PROGETTO DI LEGGE - N. 5480
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Onorevoli Colleghi! - La disciplina vigente affida alla Commissione
ministeriale, istituita dal regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, la decisione circa il
riconoscimento dello status di rifugiato politico. Tale disposizione trova
sostanziale conferma nella proposta di legge approvata dal Senato della
Repubblica in materia di asilo.
Le recenti vicende riguardanti il "caso Ocalan" dimostrano che, in
presenza di situazioni politicamente delicate, che compromettono le
relazioni internazionali del nostro Paese e la sicurezza nazionale, le
decisioni sulla concessione dello status di rifugiato e, a maggior ragione,
quelle relative al diritto di asilo, non possono essere assunte da un organo
amministrativo, ma vanno necessariamente ricondotte alla sfera di
responsabilità politica del Governo.
Proprio il "caso Ocalan" segnala l'inefficacia della normativa
vigente, la quale configura l'apposita Commissione ministeriale come una
sorta di "parafulmine", su cui scaricare tutte le possibili tensioni di
carattere squisitamente politico.
Il fatto che il Presidente del Consiglio dei ministri e il Governo,
in queste settimane, si siano riparati dietro lo scudo protettivo della
citata Commissione, denuncia in qualche modo la totale abdicazione della
politica a favore di parametri di carattere tecnico, assolutamente
insufficienti in casi eccezionali, come è evidente in questa specifica
circostanza.
In siffatta situazione, perciò, il Governo deve farsi carico delle
decisioni conclusive, assumendosene tutte le responsabilità, ai sensi
dell'articolo 95 della Costituzione.
Con la proposta di legge in esame, si intende pertanto inserire,
accanto alla procedura ordinaria, una ipotesi specifica per le decisioni
caratterizzate da particolare rilevanza politica, che vengono riservate al
Governo, lasciando in tali casi alla Commissione, istituita dal citato
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del
1990, poteri meramente istruttori.
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PROGETTO DI LEGGE - N. 5480
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, dopo il
comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis. In casi di evidente rilevanza politica ai fini della
sicurezza nazionale e della salvaguardia dei rapporti internazionali, la
decisione sulla domanda di asilo è adottata con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro degli affari esteri".
2. La disposizione di cui al comma 6-bis dell'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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