I Commissione - Resoconto di mercoledì 21 luglio 1999

 

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 luglio 1999. - Presidenza del Presidente Raffaele CANANZI. - Intervengono il Ministro per gli affari regionali Katia Bellillo e il Sottosegretario di Stato per l'interno Giannicola Sinisi.

La seduta comincia alle 13.50.

Variazione nella composizione della Commissione.

Raffaele CANANZI, presidente, comunica che, per il gruppo forza Italia, entra a far parte della Commissione il deputato Silvio Berlusconi.

Norme in materia di diritto d'asilo.
C. 5381 Governo, approvato dal Senato, C. 3439 Fei, C. 5463 Garra, C. 5480 Armaroli e C. 6018 Fontanini.
(Esame e rinvio).

Antonio SODA (DS-U), relatore, osserva, in apertura, che i progetti di legge in esame hanno natura complementare rispetto alla normativa generale sull'immigrazione contenuta nel testo unico approvato con decreto legislativo n. 286 del 1998, essendo diretti a completare la definizione giuridica degli aspetti umanitari delle storiche trasmigrazioni di persone e, talvolta, di intere comunità calpestate nel diritto all'esistenza e alla libertà. In ambito internazionale, le guarentigie del diritto di asilo trovano fondamento nella Convenzione di Ginevra del 1951 e nella Convenzione di Dublino del 1990, sulla determinazione della competenza dello Stato per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, rese, rispettivamente, esecutive in Italia con le leggi n. 722 del 1954 e n. 523 del 1992. Costituiscono, poi, tra gli altri, atti rilevanti il Manuale sulle procedure per la determinazione dello stato di rifugiato, adottato dall'ACNUR nel 1979, la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 20 giugno 1995 sulle "Garanzie minime per le procedure di asilo", la Conclusione n. 24 sulla riunificazione familiare, adottata dal Comitato esecutivo dell'ACNUR nel 1981 e la risoluzione del Parlamento europeo sulla "Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea sulle garanzie minime per le procedure di asilo". Le Convenzioni debbono, inoltre, essere coordinate con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, con la Dichiarazione delle Nazioni unite sull'asilo territoriale, con la Dichiarazione del Consiglio d'Europa sull'asilo territoriale e con la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia.
Fa presente, quindi, che nelle fonti internazionali il diritto di asilo ha come contenuto essenziale l'accoglienza dello straniero e la costrizione di quest'ultimo come specifico presupposto per la sua applicazione. L'articolo 1 della Convenzione di Ginevra indica i motivi per i quali sorge il diritto allo status di rifugiato, mentre, secondo l'articolo 32 della medesima Convenzione, il diritto all'asilo comporta l'espresso divieto di espulsione del rifugiato che risieda regolarmente nel territorio di uno degli Stati contraenti, se non per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, ma con la garanzia di poter far valere anche in quest'ultimo caso le proprie ragioni e di avere un congruo periodo di tempo per la ricerca di un paese in cui essere ammesso. La sezione C dell'articolo 1 della Convenzione di Ginevra prevede, poi, tassativamente le ipotesi in cui cessa la condizione di rifugiato. La Convenzione di Dublino stabilisce, invece, le procedure per la determinazione dello Stato competente ad esaminare le domande di asilo.
In tale quadro internazionale, i principali paesi europei hanno proceduto alle necessarie riforme delle rispettive legislazioni nazionali, nel comune perseguimento degli obiettivi della moltiplicazione delle procedure di esame preliminare e della definizione di strumenti di lotta contro le distorsioni della procedura d'asilo.
In Italia il diritto d'asilo trova fondamento nel principio di cui all'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, il quale sancisce per lo straniero cui sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana il diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Tale principio non ha trovato, tuttavia, una compiuta attuazione, poiché l'articolo 1 del decreto-legge n. 416 del 1989, convertito dalla legge n. 39 del 1990, è ritenuto, in forza della giurisprudenza della Cassazione, applicabile al diritto di asilo secondo le Convenzioni internazionali ma non al diritto di asilo politico previsto dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione. A tale riguardo, ricorda che la Corte di Cassazione, con la sentenza 26 maggio 1997, n. 4674, ha affermato il principio secondo cui il diritto di asilo di cui all'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, è un diritto soggettivo perfetto il cui accertamento ricade nella giurisdizione del giudice ordinario.
Soffermandosi, quindi, sui singoli progetti dei legge in esame, osserva come il disegno di legge C. 5381, nel testo approvato dal Senato, intenda dar vita ad una disciplina organica del diritto di asilo di cui all'articolo 10, terzo comma, della Costituzione e del diritto di asilo di cui alle Convenzioni internazionali. Nell'illustrarne il contenuto, osserva, in relazione all'articolo 2, che la previsione dei concorrenti requisiti dell'impedimento nell'esercizio delle libertà democratiche e dell'esposizione al pericolo attuale per la vita propria o di propri familiari ovvero a restrizioni gravi della libertà personale solleva il tema della costituzionalità di tale previsione, atteso che l'articolo 10, terzo comma, della Costituzione garantisce il diritto d'asilo allo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche senza alcun ulteriore riferimento al pericolo di vita. A tale proposito, una possibile via di uscita potrebbe essere quella di ritenere che il solo fatto dell'esser privati dell'esercizio delle libertà democratiche sia di per sé una situazione capace di esporre a pericolo di vita la persona interessata.
Illustra, quindi, i restanti articoli del disegno di legge C. 5381, soffermandosi, in particolare, sull'articolo 6, riguardante il pre-esame delle domande, in ordine al quale rileva come la natura unitaria della disciplina impedisca di sottoporre al regime della Convenzione di Dublino le domande di asilo costituzionale. In riferimento a tale ultimo aspetto, l'articolo 6 andrebbe, pertanto, modificato al fine di escludere dal pre-esame i richiedenti asilo costituzionale.
Illustra, quindi, il contenuto delle proposte di legge Fei C. 3439, Garra C. 5463 e Armaroli C. 5480, sottolineando come quest'ultima riguardi un'ipotesi specifica per le decisioni caratterizzate da particolare rilevanza politica e, come tali, da riservare al Governo, differentemente dalle prime due, che contengono, invece, discipline organiche del diritto d'asilo. Dà, infine, conto del contenuto della proposta di legge Fontanini C. 6018, la quale affronta il tema della disciplina del diritto di asilo nel quadro della soluzione dei problemi sociali ed economici che sono la causa principale delle migrazioni clandestine.

Raffaele CANANZI, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.