PROGETTO DI LEGGE - N. 3439
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Onorevoli Colleghi! - Le vicende internazionali, ai confini orientali e
meridionali dell'Europa, lasciano prevedere che i flussi di immigrazione
verso gli Stati europei continueranno ad aumentare, imponendo misure sempre
più coordinate e incisive.
Tra gli Stati europei politicamente più esposti vi è, come è noto,
l'Italia.
Con la presente proposta di legge si intende dare una disciplina
organica al diritto di asilo politico, riprendendo in parte la normativa
vigente, ma fornendo delle soluzioni più puntuali, individuando i soggetti
responsabili e dettando delle precise definizioni dei termini utilizzati.
Si è ritenuto innanzitutto necessario separare la disciplina del
diritto di asilo politico da quella vigente ed in itinere sull'immigrazione,
nella convinzione che la politica di asilo e la politica dell'immigrazione
debbano essere chiaramente distinte.
Il diritto di asilo politico è infatti un diritto umano universale,
sancito espressamente nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo approvata il 10 dicembre 1948 dalle Nazioni
Unite, allorché affermando il principio che gli esseri umani devono, senza
distinzioni, godere dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
prevedono il diritto di ogni individuo di cercare e di godere in altri Paesi
asilo dalle persecuzioni.
Il diritto di asilo politico risponde, dunque, alla tradizione
umanitaria di garantire ai rifugiati una adeguata protezione, così come
previsto dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, e dal protocollo
di New York del 31 gennaio 1967 relativo allo status dei rifugiati nonché
dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950.
La normativa italiana sulla materia è tradizionalmente
caratterizzata dall'assenza di una visione organica del complesso fenomeno
delle migrazioni; un fenomeno, relativamente recente, almeno nelle
proporzioni rilevanti che ha assunto.
Un intervento legislativo si rende, dunque, necessario anche alla
luce dei dettami delle numerose risoluzioni del Parlamento europeo, che, in
attesa della emanazione di una direttiva che imponga agli Stati membri una
legislazione uniforme, almeno nelle linee generali, hanno dettato dei
principi guida per la procedura del riconoscimento dello status di
rifugiato.
Quanto poi alle statuizioni della Convenzione di Schengen del 1990 e
della Convenzione di Dublino del 1990, in tema di asilo politico non si
trovano elementi innovativi rispetto agli altri accordi internazionali
citati, per cui continuano a prevalere gli stessi schemi applicabili in
passato, quando le richieste di asilo erano soprattutto da cittadini di
Stati totalitari o soggetti a rivolgimenti interni; in esse non si trova
traccia di riferimento alcuno a norme comuni in materia, e anzi vi è un
rinvio delle domande di asilo alle leggi interne degli Stati investiti,
quelli cioè - ed è questa la novità - che alla luce della Convenzione stessa
sono ritenuti responsabili dell'esame delle richieste di asilo.
Facendo riferimento, infatti, alla disciplina del diritto di asilo
politico, con le Convenzioni di Schengen e di Dublino si è solo posto in
essere un sistema di determinazione della competenza in base al quale un
solo Stato può essere considerato competente ad istruire una domanda di
asilo depositata sul territorio europeo, cercando così di arginare il
fenomeno in base al quale i richiedenti asilo presentano una pluralità di
domande in Stati differenti, nella speranza che almeno una di esse venga
accolta.
Come premesso, con la presente proposta di legge si intende
disciplinare la procedura di riconoscimento delle domande di asilo politico,
nel rispetto degli accordi internazionali vigenti, ma anche recependo le
indicazioni che il Parlamento europeo ha dettato.
L'articolo 1 della presente proposta di legge detta le definizioni
relative alle parole chiave in materia, precisando che per "asilo" deve
intendersi la protezione concessa in Italia ad una persona in ragione della
sua qualità di rifugiato; che rifugiati sono coloro che nel Paese di origine
o di ultima residenza sono esposti a seri pregiudizi (o hanno fondato timore
di essere esposti a seri pregiudizi) per considerazioni di razza, religione,
eccetera; che per "seri pregiudizi" si intente l'esposizione al pericolo di
vita o dell'integrità corporale o della libertà fisica o psichica.
Si è ritenuto opportuno poi estendere il riconoscimento dello stesso
status al coniuge ed ai figli minori di un rifugiato, senza però estendere
questo beneficio ad ulteriori membri della famiglia.
L'articolo 2 detta poi i casi di inaccettabilità delle domande di
asilo politico, mentre gli articoli 3, 4 e 5 individuano i possibili luoghi
di inoltro della domanda di asilo: presso le rappresentanze italiane
all'estero o presso gli uffici di frontiera sul territorio italiano in
ottemperanza dei principi dettati dalla recente risoluzione del Parlamento
europeo (14 novembre 1996) per cui la procedura di asilo politico deve
offrire a ciascun richiedente la possibilità di presentare la richiesta con
la massima tempestività possibile.
L'articolo 6 riconferma la competenza decisionale in ordine
all'accoglimento o meno della domanda di asilo in capo alla Commissione
centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato (istituita con
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio
1990, n. 136), nel rispetto dei dettami europei secondo i quali le domande
di asilo politico devono essere esaminate da un organo specializzato che
abbia competenze esclusive in materia.
L'articolo 7 attribuisce al richiedente l'onere della prova della
sua condizione, l'obbligo di collaborare e quello di comunicare il proprio
domicilio alle autorità provinciali di pubblica sicurezza, questura e
prefettura, che sono tenute a controllarne la condotta nel periodo
intercorrente tra il momento della richiesta di asilo e quello dell'esito
della procedura di riconoscimento. Periodo peraltro alquanto breve se si
considera che la commissione deve pronunciarsi entro quindici giorni sulla
domanda, volendosi così, attraverso la velocizzazione della procedura di
riconoscimento, scoraggiare le presentazione di richieste pretestuose o a
soli fini strumentali o dilazionatori dei provvedimenti di espulsione.
Secondo l'articolo 9 poi il richiedente al quale non è riconosciuto
dalla commissione lo status di rifugiato deve lasciare il territorio dello
Stato.
L'articolo 10 infine prevede un contributo di prima assistenza, già
previsto dalla legge Martelli, ma ridotto in termini di durata e di entità.
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PROGETTO DI LEGGE - N. 3439
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PROPOSTA DI LEGGE
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Art. 1.
(Principi e definizioni).
1. La presente legge definisce i principi per la concessione
dell'asilo politico ai rifugiati.
2. L'asilo politico è la protezione concessa in Italia ad una
persona in ragione della sua qualità di rifugiato e include il diritto di
risiedere sul territorio italiano.
3. Sono considerati rifugiati gli stranieri che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposti a seri pregiudizi per
considerazioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un
determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno
fondato timore di essere esposti a pregiudizi siffatti.
4. Sono considerati pregiudizi seri l'esposizione a pericolo della
vita, dell'integrità corporale o della libertà, nonché ogni misura che
comporti pressioni o condizionamenti psichici insopportabili.
5. Sono parimenti riconosciuti come rifugiati il coniuge del
rifugiato ed i figli minori.
Art. 2.
(Inaccettabilità delle domande di asilo politico).
1. Non è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello
straniero che intenda chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato
quando, da riscontri obbiettivi ricavati dalla polizia di frontiera, risulti
che il richiedente:
a) sia già stato riconosciuto rifugiato in altro Stato. In
ogni caso non è consentito il respingimento verso lo Stato nel quale si
ritenga possa essere esposto ai pregiudizi di cui all'articolo 1, commi 3 e
4;
b) provenga da uno Stato diverso da quello di appartenenza
che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, resa
esecutiva ai sensi della legge 24 luglio 1954, n. 722, nel quale abbia
trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo
necessario per il transito dal relativo territorio sino alla frontiera
italiana. In ogni caso non è consentito il respingimento verso lo Stato nel
quale si ritenga possa essere esposto ai pregiudizi di cui all'articolo 1,
commi 3 e 4;
c) si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1,
paragrafo F, della citata Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951;
d) sia stato condannato in Italia per uno dei delitti
previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 381, comma 2, del codice di
procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero
risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico
degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche.
Art. 3.
(Luogo di inoltro della domanda
di asilo politico).
1. Lo straniero che intenda entrare nel territorio dello Stato per
essere riconosciuto rifugiato deve presentare domanda scritta od orale, in
quanto possibile documentata, ad una rappresentanza italiana all'estero o
all'ufficio di polizia di frontiera al momento dell'entrata in Italia.
Art. 4.
(Domanda di asilo politico presentata all'estero e
autorizzazione di entrata).
1. La rappresentanza italiana all'estero trasmette la domanda di
asilo politico ricevuta alla Commissione centrale per il riconoscimento
dello status di rifugiato di cui all'articolo 6 della presente legge.
2. La Commissione, ove ravvisi che il richiedente sia esposto a
pregiudizi di cui agli articoli 1, commi 3 e 4, autorizza il richiedente a
entrare in Italia per chiarire i fatti, invitandolo a recarsi presso
l'autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui intende eleggere
domicilio.
Art. 5.
(Domanda di asilo politico presentata alla frontiera e
autorizzazione d'entrata).
1. L'ufficio di polizia di frontiera, ricevuta la domanda di cui
all'articolo 3, e qualora non ricorra alcuna delle cause ostative di cui
all'articolo 2, invita il richiedente ad eleggere domicilio ed a recarsi
presso la questura competente per territorio, trasmettendo alla stessa
l'istanza ricevuta. In caso di persona indigente si provvede con foglio di
viaggio.
2. Qualora si tratti di minori non accompagnati è data comunicazione
della domanda al tribunale i minorenni competente per territorio ai fini
dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
3. La questura, raccolti i dati sull'identità del richiedente e la
qualifica di rifugiato, e i documenti prodotti, o comunque anche d'ufficio,
redige un verbale delle dichiarazioni dell'interessato e invia entro sette
giorni tutta la documentazione istruttoria alla Commissione centrale per il
riconoscimento dello status di rifugiato.
4. Il questore, territorialmente competente, rilascia un permesso di
soggiorno temporaneo valido fino alla definizione delle procedure di
riconoscimento.
5. Avverso la decisione di respingere la domanda adottata in base
alle disposizioni dell'articolo 2 è ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale del luogo di domicilio eletto dal richiedente.
Art. 6.
(Commissione centrale per il riconoscimento dello
status di rifugiato).
1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di
rifugiato è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. Essa è
presieduta da un prefetto ed è composta da un funzionario dirigente in
servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario
del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere
di legazione, da due funzionari del Ministero dell'interno, di cui uno
appartenente al Dipartimento della pubblica sicurezza ed uno alla Direzione
generale dei servizi civili, con qualifica non inferiore al primo dirigente
o equiparata. Alle riunioni della Commissione partecipa, con funzioni
consultive, un rappresentante del delegato in Italia dell'Alto Commissario
delle Nazioni Unite per i rifugiati.
2. Con i criteri di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei
ministri può costituire più sezioni anche per aree geografiche di
provenienza dei richiedenti il riconoscimento.
3. Nell'ipotesi in cui siano state costituite più sezioni, è
istituito altresì un consiglio di presidenza composto dai presidenti delle
singole sezioni e presieduto dal presidente della prima sezione.
4. Il consiglio di presidenza fissa le direttive e i criteri di
massima per le attività delle sezioni.
5. Ciascuna amministrazione interessata designa un supplente per
ogni componente spettantele nella Commissione e nelle sezioni.
6. Il richiedente lo status di rifugiato ove ne faccia richiesta,
deve essere sentito personalmente da parte della Commissione. Il richiedente
ha diritto ad esprimersi nella propria lingua e ove questa non sia
conosciuta da almeno un membro della Commissione, ha diritto ad esprimersi
in lingua francese o inglese o spagnola. Se non conosce le predette lingue
e, comunque, quando occorra, la Commissione nomina un interprete.
7. La Commissione può altresì, ove lo ritenga opportuno, disporre
d'ufficio l'audizione del richiedente con le garanzie di cui al comma 6.
8. La Commissione si pronunzia nei quindici giorni dal ricevimento
della domanda. La decisione motivata è notificata per iscritto
all'interessato.
Art. 7.
(Prova della qualità di rifugiato e obbligo di
collaborazione).
1. Chiunque domanda asilo politico deve provare di essere un
rifugiato.
2. La qualità di rifugiato è resa inverosimile se le allegazioni, su
punti essenziali, sono illogiche o contraddittorie o non corrispondenti ai
fatti o basate su mezzi di prova non corrispondenti al vero.
3. Chi chiede asilo politico è tenuto a collaborare all'accertamento
dei fatti. Il richiedente deve in particolare:
a) dichiarare le generalità;
b) consegnare i documenti di viaggio e personali;
c) addurre, in occasione dell'audizione sui motivi d'asilo,
tutti gli argomenti a sostegno della domanda;
d) designare in modo completo eventuali mezzi di prova e
fornirli immediatamente oppure sforzarsi di procurarseli entro un termine
adeguato, sempre che sia ragionevole esigerlo.
4. L'obbligo di collaborazione non è violato se il richiedente non
ha potuto adempiere senza sua colpa.
5. La Commissione può esigere dal richiedente che faccia tradurre i
documenti redatti in una lingua straniera.
6. Nel corso del procedimento, il richiedente che soggiorna in
Italia deve tenersi a disposizione dell'autorità provinciale di pubblica
sicurezza o della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di
rifugiato. Deve comunicare il suo indirizzo ed ogni eventuale cambiamento
all'autorità provinciale di pubblica sicurezza la quale è tenuta al
controllo della sua condotta nel periodo necessario per la conclusione della
procedura di riconoscimento.
Art. 8.
(Riconoscimento dello status di rifugiato).
1. Allo straniero cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato
la Commissione rilascia apposito certificato.
2. Il questore rilascia allo straniero in possesso del certificato
dei cui al comma 1 un permesso di soggiorno nel territorio nazionale.
Art. 9.
(Mancato riconoscimento).
1. Il richiedente al quale non sia riconosciuto lo status di
rifugiato dalla Commissione centrale di cui all'articolo 6 deve lasciare il
territorio dello Stato, salvo che ad esso sia concesso un permesso di
soggiorno ad altro titolo.
Art. 10.
(Contributo di prima assistenza).
1. Fino all'emanazione di una nuova disciplina in materia di
assistenza ai rifugiati, in sostituzione di ogni altra forma di intervento
di prima assistenza prevista dalla normativa vigente, nei limiti delle
disponibilità iscritte per lo scopo nel bilancio dello Stato, il Ministero
dell'interno può concedere ai richiedenti lo status di rifugiato un
contributo di prima assistenza per un periodo superiore a trenta giorni.
Tale contributo è corrisposto, a domanda, a coloro che risultino privi dei
mezzi di sussistenza e limitatamente ai beni di prima necessità.
2. All'onere derivante dalla attuazione del comma 1 del presente
articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, a fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo
parzialmente utilizzano l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
3. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri
decreti, occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogate tutte le norme in materia di diritto di asilo
politico e quelle incompatibili con la presente legge.
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