PROGETTO DI LEGGE - N. 3439

------------------------------------------------------------------------

Onorevoli Colleghi! - Le vicende internazionali, ai confini orientali e

meridionali dell'Europa, lasciano prevedere che i flussi di immigrazione

verso gli Stati europei continueranno ad aumentare, imponendo misure sempre

più coordinate e incisive.

Tra gli Stati europei politicamente più esposti vi è, come è noto,

l'Italia.

Con la presente proposta di legge si intende dare una disciplina

organica al diritto di asilo politico, riprendendo in parte la normativa

vigente, ma fornendo delle soluzioni più puntuali, individuando i soggetti

responsabili e dettando delle precise definizioni dei termini utilizzati.

Si è ritenuto innanzitutto necessario separare la disciplina del

diritto di asilo politico da quella vigente ed in itinere sull'immigrazione,

nella convinzione che la politica di asilo e la politica dell'immigrazione

debbano essere chiaramente distinte.

Il diritto di asilo politico è infatti un diritto umano universale,

sancito espressamente nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione

universale dei diritti dell'uomo approvata il 10 dicembre 1948 dalle Nazioni

Unite, allorché affermando il principio che gli esseri umani devono, senza

distinzioni, godere dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

prevedono il diritto di ogni individuo di cercare e di godere in altri Paesi

asilo dalle persecuzioni.

Il diritto di asilo politico risponde, dunque, alla tradizione

umanitaria di garantire ai rifugiati una adeguata protezione, così come

previsto dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, e dal protocollo

di New York del 31 gennaio 1967 relativo allo status dei rifugiati nonché

dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950.

La normativa italiana sulla materia è tradizionalmente

caratterizzata dall'assenza di una visione organica del complesso fenomeno

delle migrazioni; un fenomeno, relativamente recente, almeno nelle

proporzioni rilevanti che ha assunto.

Un intervento legislativo si rende, dunque, necessario anche alla

luce dei dettami delle numerose risoluzioni del Parlamento europeo, che, in

attesa della emanazione di una direttiva che imponga agli Stati membri una

legislazione uniforme, almeno nelle linee generali, hanno dettato dei

principi guida per la procedura del riconoscimento dello status di

rifugiato.

Quanto poi alle statuizioni della Convenzione di Schengen del 1990 e

della Convenzione di Dublino del 1990, in tema di asilo politico non si

trovano elementi innovativi rispetto agli altri accordi internazionali

citati, per cui continuano a prevalere gli stessi schemi applicabili in

passato, quando le richieste di asilo erano soprattutto da cittadini di

Stati totalitari o soggetti a rivolgimenti interni; in esse non si trova

traccia di riferimento alcuno a norme comuni in materia, e anzi vi è un

rinvio delle domande di asilo alle leggi interne degli Stati investiti,

quelli cioè - ed è questa la novità - che alla luce della Convenzione stessa

sono ritenuti responsabili dell'esame delle richieste di asilo.

Facendo riferimento, infatti, alla disciplina del diritto di asilo

politico, con le Convenzioni di Schengen e di Dublino si è solo posto in

essere un sistema di determinazione della competenza in base al quale un

solo Stato può essere considerato competente ad istruire una domanda di

asilo depositata sul territorio europeo, cercando così di arginare il

fenomeno in base al quale i richiedenti asilo presentano una pluralità di

domande in Stati differenti, nella speranza che almeno una di esse venga

accolta.

Come premesso, con la presente proposta di legge si intende

disciplinare la procedura di riconoscimento delle domande di asilo politico,

nel rispetto degli accordi internazionali vigenti, ma anche recependo le

indicazioni che il Parlamento europeo ha dettato.

L'articolo 1 della presente proposta di legge detta le definizioni

relative alle parole chiave in materia, precisando che per "asilo" deve

intendersi la protezione concessa in Italia ad una persona in ragione della

sua qualità di rifugiato; che rifugiati sono coloro che nel Paese di origine

o di ultima residenza sono esposti a seri pregiudizi (o hanno fondato timore

di essere esposti a seri pregiudizi) per considerazioni di razza, religione,

eccetera; che per "seri pregiudizi" si intente l'esposizione al pericolo di

vita o dell'integrità corporale o della libertà fisica o psichica.

Si è ritenuto opportuno poi estendere il riconoscimento dello stesso

status al coniuge ed ai figli minori di un rifugiato, senza però estendere

questo beneficio ad ulteriori membri della famiglia.

L'articolo 2 detta poi i casi di inaccettabilità delle domande di

asilo politico, mentre gli articoli 3, 4 e 5 individuano i possibili luoghi

di inoltro della domanda di asilo: presso le rappresentanze italiane

all'estero o presso gli uffici di frontiera sul territorio italiano in

ottemperanza dei principi dettati dalla recente risoluzione del Parlamento

europeo (14 novembre 1996) per cui la procedura di asilo politico deve

offrire a ciascun richiedente la possibilità di presentare la richiesta con

la massima tempestività possibile.

L'articolo 6 riconferma la competenza decisionale in ordine

all'accoglimento o meno della domanda di asilo in capo alla Commissione

centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato (istituita con

regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio

1990, n. 136), nel rispetto dei dettami europei secondo i quali le domande

di asilo politico devono essere esaminate da un organo specializzato che

abbia competenze esclusive in materia.

L'articolo 7 attribuisce al richiedente l'onere della prova della

sua condizione, l'obbligo di collaborare e quello di comunicare il proprio

domicilio alle autorità provinciali di pubblica sicurezza, questura e

prefettura, che sono tenute a controllarne la condotta nel periodo

intercorrente tra il momento della richiesta di asilo e quello dell'esito

della procedura di riconoscimento. Periodo peraltro alquanto breve se si

considera che la commissione deve pronunciarsi entro quindici giorni sulla

domanda, volendosi così, attraverso la velocizzazione della procedura di

riconoscimento, scoraggiare le presentazione di richieste pretestuose o a

soli fini strumentali o dilazionatori dei provvedimenti di espulsione.

Secondo l'articolo 9 poi il richiedente al quale non è riconosciuto

dalla commissione lo status di rifugiato deve lasciare il territorio dello

Stato.

L'articolo 10 infine prevede un contributo di prima assistenza, già

previsto dalla legge Martelli, ma ridotto in termini di durata e di entità.

------------------------------------------------------------------------

PROGETTO DI LEGGE - N. 3439

------------------------------------------------------------------------

PROPOSTA DI LEGGE

--

Art. 1.

(Principi e definizioni).

1. La presente legge definisce i principi per la concessione

dell'asilo politico ai rifugiati.

2. L'asilo politico è la protezione concessa in Italia ad una

persona in ragione della sua qualità di rifugiato e include il diritto di

risiedere sul territorio italiano.

3. Sono considerati rifugiati gli stranieri che, nel Paese di

origine o di ultima residenza, sono esposti a seri pregiudizi per

considerazioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un

determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno

fondato timore di essere esposti a pregiudizi siffatti.

4. Sono considerati pregiudizi seri l'esposizione a pericolo della

vita, dell'integrità corporale o della libertà, nonché ogni misura che

comporti pressioni o condizionamenti psichici insopportabili.

5. Sono parimenti riconosciuti come rifugiati il coniuge del

rifugiato ed i figli minori.

Art. 2.

(Inaccettabilità delle domande di asilo politico).

1. Non è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello

straniero che intenda chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato

quando, da riscontri obbiettivi ricavati dalla polizia di frontiera, risulti

che il richiedente:

a) sia già stato riconosciuto rifugiato in altro Stato. In

ogni caso non è consentito il respingimento verso lo Stato nel quale si

ritenga possa essere esposto ai pregiudizi di cui all'articolo 1, commi 3 e

4;

b) provenga da uno Stato diverso da quello di appartenenza

che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, resa

esecutiva ai sensi della legge 24 luglio 1954, n. 722, nel quale abbia

trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo

necessario per il transito dal relativo territorio sino alla frontiera

italiana. In ogni caso non è consentito il respingimento verso lo Stato nel

quale si ritenga possa essere esposto ai pregiudizi di cui all'articolo 1,

commi 3 e 4;

c) si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1,

paragrafo F, della citata Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951;

d) sia stato condannato in Italia per uno dei delitti

previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 381, comma 2, del codice di

procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero

risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico

degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche.

Art. 3.

(Luogo di inoltro della domanda

di asilo politico).

1. Lo straniero che intenda entrare nel territorio dello Stato per

essere riconosciuto rifugiato deve presentare domanda scritta od orale, in

quanto possibile documentata, ad una rappresentanza italiana all'estero o

all'ufficio di polizia di frontiera al momento dell'entrata in Italia.

Art. 4.

(Domanda di asilo politico presentata all'estero e

autorizzazione di entrata).

1. La rappresentanza italiana all'estero trasmette la domanda di

asilo politico ricevuta alla Commissione centrale per il riconoscimento

dello status di rifugiato di cui all'articolo 6 della presente legge.

2. La Commissione, ove ravvisi che il richiedente sia esposto a

pregiudizi di cui agli articoli 1, commi 3 e 4, autorizza il richiedente a

entrare in Italia per chiarire i fatti, invitandolo a recarsi presso

l'autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui intende eleggere

domicilio.

Art. 5.

(Domanda di asilo politico presentata alla frontiera e

autorizzazione d'entrata).

1. L'ufficio di polizia di frontiera, ricevuta la domanda di cui

all'articolo 3, e qualora non ricorra alcuna delle cause ostative di cui

all'articolo 2, invita il richiedente ad eleggere domicilio ed a recarsi

presso la questura competente per territorio, trasmettendo alla stessa

l'istanza ricevuta. In caso di persona indigente si provvede con foglio di

viaggio.

2. Qualora si tratti di minori non accompagnati è data comunicazione

della domanda al tribunale i minorenni competente per territorio ai fini

dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

3. La questura, raccolti i dati sull'identità del richiedente e la

qualifica di rifugiato, e i documenti prodotti, o comunque anche d'ufficio,

redige un verbale delle dichiarazioni dell'interessato e invia entro sette

giorni tutta la documentazione istruttoria alla Commissione centrale per il

riconoscimento dello status di rifugiato.

4. Il questore, territorialmente competente, rilascia un permesso di

soggiorno temporaneo valido fino alla definizione delle procedure di

riconoscimento.

5. Avverso la decisione di respingere la domanda adottata in base

alle disposizioni dell'articolo 2 è ammesso ricorso al tribunale

amministrativo regionale del luogo di domicilio eletto dal richiedente.

Art. 6.

(Commissione centrale per il riconoscimento dello

status di rifugiato).

1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di

rifugiato è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

su proposta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. Essa è

presieduta da un prefetto ed è composta da un funzionario dirigente in

servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario

del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere

di legazione, da due funzionari del Ministero dell'interno, di cui uno

appartenente al Dipartimento della pubblica sicurezza ed uno alla Direzione

generale dei servizi civili, con qualifica non inferiore al primo dirigente

o equiparata. Alle riunioni della Commissione partecipa, con funzioni

consultive, un rappresentante del delegato in Italia dell'Alto Commissario

delle Nazioni Unite per i rifugiati.

2. Con i criteri di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei

ministri può costituire più sezioni anche per aree geografiche di

provenienza dei richiedenti il riconoscimento.

3. Nell'ipotesi in cui siano state costituite più sezioni, è

istituito altresì un consiglio di presidenza composto dai presidenti delle

singole sezioni e presieduto dal presidente della prima sezione.

4. Il consiglio di presidenza fissa le direttive e i criteri di

massima per le attività delle sezioni.

5. Ciascuna amministrazione interessata designa un supplente per

ogni componente spettantele nella Commissione e nelle sezioni.

6. Il richiedente lo status di rifugiato ove ne faccia richiesta,

deve essere sentito personalmente da parte della Commissione. Il richiedente

ha diritto ad esprimersi nella propria lingua e ove questa non sia

conosciuta da almeno un membro della Commissione, ha diritto ad esprimersi

in lingua francese o inglese o spagnola. Se non conosce le predette lingue

e, comunque, quando occorra, la Commissione nomina un interprete.

7. La Commissione può altresì, ove lo ritenga opportuno, disporre

d'ufficio l'audizione del richiedente con le garanzie di cui al comma 6.

8. La Commissione si pronunzia nei quindici giorni dal ricevimento

della domanda. La decisione motivata è notificata per iscritto

all'interessato.

Art. 7.

(Prova della qualità di rifugiato e obbligo di

collaborazione).

1. Chiunque domanda asilo politico deve provare di essere un

rifugiato.

2. La qualità di rifugiato è resa inverosimile se le allegazioni, su

punti essenziali, sono illogiche o contraddittorie o non corrispondenti ai

fatti o basate su mezzi di prova non corrispondenti al vero.

3. Chi chiede asilo politico è tenuto a collaborare all'accertamento

dei fatti. Il richiedente deve in particolare:

a) dichiarare le generalità;

b) consegnare i documenti di viaggio e personali;

c) addurre, in occasione dell'audizione sui motivi d'asilo,

tutti gli argomenti a sostegno della domanda;

d) designare in modo completo eventuali mezzi di prova e

fornirli immediatamente oppure sforzarsi di procurarseli entro un termine

adeguato, sempre che sia ragionevole esigerlo.

4. L'obbligo di collaborazione non è violato se il richiedente non

ha potuto adempiere senza sua colpa.

5. La Commissione può esigere dal richiedente che faccia tradurre i

documenti redatti in una lingua straniera.

6. Nel corso del procedimento, il richiedente che soggiorna in

Italia deve tenersi a disposizione dell'autorità provinciale di pubblica

sicurezza o della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di

rifugiato. Deve comunicare il suo indirizzo ed ogni eventuale cambiamento

all'autorità provinciale di pubblica sicurezza la quale è tenuta al

controllo della sua condotta nel periodo necessario per la conclusione della

procedura di riconoscimento.

Art. 8.

(Riconoscimento dello status di rifugiato).

1. Allo straniero cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato

la Commissione rilascia apposito certificato.

2. Il questore rilascia allo straniero in possesso del certificato

dei cui al comma 1 un permesso di soggiorno nel territorio nazionale.

Art. 9.

(Mancato riconoscimento).

1. Il richiedente al quale non sia riconosciuto lo status di

rifugiato dalla Commissione centrale di cui all'articolo 6 deve lasciare il

territorio dello Stato, salvo che ad esso sia concesso un permesso di

soggiorno ad altro titolo.

Art. 10.

(Contributo di prima assistenza).

1. Fino all'emanazione di una nuova disciplina in materia di

assistenza ai rifugiati, in sostituzione di ogni altra forma di intervento

di prima assistenza prevista dalla normativa vigente, nei limiti delle

disponibilità iscritte per lo scopo nel bilancio dello Stato, il Ministero

dell'interno può concedere ai richiedenti lo status di rifugiato un

contributo di prima assistenza per un periodo superiore a trenta giorni.

Tale contributo è corrisposto, a domanda, a coloro che risultino privi dei

mezzi di sussistenza e limitatamente ai beni di prima necessità.

2. All'onere derivante dalla attuazione del comma 1 del presente

articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, a fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello

stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo

parzialmente utilizzano l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri

decreti, occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogate tutte le norme in materia di diritto di asilo

politico e quelle incompatibili con la presente legge.

------------------------------------------------------------------------

[Image] Frontespizio [Image] Relazione