Roma 10 maggio 1999

Oggetto: Decreto Legislativo concernente le disposizioni correttive al Testo UNico sull'immigrazione, Art.8. Disposizioni relative alle procedure di regolarizzazione.

Il Decreto Legislativo del 13 aprile 1999 pubblicato sulla G.U. n.97 del 27 aprile 1999 recante "Disposizioni correttive al Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'art.47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n.40", all'art.8, ha modificato la rubrica dell'art.49 del T.U. con l'introduzione di disposizioni transitorie, inserendo dopo il comma 1 un successivo comma 1 bis con il quale viene prevista la possibilita' di regolarizzazione a favore degli stranieri, gia' presenti in Italia alla data del 27 marzo 1998 in possesso dei requisiti previsti dal D.P.C.M. del 16 ottobre 1998, che abbiano presentato le relative domande entro il 15 dicembre 1998.

Il predetto provvedimento normativo entrera' in vigore il prossimo 12 maggio, al termine dell'ordinaria "vacatio legis".

Alla luce di queste nuove disposizioni, che consentono la possibilita' di rilasciare i permessi di soggiorno, non solo ad un numero limitato di stranieri, cosi' come stabiliva il citato D.P.C.M. del 16 ottobre 1998, ma a tutti gli extracomunitari in possesso dei prescritti requisiti, si determina l'opportunita' di riconsiderare alcuni criteri valutativi dei requisiti predetti, fornendo ulteriori chiarimenti a integrazione e parziale modifica delle direttive precedentemente emanate.

Si ritiene, peraltro, che un'eventuale revisione delle pratiche inerenti la regolarizzazione non determinera' eccessivi disagi agli Uffici periferici, in quanto l'iter procedurale delle stesse non risulta ancora completato, non essendo stato rilasciato, finora, alcun permesso di soggiorno ed anche tenuto conto del limitato numero di provvedimenti di rigetto effettuati dagli Uffici Stranieri delle Questure su tutto il territorio nazionale.

Infatti, prima di procedere alla convocazione dello straniero, al fine di comunicargli l'esito dell'istanza di regolarizzazione, qualora la Questura abbia ritenuto non accoglibile l'istanza prodotta, sulla base delle precedenti direttive pur non avendo adottato un formale provvedimento di diniego, potra' essere riesaminata la documentazione prodotta in base alle nuove disposizioni di seguito evidenziate.

Nel caso dei limitati provvedimenti di rigetto gia' notificati, si potra' provvedere, su istanza motivata degli interessati, ad un riesame, revocando di conseguenza i provvedimenti adottati e non conformi agli attuali orientamenti.

In via preliminare, corre l'obbligo di sottolineare ancora una volta la necessita' che venga sempre verificata, anche all'atto della presentazione della domanda di regolarizzazione, l'identita' dei richiedenti mediante l'esibizione del passaporto o altro documento equipollente, idoneo ad attestare la nazionalita' e le generalita' dell'interessato mentre, in particolare, per le sottonotate questioni si specifica.

Documentazione comprovante la presenza in Italia prima del 27.3.1998.

Sono state da piu' parti rappresentate difficolta' di esibire quale prova della presenza in Italia la documentazione proveniente da organismi umanitari ed assistenziali. A tale riguardo, nel confermare che il possesso di una semplice tessera di iscrizione a sindacati o ad associazioni non puo' costituire prova se non corredato da ulteriore documentazione recante data anteriore al 27 marzo 1998, (quale ad esempio l'iscrizione in registri progressivi o la ricevuta della istanza avanzata dallo straniero oppure altro documento da cui si deduca che lo straniero ha usufruito di prestazioni sociali, sanitarie, assistenziali, legali etc.) si ritiene che qualora non possa essere esibita quest'ultima documentazione, potra' essere considerata, quale certificazione integrativa, una apposita dichiarazione sottoscritta dai responsabili provinciali delle organizzazioni sindacali o delle associazioni appositamente e preventivamente designati e formalmente comunicati alle Questure dalle medesime, con la quale si certifica che la tessera di iscrizione o altra documentazione similare in possesso dello straniero e' stata effettivamente rilasciata alla data in essa indicata.

Si precisa, inoltre, che puo' essere ritenuta valida quale prova della presenza anche la corrispondenza ricevuta in Italia dallo straniero, recante timbratura delle Poste Italiane con data certa anteriore al 27 marzo 1998.

In ogni caso potranno essere sempre disposti mirati accertamenti tendenti a verificare che lo straniero abbia effettivamente alloggiato presso l'indirizzo indicato nella predetta corrispondenza.

Sistemazione alloggiativa

Oltre alla documentazione indicata nella circolare p.n. del 30 ottobre 1998, potra' essere accolta anche la sola dichiarazione di colui che offre la disponibilita' dell'alloggio, fermi restando gli obblighi di comunicazione, previsti dall'art.7 del decreto legislativo 286/98 e dall'art.12 della legge 191/78, adempimento che dovra' essere eseguito al piu' tardi entro la data di ritiro del permesso di soggiorno.

Lavoro autonomo

Si e' dell'avviso che, ove lo straniero non sia in grado di dimostrare la disponibilita' di un reddito annuo consolidato o di mezzi economici pari all'importo dell'assegno sociale, le istanze, complete degli altri requisiti, potranno comunque essere ricevute e la documentazione attestante la disponibilita' economica potra' essere esibita all'atto del primo rinnovo. Pertanto il relativo permesso di soggiorno non potra' avee durata massima superiore ad un anno.

Presentazione di domande incomplete

Nel caso in cui alla data fissata all'atto della prenotazione, venga esibita una documentazione incompleta potra' essere fissato un nuovo appuntamento, entro il termine ultimo delle prenotazioni gia' programmate da ciascuna Questura e, comunque, non oltre il 20 ottobrep.v., al fine di consentire il perfezionamento della pratica.

Allontanamento temporaneo dal territorio nazionale

Sono state piu' volte avanzate richieste da cittadini extracomunitari, in attesa di conoscere gli esiti della propria domanda di regolarizzazione, di allontanarsi dal territorio nazionale per recarsi nel Paese di provenienza, per motivi, per lo piu' di natura familiare.

In casi particolarmente gravi e debitamente documentati e valutati con particolare attenzione, (es. decesso o imminente pericolo di vita di uno stretto congiunto etc.) potra' essere consentito allo straniero richiedente la regolarizzazione l'allontanamento dal territorio nazionale per un periodo di tempo limitato, finalizzato al reingresso.

In tali casi i Sigg. Questori vorranno inviare le singole istanze a questo Dipartimento - Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera con allegata la documentazione da cui risultino i gravi motivi, la frontiera di uscita e di successivo reingresso, la durata della permanenza nel Paese estero, nonche', ove possibile, l'indicazione in merito al possesso o meno dei requisiti previsti dal D.P.C.M. in oggetto.

Successivamente questo Dipartimento fornira' le proprie determinazioni agli Uffici di frontiera interessati ed alla Questura richiedente.

Competenza territoriale

Nel caso di stranieri che abbiano effettuato la prenotazione presso la Questura di una Provincia diversa da quella ove e' domiciliato il datore di lavoro si ribadisce, come gia' chiarito in precedenti comunicazioni, che la verifica del contratto puo' essere effettuata dalle Sezioni circoscrizionali o decentrate dagli Uffici provinciali del Lavoro competenti in riferimento alla domiciliazione dell'azienda, mentre la Questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno non potra' che essere quella riferita al domicilio indicato nell'istanza che potra' essere istruita previa esibizione del contratto.

Qualora non ci sia piu' corrispondenza tra la Provincia dove lo straniero dimostra di abitare e la Questura che ha effettuato la prenotazione, si reputa che quest'ultima debba invitare lo straniero a proseguire l'iter di regolarizzazione preso la Questura del luogo di domicilio, competente al rilascio del permesso di soggiorno, provvedendo tempestivamente a notiziare quell'Ufficio della circostanza.

Modalita' di rilascio dei permessi di soggiorno

Il rilascio dei permessi di soggiorno, che si effettuea' a partire dal 12 maggio p.v., dovra' avvenire attraverso la convocazione degli stranieri richiedenti, secondo un criterio temporale basato sulla data di presentazione della domanda, da attuare attraverso i mezzi piu' efficaci e ritenuti piu' appropriati secondo le differenti realta' provinciali (comunicati stampa, affissione di elenchi presso le Questure, convocazione "ad personam" etc.).

A tale scopo gli Uffici Stranieri dovranno prevedere l'attivazione di sportelli differenziati e, se il caso, decentrati per il rilascio dei permessi di soggiorno e per l'istruttoria delle istanze ancora pendenti, secondo le prenotazioni gia' fissate.

Si raccomanda all'attenzione delle SS.LL. la necessita' che tale attivita' informativa ed organizzativa venga realizzata nel modo piu' efficace possibile.

La durata dei permessi di soggiorno per lavoro dovra' essere conforme a quanto previsto dalla normativa attualmente in vigore (art.5, comma 3, del Decreto Legislativo 286/98). Di conseguenza i permessi di soggiorno rilasciati per lavoro subordinato a tempo indeterminato e lavoro autonomo avranno la durata biennale, ad eccezione di quelli per lavoro autonomo rilasciati senza la verifica della disponibilita' economica, per i quali la durata e' annuale. Nel caso del rapporto di lavoro a tempo determinato a durata del soggiorno sara' commisurata a quella del contratto; relativamente al lavoro stagionale, oltre al citato art.5, comma 3, si richiama quanto previsto dall'art.24 del citato Decreto Legislativo 286/98.

E' stato, inoltre, segnalato che molti datori di lavoro pur avendo assunto un formale impegno sottoscrivendo contratti di cui all'art.3 del D.P.C.M. 16 ottobre 1998, successivamente, anche a causa del protrarsi delle procedure di regolarizzazione, hanno revocato la propria offerta di lavoro.

Di conseguenza, alcuni stranieri, che all'atto della presentazione della documentazione erano in possesso di tutti i requisiti previsti, al momento del rilascio del permesso di soggiorno, risultano essere, di fatto, privi della formale offerta di lavoro.

Al riguardo si ritiene, pero', che tali istanze non debbano essere paificate a quelle prive, fin dall'origine, del requisito del contratto di lavoro.

Conseguentemente per tai casi sara' possibile concedere un permesso di soggiorno per lavoro-attesa occupazione, della durata limitata ad un anno, periodo entro il quale lo straniero dovra' trovae un'altra occupazione, informando tempestivamente la Questura competente che provvedera' a rinnovare il soggiorno secondo le modalita' sopra richiamate.

Alla scadenza annuale, nel caso in cui lo straniero non sia in grado di dimostrare di svolgere attivita' lavorativa, il permesso di soggiorno non verra' rinnovato, salvo quanto previsto dall'art.5, comma 5 del Decreto Legislativo 286/98.

Tanto premesso, si confida nella consueta collaborazione dele SS.LL., affinche' vengano segnalate eventuali emergenze o richieste di chiarimenti, anche al fine di ulteriori indicazioni di cui si fa riserva.

IL CAPO DELLA POLIZIA

Masone