso la suddetta rappresentanza diplomatica o
consolare.
9. Qualora il pre-esame della domanda non si esaurisca nei due
giorni dalla presentazione della stessa o il delegato della Commissione
ritenga che il procedimento non possa concludersi entro tale periodo ovvero
ricorrano particolari esigenze di soccorso del richiedente o dei suoi
familiari, il questore o il dirigente del posto di frontiera dispone il
trattenimento del richiedente, ove non abbia altro titolo per l'ingresso o
il soggiorno, presso la più vicina sezione speciale per i richiedenti asilo
nei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui al comma 11. Per
il trattenimento si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste
dall'articolo 12, commi 3, 4, 5 e 6, della legge 6 marzo 1998, n.40. In caso
di allontanamento arbitrario dal centro di permanenza, si applica l'articolo
650 del codice penale.
10. In caso di mancata convalida, da parte del pretore, del
provvedimento di trattenimento adottato dal funzionario di polizia o di
scadenza dei termini previsti dal comma 5 dell'articolo 12 della legge 6
marzo 1998, n.40, al richiedente asilo ed ai suoi familiari è concesso
permesso di soggiorno per la conclusione del pre-esame. Gli stessi sono
inviati, ove abbiano bisogno di assistenza, presso le strutture di
accoglienza del comune ove sono autorizzati a soggiornare, dal cui
territorio hanno l'obbligo di non allontanarsi senza autorizzazione della
competente questura sino alla conclusione del pre-esame. Tale obbligo è
esteso anche ai casi in cui il richiedente asilo e i suoi familiari non
necessitino di assistenza ed abbiano quindi eletto un proprio domicilio.
L'autorità di pubblica sicurezza adotta le misure opportune ad assicurare la
reperibilità del richiedente asilo fino al compimento del termine stabilito.
L'allontanamento arbitrario dal territorio comunale determina il
trattenimento dell'interessato nella sezione speciale del centro di
permanenza di cui al comma 9 con le modalità indicate nel medesimo comma.
11. Sono istituite, presso i centri di permanenza temporanea e
assistenza, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n.40,
sezioni speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, separate dal
resto del centro e con ogni possibile agevolazione della vita familiare e
sociale compatibile con la vigilanza. Le modalità per la gestione delle
sezioni speciali per richiedenti asilo sono definite con decreto del
Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la solidarietà
sociale.
12. In casi eccezionali, qualora si verifichi un notevole afflusso
di richiedenti asilo che non consenta l'espletamento del pre-esame nei due
giorni successivi alla domanda nè l'avvio degli stessi alle sezioni speciali
dei centri di permanenza di cui al comma 11, nè il ricovero presso le
strutture previste dall'articolo 38 della legge 6 marzo 1998, n.40, e
qualora la situazione richieda comunque la predisposizione di particolari e
urgenti misure al fine di garantire una loro adeguata accoglienza e
assistenza, il prefetto competente per territorio può esercitare le attività
previste dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n.451, convertito dalla legge 29
dicembre 1995, n.563, e relative disposizioni di attuazione, realizzando,
ove necessario, strutture provvisorie di ricovero. Per il trattenimento dei
richiedenti asilo nelle predette strutture provvisorie di accoglienza si
seguono, in quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 12,
commi 3, 4, 5 e 6, della legge 6 marzo 1998, n.40.
Art. 7.
(Esame della domanda di asilo).
1. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione
centrale, che a tal fine valuta:
a) la domanda, il verbale e la documentazione prodotta o
acquisita d'ufficio;
b) le dichiarazioni rese in sede di audizione, svolta dallo
straniero di fronte alla Commissione;
c) l'effettiva situazione socio-politica in cui si trova il
Paese di origine da cui si è allontanato lo straniero nonchè ogni elemento
relativo alla situazione personale del richiedente e della sua famiglia
prima dell'allontanamento;
d) l'eventuale documentazione presentata da organizzazioni
non governative di tutela dei diritti civili ed umani.
2. Qualora il richiedente abbia chiesto di essere sentito,
l'audizione da parte della Commissione centrale costituisce condizione
necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del
diritto di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti
senza giustificato motivo alla data fissata per l'audizione.
3. Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve
essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto
di asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente.
4. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che
abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subito violenza, la
Commissione centrale può disporre la designazione di personale specializzato
per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una idonea
assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale
presenza dello stesso personale durante l'audizione del richiedente.
L'audizione può essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per
le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.
5. Il richiedente ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o
in una lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione nomina un interprete.
6. Durante l'audizione il richiedente asilo può farsi assistere da
una persona di sua fiducia.
7. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo
straniero, la documentazione acquisita dalla Commissione o prodotta
dall'interessato, le ulteriori dichiarazioni rese in quella sede e
l'eventuale documentazione prodotta durante l'audizione.
8. L'audizione del richiedente asilo deve avvenire in luogo non
aperto al pubblico, con la partecipazione di almeno due membri della
competente sezione.
9. L'esame della richiesta di asilo avviene attraverso domande
dirette dei membri della Commissione centrale nonchè, ove presenti, del
delegato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e della
persona che assiste lo straniero.
10. Al termine dell'audizione, la Commissione centrale rilascia allo
straniero copia autenticata del verbale dell'audizione medesima e della
documentazione da lui prodotta, in quella occasione, alla Commissione
centrale.
Art. 8.
(Decisione sulla domanda di asilo).
1. Al termine dell'istruttoria la Commissione centrale adotta una
delle seguenti decisioni:
a) riconosce il diritto di asilo al richiedente che possegga
i requisiti previsti dalla presente legge;
b) rigetta la domanda qualora il richiedente asilo non
possegga i requisiti previsti dalla legge;
c) adotta il provvedimento di temporanea impossibilità al
rimpatrio di cui all'articolo 9.
2. La Commissione centrale decide sulla domanda con atto scritto e
motivato. Nella decisione la Commissione deve fornire una valutazione
espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese
dallo straniero. Nella decisione sono indicati le modalità e i termini per
la sua impugnazione.
3. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro trenta
giorni dalla audizione, con decisione da notificare non oltre i quindici
giorni successivi alla pronuncia, salvo che la Commissione medesima non
disponga motivatamente un approfondimento dell'istruttoria.
4. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in forma
sintetica della motivazione e del dispositivo nonchè della indicazione del
termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, nella lingua utilizzata
durante l'audizione individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal
richiedente.
5. La decisione di cui al comma 1, lettera b), comporta l'obbligo
per l'interessato di lasciare il territorio nazionale entro trenta giorni
dalla sua notificazione, salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel
territorio dello Stato per altri motivi e salvo quanto previsto
dall'articolo 10, comma 1. A tal fine la decisione è comunicata alla
competente questura che provvede alla notifica del provvedimento e
all'intimazione a lasciare il territorio nazionale. Il prefetto, in caso di
mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, dispone l'espulsione
dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica.
6. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, la Croce Rossa Italiana o
con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilità di
cui all'articolo 4, comma 2, predispone programmi di rientro in patria degli
stranieri ai quali non sia stato riconosciuto il diritto di asilo.
Art. 9.
(Decisione di impossibilità temporanea al
rimpatrio).
1. La Commissione centrale, qualora accerti la mancanza dei
presupposti necessari per il riconoscimento del diritto di asilo e tuttavia
rilevi, anche sulla base di elementi comunicati dalla competente
rappresentanza diplomatica, l'inopportunità del rinvio del richiedente nel
Paese di origine o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di
carattere umanitario, può decidere che sussiste l'impossibilità temporanea
al rimpatrio.
2. Il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio dà
titolo ad una autorizzazione al soggiorno per il medesimo motivo, della
durata di un anno, esteso al lavoro e allo studio, rinnovabile per lo stesso
periodo qualora la Commissione centrale accerti la permanenza delle
condizioni di impossibilità al rimpatrio con riferimento al caso concreto.
Trascorsi cinque anni dal rilascio del permesso di soggiorno di cui al
presente comma, il titolare può ottenere il rilascio della carta di
soggiorno e gode degli stessi diritti previsti all'articolo 15 per lo
straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo e delle
misure di assistenza e di integrazione di cui all'articolo 16.
3. Qualora in occasione di conflitti, disastri naturali o altri
eventi di particolare gravità, verificatisi in Paesi non appartenenti
all'Unione europea, siano state adottate misure straordinarie di accoglienza
temporanea, alla cessazione di dette misure coloro che ne hanno beneficiato
possono richiedere con istanza individuale, ricorrendone i presupposti, il
riconoscimento del diritto di asilo. A tale fine si procede al pre-esame
della domanda presentata dagli interessati alla questura competente per
territorio con le modalità previste dall'articolo 6. Ai richiedenti che non
abbiano ottenuto il riconoscimento può essere concesso, in presenza delle
condizioni di cui al comma 1, il provvedimento di impossibilità temporanea
al rimpatrio previsto dal comma 2.
Art. 10.
(Ricorsi).
1. Contro la decisione della Commissione centrale sulla domanda di
riconoscimento del diritto di asilo può essere presentato ricorso al
tribunale amministrativo regionale del luogo di domicilio eletto dal
richiedente. Il ricorso è presentato nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione o notificazione del provvedimento e consente all'interessato
di richiedere un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, salvo
diniego per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato o di tutela
delle relazioni internazionali.
2. Per i procedimenti previsti dal presente articolo i termini
stabiliti dagli articoli 36 e seguenti del testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054, e
successive modificazioni, nonchè quelli previsti dagli articoli 21 e
seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.1034, sono ridotti alla metà e la
competente autorità giurisdizionale fissa d'ufficio, con decreto, l'udienza
per la discussione del ricorso nel termine di sessanta giorni dalla data di
deposito dello stesso.
3. La sentenza del tribunale amministrativo regionale che rigetta il
ricorso del richiedente asilo è comunicata alla questura competente che ne
consegna una copia all'interessato disponendo il ritiro del permesso di
soggiorno ed intima allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro
quindici giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la
presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.
4. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3, salvi
i casi di forza maggiore, il prefetto dispone l'espulsione dell'interessato
con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
5. L'eventuale ricorso al Consiglio di Stato non sospende
l'esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti
di cui ai commi 3 e 4.
6. Qualora il procedimento giurisdizionale di fronte al tribunale
amministrativo regionale non sia definito entro sei mesi dalla data della
impugnazione del provvedimento negativo della Commissione centrale, il
ricorrente ha diritto di svolgere attività lavorativa fino alla definizione
del ricorso di fronte al predetto tribunale.
7. Il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva estesa al
merito.
Art. 11.
(Riconoscimento del diritto di asilo, permesso di
soggiorno e documento di viaggio).
1. La Commissione centrale rilascia alla persona alla quale
riconosce il diritto di asilo un apposito certificato, con le modalità
stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7. Il certificato è
consegnato all'interessato, per il tramite della questura, in allegato alla
copia della decisione.
2. Lo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo può
richiedere al questore della provincia in cui dimora un permesso di
soggiorno per asilo avente la validità di cinque anni, che deve recare
espressa menzione del riconoscimento del diritto di asilo con indicazione
degli estremi della decisione adottata dalla Commissione centrale.
3. Al rifugiato il questore rilascia, a richiesta e previa
esibizione del certificato di riconoscimento del diritto di asilo e del
permesso di soggiorno in corso di validità, un documento di viaggio della
durata di cinque anni, rinnovabile fino alla scadenza del permesso di
soggiorno medesimo. Le caratteristiche e la validità del documento di
viaggio per rifugiati sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo
3, comma 7, in conformità alle convenzioni internazionali a cui l'Italia
aderisce.
4. Il riconoscimento del diritto di asilo in favore del nucleo
familiare comporta il rilascio di un certificato di riconoscimento del
diritto di asilo, di un permesso di soggiorno e di un documento di viaggio a
ciascuno dei suoi componenti, salvo che per i minori segnalati sui documenti
dei genitori.
Art. 12.
(Rinnovo del permesso di soggiorno e del documento di
viaggio).
1. L'interessato, sei mesi prima della scadenza del permesso di
soggiorno per asilo, richiede alla Commissione centrale, per il tramite
della questura del luogo di residenza, una deliberazione di accertamento
della permanenza del diritto di asilo, con le modalità previste dal
regolamento di cui all'articolo 3, comma 7. Qualora la Commissione centrale
si esprima in senso favorevole alla permanenza del diritto di asilo, la
questura rilascia, su richiesta, la carta di soggiorno di cui alla vigente
normativa in materia di immigrazione.
Art. 13.
(Estinzione del diritto di asilo e revoca del permesso di
soggiorno).
1. Nei procedimenti di verifica ovvero di accertamento della
permanenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto di asilo, si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 7,
8 e 10.
2. La Commissione centrale, qualora accerti che non sussistono più
le condizioni che hanno determinato il riconoscimento del diritto di asilo
ovvero qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1 della
Convenzione di Ginevra, dichiara la estinzione del diritto di asilo e ne dà
immediata comunicazione alla competente questura, che notifica la decisione
all'interessato.
3. Il permesso di soggiorno per asilo è immediatamente revocato dal
questore competente nel caso di espulsione dello straniero dal territorio
nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o qualora
l'interessato vi abbia espressamente rinunciato. Il permesso di soggiorno è
altresì revocato, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data
in cui l'interessato ha ricevuto la notifica della decisione, qualora sia
divenuta definitiva la estinzione del diritto di asilo.
4. A seguito dell'accertamento in ordine alla estinzione del diritto
di asilo e della revoca del relativo permesso di soggiorno, lo straniero può
richiedere di continuare a soggiornare nel territorio nazionale, purchè ne
sussistano i presupposti in base alle disposizioni vigenti in materia di
ingresso e soggiorno di stranieri in Italia. In tal caso il questore
rilascia all'interessato il corrispondente permesso di soggiorno o la carta
di soggiorno.
5. Contro la decisione che accerta l'insussistenza dei presupposti
per continuare a godere del diritto di asilo è ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale del luogo in cui il rifugiato ha eletto domicilio.
Il ricorso deve essere notificato entro trenta giorni dalla notifica della
decisione negativa.
6. Per i ricorsi giurisdizionali di cui al comma 5 si osservano le
disposizioni dettate dall'articolo 10. Il permesso di soggiorno concesso per
motivi di giustizia, ai sensi del predetto articolo 10, consente al
ricorrente lo svolgimento di attività lavorativa o di studio.
7. Qualora lo straniero presenti alla questura una dichiarazione di
espressa rinuncia al diritto di asilo, tale diritto viene meno
automaticamente, senza necessità di espressa pronuncia della Commissione
centrale.
8. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con organizzazioni
umanitarie specializzate, può predisporre programmi di rientro in patria
degli stranieri che non siano più titolari del diritto di asilo.
Capo III
MISURE DI ASSISTENZA
E DI INTEGRAZIONE
Art. 14.
(Misure di carattere assistenziale in favore dei
richiedenti asilo).
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, individua i
posti di frontiera e le questure presso cui è stato registrato, negli ultimi
tre anni, il maggior numero di richieste di asilo e dispone l'istituzione di
punti di accoglienza provvisori opportunamente sorvegliati ove assistere, ai
sensi del comma 2, il richiedente asilo ed i suoi familiari nei due giorni
nei quali si svolge il pre-esame di cui all'articolo 6. I suddetti punti di
accoglienza dovranno essere organizzati in modo tale da prevedere strutture
di ospitalità separate per i richiedenti asilo e gli altri immigrati. Con lo
stesso decreto sono stabilite le modalità per l'acquisizione, anche a titolo
oneroso, di idonei locali da utilizzare per detta accoglienza, qualora non
risultino già disponibili o non sia possibile riadattare locali già
esistenti.
2. Durante la fase di pre-esame di cui all'articolo 6, il
richiedente asilo deve ricevere le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti
o comunque essenziali, erogate dal Servizio sanitario nazionale con oneri a
carico del Ministero dell'interno, ancorchè continuative, per malattia ed
infortunio, il vitto e, se la permanenza presso il posto di frontiera o
presso la questura si protrae per più di dodici ore, la disponibilità di un
luogo adeguatamente attrezzato e sorvegliato per il riposo, fornito di
idonei servizi igienico-sanitari. Salvo il caso di nuclei familiari, per le
donne ed i minori debbono essere resi disponibili, se possibile, distinti
locali per il riposo. Il richiedente asilo ha inoltre diritto di effettuare,
con onere a carico del Ministero dell'interno, una comunicazione telefonica
in Italia ed una all'estero. Per le predette attività di assistenza nonchè
per quelle di sostegno e di informazione garantite ai richiedenti asilo
nella fase di pre-esame si applicano, se la domanda di asilo è presentata in
frontiera, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 6
marzo 1998, n.40. In caso di presentazione dell'istanza in questura e
qualora risulti impossibile, durante i due giorni in cui si svolge il
pre-esame, alloggiare ed assistere adeguatamente il richiedente asilo nella
stessa questura o in locali appositamente predisposti ai sensi del comma 1,
lo stesso può essere accompagnato nel centro di accoglienza di cui
all'articolo 38, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n.40, con oneri a carico
dello Stato e fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 6.
3. Nei casi eccezionali previsti dal comma 12 dell'articolo 6 le
misure di accoglienza e i relativi interventi di assistenza possono, durante
la fase del pre-esame, essere attuate ai sensi del decreto-legge 30 ottobre
1995, n.451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n.563, e delle
relative disposizioni di attuazione.
4. Il comune ove il richiedente asilo ha fissato la propria
residenza a norma dell'articolo 4, comma 5, è tenuto a fornire, a richiesta,
l'assistenza e l'accoglienza immediata. Il successivo mantenimento del
richiedente asilo in assistenza è subordinato all'accertamento dello stato
di bisogno da parte del comune. L'assistenza e l'accoglienza sono garantite
per un periodo comunque non superiore alla durata del procedimento di
riconoscimento del diritto di asilo incluso il tempo necessario per gli
eventuali procedimenti giurisdizionali.
5. Il comune ove il richiedente ha fissato asilo, al fine di
garantire l'assistenza e l'accoglienza di cui al comma 3, può stipulare
convenzioni con associazioni di volontariato o organismi internazionali
umanitari dotati di idonee strutture.
6. Il Ministero dell'interno rimborsa ai comuni le spese da questi
sostenute per l'accoglienza, ivi compresi gli oneri per l'eventuale
assistenza di minori in strutture protette. Tale accoglienza deve includere
l'alloggio e il vitto, per l'ammontare giornaliero pro capite determinato
con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, il trasporto del
richiedente con il mezzo più economico per l'audizione dello stesso da parte
della Commissione centrale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nonchè
l'alloggio ed il vitto del medesimo nella località ove si svolge
l'audizione.
7. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di
asilo sono assicurate gratuitamente tutte le prestazioni necessarie da parte
del Servizio sanitario nazionale, con oneri a carico del Ministero
dell'interno.
Art. 15.
(Diritti del titolare del diritto di asilo).
1. Il titolare del diritto di asilo e lo straniero al quale è
riconosciuta la protezione umanitaria hanno diritto a soggiornare nel
territorio dello Stato e al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e
modi in cui è consentito il ricongiungimento del cittadino italiano con
familiari stranieri.
2. Lo Stato italiano promuove e favorisce l'integrazione del
rifugiato e dei suoi familiari sul territorio nazionale nei modi e nei
limiti stabiliti dal presente articolo e dall'articolo 16.
3. Il rifugiato ha accesso agli studi di ogni ordine e grado e ha
diritto di ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per il
cittadino italiano. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge sono stabilite, con il regolamento di cui all'articolo
16, comma 1, le modalità di accertamento dei titoli di studio stranieri, di
conferimento delle borse di studio in Italia, nonchè la durata e le
caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire per il conseguimento dei
titoli di studio italiani.
4. Il rifugiato ha diritto di godere del medesimo trattamento
previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, di
lavoro autonomo, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione ad albi
professionali, e può avere accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi
consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.
5. Il rifugiato gode del medesimo trattamento previsto per il
cittadino italiano in materia di previdenza e di assistenza sociale nonchè
di assistenza sanitaria secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma
2.
6. Le disposizioni e le misure previste dal presente articolo si
estendono ai familiari ricongiunti che hanno diritto all'asilo qualora ne
facciano richiesta e sulla base del solo vincolo familiare.
Art. 16.
(Misure di assistenza e di integrazione in favore dei
rifugiati).
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, di concerto
con i Ministri competenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n.400, un regolamento inteso a definire i programmi di accoglienza, di
assistenza, di integrazione e, se necessario, di rimpatrio nonchè le norme
occorrenti per il coordinamento ed il finanziamento degli interventi a
favore dei rifugiati, a cura degli enti locali e delle organizzazioni non
governative di protezione dei diritti civili ed umani e delle altre
associazioni che rispondono ai criteri indicati nello stesso regolamento.
Per l'attuazione di tali programmi sono trasferite ai comuni apposite
risorse finanziarie in proporzione al numero dei rifugiati residenti nel
territorio di competenza, quale contributo alle attività di assistenza ed
integrazione dei rifugiati poste in essere dai comuni stessi.
2. Ai rifugiati in stato di bisogno i comuni erogano un contributo
giornaliero di prima assistenza per un periodo massimo di centottanta
giorni, il cui importo è determinato con il regolamento di cui al comma 1,
ovvero, in alternativa, vitto e alloggio in strutture di accoglienza.
3. I comuni, sulla base dei criteri stabiliti con il regolamento di
cui al comma 1, definiscono, in via diretta o mediante convenzioni con
organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani,
progetti di integrazione lavorativa dei rifugiati, volti a favorire il
raggiungimento dell'autosufficienza economica nonchè l'attivazione di corsi
di lingua italiana e di altri eventuali servizi di assistenza.
4. Qualora il rifugiato abbia ottenuto il riconoscimento del diritto
di asilo dopo aver compiuto cinquanta anni di età, allo stesso si applicano,
ai soli fini delle assunzioni obbligatorie, le disposizioni della legge 2
aprile 1968, n.482.
5. I rifugiati sono assimilati ai profughi italiani ai fini
dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di riserva di
alloggi di edilizia economica e popolare.
6. Le prefetture dispongono contributi finanziari per il rimpatrio
volontario dei rifugiati e delle loro famiglie, secondo le modalità
individuate con il regolamento di cui al comma 1.
7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono a
carico del bilancio del Ministero dell'interno.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17.
(Disposizioni transitorie).
1. L'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, il
decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n.136, il decreto
del Ministro dell'interno 24 luglio 1990, n.237, ed ogni altra disposizione
incompatibile con la presente legge sono abrogati a decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 7.
2. I procedimenti amministrativi per l'esame della domanda di asilo
instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono
disciplinati dalle norme vigenti anteriormente a tale data sempre che si
tratti di norme più favorevoli al richiedente.
Art. 18.
(Disposizioni finanziarie).
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative
nell'ambito delle unità previsionali di base, anche di nuova istituzione,
dello stato di previsione del Ministero dell'interno, connesse
all'attuazione della presente legge.
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