PROGETTO DI LEGGE - N. 6018
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Onorevoli Colleghi! - Se i Governi in tutti i continenti esprimono
allarme per la crescente ampiezza del fenomeno "rifugiati e immigrazione" -
più di 15 milioni i rifugiati secondo l'Alto commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati (UNHCR) ed oltre 30 milioni di immigrati clandestini
secondo quanto stimato dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) -
e per i costi che il fenomeno impone loro - parecchie centinaia di milioni
di dollari per Paese -, non si può ignorare quanto affermato a suo tempo
dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, la signora Sadako
Ogata: "Una delle sfide più impegnative del XXI secolo consisterà nel far sì
che i popoli, in ogni parte del mondo, godano della sicurezza e della
libertà: sicurezza dai conflitti armati, dalla violenza, dalle violazioni
dei diritti umani e dalla povertà; e libertà di realizzare le proprie
potenzialità, di partecipare al governo del proprio Paese, e di esprimere la
propria identità individuale e collettiva (...). Nella nostra azione a
favore delle popolazioni esuli e in pericolo, va scrupolosamente rispettato
il diritto di chiedere asilo in un altro Stato. Nel contempo, tuttavia,
occorre un impegno ancora maggiore per garantire che le persone possano
vivere in sicurezza e senza eccessive difficoltà nel proprio Paese di
origine. Nessuno dovrebbe essere costretto a diventare rifugiato per
sopravvivere".
Purtroppo, infatti, è sotto gli occhi di ognuno di noi che i
conflitti internazionali e le guerre civili ed inter-etniche, non sono in
diminuzione, e che a tali conflitti si aggiungono forme di violento
fondamentalismo e l'esistenza di governi non democratici che drammaticamente
aumentano la possibilità che i diritti fondamentali naturali dell'uomo
vengano ignorati o calpestati.
Tuttavia se in tema di rispetto dei diritti umani le democrazie
occidentali hanno fatto molto sul piano teorico - Dichiarazione universale
dei diritti dell'uomo, Carta europea dei diritti dell'uomo - sul piano
pratico sovente accade che, in maniera ipocrita, gravi violazioni dei
diritti umani vengano tollerate dai Capi di Stato o di Governo per interessi
prettamente economici (la guerra può essere anche utilizzata realisticamente
per dare lavoro a persone e ad aziende in fase di ricostruzione del Paese
danneggiato, per sviare l'attenzione da altri problemi o per fare accettare
come ineluttabile una data situazione - immigrazione) con l'escusatio del
superiore interesse nazionale o dell'opportunità di collaborare con quel
Paese nel processo della sua evoluzione democratica.
Tale situazione di violazione del rispetto dei diritti umani più
volte ribadita a livello internazionale dalle Nazioni Unite - ad esempio la
Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sui diritti umani (25 giugno 1993) -
è stata una delle motivazioni che nel 1998 ha portato i plenipotenziari
delle Nazioni Unite a riunirsi a Roma per l'istituzione di un Tribunale
penale internazionale.
Questo importante incontro al quale hanno partecipato oltre 176
Stati è risultato interessante anche per comprendere come va il mondo in
quanto ha registrato la presenza, proprio perché le Nazioni Unite sono
un'organizzazione di Stati che vive con le donazioni degli Stati membri, di
Paesi nei quali i diritti umani o delle minoranze non sono rispettati, Paesi
che tuttavia nel loro discorso di apertura non hanno mancato di celebrare
l'importanza di garantire il rispetto dei diritti umani.
Le organizzazioni non governative risultano essere le più attive nel
denunciare questa non superata situazione di violazione dei diritti umani in
molte parti del pianeta. Si tratta di organizzazioni che spesso, e crediamo
giustamente, criticano la vaghezza delle discussioni intergovernative,
l'assenza di decise condanne e la mancanza di concrete decisioni.
La presente proposta di legge si inserisce nell'attuale dibattito
parlamentare sulla concessione del diritto di asilo, dibattito che a sua
volta si colloca per i suoi contenuti in un ambito di discussione più
articolato che impegna il Parlamento da oltre un anno e che comprende la
legge sull'ingresso e sul soggiorno dei cittadini stranieri nel territorio
nazionale, i vari provvedimenti, più volte corretti, sulle quote annuali di
ingresso per lavoro, e la proposta di legge in materia di libertà religiosa.
Anche il diritto di asilo è infatti un provvedimento che riguarda i
cittadini stranieri, e pur nella giusta necessità di disciplinare il diritto
di asilo e lo status di rifugiato, ciò che preoccupa è che le scelte del
Governo, in un Paese che al momento non è in grado di soddisfare i bisogni
primari dei suoi cittadini - occupazione, alloggio, servizi sociali -
possano essere causa di nuove forme di tensione e di insicurezza sociale,
ovvero che il diritto di asilo possa diventare uno strumento aggiuntivo per
allargare ulteriormente le già larghe maglie dell'ingresso e del soggiorno
nel territorio nazionale di persone che vi hanno fatto ingresso
illegalmente.
Preoccupa che il fenomeno del diritto di asilo si possa trasformare
da dolorosa situazione umana, in legittimazione delle passate immigrazioni
illegali e mezzo per l'ingresso di ulteriori migliaia di cittadini
stranieri, potenziali richiedenti asilo, che aggirano in tale modo le poche
restrizioni all'immigrazione. Stranieri provenienti da Paesi a reddito basso
o medio che, non essendo in regola con le norme sull'ingresso ed il
soggiorno, ricorrono all'immigrazione clandestina per soggiornare nello
Stato prescelto e che nel momento in cui questa possibilità è difficile da
attuare ricorrono alla possibilità di vedersi riconosciuto il diritto di
asilo.
Non è da dimenticare il dato reale che molte immigrazioni sono
favorite od agevolate dai Paesi all'origine di tali fenomeni, che utilizzano
tale strumento per liberarsi di persone indesiderate, per diminuire scontri
sociali, come valvola di sfogo all'aumento della popolazione e alla mancanza
di garanzie sociali ed economiche per i loro cittadini, per barattare uno
stop momentaneo all'emigrazione di massa con sostanziosi aiuti economici.
Dalle proposte del Governo non si evincono modalità che permettano
di distinguere i potenziali rifugiati da quei migranti economici che
utilizzano appunto il canale dell'asilo come espediente per entrare nel
Paese prescelto. Ciò non significa negare ad una persona il diritto di
vivere e di vivere meglio, ma significa che vi deve essere la certezza che
esistono delle regole e che queste devono essere applicate e rispettate.
Ciò che ulteriormente preoccupa è che di tali provvedimenti che
tutelano e sanano fenomeni di dichiarata illegalità beneficiano in maniera
massiccia anche la piccola e la grande criminalità organizzata che, come è
possibile riscontrare nei rapporti del Ministero dell'interno, dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, si diffondono e prosperano.
Vi è la necessità di intervenire con decisione e fermezza verso
quegli evidenti comportamenti di illegalità che indiscutibilmente sono la
causa da un lato dell'aumento della criminalità nel Paese e dall'altro di
quei sentimenti di crescente avversione dell'opinione pubblica verso
l'immigrato che è ora oggetto dell'ingiusta equazione generalizzata:
straniero = persona pericolosa o di disturbo sociale.
Inoltre non paiono essere considerate dal Governo le problematiche
sociali, culturali, religiose connesse all'immigrazione di massa, quali ad
esempio, considerando i Paesi di origine della maggioranza dei cittadini
stranieri:
a) il ruolo della donna nella società islamica e la
discriminazione di cui è oggetto dalla nascita, quali anche le pericolose
pratiche in uso alle quali è soggetta, ad esempio l'infibulazione;
b) i rapporti tra religione e Stato, dove la religione per
il musulmano è sopra lo Stato e permea lo Stato.
E' inoltre nell'interesse non solamente della collettività, ma anche
dei rifugiati e del cittadino straniero in generale, che il Governo
distingua nettamente coloro che necessitano di protezione dalle altre
categorie di migranti, e ponga fine alle periodiche sanatorie che,
regolarizzando la situazione di soggiornanti senza titolo, costituiscono un
ulteriore elemento di attrazione della migrazione clandestina. Occorre
evidenziare il ruolo di una politica che manifesta il non rispetto di alcuni
accordi internazionali sottoscritti dall'Italia e che partecipa alla
crescente intolleranza da parte di molte comunità locali verso il cittadino
straniero.
Come ha affermato il direttore generale dell'Organizzazione
internazionale per le migrazioni (OIM): "Non è forse tempo di porre
l'accento sulle ragioni per cui tante persone chiedono asilo, molte delle
quali presentano una domanda pur sapendo benissimo di non avere diritto
all'asilo? Non è forse tempo di riconoscere che questo enorme numero di
domande d'asilo infondate riflette, in gran parte, l'assenza di altre misure
per fronteggiare le pressioni migratorie? Non è tempo infine di intervenire
a monte dei problemi?".
E' necessario insomma ripensare al modo di gestire i rapporti tra
Paesi non industrializzati e Paesi industrializzati, meta di migliaia di
migranti clandestini e di migliaia di richiedenti asilo. Paesi questi ultimi
che mettono a bilancio miliardi di dollari per la sorveglianza delle
frontiere, per le procedure di asilo, per gli interventi di natura
assistenziale, per i centri di accoglienza, ma che sono in via di massima
completamente disinteressati a realizzare lo sviluppo dei Paesi ad economia
debole o a varare azioni anche di natura economica oltre che politica che
spronino l'effettivo riconoscimento dei diritti umani nei Paesi che sono
all'origine di più consistenti fenomeni di emigrazione, qualora questi Paesi
siano funzionali a realizzare profitti economici di enti o soggetti privati
o pubblici. Ma in una società a villaggio globale quali sono le conseguenze
di questo agire? Sono una crescita esponenziale di problemi che ricadono
sulla generalità dei cittadini, ma non su tutti.
La politica attuata in materia di immigrazione, quindi, deve andare
oltre le tradizionali misure di carattere umanitario sino ad ora varate, in
modo che la gestione delle politiche migratorie venga ad essere parte
integrante degli obiettivi economici, politici e di sicurezza dei vari
Paesi. Un'effettiva gestione delle migrazioni richiede infatti una visione a
lungo termine, con un atteggiamento politico attivo attraverso soprattutto
quegli interventi decentrati in loco che siano funzionali ad una diminuzione
al fenomeno delle ondate migratorie incontrollate, attraverso una soluzione
di quei problemi sociali ed economici che sono la causa principale delle
migrazioni clandestine e delle richieste di asilo: scarse opportunità di
lavoro, bassa qualità della vita, mancanza di democrazia.
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PROGETTO DI LEGGE - N. 6018
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Crimine contro l'umanità: delitto
di genocidio).
1. Con il termine "delitto di genocidio" si intende uno o più atti
commessi o tollerati consciamente da una o più persone sia in pace sia in
guerra, con l'intento di distruggere, in parte o nella totalità, un gruppo
nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, ovvero uno o più atti
contro la libera espressione di idee sociali, politiche, religiose, non
violente per le quali il gruppo potrebbe subire:
a) la morte;
b) gravi danni materiali o fisici;
c) la distruzione fisica del gruppo nel suo insieme od in
parte, determinata da condizioni di vita molto critiche;
d) misure che intendano prevenire nascite all'interno del
gruppo;
e) misure che causino la perdita dei figli o delle figlie;
f) il trasferimento forzato di giovani dallo stesso ad altro
gruppo a causa della loro appartenenza ad un gruppo nazionale, etnico,
razziale, religioso
2. E' vietato l'ingresso od il soggiorno in Italia di persone che
sono accusate di crimini contro l'umanità, ovvero anche di atti di
terrorismo contro la popolazione civile, ovvero anche di traffico e/o di
spaccio di stupefacenti, ovvero anche di traffico di qualsiasi strumento o
arma che provochi distruzione o danni di massa a cose o persone, ovvero di
traffico illecito di armi, di parti di esse o di munizioni.
3. Chiunque acconsenta consapevolmente all'ingresso od al soggiorno
o presti aiuto ad una persona accusata di crimini contro l'umanità compie
reato contro lo Stato.
Art. 2.
(Titolari del diritto di asilo).
1. Il diritto di asilo politico può essere concesso unicamente a
quei richiedenti che siano in grado di provare che per la gravità delle
limitazioni dei diritti civili e politici a cui sono sottoposti necessitano
di protezione internazionale. Ai soggetti che non comprovino le gravi
discriminazioni a cui sono personalmente soggetti nel loro Paese, possono
essere applicati interventi di carattere umanitario, qualora risultino
idonei ovvero provengano da territori limitrofi in stato di guerra anche
civile o da Paesi limitrofi sottoposti a gravi catastrofi naturali o
carestie.
2. In materia di asilo politico, con riguardo ai criteri e alle
procedure per la determinazione e per la cessazione dello status di
rifugiato e alle condizioni minime che devono essere assicurate al riguardo
allo straniero o all'apolide a cui esso è stato riconosciuto, la presente
legge si uniforma alle indicazioni dell'Alto commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati (UNHCR).
3. In con conformità alla Convenzione relativa allo statuto dei
rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva con legge 24
luglio 1954, n. 722, e al protocollo relativo allo statuto dei rifugiati,
adottato a New York il 31 gennaio 1967, e reso esecutivo con legge 14
febbraio 1970, n. 95, l'Italia, nel territorio del proprio Stato, ovvero
anche nelle proprie sedi all'estero, riconosce e garantisce il diritto di
asilo politico allo straniero o all'apolide che ne fa richiesta per evitare
che esso possa essere soggetto a reali limitazioni dei propri diritti
naturali, ovvero a:
a) persecuzione per motivi di razza;
b) persecuzione per motivi di religione;
c) persecuzione per appartenenza ad un gruppo etnico;
d) persecuzione per appartenenza ad un gruppo sociale;
e) persecuzione per le proprie opinioni politiche non
violente.
4. Qualora il cittadino straniero che è protetto dallo status di
rifugiato politico, ovvero dal diritto di asilo politico, subisca
all'interno del territorio nazionale intimidazioni o sia fatto oggetto di
azioni che provochino danni alla sua salute fisica o mentale, o la morte, e
lo Stato acquisisca prove irrefutabili che il Governo del Paese di
provenienza del rifugiato ne è il responsabile, l'Italia come parte lesa
sottopone il caso alla Corte penale internazionale delle Nazioni Unite.
Art. 3.
(Commissione centrale per i rifugiati).
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, è istituita presso
il Ministero dell'interno la Commissione centrale per i rifugiati, di
seguito denominata "Commissione centrale", alla quale spettano i compiti di
esaminare e di decidere sulle richieste di asilo politico presentate dai
richiedenti asilo, e sulla permanenza o sulla cessazione dello status di
rifugiato politico.
2. Le domande di asilo sono esaminate da personale tecnicamente
altamente qualificato per quanto concerne le questioni e le normative
relative al diritto di asilo ed ai rifugiati. Le decisioni sono assunte in
modo indipendente, ovvero in base ad un esame obiettivo ed imparziale di
ciascuna domanda di richiesta di asilo politico.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sottoposto
al parere vincolante del Parlamento, sono attribuite annualmente alla
Commissione centrale le risorse umane e finanziarie necessarie al suo
funzionamento.
4. Il personale operante presso la Commissione centrale proviene:
a) per il 50 per cento dai ruoli della pubblica
amministrazione, fra coloro che, in possesso di elevata e provata
professionalità, ne facciano richiesta alla Commissione centrale, e siano da
questa selezionati dopo un periodo di prova di sei mesi;
b) per il 50 per cento da professionisti esterni di elevata
qualificazione, selezionati dopo un periodo di prova di sei mesi.
5. L'attività della Commissioine centrale è sottoposta al controllo
della Corte dei conti.
Art. 4.
(Composizione della Commissione
centrale).
1. I componenti della Commissione centrale sono nominati con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Governo.
2. La Commissione centrale è composta da:
a) un dirigente del Ministero dell'interno con qualifica di
questore, designato dal Ministro, in qualità di presidente;
b) un dirigente del Ministero degli affari esteri con
qualifica non inferiore a consigliere di ambasciata, designato dal Ministro;
c) un rappresentante del Ministero della difesa, designato
dal Ministro;
d) un rappresentante designato dal Presidente della Croce
rossa italiana (CRI);
e) un rappresentante designato dall'Ufficio per l'Italia
dell'UNHCR.
3. I componenti della Commissione centrale appartenenti alla
pubblica amministrazione sono collocati in posizione di fuori ruolo per
tutto il periodo dell'incarico. La carica di componente della Commissione
centrale è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva.
4. Il mandato dei componenti della Commissione centrale è pari alla
durata della legislatura parlamentare, ed il mandato può essere rinnovato.
In caso di rinnovo del Parlamento i componenti della Commissione centrale
rimangano in carica sino all'insediamento del nuovo Governo che, entro
trenta giorni, può confermare o rinnovare i componenti della stessa.
5. Di ciascuna riunione della Commissione centrale è redatto un
verbale dei provvedimenti all'ordine del giorno e delle decisioni assunte. I
verbali sono consultabili previa richiesta scritta al presidente della
Commissione centrale, da parte dei membri del Governo e dei parlamentari, i
quali possono, altresì, partecipare alle riunioni della Commissione centrale
previa comunicazione scritta al presidente della Commissione stessa.
Art. 5.
(Personale dell'UNHCR e della CRI).
1. Il personale messo a disposizione dall'UNHCR e dalla CRI è
autorizzato ad accedere nei posti di frontiera, nelle questure, o nei centri
di accoglienza per prestare momentaneo soccorso ed assistenza ai richiedenti
asilo, qualora la Commissione centrale ne ravvisi la necessità e l'urgenza
comunicando il proprio assenso.
Art. 6.
(Centri di accoglienza per i
richiedenti asilo).
1. L'area di accoglienza deve essere istituita all'interno o in
vicinanza del posto di frontiera in una zona che non ostacoli l'attività
della stessa. Nel caso in cui nelle fasi di pre-esame e di esame della
domanda il numero dei richiedenti asilo risulti troppo elevato perché i
posti di frontiera possano farvi fronte, e non sia altresì possibile
utilizzare un centro di accoglienza di cui all'articolo 40, comma 1, del
testo unico emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il
Ministero della difesa autorizza l'utilizzo del proprio bene dismissibile
più funzionale per uno scopo di momentanea accoglienza e più prossimo al
posto di frontiera o alla questura territorialmente interessata. L'utilizzo
è gratuito. Della decisione è informato il comitato misto paritetico di
reciproca consultazione in materia di servitù militari della regione
interessata dal provvedimento ed il comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica del territorio interessato.
Art. 7.
(Assistenza sanitaria).
1. Agli stranieri richiedenti asilo, per i quali è accertato che
siano sprovvisti di risorse economiche, sono assicurate, con oneri a carico
del Servizio sanitario nazionale, le prestazioni giudicate dalle aziende
sanitarie locali competenti per territorio come necessarie ed urgenti.
Art. 8.
(Rapporti con il Governo
e con il Parlamento).
1. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il presidente della
Commissione centrale trasmette al Presidente della Repubblica e al
Presidente del Consiglio dei ministri una relazione dettagliata concernente
l'attività svolta dalla Commissione nell'anno precedente.
2. La relazione di cui al comma 1, è inviata dal Governo al
Parlamento, che esprime un parere o formula suggerimenti entro i trenta
giorni successivi alla data di ricevimento.
Art. 9.
(Elenco dei richiedenti asilo).
1. Presso la Commissione centrale è istituita una banca dati su
supporto informatizzato contenente la foto e le informazioni di tutte le
persone che hanno inoltrato domanda di asilo.
2. La banca dati di cui al comma 1 deve prevedere procedure che
individuino la persona che accede alle informazioni e procedure che non
permettano la cancellazione o l'alterazione dei dati inseriti se non previa
autorizzazione scritta della Commissione centrale che specifica i dati da
alterare o da cancellare. Di tale banca dati è conservata una copia cartacea
aggiornata.
3. La banca dati contiene le decisioni assunte dalla Commissione
centrale, ovvero una scheda con i dati anagrafici e con l'indicazione del
Paese di provenienza della persona che ha richiesto l'asilo. Sulla scheda
della persona a cui è concesso l'asilo è scritto: accolto; sulla scheda
della persona a cui non è concesso l'asilo è scritto: respinto. E' altresì
specificata la motivazione dell'accoglimento o del respingimento della
domanda.
Art. 10.
(Uffici competenti a ricevere
la domanda di asilo).
1. La domanda di asilo può essere presentata:
a) presso la sede diplomatica o consolare italiana;
b) al posto di frontiera prima dell'ingresso nel territorio
dello Stato;
c) alla questura presso la quale è stata inoltrata la
richiesta di soggiorno qualora lo straniero regolarmente soggiornante in
Italia venga improvvisamente a conoscenza che fatti occorsi nel Paese del
quale è cittadino potrebbero oggettivamente causare gravi limitazioni alla
sua libertà personale per motivi o di razza o di religione o per
l'espressione del proprio pensiero.
2. La persona richiedente asilo in possesso della documentazione
utile all'ingresso ed al soggiorno in Italia, deve inoltrare necessariamente
la domanda di asilo alla questura territorialmente competente per il luogo
in cui intende fissare momentaneamente la propria dimora. La questura ritira
il passaporto o il documento di riconoscimento equipollente del soggetto e
rilascia, unitamente ad una copia autenticata del passaporto, il permesso di
soggiorno nel quale viene stampata la dicitura. La durata del permesso di
soggiorno è, senza deroga alcuna, pari alla durata del visto di ingresso in
Italia. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo
stranieri o apolidi che costituiscono un unico gruppo familiare, si redigono
distinte domande o distinti verbali, salvo che per i figli minorenni, di cui
deve essere fatta menzione nelle domande dei genitori. Il permesso di
soggiorno per domanda di asilo è rilasciato a ciascun componente del nucleo
familiare.
Art. 11.
(Formulazione della domanda di asilo).
1. La domanda di asilo è presentata in forma scritta su appositi
moduli predisposti dalla Commissione centrale. La dichiarazione del
richiedente è vidimata dal dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera o
dal dirigente dell'ufficio stranieri della questura.
2. Il richiedente asilo deve rispondere alle domande poste dalle
autorità di cui al comma 1 in merito alla richiesta di asilo in maniera
veritiera e completa e deve produrre od esibire ogni documentazione in suo
possesso utile a confermare le circostanze affermate od indicate nella
domanda di asilo.
3. Il richiedente asilo ha il diritto di esprimersi sia in forma
scritta che orale nella propria lingua od in una lingua a lui nota, e può
avvalersi dell'ausilio di un interprete di tribunale.
Art. 12.
(Corsi di formazione).
1. Sono istituiti presso le questure, di concerto con le
amministrazioni dello Stato interessate, dei corsi di formazione per il
personale civile e militare del Ministero dell'interno e delle Forze armate
preposto all'esame delle domande di asilo.
Art. 13.
(Pre-esame della domanda di asilo).
1. Nella fase di pre-esame della domanda di asilo il parere deve
essere emesso non oltre i sette giorni successivi alla presentazione della
domanda. In caso di non accoglimento della domanda di asilo la persona è
immediatamente espulsa salvo che non abbia altro titolo all'ingresso e al
soggiorno nel territorio nazionale o che la Commissione centrale non
disponga di voler esaminare la domanda.
2. La domanda di asilo è vagliata in prima istanza secondo procedure
standard ed uniformi indicate dalla Commissione centrale nei posti di
frontiera, nei posti di accoglienza o nelle questure, da personale inviato
della Commissione centrale, o da personale civile, militare, o della Polizia
di Stato preposto a tale funzione su incarico della Commissione centrale ed
in forza presso i posti di frontiera o le questure.
3. Le decisioni motivate assunte dagli incaricati sono comunicate
alla Commissione centrale che può anche respingerle con motivazione.
4. Al richiedente asilo che presenta la domanda ai posti di
frontiera non è consentito l'ingresso nel territorio nazionale per tutto il
tempo necessario al pre-esame della domanda.
5. Al richiedente asilo che presenta la domanda alla questura
territorialmente competente per il suo luogo di soggiorno o di dimora è
consentita la libera circolazione nel territorio nazionale per tutto il
tempo accordatogli dal visto di ingresso o dal permesso di soggiorno. Nel
caso di respingimento della domanda il richiedente può rimanere in Italia
qualora sia in possesso dei requisiti necessari per l'ingresso ed il
soggiorno.
6. Nel pre-esame della domanda di asilo gli incaricati della
Commissione centrale possono dichiarare la non ammissibilità o la manifesta
infondatezza e fraudolenza della domanda solamente dopo l'audizione
personale dell'interessato.
7. La domanda di asilo è da considerare manifestamente infondata o
chiaramente fraudolenta e strumentale quando non abbia alcun nesso con i
criteri per il riconoscimento dello status di rifugiato previsti nella
citata Convenzione di Ginevra del 1951, resa esecutiva con legge 24 luglio
1954, n. 722, o quando avanzata senza giustificato motivo successivamente ad
un provvedimento di espulsione, ovvero al fine di evitare l'esecuzione di
tale provvedimento.
8. Alla persona che è respinta verso uno Stato firmatario della
citata Convenzione di Ginevra del 1951, resa esecutiva con legge 24 luglio
1954, n. 722, deve essere assicurato che lo Stato interessato offra
sufficienti garanzie per il rispetto dei diritti umani. Inoltre, lo Stato
verso il quale il richiedente asilo è inviato è informato che la persona ha
presentato domanda di asilo in Italia e che la domanda è stata dichiarata
inammissibile.
Art. 14.
(Clausole di esclusione).
1. La domanda di asilo è respinta automaticamente qualora:
a) il richiedente sia stato riconosciuto rifugiato in altro
Stato che gli assicura adeguata protezione;
b) il rifugiato sia stato arrestato ai sensi degli articoli
380 e 381 del codice di procedura penale, o abbia subìto condanna penale, o
sia stato denunciato per delitti previsti dal codice penale.
2. La decisione di respingere una richiesta di asilo in base al
disposto dell'articolo 1 spetta alla Commissione centrale.
3. La decisione di espellere un rifugiato per motivi di sicurezza
nazionale o di ordine pubblico ai sensi degli articoli 1, lettera F), 32 e
33 della citata Convenzione di Ginevra del 1951, resa esecutiva con legge 24
luglio 1954, n. 722, spetta alla Commissione centrale.
Art. 15.
(Ricorso avverso il non accoglimento della domanda di
asilo nella fase di pre-esame).
1. Il richiedente al quale è stata respinta la domanda di asilo, può
presentare anche direttamente, entro le settantadue ore successive
all'avvenuta comunicazione della decisione del delegato, ad esclusione dei
casi di manifesta infondatezza o fraudolenza, ricorso al pretore competente
per il territorio al cui posto di frontiera o questura è stata presentata la
domanda. Il ricorso può essere presentato utilizzando la documentazione
standard a disposizione delle questure e dei posti di frontiera, predisposta
dalla Commissione centrale.
2. Qualora la domanda di asilo sia respinta ad un minore non
accompagnato, il tribunale per i minorenni territorialmente competente
provvede a presentare il ricorso nominando un tutore. In caso di
respingimento del ricorso e ove il minore risulti essere orfano o senza
parenti entro il terzo grado all'estero od il secondo in Italia, si provvede
all'affidamento.
3. Sino alla emissione della sentenza da parte del pretore, il
ricorrente che ha presentato domanda di asilo al posto di frontiera è
ospitato nei centri di accoglienza istituiti presso i valichi di frontiera,
o presso altri centri di accoglienza appositamente individuati.
4. E' assicurato il gratuito patrocinio qualora sia accertato che il
richiedente asilo sia oggettivamente e manifestamente privo di mezzi di
sostegno, anche in base alla sua dichiarazione giurata. Nel caso in cui il
ricorrente abbia mentito sulle proprie condizioni economiche il ricorso è
privo di effetti.
5. Nel caso in cui il pretore accolga il ricorso la revisione della
domanda di asilo del ricorrente spetta alla Commissione centrale.
Art. 16.
(Concessione dell'asilo. Esame della domanda).
1. Il rilascio dell'asilo spetta alla Commissione centrale
attraverso il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi
componenti. Nel verbale della riunione della Commissione centrale sono
riportati i pareri favorevoli, contrari o di astensione.
2. Nella fase di esame della domanda di asilo, nel caso di
audizione, le donne richiedenti asilo possono richiedere la presenza di
personale di assistenza ed anche di interpretariato, del loro sesso.
3. Il richiedente asilo ha diritto di esprimersi nella sua lingua o
in una lingua a lui nota. Qualora sia necessario la Commissione centrale
designa un interprete. Durante l'audizione il richiedente asilo può farsi
assistere da una persona di propria fiducia.
4. Nella decisione sulla domanda di asilo la Commissione centrale
valuta:
a) la domanda del pre-esame e la documentazione prodotta o
acquisita d'ufficio o prodotta dall'interessato. Quando il pre-esame della
domanda ha esito positivo, la Commissione centrale può limitarsi ad una
analisi approfondita della documentazione trasmessale per accordare in via
definitiva l'asilo al richiedente;
b) le dichiarazioni ad essa rese durante le audizioni;
c) l'effettiva situazione di grave mancanza di rispetto di
quei diritti fondamentali dell'uomo per cui è possibile chiedere l'asilo. A
tale fine possono essere acquisiti documenti dell'UNHCR, della CRI o di
organizzazioni non governative di tutela dei diritti civili ed umani
riconosciute dalle Nazioni Unite o dal Governo italiano.
5. La Commissione centrale decide sulla domanda di asilo con atto
scritto e motivato non oltre i quindici giorni dall'avvenuta trasmissione
della:
a) domanda del pre-esame che è stata accolta;
b) domanda del pre-esame che è stata respinta e che la
Commissione centrale intende riesaminare;
c) sentenza del pretore favorevole all'accoglimento del
ricorso avverso il respingimento della domanda di asilo nella fase di
pre-esame.
6. La Commissione centrale adotta uno dei seguenti provvedimenti
motivati, tradotto anche nella lingua del richiedente asilo od in una lingua
a lui nota:
a) riconosce il diritto di asilo;
b) non riconosce il diritto di asilo.
7. La decisione contraria al riconoscimento del diritto di asilo
comporta, qualora non faccia seguito la presentazione del ricorso, l'obbligo
di lasciare il territorio nazionale:
a) con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica disposto dal questore competente per coloro che sono presenti nei
centri di accoglienza ai posti di frontiera o negli altri luoghi individuati
a tale scopo, ovvero per coloro che hanno presentato la domanda di asilo
senza avere i documenti necessari all'ingresso ed al soggiorno. L'azione è
posta in esecuzione nelle successive quarantotto ore dall'avvenuta
comunicazione della sentenza agli interessati;
b) per coloro che sono in regola con le norme per l'ingresso
ed il soggiorno, la decisione è comunicata alla questura, la quale rilascia
i documenti del richiedente in suo possesso ed il medesimo è obbligato a
lasciare il territorio nazionale entro la data di scadenza del permesso di
soggiorno. Il questore, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui alla
presente lettera, dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
Art. 17.
(Ricorso avverso il non accoglimento della domanda di
asilo nella fase di esame).
1. Avverso il provvedimento di espulsione è consentito il ricorso.
2. La Commissione centrale, nella comunicazione scritta e motivata
di respingimento dell'asilo, informa lo straniero dell'autorità cui è
possibile presentare il ricorso entro le successive quarantotto ore
allegando il modulo standard di ricorso.
3. Qualora la domanda di asilo sia respinta ad un minore non
accompagnato, è il tribunale dei minori territorialmente competente a
presentare il ricorso nominando un tutore. In caso di respingimento del
ricorso e ove il minore risulti essere orfano o senza parenti entro il terzo
grado all'estero od il secondo grado residenti in Italia, si provvede
all'affidamento.
4. Al richiedente asilo che venga accertato essere oggettivamente e
manifestamente privo di mezzi di sostegno, anche in base alla sua
dichiarazione giurata, è garantito il gratuito patrocinio. Nel caso in cui
il ricorrente abbia mentito sulle proprie condizioni economiche il ricorso è
annullato.
5. La decisione dell'autorità competente all'esame del ricorso è
definitiva ed in caso di respingimento del ricorso i cittadini stranieri
devono abbandonare il territorio nazionale nei termini disposti
dall'articolo 16, comma 7.
Art. 18.
(Riconoscimento del diritto di asilo).
1. La Commissione centrale nel caso di riconoscimento del diritto di
asilo rilascia all'interessato, tramite il questore competente per
territorio, un apposito documento valido per il soggiorno da essa
predisposto. Il documento sul quale è impressa la dicitura: "Asilo" è
rilasciato per un periodo di due anni, ed è rinnovabile qualora ne
sussistano le condizioni, su indicazione della Commissione centrale, su
richiesta dell'interessato che la inoltra alla questura tre mesi prima della
scadenza del permesso di soggiorno. Insieme al documento valido per il
soggiorno è rilasciato un passaporto nella cui prima pagina è impressa la
dicitura: "Asilo". Nel caso di nucleo familiare i minori sono segnalati sui
passaporti dei genitori.
2. Il titolare del diritto di asilo può fare domanda di
ricongiungimento con il coniuge ed i figli e può fare richiesta alla
Commissione centrale di poter concedere anche a loro il diritto di asilo,
ovvero lo status di rifugiato. La Commissione centrale può accogliere o
respingere la richiesta. Contro la decisione della Commissione centrale la
persona alla quale è stato concesso il diritto di asilo può presentare
ricorso per conto dei familiari al tribunale amministrativo regionale
competente per il luogo in cui il rifugiato risiede nei termini e nei modi
stabiliti dalla legge. Se il ricorrente non è indigente le spese sono
inderogabilmente a carico del medesimo.
3. I dati anagrafici ed il luogo di residenza del beneficiario del
diritto di asilo sono inseriti nel centro elaborazione dati del Ministero
dell'interno e del Ministero degli affari esteri.
Art. 19.
(Estinzione del diritto di asilo).
1. Il titolare del diritto di asilo può rinunciarvi automaticamente
con comunicazione scritta al questore competente per il luogo in cui lo
straniero vive. Della decisione è informata la Commissione centrale.
2. Il diritto di asilo si estingue immediatamente qualora il
rifugiato sia stato arrestato ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice
di procedura penale, o abbia subìto condanna penale o sia stato denunciato
per delitti previsti dal codice penale.
3. L'estinzione del diritto di asilo comporta per la persona il
ritiro del documento di soggiorno e del passaporto per motivi di asilo.
4. Cessate le condizioni per la concessione dello status di
rifugiato politico ai sensi del comma 2, lo straniero è obbligato ad
abbandonare immediatamente il territorio dello Stato con traduzione alla
frontiera dalla quale aveva fatto ingresso. La Commissione centrale tramite
la questura notifica la decisione allo straniero.
5. Cessate le condizioni per la concessione dello status di
rifugiato al di fuori delle ipotesi previste al comma 2, lo straniero può
fare richiesta alla questura competente per il rilascio di permesso di
soggiorno qualora lo straniero soddisfi le disposizioni in materia di
ingresso e di soggiorno in Italia, ovvero disponga di un lavoro che gli
permetta di avere mezzi economici sufficienti per sé ed eventualmente, se a
carico, per la propria famiglia, e di avere un alloggio. La questura valuta
e verifica la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente. In caso
di non accoglimento della domanda lo straniero ha trenta giorni di tempo per
lasciare il territorio dello Stato. Lo straniero che ha lasciato il
territorio dello Stato può comunque presentare domanda per un nuovo visto di
ingresso ad una sede diplomatica italiana, che, verificata la sussistenza
delle condizioni, può rilasciarlo.
6. Contro la decisione di estinzione del diritto di asilo è ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per il luogo in cui
il rifugiato ha eletto domicilio. Il rifugiato non beneficia del patrocinio
gratuito. Il ricorso è inammissibile qualora il rifugiato durante la sua
permanenza in Italia sia stato denunciato o processato per delitti previsti
dal codice penale.
Art. 20.
(Misure di assistenza).
1. Al possessore del diritto di asilo che sia sprovvisto di mezzi
finanziari, sono garantite misure di assistenza finanziaria e di alloggio,
per il periodo strettamente necessario ad un suo inserimento nel mondo del
lavoro. Tale periodo non può essere superiore ai dodici mesi dal momento del
rilascio del diritto di asilo.
2. Le spese relative all'assistenza garantita ai sensi del comma 1
sono a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere
sull'apposito fondo per l'asilo politico, la cui dotazione finanziaria
annuale è soggetta al parere vincolante delle Camere.
Art. 21.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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