PROGETTO DI LEGGE - N. 6018

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Onorevoli Colleghi! - Se i Governi in tutti i continenti esprimono

allarme per la crescente ampiezza del fenomeno "rifugiati e immigrazione" -

più di 15 milioni i rifugiati secondo l'Alto commissariato delle Nazioni

Unite per i rifugiati (UNHCR) ed oltre 30 milioni di immigrati clandestini

secondo quanto stimato dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) -

e per i costi che il fenomeno impone loro - parecchie centinaia di milioni

di dollari per Paese -, non si può ignorare quanto affermato a suo tempo

dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, la signora Sadako

Ogata: "Una delle sfide più impegnative del XXI secolo consisterà nel far sì

che i popoli, in ogni parte del mondo, godano della sicurezza e della

libertà: sicurezza dai conflitti armati, dalla violenza, dalle violazioni

dei diritti umani e dalla povertà; e libertà di realizzare le proprie

potenzialità, di partecipare al governo del proprio Paese, e di esprimere la

propria identità individuale e collettiva (...). Nella nostra azione a

favore delle popolazioni esuli e in pericolo, va scrupolosamente rispettato

il diritto di chiedere asilo in un altro Stato. Nel contempo, tuttavia,

occorre un impegno ancora maggiore per garantire che le persone possano

vivere in sicurezza e senza eccessive difficoltà nel proprio Paese di

origine. Nessuno dovrebbe essere costretto a diventare rifugiato per

sopravvivere".

Purtroppo, infatti, è sotto gli occhi di ognuno di noi che i

conflitti internazionali e le guerre civili ed inter-etniche, non sono in

diminuzione, e che a tali conflitti si aggiungono forme di violento

fondamentalismo e l'esistenza di governi non democratici che drammaticamente

aumentano la possibilità che i diritti fondamentali naturali dell'uomo

vengano ignorati o calpestati.

Tuttavia se in tema di rispetto dei diritti umani le democrazie

occidentali hanno fatto molto sul piano teorico - Dichiarazione universale

dei diritti dell'uomo, Carta europea dei diritti dell'uomo - sul piano

pratico sovente accade che, in maniera ipocrita, gravi violazioni dei

diritti umani vengano tollerate dai Capi di Stato o di Governo per interessi

prettamente economici (la guerra può essere anche utilizzata realisticamente

per dare lavoro a persone e ad aziende in fase di ricostruzione del Paese

danneggiato, per sviare l'attenzione da altri problemi o per fare accettare

come ineluttabile una data situazione - immigrazione) con l'escusatio del

superiore interesse nazionale o dell'opportunità di collaborare con quel

Paese nel processo della sua evoluzione democratica.

Tale situazione di violazione del rispetto dei diritti umani più

volte ribadita a livello internazionale dalle Nazioni Unite - ad esempio la

Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sui diritti umani (25 giugno 1993) -

è stata una delle motivazioni che nel 1998 ha portato i plenipotenziari

delle Nazioni Unite a riunirsi a Roma per l'istituzione di un Tribunale

penale internazionale.

Questo importante incontro al quale hanno partecipato oltre 176

Stati è risultato interessante anche per comprendere come va il mondo in

quanto ha registrato la presenza, proprio perché le Nazioni Unite sono

un'organizzazione di Stati che vive con le donazioni degli Stati membri, di

Paesi nei quali i diritti umani o delle minoranze non sono rispettati, Paesi

che tuttavia nel loro discorso di apertura non hanno mancato di celebrare

l'importanza di garantire il rispetto dei diritti umani.

Le organizzazioni non governative risultano essere le più attive nel

denunciare questa non superata situazione di violazione dei diritti umani in

molte parti del pianeta. Si tratta di organizzazioni che spesso, e crediamo

giustamente, criticano la vaghezza delle discussioni intergovernative,

l'assenza di decise condanne e la mancanza di concrete decisioni.

La presente proposta di legge si inserisce nell'attuale dibattito

parlamentare sulla concessione del diritto di asilo, dibattito che a sua

volta si colloca per i suoi contenuti in un ambito di discussione più

articolato che impegna il Parlamento da oltre un anno e che comprende la

legge sull'ingresso e sul soggiorno dei cittadini stranieri nel territorio

nazionale, i vari provvedimenti, più volte corretti, sulle quote annuali di

ingresso per lavoro, e la proposta di legge in materia di libertà religiosa.

Anche il diritto di asilo è infatti un provvedimento che riguarda i

cittadini stranieri, e pur nella giusta necessità di disciplinare il diritto

di asilo e lo status di rifugiato, ciò che preoccupa è che le scelte del

Governo, in un Paese che al momento non è in grado di soddisfare i bisogni

primari dei suoi cittadini - occupazione, alloggio, servizi sociali -

possano essere causa di nuove forme di tensione e di insicurezza sociale,

ovvero che il diritto di asilo possa diventare uno strumento aggiuntivo per

allargare ulteriormente le già larghe maglie dell'ingresso e del soggiorno

nel territorio nazionale di persone che vi hanno fatto ingresso

illegalmente.

Preoccupa che il fenomeno del diritto di asilo si possa trasformare

da dolorosa situazione umana, in legittimazione delle passate immigrazioni

illegali e mezzo per l'ingresso di ulteriori migliaia di cittadini

stranieri, potenziali richiedenti asilo, che aggirano in tale modo le poche

restrizioni all'immigrazione. Stranieri provenienti da Paesi a reddito basso

o medio che, non essendo in regola con le norme sull'ingresso ed il

soggiorno, ricorrono all'immigrazione clandestina per soggiornare nello

Stato prescelto e che nel momento in cui questa possibilità è difficile da

attuare ricorrono alla possibilità di vedersi riconosciuto il diritto di

asilo.

Non è da dimenticare il dato reale che molte immigrazioni sono

favorite od agevolate dai Paesi all'origine di tali fenomeni, che utilizzano

tale strumento per liberarsi di persone indesiderate, per diminuire scontri

sociali, come valvola di sfogo all'aumento della popolazione e alla mancanza

di garanzie sociali ed economiche per i loro cittadini, per barattare uno

stop momentaneo all'emigrazione di massa con sostanziosi aiuti economici.

Dalle proposte del Governo non si evincono modalità che permettano

di distinguere i potenziali rifugiati da quei migranti economici che

utilizzano appunto il canale dell'asilo come espediente per entrare nel

Paese prescelto. Ciò non significa negare ad una persona il diritto di

vivere e di vivere meglio, ma significa che vi deve essere la certezza che

esistono delle regole e che queste devono essere applicate e rispettate.

Ciò che ulteriormente preoccupa è che di tali provvedimenti che

tutelano e sanano fenomeni di dichiarata illegalità beneficiano in maniera

massiccia anche la piccola e la grande criminalità organizzata che, come è

possibile riscontrare nei rapporti del Ministero dell'interno, dell'Arma dei

carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, si diffondono e prosperano.

Vi è la necessità di intervenire con decisione e fermezza verso

quegli evidenti comportamenti di illegalità che indiscutibilmente sono la

causa da un lato dell'aumento della criminalità nel Paese e dall'altro di

quei sentimenti di crescente avversione dell'opinione pubblica verso

l'immigrato che è ora oggetto dell'ingiusta equazione generalizzata:

straniero = persona pericolosa o di disturbo sociale.

Inoltre non paiono essere considerate dal Governo le problematiche

sociali, culturali, religiose connesse all'immigrazione di massa, quali ad

esempio, considerando i Paesi di origine della maggioranza dei cittadini

stranieri:

a) il ruolo della donna nella società islamica e la

discriminazione di cui è oggetto dalla nascita, quali anche le pericolose

pratiche in uso alle quali è soggetta, ad esempio l'infibulazione;

b) i rapporti tra religione e Stato, dove la religione per

il musulmano è sopra lo Stato e permea lo Stato.

E' inoltre nell'interesse non solamente della collettività, ma anche

dei rifugiati e del cittadino straniero in generale, che il Governo

distingua nettamente coloro che necessitano di protezione dalle altre

categorie di migranti, e ponga fine alle periodiche sanatorie che,

regolarizzando la situazione di soggiornanti senza titolo, costituiscono un

ulteriore elemento di attrazione della migrazione clandestina. Occorre

evidenziare il ruolo di una politica che manifesta il non rispetto di alcuni

accordi internazionali sottoscritti dall'Italia e che partecipa alla

crescente intolleranza da parte di molte comunità locali verso il cittadino

straniero.

Come ha affermato il direttore generale dell'Organizzazione

internazionale per le migrazioni (OIM): "Non è forse tempo di porre

l'accento sulle ragioni per cui tante persone chiedono asilo, molte delle

quali presentano una domanda pur sapendo benissimo di non avere diritto

all'asilo? Non è forse tempo di riconoscere che questo enorme numero di

domande d'asilo infondate riflette, in gran parte, l'assenza di altre misure

per fronteggiare le pressioni migratorie? Non è tempo infine di intervenire

a monte dei problemi?".

E' necessario insomma ripensare al modo di gestire i rapporti tra

Paesi non industrializzati e Paesi industrializzati, meta di migliaia di

migranti clandestini e di migliaia di richiedenti asilo. Paesi questi ultimi

che mettono a bilancio miliardi di dollari per la sorveglianza delle

frontiere, per le procedure di asilo, per gli interventi di natura

assistenziale, per i centri di accoglienza, ma che sono in via di massima

completamente disinteressati a realizzare lo sviluppo dei Paesi ad economia

debole o a varare azioni anche di natura economica oltre che politica che

spronino l'effettivo riconoscimento dei diritti umani nei Paesi che sono

all'origine di più consistenti fenomeni di emigrazione, qualora questi Paesi

siano funzionali a realizzare profitti economici di enti o soggetti privati

o pubblici. Ma in una società a villaggio globale quali sono le conseguenze

di questo agire? Sono una crescita esponenziale di problemi che ricadono

sulla generalità dei cittadini, ma non su tutti.

La politica attuata in materia di immigrazione, quindi, deve andare

oltre le tradizionali misure di carattere umanitario sino ad ora varate, in

modo che la gestione delle politiche migratorie venga ad essere parte

integrante degli obiettivi economici, politici e di sicurezza dei vari

Paesi. Un'effettiva gestione delle migrazioni richiede infatti una visione a

lungo termine, con un atteggiamento politico attivo attraverso soprattutto

quegli interventi decentrati in loco che siano funzionali ad una diminuzione

al fenomeno delle ondate migratorie incontrollate, attraverso una soluzione

di quei problemi sociali ed economici che sono la causa principale delle

migrazioni clandestine e delle richieste di asilo: scarse opportunità di

lavoro, bassa qualità della vita, mancanza di democrazia.

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PROGETTO DI LEGGE - N. 6018

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Crimine contro l'umanità: delitto

di genocidio).

1. Con il termine "delitto di genocidio" si intende uno o più atti

commessi o tollerati consciamente da una o più persone sia in pace sia in

guerra, con l'intento di distruggere, in parte o nella totalità, un gruppo

nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, ovvero uno o più atti

contro la libera espressione di idee sociali, politiche, religiose, non

violente per le quali il gruppo potrebbe subire:

a) la morte;

b) gravi danni materiali o fisici;

c) la distruzione fisica del gruppo nel suo insieme od in

parte, determinata da condizioni di vita molto critiche;

d) misure che intendano prevenire nascite all'interno del

gruppo;

e) misure che causino la perdita dei figli o delle figlie;

f) il trasferimento forzato di giovani dallo stesso ad altro

gruppo a causa della loro appartenenza ad un gruppo nazionale, etnico,

razziale, religioso

2. E' vietato l'ingresso od il soggiorno in Italia di persone che

sono accusate di crimini contro l'umanità, ovvero anche di atti di

terrorismo contro la popolazione civile, ovvero anche di traffico e/o di

spaccio di stupefacenti, ovvero anche di traffico di qualsiasi strumento o

arma che provochi distruzione o danni di massa a cose o persone, ovvero di

traffico illecito di armi, di parti di esse o di munizioni.

3. Chiunque acconsenta consapevolmente all'ingresso od al soggiorno

o presti aiuto ad una persona accusata di crimini contro l'umanità compie

reato contro lo Stato.

Art. 2.

(Titolari del diritto di asilo).

1. Il diritto di asilo politico può essere concesso unicamente a

quei richiedenti che siano in grado di provare che per la gravità delle

limitazioni dei diritti civili e politici a cui sono sottoposti necessitano

di protezione internazionale. Ai soggetti che non comprovino le gravi

discriminazioni a cui sono personalmente soggetti nel loro Paese, possono

essere applicati interventi di carattere umanitario, qualora risultino

idonei ovvero provengano da territori limitrofi in stato di guerra anche

civile o da Paesi limitrofi sottoposti a gravi catastrofi naturali o

carestie.

2. In materia di asilo politico, con riguardo ai criteri e alle

procedure per la determinazione e per la cessazione dello status di

rifugiato e alle condizioni minime che devono essere assicurate al riguardo

allo straniero o all'apolide a cui esso è stato riconosciuto, la presente

legge si uniforma alle indicazioni dell'Alto commissariato delle Nazioni

Unite per i rifugiati (UNHCR).

3. In con conformità alla Convenzione relativa allo statuto dei

rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva con legge 24

luglio 1954, n. 722, e al protocollo relativo allo statuto dei rifugiati,

adottato a New York il 31 gennaio 1967, e reso esecutivo con legge 14

febbraio 1970, n. 95, l'Italia, nel territorio del proprio Stato, ovvero

anche nelle proprie sedi all'estero, riconosce e garantisce il diritto di

asilo politico allo straniero o all'apolide che ne fa richiesta per evitare

che esso possa essere soggetto a reali limitazioni dei propri diritti

naturali, ovvero a:

a) persecuzione per motivi di razza;

b) persecuzione per motivi di religione;

c) persecuzione per appartenenza ad un gruppo etnico;

d) persecuzione per appartenenza ad un gruppo sociale;

e) persecuzione per le proprie opinioni politiche non

violente.

4. Qualora il cittadino straniero che è protetto dallo status di

rifugiato politico, ovvero dal diritto di asilo politico, subisca

all'interno del territorio nazionale intimidazioni o sia fatto oggetto di

azioni che provochino danni alla sua salute fisica o mentale, o la morte, e

lo Stato acquisisca prove irrefutabili che il Governo del Paese di

provenienza del rifugiato ne è il responsabile, l'Italia come parte lesa

sottopone il caso alla Corte penale internazionale delle Nazioni Unite.

Art. 3.

(Commissione centrale per i rifugiati).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, è istituita presso

il Ministero dell'interno la Commissione centrale per i rifugiati, di

seguito denominata "Commissione centrale", alla quale spettano i compiti di

esaminare e di decidere sulle richieste di asilo politico presentate dai

richiedenti asilo, e sulla permanenza o sulla cessazione dello status di

rifugiato politico.

2. Le domande di asilo sono esaminate da personale tecnicamente

altamente qualificato per quanto concerne le questioni e le normative

relative al diritto di asilo ed ai rifugiati. Le decisioni sono assunte in

modo indipendente, ovvero in base ad un esame obiettivo ed imparziale di

ciascuna domanda di richiesta di asilo politico.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sottoposto

al parere vincolante del Parlamento, sono attribuite annualmente alla

Commissione centrale le risorse umane e finanziarie necessarie al suo

funzionamento.

4. Il personale operante presso la Commissione centrale proviene:

a) per il 50 per cento dai ruoli della pubblica

amministrazione, fra coloro che, in possesso di elevata e provata

professionalità, ne facciano richiesta alla Commissione centrale, e siano da

questa selezionati dopo un periodo di prova di sei mesi;

b) per il 50 per cento da professionisti esterni di elevata

qualificazione, selezionati dopo un periodo di prova di sei mesi.

5. L'attività della Commissioine centrale è sottoposta al controllo

della Corte dei conti.

Art. 4.

(Composizione della Commissione

centrale).

1. I componenti della Commissione centrale sono nominati con decreto

del Presidente della Repubblica, su proposta del Governo.

2. La Commissione centrale è composta da:

a) un dirigente del Ministero dell'interno con qualifica di

questore, designato dal Ministro, in qualità di presidente;

b) un dirigente del Ministero degli affari esteri con

qualifica non inferiore a consigliere di ambasciata, designato dal Ministro;

c) un rappresentante del Ministero della difesa, designato

dal Ministro;

d) un rappresentante designato dal Presidente della Croce

rossa italiana (CRI);

e) un rappresentante designato dall'Ufficio per l'Italia

dell'UNHCR.

3. I componenti della Commissione centrale appartenenti alla

pubblica amministrazione sono collocati in posizione di fuori ruolo per

tutto il periodo dell'incarico. La carica di componente della Commissione

centrale è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva.

4. Il mandato dei componenti della Commissione centrale è pari alla

durata della legislatura parlamentare, ed il mandato può essere rinnovato.

In caso di rinnovo del Parlamento i componenti della Commissione centrale

rimangano in carica sino all'insediamento del nuovo Governo che, entro

trenta giorni, può confermare o rinnovare i componenti della stessa.

5. Di ciascuna riunione della Commissione centrale è redatto un

verbale dei provvedimenti all'ordine del giorno e delle decisioni assunte. I

verbali sono consultabili previa richiesta scritta al presidente della

Commissione centrale, da parte dei membri del Governo e dei parlamentari, i

quali possono, altresì, partecipare alle riunioni della Commissione centrale

previa comunicazione scritta al presidente della Commissione stessa.

Art. 5.

(Personale dell'UNHCR e della CRI).

1. Il personale messo a disposizione dall'UNHCR e dalla CRI è

autorizzato ad accedere nei posti di frontiera, nelle questure, o nei centri

di accoglienza per prestare momentaneo soccorso ed assistenza ai richiedenti

asilo, qualora la Commissione centrale ne ravvisi la necessità e l'urgenza

comunicando il proprio assenso.

Art. 6.

(Centri di accoglienza per i

richiedenti asilo).

1. L'area di accoglienza deve essere istituita all'interno o in

vicinanza del posto di frontiera in una zona che non ostacoli l'attività

della stessa. Nel caso in cui nelle fasi di pre-esame e di esame della

domanda il numero dei richiedenti asilo risulti troppo elevato perché i

posti di frontiera possano farvi fronte, e non sia altresì possibile

utilizzare un centro di accoglienza di cui all'articolo 40, comma 1, del

testo unico emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il

Ministero della difesa autorizza l'utilizzo del proprio bene dismissibile

più funzionale per uno scopo di momentanea accoglienza e più prossimo al

posto di frontiera o alla questura territorialmente interessata. L'utilizzo

è gratuito. Della decisione è informato il comitato misto paritetico di

reciproca consultazione in materia di servitù militari della regione

interessata dal provvedimento ed il comitato provinciale per l'ordine e la

sicurezza pubblica del territorio interessato.

Art. 7.

(Assistenza sanitaria).

1. Agli stranieri richiedenti asilo, per i quali è accertato che

siano sprovvisti di risorse economiche, sono assicurate, con oneri a carico

del Servizio sanitario nazionale, le prestazioni giudicate dalle aziende

sanitarie locali competenti per territorio come necessarie ed urgenti.

Art. 8.

(Rapporti con il Governo

e con il Parlamento).

1. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il presidente della

Commissione centrale trasmette al Presidente della Repubblica e al

Presidente del Consiglio dei ministri una relazione dettagliata concernente

l'attività svolta dalla Commissione nell'anno precedente.

2. La relazione di cui al comma 1, è inviata dal Governo al

Parlamento, che esprime un parere o formula suggerimenti entro i trenta

giorni successivi alla data di ricevimento.

Art. 9.

(Elenco dei richiedenti asilo).

1. Presso la Commissione centrale è istituita una banca dati su

supporto informatizzato contenente la foto e le informazioni di tutte le

persone che hanno inoltrato domanda di asilo.

2. La banca dati di cui al comma 1 deve prevedere procedure che

individuino la persona che accede alle informazioni e procedure che non

permettano la cancellazione o l'alterazione dei dati inseriti se non previa

autorizzazione scritta della Commissione centrale che specifica i dati da

alterare o da cancellare. Di tale banca dati è conservata una copia cartacea

aggiornata.

3. La banca dati contiene le decisioni assunte dalla Commissione

centrale, ovvero una scheda con i dati anagrafici e con l'indicazione del

Paese di provenienza della persona che ha richiesto l'asilo. Sulla scheda

della persona a cui è concesso l'asilo è scritto: accolto; sulla scheda

della persona a cui non è concesso l'asilo è scritto: respinto. E' altresì

specificata la motivazione dell'accoglimento o del respingimento della

domanda.

Art. 10.

(Uffici competenti a ricevere

la domanda di asilo).

1. La domanda di asilo può essere presentata:

a) presso la sede diplomatica o consolare italiana;

b) al posto di frontiera prima dell'ingresso nel territorio

dello Stato;

c) alla questura presso la quale è stata inoltrata la

richiesta di soggiorno qualora lo straniero regolarmente soggiornante in

Italia venga improvvisamente a conoscenza che fatti occorsi nel Paese del

quale è cittadino potrebbero oggettivamente causare gravi limitazioni alla

sua libertà personale per motivi o di razza o di religione o per

l'espressione del proprio pensiero.

2. La persona richiedente asilo in possesso della documentazione

utile all'ingresso ed al soggiorno in Italia, deve inoltrare necessariamente

la domanda di asilo alla questura territorialmente competente per il luogo

in cui intende fissare momentaneamente la propria dimora. La questura ritira

il passaporto o il documento di riconoscimento equipollente del soggetto e

rilascia, unitamente ad una copia autenticata del passaporto, il permesso di

soggiorno nel quale viene stampata la dicitura. La durata del permesso di

soggiorno è, senza deroga alcuna, pari alla durata del visto di ingresso in

Italia. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo

stranieri o apolidi che costituiscono un unico gruppo familiare, si redigono

distinte domande o distinti verbali, salvo che per i figli minorenni, di cui

deve essere fatta menzione nelle domande dei genitori. Il permesso di

soggiorno per domanda di asilo è rilasciato a ciascun componente del nucleo

familiare.

Art. 11.

(Formulazione della domanda di asilo).

1. La domanda di asilo è presentata in forma scritta su appositi

moduli predisposti dalla Commissione centrale. La dichiarazione del

richiedente è vidimata dal dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera o

dal dirigente dell'ufficio stranieri della questura.

2. Il richiedente asilo deve rispondere alle domande poste dalle

autorità di cui al comma 1 in merito alla richiesta di asilo in maniera

veritiera e completa e deve produrre od esibire ogni documentazione in suo

possesso utile a confermare le circostanze affermate od indicate nella

domanda di asilo.

3. Il richiedente asilo ha il diritto di esprimersi sia in forma

scritta che orale nella propria lingua od in una lingua a lui nota, e può

avvalersi dell'ausilio di un interprete di tribunale.

Art. 12.

(Corsi di formazione).

1. Sono istituiti presso le questure, di concerto con le

amministrazioni dello Stato interessate, dei corsi di formazione per il

personale civile e militare del Ministero dell'interno e delle Forze armate

preposto all'esame delle domande di asilo.

Art. 13.

(Pre-esame della domanda di asilo).

1. Nella fase di pre-esame della domanda di asilo il parere deve

essere emesso non oltre i sette giorni successivi alla presentazione della

domanda. In caso di non accoglimento della domanda di asilo la persona è

immediatamente espulsa salvo che non abbia altro titolo all'ingresso e al

soggiorno nel territorio nazionale o che la Commissione centrale non

disponga di voler esaminare la domanda.

2. La domanda di asilo è vagliata in prima istanza secondo procedure

standard ed uniformi indicate dalla Commissione centrale nei posti di

frontiera, nei posti di accoglienza o nelle questure, da personale inviato

della Commissione centrale, o da personale civile, militare, o della Polizia

di Stato preposto a tale funzione su incarico della Commissione centrale ed

in forza presso i posti di frontiera o le questure.

3. Le decisioni motivate assunte dagli incaricati sono comunicate

alla Commissione centrale che può anche respingerle con motivazione.

4. Al richiedente asilo che presenta la domanda ai posti di

frontiera non è consentito l'ingresso nel territorio nazionale per tutto il

tempo necessario al pre-esame della domanda.

5. Al richiedente asilo che presenta la domanda alla questura

territorialmente competente per il suo luogo di soggiorno o di dimora è

consentita la libera circolazione nel territorio nazionale per tutto il

tempo accordatogli dal visto di ingresso o dal permesso di soggiorno. Nel

caso di respingimento della domanda il richiedente può rimanere in Italia

qualora sia in possesso dei requisiti necessari per l'ingresso ed il

soggiorno.

6. Nel pre-esame della domanda di asilo gli incaricati della

Commissione centrale possono dichiarare la non ammissibilità o la manifesta

infondatezza e fraudolenza della domanda solamente dopo l'audizione

personale dell'interessato.

7. La domanda di asilo è da considerare manifestamente infondata o

chiaramente fraudolenta e strumentale quando non abbia alcun nesso con i

criteri per il riconoscimento dello status di rifugiato previsti nella

citata Convenzione di Ginevra del 1951, resa esecutiva con legge 24 luglio

1954, n. 722, o quando avanzata senza giustificato motivo successivamente ad

un provvedimento di espulsione, ovvero al fine di evitare l'esecuzione di

tale provvedimento.

8. Alla persona che è respinta verso uno Stato firmatario della

citata Convenzione di Ginevra del 1951, resa esecutiva con legge 24 luglio

1954, n. 722, deve essere assicurato che lo Stato interessato offra

sufficienti garanzie per il rispetto dei diritti umani. Inoltre, lo Stato

verso il quale il richiedente asilo è inviato è informato che la persona ha

presentato domanda di asilo in Italia e che la domanda è stata dichiarata

inammissibile.

Art. 14.

(Clausole di esclusione).

1. La domanda di asilo è respinta automaticamente qualora:

a) il richiedente sia stato riconosciuto rifugiato in altro

Stato che gli assicura adeguata protezione;

b) il rifugiato sia stato arrestato ai sensi degli articoli

380 e 381 del codice di procedura penale, o abbia subìto condanna penale, o

sia stato denunciato per delitti previsti dal codice penale.

2. La decisione di respingere una richiesta di asilo in base al

disposto dell'articolo 1 spetta alla Commissione centrale.

3. La decisione di espellere un rifugiato per motivi di sicurezza

nazionale o di ordine pubblico ai sensi degli articoli 1, lettera F), 32 e

33 della citata Convenzione di Ginevra del 1951, resa esecutiva con legge 24

luglio 1954, n. 722, spetta alla Commissione centrale.

Art. 15.

(Ricorso avverso il non accoglimento della domanda di

asilo nella fase di pre-esame).

1. Il richiedente al quale è stata respinta la domanda di asilo, può

presentare anche direttamente, entro le settantadue ore successive

all'avvenuta comunicazione della decisione del delegato, ad esclusione dei

casi di manifesta infondatezza o fraudolenza, ricorso al pretore competente

per il territorio al cui posto di frontiera o questura è stata presentata la

domanda. Il ricorso può essere presentato utilizzando la documentazione

standard a disposizione delle questure e dei posti di frontiera, predisposta

dalla Commissione centrale.

2. Qualora la domanda di asilo sia respinta ad un minore non

accompagnato, il tribunale per i minorenni territorialmente competente

provvede a presentare il ricorso nominando un tutore. In caso di

respingimento del ricorso e ove il minore risulti essere orfano o senza

parenti entro il terzo grado all'estero od il secondo in Italia, si provvede

all'affidamento.

3. Sino alla emissione della sentenza da parte del pretore, il

ricorrente che ha presentato domanda di asilo al posto di frontiera è

ospitato nei centri di accoglienza istituiti presso i valichi di frontiera,

o presso altri centri di accoglienza appositamente individuati.

4. E' assicurato il gratuito patrocinio qualora sia accertato che il

richiedente asilo sia oggettivamente e manifestamente privo di mezzi di

sostegno, anche in base alla sua dichiarazione giurata. Nel caso in cui il

ricorrente abbia mentito sulle proprie condizioni economiche il ricorso è

privo di effetti.

5. Nel caso in cui il pretore accolga il ricorso la revisione della

domanda di asilo del ricorrente spetta alla Commissione centrale.

Art. 16.

(Concessione dell'asilo. Esame della domanda).

1. Il rilascio dell'asilo spetta alla Commissione centrale

attraverso il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi

componenti. Nel verbale della riunione della Commissione centrale sono

riportati i pareri favorevoli, contrari o di astensione.

2. Nella fase di esame della domanda di asilo, nel caso di

audizione, le donne richiedenti asilo possono richiedere la presenza di

personale di assistenza ed anche di interpretariato, del loro sesso.

3. Il richiedente asilo ha diritto di esprimersi nella sua lingua o

in una lingua a lui nota. Qualora sia necessario la Commissione centrale

designa un interprete. Durante l'audizione il richiedente asilo può farsi

assistere da una persona di propria fiducia.

4. Nella decisione sulla domanda di asilo la Commissione centrale

valuta:

a) la domanda del pre-esame e la documentazione prodotta o

acquisita d'ufficio o prodotta dall'interessato. Quando il pre-esame della

domanda ha esito positivo, la Commissione centrale può limitarsi ad una

analisi approfondita della documentazione trasmessale per accordare in via

definitiva l'asilo al richiedente;

b) le dichiarazioni ad essa rese durante le audizioni;

c) l'effettiva situazione di grave mancanza di rispetto di

quei diritti fondamentali dell'uomo per cui è possibile chiedere l'asilo. A

tale fine possono essere acquisiti documenti dell'UNHCR, della CRI o di

organizzazioni non governative di tutela dei diritti civili ed umani

riconosciute dalle Nazioni Unite o dal Governo italiano.

5. La Commissione centrale decide sulla domanda di asilo con atto

scritto e motivato non oltre i quindici giorni dall'avvenuta trasmissione

della:

a) domanda del pre-esame che è stata accolta;

b) domanda del pre-esame che è stata respinta e che la

Commissione centrale intende riesaminare;

c) sentenza del pretore favorevole all'accoglimento del

ricorso avverso il respingimento della domanda di asilo nella fase di

pre-esame.

6. La Commissione centrale adotta uno dei seguenti provvedimenti

motivati, tradotto anche nella lingua del richiedente asilo od in una lingua

a lui nota:

a) riconosce il diritto di asilo;

b) non riconosce il diritto di asilo.

7. La decisione contraria al riconoscimento del diritto di asilo

comporta, qualora non faccia seguito la presentazione del ricorso, l'obbligo

di lasciare il territorio nazionale:

a) con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza

pubblica disposto dal questore competente per coloro che sono presenti nei

centri di accoglienza ai posti di frontiera o negli altri luoghi individuati

a tale scopo, ovvero per coloro che hanno presentato la domanda di asilo

senza avere i documenti necessari all'ingresso ed al soggiorno. L'azione è

posta in esecuzione nelle successive quarantotto ore dall'avvenuta

comunicazione della sentenza agli interessati;

b) per coloro che sono in regola con le norme per l'ingresso

ed il soggiorno, la decisione è comunicata alla questura, la quale rilascia

i documenti del richiedente in suo possesso ed il medesimo è obbligato a

lasciare il territorio nazionale entro la data di scadenza del permesso di

soggiorno. Il questore, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui alla

presente lettera, dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento

alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Art. 17.

(Ricorso avverso il non accoglimento della domanda di

asilo nella fase di esame).

1. Avverso il provvedimento di espulsione è consentito il ricorso.

2. La Commissione centrale, nella comunicazione scritta e motivata

di respingimento dell'asilo, informa lo straniero dell'autorità cui è

possibile presentare il ricorso entro le successive quarantotto ore

allegando il modulo standard di ricorso.

3. Qualora la domanda di asilo sia respinta ad un minore non

accompagnato, è il tribunale dei minori territorialmente competente a

presentare il ricorso nominando un tutore. In caso di respingimento del

ricorso e ove il minore risulti essere orfano o senza parenti entro il terzo

grado all'estero od il secondo grado residenti in Italia, si provvede

all'affidamento.

4. Al richiedente asilo che venga accertato essere oggettivamente e

manifestamente privo di mezzi di sostegno, anche in base alla sua

dichiarazione giurata, è garantito il gratuito patrocinio. Nel caso in cui

il ricorrente abbia mentito sulle proprie condizioni economiche il ricorso è

annullato.

5. La decisione dell'autorità competente all'esame del ricorso è

definitiva ed in caso di respingimento del ricorso i cittadini stranieri

devono abbandonare il territorio nazionale nei termini disposti

dall'articolo 16, comma 7.

Art. 18.

(Riconoscimento del diritto di asilo).

1. La Commissione centrale nel caso di riconoscimento del diritto di

asilo rilascia all'interessato, tramite il questore competente per

territorio, un apposito documento valido per il soggiorno da essa

predisposto. Il documento sul quale è impressa la dicitura: "Asilo" è

rilasciato per un periodo di due anni, ed è rinnovabile qualora ne

sussistano le condizioni, su indicazione della Commissione centrale, su

richiesta dell'interessato che la inoltra alla questura tre mesi prima della

scadenza del permesso di soggiorno. Insieme al documento valido per il

soggiorno è rilasciato un passaporto nella cui prima pagina è impressa la

dicitura: "Asilo". Nel caso di nucleo familiare i minori sono segnalati sui

passaporti dei genitori.

2. Il titolare del diritto di asilo può fare domanda di

ricongiungimento con il coniuge ed i figli e può fare richiesta alla

Commissione centrale di poter concedere anche a loro il diritto di asilo,

ovvero lo status di rifugiato. La Commissione centrale può accogliere o

respingere la richiesta. Contro la decisione della Commissione centrale la

persona alla quale è stato concesso il diritto di asilo può presentare

ricorso per conto dei familiari al tribunale amministrativo regionale

competente per il luogo in cui il rifugiato risiede nei termini e nei modi

stabiliti dalla legge. Se il ricorrente non è indigente le spese sono

inderogabilmente a carico del medesimo.

3. I dati anagrafici ed il luogo di residenza del beneficiario del

diritto di asilo sono inseriti nel centro elaborazione dati del Ministero

dell'interno e del Ministero degli affari esteri.

Art. 19.

(Estinzione del diritto di asilo).

1. Il titolare del diritto di asilo può rinunciarvi automaticamente

con comunicazione scritta al questore competente per il luogo in cui lo

straniero vive. Della decisione è informata la Commissione centrale.

2. Il diritto di asilo si estingue immediatamente qualora il

rifugiato sia stato arrestato ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice

di procedura penale, o abbia subìto condanna penale o sia stato denunciato

per delitti previsti dal codice penale.

3. L'estinzione del diritto di asilo comporta per la persona il

ritiro del documento di soggiorno e del passaporto per motivi di asilo.

4. Cessate le condizioni per la concessione dello status di

rifugiato politico ai sensi del comma 2, lo straniero è obbligato ad

abbandonare immediatamente il territorio dello Stato con traduzione alla

frontiera dalla quale aveva fatto ingresso. La Commissione centrale tramite

la questura notifica la decisione allo straniero.

5. Cessate le condizioni per la concessione dello status di

rifugiato al di fuori delle ipotesi previste al comma 2, lo straniero può

fare richiesta alla questura competente per il rilascio di permesso di

soggiorno qualora lo straniero soddisfi le disposizioni in materia di

ingresso e di soggiorno in Italia, ovvero disponga di un lavoro che gli

permetta di avere mezzi economici sufficienti per sé ed eventualmente, se a

carico, per la propria famiglia, e di avere un alloggio. La questura valuta

e verifica la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente. In caso

di non accoglimento della domanda lo straniero ha trenta giorni di tempo per

lasciare il territorio dello Stato. Lo straniero che ha lasciato il

territorio dello Stato può comunque presentare domanda per un nuovo visto di

ingresso ad una sede diplomatica italiana, che, verificata la sussistenza

delle condizioni, può rilasciarlo.

6. Contro la decisione di estinzione del diritto di asilo è ammesso

ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per il luogo in cui

il rifugiato ha eletto domicilio. Il rifugiato non beneficia del patrocinio

gratuito. Il ricorso è inammissibile qualora il rifugiato durante la sua

permanenza in Italia sia stato denunciato o processato per delitti previsti

dal codice penale.

Art. 20.

(Misure di assistenza).

1. Al possessore del diritto di asilo che sia sprovvisto di mezzi

finanziari, sono garantite misure di assistenza finanziaria e di alloggio,

per il periodo strettamente necessario ad un suo inserimento nel mondo del

lavoro. Tale periodo non può essere superiore ai dodici mesi dal momento del

rilascio del diritto di asilo.

2. Le spese relative all'assistenza garantita ai sensi del comma 1

sono a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere

sull'apposito fondo per l'asilo politico, la cui dotazione finanziaria

annuale è soggetta al parere vincolante delle Camere.

Art. 21.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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