PROGETTO DI LEGGE - N. 5381

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PROGETTO DI LEGGE

Capo I

PRINCI'PI GENERALI

Art. 1.

(Protezione della persona).

1. Lo Stato italiano garantisce il diritto di asilo e la protezione

umanitaria su base individuale alle condizioni e nei modi stabiliti dalla

presente legge, in attuazione dell'articolo 10 della Costituzione e delle

convenzioni o accordi internazionali a cui l'Italia aderisce.

Capo II

ASILO

Art. 2.

(Titolari del diritto di asilo).

1. Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, è garantito:

a) allo straniero o all'apolide al quale è riconosciuto lo

status di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra relativa allo

statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951, resa esecutiva con la legge 24

luglio 1954, n. 722, di seguito indicata come Convenzione di Ginevra, e dal

protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31

gennaio 1967 e reso esecutivo con la legge 14 febbraio 1970, n.95, e che,

trovandosi fuori dal Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale

aveva residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della protezione

di tale Paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi

di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di appartenenza ad un

determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche;

b) allo straniero o all'apolide che non possa o non voglia

avvalersi della protezione del Paese del quale è rispettivamente cittadino o

residente abituale, in quanto effettivamente impedito nell'esercizio delle

libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ed esposto a

pericolo attuale per la vita propria o di propri familiari ovvero a

restrizioni gravi della libertà personale.

2. Nella presente legge, con il termine di "rifugiato" si intende

qualsiasi straniero o apolide cui sia stato riconosciuto il diritto di

asilo, salvo che sia diversamente disposto.

Art. 3.

(Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di

asilo).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di

concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'interno, è costituita la

Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito

denominata "Commissione centrale", alla quale è affidato il compito di

esaminare e decidere sulle domande di asilo presentate ai sensi della

presente legge, sulla permanenza o cessazione dell'asilo e su ogni altra

funzione, anche consultiva, in materia di asilo conferitale dalla presente

legge e dal suo regolamento di attuazione.

2. La Commissione centrale è rinnovata ogni tre anni ed è presieduta

da un prefetto. La nomina a presidente della Commissione centrale è

rinnovabile per una sola volta consecutivamente. I componenti della

Commissione centrale rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione

medesima.

3. La Commissione centrale si articola in tre sezioni, presiedute

rispettivamente da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri,

da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non

inferiore a consigliere d'ambasciata e da un dirigente del Ministero

dell'interno con qualifica di viceprefetto. Le disposizioni del regolamento

emanato ai sensi del presente articolo devono comunque tenere conto degli

atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati,

dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai

criteri e alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello

status di rifugiato e alle condizioni minime che devono essere assicurate al

riguardo.

4. Ciascuna sezione è composta da un dirigente della Presidenza del

Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri

con qualifica di consigliere di legazione, da un dirigente del Ministero

dell'interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica di

vicequestore, e da un esperto qualificato in materia di diritti civili e

umani, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ciascuna

amministrazione interessata designa un membro supplente per ogni componente

della Commissione. Il Presidente del Consiglio dei ministri designa un

supplente per l'esperto in materia di diritti civili ed umani. Le sezioni

sono regolarmente costituite con la partecipazione di quattro componenti.

Per ciascuna sezione le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario

dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a

consigliere di prefettura.

5. Alle sedute delle sezioni può partecipare un rappresentante

dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con funzioni

consultive.

6. Con le modalità indicate al comma 1, il Presidente del Consiglio

dei ministri può istituire ulteriori sezioni qualora il consiglio di

presidenza di cui al comma 10 ne rilevi motivatamente l'esigenza.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare,

ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, di concerto con

i Ministri degli affari esteri, dell'interno e del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica entro sessanta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni occorrenti per

disciplinare le modalità di organizzazione della Commissione centrale e

delle sezioni, anche con riferimento agli adempimenti derivanti dal

contenzioso, l'assegnazione di personale, i collegamenti di carattere

internazionale relativi alle attività della Commissione medesima, nonchè le

indennità di presenza ai presidenti e ai componenti della stessa. Con lo

stesso decreto sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione dei

progetti di collaborazione di cui all'articolo 4, comma 2.

8. Il personale assegnato per le esigenze della Commissione centrale

è messo a disposizione dalla direzione generale dei servizi civili del

Ministero dell'interno, che assicura i compiti di segreteria della

Commissione medesima.

9. Il presidente della Commissione centrale e gli altri funzionari

designati a presiedere ciascuna sezione sono collocati in posizione di fuori

ruolo nelle amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata nella

carica e per lo stesso periodo non possono ricoprire cariche elettive.

10. Nell'ambito della Commissione centrale è istituito il consiglio

di presidenza, composto dai presidenti delle singole sezioni e dal

presidente della Commissione, che lo presiede. Possono partecipare al

consiglio di presidenza, su invito del presidente della Commissione e con

funzione consultiva, anche uno degli esperti in materia di diritti civili ed

umani di cui al comma 4 e un rappresentante dell'Alto Commissariato delle

Nazioni Unite per i rifugiati. Il consiglio di presidenza all'inizio di

ciascun anno stabilisce le linee direttive da osservare nella valutazione

delle domande di asilo nonchè i criteri di massima per il funzionamento

delle sezioni, di cui coordina le attività, determinando le modalità ed i

mezzi occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei componenti della

Commissione centrale, dei delegati di cui al comma 11 e del personale

assegnato.

11. Il consiglio di presidenza attribuisce la delega per lo

svolgimento del pre-esame di cui all'articolo 6 ad almeno due funzionari di

ciascuna prefettura secondo i criteri e le modalità temporali nonchè

territoriali determinati in relazione alle effettive necessità.

12. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il presidente della

Commissione centrale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ed

ai Ministri degli affari esteri e dell'interno una relazione sull'attività

svolta dalla Commissione nell'anno precedente, formulando eventuali proposte

nelle materie di competenza. Entro il mese di giugno il Governo trasmette al

Parlamento copia di tale relazione con le proprie osservazioni. Le

competenti Commissioni parlamentari esaminano il documento entro trenta

giorni dalla sua ricezione, esprimendosi sul suo contenuto con proprio

parere.

Art. 4.

(Presentazione della domanda di asilo).

1. La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima

dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di

dimora.

2. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante

dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il

richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per

una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei

motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni

documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui

affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di

essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere

informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura

e sui diritti e facoltà di cui può disporre nonchè di richiedere

l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove

necessario, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del

richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di

maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto

Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di

frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione

e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli

appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti

civili e dei diritti fondamentali, se autorizzati sulla base di appositi

progetti di collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate.

Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne

richiedenti asilo possono avvalersi di un'assistenza adeguata e specifica da

parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse debbono essere

informate di tale facoltà.

3. Quando la domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, il

dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda stessa,

una volta concluso positivamente il pre-esame ai sensi dell'articolo 6,

autorizza lo straniero a soggiornare nel territorio della Repubblica, con

l'obbligo di stabilire un suo domicilio anche ai fini della notifica degli

atti dei procedimenti di cui alla presente legge nel territorio dello Stato

e con obbligo di recarsi entro otto giorni alla questura competente per

territorio. La domanda è trasmessa con l'allegata documentazione alla

Commissione centrale e in copia alla questura.

4. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con

indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo

vistata dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale.

5. Il richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel

territorio dello Stato e indicare il luogo di residenza. L'autorità di

pubblica sicurezza, ove necessario, dispone i controlli per la verifica

della veridicità delle informazioni fornite dal richiedente asilo.

6. Al richiedente asilo sono consentiti l'ingresso e il soggiorno

temporaneo nel territorio dello Stato fino al trentesimo giorno successivo

alla notifica della decisione sulla sua domanda da parte della Commissione

centrale, salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 10; il Ministro

dell'interno provvede, con proprio decreto, a determinare le misure

opportune e necessarie per assicurare la reperibilità del richiedente asilo

fino al compimento del suddetto termine.

7. Il questore, previo ritiro del passaporto o di altro documento di

riconoscimento o di viaggio di cui è in possesso lo straniero, rilascia il

permesso di soggiorno per richiesta di asilo e una copia autenticata del

passaporto o documento trattenuto.

8. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo

stranieri o apolidi che costituiscono un unico nucleo familiare, si redigono

distinte domande o distinti verbali, salvo che per i figli minorenni, di cui

è fatta menzione nelle domande dei genitori. Il permesso di soggiorno per

richiesta di asilo è rilasciato a ciascun componente del nucleo familiare.

Art. 5.

(Minori non accompagnati

richiedenti asilo).

1. Sono considerati minori non accompagnati, ai fini della presente

legge, i minori di anni diciotto, privi in Italia di un parente o di un

affine entro il quarto grado, di età non inferiore agli anni diciotto,

ovvero di persona cui sia stata formalmente attribuita la potestà tutoria.

2. Qualora la domanda d'asilo sia presentata da un minore non

accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento e dà

immediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni

territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti

necessari. Il tutore, appena nominato, prende contatto con la competente

questura per la riattivazione del procedimento. Il pre-esame di cui

all'articolo 6 è limitato all'individuazione dello Stato competente per

l'esame della domanda.

3. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorità

sugli altri.

4. Non è ammesso il ricongiungimento familiare del minore non

accompagnato richiedente asilo sino all'eventuale riconoscimento allo stesso

del diritto di asilo.

Art. 6.

(Pre-esame della domanda).

1. La domanda di asilo, presentata ai sensi dell'articolo 4, comma

2, è soggetta ad un pre-esame, volto ad accertare preliminarmente se

l'Italia sia lo Stato competente per l'esame della domanda in applicazione

delle convenzioni internazionali cui la Repubblica aderisce e, in tal caso,

se la domanda sia ammissibile ai sensi del comma 4 del presente articolo e,

in caso affermativo, se la domanda sia non manifestamente infondata ai sensi

del comma 5.

2. Il pre-esame, di cui è redatto verbale, è svolto, nei due giorni

successivi alla presentazione della domanda, presso i posti di frontiera o

presso le questure individuati dal decreto del Ministro dell'interno di cui

all'articolo 14, comma 1. Competente allo svolgimento del pre-esame è un

delegato della Commissione centrale, che si avvale di un funzionario di

polizia di frontiera o di un funzionario della questura e, se necessario, di

un interprete. Al pre-esame può intervenire un rappresentante dell'Alto

Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o, su indicazione di

quest'ultimo, uno degli appartenenti alle organizzazioni non governative di

cui all'articolo 4, comma 2. Il delegato della Commissione centrale comunica

tempestivamente all'Alto Commissariato o alla organizzazione dallo stesso

indicata l'inizio del pre-esame. Qualora la domanda di asilo sia presentata

presso posti di frontiera o presso questure non indicati nel predetto

decreto del Ministro dell'interno, il funzionario di polizia avvia,

immediatamente, il richiedente asilo alla questura più vicina, abilitata

allo svolgimento del pre-esame.

3. Al richiedente asilo non è consentito l'ingresso o la libera

circolazione nel territorio nazionale per il tempo necessario allo

svolgimento del pre-esame, salvo che ne abbia altro titolo e salvo quanto

stabilito nel comma 9. Gli interessati sono assistiti con le modalità

previste dall'articolo 14, commi 1 e 2.

4. La domanda può essere dichiarata inammissibile dal delegato della

Commissione centrale, sentito, ove necessario, un membro del consiglio di

presidenza della Commissione stessa, qualora il richiedente:

a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato che

gli assicuri adeguata protezione;

b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza,

che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo

richiedente abbia, senza presentare domanda di asilo, trascorso un periodo

di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito

attraverso il territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana;

c) sia stato condannato con sentenza anche non definitiva

per un crimine contro la pace o contro l'umanità o un crimine di guerra o un

grave delitto di diritto comune commesso all'estero o si sia reso colpevole

di azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite, come previsto

dall'articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Ginevra;

d) risulti perseguito per gli stessi fatti di cui alla

lettera c) da un tribunale internazionale istituito in applicazione di

accordi internazionali cui l'Italia aderisce;

e) sia stato condannato in Italia, con sentenza di secondo

grado anche non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380

del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello

Stato, ovvero quando lo stesso richiedente appartenga ad una delle categorie

indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, come

sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n.327, ovvero

dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.575, come sostituito

dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n.646, ovvero qualora sia

stata applicata anche in via provvisoria una delle misure di cui

all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n.55, e successive modificazioni;

f) risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella

decisione di respingimento della domanda devono essere ponderate l'attuale

pericolosità per la sicurezza dello Stato del richiedente asilo e la gravità

delle persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere in caso di respingimento.

5. La domanda è dichiarata manifestamente infondata dal delegato

della Commissione quando, tenuto conto degli atti dell'Unione europea, anche

non vincolanti, in materia di asilo e delle linee direttive della

Commissione centrale di cui all'articolo 3, comma 10, e sentito, ove

necessario, un membro del consiglio di presidenza della medesima

Commissione, risulti in particolare che:

a) i motivi della domanda non rientrano tra quelli che sono

a fondamento del diritto di asilo, ai sensi della presente legge;

b) le dichiarazioni o gli elementi posti a fondamento della

domanda sono del tutto inconsistenti, generici e privi di sostanza;

c) la domanda è priva di credibilità in quanto incoerente e

contraddittoria o inverosimile;

d) la domanda è chiaramente strumentale in quanto avanzata,

senza giustificato motivo, successivamente ad un provvedimento di

allontanamento dal territorio nazionale ovvero al fine di evitare l'adozione

di tale provvedimento.

6. La domanda è comunque ritenuta ammissibile e non manifestamente

infondata, nel caso in cui per il richiedente asilo sussista l'impossibilità

di essere riammesso nello Stato di provenienza o il pericolo di un

pregiudizio per la vita o per la libertà personale o il pericolo di

incorrere in trattamenti inumani o degradanti ovvero il rischio di essere

rinviato in un altro Stato dove potrebbe essere esposto ad analoghe

situazione di pericolo.

7. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per l'esame

della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il pre-esame si sia concluso

positivamente. In caso di esito negativo il funzionario di frontiera o

quello di questura provvede al respingimento immediato o all'espulsione del

richiedente asilo, ove questi non abbia altro titolo a permanere nel

territorio nazionale, notificandogli il provvedimento stesso.

8. Il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per

territorio avverso il provvedimento negativo del delegato della Commissione

centrale ed il conseguente provvedimento di respingimento o di espulsione

non sospende l'esecuzione di quest'ultimo che è immediatamente esecutivo. Il

ricorso, l'istanza di sospensione del provvedimento ed i motivi aggiunti

possono essere presentati, anche senza l'assistenza legale, dallo stesso

interessato e in lingua straniera entro trenta giorni dalla notifica del

predetto provvedimento anche per il tramite della rappresentanza diplomatica

o consolare italiana all'estero, che provvede alle prescritte notifiche.

L'Avvocatura generale dello Stato cura il deposito del ricorso. I successivi

atti relativi al procedimento sono inviati, a cura dell'amministrazione

resistente, al ricorrente presso il domicilio anche all'estero dallo stesso

indicato o, in mancanza, presso la suddetta rappresentanza diplomatica o

consolare.

9. Qualora il pre-esame della domanda non si esaurisca nei due

giorni dalla presentazione della stessa o il delegato della Commissione

ritenga che il procedimento non possa concludersi entro tale periodo ovvero

ricorrano particolari esigenze di soccorso del richiedente o dei suoi

familiari, il questore o il dirigente del posto di frontiera dispone il

trattenimento del richiedente, ove non abbia altro titolo per l'ingresso o

il soggiorno, presso la più vicina sezione speciale per i richiedenti asilo

nei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui al comma 11. Per

il trattenimento si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste

dall'articolo 12, commi 3, 4, 5 e 6, della legge 6 marzo 1998, n.40. In caso

di allontanamento arbitrario dal centro di permanenza, si applica l'articolo

650 del codice penale.

10. In caso di mancata convalida, da parte del pretore, del

provvedimento di trattenimento adottato dal funzionario di polizia o di

scadenza dei termini previsti dal comma 5 dell'articolo 12 della legge 6

marzo 1998, n.40, al richiedente asilo ed ai suoi familiari è concesso

permesso di soggiorno per la conclusione del pre-esame. Gli stessi sono

inviati, ove abbiano bisogno di assistenza, presso le strutture di

accoglienza del comune ove sono autorizzati a soggiornare, dal cui

territorio hanno l'obbligo di non allontanarsi senza autorizzazione della

competente questura sino alla conclusione del pre-esame. Tale obbligo è

esteso anche ai casi in cui il richiedente asilo e i suoi familiari non

necessitino di assistenza ed abbiano quindi eletto un proprio domicilio.

L'autorità di pubblica sicurezza adotta le misure opportune ad assicurare la

reperibilità del richiedente asilo fino al compimento del termine stabilito.

L'allontanamento arbitrario dal territorio comunale determina il

trattenimento dell'interessato nella sezione speciale del centro di

permanenza di cui al comma 9 con le modalità indicate nel medesimo comma.

11. Sono istituite, presso i centri di permanenza temporanea e

assistenza, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n.40,

sezioni speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, separate dal

resto del centro e con ogni possibile agevolazione della vita familiare e

sociale compatibile con la vigilanza. Le modalità per la gestione delle

sezioni speciali per richiedenti asilo sono definite con decreto del

Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la solidarietà

sociale.

12. In casi eccezionali, qualora si verifichi un notevole afflusso

di richiedenti asilo che non consenta l'espletamento del pre-esame nei due

giorni successivi alla domanda nè l'avvio degli stessi alle sezioni speciali

dei centri di permanenza di cui al comma 11, nè il ricovero presso le

strutture previste dall'articolo 38 della legge 6 marzo 1998, n.40, e

qualora la situazione richieda comunque la predisposizione di particolari e

urgenti misure al fine di garantire una loro adeguata accoglienza e

assistenza, il prefetto competente per territorio può esercitare le attività

previste dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n.451, convertito dalla legge 29

dicembre 1995, n.563, e relative disposizioni di attuazione, realizzando,

ove necessario, strutture provvisorie di ricovero. Per il trattenimento dei

richiedenti asilo nelle predette strutture provvisorie di accoglienza si

seguono, in quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 12,

commi 3, 4, 5 e 6, della legge 6 marzo 1998, n.40.

Art. 7.

(Esame della domanda di asilo).

1. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione

centrale, che a tal fine valuta:

a) la domanda, il verbale e la documentazione prodotta o

acquisita d'ufficio;

b) le dichiarazioni rese in sede di audizione, svolta dallo

straniero di fronte alla Commissione;

c) l'effettiva situazione socio-politica in cui si trova il

Paese di origine da cui si è allontanato lo straniero nonchè ogni elemento

relativo alla situazione personale del richiedente e della sua famiglia

prima dell'allontanamento;

d) l'eventuale documentazione presentata da organizzazioni

non governative di tutela dei diritti civili ed umani.

2. Qualora il richiedente abbia chiesto di essere sentito,

l'audizione da parte della Commissione centrale costituisce condizione

necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del

diritto di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti

senza giustificato motivo alla data fissata per l'audizione.

3. Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve

essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto

di asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente.

4. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che

abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subito violenza, la

Commissione centrale può disporre la designazione di personale specializzato

per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una idonea

assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale

presenza dello stesso personale durante l'audizione del richiedente.

L'audizione può essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per

le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.

5. Il richiedente ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o

in una lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione nomina un interprete.

6. Durante l'audizione il richiedente asilo può farsi assistere da

una persona di sua fiducia.

7. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo

straniero, la documentazione acquisita dalla Commissione o prodotta

dall'interessato, le ulteriori dichiarazioni rese in quella sede e

l'eventuale documentazione prodotta durante l'audizione.

8. L'audizione del richiedente asilo deve avvenire in luogo non

aperto al pubblico, con la partecipazione di almeno due membri della

competente sezione.

9. L'esame della richiesta di asilo avviene attraverso domande

dirette dei membri della Commissione centrale nonchè, ove presenti, del

delegato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e della

persona che assiste lo straniero.

10. Al termine dell'audizione, la Commissione centrale rilascia allo

straniero copia autenticata del verbale dell'audizione medesima e della

documentazione da lui prodotta, in quella occasione, alla Commissione

centrale.

Art. 8.

(Decisione sulla domanda di asilo).

1. Al termine dell'istruttoria la Commissione centrale adotta una

delle seguenti decisioni:

a) riconosce il diritto di asilo al richiedente che possegga

i requisiti previsti dalla presente legge;

b) rigetta la domanda qualora il richiedente asilo non

possegga i requisiti previsti dalla legge;

c) adotta il provvedimento di temporanea impossibilità al

rimpatrio di cui all'articolo 9.

2. La Commissione centrale decide sulla domanda con atto scritto e

motivato. Nella decisione la Commissione deve fornire una valutazione

espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese

dallo straniero. Nella decisione sono indicati le modalità e i termini per

la sua impugnazione.

3. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro trenta

giorni dalla audizione, con decisione da notificare non oltre i quindici

giorni successivi alla pronuncia, salvo che la Commissione medesima non

disponga motivatamente un approfondimento dell'istruttoria.

4. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in forma

sintetica della motivazione e del dispositivo nonchè della indicazione del

termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, nella lingua utilizzata

durante l'audizione individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal

richiedente.

5. La decisione di cui al comma 1, lettera b), comporta l'obbligo

per l'interessato di lasciare il territorio nazionale entro trenta giorni

dalla sua notificazione, salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel

territorio dello Stato per altri motivi e salvo quanto previsto

dall'articolo 10, comma 1. A tal fine la decisione è comunicata alla

competente questura che provvede alla notifica del provvedimento e

all'intimazione a lasciare il territorio nazionale. Il prefetto, in caso di

mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, dispone l'espulsione

dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza

pubblica.

6. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto

Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, la Croce Rossa Italiana o

con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilità di

cui all'articolo 4, comma 2, predispone programmi di rientro in patria degli

stranieri ai quali non sia stato riconosciuto il diritto di asilo.

Art. 9.

(Decisione di impossibilità temporanea al

rimpatrio).

1. La Commissione centrale, qualora accerti la mancanza dei

presupposti necessari per il riconoscimento del diritto di asilo e tuttavia

rilevi, anche sulla base di elementi comunicati dalla competente

rappresentanza diplomatica, l'inopportunità del rinvio del richiedente nel

Paese di origine o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di

carattere umanitario, può decidere che sussiste l'impossibilità temporanea

al rimpatrio.

2. Il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio dà

titolo ad una autorizzazione al soggiorno per il medesimo motivo, della

durata di un anno, esteso al lavoro e allo studio, rinnovabile per lo stesso

periodo qualora la Commissione centrale accerti la permanenza delle

condizioni di impossibilità al rimpatrio con riferimento al caso concreto.

Trascorsi cinque anni dal rilascio del permesso di soggiorno di cui al

presente comma, il titolare può ottenere il rilascio della carta di

soggiorno e gode degli stessi diritti previsti all'articolo 15 per lo

straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo e delle

misure di assistenza e di integrazione di cui all'articolo 16.

3. Qualora in occasione di conflitti, disastri naturali o altri

eventi di particolare gravità, verificatisi in Paesi non appartenenti

all'Unione europea, siano state adottate misure straordinarie di accoglienza

temporanea, alla cessazione di dette misure coloro che ne hanno beneficiato

possono richiedere con istanza individuale, ricorrendone i presupposti, il

riconoscimento del diritto di asilo. A tale fine si procede al pre-esame

della domanda presentata dagli interessati alla questura competente per

territorio con le modalità previste dall'articolo 6. Ai richiedenti che non

abbiano ottenuto il riconoscimento può essere concesso, in presenza delle

condizioni di cui al comma 1, il provvedimento di impossibilità temporanea

al rimpatrio previsto dal comma 2.

Art. 10.

(Ricorsi).

1. Contro la decisione della Commissione centrale sulla domanda di

riconoscimento del diritto di asilo può essere presentato ricorso al

tribunale amministrativo regionale del luogo di domicilio eletto dal

richiedente. Il ricorso è presentato nel termine di trenta giorni dalla

comunicazione o notificazione del provvedimento e consente all'interessato

di richiedere un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, salvo

diniego per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato o di tutela

delle relazioni internazionali.

2. Per i procedimenti previsti dal presente articolo i termini

stabiliti dagli articoli 36 e seguenti del testo unico delle leggi sul

Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054, e

successive modificazioni, nonchè quelli previsti dagli articoli 21 e

seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.1034, sono ridotti alla metà e la

competente autorità giurisdizionale fissa d'ufficio, con decreto, l'udienza

per la discussione del ricorso nel termine di sessanta giorni dalla data di

deposito dello stesso.

3. La sentenza del tribunale amministrativo regionale che rigetta il

ricorso del richiedente asilo è comunicata alla questura competente che ne

consegna una copia all'interessato disponendo il ritiro del permesso di

soggiorno ed intima allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro

quindici giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la

presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.

4. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3, salvi

i casi di forza maggiore, il prefetto dispone l'espulsione dell'interessato

con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5. L'eventuale ricorso al Consiglio di Stato non sospende

l'esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti

di cui ai commi 3 e 4.

6. Qualora il procedimento giurisdizionale di fronte al tribunale

amministrativo regionale non sia definito entro sei mesi dalla data della

impugnazione del provvedimento negativo della Commissione centrale, il

ricorrente ha diritto di svolgere attività lavorativa fino alla definizione

del ricorso di fronte al predetto tribunale.

7. Il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva estesa al

merito.

Art. 11.

(Riconoscimento del diritto di asilo, permesso di

soggiorno e documento di viaggio).

1. La Commissione centrale rilascia alla persona alla quale

riconosce il diritto di asilo un apposito certificato, con le modalità

stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7. Il certificato è

consegnato all'interessato, per il tramite della questura, in allegato alla

copia della decisione.

2. Lo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo può

richiedere al questore della provincia in cui dimora un permesso di

soggiorno per asilo avente la validità di cinque anni, che deve recare

espressa menzione del riconoscimento del diritto di asilo con indicazione

degli estremi della decisione adottata dalla Commissione centrale.

3. Al rifugiato il questore rilascia, a richiesta e previa

esibizione del certificato di riconoscimento del diritto di asilo e del

permesso di soggiorno in corso di validità, un documento di viaggio della

durata di cinque anni, rinnovabile fino alla scadenza del permesso di

soggiorno medesimo. Le caratteristiche e la validità del documento di

viaggio per rifugiati sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo

3, comma 7, in conformità alle convenzioni internazionali a cui l'Italia

aderisce.

4. Il riconoscimento del diritto di asilo in favore del nucleo

familiare comporta il rilascio di un certificato di riconoscimento del

diritto di asilo, di un permesso di soggiorno e di un documento di viaggio a

ciascuno dei suoi componenti, salvo che per i minori segnalati sui documenti

dei genitori.

Art. 12.

(Rinnovo del permesso di soggiorno e del documento di

viaggio).

1. L'interessato, sei mesi prima della scadenza del permesso di

soggiorno per asilo, richiede alla Commissione centrale, per il tramite

della questura del luogo di residenza, una deliberazione di accertamento

della permanenza del diritto di asilo, con le modalità previste dal

regolamento di cui all'articolo 3, comma 7. Qualora la Commissione centrale

si esprima in senso favorevole alla permanenza del diritto di asilo, la

questura rilascia, su richiesta, la carta di soggiorno di cui alla vigente

normativa in materia di immigrazione.

Art. 13.

(Estinzione del diritto di asilo e revoca del permesso di

soggiorno).

1. Nei procedimenti di verifica ovvero di accertamento della

permanenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto di asilo, si

osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 7,

8 e 10.

2. La Commissione centrale, qualora accerti che non sussistono più

le condizioni che hanno determinato il riconoscimento del diritto di asilo

ovvero qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1 della

Convenzione di Ginevra, dichiara la estinzione del diritto di asilo e ne dà

immediata comunicazione alla competente questura, che notifica la decisione

all'interessato.

3. Il permesso di soggiorno per asilo è immediatamente revocato dal

questore competente nel caso di espulsione dello straniero dal territorio

nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o qualora

l'interessato vi abbia espressamente rinunciato. Il permesso di soggiorno è

altresì revocato, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data

in cui l'interessato ha ricevuto la notifica della decisione, qualora sia

divenuta definitiva la estinzione del diritto di asilo.

4. A seguito dell'accertamento in ordine alla estinzione del diritto

di asilo e della revoca del relativo permesso di soggiorno, lo straniero può

richiedere di continuare a soggiornare nel territorio nazionale, purchè ne

sussistano i presupposti in base alle disposizioni vigenti in materia di

ingresso e soggiorno di stranieri in Italia. In tal caso il questore

rilascia all'interessato il corrispondente permesso di soggiorno o la carta

di soggiorno.

5. Contro la decisione che accerta l'insussistenza dei presupposti

per continuare a godere del diritto di asilo è ammesso ricorso al tribunale

amministrativo regionale del luogo in cui il rifugiato ha eletto domicilio.

Il ricorso deve essere notificato entro trenta giorni dalla notifica della

decisione negativa.

6. Per i ricorsi giurisdizionali di cui al comma 5 si osservano le

disposizioni dettate dall'articolo 10. Il permesso di soggiorno concesso per

motivi di giustizia, ai sensi del predetto articolo 10, consente al

ricorrente lo svolgimento di attività lavorativa o di studio.

7. Qualora lo straniero presenti alla questura una dichiarazione di

espressa rinuncia al diritto di asilo, tale diritto viene meno

automaticamente, senza necessità di espressa pronuncia della Commissione

centrale.

8. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto

Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con organizzazioni

umanitarie specializzate, può predisporre programmi di rientro in patria

degli stranieri che non siano più titolari del diritto di asilo.

Capo III

MISURE DI ASSISTENZA

E DI INTEGRAZIONE

Art. 14.

(Misure di carattere assistenziale in favore dei

richiedenti asilo).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, individua i

posti di frontiera e le questure presso cui è stato registrato, negli ultimi

tre anni, il maggior numero di richieste di asilo e dispone l'istituzione di

punti di accoglienza provvisori opportunamente sorvegliati ove assistere, ai

sensi del comma 2, il richiedente asilo ed i suoi familiari nei due giorni

nei quali si svolge il pre-esame di cui all'articolo 6. I suddetti punti di

accoglienza dovranno essere organizzati in modo tale da prevedere strutture

di ospitalità separate per i richiedenti asilo e gli altri immigrati. Con lo

stesso decreto sono stabilite le modalità per l'acquisizione, anche a titolo

oneroso, di idonei locali da utilizzare per detta accoglienza, qualora non

risultino già disponibili o non sia possibile riadattare locali già

esistenti.

2. Durante la fase di pre-esame di cui all'articolo 6, il

richiedente asilo deve ricevere le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti

o comunque essenziali, erogate dal Servizio sanitario nazionale con oneri a

carico del Ministero dell'interno, ancorchè continuative, per malattia ed

infortunio, il vitto e, se la permanenza presso il posto di frontiera o

presso la questura si protrae per più di dodici ore, la disponibilità di un

luogo adeguatamente attrezzato e sorvegliato per il riposo, fornito di

idonei servizi igienico-sanitari. Salvo il caso di nuclei familiari, per le

donne ed i minori debbono essere resi disponibili, se possibile, distinti

locali per il riposo. Il richiedente asilo ha inoltre diritto di effettuare,

con onere a carico del Ministero dell'interno, una comunicazione telefonica

in Italia ed una all'estero. Per le predette attività di assistenza nonchè

per quelle di sostegno e di informazione garantite ai richiedenti asilo

nella fase di pre-esame si applicano, se la domanda di asilo è presentata in

frontiera, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 6

marzo 1998, n.40. In caso di presentazione dell'istanza in questura e

qualora risulti impossibile, durante i due giorni in cui si svolge il

pre-esame, alloggiare ed assistere adeguatamente il richiedente asilo nella

stessa questura o in locali appositamente predisposti ai sensi del comma 1,

lo stesso può essere accompagnato nel centro di accoglienza di cui

all'articolo 38, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n.40, con oneri a carico

dello Stato e fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 6.

3. Nei casi eccezionali previsti dal comma 12 dell'articolo 6 le

misure di accoglienza e i relativi interventi di assistenza possono, durante

la fase del pre-esame, essere attuate ai sensi del decreto-legge 30 ottobre

1995, n.451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n.563, e delle

relative disposizioni di attuazione.

4. Il comune ove il richiedente asilo ha fissato la propria

residenza a norma dell'articolo 4, comma 5, è tenuto a fornire, a richiesta,

l'assistenza e l'accoglienza immediata. Il successivo mantenimento del

richiedente asilo in assistenza è subordinato all'accertamento dello stato

di bisogno da parte del comune. L'assistenza e l'accoglienza sono garantite

per un periodo comunque non superiore alla durata del procedimento di

riconoscimento del diritto di asilo incluso il tempo necessario per gli

eventuali procedimenti giurisdizionali.

5. Il comune ove il richiedente ha fissato asilo, al fine di

garantire l'assistenza e l'accoglienza di cui al comma 3, può stipulare

convenzioni con associazioni di volontariato o organismi internazionali

umanitari dotati di idonee strutture.

6. Il Ministero dell'interno rimborsa ai comuni le spese da questi

sostenute per l'accoglienza, ivi compresi gli oneri per l'eventuale

assistenza di minori in strutture protette. Tale accoglienza deve includere

l'alloggio e il vitto, per l'ammontare giornaliero pro capite determinato

con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, il trasporto del

richiedente con il mezzo più economico per l'audizione dello stesso da parte

della Commissione centrale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nonchè

l'alloggio ed il vitto del medesimo nella località ove si svolge

l'audizione.

7. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di

asilo sono assicurate gratuitamente tutte le prestazioni necessarie da parte

del Servizio sanitario nazionale, con oneri a carico del Ministero

dell'interno.

Art. 15.

(Diritti del titolare del diritto di asilo).

1. Il titolare del diritto di asilo e lo straniero al quale è

riconosciuta la protezione umanitaria hanno diritto a soggiornare nel

territorio dello Stato e al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e

modi in cui è consentito il ricongiungimento del cittadino italiano con

familiari stranieri.

2. Lo Stato italiano promuove e favorisce l'integrazione del

rifugiato e dei suoi familiari sul territorio nazionale nei modi e nei

limiti stabiliti dal presente articolo e dall'articolo 16.

3. Il rifugiato ha accesso agli studi di ogni ordine e grado e ha

diritto di ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per il

cittadino italiano. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge sono stabilite, con il regolamento di cui all'articolo

16, comma 1, le modalità di accertamento dei titoli di studio stranieri, di

conferimento delle borse di studio in Italia, nonchè la durata e le

caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire per il conseguimento dei

titoli di studio italiani.

4. Il rifugiato ha diritto di godere del medesimo trattamento

previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, di

lavoro autonomo, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione ad albi

professionali, e può avere accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi

consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea

regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

5. Il rifugiato gode del medesimo trattamento previsto per il

cittadino italiano in materia di previdenza e di assistenza sociale nonchè

di assistenza sanitaria secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma

2.

6. Le disposizioni e le misure previste dal presente articolo si

estendono ai familiari ricongiunti che hanno diritto all'asilo qualora ne

facciano richiesta e sulla base del solo vincolo familiare.

Art. 16.

(Misure di assistenza e di integrazione in favore dei

rifugiati).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, di concerto

con i Ministri competenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto

1988, n.400, un regolamento inteso a definire i programmi di accoglienza, di

assistenza, di integrazione e, se necessario, di rimpatrio nonchè le norme

occorrenti per il coordinamento ed il finanziamento degli interventi a

favore dei rifugiati, a cura degli enti locali e delle organizzazioni non

governative di protezione dei diritti civili ed umani e delle altre

associazioni che rispondono ai criteri indicati nello stesso regolamento.

Per l'attuazione di tali programmi sono trasferite ai comuni apposite

risorse finanziarie in proporzione al numero dei rifugiati residenti nel

territorio di competenza, quale contributo alle attività di assistenza ed

integrazione dei rifugiati poste in essere dai comuni stessi.

2. Ai rifugiati in stato di bisogno i comuni erogano un contributo

giornaliero di prima assistenza per un periodo massimo di centottanta

giorni, il cui importo è determinato con il regolamento di cui al comma 1,

ovvero, in alternativa, vitto e alloggio in strutture di accoglienza.

3. I comuni, sulla base dei criteri stabiliti con il regolamento di

cui al comma 1, definiscono, in via diretta o mediante convenzioni con

organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani,

progetti di integrazione lavorativa dei rifugiati, volti a favorire il

raggiungimento dell'autosufficienza economica nonchè l'attivazione di corsi

di lingua italiana e di altri eventuali servizi di assistenza.

4. Qualora il rifugiato abbia ottenuto il riconoscimento del diritto

di asilo dopo aver compiuto cinquanta anni di età, allo stesso si applicano,

ai soli fini delle assunzioni obbligatorie, le disposizioni della legge 2

aprile 1968, n.482.

5. I rifugiati sono assimilati ai profughi italiani ai fini

dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di riserva di

alloggi di edilizia economica e popolare.

6. Le prefetture dispongono contributi finanziari per il rimpatrio

volontario dei rifugiati e delle loro famiglie, secondo le modalità

individuate con il regolamento di cui al comma 1.

7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono a

carico del bilancio del Ministero dell'interno.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.

(Disposizioni transitorie).

1. L'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, il

decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n.136, il decreto

del Ministro dell'interno 24 luglio 1990, n.237, ed ogni altra disposizione

incompatibile con la presente legge sono abrogati a decorrere dalla data di

entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 7.

2. I procedimenti amministrativi per l'esame della domanda di asilo

instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono

disciplinati dalle norme vigenti anteriormente a tale data sempre che si

tratti di norme più favorevoli al richiedente.

Art. 18.

(Disposizioni finanziarie).

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative

nell'ambito delle unità previsionali di base, anche di nuova istituzione,

dello stato di previsione del Ministero dell'interno, connesse

all'attuazione della presente legge.

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