(27/7/1999)

 

PROPOSTE DI EMENDAMENTO RELATIVE AL DISEGNO DI LEGGE "NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE UMANITARIA E DI DIRITTO D’ASILO"

(approvato dal Senato il 5/11/1998 e all’esame della Commissione

Affari costituzionali della Camera)

 

Art. 2

2.1 Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) allo straniero o all'apolide che, trovandosi fuori dal paese del quale e' cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche;"

 

2.2 Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

" b) allo straniero o all’apolide che non possa o non voglia avvalersi della protezione del paese del quale e' rispettivamente cittadino o residente abituale, in quanto si trova nell'effettiva necessita' di salvare se' o i propri familiari dal pericolo attuale di subire nel territorio di tale Paese danni alla propria vita o sicurezza o liberta' personale o ad altre liberta' democratiche garantite dalla Costituzione italiana, a causa di situazioni di situazioni di guerra o di guerra civile o di aggressione esterna o di occupazione o di dominio straniero o di violenza generalizzata o di gravi, persistenti e generalizzati turbamenti dell'ordine pubblico."

 

 

Art. 3

3.1 Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"In ogni caso la Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione."

 

3.2 Al comma 2, sostituire il periodo

"La nomina a presidente della Commissione centrale e' rinnovabile per una sola volta consecutivamente."

con il seguente:

"La nomina a presidente della Commissione centrale non e' revocabile ne' rinnovabile."

 

3.3 Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"La loro nomina non e' revocabile, ne' rinnovabile".

 

3.4 Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Le linee direttive di cui al comma 10 sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e devono comunque rispettare gli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello status di rifugiato e alle esigenze minime che devono essere assicurate nell'ambito delle stesse."

 

 

Art. 4

4.1 Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

"1 bis. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, nel caso in cui lo straniero abbia dichiarato alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di cittadinanza o di dimora, ricevendone corripondente attestazione, di voler presentare, all'arrivo in Italia, domanda di asilo, e il comandante del vettore ne abbia dato segnalazione alla polizia di frontiera. Ai fini dell'applicazione del disposto del comma 6 dell'articolo 12 del medesimo Testo unico, il possesso della attestazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana e' equiparato al possesso della documentazione richiesta per l'ingresso in Italia."

 

4.2 Al comma 2, sostituire le parole

"richiedere l'assistenza di un avvocato di fiducia"

con le seguenti:

"richiedere l'assistenza gratuita, anche per il procedimento preliminare di cui al comma 1 dell'articolo 6, di un avvocato di fiducia".

 

4.3 Al comma 2, sostituire il periodo

"La domanda e' formulata, ove necessario, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggior uso in ambito internazionale."

con il seguente:

"In fase di presentazione della domanda il richiedete asilo ha diritto ad esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. La domanda e' formulata, ove necessario, con l'assistenza di un interprete o, se non disponibile, di persona a conoscenza della lingua del richiedente, previo consenso del richiedente stesso."

 

4.4 Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

"Al richiedente asilo che sia gia' regolarmente soggiornante in Italia il permesso di soggiorno per richiesta di asilo e' rilasciato soltanto allorche' il permesso di soggiorno ad altro titolo o la carta di soggiorno di cui e' titolare siano scaduti e non siano più rinnovabili o siano stati revocati per altri motivi. Si applicano comunque al richiedente asilo in possesso di permesso di soggiorno ad altro titolo o di carta di soggiorno le disposizioni piu' favorevoli previste per i richiedenti asilo dalla normativa vigente."

 

 

Art. 5

5.1 Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

"e mira esclusivamente ad appurare

a) l'eventuale presenza in Italia o all'estero di un membro della famiglia riconosciuto rifugiato;

b) l'opportunita' di esaminare in Italia la domanda per motivi umanitari, in particolare di carattere familiare o culturale."

 

5.2 Al comma 4, aggiungere, in fine, e seguenti parole:

"o della protezione temporanea per motivi umanitari di cui all'articolo 9, salvo che il ricongiungimento possa essere autorizzato in base ad altre disposizioni vigenti".

 

 

Art. 6

6.1 Sostituire la rubrica con la seguente:

"Determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda e pre-esame della domanda".

6.2 Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. In caso di presentazione di una domanda di asilo ai sensi dell’art. 4 comma 2, sono effettuati gli accertamenti necessari a determinare se l’Italia sia lo Stato competente per l’esame della domanda ai sensi delle convenzioni internazionali cui la Repubblica aderisce. Il funzionario delegato dalla Commissione centrale ai sensi del comma 11 dell'articolo 3 tiene conto, sentito l'interessato, della eventuale esistenza di motivi di carattere umanitario, in particolare di carattere familiare o culturale che determinino l'esigenza che la domanda sia esaminata da uno Stato diverso da quello designato in base ai criteri previsti dalle suddette convenzioni. Nel caso in cui il funzionario decida che, sulla base di tali criteri ovvero per motivi umanitari e con il consenso dell'interessato, debba essere chiesto ad altro Stato di esaminare la domanda, lo stesso funzionario trasmette gli atti all’organo competente che procede secondo le procedure e nel rispetto dei limiti di tempo stabiliti dalle convenzioni. Fino all’esito della procedura per la determinazione dello Stato responsabile si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 6, e il richiedente ha diritto all’assistenza di cui all’articolo 14. Nel caso in cui il funzionario decida, sulla base dei suddetti criteri ovvero per motivi umanitari e con il consenso dell'interessato, che l'esame della domanda debba essere svolto in Italia o nel caso in cui la procedura di cui sopra si sia conclusa con l’indicazione dell’Italia quale Stato responsabile, si procede al pre-esame della domanda, volto ad accertare se la domanda sia ammissibile ai sensi del comma 4 e, in caso affermativo, se la domanda non sia manifestamente infondata ai sensi del comma 5. In ogni caso, il provvedimento con cui il funzionario decide di attribuire all'Italia l'esame della domanda o di chiedere il trasferimento della domanda ad atro Stato e' adottato con atto scritto e motivato consegnato all'interessato unitamente ad una traduzione in lingua a lui conosciuta, recante anche le modalità di impugnazione e di opposizione di cui al comma 8. Nel procedimento di cui al presente articolo deve essere presa in ogni caso in considerazione con carattere prioritario la necessita' di tutelare il diritto d'asilo come garantito dalla Costituzione.".

Corrispondentemente, al primo periodo del comma 2 e ai commi 3, 9, 10 e 12 dell'articolo 6, sostituire le parole

"pre-esame"

con le seguenti:

"procedimento preliminare di cui al comma 1",

e, altrove nel comma 2 dell'articolo 6, al comma 11 dell'articolo 3, al comma 2 dell'articolo 5 e ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 14, sostituire le parole

"pre-esame"

con le seguenti:

"procedimento preliminare".

 

6.3 Al comma 4, sostituire il primo capoverso con il seguente:

"Il delegato della Commissione centrale, dopo aver proceduto all'audizione personale del richiedente asilo, sentito, ove necessario, un membro del Consiglio di presidenza della Commissione stessa, puo' dichiarare inammissibile la domanda qualora il richiedente:".

 

6.4 Alla lettera b) del comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"L'inammissibilita' della domanda non sussiste, tuttavia, nel caso in cui lo Stato firmatario della Convenzione di Ginevra non dia sufficienti garanzie per il rispetto dei diritti umani fondamentali o del divieto di espulsione e di respingimento previsto dall'art. 33 della Convenzione di Ginevra, nonche' per la riammissione del richiedente asilo sul territorio dello Stato e per l'ammissione dell'interessato ad una procedura equa ed imparziale per la determinazione dello status di rifugiato, ovvero quando la legislazione vigente nello Stato firmatario della Convenzione di Ginevra non preveda alcuna forma di protezione per la specifica situazione dichiarata dal richiedente;"

 

6.5 Al comma 4, sopprimere la lettera c).

 

6.6 Alla lettera d) del comma 4, sostituire le parole

"cui l'Italia aderisce"

con le seguenti:

"in vigore per l'Italia".

 

6.7 Al comma 4, sopprimere la lettera e).

 

6.8 Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Nella decisione di respingimento della domanda sulla base di uno dei motivi di cui alle lettere c), d), e), f), devono essere comunque ponderate l'attuale pericolosita' del richiedente per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato e la gravita' delle persecuzioni nella quali l'interessato potrebbe incorrere in caso di respingimento."

Corrispondentemente, sopprimere l'ultimo periodo della lettera f).

 

6.9 Al comma 5, il primo capoverso e' sostituito dal seguente:

"Il delegato della Commissione centrale, dopo aver proceduto all'audizione personale del richiedente asilo, tenuto conto degli atti dell'Unione Europea, anche non vincolanti, in materia di asilo e delle linee direttive della Commissione Centrale di cui all'articolo 3, comma 10, e sentito, ove necessario, un membro del Consiglio di presidenza della Commissione stessa, puo' dichiarare manifestamente infondata la domanda quando risulti in particolare che:"

 

6.10 Al comma 5, sopprimere la lettera b).

 

6.11 Al comma 5, sopprimere la lettera c).

 

6.12 Al comma 5, sostituire la lettera d) con la seguente:

"d) la domanda e' chiaramente strumentale in quanto avanzata, senza giustificato motivo, successivamente ad un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale, pur avendo avuto, in precedenza, l'interessato ampia possibilita' di presentarla in condizioni di liberta'."

 

6.13 Al comma 6 e' aggiunto, in fine, le seguenti parole:

", e nel caso in cui nel Paese di origine o di provenienza del richiedente siano in corso situazioni di guerra o di guerra civile o di aggressione esterna o di occupazione o di dominio straniero o di violenza generalizzata o di gravi, persistenti e generalizzati turbamenti dell'ordine pubblico."

 

6.14 Al comma 7, dopo le parole

"In caso di esito negativo"

inserire le seguenti:

"il provvedimento di con cui e' dichiarata l'inammissibilita' o la manifesta infondatezza della domanda e' adottato dal delegato della Commissione con atto scritto e motivato consegnato all'interessato unitamente ad una traduzione in lingua a lui conosciuta, recante anche le modalità di impugnazione. Trascorse quarantotto ore dalla decisione senza che sia stato presentato ricorso ai sensi del comma 8 avverso detto provvedimento o avverso il provvedimento che attribuisce all'Italia l'esame della domanda ovvero opposizione ai sensi del comma 8 bis avverso quest'ultimo provvedimento".

 

6.15 Il comma 8 e' sostituito dai seguenti:

"8. Avverso i provvedimenti che dichiarano l'inammissibilita' o la manifesta infondatezza della domanda o con cui si decide di attribuire all'Italia l'esame della domanda o di chiedere il trasferimento della domanda ad atro Stato e avverso i provvedimenti di trasferimento della domanda ad altro Stato puo' essere presentato ricorso al giudice ordinario. Il ricorso deve essere presentato entro 48 ore dal ricevimento del provvedimento e puo' essere presentato direttamente dall'interessato in lingua straniera e per le vie brevi e contestualmente al ricevimento del provvedimento. La presentazione del ricorso sospende il provvedimento. Il giudice accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l’interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. (...) Tutti gli atti concernenti il procedimento giurisdizionale previsto nel presente comma sono esenti da ogni imposta o tributo.

8 bis. Avverso il provvedimento che decide di attribuire all'Italia l'esame della domanda o di chiedere il trasferimento della domanda ad atro Stato l'interessato puo' presentare opposizione entro il termine di quarantotto ore dal ricevimento del provvedimento."

 

6.16 Al comma 9, sostituire le parole

"il questore o il dirigente del posto di frontiera dispone il trattenimento del richiedente"

con le seguenti:

"nonche' nelle more dell'allontanamento dal territorio dello Stato del richiedente o in caso di presentazione di un ricorso ai sensi del comma 8 o di una opposizione ai sensi del comma 8 bis, il questore o il dirigente del posto di frontiera possono disporre il trattenimento del richiedente"

 

 

Art. 8

8.1 Al comma 1, lettera c), sostituire le parole

"provvedimento di temporanea impossibilità al rimpatrio"

con le seguenti:

"provvedimento di protezione temporanea per motivi umanitari".

 

 

Art. 9

9.1 Sostituire la rubrica con la seguente:

"Protezione temporanea per motivi umanitari".

 

9.2 Al comma 1, sostituire le parole

"decidere che sussiste l'impossibilità temporanea al rimpatrio"

con le seguenti:

"adottare un provvedimento di protezione temporanea per motivi umanitari".

 

9.3 Al comma 2, sostituire le parole

"Il provvedimento di impossibilita' temporanea al rimpatrio da' titolo ad una autorizzazione al soggiorno per il medesimo motivo"

con le seguenti:

"Il provvedimento di protezione temporanea per motivi umanitari da' titolo ad un permesso di soggiorno per asilo umanitario".

 

9.4 Al comma 2, sostituire le parole

"condizioni di impossibilità al rimpatrio"

con le seguenti

"condizioni di cui al comma 1".

 

9.5 Al comma 3, sostituire le parole

"provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio previsto dal comma 2"

con le seguenti:

"provvedimento di protezione temporanea per motivi umanitari di cui al presente articolo".

 

 

Art. 10

10.1 Al comma 1, dopo le parole

"consente all'interessato"

inserire le seguenti:

"e ai suoi familiari regolarmente soggiornanti in Italia".

 

10.2 Al comma 1 sopprimere le parole

"o di tutela delle relazioni internazionali".

 

10.3 Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"8. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti nel presente articolo sono esenti da ogni imposta o tributo."

 

 

Art. 13

13.1 Al comma 4, dopo le parole

"purche' ne sussistano i presupposti in base alle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno di stranieri in Italia"

inserire le seguenti:

"o sussistano rilevanti motivi di carattere umanitario".

 

13.2 Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente articolo:

"Art. 13 bis.

(Limiti al provvedimento di respingimento e di espulsione dal territorio dello stato)

1. Non e' consentito il provvedimento di respingimento o di espulsione per ingresso o soggiorno illegale nel territorio dello Stato nei confronti della persona che, al fine di presentare la domanda di asilo si presenti nei locali in cui ha sede la polizia di frontiera il giorno stesso del suo ingresso nel territorio dello Stato, ovvero si presenti nei locali in cui ha sede la Questura prima che siano trascorsi otto giorni dal suo ingresso nel territorio italiano.

2. Il rifugiato e il titolare di permesso di soggiorno per richiesta di asilo o di permesso di soggiorno per motivi di giustizia di cui al comma 1 dell'articolo 10 o al comma 6 dell'articolo 13 possono essere espulsi dal territorio dello Stato solo per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. In conformita' degli articoli 32 e 33 della Convenzione di Ginevra, il provvedimento di espulsione comporta l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto; qualora entro tale data sia presentato e notificato il ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio il provvedimento non e' eseguibile fino alla decisione del Tribunale che deve essere depositata entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente comma sono esenti da ogni tributo."

 

 

Art. 14

14.1 Al comma 2, sostituire le parole:

"per malattia ed infortunio"

con le seguenti:

"per malattia, infortunio e maternita'".

 

14.2 Al comma 7, dopo le parole

"titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo"

sono inserite le seguenti

"o di permesso di soggiorno per motivi di giustizia rilasciato ai sensi del comma 1 dell'articolo 10"

 

 

Art. 15

15.1 Sostituire il comma 1 con il seguente:

"Il titolare del diritto di asilo e lo straniero per il quale e' adottato il provvedimento di protezione temporanea per motivi umanitari di cui all'articolo 9 o che sia stato accolto sulla base di misure straordinarie di accoglienza temporanea di cui all'articolo del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, hanno diritto al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui e' consentito il ricongiungimento con familiari stranieri del cittadino italiano. Al familiare per il quale puo' essere chiesto il ricongiungimento, se gia' presente in Italia, e' rilasciato su richiesta, un permesso di soggiorno per motivi familiari, anche a prrescindere dal possesso di altro titolo valido di soggiorno. Ai fini del ricongiungimento familiare e del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, la persona che, nell'ambito di una relazione stabile e durevole, conviveva con il rifugiato legalmente separato o non coniugato nel paese del quale questi e' cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, e' equiparata al coniuge non legalmente separato."

 

15.2 Sostituire il comma 6 con il seguente:

"Le disposizioni, le misure e i diritti di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo si estendono ai familiari ricongiunti e a quelli che hanno ottenuto il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi del comma 1, nonche' al titolare di permesso di soggiorno per motivi di giustizia rilasciato ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 e ai suoi familiari regolarmente soggiornanti in Italia."