PROGETTO DI LEGGE - N. 5480

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Onorevoli Colleghi! - La disciplina vigente affida alla Commissione

ministeriale, istituita dal regolamento emanato con decreto del Presidente

della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, la decisione circa il

riconoscimento dello status di rifugiato politico. Tale disposizione trova

sostanziale conferma nella proposta di legge approvata dal Senato della

Repubblica in materia di asilo.

Le recenti vicende riguardanti il "caso Ocalan" dimostrano che, in

presenza di situazioni politicamente delicate, che compromettono le

relazioni internazionali del nostro Paese e la sicurezza nazionale, le

decisioni sulla concessione dello status di rifugiato e, a maggior ragione,

quelle relative al diritto di asilo, non possono essere assunte da un organo

amministrativo, ma vanno necessariamente ricondotte alla sfera di

responsabilità politica del Governo.

Proprio il "caso Ocalan" segnala l'inefficacia della normativa

vigente, la quale configura l'apposita Commissione ministeriale come una

sorta di "parafulmine", su cui scaricare tutte le possibili tensioni di

carattere squisitamente politico.

Il fatto che il Presidente del Consiglio dei ministri e il Governo,

in queste settimane, si siano riparati dietro lo scudo protettivo della

citata Commissione, denuncia in qualche modo la totale abdicazione della

politica a favore di parametri di carattere tecnico, assolutamente

insufficienti in casi eccezionali, come è evidente in questa specifica

circostanza.

In siffatta situazione, perciò, il Governo deve farsi carico delle

decisioni conclusive, assumendosene tutte le responsabilità, ai sensi

dell'articolo 95 della Costituzione.

Con la proposta di legge in esame, si intende pertanto inserire,

accanto alla procedura ordinaria, una ipotesi specifica per le decisioni

caratterizzate da particolare rilevanza politica, che vengono riservate al

Governo, lasciando in tali casi alla Commissione, istituita dal citato

regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del

1990, poteri meramente istruttori.

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PROGETTO DI LEGGE - N. 5480

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, dopo il

comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. In casi di evidente rilevanza politica ai fini della

sicurezza nazionale e della salvaguardia dei rapporti internazionali, la

decisione sulla domanda di asilo è adottata con decreto del Presidente della

Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro degli affari esteri".

2. La disposizione di cui al comma 6-bis dell'articolo 1 del

decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dal comma 1 del presente articolo,

si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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