CAMERA DEI DEPUTATI N. 3225
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
JERVOLINO RUSSO, VOLPINI, LUCA', LUCIDI, CHIUSOLI,
STELLUTI, MASELLI, MORONI, PISTONE, CANANZI, SAONARA, DE
BENETTI, MONACO, GARDIOL, BOATO, SODA, OLIVO, CIANI, GIOVANNI
BIANCHI, VALPIANA, NARDINI, CAROTTI, MANTOVANI
Disposizioni relative ai cittadini stranieri non
comunitari
Presentata il 17 febbraio 1997
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PROGETTO DI LEGGE - N. 3225
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Onorevoli Colleghi! - Una riforma del quadro normativo sulla
condizione dello straniero in Italia deve fondarsi su tre elementi
principali: il controllo degli ingressi; l'adozione di misure per
l'integrazione degli immigrati; la definizione di criteri e modalità di
allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero pericoloso per la
società o comunque non legittimato a soggiornarvi.
Mentre la definizione delle misure per l'integrazione, ancorché
impegnativa, può avvalersi del principio-guida di una progressiva
parificazione del cittadino straniero con il cittadino italiano, non
presentando quindi particolari difficoltà concettuali, gli altri due punti
meritano un esame particolarmente attento.
In questi anni si è sviluppato un dibattito estremamente vivace sul
tema dell'allontanamento dal territorio dello Stato, mentre in minor
considerazione è stata tenuta la regolamentazione degli ingressi. Se però,
per un verso, si comprende come l'opinione pubblica sia attenta al problema
delle espulsioni, associandolo a quello della sicurezza della vita nelle
città, per l'altro non può essere trascurato come, da un punto di vista
quantitativo, la stragrande maggioranza dei provvedimenti di espulsione
finisca per riguardare soggetti in posizione di semplice irregolarità
amministrativa. E' quindi assolutamente necessario verificare se non sia
proprio una errata impostazione della politica degli ingressi a generare
irregolarità e clandestinità e a fare apparire come formalmente
indesiderabili cittadini stranieri di fatto radicati nel tessuto sociale. In
tal caso, infatti, sarebbe proprio l'innaturale allargamento del bacino di
irregolarità a impedire l'individuazione di meccanismi di allontanamento che
siano al contempo efficaci e rispettosi dei diritti fondamentali della
persona.
E' interessante, in proposito, esaminare alcuni aspetti del contesto
normativo e applicativo relativi all'immigrazione per lavoro - costituendo
questa la porzione più rilevante del fenomeno - e al problema
dell'espulsione "amministrativa" - quella, cioè, motivata dalla violazione
delle norme su ingresso e soggiorno in Italia dello straniero. Tale contesto
può essere schematicamente descritto come segue.
La legge n. 943 del 1986 prevede che siano istituite speciali liste
per il collocamento dei lavoratori stranieri. In esse trovano posto, sia
pure in posizione subalterna, anche coloro che, risiedendo ancora
all'estero, aspirino a migrare in Italia per ragioni di lavoro. Il datore di
lavoro che voglia attingere a queste liste speciali avanza una richiesta di
autorizzazione al lavoro, che viene accolta una volta accertata
l'indisponibilità di manodopera italiana o comunitaria. Per l'assunzione si
applica di norma la chiamata numerica. Tuttavia, per lavori che necessitino
di un particolare rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore (la
collaborazione familiare, ad esempio), è consentita l'assunzione con
chiamata nominativa; in tal caso la richiesta di autorizzazione al lavoro
può riguardare anche soggetti in posizione arretrata in graduatoria o,
addirittura, non iscritti nelle liste.
Il meccanismo di ammissione all'immigrazione per lavoro appena
descritto è palesemente "claudicante". Infatti, mentre l'ipotesi di chiamata
numerica da una lista nella quale possano iscriversi gli aspiranti immigrati
è in grado di dare risposta alle eventuali necessità del mercato del lavoro
nel settore - poniamo - dell'industria, la semplice previsione della
possibilità di una chiamata nominativa non è sufficiente a garantire un
efficiente incontro tra domanda e offerta di lavoro in un settore quale
quello dei servizi alla persona. E' del tutto irrilevante, infatti, che il
datore di lavoro possa scegliere liberamente il lavoratore da adibire alla
collaborazione familiare o all'assistenza domiciliare ad un anziano, se non
ha modo di conoscere preventivamente e direttamente il lavoratore stesso; ed
è difficilmente ipotizzabile, quando si tratti di un lavoratore che aspiri a
migrare trovandosi ancora nel proprio Paese d'origine, che tale conoscenza
possa aver luogo. Se si tiene conto, poi, del fatto che i lavori per i quali
in Italia è accertabile l'indisponibilità di manodopera nazionale
afferiscono prevalentemente al settore dei servizi, piuttosto che a quello
dell'industria, si comprende come le carenze della legge n. 943 del 1986 non
siano di modesto rilievo.
Il decreto-legge n. 416 del 1990, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 39 del 1990 apporta alcune importanti modifiche alla
normativa, pur lasciando in vigore l'impianto della legge n. 943 del 1986.
Stabilisce infatti che, piuttosto che far riferimento ad un criterio
predefinito, si ricorra ad una programmazione annuale ad opera del Governo,
che è tenuto cioè a definire, alla fine di ogni anno, l'entità e la
composizione dei flussi di immigrazione per lavoro relativi all'anno
successivo. Nel programmare i flussi, il Governo deve tener conto, tra le
altre cose, del numero di richieste di permesso di soggiorno per lavoro
avanzate da cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno ad
altro titolo (turismo, ad esempio).
Queste disposizioni costituiscono un indubbio avanzamento, in
termini di efficienza, rispetto al quadro definito dalla legge n. 943 del
1986. In primo luogo, perché è prevista la possibilità di correggere
periodicamente i criteri di accesso, qualora quelli precedentemente adottati
si rivelino inadeguati. In secondo luogo, perché si riconosce che laddove
una seria programmazione sia ostacolata dalla difficoltà di censire nel
dettaglio una domanda di lavoro capillarmente diffusa (si pensi alla
collaborazione familiare), debba essere visto con favore il processo di
autonoma ricerca di lavoro da parte dell'immigrato, quand'anche questo
avvenga nell'ambito di un soggiorno - quello per turismo - che, di per sé,
non abilita al lavoro.
Sfortunatamente l'attuazione data a queste norme risulta
estremamente miope: salvo limitate eccezioni, i decreti di programmazione
dal 1990 ad oggi non vanno oltre un inefficace riferimento alle preesistenti
disposizioni (ammettendo in Italia, quindi, solo quei lavoratori autorizzati
ai sensi della legge n. 943 del 1986). Per di più, essendo state nel
frattempo improvvidamente soppresse, con semplice circolare, le liste
speciali previste dalla citata legge (peraltro mai rese effettive per la
parte relativa agli stranieri residenti all'estero), ed essendo diventata
così impraticabile qualunque forma di chiamata numerica, l'unica possibilità
di accesso al lavoro finisce per essere quella della chiamata nominativa.
In presenza di una notevole capacità di assorbimento da parte del
mercato del lavoro italiano - almeno per il citato settore dei servizi - e
in assenza di una normativa che consenta ai lavoratori stranieri di dare
regolarmente risposta al fabbisogno di manodopera, il concorso di interessi
tra datori di lavoro e lavoratori crea una via di immigrazione per lavoro
percorribile, sebbene irregolare: il meccanismo tipico per l'accesso ad una
posizione lavorativa diventa quello di un ingresso regolare per turismo con
reperimento sul posto di una opportunità di lavoro (si noti: a valle di un
incontro diretto con il datore di lavoro) e prolungamento irregolare del
soggiorno. Gli immigrati, pur raggiungendo così un inserimento relativamente
stabile in Italia, restano relegati in condizioni di irregolarità - tanto
riguardo al soggiorno, quanto rispetto alla posizione lavorativa - da cui
emergono solo grazie a provvedimenti di sanatoria.
Per quanto riguarda lo svolgimento di attività di lavoro autonomo,
benché il citato decreto-legge n. 416 del 1990, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 39 del 1990, lo contempli tra i possibili
motivi di ingresso in Italia, di fatto è reso generalmente inaccessibile da
una formulazione ambigua delle norme relative e da un'interpretazione
restrittiva di esse. La legge, infatti, nulla stabilisce riguardo alle
condizioni per il rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo, e si
limita a prevedere il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per
coloro che ne facciano richiesta nell'ambito della sanatoria
transitoriamente disposta dallo stesso provvedimento.
Oltre al silenzio della legge in materia di ingresso, lo straniero
che voglia svolgere attività di lavoro autonomo in Italia trova un
fondamentale ostacolo nel disposto dell'articolo 16 delle preleggi, che ne
condiziona l'ammissione al godimento dei diritti civili all'esistenza di
reciprocità con il Paese di appartenenza. Il citato decreto-legge n. 416 del
1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1990, prevede che
si deroghi da tale norma in relazione all'iscrizione ad albi e registri per
lo svolgimento di attività artigianali e commerciali, come pure in relazione
all'ammissione agli esami di abilitazione e all'iscrizione negli albi
professionali per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio in
Italia o che abbiano ottenuto il riconoscimento di questo. Tuttavia, la
previsione ha carattere meramente transitorio (esplicito nel caso del
commercio, più ambiguo in quello delle professioni), riguardando solo quanti
siano già presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989. Nell'ambito
delle norme a regime, resta così sostanzialmente precluso l'accesso a un
intero settore dell'attività lavorativa anche a quanti, trovandosi già in
Italia ad altro titolo, non siano ostacolati dalla lacunosità della legge in
materia di ingresso.
E' raro che questi impedimenti corrispondano a una effettiva tutela
del cittadino italiano, dal momento che è assai improbabile che questi possa
avere un reale interesse a svolgere attività di lavoro autonomo in alcuno
dei Paesi di provenienza degli immigrati presenti in Italia. Il risultato
più tipico è, piuttosto, per un verso lo spreco di risorse umane associato
alla progressiva dequalificazione di quanti, laureati in Italia, sono
costretti a ripiegare su attività che non hanno alcuna relazione con le loro
competenze professionali, per l'altro la costrizione nell'irregolarità di
quanti siano dediti al piccolo commercio e, più in generale, di tutti quei
lavoratori la cui attività non rientri nella categoria, oggi troppo rigida,
del lavoro dipendente.
In presenza di un quadro legislativo e applicativo che concorre ad
alimentare innaturalmente il bacino di irregolarità, difficilmente allo
svuotamento di questo può contribuire la parte repressiva della legge,
quella cioè riguardante il provvedimento di espulsione. Sotto questo
aspetto, infatti, il decreto-legge n. 416 del 1990, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 39 del 1990, è giustamente garantista:
l'espulsione è vista come un provvedimento di gravità eccezionale e non come
uno strumento che sopperisca alla mancanza di una politica
dell'immigrazione. E di fronte ad un provvedimento eccezionale sono
salvaguardati tutti i necessari spazi di tutela dei diritti dell'espulso,
primo fra tutti, il diritto al ricorso contro il provvedimento. Il
decreto-legge n. 416 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
39 del 1990, stabilisce, in proposito, che l'espulsione consiste
nell'intimare allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro
quindici giorni, qualora però l'interessato presenti ricorso davanti al
tribunale amministrativo regionale, l'espulsione è sospesa fino a decisione
definitiva sulla contestuale istanza cautelare.
E' ovvio come nel tutelare i diritti dello straniero -
conformemente, si badi, alle norme dei trattati internazionali - si finisca
per negare al meccanismo repressivo l'efficacia richiesta dall'evitabile
diffusione delle condizioni di irregolarità. La permanenza nel territorio
dello Stato dello straniero colpito da espulsione può infatti prolungarsi
legittimamente per anni, dati i tempi richiesti dall'amministrazione della
giustizia. Si deve comunque notare come questo fatto sia scarsamente
correlato con i problemi della sicurezza urbana. I provvedimenti di
espulsione assunti in seguito a condanna per reati gravi o per motivi di
ordine pubblico sono immediatamente eseguiti con accompagnamento
dell'espulso alla frontiera, e non vengono sospesi per la presentazione di
un ricorso. Per contro, un'ulteriore diminuzione dell'efficacia dello
strumento dell'espulsione è data dalla difficoltà di procedere al rimpatrio
dello straniero espulso quando questi non sia in possesso di un documento di
viaggio che consenta di individuare lo Stato di appartenenza. La chiara
percezione di questa circostanza ha indotto molti stranieri presenti
irregolarmente nel nostro Paese a distruggere o, più semplicemente, ad
occultare il proprio documento di viaggio. Il tentativo di sanzionare
penalmente questo comportamento difficilmente potrà incontrare grande
fortuna, data la difficoltà di distinguerlo nei fatti dal semplice - e
certamente non perseguibile - smarrimento del documento.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte risulta evidente come
le innaturali strozzature del canale di accesso regolare al lavoro abbiano
dato luogo, in questi anni, ad un tasso assai elevato di irregolarità
nell'immigrazione, che ha finito per guadagnarsi una posizione di preminenza
nel dibattito politico sul tema, oscurando inopportunamente tutti gli altri
aspetti - non meno rilevanti, seppure di carattere meno emergenziale -
connessi con l'inserimento dello straniero nella società italiana.
La presente proposta di legge intende favorire una razionalizzazione
delle norme sugli ingressi - in primo luogo, per i motivi esposti, quelli
per lavoro - che risolva all'origine, almeno nei suoi aspetti essenziali, il
problema dell'immigrazione irregolare. Intende anche garantire il rispetto
dei diritti fondamentali dello straniero in quanto persona, e porre le basi
per una piena integrazione di quei cittadini stranieri che intendano dare,
nel rispetto delle regole della comunità che li accoglie, stabilità al
proprio soggiorno in Italia. Vuole infine, in relazione alle situazioni in
cui l'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato si renda
comunque necessario, definire norme che consentano di trovare il giusto
punto di incontro tra le esigenze, sovente contrastanti, di efficacia dei
provvedimenti e di rispetto dei diritti della persona. Gli elementi
principali della proposta di legge sono descritti nel seguito.
Il capo I contiene norme generali su visti di ingresso, permessi di
soggiorno ed iscrizione anagrafica. In particolare, l'articolo 1 stabilisce
le modalità di rilascio o di diniego del visto di ingresso in modo tale da
favorire nel primo caso una corretta informazione dello straniero riguardo
ai diritti e ai doveri connessi con il suo soggiorno in Italia, nel secondo
una piena comprensione da parte dell'interessato delle possibilità di
impugnazione dell'eventuale provvedimento di diniego.
L'articolo 2 esclude dall'obbligo di munirsi del visto di reingresso
lo straniero in possesso di documenti validi per il soggiorno in Italia,
dovendosi ritenere che tale obbligo costituisca, in tale caso, un inutile
appesantimento dei doveri dello straniero e dei compiti
dell'amministrazione.
L'articolo 3 definisce le modalità relative alle procedure di
rilascio o di rinnovo dei permessi di soggiorno e all'impugnazione degli
eventuali provvedimenti di diniego. In caso di ricorso, il provvedimento
risulta automaticamente sospeso e allo straniero privo di altro permesso di
soggiorno è rilasciato un permesso per motivi di giustizia, con facoltà, per
il titolare, di svolgere attività di studio, di formazione e di lavoro (si
evita, in tal modo, che lo straniero possa trovarsi a soggiornare
legittimamente in Italia senza però poter provvedere al proprio
sostentamento).
Salvo che sia esplicitamente impedita da altre disposizioni della
legge, è consentita la conversione del permesso di soggiorno in altro
permesso per il quale lo straniero possegga i requisiti di legge.
La facoltà di disporre il rilascio di permessi di soggiorno
straordinari, validi per svolgimento di attività lavorative o di studio, a
vantaggio di stranieri privi di altro permesso è riconosciuta dall'articolo
4 al Ministro dell'interno quando ciò sia richiesto da specifiche condizioni
di emergenza o da ragioni di carattere umanitario. Si dà così, oltre al
resto, la possibilità al Governo di intervenire in via amministrativa per
risolvere situazioni che altrimenti innalzerebbero il tasso di irregolarità
dell'immigrazione.
Il diritto di iscrizione anagrafica per lo straniero in possesso di
permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi, anche nei casi in cui
l'interessato dimori presso un albergo o una struttura di accoglienza è
garantito dall'articolo 5.
L'ingresso e il soggiorno per motivi di lavoro sono affrontati, nel
capo II, coerentemente con le considerazioni svolte in precedenza. Si
prevede, all'articolo 6, che il Governo determini, con cadenza annuale, le
quote di immigrazione necessarie a colmare il fabbisogno di manodopera
prevedibilmente non saturato dalla manodopera residente per ciascuna
attività lavorativa, ovvero, qualora questa specificazione risulti
problematica o inutile, stabilisca un'unica quota complessiva. Il Governo
può decidere naturalmente di fissare quote più ampie del limite così
determinato, sulla base di accordi internazionali ovvero di criteri di
opportunità non strettamente legati alle necessità del mercato del lavoro,
ma, piuttosto, alle condizioni in cui si trovano i Paesi dai quali
provengono i più rilevanti flussi migratori. E' previsto anche che il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro effettui una verifica
periodica del buon funzionamento della programmazione e che il Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, valuti se l'inopinata formazione di sacche di irregolarità non
renda opportuno il rilascio di permessi straordinari, a correzione delle
misure fino a quel momento adottate.
L'articolo 7 definisce le modalità di censimento dell'offerta di
lavoro. Sono istituite liste di prenotazione, eventualmente suddivise per
qualificazioni professionali, presso le rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero (o, in mancanza, presso altre istituzioni
idonee), iscrivendosi nelle quali il lavoratore possa segnalare la propria
volontà di migrare. La graduatoria nell'ambito delle liste è basata
sull'anzianità di iscrizione, allo scopo di non rendere vana la speranza di
un percorso di migrazione regolare in tempi ragionevoli. L'eventuale
adozione di ulteriori criteri nella definizione della graduatoria - sulla
base, ad esempio, di accordi internazionali - è ammessa solo in via
subordinata, in modo che non si traduca, nei fatti, in una drastica chiusura
delle frontiere nei confronti di particolari gruppi di aspiranti migranti.
Ne risulterebbe infatti nuovamente incentivata la migrazione illegale.
L'articolo 8 regola l'ingresso degli iscritti nelle liste,
stabilendo che esso sia consentito, con eventuale contingentamento
temporale, fino al raggiungimento delle quote programmate, a seguito di
semplice richiesta di visto, piuttosto che a fronte del rilascio di una
autorizzazione al lavoro. In caso di indicazione, nel decreto di
programmazione, di un'unica quota complessiva, si fa evidentemente
riferimento ad una graduatoria indifferenziata nell'ambito delle liste di
prenotazione, senza riferimento alle diverse connotazioni professionali
degli iscritti. L'ingresso per eventuali chiamate fuori-quota o fuori-lista
continua ad essere subordinato al rilascio dell'autorizzazione al lavoro,
non dissimilmente da quanto finora sperimentato.
Accanto al canale di ingresso per lavoro subordinato, ne è previsto
uno, non meno importante, per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo
(articolo 9). L'ingresso è autorizzato, su richiesta dell'interessato, sulla
base dell'accertamento, con le modalità stabilite dal regolamento di
attuazione della legge, della capacità del lavoratore autonomo di provvedere
al proprio sostentamento mediante lo svolgimento di una attività non
occasionale di lavoro autonomo.
L'articolo 10 definisce le modalità di rilascio e di rinnovo del
permesso di soggiorno per lavoro, e i diritti e le facoltà di cui gode il
titolare. Una volta entrati in Italia, i lavoratori stranieri, quale che sia
il motivo specifico - lavoro subordinato o autonomo - del loro ingresso,
ottengono il rilascio di un unico tipo di permesso di soggiorno della durata
di due anni. Tale permesso dà facoltà di iscriversi nelle liste di
collocamento, stipulare qualunque contratto di lavoro subordinato, svolgere
attività di lavoro autonomo, far parte di cooperative, intraprendere corsi
di studio o di formazione. E' consentito cioè allo straniero, una volta
ammesso, di dedicarsi ad attività produttive di tipo diverso da quella che
ne ha specificamente motivato l'ingresso. Il controllo sull'effettivo
inserimento lavorativo è rimandato al momento del rinnovo del permesso, per
ottenere il quale il lavoratore deve dimostrare di avere un attività
lavorativa in corso, o di disporre di un reddito sufficiente da fonti
lecite, salvo che sia stato impedito nello svolgimento dell'attività
lavorativa da malattia, infortunio o gravidanza. In tali casi il permesso è
rinnovato con durata di due anni. Qualora però il lavoratore dimostri di
possedere simultaneamente i requisiti relativi al reddito e all'attività
lavorativa in corso, il permesso è rinnovato per quattro anni.
Nei casi in cui l'ingresso del lavoratore sia stato autorizzato in
esplicita relazione ad un particolare settore lavorativo o ad una
particolare qualifica professionale, la stipula di contratti di lavoro a
tempo indeterminato relativi a qualifiche o settori diversi è subordinata a
preventivo accertamento di indisponibilità di manodopera residente. Tale
previsione ha lo scopo di evitare che, in presenza di un ampio bacino di
disoccupazione residente, la giusta esigenza di provvedere innanzi tutto
alle necessità dei disoccupati già presenti in Italia impedisca anche
l'ingresso in corrispondenza a settori comunque scoperti del mercato del
lavoro. L'alternativa alla norma qui proposta consisterebbe nel prevedere,
per un periodo fissato, un divieto esplicito di accesso ad occupazioni
diverse da quella originariamente considerata. La scelta adottata è meno
restrittiva perché consente di fatto di derogare al divieto quando, a
dispetto dell'alto tasso di disoccupazione, non si trovi manodopera
residente disponibile.
Il lavoratore straniero ed i suoi familiari godono della parità di
trattamento e di diritti con i lavoratori italiani.
L'articolo 11 stabilisce che, salve le limitazioni espressamente
previste da specifiche disposizioni della presente proposta di legge, tanto
l'iscrizione nelle liste di collocamento e l'accesso al lavoro subordinato
quanto lo svolgimento di attività di lavoro autonomo siano consentiti anche
nei casi in cui lo straniero sia titolare di un permesso di soggiorno di
durata non inferiore a sei mesi, sebbene diverso da quello corrispondente
alla specifica attività lavorativa, o rilasciato in attesa di adempimenti
amministrativi ovvero quando ricorrano condizioni particolari definite dal
regolamento di attuazione della legge. Rientrano nella prima categoria i
titolari di carta di soggiorno o di permesso per coesione familiare, per
studio, per asilo umanitario o per lavoro stagionale, nella seconda i
titolari di permesso per richiesta di asilo, per motivi di giustizia (quando
siano in attesa di sentenza definitiva o in pendenza di ricorso), per attesa
adozione e affidamento, per acquisto della cittadinanza italiana o per
attesa di emigrazione in altro Stato. Possono rientrare nella terza
categoria, con opportune limitazioni, i titolari di permesso per lavoro
artistico, per motivi religiosi o per residenza elettiva, nonché i titolari
di permesso per motivi di giustizia (nei casi di pena alternativa alla
detenzione). In tutte queste situazioni, infatti, frapporre ostacoli alla
costituzione di rapporti e di attività di lavoro regolari finisce, in
presenza dell'oggettiva necessità di provvedere al proprio sostentamento,
per incentivare forme di sfruttamento dello straniero, senza, per altro, che
il mantenimento di una distinzione netta tra le diverse forme di
immigrazione si traduca in un vantaggio per alcuno. La conversione del
permesso di soggiorno in permesso per lavoro è consentita, di norma, quando
lo straniero dimostri di avere in corso un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a un anno, o di
essere in possesso dei requisiti per l'ingresso in Italia per lavoro
autonomo (ad esempio, avendo ottenuto l'iscrizione a un albo professionale e
disponendo di un reddito sufficiente da fonti lecite), o di svolgere
attività non occasionale di lavoro autonomo. Particolari estensioni o
limitazioni di questa disposizione sono espressamente previste in altri
articoli della presente proposta di legge (ad esempio, nel caso degli
studenti universitari, come riportato in seguito).
L'articolo 12 disciplina l'accertamento di indisponibilità di
lavoratori residenti, per i casi particolari previsti dall'articolo 10,
stabilendo che esso si consideri effettuato qualora alla domanda di lavoro
opportunamente segnalata non corrisponda l'offerta, entro un tempo
prestabilito, di un lavoratore italiano o comunitario, ovvero di un
lavoratore straniero iscritto nelle liste di collocamento, avente la
richiesta qualifica professionale. Si intende, con l'introduzione di tali
limiti temporali, evitare che un inefficace funzionamento dei meccanismi del
collocamento possa tradursi in un danno per il lavoratore straniero che
aspiri comunque a coprire la posizione lavorativa in questione, senza che
questo comporti alcun beneficio per altri lavoratori disoccupati.
L'articolo 13 affronta il problema del trasferimento dei contributi
previdenziali in caso di rimpatrio del lavoratore straniero. Il lavoratore
può optare per il mantenimento della propria posizione contributiva in
Italia, conservando i diritti maturati, ovvero per il trasferimento dei
contributi versati per l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità e i
superstiti nel Paese di appartenenza, nell'ambito di accordi bilaterali che
il Governo è autorizzato a stipulare. In mancanza di tali accordi, il
lavoratore può chiedere la liquidazione delle somme spettanti, fermo
restando il diritto di procedere a ricostruzione della posizione
contributiva in caso di successivo rientro in Italia.
La disciplina del lavoro stagionale (articolo 14) rimanda, per
quanto concerne la programmazione dei flussi, alle norme più generali
relative agli ingressi per lavoro subordinato. Il particolare carattere
delle attività lavorative stagionali, tuttavia, motiva l'introduzione di uno
specifico permesso di soggiorno della durata di sei mesi, che consente
comunque l'iscrizione nelle liste di collocamento, la stipula di qualunque
rapporto di lavoro e lo svolgimento di attività di lavoro autonomo. Il
permesso può essere convertito in permesso per lavoro qualora il titolare
abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
determinato di durata non inferiore a un anno, ovvero qualora svolga
attività non occasionale di lavoro autonomo. Può essere altresì prorogato,
anche più volte, in presenza di rapporti di lavoro a tempo determinato di
durata inferiore. Alla scadenza del permesso, il lavoratore che informi
l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione riguardo
all'attività lavorativa svolta matura il diritto al reingresso in Italia, da
far valere non prima che siano trascorsi sei mesi dalla regolare uscita dal
territorio dello Stato. Stante la definizione di tale diritto, la
programmazione degli ingressi per lavoro stagionale definisce quindi, dopo
il primo anno di applicazione, solo il fabbisogno ulteriore rispetto al
prevedibile flusso di reingresso.
Perché la previsione, precedentemente delineata, di un ingresso per
lavoro autonomo non risulti svuotata di significato, deve essere
accompagnata, per i motivi esposti, da un drastico ridimensionamento delle
disposizioni relative alla condizione di reciprocità.
L'articolo 15 della presente proposta di legge stabilisce che siano
sottratti all'accertamento della sussistenza di tale condizione, per coloro
che siano in possesso di permesso di soggiorno che abiliti al lavoro, il
diritto di svolgere attività artigianali e commerciali, il diritto di
acquistare beni immobili finalizzati allo svolgimento dell'attività
lavorativa, il diritto di costituire cooperative e, per chi in Italia abbia
conseguito il titolo di studio o ne abbia ottenuto il riconoscimento, quello
di iscriversi negli albi professionali. E' utile osservare incidentalmente
come, ai fini dell'ingresso per lavoro autonomo, la capacità di svolgere
l'attività non occasionale debba essere valutata con riferimento alla
condizione dello straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro,
per evitare che in fase di richiesta di visto (in mancanza quindi del
permesso di soggiorno) un'interpretazione restrittiva delle norme sulla
condizione di reciprocità possa condurre a considerare, impropriamente,
soggetto a tale condizione l'esercizio dell'attività prescelta.
Il quadro derivante, riguardo all'immigrazione per lavoro, dalle
disposizioni della presente proposta di legge, risulta in definitiva
grandemente semplificato: ingresso in Italia sulla base di una oggettiva
necessità del mercato del lavoro italiano (le quote per lavoro subordinato)
ovvero sulla base di una capacità soggettiva di migrazione (l'ingresso per
lavoro autonomo); unico permesso "per lavoro" per entrambe le categorie;
sostanziale libertà di inserimento nel tessuto economico degli stranieri
ammessi, subordinazione del rinnovo del permesso alla dimostrazione della
capacità del titolare di provvedere lecitamente al proprio mantenimento.
Rinunciando a un controllo sistematico (e velleitario) di ciascun passo del
percorso dell'immigrato, lo Stato si limita a vigilare sul corretto
andamento complessivo del fenomeno, evitando di etichettare come irregolari
situazioni di sano inserimento sociale, colpevoli solo di non soddisfare
requisiti di rilevanza puramente teorica.
Il capo III della proposta di legge concerne l'ingresso e il
soggiorno per motivi di studio e le misure a tutela del diritto allo studio.
L'articolo 16 stabilisce che per l'ingresso in Italia per motivi di
studio sia necessario dimostrare, oltre che di aver effettuato l'iscrizione
o la preiscrizione ad un corso di studio, secondo le modalità definite dal
regolamento di attuazione della legge, di disporre di mezzi di sostentamento
sufficienti per un soggiorno della durata di un anno e per l'iscrizione al
Servizio sanitario nazionale. A tal fine può anche essere prodotta, in
sostituzione, la corrispondente garanzia da parte di ente o privato.
Il permesso di soggiorno per studio è rilasciato a chi entri con
visto corrispondente o, su richiesta, al titolare di altro permesso che
abbia legittimamente intrapreso un corso di studi (ad esempio il titolare di
un permesso di soggiorno per lavoro o per coesione familiare). Il permesso
ha durata di un anno e può essere rinnovato sulla base dei requisiti di
profitto indicati dal regolamento di attuazione. In caso di studi
universitari, il permesso è, di norma, rinnovabile fino al terzo anno oltre
la durata del corso. Ulteriori rinnovi sono però concessi per consentire di
sostenere l'esame finale, o su indicazione del consiglio di facoltà, o
quando gravi ragioni di salute abbiano impedito il regolare svolgimento
degli studi. E' consentito il rinnovo del permesso anche successivamente al
termine del corso di studi, allo scopo di favorire il completamento delle
attività avviate, ad esempio, durante la preparazione della tesi di laurea,
e di permettere al titolare di sostenere l'esame di Stato o l'esame di
ammissione ai corsi di specializzazione.
Il titolare del permesso di soggiorno per studio ha, come detto,
facoltà di iscriversi nelle liste di collocamento e di svolgere attività di
lavoro subordinato e autonomo. Si riconosce così il diritto degli studenti
stranieri di provvedere lecitamente al proprio sostentamento anche nei casi
in cui non siano titolari di borsa di studio. Una volta conseguito il titolo
di studio di scuola superiore o universitario, il permesso di soggiorno per
studio può essere convertito in permesso per lavoro anche in mancanza dei
requisiti corrispondenti. Tuttavia, la conversione del permesso non è
consentita, salvo che siano soddisfatte particolari condizioni, quando lo
studente abbia fruito di una borsa di studio dello Stato subordinata al
rientro in patria al termine degli studi.
L'articolo 17 sancisce il diritto del minore straniero di ricevere
l'istruzione obbligatoria, prescindendo dalla titolarità di valido permesso
di soggiorno da parte dell'interessato e dei genitori. Si fa salvo, in tal
modo, un diritto fondamentale del fanciullo, che non può essere messo a
repentaglio dalla pur giusta esigenza di tutelare la regolarità del fenomeno
migratorio.
L'articolo 18 stabilisce che lo straniero titolare di permesso di
soggiorno di durata non inferiore a un anno possa iscriversi ai corsi della
scuola secondaria. In caso di provenienza dall'estero, l'iscrizione resta
condizionata all'accertamento della preparazione, da effettuare secondo le
modalità definite dal regolamento di attuazione della legge.
L'articolo 19 è dedicato specificamente agli studi di carattere
universitario. E' ribadito l'obiettivo di pervenire, con opportune misure di
promozione del diritto internazionale allo studio, all'inserimento di una
quota di studenti universitari stranieri compresa tra il 5 e il 10 per cento
dell'intera popolazione universitaria italiana.
Può iscriversi all'università, oltre che lo straniero che abbia
fatto ingresso con visto per studio rilasciato sulla base di iscrizione o
preiscrizione universitaria, anche il titolare di un permesso di soggiorno
di durata non inferiore a un anno e in possesso di diploma riconosciuto di
scuola superiore o di titolo di studio che nel Paese di provenienza abiliti
allo studio universitario. In quest'ultimo caso è richiesto che lo studente
dimostri sufficiente padronanza della lingua italiana.
Gli stranieri che abbiano conseguito la laurea in Italia, come pure
quanti l'abbiano conseguita all'estero, ottenendone però il riconoscimento
in Italia, sono ammessi a sostenere gli esami di abilitazione professionale
a parità di condizioni con i cittadini italiani. In modo analogo, quanti
abbiano un titolo conseguito o riconosciuto in Italia, ovvero dichiarato
equipollente al titolo richiesto, sono ammessi, a parità di condizioni con
gli italiani, alle scuole di specializzazione. Si prescinde dalla condizione
di reciprocità con il Paese di appartenenza dello straniero.
Si prescinde dalla reciprocità anche a riguardo delle provvidenze e
dei servizi statali e regionali per studenti universitari, per
specializzandi e per dottorandi, ai quali gli stranieri regolarmente
soggiornanti accedono a parità di condizioni con gli italiani. Qualora siano
in possesso di laurea conseguita o riconosciuta in Italia, gli
specializzandi e i dottorandi accedono anche alle borse di studio previste
per gli studenti italiani.
Borse apposite per studenti, specializzandi, dottorandi o
ricercatori stranieri possono essere assegnate dal Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica sulla base di requisiti di merito.
Le borse possono essere assegnate anche a partire da anni di corso
successivi al primo, dovendosi evitare che studenti meritevoli restino
ingiustamente privi di sostegno a causa di eventuali difficoltà di accesso
ai canali di assegnazione nel Paese di provenienza. Ulteriori particolari
borse di studio, condizionate al rientro in patria entro un anno dal termine
degli studi, sono istituite quale concreta forma di cooperazione al
progresso scientifico e tecnologico dei Paesi in via di sviluppo.
L'ingresso e il soggiorno per motivi familiari sono oggetto del capo
IV. L'articolo 20, in particolare, sancisce il diritto dello straniero
titolare di permesso di soggiorno di durata superiore a sei mesi di
mantenere o riacquistare l'unità familiare, alle condizioni stabilite dalla
presente legge. L'articolo stabilisce anche che a tali condizioni ed alle
altre disposizioni di legge si possa derogare quando debbano essere tutelati
preminenti interessi del minore in relazione all'unità familiare, alla
salute, all'educazione. Competente ad adottare le decisioni in materia è il
tribunale per i minorenni.
L'articolo 21 disciplina il ricongiungimento familiare. Questo può
essere richiesto al questore del luogo di dimora dal cittadino italiano o
comunitario, ovvero dallo straniero titolare di permesso di soggiorno di
durata superiore a sei mesi, e può riguardare il coniuge, i figli minori non
coniugati, i genitori o altri familiari inabili al lavoro a carico del
richiedente, nonché i figli minori non coniugati a carico del coniuge per il
quale si chiede il ricongiungimento. In quest'ultimo caso è necessario il
consenso dell'altro coniuge, se esistente e titolare della potestà.
Ai fini del ricongiungimento familiare si considerano minori i figli
di età inferiore a diciotto anni. I minori adottati, affidati o sottoposti a
tutela, inoltre, sono equiparati ai figli, mentre al coniuge è equiparato
l'altro genitore naturale del figlio del richiedente.
Il ricongiungimento può essere esteso ai figli di età inferiore a
ventuno anni e ad altri familiari a carico quando a richiederlo sia un
cittadino italiano o comunitario, ovvero un rifugiato.
Condizione per il ricongiungimento con il cittadino straniero non
comunitario, salvo che si tratti di rifugiato, è che questi disponga di un
alloggio e di un reddito mensile da fonti lecite non inferiore al doppio
dell'assegno sociale, o di garanzia relativa al sostentamento dei familiari
da parte di ente o privato. Nella determinazione del reddito si tiene conto
anche del reddito dei familiari presenti o per i quali si chiede il
ricongiungimento, nonché della eventuale prospettiva, per loro, di una
assunzione in Italia. La disponibilità di alloggio può essere certificata -
su richiesta, e in mancanza di altra documentazione - dall'autorità
municipale.
E' prevista la possibilità, per lo straniero, di produrre
dichiarazioni sostitutive, ai fini della dimostrazione della sussistenza dei
vincoli familiari, qualora i documenti richiesti non siano previsti o
comunque non siano ottenibili nel Paese di provenienza.
Il questore rifiuta il ricongiungimento quando il familiare non
risulti ammissibile nel territorio dello Stato per ragioni di ordine
pubblico o di sicurezza dello Stato, ovvero per ragioni di sicurezza di uno
degli Stati membri dell'Unione europea. Pressanti ragioni umanitarie possono
tuttavia indurre a derogare a tale disposizione. Il nulla osta al
ricongiungimento si intende concesso quando siano trascorsi novanta giorni
senza che esso sia stato rifiutato.
Contro il diniego del nulla osta può essere presentato ricorso al
tribunale amministrativo regionale. Competente a decidere è però il
tribunale per i minorenni qualora dal diniego possa derivare una lesione
grave dei diritti fondamentali di un minore.
L'ingresso dei familiari per i quali è consentito il
ricongiungimento al seguito del cittadino italiano o comunitario è sempre
autorizzato. Nel caso, invece, di familiari al seguito di cittadino
straniero, il loro ingresso è subordinato al possesso dei requisiti relativi
a reddito e alloggio. Quando, però, si tratti di straniero richiedente
asilo, si prescinde dal possesso di tali requisiti e, più in generale, si
osservano le disposizioni relative alle modalità di ammissione del
richiedente asilo; si fa inoltre riferimento al novero - più ampio - di
familiari per i quali lo straniero potrebbe chiedere ricongiungimento in
caso di effettivo riconoscimento dello status di rifugiato.
L'articolo 22 stabilisce le caratteristiche del permesso di
soggiorno per coesione familiare. Il permesso è rilasciabile non solo a chi
abbia fatto ingresso in Italia per ricongiungimento familiare o al seguito
del familiare, ma anche a chi sia nato in Italia da genitori regolarmente
presenti in Italia (italiani, comunitari o stranieri regolarmente
soggiornanti), al familiare straniero regolarmente soggiornante per il quale
potrebbe essere attuato il ricongiungimento da parte di un cittadino
legalmente presente in Italia, nonché allo straniero sottoposto a
provvedimento di allontanamento o di espulsione dal territorio dello Stato
per il quale tale provvedimento debba essere privato di efficacia per
l'esistenza di significativi legami familiari in Italia.
Il permesso ha la durata del permesso di soggiorno del familiare che
ha richiesto il ricongiungimento, e consente l'accesso alle prestazioni
assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio e, salvi i casi di familiari a
carico, lo svolgimento di attività lavorativa autonoma e subordinata.
Il rinnovo del permesso è di norma condizionato al rinnovo del
permesso di soggiorno da parte dello straniero che ha richiesto il
ricongiungimento. Tuttavia, in caso di scioglimento del vincolo familiare o,
per il minore, al compimento del diciottesimo anno di età, il titolare del
permesso matura un diritto soggettivo di soggiorno e può ottenere la
conversione del permesso in un permesso per lavoro o per studio anche in
mancanza dei requisiti previsti dalla legge.
L'articolo 23 concerne l'ingresso e il soggiorno per visita ai
familiari. L'ingresso è consentito al coniuge e ai familiari entro il
secondo grado di parentela dello straniero titolare di un permesso di
soggiorno di durata non inferiore a un anno o di un permesso per cure
mediche, ovvero dello straniero in stato di detenzione. Salvo il caso in cui
lo straniero da visitare versi in gravi condizioni di salute, condizione per
il rilascio del visto è la dimostrazione di disponibilità di mezzi di
sostentamento da parte dei familiari, ovvero la presentazione di
corrispondente garanzia da parte dello straniero presente in Italia o da
parte di ente o privato. Il permesso ha durata di tre mesi e non è
rinnovabile, salvo che per gravi motivi legati alle condizioni di salute del
titolare o del familiare visitato. Può essere convertito solo in permesso di
soggiorno per cure mediche o per coesione familiare.
Il capo V definisce le disposizioni relative all'assistenza
sanitaria. Nell'articolo 24 è stabilito che, di norma, lo straniero titolare
di permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi, ovvero di permesso
di soggiorno per richiesta di asilo (sono quindi esclusi i titolari di
permessi di breve durata, quali, ad esempio, il permesso per turismo o per
visita ai familiari), ha l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario
nazionale. E' sufficiente ai fini dell'iscrizione il possesso del permesso
di soggiorno in corso di validità, e l'iscrizione rimane valida durante le
fasi di rinnovo o di conversione del permesso o in pendenza di ricorsi
amministrativi contro il corrispondente diniego. Si prescinde, cioè, dal
requisito dell'iscrizione anagrafica, allo scopo di evitare che qualsivoglia
impedimento in relazione a tale iscrizione si traduca in una mancata
copertura assicurativa, con rischio per la salute della persona e della
società. L'individuazione della unità sanitaria locale di pertinenza è
effettuata quindi con riferimento al domicilio riportato sul permesso di
soggiorno, e incombe sull'iscritto l'obbligo di trasferire la propria
iscrizione alla unità sanitaria locale competente per territorio in caso di
variazione del domicilio annotato sul permesso. Ai fini della ripartizione
dei fondi per la sanità, poi, il cittadino straniero iscritto al Servizio
sanitario nazionale sulla base del possesso di valido permesso di soggiorno
è equiparato al cittadino residente.
Lo straniero è tenuto, ogni qualvolta sia richiesta l'esibizione del
tesserino di iscrizione al Servizio sanitario nazionale, a dimostrarne la
validità esibendo unitamente il documento comprovante la regolarità del
soggiorno.
Vale la parità di contribuzione e di diritti con il cittadino
italiano e con i suoi familiari. In particolare, quindi, si applicano, per
l'iscrizione del lavoratore straniero al Servizio sanitario nazionale, le
stesse aliquote previste per il lavoratore italiano, mentre il lavoratore
iscritto nelle liste di collocamento e privo di reddito e i familiari a
carico sono iscritti senza oneri a carico dell'interessato. La parità è
estesa alle forme di assistenza previste per gli invalidi civili.
Norme particolari sono previste per i lavoratori stagionali, sia per
quanto riguarda la modalità di contribuzione, sia in relazione agli
specifici interventi resi necessari dal formarsi di alte concentrazioni
temporanee di lavoratori in determinate regioni.
Lo straniero che svolga attività non occasionale di lavoro autonomo
non è soggetto all'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale,
qualora possa godere di norme più favorevoli sulla base di accordi
internazionali.
Dall'obbligo di iscrizione sono altresì esentati gli stranieri che
appartengano a particolari categorie non produttrici di reddito, ma non
equiparabili a quella dei disoccupati (ad esempio, gli stranieri titolari di
permesso per motivi religiosi o per residenza elettiva). Per tali stranieri
l'articolo 25 stabilisce che essi siano comunque tenuti a stipulare
assicurazione che copra le spese per cure urgenti per malattia, infortunio e
maternità, potendo però scegliere tra l'iscrizione al Servizio sanitario
nazionale e la stipula con altro ente assicuratore. In caso di iscrizione al
Servizio sanitario nazionale, essi sono tenuti al versamento di un
contributo forfetario, non potendosi fare riferimento ad alcun reddito.
Nel caso particolare degli studenti universitari titolari di
permesso di soggiorno per motivi di studio, l'iscrizione al Servizio
sanitario nazionale con contribuzione forfetaria è obbligatoria. Qualora
l'iscritto maturi successivamente un reddito (lo studente può infatti
intraprendere attività lavorativa), si applica una franchigia sui contributi
da versare pari alla quota forfetaria già versata.
L'articolo 26 affronta il delicato problema della tutela della
salute per quanti non siano obbligatoriamente assicurati per la copertura
delle spese derivanti da prestazioni sanitarie. Partendo dal presupposto che
la tutela della salute assume una preminente rilevanza tanto in relazione al
rispetto degli elementari diritti della persona, quanto in relazione al
benessere dell'intera società, si stabilisce che lo straniero non
obbligatoriamente assicurato possa comunque fruire, senza oneri a proprio
carico (fatta eccezione per le quote di partecipazione alla spesa), delle
cure urgenti o comunque essenziali e dei programmi di medicina preventiva,
nonché delle prestazioni a tutela della maternità responsabile e della
gravidanza o della salute dei minori di età inferiore a quattordici anni.
Altre prestazioni possono essere erogate, restando però gli oneri a
carico dell'interessato, salvo che questi versi in condizioni di indigenza.
Per la definizione di tali condizioni si utilizzano criteri analoghi a
quelli previsti dalla legge n. 217 del 1990 per l'accesso al patrocinio a
spese dello Stato.
In tutti i casi si applicano le disposizioni relative alla quota di
partecipazione alla spesa, per la quale lo straniero è equiparato al
cittadino italiano non occupato. Si evita in tal modo che lo straniero possa
godere di un trattamento di fatto più favorevole di determinate categorie di
cittadini italiani indigenti.
In caso di dichiarazione di indigenza la unità sanitaria locale
chiede il rimborso al Ministero della sanità presso il quale è istituito un
apposito fondo. Si evita, in tal modo, qualunque coinvolgimento del
Ministero dell'interno, del resto escluso da un divieto esplicito di
segnalazione dello straniero che acceda alle strutture sanitarie. In
mancanza di tale previsione, lo straniero in condizioni di soggiorno
illegale sarebbe dissuaso dal ricorrere alle cure di cui necessita, con
grave danno potenziale per la persona e per la salute pubblica.
L'articolo 27 disciplina l'ingresso e il soggiorno per cure mediche.
L'ingresso è consentito a chi debba ricevere in Italia cure essenziali,
nonché a un familiare e ai figli minori non coniugati dello straniero che
necessiti di cure. L'ingresso può essere autorizzato nell'ambito di
programmi umanitari del Governo, ovvero previa dimostrazione della
pianificazione dell'intervento sanitario ed esibizione di garanzia di
copertura economica per le cure e per il rientro in patria.
Il permesso di soggiorno per cure mediche è rilasciato a chi entri
con visto corrispondente, ovvero a chi necessiti di cure urgenti o comunque
essenziali e sia privo di altro permesso. Quest'ultima previsione non
contrasta con il divieto di segnalazione di cui si è detto a proposito
dell'articolo 26, dal momento che il rilascio del permesso avviene su
richiesta dell'interessato. Il permesso ha durata di tre mesi e può essere
rinnovato.
L'articolo 28 stabilisce che il Governo concluda accordi bilaterali
o multilaterali con gli Stati di provenienza dei principali flussi di
immigrazione allo scopo di favorire il prolungamento in patria delle cure a
carattere continuativo per gli stranieri iscritti nel Servizio sanitario
nazionale. Si intende così consentire il ritorno dello straniero in patria,
senza che questo comporti un'interruzione delle prestazioni sanitarie di cui
necessita.
L'articolo 29 dispone che le richieste relative a rilascio e rinnovo
del permesso di soggiorno per gli stranieri ricoverati in strutture
sanitarie possano essere presentate da chi presiede tali strutture, allo
scopo di evitare che lo straniero infermo veda messa ingiustamente a
repentaglio la regolarità del proprio soggiorno per l'impossibilità di
provvedere personalmente alla presentazione della richiesta.
Il capo VI contiene disposizioni relative all'accesso all'alloggio e
ad altre prestazioni socio-assistenziali. In particolare, l'articolo 30
stabilisce che, prescindendo dalla condizione di reciprocità con i Paesi di
appartenenza, i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti possano
accedere all'edilizia residenziale pubblica ed usufruire delle altre forme
di sostegno alla locazione e all'acquisto della prima casa, a parità di
condizioni con i cittadini italiani.
L'articolo 31 sancisce l'equiparazione con i cittadini italiani
degli stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a
un anno ai fini della erogazione delle prestazioni socio-assistenziali
previste per coloro che sono affetti da particolari patologie o portatori di
particolari forme di invalidità, come pure delle prestazioni previste a
livello regionale, provinciale o comunale, inclusi gli interventi di
assistenza in caso di indigenza.
Si prescinde invece dalla regolarità del soggiorno in relazione
all'ammissione dei minori agli asili nido e all'attuazione, su decisione del
sindaco motivata dal verificarsi di particolari situazioni di emergenza, di
misure assistenziali (inclusa l'ospitalità in strutture di accoglienza) in
favore di cittadini stranieri. In quest'ultimo caso, tuttavia, resta
impregiudicata l'applicazione delle norme sull'allontanamento dal territorio
dello Stato.
Forme di assistenza sono previste anche per il rimpatrio delle salme
di cittadini stranieri deceduti in Italia.
Nessuna delle prestazioni previste in quest'articolo è soggetta alla
condizione di reciprocità con il Paese di appartenenza dello straniero.
Il capo VII definisce le caratteristiche di un permesso di soggiorno
di lunga durata, detto "carta di soggiorno", la cui titolarità affranca lo
straniero dall'obbligo di dimostrare il possesso di determinati requisiti ai
fini del prolungamento del soggiorno, e dalle limitazioni insite nella
condizione di chi sia in possesso di un permesso ordinario. L'ottenimento
della carta di soggiorno rappresenta quindi una tappa di rilievo nel
processo di inserimento sociale dello straniero.
L'articolo 32 stabilisce che la carta possa essere rilasciata allo
straniero che soggiorni regolarmente in Italia da almeno cinque anni e
risulti, al momento della richiesta, titolare di permesso di soggiorno per
lavoro. La carta di soggiorno può essere altresì immediatamente rilasciata
al rifugiato, al familiare di cittadino italiano o comunitario o di
straniero titolare di carta di soggiorno, al genitore o tutore o affidatario
di minore italiano o comunitario, al titolare di particolari forme di
pensione.
Salvo il caso del rifugiato, il rilascio è condizionato al fatto che
lo straniero non abbia riportato pesanti condanne definitive per delitti non
colposi, e che non abbia procedimenti penali pendenti che possano
comportarle. Facendo premio, di norma, al prolungato rispetto della legge,
il rilascio della carta di soggiorno si configura così come il
consolidamento di un patto di mutuo rispetto tra lo straniero e la società.
I diritti legati alla titolarità della carta di soggiorno e le
condizioni per il rinnovo sono definiti dall'articolo 33. La carta è
rilasciata con durata di cinque anni, salvo che nel caso di rifugiato o di
straniero titolare di permesso di soggiorno di durata illimitata, per i
quali la carta ha durata illimitata. Una volta rinnovata, comunque, la carta
di soggiorno ha in tutti i casi durata illimitata.
Condizione per il rinnovo, in analogia con quanto previsto per il
rilascio, è la mancanza di condanne definitive o procedimenti pendenti per
gravi delitti. Qualora però un procedimento si concluda in favore dello
straniero o comunque con la condanna a una pena di lieve entità,
l'interessato, se sono scaduti i termini per il rinnovo della carta di
soggiorno, ha diritto al rilascio di una nuova carta di durata illimitata.
Il titolare della carta di soggiorno gode degli stessi diritti
civili del cittadino italiano, anche in mancanza di reciprocità con il Paese
di appartenenza, e del diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni
amministrative; non può essere allontanato dal territorio dello Stato, se
non per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, o in
caso di estradizione. Non è ammessa la revoca della carta di soggiorno, se
non in caso di cessazione dello status di rifugiato.
L'articolo 34 dispone misure di tutela in caso di provvedimenti di
diniego del rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno, o in caso di
revoca della stessa. Lo straniero ha diritto a presentare ricorso al
tribunale amministrativo regionale, con effetto sospensivo immediato. Lo
straniero ha altresì diritto al mantenimento o al rinnovo (se in possesso
dei requisiti) del permesso di soggiorno di cui sia titolare o al rilascio
di altro permesso per il quale possegga i requisiti.
Il capo VIII riporta altre disposizioni sulla condizione di
reciprocità con i Paesi di appartenenza degli stranieri.
L'articolo 35 stabilisce che, con riferimento al diritto civile, la
condizione di reciprocità debba ritenersi soddisfatta qualora nel Paese di
provenienza dello straniero non risulti esplicitamente impedito agli
italiani il godimento del diritto in questione, ovvero quando tale diritto
non sia previsto neanche per i cittadini di quel Paese. E' compito del
Ministero degli affari esteri la pubblicazione dell'elenco dei diritti
civili e dei Paesi stranieri per i quali risulti non esservi reciprocità. Il
Governo conclude accordi con tali Paesi per rimuovere le limitazioni nel
godimento dei diritti in questione.
L'articolo 36 stabilisce poi che non si debba considerare soggetto a
condizione di reciprocità il diritto dello straniero regolarmente
soggiornante ad acquistare la prima casa di abitazione ad uso privato, ed
estende al titolare di permesso di soggiorno di durata illimitata la
possibilità di godere, anche in mancanza di reciprocità, di tutti i diritti
civili garantiti dalla legge al cittadino italiano.
Condizioni e modalità del respingimento dello straniero alla
frontiera sono oggetto del capo IX. L'articolo 37, in particolare, prevede
che si proceda a respingimento dello straniero che intenda fare ingresso nel
territorio dello Stato, quando questi sia privo dei documenti necessari, o
risulti pericoloso per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di
uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero quando sia segnalato come
appartenente ad un'organizzazione criminale. La mancanza di mezzi di
sostentamento o di corrispondente garanzia da parte di terzi, invece, è
condizione sufficiente per il respingimento solo quando l'ingresso avvenga
in condizioni di esenzione dall'obbligo di munirsi di visto. In caso di
ingresso con visto, infatti, la sufficienza dei mezzi di sostentamento o la
presenza di garanzia da parte di terzi è controllata ai fini del rilascio
del visto: la duplicazione del controllo risulterebbe inutile.
Non è ammesso il respingimento del titolare di permesso di
soggiorno, né dello straniero al quale la legge attribuisca diritto di
reingresso, salvo che per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza
dello Stato. Né si procede a respingimento quando questo possa pregiudicare
l'esercizio del diritto di asilo.
Qualora il respingimento riguardi un minore ovvero il genitore, il
tutore o l'affidatario di un minore soggiornante in Italia, competente a
decidere è il tribunale per i minorenni, che ha facoltà di derogare,
nell'interesse del minore, alle disposizioni di legge in materia di ingresso
e soggiorno.
L'articolo 38 definisce le modalità del provvedimento di
respingimento e stabilisce l'attribuzione degli oneri per la sua esecuzione.
Stabilisce anche che in nessun caso lo straniero possa essere respinto verso
un Paese nel quale possa essere in pericolo - direttamente o a causa
dell'ulteriore invio in altro Paese - per una delle ragioni che
costituiscono presupposto per il riconoscimento del diritto di asilo.
Il provvedimento di respingimento è impugnabile davanti al tribunale
amministrativo regionale, e allo straniero respinto deve essere garantita,
da servizi di accoglienza istituiti alla frontiera, assistenza anche per
l'eventuale presentazione del ricorso.
Nei casi in cui non sia possibile l'esecuzione del provvedimento
entro ventiquattro ore, ovvero quando il respingimento avvenga per presunta
inammissibilità della richiesta di asilo, lo straniero è posto, secondo
quanto disposto dall'articolo 39, sotto custodia presso strutture
alloggiative o, se necessario, ospedaliere. Il pretore (o il tribunale per i
minorenni, quando sia comunque coinvolto un minore) verifica entro
quarantotto ore la legittimità del provvedimento e decide di consentire il
prolungamento della custodia nel caso che le condizioni di salute dello
straniero lo permettano e che il respingimento possa essere eseguito in
condizioni di sicurezza entro quindici giorni. In caso contrario o quando la
richiesta di asilo non risulti palesemente infondata, ovvero quando il
provvedimento risulti illegittimo, ordina l'ammissione dello straniero nel
territorio dello Stato ed eventualmente il rilascio del permesso di
soggiorno appropriato.
Contro la decisione del pretore (o del tribunale per i minorenni) è
ammesso il ricorso per Cassazione. La presentazione del ricorso ha l'effetto
di sospendere immediatamente il provvedimento solo nei casi in cui la
custodia sia stata adottata per presunta inammissibilità della richiesta di
asilo o in relazione a possibili pericoli per l'incolumità dello straniero
nel Paese di destinazione.
Incombe sullo straniero sottoposto a custodia l'obbligo di dimora
presso la struttura indicata, dove l'interessato ha diritto di ricevere
gratuitamente vitto, alloggio e cure mediche e di comunicare con i
familiari, con il proprio difensore (eventualmente nominato d'ufficio) e con
rappresentanti di organizzazioni per la tutela dei diritti dell'uomo. Lo
straniero che violi l'obbligo di dimora è punito con la reclusione da uno a
tre anni e, salvo che il procedimento giurisdizionale di convalida conduca
alla sua ammissione nel territorio dello Stato, con l'espulsione successiva
alla scarcerazione.
Perché tali norme, intese evidentemente a tutelare i diritti dello
straniero, non si traducano in una inaccettabile limitazione della sua
libertà, è previsto che lo stato di custodia sia interrotto immediatamente
dalla rinuncia all'istanza di ingresso da parte dell'interessato e dalla sua
conseguente partenza.
Il capo X concerne i provvedimenti di allontanamento e di espulsione
dal territorio dello Stato. L'articolo 40 introduce la distinzione tra
questi due provvedimenti. Il primo è adottato nei casi ordinari di soggiorno
illegale; quando, cioè, lo straniero si trovi nel territorio dello Stato in
violazione delle norme su ingresso e soggiorno. Al secondo si ricorre quando
lo straniero violi gli obblighi derivanti dal provvedimento di
allontanamento, o quando si debba adottare, per accertata pericolosità, una
misura di sicurezza a carico di persona condannata con sentenza definitiva
per un grave delitto, ovvero quando lo straniero risulti pericoloso per
l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, o ancora, su richiesta
dello straniero condannato, in alternativa a pena detentiva non superiore a
tre anni di reclusione. I provvedimenti motivati da soggiorno illegale sono
disposti dal prefetto, l'espulsione quale misura di sicurezza o in
alternativa alla detenzione dal giudice dell'esecuzione, l'espulsione per
motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato dal Ministro
dell'interno.
La determinazione, sulla base dei criteri precedentemente esposti,
di canali di immigrazione legale opportunamente dimensionati, unitamente a
una intensa lotta contro i trafficanti di immigrazione clandestina, può far
sì che tali provvedimenti debbano essere adottati in un numero di casi non
eccessivo e che quindi possano essere accompagnati da tutte le misure
necessarie a rendere salve le esigenze di tutela dei diritti della persona,
come pure quelle relative all'effettività delle misure e alla certezza del
diritto.
Riguardo alla tutela dei diritti fondamentali, l'articolo 41
individua alcune categorie per le quali non si possa procedere ad
allontanamento né ad espulsione, salvo il caso di grave pericolo per
l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato. Sono così esclusi i
minori, i congiunti di cittadini italiani o comunitari o di stranieri
stabilmente soggiornanti, gli stranieri nati in Italia, coloro che
necessitino di cure mediche urgenti o comunque essenziali, le donne con
gravidanza in corso o recente, i rifugiati e i richiedenti asilo, quanti
soggiornino da almeno dieci anni in Italia. In tali casi lo straniero
irregolarmente soggiornante ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno
per il quale possegga i requisiti, ovvero, nei casi appropriati, di un
permesso per cure mediche.
L'articolo 42 disciplina le modalità di esecuzione dei provvedimenti
di allontanamento e di espulsione e stabilisce le corrispondenti forme di
tutela. Allo straniero da allontanare o da espellere è comunque garantita
l'assistenza legale e la presenza dell'interprete. Gli è inoltre consentito
di prendere contatto con la rappresentanza diplomatica o consolare del
proprio Paese e con i familiari, e di procedere al recupero dei beni e delle
somme di denaro di proprietà, incluse le somme che gli spettano per il
lavoro svolto, anche irregolarmente. In mancanza di quest'ultima previsione,
datori di lavoro senza scrupoli potrebbero trarre, come spesso oggi succede,
un intollerabile vantaggio dai provvedimenti di allontanamento assunti a
carico di dipendenti illegalmente soggiornanti male o niente affatto
retribuiti.
Il provvedimento di allontanamento è eseguito intimando allo
straniero di lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni, salva
la possibilità di presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale
con effetto sospensivo immediato, di richiedere l'intervento del tribunale
per i minorenni qualora il provvedimento interferisca con i diritti di un
minore presente in Italia, o di richiedere, previa dimostrazione del
possesso dei requisiti, il rilascio di un permesso di soggiorno per coesione
familiare ovvero di altro permesso di soggiorno del quale l'interessato sia
stato precedentemente titolare e per il quale possegga i requisiti.
Allo straniero può essere imposto, per tale periodo, l'obbligo di
firma, ovvero, in caso di mancanza di documenti di identità, l'obbligo di
dimora. In quest'ultimo caso possono essere adottate le misure necessarie
per la sua identificazione.
In caso di ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale, il
giudice ha competenza esclusiva estesa al merito, e può decidere di
annullare il provvedimento di allontanamento anche quando sussistano
circostanze che lo rendano inappropriato, in relazione all'incongruità del
provvedimento rispetto all'infrazione commessa, al livello di inserimento
sociale o lavorativo dello straniero, ovvero con riferimento alle esigenze
di tutela di diritti fondamentali della persona. La valutazione di tali
circostanze è intenzionalmente lasciata alla discrezionalità dell'autorità
chiamata a giudicare, in vista della possibilità che le specifiche
situazioni rilevanti in materia sfuggano ad ogni tentativo di codificazione.
Qualora sia avviata, entro i termini previsti, una delle procedure
consentite, il provvedimento di allontanamento è sospeso. Nel caso in cui
tale procedura si concluda con il rilascio di un permesso di soggiorno il
provvedimento è revocato. In caso contrario lo straniero deve lasciare il
territorio dello Stato entro quindici giorni.
Scaduti i termini utili per lasciare l'Italia, lo straniero è
sottoposto a un provvedimento - più grave - di espulsione per soggiorno
illegale.
Di norma, il provvedimento di espulsione - tanto nei casi di
soggiorno illegale, quanto in quelli di pericolo per l'ordine pubblico o di
sicurezza dello Stato - è eseguito con l'accompagnamento immediato a bordo
del vettore che nel modo più rapido conduce nel Paese di appartenenza.
Analogamente a quanto previsto per il respingimento, tuttavia, è escluso che
lo straniero possa essere inviato - direttamente o indirettamente - in un
Paese nel quale risulti in pericolo la sua incolumità o la sua libertà. Al
fine di garantire una tutela più completa dei diritti della persona, è
disposto inoltre che il provvedimento possa essere riesaminato, alla luce
delle argomentazioni addotte dall'interessato, da un'autorità diversa da
quella che lo ha adottato, con riferimento alla sua legittimità o alla
possibilità che siano messi a repentaglio diritti fondamentali di un minore.
In questo caso, come pure nei casi in cui il provvedimento non possa essere
eseguito immediatamente, lo straniero è posto sotto custodia e si dà luogo
ad un procedimento giurisdizionale analogo a quello previsto in relazione al
respingimento alla frontiera. Qualora il regime di custodia sia stato
avviato su istanza di riesame presentata dallo straniero, esso è
immediatamente interrotto dal ritiro di tale istanza.
Il tribunale per i minorenni, investito della decisione ogni
qualvolta i provvedimenti di allontanamento o di espulsione riguardino il
genitore o il tutore o l'affidatario di un minore soggiornante in Italia,
valuta se risulti prevalente il diritto del minore a proseguire il soggiorno
in Italia nell'unità familiare, e adotta le misure opportune, anche in
deroga alle disposizioni su ingresso e soggiorno. Si pensi ad esempio al
caso in cui un minore, figlio di genitori irregolarmente presenti, sia
iscritto alla scuola dell'obbligo e sul punto di completare l'anno
scolastico. In questo caso il tribunale per i minorenni potrebbe trovare
opportuno ordinare il rilascio di un permesso provvisorio anche ai genitori,
procrastinandone l'allontanamento dal territorio dello Stato.
Contro il provvedimento di espulsione per soggiorno illegale o per
motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, può essere presentato
ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale, senza però che questo
comporti effetti sospensivi immediati.
Quanto alla necessità di garantire certezza del diritto, assumono
particolare rilievo le norme intese a creare una opportuna graduazione di
vantaggi e sanzioni associati a ciascun provvedimento, come pure le
disposizioni concernenti la mancanza - vera o presunta - di documenti di
viaggio e di identità. Riguardo al primo di questi aspetti, l'articolo 43
stabilisce che siano previsti sussidi economici o formativi a sostegno del
rimpatrio di quanti ottemperino agli obblighi derivanti dal provvedimento di
allontanamento dal territorio dello Stato.
L'articolo 45 definisce i termini per il divieto di reingresso in
Italia degli stranieri allontanati o espulsi. I primi non possono rientrare
nel territorio dello Stato prima che sia trascorso un anno dalla data di
uscita. Il reingresso dei secondi è vietato per tre anni in caso di
espulsione per soggiorno illegale, o per il periodo indicato nel
provvedimento negli altri casi. Tuttavia, salvo che vi si oppongano gravi
motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il reingresso
anticipato è autorizzato per consentire la tutela del diritto all'unità
familiare, ed è consentito, anche in mancanza di autorizzazione, per
tutelare il diritto di asilo. Lo straniero che non rispetti tali norme è
espulso immediatamente con raddoppio dei termini previsti per il divieto,
salvo che sussistano le condizioni che avrebbero motivato l'autorizzazione
del reingresso.
Riguardo al secondo punto - la mancanza di documenti - il rischio è,
per un verso, che l'intera impalcatura venga minata, quanto a efficacia,
dalla possibilità di occultare il passaporto (pratica oggi assai diffusa),
per l'altro, quello di sfavorire ingiustamente lo straniero che non occulti
il passaporto, rispetto a colui che ricorra a tale espediente. Per evitare
che ciò si verifichi, l'articolo 44 stabilisce che il Governo concluda
accordi bilaterali con i principali Paesi di emigrazione finalizzati alla
ammissione in condizione di sicurezza degli stranieri espulsi o allontanati
dall'Italia. Tali accordi devono prevedere da un lato l'impegno dell'Italia
a sostenere, anche indirettamente, l'inserimento sociale nel Paese di
destinazione dello straniero espulso, dall'altro l'impegno dei Paesi
contraenti ad ammettere non solo i propri cittadini allontanati dall'Italia
ma, più in generale, qualunque straniero per il quale non si riesca a
determinare in modo certo il Paese di appartenenza. In presenza di tali
accordi, lo straniero che non sia in grado di certificare la propria
provenienza può scegliere come Paese di destinazione uno di quelli con cui
siano stati stipulati accordi. In mancanza di tale scelta, poi, è il pretore
(o il tribunale per i minorenni) ad effettuare, nel corso della procedimento
giurisdizionale previsto per i casi in cui si dia luogo al regime di
custodia, la determinazione del Paese di destinazione, sulla base di una
attribuzione presuntiva di nazionalità.
La scelta qui adottata - proponibile solo all'interno di un quadro,
quale quello delineato dalla presente proposta di legge, che tuteli il
rispetto pieno dei diritti dello straniero da allontanare o da espellere -
mira a garantire che in materia di espulsione la decisione definitiva spetti
effettivamente allo Stato ed evitare che un eventuale atteggiamento
fraudolento si trasformi automaticamente in un effettivo vantaggio per chi
lo adotta. Si tratta tuttavia di una materia estremamente delicata e non
deve essere trascurata alcuna forma di controllo sulla effettiva
realizzazione dei progetti di inserimento degli stranieri ammessi dagli
Stati contraenti in forza degli accordi.
Il capo XI presenta disposizioni relative al diritto di difesa e al
trattamento penitenziario dello straniero. L'articolo 46, in particolare,
sancisce il diritto dello straniero di accedere, sulla base del solo
requisito di reddito, al patrocinio a spese dello Stato.
Lo straniero gode anche del diritto di ricevere gli atti giudiziari
a lui indirizzati e, qualora sia detenuto, le informazioni relative ai
diritti e agli obblighi che derivano dalla sua condizione in lingua a lui
comprensibile. Il detenuto ha altresì diritto, secondo quanto stabilito
dall'articolo 47, a intrattenere corrispondenza e ad avere colloqui
telefonici in lingua straniera. Nei casi in cui questo possa mettere a
rischio la sicurezza dell'istituto penitenziario, o quando sussistano
esigenze di carattere processuale, l'autorità penitenziaria dispone la
previa traduzione della corrispondenza e la presenza di un'interprete ai
colloqui.
L'autorità penitenziaria deve inoltre adoperarsi perché il detenuto
straniero possa concretamente accedere, a parità di condizioni con il
detenuto italiano, a misure alternative alla detenzione.
Allo straniero detenuto è rilasciato allo scadere della pena un
permesso di soggiorno della durata pari a quella residuata dal permesso
originario al momento dell'ingresso nell'istituto di pena, salvo
naturalmente il caso in cui lo straniero debba essere espulso per misura di
sicurezza.
Il capo XII, infine, definisce alcune norme transitorie e dispone
norme di coordinamento con la legislazione in vigore. In particolare,
l'articolo 48 dispone che gli stranieri irregolarmente presenti in Italia
alla data di entrata in vigore della legge possano regolarizzare la propria
posizione, ottenendo un permesso di soggiorno per lavoro o per studio (anche
in mancanza dei requisiti di legge), o un permesso per coesione familiare
(qualora siano in possesso dei requisiti relativi ai vincoli familiari), o,
ancora, altro permesso per il quale posseggano i requisiti. Gli stranieri
che procedono alla regolarizzazione non sono punibili per le pregresse
violazioni delle norme sull'ingresso e sul soggiorno in Italia, e sono
annullati i provvedimenti corrispondentemente assunti a loro carico.
Tale provvedimento di regolarizzazione, che consentirebbe di
completare il proficuo processo avviato con il decreto-legge n. 489 del
1995, poi decaduto e quindi reiterato, è motivato dall'esigenza di avviare
in condizioni di piena regolarità l'applicazione delle nuove norme, in modo
da non vanificarne l'efficacia.
L'articolo 49 estende, in quanto più favorevole, l'applicazione
delle norme contenute nella legge ai cittadini italiani o comunitari, e ai
cittadini stranieri di origine italiana che rientrino nel territorio dello
Stato.
L'articolo 50 reca norme per l'emanazione del regolamento di
attuazione della legge.
L'articolo 51, in conclusione, autorizza gli interventi di spesa
necessari per l'applicazione delle disposizioni fin qui considerate.
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PROGETTO DI LEGGE - N. 3225
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PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
NORME DI CARATTERE GENERALE
SUI VISTI DI INGRESSO, SUI PERMESSI DI SOGGIORNO E
SULL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA
Art. 1.
(Visti di ingresso).
1. Il regolamento di attuazione della presente legge stabilisce le
modalità di presentazione della richiesta di visto di ingresso e, per
ciascun tipo di visto, i termini per il rilascio o il diniego del visto per
i cittadini stranieri non comunitari.
2. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità
consolare comunica al cittadino straniero, in lingua a lui comprensibile, le
informazioni sui principali diritti e doveri relativi all'ingresso e al
soggiorno in Italia.
3. Il diniego del visto di ingresso è adottato con provvedimento
scritto e motivato, e comunicato all'interessato con una traduzione scritta
in lingua a lui comprensibile. Il provvedimento deve riportare le modalità
di impugnazione, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione della
presente legge.
Art. 2.
(Reingresso nel territorio dello Stato).
1. Ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, non è
richiesto il visto di ingresso per lo straniero in possesso di permesso o di
carta di soggiorno in corso di validità ovvero di qualsiasi altro documento
valido per il soggiorno, quali, ad esempio, la ricevuta attestante la
richiesta di rilascio o rinnovo del permesso o la pendenza di un ricorso.
2. Il regolamento di attuazione della presente legge può prevedere
altri casi in cui lo straniero sia esonerato dall'obbligo di munirsi di
visto in occasione del reingresso nel territorio dello Stato, ed indicare
l'eventuale documentazione sostitutiva richiesta.
Art. 3.
(Permessi di soggiorno).
1. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto entro otto giorni
dal regolare ingresso nel territorio dello Stato alla questura del luogo di
dimora.
2. La richiesta di rinnovo o di proroga del permesso di soggiorno
ovvero di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno deve essere
presentata entro trenta giorni dalla data di scadenza del permesso o della
carta.
3. Il regolamento di attuazione della presente legge stabilisce i
termini per il rilascio o il rinnovo del permesso o della carta di
soggiorno.
4. Dell'avvenuta richiesta di rilascio o rinnovo è rilasciata
ricevuta allo straniero. Lo straniero in possesso di detta ricevuta è
autorizzato a soggiornare nel territorio dello Stato e conserva i diritti
conseguenti alla eventuale titolarità del permesso in scadenza.
5. In caso di diniego di rilascio o di rinnovo del permesso o della
carta di soggiorno dovuto al mancato soddisfacimento delle condizioni
previste in relazione al titolo del permesso richiesto, lo straniero ha
facoltà di presentare una seconda domanda per ottenere un permesso diverso
da quello rifiutato.
6. Salvi i casi in cui la legge lo impedisca espressamente, il
permesso di soggiorno può essere convertito in qualunque altro permesso per
il quale il titolare possegga i requisiti previsti.
7. Il permesso di soggiorno può essere revocato solo nei casi
previsti espressamente dalla legge.
8. Il diniego di rilascio o di rinnovo o di conversione e la revoca
o l'annullamento del permesso o della carta di soggiorno sono disposti con
provvedimento scritto e motivato dal questore del luogo di dimora, e devono
essere notificati o comunicati all'interessato.
9. I provvedimenti di cui al comma 8 devono riportare le modalità di
impugnazione, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione della
presente legge e devono essere accompagnati da traduzione in lingua
comprensibile all'interessato.
10. Contro i provvedimenti di cui al comma 8 può essere presentato
ricorso al tribunale amininistrativo regionale del luogo di dimora. La
presentazione del ricorso sospende il provvedimento fino alla decisione
definitiva sul ricorso. Allo straniero privo di altro permesso di soggiorno
è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di giustizia. Il titolare
di detto permesso può iscriversi a corsi di studio o di formazione,
iscriversi nelle liste di collocamento e svolgere attività di lavoro
subordinato o autonomo.
11. Lo straniero non iscritto all'anagrafe è tenuto a comunicare
alla questura, entro il termine di trenta giorni, ogni variazione di
domicilio.
Art. 4.
(Permesso di soggiorno straordinario).
1. Il Ministro dell'interno può disporre il rilascio di un permesso
straordinario, eventualmente prorogabile o convertibile in altro permesso
per il quale sussistano i requisiti, allo straniero privo dei requisiti per
il rilascio di un permesso ad altro titolo, nei casi in cui ciò sia
richiesto dalla specifica condizione dell'interessato o da particolari
situazioni di emergenza, ovvero in presenza di pressanti motivi umanitari.
2. Il permesso straordinario dà al titolare facoltà di iscrizione
nelle liste di collocamento, svolgimento di attività di lavoro autonomo e
iscrizione a corsi di studio e di formazione.
Art. 5.
(Iscrizione anagrafica).
1. Gli stranieri in possesso di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno in corso di validità di durata superiore a tre mesi hanno diritto
all'iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione residente presso il
comune in cui hanno la propria dimora abituale ai sensi del comma 2.
2. La dimora dello straniero si considera abituale anche qualora si
tratti di alloggio presso un albergo o un centro o una struttura di
accoglienza, pubblici o privati.
3. Il regolamento di attuazione della presente legge definisce la
documentazione occorrente per la domanda di iscrizione o variazione
anagrafica dello straniero e disciplina le modalità di accertamento della
abitualità della dimora dello straniero.
Capo II
LAVORO SUBORDINATO
E AUTONOMO
Art. 6.
(Programmazione dei flussi di ingresso
per lavoro subordinato).
1. Il Governo programma annualmente, con apposito decreto, i flussi
di ingresso nel territorio dello Stato per lavoro subordinato sulla base
delle previsioni relative al fabbisogno di manodopera nel mercato del lavoro
italiano e delle esigenze derivanti da accordi internazionali o da
specifiche condizioni in cui si trovino i Paesi da cui originano i
principali movimenti migratori.
2. Il decreto di programmazione di cui al comma 1 indica, sulla base
del prevedibile fabbisogno di manodopera, il numero dei visti di ingresso
rilasciabili nell'anno solare successivo a lavoratori stranieri con
l'eventuale specificazione dei settori lavorativi o delle qualifiche pro
fessionali per cui si rendono necessari gli ingressi, e può prevedere
contingentamenti temporali o regionali dei flussi. Allo scopo di assicurare
la corretta destinazione dei flussi in ingresso il decreto può, altresì,
stabilire forme di assistenza all'immigrato che fa ingresso nel territorio
dello Stato limitate alla regione di destinazione.
3. Ogni tre anni, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
formula una valutazione dell'andamento dei flussi e propone al Governo e
alle Camere le correzioni da apportare alla programmazione o alla
legislazione vigente in materia; il Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, verifica se sussistano
condizioni tali da richiedere il rilascio di permessi di soggiorno
straordinari, anche allo scopo di garantire il corretto andamento del
mercato del lavoro, e adotta le misure necessarie.
Art. 7.
(Censimento dell'offerta di lavoro
subordinato).
1. Il censimento dell'offerta di lavoro subordinato è basato su
liste di prenotazione tenute, nei modi stabiliti dal regolamento di
attuazione della presente legge, dalle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane all'estero o, in mancanza, da altre sedi idonee.
2. L'iscrizione nelle liste di prenotazione di cui al comma 1 può
essere relativa a più settori o qualifiche professionali per uno stesso
lavoratore e deve essere confermata di anno in anno. Eventuali variazioni
dei dati non interrompono l'anzianità di iscrizione.
3. ll regolamento di attuazione della presente legge stabilisce modi
e tempi per la raccolta dei dati relativi alle iscrizioni nelle liste di
prenotazione in ciascun Paese e per la definizione di liste complessive che
includono i dati provenienti dai diversi Paesi.
4. La graduatoria delle liste complessive di prenotazione è basata
sull'anzianità di iscrizione e, in via subordinata, su altri criteri
eventualmente indicati nel decreto di programmazione di cui all'articolo 6.
Art. 8.
(Ingresso per lavoro subordinato).
1. Agli iscritti nelle liste complessive di prenotazione di cui
all'articolo 7 è rilasciato, su richiesta, il visto di ingresso per lavoro
subordinato, fino a completamento delle quote, eventualmente relative a
determinati settori lavorativi o qualifiche professionali, indicate nel
decreto di programmazione di cui all'articolo 6, ed in base all'eventuale
contingentamento temporale ivi previsto.
2. Gli iscritti nelle liste di prenotazione che non rientrano nelle
quote ammesse e gli stranieri non iscritti nelle liste possono ottenere il
visto di ingresso per lavoro subordinato solo a fronte di una chiamata
nominativa in relazione alla quale sia stata concessa autorizzazione al
lavoro.
Art. 9.
(Ingresso per lavoro autonomo).
1. L'ingresso nel territorio dello Stato per lavoro autonomo è
autorizzato per lo svolgimento di qualsiasi attività non occasionale di
lavoro autonomo non espressamente preclusa dalla legge allo straniero
richiedente.
2. Ai fini del rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo è
necessaria la dimostrazione di disponibilità di mezzi di sostentamento
adeguati, o di corrispondente garanzia da parte di ente o privato presente
nel territorio dello Stato, nonché la dimostrazione della capacità di
svolgere l'attività non occasionale di lavoro autonomo indicata. Il
regolamento di attuazione della presente legge stabilisce le modalità di
accertamento della sussistenza di tali requisiti.
Art. 10.
(Permesso di soggiorno per lavoro).
1. Allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di
ingresso per lavoro subordinato o lavoro autonomo il questore del luogo di
dimora rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro della
durata di due anni.
2. Il titolare del permesso di soggiorno per lavoro ha facoltà di:
a) iscriversi nelle liste di collocamento;
b) stipulare qualunque contratto di lavoro;
c) svolgere attività di lavoro autonomo;
d) costituire qualsiasi tipo di società cooperativa o
esserne socio;
e) iscriversi a corsi di studio o di formazione.
3. L'iscrizione nelle liste di collocamento ha validità illimitata,
condizionata al permanere della regolarità del soggiorno. Rimane valida in
particolare, in fase di scadenza del permesso di soggiorno, nel periodo
utile per la richiesta di rinnovo o di conversione del permesso ed
eventualmente in pendenza di ricorso amministrativo contro i relativi
dinieghi.
4. La stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato è
subordinata a preventivo accertamento di indisponibilità di lavoratori nei
casi in cui l'ingresso del lavoratore sia stato autorizzato in relazione ad
un determinato settore lavorativo o qualifica professionale e il contratto
di lavoro riguardi un diverso settore o una diversa qualifica, e salvo che
dall'ingresso siano trascorsi sei mesi.
5. Il permesso di soggiorno per lavoro è rinnovato con durata di
quattro anni se il titolare dimostra, con la documentazione prevista dal
regolamento di attuazione della presente legge, inclusa ove necessario
l'autocertificazione, di soddisfare entrambe le seguenti condizioni:
a) disporre di un reddito proveniente da fonti lecite non
inferiore all'importo dell'assegno sociale;
b) avere un rapporto di lavoro in corso, ovvero aver
completato tutti gli adempimenti amministrativi relativi all'attività non
occasionale di lavoro autonomo svolta.
6. Il permesso è rinnovato con durata di due anni se il titolare
dimostra di soddisfare una sola delle condizioni di cui al comma 5, lettere
a) e b), ovvero quando lo svolgimento dell'attività lavorativa sia stato
impedito da malattia, infortunio o gravidanza.
7. Il lavoratore straniero ed i suoi familiari godono della parità
di trattamento e di piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori
italiani.
Art. 11.
(Svolgimento di attività lavorativa da parte di titolari
di altri permessi).
1. Salve le limitazioni espressamente previste dalla presente legge,
sono consentiti, con le stesse modalità e con gli stessi diritti previsti
nel caso di titolari di permesso di soggiorno per lavoro, l'iscrizione nelle
liste di collocamento, l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato e
lo svolgimento di attività di lavoro autonomo ai titolari di permesso di
soggiorno di durata non inferiore a sei mesi o di permesso di soggiorno
rilasciato in attesa di adempimenti amministrativi, nonché ai titolari di
altri permessi di soggiorno nei casi particolari previsti dal regolamento di
attuazione della presente legge.
2. Salve le limitazioni espressamente previste dalla presente legge
può essere convertito in permesso per lavoro il permesso di soggiorno dello
straniero che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
a) avere in corso un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a un anno;
b) possedere i requisiti per il rilascio del visto di
ingresso per lavoro autonomo;
c) svolgere regolarmente attività non occasionale di lavoro
autonomo;
d) rientrare in una delle categorie per le quali la legge
consente la conversione del permesso in permesso per lavoro in assenza dei
requisiti prescritti.
Art. 12.
(Accertamento di indisponibilità
di lavoratori).
1. L'accertamento di indisponibilità di lavoratori deve tutelare il
diritto al lavoro del cittadino italiano in conformità all'articolo 4 della
Costituzione e la parità tra lavoratori stranieri e italiani in conformità
con le norme dei trattati internazionali.
2. L'accertamento di indisponibilità è effettuato secondo i modi
stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge.
L'indisponibiltà si considera accertata quando sia trascorso un tempo
prestabilito senza che la domanda di lavoro, opportunamente segnalata, abbia
trovato corrispondente offerta da parte di un lavoratore italiano o
comunitario, ovvero di uno straniero iscritto nelle liste di collocamento,
avente la richiesta qualifica professionale.
Art. 13.
(Contributi previdenziali).
1. Il Governo della Repubblica conclude accordi con gli Stati di
appartenenza degli stranieri immigrati in Italia al fine di tutelarne i
diritti in materia di previdenza e di sicurezza sociale.
2. I contributi versati per l'assicurazione per la vecchiaia,
l'invalidità e i superstiti sono trasferiti, in caso di rientro in patria
del lavoratore e su sua richiesta, all'ente previdenziale del Paese di
provenienza, nei casi in cui la materia sia regolata da accordi bilaterali.
3. In assenza degli accordi di cui al comma 2 i contributi ivi
previsti possono essere, a scelta dell'interessato, mantenuti in Italia o
liquidati, con possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in
caso di successivo ingresso.
Art. 14.
(Lavoro stagionale).
1. Nel decreto di programmazione dei flussi di ingresso per lavoro
subordinato di cui all'articolo 6, è specificato anche il fabbisogno di
manodopera in relazione ad attività lavorative aventi carattere stagionale.
Ai lavoratori che fanno ingresso in Italia in corrispondenza alle attività
così individuate è rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro stagionale
della durata di sei mesi.
2. Il titolare di permesso per lavoro stagionale può iscriversi
nelle liste di collocamento e può stipulare qualunque rapporto di lavoro.
Può altresì svolgere attività di lavoro autonomo.
3. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere
prorogato, anche più volte, in presenza di rapporto di lavoro a tempo
determinato. In caso di rapporto di lavoro di durata non inferiore a un anno
o a tempo indeterminato, ovvero di svolgimento di attività non occasionale
di lavoro autonomo, il permesso di soggiorno per lavoro stagionale è
convertito, su richiesta, in permesso per lavoro.
4. Il lavoratore stagionale che lascia regolarmente il territorio
nazionale e comunica all'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione le informazioni relative all'attività lavorativa svolta
stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge ha diritto di
reingresso in Italia, da far valere, con le modalità definite dal
regolamento stesso, non prima che siano trascorsi sei mesi dall'uscita dal
territorio dello Stato.
Art. 15.
(Limiti di applicazione della condizione di reciprocità
riguardo alle attività lavorative).
1. Non è soggetto a condizione di reciprocità l'esercizio di
attività artigianali o commerciali, né l'iscrizione nei relativi registri,
da parte dello straniero titolare di permesso di soggiorno che abilita allo
svolgimento di attività di lavoro autonomo.
2. Non è soggetta a condizione di reciprocità la facoltà dello
straniero titolare di permesso di soggiorno che abilita all'iscrizione nelle
liste di collocamento di costituire società cooperative e di essere socio di
qualsiasi tipo di società cooperativa.
3. Non è soggetto a condizione di reciprocità l'acquisto di beni
immobili da parte dello straniero regolarmente soggiornante finalizzato allo
svolgimento dell'attività lavorativa dell'acquirente.
4. Non sono soggetti alla condizione di reciprocità né di possesso
della cittadinanza italiana lo svolgimento di attività professionali e
l'iscrizione nei relativi albi da parte degli stranieri in possesso di
laurea o diploma conseguiti in Italia, ovvero conseguiti all'estero e
riconosciuti in Italia, e di abilitazione professionale conseguita in
Italia.
Capo III
INGRESSO E SOGGIORNO PER STUDIO. DIRITTO ALLO STUDIO
Art. 16.
(Visto d'ingresso e permesso di
soggiorno per studio).
1. Il visto di ingresso per studio è rilasciabile a chi dimostri:
a) di essere preiscritto o iscritto a corsi di studio ovvero
di dover sostenere esami di abilitazione;
b) di disporre di mezzi di sostentamento adeguati in
relazione ad un soggiorno della durata di un anno, sufficienti anche per
l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, o, in alternativa, di garanzia
di copertura economica da parte di ente o di privato.
2. Il regolamento di attuazione della presente legge stabilisce le
modalità di preiscrizione e iscrizione ai diversi corsi di studio e di
richiesta e rilascio del relativo visto d'ingresso.
3. Il permesso di soggiorno per studio è rilasciabile a chi entra
con visto corrispondente o a chi chiede la conversione di altro permesso
avendo intrapreso un corso di studi.
4. Il permesso di soggiorno per studio ha durata di un anno ed è
rinnovabile, sulla base di requisiti di profitto stabiliti dal regolamento
di attuazione della presente legge.
5. In caso di studi universitari, il permesso di soggiorno è
rinnovabile di norma fino al terzo anno oltre la durata legale del corso di
studi. E' rinnovato oltre tali limiti su richiesta del consiglio di facoltà
ovvero per consentire allo studente di sostenere l'esame finale di laurea.
6. In ogni caso, si deroga ai limiti stabiliti per il rinnovo
qualora gravi ragioni di salute abbiano impedito allo studente il regolare
svolgimento degli studi.
7. Successivamente al conseguimento del titolo di studi il permesso
di soggiorno è ulteriormente rinnovabile per un anno ovvero, quando si
tratti di titolo universitario, per due anni. Può essere ulteriormente
rinnovato per consentire allo straniero di sostenere l'eventuale esame di
Stato, nonché l'esame di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca o alle
scuole di specializzazione.
8. Al titolare di permesso di soggiorno per studio è consentita
l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di attività di
lavoro subordinato e di lavoro autonomo.
9. Il permesso di soggiorno per studio può essere convertito in
qualunque permesso per il quale il titolare possiede i requisiti.
Successivamente al conseguimento del titolo di studio di scuola superiore o
universitario, il permesso può essere convertito, su richiesta, in un
permesso di soggiorno per lavoro, anche in mancanza dei relativi requisiti.
10. Non è consentita la conversione del permesso di soggiorno
qualora lo straniero sia titolare di borsa di studio dello Stato
condizionata al rientro in patria, salvo che lo straniero rinunci alla borsa
entro i termini stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge
o restituisca l'importo della borsa ricevuto, nella misura determinata dallo
stesso regolamento.
Art. 17.
(Scuola dell'obbligo).
1. Lo straniero minore ha diritto all'istruzione obbligatoria. Si
prescinde dal possesso, da parte dell'interessato o dei genitori, di un
valido permesso di soggiorno.
Art. 18.
(Scuola secondaria).
1. Lo straniero titolare di un permesso per studio o di altro
permesso di durata non inferiore a un anno ha diritto all'iscrizione alla
scuola secondaria, condizionato, in caso di provenienza dall'estero,
all'accertamento della preparazione secondo le disposizioni stabilite dal
regolamento di attuazione della presente legge.
2. Il riconoscimento dei titoli di studio stranieri ottenuti presso
scuole secondarie superiori è effettuato secondo le disposizioni del
regolamento di attuazione della presente legge.
Art. 19.
(Studi universitari).
1. La Repubblica italiana si adopera per la promozione, a livello
internazionale, del diritto allo studio, tenendo conto degli orientamenti
comunitari in materia, in particolare per quanto riguarda l'inserimento
negli atenei italiani di una quota di studenti universitari stranieri,
compresa tra il 5 e il 10 per cento del totale degli iscritti.
2. Lo straniero titolare di un permesso per studio o di altro
permesso di durata non inferiore a un anno, ha diritto all'iscrizione a
corsi universitari purché sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) diploma di scuola secondaria conseguito in Italia, ovvero
conseguito all'estero e riconosciuto in Italia;
b) titolo di studio che nel Paese di provenienza consente
l'iscrizione a corsi universitari, e superamento di un esame di lingua
italiana effettuato dall'università in cui lo straniero intende iscriversi.
3. Il riconoscimento dei titoli accademici ottenuti presso
università e istituzioni di istruzione superiore straniere è effettuato
secondo le disposizioni del regolamento di attuazione della presente legge.
4. Lo straniero in possesso di laurea o diploma conseguiti in
Italia, ovvero conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia, è ammesso a
sostenere gli esami di abilitazione professionale a parità di condizioni con
il cittadino italiano, anche in mancanza di reciprocità con il Paese di
appartenenza.
5. L'ammissione alle scuole di specializzazione degli stranieri in
possesso di laurea conseguita in Italia, ovvero conseguita all'estero e
riconosciuta in Italia o dichiarata equipollente al titolo richiesto ha
luogo alle stesse condizioni previste per i laureati italiani.
6. Gli studenti stranieri possono essere ammessi ai corsi di
dottorato di ricerca alle condizioni previste dall'articolo 71 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1982, n. 382. Ai fini
dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca, l'equipollenza del titolo
universitario straniero è dichiarata dal collegio dei docenti del dottorato.
7. Gli studenti universitari, gli specializzandi e i dottorandi
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia hanno accesso ai servizi e
alle provvidenze previsti dalle leggi dello Stato e della regione a parità
di condizioni con gli studenti italiani anche in mancanza di reciprocità con
i Paesi di appartenenza.
8. Qualora i dottorandi e gli specializzandi siano in possesso di
laurea conseguita in Italia, ovvero conseguita all'estero e riconosciuta in
Italia, può essere concessa loro la borsa di studio alle medesime condizioni
previste per i cittadini italiani, anche in mancanza di reciprocità con i
Paesi di appartenenza.
9. Il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può assegnare,
sulla base di requisiti di merito stabiliti dal regolamento di attuazione
della presente legge, borse di studio annuali rinnovabili agli studenti
universitari regolarmente soggiornanti, nonché a cittadini stranieri
iscritti a corsi di perfezionamento o di specializzazione o di dottorato di
ricerca ovvero impegnati in ricerche di carattere scientifico. Tali borse
possono essere assegnate anche a partire dagli anni di corso successivi al
primo.
10. Sono istituite borse di studio particolari per gli studenti
universitari, gli specializzandi e i dottorandi provenienti da Paesi in via
di sviluppo che si impegnano a rientrare nel Paese di origine entro un anno
dal termine degli studi.
Capo IV
INGRESSO E SOGGIORNO
PER MOTIVI FAMILIARI
Art. 20.
(Diritto all'unità familiare).
1. La Repubblica riconosce e garantisce agli stranieri titolari di
carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata superiore a sei mesi
il diritto di mantenere o di riacquistare l'unità familiare, alle condizioni
e con le modalità stabilite dalla legge.
2. In tutti i procedimenti amministrativi finalizzati a dare
attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti, anche
indirettamente, un minore, deve essere preso in considerazione con carattere
di priorità il superiore interesse di questo, conformemente con quanto
previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del
fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, e resa esecutiva ai sensi
della legge 27 maggio 1991, n. 176.
3. Anche in deroga alle disposizioni di legge, l'ingresso o il
soggiorno dello straniero può essere autorizzato quando questo sia
necessario per tutelare il preminente interesse del minore a mantenere o a
riacquistare le proprie relazioni familiari. A tal fine competente a
decidere è il tribunale per i minorenni, che deve tener conto in particolare
dell'età del minore, delle sue esigenze educative e delle sue condizioni di
salute.
Art. 21.
(Ricongiungimento familiare).
1. Il ricongiungimento familiare può essere richiesto alla questura
del luogo di dimora da:
a) cittadini italiani o comunitari;
b) cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno o di
permesso di soggiorno di durata superiore a sei mesi.
2. Il ricongiungimento può essere richiesto per i seguenti
familiari:
a) coniuge non separato;
b) figli minori non coniugati;
c) genitori a carico;
d) figli minori non coniugati, a carico del coniuge di cui
si chiede il ricongiungimento, a condizione che l'altro genitore del minore,
se esistente, abbia dato il proprio consenso o sia stato privato della
potestà;
e) familiari a carico inabili al lavoro.
3. Ai fini del ricongiungimento:
a) si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto
anni;
b) i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono
equiparati ai figli legittimi;
c) l'altro genitore naturale del figlio del richiedente è
equiparato al coniuge;
d) i figli minori legalmente separati sono equiparati ai
figli minori non coniugati.
4. I cittadini italiani o comunitari e i rifugiati possono
richiedere il ricongiungimento anche per altri figli di età inferiore a
ventuno anni e altri familiari a carico.
5. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero non comunitario
che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità di
alloggio ad uso di abitazione non impropria, reddito proveniente da fonti
lecite non inferiore al doppio dell'importo dell'assegno sociale, ovvero
esibire l'impegno da parte di un privato o di un ente operante nel
territorio dello Stato relativo al sostentamento dei familiari per i quali è
richiesto il ricongiungimento.
6. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del
reddito dei familiari già presenti o con i quali lo straniero intende
attuare il ricongiungimento, nonché della loro eventuale capacità di
reddito, valutata sulla base della disponibilità di un'offerta di lavoro in
Italia.
7. Ai fini della dimostrazione di disponibilità dell'alloggio,
qualora non possa dimostrare la titolarità di proprietà, locazione, uso o
usufrutto dell'alloggio, lo straniero può chiedere alla competente autorità
municipale attestazione comprovante la legittima utilizzazione
dell'alloggio. L'autorità municipale, effettuata la relativa verifica,
rilascia l'attestazione richiesta.
8. Il regolamento di attuazione della presente legge stabilisce le
modalità di dimostrazione della sussistenza dei vincoli familiari richiesti
per il ricongiungimento e, in particolare, la possibilità di dichiarazione
sostitutiva nei casi in cui la documentazione non sia prevista, o comunque
non sia ottenibile, nel Paese di appartenenza dello straniero.
9. Decorsi novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 7 senza
che il nulla osta al ricongiungimento sia stato negato, esso si intende
concesso.
10. Salvo che vi si oppongano pressanti ragioni di carattere
umanitario, il questore rifiuta il nulla osta al ricongiungimento nei casi
in cui il familiare risulti non ammissibile nel territorio dello Stato, in
quanto persona pericolosa per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello
Stato ovvero per la sicurezza di uno degli Stati membri dell'Unione europea.
11. Contro il diniego del nulla osta di cui al comma 10, lo
straniero può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale. Il
tribunale decide con giurisdizione esclusiva estesa al merito. Nei casi in
cui il diniego possa comportare una lesione grave del diritto all'unità
familiare di un minore, competente a decidere sul ricongiungimento è il
tribunale per i minorenni.
12. E' consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o
comunitario, dei familiari con i quali è possibile attuare il
ricongiungimento. E' altresì consentito l'ingresso al seguito dello
straniero dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento,
a condizione che siano soddisfatti i requisiti relativi a reddito e alloggio
di cui ai commi 5 e seguenti. E' in ogni caso consentito l'ingresso del
minore al seguito del genitore, a condizione che l'altro genitore, se
esistente, abbia dato il proprio consenso o sia stato privato della potestà.
13. I familiari al seguito del richiedente asilo, con i quali questi
potrebbe attuare il ricongiungimento in caso di riconoscimento dello status
di rifugiato, sono ammessi nel territorio dello Stato alle medesime
condizioni del richiedente stesso.
Art. 22.
(Coesione familiare).
1. Il permesso di soggiorno per coesione familiare è rilasciabile:
a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto
di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero al seguito del familiare
nei casi previsti dalla legge;
b) ai nati in Italia da genitore regolarmente soggiornante;
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante con il
quale un cittadino regolarmente presente in Italia potrebbe attuare il
ricongiungimento. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal
possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;
d) allo straniero sottoposto a provvedimento di espulsione o
di allontanamento dal territorio dello Stato che abbia legami familiari che
costituiscono presupposto per il ricongiungimento con persona regolarmente
presente in Italia, nei casi in cui, in base alla legge, il provvedimento di
espulsione possa per ciò essere revocato, annullato o disapplicato.
2. Il permesso è rilasciato con durata pari a quella del permesso o
della carta di soggiorno del familiare con cui si attua la coesione. La
durata è illimitata per coesione con stranieri titolari di permesso o carta
di soggiorno di durata illimitata. Nei casi specificamente previsti dalla
presente legge, in luogo del permesso per coesione familiare, è rilasciata
la carta di soggiorno.
3. Il permesso consente l'accesso ai servizi assistenziali,
l'iscrizione a corsi di studio, e, salvo il caso di genitore a carico o di
familiare a carico inabile al lavoro, l'iscrizione nelle liste di
collocamento e lo svolgimento di attività di lavoro autonomo.
4. Il rinnovo del permesso è condizionato di norma al rinnovo del
permesso o della carta di soggiorno del familiare che ha richiesto il
ricongiungimento familiare. Il permesso rinnovato può avere durata
illimitata, negli stessi casi previsti in relazione al rilascio.
5. Il rinnovo del permesso o della carta di soggiorno del minore
iscritto nel permesso o nella carta di soggiorno del genitore è concesso
anche qualora il minore non sia presente nel territorio dello Stato all'atto
della richiesta di rinnovo da parte del genitore.
6. In caso di scioglimento del vincolo familiare o, per il figlio
che non può ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo
anno il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro o
per studio, anche in mancanza dei requisiti di legge.
Art. 23.
(Visita a familiari).
1. E' consentito l'ingresso nel territorio dello Stato al coniuge e
ai familiari entro il secondo grado dello straniero titolare di permesso o
carta di soggiorno in corso di validità rilasciato per almeno un anno o per
cure mediche, ovvero dello straniero in stato di detenzione.
2. Salvo il caso in cui lo straniero presente sul territorio dello
Stato si trovi in gravi condizioni di salute, condizione per il rilascio del
visto di ingresso è la dimostrazione di disponibilità di mezzi di
sostentamento da parte dei familiari, ovvero la presentazione di
corrispondente garanzia da parte dello straniero visitato ovvero da parte di
privato o di ente presenti nel territorio dello Stato.
3. Il permesso di soggiorno per visita a familiari ha durata massima
di tre mesi e può essere rinnovato solo per gravi motivi relativi alle
condizioni di salute del titolare o del familiare visitato.
4. Il permesso per visita a familiari può essere convertito solo in
permesso per cure mediche o per coesione familiare, previa dimostrazione del
possesso dei requisiti di legge.
Capo V
ASSISTENZA SANITARIA
Art. 24.
(Iscrizione al Servizio sanitario nazionale).
1. Salvo il caso dello straniero appartenente ad una delle
particolari categorie di cui all'articolo 25, il cittadino straniero
titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata
superiore a tre mesi ovvero di permesso per richiesta di asilo è tenuto ad
iscriversi al Servizio sanitario nazionale.
2. Condizione sufficiente per l'iscrizione di cui al comma 1 è il
possesso del permesso o della carta di soggiorno.
3. L'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ha validità
illimitata, condizionata al permanere della validità del permesso o della
carta di soggiorno. Rimane valida, in particolare, in fase di scadenza del
permesso di soggiorno, nel periodo utile per la richiesta di rinnovo o di
conversione del permesso o della carta di soggiorno ed eventualmente in
pendenza di ricorso amministrativo contro il diniego.
4. Lo straniero è tenuto, ogni qualvolta è richiesta l'esibizione
del tesserino di iscrizione al Servizio sanitario nazionale, a dimostrarne
la validità esibendo il permesso o la carta di soggiorno in corso di
validità o il documento equipollente, quale, ad esempio, la ricevuta della
richiesta di rinnovo.
5. L'iscrizione avviene nella unità sanitaria locale del territorio
in cui lo straniero ha eletto domicilio, come documentato dal permesso o
dalla carta di soggiorno. Ai fini della ripartizione dei fondi per la
sanità, lo straniero iscritto al Servizio sanitario nazionale sulla base del
possesso di valido permesso o carta di soggiorno è equiparato al cittadino
residente.
6. In caso di variazione del domicilio annotato sul permesso che
comporta variazione della unità sanitaria locale di competenza, lo straniero
è tenuto a trasferire l'iscrizione nella nuova unità sanitaria locale.
7. Allo straniero si applica la parità di contribuzione e di diritti
con gli italiani e con i loro familiari, anche in relazione a prestazioni e
presìdi sanitari previsti per gli invalidi civili. Il regolamento di
attuazione della presente legge stabilisce le modalità di contribuzione per
lo straniero presente in Italia per periodi di durata inferiore a un anno.
8. In caso di titolari di permesso per lavoro stagionale occupati in
attività saltuarie, la contribuzione di cui al comma 7 è effettuata mediante
trattenuta alla fonte.
9. Nel decreto di programmazione dei flussi di cui all'articolo 6
sono disposti particolari interventi per l'assistenza sanitaria nei luoghi
dove è prevista una significativa concentrazione di lavoratori stagionali.
10. Il lavoratore autonomo che può godere di norme più favorevoli
che disciplinano l'assistenza sanitaria degli stranieri sulla base di
trattati internazionali non è soggetto all'obbligo di iscrizione e di
contribuzione al Servizio sanitario nazionale.
Art. 25.
(Copertura assicurativa per stranieri appartenenti a
particolari categorie).
1. I titolari di permesso di durata superiore a tre mesi
appartenenti a categorie non produttive, ma non equiparabili alla categoria
dei disoccupati, individuate dal regolamento di attuazione della presente
legge, sono tenuti a stipulare assicurazione che copra le spese delle cure
urgenti per malattia, infortunio o maternità.
2. I titolari di cui al comma 1 possono iscriversi al Servizio
sanitario nazionale, con obbligo di contribuzione forfetaria, di importo,
definito con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
del tesoro, proporzionale all'assegno sociale e alla effettiva durata della
permanenza in Italia.
3. In caso di iscrizione al Servizio sanitario nazionale, la quota
già versata per la stipula dell'assicurazione per cure urgenti è detratta
dall'ammontare dovuto, ed è rimborsata, nei modi stabiliti dal regolamento
di attuazione della presente legge, al Servizio sanitario nazionale
dall'ente assicuratore.
4. Per gli studenti universitari, titolari di permesso di soggiorno
per studio, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale con contribuzione
forfetaria è obbligatoria. In caso di successiva maturazione di reddito, si
applica una franchigia sui contributi pari alla quota forfetaria già
versata.
Art. 26.
(Assistenza sanitaria per stranieri non coperti
obbligatoriamente da assicurazione).
1. Allo straniero presente sul territorio dello Stato e non coperto
obbligatoriamente da assicurazione sono garantite, nei presìdi pubblici o
accreditati, senza oneri a carico dell'interessato all'infuori delle quote
di partecipazione alla spesa, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o
comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e
sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute
individuale e collettiva. In particolare, la medicina preventiva è riferita
al complesso di attività e prestazioni di prevenzione collettiva che
consistono in:
a) vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di
interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati con atti
formali delle regioni;
b) interventi di profilassi internazionale;
c) profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed
eventuale bonifica dei relativi focolai.
2. E' altresì garantita senza oneri a carico degli interessati
all'infuori delle quote di partecipazione alla spesa, la tutela sociale
della maternità responsabile e della gravidanza, come previsto dal
decreto-legge 11 agosto 1975, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla
legge 10 ottobre 1975, n. 485, dalla legge 22 maggio 1978, n. 194, e dal
decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con le cittadine
italiane, nonché la tutela sanitaria dei minori in esecuzione della citata
Convenzione fatta a New York, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio
1991, n. 176. Ai fini di tale tutela si intende per minore la persona di età
non superiore ai diciotto anni.
3. Le prestazioni sanitarie non espressamente previste dai commi 1 e
2 sono erogate con oneri a carico dell'interessato, salvo il caso di
straniero in condizioni di indigenza.
4. Si applicano in ogni caso le disposizioni relative alla quota di
partecipazione alla spesa. A tal fine lo straniero presente sul territorio
dello Stato e non coperto obbligatoriamente da assicurazione è equiparato al
cittadino italiano non occupato residente nel territorio di riferimento
della unità sanitaria locale.
5. Si considera indigente lo straniero che rientra, in relazione al
reddito, nelle condizioni previste dalla legge per l'accesso al patrocinio a
spese dello Stato. Al fine di godere del trattamento riservato
all'indigente, lo straniero produce dichiarazione attestante l'ammontare
complessivo del reddito prodotto in Italia e all'estero, accompagnati, ove
possibile, da copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e da attestazione
dell'autorità consolare competente dalla quale risulta che, per quanto a
conoscenza della predetta autorità, la dichiarazione relativa alla
produzione di reddito all'estero non è mendace.
6. In caso di dichiarazione di indigenza ai sensi del comma 5, la
unità sanitaria locale chiede il rimborso al Ministero della sanità, presso
il quale è istituito un apposito fondo. Il regolamento di attuazione della
presente legge disciplina i modi in cui, ove lo straniero non sia in grado
di produrre copia della dichiarazione dei redditi o l'attestazione da parte
dell'autorità consolare competente, il Ministero della sanità richiede alle
competenti amministrazioni di procedere agli accertamenti necessari.
7. Le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie e di
esenzione dalla partecipazione alla spesa per lo straniero non assicurato
sono disciplinate, in conformità con il principio di equiparazione tra
cittadino straniero e cittadino italiano, dal regolamento di attuazione
della presente legge.
8. L'accesso dello straniero alle strutture sanitarie non può
comportare alcun tipo di segnalazione, salvo i casi in cui sia obbligatorio
il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano. Le modalità di
recupero delle spese da parte della unità sanitaria locale sono disciplinate
dal regolamento di attuazione della presente legge in conformità con il
disposto del presente comma.
Art. 27.
(Ingresso e soggiorno per cure mediche).
1. L'ingresso per cure mediche è consentito a chi deve ricevere cure
mediche in Italia, nonché a un familiare e ai figli minori non coniugati
dello straniero che abbisogna di cure.
2. Salvo il caso di ingresso nell'ambito di programmi umanitari del
Governo, per il rilascio del visto di ingresso deve essere prodotta idonea
documentazione, specificata dal regolamento di attuazione della presente
legge, che dimostri la pianificazione dell'intervento sanitario, nonché la
garanzia di copertura economica e di rientro in patria al termine delle
cure. La garanzia di copertura economica può essere fornita anche da privato
o da ente.
3. In caso di cure urgenti, il rilascio del visto di ingresso deve
avvenire in tempo utile per l'effettuazione delle prestazioni sanitarie
necessarie.
4. Il permesso di soggiorno per cure mediche è rilasciabile, su
richiesta, a chi è entrato con visto corrispondente o nell'ambito di
programmi di accoglienza umanitaria o a chi, anche irregolarmente presente,
necessita di cure urgenti o comunque essenziali.
5. Il permesso di cui al comma 4 ha durata massima di tre mesi, è
rinnovabile e convertibile, previa dimostrazione del possesso dei requisiti
di legge, in permesso per coesione familiare o, nel caso di minore iscritto
alla scuola dell'obbligo, in permesso per studio.
Art. 28.
(Accordi bilaterali).
1. Il Governo della Repubblica conclude accordi bilaterali o
multilaterali con gli Stati di provenienza degli stranieri immigrati in
Italia al fine di stabilire intese che consentano il prolungamento in patria
delle cure a carattere continuativo per gli stranieri iscritti al Servizio
sanitario nazionale.
Art. 29.
(Richiesta di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno
per stranieri ricoverati).
1. Per i cittadini comunitari ricoverati in case o istituti di cura,
la richiesta di rilascio o rinnovo del permesso o della carta di soggiorno
può essere presentata da chi presiede le case o gli istituti medesimi,
secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente
legge.
Capo VI
ACCESSO ALL'ALLOGGIO E AD ALTRE PRESTAZIONI
SOCIO-ASSISTENZIALI
Art. 30.
(Accesso all'abitazione).
1. I lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti accedono, a
parità di condizioni con i cittadini italiani, all'edilizia residenziale
pubblica, all'intermediazione delle agenzie sociali predisposte per
agevolare la locazione nonché al credito agevolato finalizzato
all'ottenimento della prima casa. A tal fine si prescinde dalla condizione
di reciprocità con il Paese di appartenenza dello straniero.
Art. 31.
(Prestazioni socio-assistenziali in favore
di cittadini stranieri).
1. I titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di
durata non inferiore a un anno sono equiparati ai cittadini italiani ai fini
dell'erogazione delle prestazioni economiche previste per coloro che sono
affetti dal morbo di Hansen o da tubercolosi (TBC).
2. I titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di
durata non inferiore a un anno sono equiparati ai cittadini italiani
riguardo all'erogazione delle prestazioni economiche ed assistenziali
previste per i sordomuti, per i ciechi civili e per gli invalidi civili,
incluse le prestazioni previste per i minori di diciotto anni.
3. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno di durata non inferiore a un anno fruiscono delle prestazioni
erogate dai servizi sociali regionali, provinciali e comunali, inclusi gli
interventi di assistenza speciale in caso di indigenza.
4. Per l'ammissione dei minori stranieri agli asili nido e al
godimento delle relative prestazioni si prescinde dalla regolarità del
soggiorno e dalla posizione lavorativa in atto dei genitori.
5. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i
casi e le modalità di erogazione di contributi per il trasporto nel Paese di
origine delle salme dei cittadini stranieri deceduti nel territorio dello
Stato.
6. E' fatta salva la facoltà delle regioni di prevedere, con legge,
ulteriori e più favorevoli disposizioni a riguardo dei cittadini stranieri
regolarmente soggiornanti nel proprio territorio in materia di prestazioni
socio-assistenziali.
7. Il sindaco, quando sono individuate situazioni di emergenza, può
disporre interventi socio-assistenziali, ivi inclusa l'ospitalità in
strutture di accoglienza, in favore di stranieri non in regola con le
disposizioni su ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato, ferme
restando le norme sull'allontanamento dal territorio dello Stato degli
stranieri in tali condizioni.
8. Si prescinde, per l'erogazione delle prestazioni
socio-assistenziali previste dal presente articolo, dalla condizione di
reciprocità con il Paese di appartenenza dello straniero.
Capo VII
CARTA DI SOGGIORNO
Art. 32.
(Condizioni di rilascio).
1. Un permesso di soggiorno di lunga durata, denominato "carta di
soggiorno", può essere concesso al cittadino straniero regolarmente
soggiornante che appartiene ad una delle categorie seguenti:
a) straniero regolarmente soggiornante da almeno cinque
anni, attualmente titolare di permesso di soggiorno per lavoro;
b) rifugiato;
c) straniero per il quale può essere chiesto il
ricongiungimento familiare da cittadino italiano o comunitario o da
straniero titolare di carta di soggiorno;
d) genitore, tutore o affidatario di minore italiano o
comunitario;
e) cittadino residente beneficiario di una pensione o
rendita per inabilità derivante da malattia professionale o infortunio sul
lavoro, ovvero di una pensione di vecchiaia, anzianità o reversibilità,
comunque di importo non inferiore alla pensione sociale.
2. Salvo il caso di straniero rifugiato, condizione per il rilascio
è che lo straniero non abbia procedimenti penali pendenti per un delitto che
può comportare una condanna non inferiore, nel massimo, a tre anni di
reclusione e non abbia riportato alcuna condanna, con sentenza passata in
giudicato, per un delitto non colposo comportante una pena superiore a due
anni di reclusione.
Art. 33.
(Caratteristiche della carta di soggiorno).
1. La carta di soggiorno ha durata di cinque anni. Nel caso di
straniero titolare di permesso di soggiorno di durata illimitata o di
rifugiato, la carta ha durata illimitata.
2. La carta di soggiorno dà al titolare:
a) facoltà di esercitare qualunque diritto civile, anche in
mancanza di reciprocità con il Paese di appartenenza;
b) diritto di non essere allontanato dal territorio dello
Stato, salvi i casi di estradizione o di espulsione per motivi di ordine
pubblico e sicurezza dello Stato;
c) diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni
amministrative.
3. La carta di soggiorno è rinnovata con durata illimitata, a
condizione che a carico dello straniero non sussista alcuno dei procedimenti
penali pendenti o delle condanne con sentenza definitiva che precludono il
rilascio della carta. In caso di procedimento penale che si risolva, decorsi
i termini per il rinnovo, in favore dello straniero o comunque con la
condanna a una pena inferiore a due anni di reclusione, l'interessato ha
diritto al rilascio di una carta di soggiorno di durata illimitata.
4. Il rinnovo della carta può avvenire per motivi diversi da quelli
per cui è avvenuto il rilascio.
5. La carta di soggiorno può essere revocata solo in caso di
cessazione dello status di rifugiato.
Art. 34.
(Tutela giurisdizionale).
1. In caso di diniego di rilascio della carta di soggiorno, lo
straniero ha diritto al mantenimento o, se possiede i requisiti di legge, al
rinnovo del permesso di soggiorno di cui è titolare. In caso di diniego di
rinnovo, ovvero di revoca della carta di soggiorno, lo straniero ha diritto
al rilascio del permesso di soggiorno per il quale possiede i requisiti.
2. Contro revoca, annullamento, diniego di rilascio o di rinnovo
della carta di soggiorno è ammesso il ricorso al tribunale amministrativo
regionale competente con effetto sospensivo immediato, in caso di
presentazione di istanza incidentale, fino alla decisione sulla domanda
cautelare. In caso di sospensione del provvedimento e in mancanza di altro
permesso, è rilasciato un permesso per motivi di giustizia.
Capo VIII
ALTRE DISPOSIZIONI SULLA
CONDIZIONE DI RECIPROCITA'
Art. 35.
(Condizione di reciprocità).
1. La condizione di reciprocità si considera soddisfatta qualora non
risulti impedito agli italiani l'esercizio del diritto civile in oggetto,
ovvero quando questo non sia previsto, nel Paese cui lo straniero
appartiene, per i cittadini di quel Paese.
2. Ogni anno il Ministero degli affari esteri pubblica l'elenco dei
diritti civili e dei Paesi stranieri in relazione ai quali la condizione di
reciprocità risulta non sussistente.
3. Il Governo della Repubblica conclude accordi con gli Stati per i
quali risulta non sussistere la condizione di reciprocità al fine di
garantire l'esercizio dei diritti civili negati al cittadino italiano.
Art. 36.
(Ulteriori limiti di applicazione della
condizione di reciprocità).
1. Non è soggetto a condizione di reciprocità l'acquisto della prima
casa di abitazione ad uso privato da parte dello straniero regolarmente
soggiornante in Italia.
2. Non è soggetto a condizione di reciprocità l'esercizio di alcuno
dei diritti civili garantiti dalla legge al cittadino italiano da parte
dello straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di
durata illimitata.
Capo IX
RESPINGIMENTO ALLA FRONTIERA
Art. 37.
(Respingimento alla frontiera).
1. Lo straniero che intende fare ingresso nel territorio dello Stato
è respinto quando sussiste una delle seguenti circostanze:
a) mancanza di documenti o di requisiti in materia
assicurativa e doganale, prescritti per l'ingresso;
b) pericolo per ordine pubblico, sicurezza dello Stato,
sicurezza di uno Stato membro dell'Unione europea, salvo che vi si oppongano
pressanti ragioni di carattere umanitario;
c) segnalazione di appartenenza a organizzazioni mafiose, o
dedite al traffico di stupefacenti, o terroristiche, o dedite
all'immigrazione illegale;
d) mancanza di mezzi di sostentamento sufficienti, come
stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge, o di
corrispondente garanzia fornita da ente o da privato in Italia, nei casi di
ingresso in esenzione dall'obbligo di visto.
2. Qualora il respingimento riguardi un minore, ovvero un genitore o
il tutore o l'affidatario di un minore soggiornante in Italia, competente a
decidere è il tribunale per i minorenni. Il tribunale adotta le disposizioni
idonee a tutelare i diritti del minore, anche in deroga alle vigenti norme
di legge in materia.
3. Non si procede a respingimento se questo può pregiudicare
l'esercizio del diritto di asilo.
4. Salvo il caso di pericolo per l'ordine pubblico o per la
sicurezza dello Stato, non può essere respinto lo straniero titolare di
permesso di soggiorno in corso di validità o che in base alla legge ha
diritto al reingresso nel territorio dello Stato.
Art. 38.
(Provvedimento di respingimento
alla frontiera).
1. Il provvedimento di respingimento alla frontiera è adottato con
provvedimento scritto e motivato ed è comunicato allo straniero in lingua a
lui comprensibile; devono essere indicate le modalità di impugnazione.
2. Salvo il caso di adozione del provvedimento di custodia e
corrispondente procedimento giurisdizionale di convalida, il respingimento è
eseguito con accompagnamento a bordo del vettore che nel modo più rapido
conduce al Paese di appartenenza, o, in caso di apolidia, di stabile
residenza, ovvero nel Paese di provenienza del cittadino respinto, o, su
richiesta dell'interessato, in qualsiasi altro Paese in cui sia consentito
il suo ingresso.
3. In caso di mancata comunicazione all'autorità di pubblica
sicurezza relativa alla mancanza dei documenti richiesti per l'ingresso, gli
oneri per il rimpatrio sono a carico del vettore che ha condotto lo
straniero in Italia, salvo il caso di presentazione di domanda di asilo da
parte di questi. Negli altri casi, ove lo straniero non possa provvedervi,
gli oneri per il rimpatrio sono a carico del Ministero dell'interno.
4. Non è consentito il respingimento dello straniero verso un Paese
nel quale l'interessato possa essere in pericolo per uno dei motivi che
costituiscono presupposto per il riconoscimento del diritto di asilo, o dal
quale possa essere inviato in un Paese in cui non sia protetto da analogo
pericolo.
5. In ogni caso è garantita, allo straniero respinto, l'assistenza,
anche per la presentazione di ricorsi, delle strutture o dei servizi di
accoglienza istituiti ai valichi di frontiera.
Art. 39.
(Custodia dello straniero respinto
alla frontiera e procedimento giurisdizionale di
convalida).
1. In caso di presunta sussistenza di condizioni di inammissibilità
della domanda di asilo ovvero in caso di impossibilità di eseguire il
provvedimento di respingimento entro ventiquattro ore, l'ufficio di polizia
di frontiera dispone, con provvedimento scritto consegnato all'interessato,
la custodia dello straniero respinto, presso strutture alloggiative o, se
necessario, strutture ospedaliere.
2. Del provvedimento di custodia è data notizia al pretore ovvero,
quando sia comunque coinvolto un minorenne, al tribunale per i minorenni. Se
il provvedimento è adottato per sospetta inammissibilità della domanda di
asilo ovvero per l'esistenza di rischi per l'incolumità o la libertà
personale dello straniero nel Paese verso il quale dovrebbe essere respinto,
è informato anche il presidente della Commissione nazionale per il diritto
d'asilo.
3. Ai fini di cui al comma 2 è informato anche il difensore dello
straniero, eventualmente nominato d'ufficio.
4. Il pretore ovvero il tribunale per i minorenni esaminano i
provvedimenti e, con l'eventuale ausilio di un interprete, informano lo
straniero e il suo difensore dello svolgimento del procedimento e delle
facoltà dello straniero. Il pretore ovvero il tribunale per i minorenni
possono assumere una delle seguenti decisioni:
a) convalidano i provvedimenti già adottati e ordinano la
continuazione della custodia, purché l'eventuale sussistenza di condizioni
di inammissibilità della domanda di asilo risulti certa e comunque sia
possibile il rimpatrio in condizioni di sicurezza entro quindici giorni;
b) convalidano i provvedimenti e ordinano il rilascio di un
permesso di soggiorno per i motivi appropriati, con eventuale sorveglianza
di pubblica sicurezza, nel caso non sia possibile il rimpatrio in condizioni
di sicurezza entro quindici giorni ovvero quando le condizioni di salute
dello straniero non consentano il protrarsi della custodia;
c) dispongono modalità di custodia che non interrompano i
rapporti affettivi tra familiari, qualora risulti comunque coinvolto un
minore;
d) annullano i provvedimenti, nel caso risultino infondati
ovvero nel caso non sia certa l'eventuale sussistenza di alcuna delle
condizioni di inammissibilità della domanda di asilo, e ordinano l'ingresso
dello straniero nel territorio dello Stato e il ricevimento della eventuale
domanda di asilo;
e) convalidano i provvedimenti di respingimento e di
custodia provvisoria, ma ordinano l'ingresso dello straniero nel territorio
dello Stato per consentire la presentazione di una domanda di asilo qualora
i motivi di pericolo legati alla scelta del Paese di destinazione appaiano
non manifestamente infondati.
5. L'ordinanza del pretore ovvero del tribunale per i minorenni è
notificata allo straniero, con una traduzione in lingua a lui comprensibile
e all'ufficio di polizia di frontiera. Il provvedimento è immediatamente
esecutivo.
6. Contro la decisione del pretore ovvero del tribunale per i
minorenni lo straniero o il suo difensore possono ricorrere per Cassazione.
La presentazione di ricorso, limitatamente al caso di sospetta
inammissibilità della domanda di asilo ovvero di presunto pericolo per
l'incolumità dello straniero, sospende l'esecuzione del provvedimento. In
questo caso lo straniero è ammesso nel territorio dello Stato. Il questore
rilascia un permesso di soggiorno per motivi di giustizia e può chiedere al
tribunale l'applicazione di misure di pubblica sicurezza a carico dello
straniero.
7. Lo straniero sottoposto a custodia ha obbligo di dimora nel luogo
indicatogli. Il trasgressore è punito con la pena da uno a tre anni di
reclusione e con la espulsione susseguente alla scarcerazione. Non si
procede a espulsione susseguente alla scarcerazione qualora il pretore o il
tribunale per i minorenni adottino uno dei provvedimenti che consentono
l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato.
8. Lo straniero può rinunciare in qualunque momento all'istanza di
ingresso nel territorio dello Stato. Lo stato di custodia è immediatamente
interrotto dalla partenza dello straniero.
9. Lo straniero sottoposto a custodia ha diritto a ricevere
gratuitamente vitto, alloggio e cure mediche, con oneri a carico del
Ministero dell'interno. Lo straniero ha altresì il diritto di comunicare con
i familiari, con il difensore e con rappresentanti di organismi e
associazioni di tutela dei diritti dell'uomo.
10. Tutti gli atti connessi al procedimento giurisdizionale
considerato sono esenti da imposte.
Capo X
ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO
DELLO STATO ED ESPULSIONE
Art. 40.
(Presupposti di applicazione dei provvedimenti di
espulsione e di allontanamento dal territorio dello
Stato).
1. L'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato può
essere disposto in caso di soggiorno illegale.
2. L'espulsione dello straniero può essere disposta in caso di
pericolosità accertata del soggetto o, in alternativa all'espiazione della
pena, su richiesta dello straniero detenuto. L'espulsione può altresì essere
disposta in caso di soggiorno illegale quando lo straniero violi gli
obblighi derivanti dal provvedimento di allontanamento dal territorio dello
Stato.
3. L'allontanamento e l'espulsione per soggiorno illegale sono
disposti dal prefetto.
4. L'espulsione in caso di pericolosità accertata dello straniero
può essere disposta dal Ministro dell'interno per gravi motivi di ordine
pubblico o di sicurezza dello Stato, ovvero dal giudice dell'esecuzione,
quale misura di sicurezza a carico dello straniero condannato con sentenza
definitiva per un delitto non colposo ad una pena non inferiore a tre anni
di reclusione.
5. L'espulsione quale misura di sicurezza non può essere applicata
in caso di patteggiamento.
6. L'espulsione quale misura alternativa alla detenzione del
cittadino straniero condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena
che, anche se costituente parte residua di maggior pena, non sia superiore a
tre anni di reclusione, è disposta, su richiesta dell'interessato, dal
giudice dell'esecuzione, salvo che vi si oppongano inderogabili esigenze
processuali. L'esecuzione dell'espulsione sospende l'esecuzione della pena.
Lo stato di detenzione è ripristinato in ogni caso in cui il cittadino
extracomunitario espulso rientri nel territorio dello Stato prima che sia
trascorso un periodo di tempo di durata pari al doppio della pena detentiva
in alternativa alla quale ha ottenuto l'espulsione.
Art. 41.
(Limiti di applicazione dei provvedimenti
di espulsione e di allontanamento dal
territorio dello Stato).
1. Non può essere soggetto a provvedimento di espulsione o di
allontanamento, salvo il caso di gravi rischi per l'ordine pubblico o per la
sicurezza dello Stato, lo straniero che rientra in una delle seguenti
categorie.
a) titolare di permesso di soggiorno di durata illimitata o
di carta di soggiorno;
b) straniero per il quale può essere chiesto il
ricongiungimento familiare da cittadino italiano o comunitario o da
straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di
durata illimitata;
c) straniero nato in Italia;
d) straniero minore di età;
e) straniero soggiornante in Italia, anche irregolarmente,
da almeno dieci anni;
f) straniero che necessita di cure urgenti o comunque
essenziali;
g) cittadina straniera incinta o che ha partorito o subìto
interruzione di gravidanza da meno di sei mesi;
h) rifugiato o richiedente asilo.
2. Lo straniero illegalmente soggiornante ha diritto al rilascio di
un permesso di soggiorno per motivi di cui possegga i requisiti nei casi di
cui alle lettere b), c), d), ed e) del comma 1, ovvero per cure mediche nei
casi di cui alle lettere f) e g) del medesimo comma 1.
Art. 42.
(Modalità di espulsione e di allontanamento e meccanismi
di tutela).
1. Allo straniero a carico del quale è adottato il provvedimento di
espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato sono garantiti:
a) informazione sui propri diritti;
b) assistenza dell'interprete;
c) assistenza legale, anche per la presentazione di ricorsi;
d) contatto con la rappresentanza diplomatica del proprio
Paese, su richiesta;
e) contatto con familiari;
f) recupero dei beni e delle somme di denaro di proprietà,
nonché delle somme spettanti per lavoro svolto, anche irregolarmente.
2. Il provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato è
eseguito intimando allo straniero di lasciare il territorio dello Stato
entro trenta giorni. Il questore può disporre che durante tale periodo lo
straniero si presenti a un ufficio di polizia, prescrivendo le modalità e la
frequenza della presentazione. Qualora lo straniero sia privo di documenti
di identità, il questore può procedere al rilevamento dei dati necessari
all'identificazione secondo quanto disposto dal regolamento di attuazione
della presente legge, e può chiedere all'autorità giudiziaria di disporre a
carico dello straniero l'obbligo di dimora.
3. Lo straniero è informato della facoltà di procedere, entro il
termine di cui al comma 2, ad una delle seguenti azioni:
a) richiedere, quando si tratti di straniero già titolare di
permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi, il rilascio di un
permesso dello stesso tipo per il quale egli possiede i requisiti;
b) richiedere un permesso di soggiorno per coesione
familiare, qualora sia in possesso dei requisiti;
c) presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale
contro il provvedimento di allontanamento, con effetto sospensivo immediato;
d) richiedere la decisione del tribunale per i minorenni, se
il provvedimento di allontanamento interferisce con i diritti di un minore
presente in Italia.
4. Il giudice amministrativo nei ricorsi indicati alla lettera c)
del comma 3 ha giurisdizione esclusiva estesa al merito. Il giudice può
annullare il provvedimento di allontanamento e ordinare l'eventuale rilascio
di un permesso di soggiorno per i motivi opportuni anche nel caso in cui
tale provvedimento interferisca con diritti fondamentali della persona o
risulti non commisurato con la gravità dell'infrazione di cui lo straniero
si è reso responsabile, tenuto conto, in particolare, dell'effettivo grado
di inserimento sociale o lavorativo da questi raggiunto.
5. Qualora lo straniero abbia, alla scadenza del termine di trenta
giorni di cui al comma 2, avviato una delle procedure di cui alle lettere
a), b), c) e d) del comma 3, il provvedimento di allontanamento dal
territorio dello Stato è sospeso. In caso di rilascio di uno dei permessi
ivi previsti, il provvedimento è revocato. In caso contrario lo straniero è
tenuto a lasciare il territorio dello Stato entro i quindici giorni
successivi alla decisione sulla procedura avviata.
6. Lo straniero che non ottempera all'obbligo di lasciare il
territorio dello Stato entro i termini previsti dal presente articolo è
espulso per soggiorno illegale.
7. Salvo quanto disposto dall'articolo 44, i provvedimenti di
espulsione sono eseguiti con accompagnamento immediato dello straniero alla
frontiera. Ai fini della presente legge, per accompagnamento alla frontiera
si intende l'accompagnamento a bordo del vettore che nel modo più rapido
conduce al Paese di appartenenza, o, in caso di apolidia, di stabile
residenza, ovvero, su richiesta dell'interessato, in qualsiasi altro Paese
in cui sia consentito il suo ingresso.
8. Lo straniero non può essere in nessun caso inviato in un Paese
nel quale può essere in pericolo per uno dei motivi che costituiscono
presupposto per il riconoscimento del diritto di asilo, o dal quale può
essere inviato in un Paese in cui non è protetto da analogo pericolo.
9. Lo straniero oggetto di un provvedimento di espulsione ha diritto
a far riesaminare la propria posizione. In tale caso, nonché nei casi in cui
non è possibile procedere immediatamente all'accompagnamento alla frontiera
o in cui si deve dar luogo ad uno degli atti garantiti dalla legge allo
straniero, questi è sottoposto a custodia da parte delle forze di polizia.
10. Entro quarantotto ore il pretore è investito della decisione
sulla legittimità del provvedimento di espulsione e sull'eventuale
sussistenza di ragioni non palesemente infondate che rendono necessario il
riesame della posizione dello straniero.
11. Il pretore, entro quarantotto ore, sentita la persona oggetto
del provvedimento di espulsione e accolte le deduzioni dell'amministrazione
nonché quelle eventualmente presentate da organismi e associazioni di tutela
dei diritti dell'uomo, decide se:
a) consentire il prolungamento del regime di custodia fino a
un massimo di quindici giorni, qualora sia possibile eseguire l'eventuale
espletamento degli atti cui lo straniero ha diritto e l'accompagnamento alla
frontiera entro quella data;
b) ordinare la remissione in libertà dello straniero, con
l'eventuale adozione di misure di sorveglianza di pubblica sicurezza, per
consentire la presentazione di una domanda di asilo o l'espletamento di uno
degli atti cui lo straniero ha diritto, ovvero in attesa che
l'allontanamento sia eseguibile;
c) annullare il provvedimento di espulsione e ordinare la
remissione in libertà e il rilascio di un opportuno permesso cui lo
straniero abbia titolo, nel caso in cui il provvedimento di espulsione sia
privo dei presupposti o lo straniero appartenga ad una delle categorie per
le quali detto provvedimento non può essere adottato;
d) richiedere l'intervento del tribunale per i minorenni, se
il provvedimento di espulsione interferisce con i diritti di un minore
presente in Italia.
12. Lo straniero sottoposto a custodia ha diritto ai contatti con i
familiari, con i funzionari della rappresentanza consolare o diplomatica del
proprio Paese e con i rappresentanti di organismi e associazioni di tutela
dei diritti dell'uomo.
13. Il regime di custodia avviato su istanza dello straniero è
interrotto, su richiesta dell'interessato, in qualunque momento. Si procede,
in tale caso, all'immediato accompagnamento alla frontiera.
14. Il tribunale per i minorenni è investito della decisione ogni
qualvolta il provvedimento di allontanamento o di espulsione riguardi il
genitore o il tutore o l'affidatario di un minore soggiornante in Italia. Il
tribunale stabilisce se risulti prevalente il diritto del minore a
proseguire, nell'unità familiare, il soggiorno in Italia ed adotta le
disposizioni opportune, anche in deroga alle vigenti norme di legge in
materia.
15. La presentazione di ricorso davanti al tribunale amministrativo
regionale contro il provvedimento di espulsione per soggiorno illegale o per
motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato non ha effetto
sospensivo immediato sul provvedimento.
Art. 43.
(Rimpatrio degli stranieri allontanati dal territorio
dello Stato).
1. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le
condizioni e le modalità di erogazione di contributi o di formazione
professionale ai fini del rimpatrio e del reinserimento sociale, anche quale
cooperante nell'ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo, del
cittadino straniero per il quale è adottato un provvedimento di
allontanamento dal territorio dello Stato.
Art. 44.
(Accordi di ammissione. Stranieri privi di documento di
viaggio).
1. Il Governo della Repubblica conclude gli accordi bilaterali o
multilaterali con i Paesi di emigrazione per favorire l'ammissione degli
immigrati allontanati dall'Italia, espulsi o respinti e il loro inserimento
sociale, anche quali cooperanti nell'ambito di progetti di cooperazione allo
sviluppo.
2. L'erogazione di aiuti economici da parte dello Stato italiano
nell'ambito degli accordi di cui al comma 1 è subordinata alla effettiva
realizzazione da parte dei Paesi contraenti di politiche atte a migliorare
la qualità della vita dei potenziali migranti e a favorire l'inserimento dei
cittadini extracomunitari allontanati, espulsi o respinti dall'Italia e
ammessi in forza degli accordi stessi.
3. Lo straniero oggetto di un provvedimento di espulsione per il
quale non è possibile determinare il Paese di appartenenza ovvero, in caso
di apolidia, di stabile residenza, qualora non sia in grado di indicare
altro Paese disposto ad accoglierlo, è inviato verso uno dei Paesi con i
quali il Governo italiano ha stipulato accordi di ammissione. Detto Paese è
scelto dall'interessato o, in mancanza di tale scelta, dal pretore o dal
tribunale per i minorenni, nel corso del procedimento giurisdizionale di
convalida dello stato di custodia, sulla base di una attribuzione presuntiva
di nazionalità e nella salvaguardia dell'identità culturale dello straniero.
Art. 45.
(Reingresso successivo ad allontanamento dal territorio
dello Stato o ad espulsione).
1. Lo straniero allontanato dal territorio dello Stato non può
rientrarvi prima che sia trascorso un anno dalla data di uscita.
2. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato
prima che sia trascorso un periodo di tre anni, in caso di espulsione per
soggiorno irregolare, ovvero il periodo indicato dal giudice dell'esecuzione
o dal Ministro dell'interno nel decreto di espulsione.
3. Salvo il caso di gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza
dello Stato, il reingresso antecedente alla scadenza dei termini previsti ai
commi 1 e 2 è autorizzato dal Ministro dell'interno, su richiesta dello
straniero espulso, nei casi in cui è necessario tutelare il diritto
all'unità familiare dell'interessato, ed è consentito, anche in mancanza di
esplicita autorizzazione, nei casi in cui è necessario tutelare il diritto
di asilo.
4. Salvo il ripristino dello stato di detenzione nel caso di
cittadino straniero espulso in alternativa alla detenzione, il reingresso
non autorizzato comporta l'immediata espulsione dello straniero nonché il
raddoppio dei termini previsti per il divieto di reingresso, salvo che
sussistano le condizioni che avrebbero motivato l'autorizzazione del
reingresso anticipato.
Capo XI
DIRITTO DI DIFESA E TRATTAMENTO PENITENZIARIO
Art. 46.
(Diritto di difesa).
1. Lo straniero presente sul territorio italiano gode del diritto di
difesa in giudizio e, sulla base dei soli requisiti di reddito, del diritto
di accesso al patrocinio a spese dello Stato. Si prescinde, a tal fine, dal
requisito di regolarità del soggiorno.
2. Lo straniero ha diritto a ricevere gli atti giudiziari a lui
indirizzati in lingua a lui comprensibile.
Art. 47.
(Trattamento penitenziario dello straniero).
1. Il detenuto straniero ha diritto a ricevere in lingua a lui
comprensibile le informazioni relative ai suoi diritti e ai suoi obblighi.
2. Il detenuto straniero ha diritto alla corrispondenza e ai
colloqui telefonici in lingua straniera, salvi i casi in cui si presentano
particolari esigenze processuali o di sicurezza degli istituti penitenziari.
In tali casi l'autorità penitenziaria dispone la presenza di un interprete
ai colloqui e la previa traduzione della corrispondenza scritta.
3. L'autorità penitenziaria si adopera per garantire al detenuto
straniero concrete possibilità di accesso a misure alternative alla
detenzione.
4. Allo straniero detenuto è rilasciato, allo scadere della pena, un
permesso di soggiorno di durata pari a quella residuata dal permesso di cui
lo straniero era titolare al momento dell'ingresso nell'istituto di pena,
salvo il caso in cui a carico dello straniero sia stato adottato il
provvedimento di espulsione quale misura di sicurezza conseguente alla
condanna
Capo XII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 48.
(Regolarizzazione degli stranieri presenti sul territorio
dello Stato).
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i cittadini stranieri presenti alla medesima data e a
qualunque titolo sul territorio nazionale devono regolarizzare la loro
posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici delle questure o
dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti.
2. Al fine di cui al comma 1 gli interessati sono tenuti a
presentarsi agli appositi uffici delle questure o dei commissariati di
pubblica sicurezza territorialmente competenti, muniti di passaporto o di
documento equipollente o di attestato di cittadinanza rilasciato dal console
dello Stato di appartenenza o, in mancanza, di dichiarazione resa al comune
di dimora abituale dall'interessato e dalla contestuale attestazione
dell'identità personale dello straniero resa da due persone incensurate di
cittadinanza italiana o regolarmente soggiornanti in Italia.
3. Salvo che si tratti di persona pericolosa per la sicurezza dello
Stato, allo straniero che chiede di regolarizzare la propria posizione è
rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro o per studio,
anche in mancanza dei requisiti previsti dalla legge, o un permesso per
coesione familiare, quando sussistono i requisiti relativi ai vincoli
familiari, ovvero un permesso ad altro titolo per il quale l'interessato è
in possesso degli specifici requisiti previsti dalla legge.
4. I cittadini stranieri che chiedono di regolarizzare la propria
posizione non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni
vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono annullati i
provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a
seguito di tali violazioni.
Art. 49.
(Norme di salvaguardia).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto più
favorevoli, anche ai cittadini italiani, agli ex cittadini italiani, ai
cittadini stranieri di origine italiana che rientrano nel territorio
nazionale e ai cittadini comunitari.
Art. 50.
(Regolamento di attuazione).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento di
attuazione della presente legge.
Art. 51.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si fa
fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
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