Proposta di DECRETO (osservazioni di Paolo Bonetti -ASGI)

Settima bozza 29/4/1999        

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Misure straordinarie di accoglienza per le persone provenienti dal territorio della Repubblica Federale di Jugoslavia        

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

Considerando che l'esodo di cittadini jugoslavi, rifugiati e sfollati interni che hanno dovuto abbandonare il loro luogo di abituale dimora a causa del conflitto nel territorio della Repubblica Federale di Jugoslavia, ha raggiunto dimensioni inaspettate;

considerando che tale esodo ha creato una situazione difficile da gestire nei paesi limitrofi, soprattutto in Albania, nella Repubblica ex-jugoslava di Macedonia, e nel territorio del Montenegro, nei quali attualmente si trovano un cospicuo numero di rifugiati e, rispettivamente, di sfollati interni;

considerando che la situazione nella quale si trovano gran parte di questi rifugiati e sfollati interni, nonostante gli sforzi di assistenza da parte del Governo italiano e degli altri Governi, degli organismi internazionali e degli organismi non-governativi, continua ad essere caratterizzata da sofferenze sotto vari aspetti, sia sotto il profilo fisico, sia sotto il profilo psichico; considerando che un certo numero di rifugiati e sfollati interni, attualmente ospitati in Albania, nella Repubblica ex-jugoslava di Macedonia, in Montenegro, nei paesi limitrofi o trasferiti in altri Paesi, potrebbe avere legami con familiari o altre persone residenti in Italia, o avrebbero bisogno, per la loro particolare vulnerabilità, di un trasferimento in Italia; vista l`ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 marzo 1999 che ha dichiarato lo stato di emergenza; ritenuto che pertanto sussistano, in occasione del conflitto nei territori della Repubblica Federale di Jugoslavia, le rilevanti esigenze umanitarie che in base all'articolo 20 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) consentono l'adozione di misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali; d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e per la solidarietà sociale, emana il seguente decreto:       Art.1 (Categorie di cittadini della Repubblica Federale di Jugoslavia destinatari delle misure straordinarie di accoglienza) 1. Le misure straordinarie di accoglienza previste nel presente decreto, adottate ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano ai rifugiati e agli sfollati interni che hanno dovuto abbandonare il loro luogo di abituale dimora a causa del conflitto nel territorio della Repubblica Federale di Jugoslavia e che appartengono ad una delle categorie indicate dagli art. 2, 3, 5. 2. Qualora gli interessati non dispongano di un valido passaporto, di altro documento di viaggio o di identità, e qualora oggettivamente siano impossibilitati ad ottenere tali documenti, questi possono essere sostituiti da una certificazione munita di fotografia, recante lidentità, le generalità e la nazionalità del titolare, rilasciata dagli enti gestori dei campi o centri di accoglienza di rifugiati o sfollati, allestiti in Albania, nella Repubblica ex-jugoslava di Macedonia e in Montenegro ovvero in altri Paesi o da altri organismi, appositamente autorizzati, che assistono in quelle zone i rifugiati o sfollati che si trovano fuori dai campi; per quanto possibile tali certificazioni devono essere rilasciate in collaborazione con lAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, con lOrganizzazione Internazionale per le Migrazioni o il Comitato Internazionale della Croce Rossa, e basarsi sulla registrazione effettuata da detti organismi. 3. Le disposizioni del presente decreto si osservano in deroga alle diverse disposizioni previste dal citato testo unico. 4. Le disposizioni del presente decreto si osservano senza alcuna distinzione di appartenenza etnica, linguistica o religiosa delle persone.       Art. 2 (Ricongiungimento familiare) 1. Il ricongiungimento con i rifugiati e sfollati interni di cui all` art. 1 del presente decreto puo` essere chiesto dal familiare cittadino italiano o di uno stato membro dell` Unione Europea residente in Italia ovvero dal familiare cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il ricongiungimento puo essere chiesto altresì dal familiare straniero richiedente asilo, presente in Italia alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche nelle more della decisione definitiva sul ricorso avverso il provvedimento di diniego sul riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero dal familiare straniero che esibisca ricevuta dellistanza di regolarizzazione presentata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 1998.2. 2. Unicamente ai fini dell'ammissione in Italia ai sensi del presente decreto, per "familiari" si intendono il coniuge non legalmente separato e i parenti entro il quarto grado. 3. Unicamente ai fini dell'ammissione in Italia ai sensi del presente decreto, il familiare soggiornante in Italia che chiede il ricongiungimento è esentato dall'obbligo di cui al comma 3, lettere a) e b), dell'articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 4. In considerazione dell'oggettiva difficoltà di seguire la procedura di ricongiungimento prevista dalle norme ordinarie vigenti in materia, al fine di operare i ricongiungimenti di cui al presente decreto s'instaura una procedura semplificata. In particolare, qualora non sia oggettivamente possibile la certificazione, da parte degli interessati, dei legami di parentela di cui al comma 2 del presente articolo, detta certificazione può essere sostituita da idonea certificazione, rilasciata secondo le modalità di cui al comma 2 dell articolo 1. Il legame di parentela può essere dichiarato in base ad unautocertificazione da parte dei parenti soggiornanti in Italia. I tempi previsti per il rilascio o il diniego del nullaosta al ricongiungimento di cui all'art. 29, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono ridotti a complessivi quindici giorni. 5. Alle persone che si sono ricongiunte in Italia è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari della durata di un anno, rinnovabile, se persistono i motivi per i quali è stato rilasciato ovvero se, alla scadenza del permesso, risulta comunque impossibile il rimpatrio, in condizioni dignità e di sicurezza, nel luogo di provenienza nel territorio della Repubblica Federale di Jugoslavia. Esso consente l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la durata e le caratteristiche previste nell'art. 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 qualora si tratti di persona ricongiuntasi con familiare cittadino italiano o cittadino di Paesi dellUnione europea residenti in Italia ovvero con familiare straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, asilo o motivi religiosi. 6. Le persone che si sono ricongiunte con i familiari in Italia hanno inoltre diritto a beneficiare delle misure di assistenza previste dall'articolo 6 del presente decreto. 7. Gli organismi non-governativi e di volontariato hanno la possibilità di fare da tramite, previa delega da parte delle persone interessate, con le autorità competenti ai fini dell`applicazione del presente articolo.     Art. 3 (Accoglienza di persone che si trovano in situazioni particolarmente vulnerabili e di disertori e renitenti alla leva)     1. Sono ammessi nel territorio nazionale, fatte salve le competenze in materia di tutela dell'ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, i rifugiati e gli sfollati interni, di cui all'art. 1, che si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità. 2. I criteri per l'individuazione dei rifugiati e degli sfollati di cui al comma precedente, nonché le procedure per il loro trasferimento in Italia sono definite con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa e della solidarieta` sociale, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e il Comitato Internazionale della Croce Rossa, con particolare riguardo alle seguenti categorie: a) persone che necessitano di cure mediche o particolare assistenza non disponibili in loco, nonche` gli accompagnatori degli stessi. b) minori non accompagnati, segnalati dallAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, e bisognosi di particolare assistenza non disponibile in loco; c) donne o persone anziane, bisognose di particolare assistenza non disponibile in loco; d) altre persone in situazioni di particolare vulnerabilità segnalate alle autorità italiane dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. 3. La Repubblica italiana è impegnata a garantire comunque lingresso e lospitalità ai cittadini della Repubblica Federale di Jugoslavia che siano in età di leva o richiamati alle armi, che risultino disertori o renitenti alla leva o obiettori di coscienza. 4. Alle persone di cui al comma 1 e 3 del presente articolo è rilasciato un permesso di soggiorno per asilo umanitario della durata di un anno e rinnovabile, se persistono i motivi per i quali è stato rilasciato ovvero se, alla scadenza del permesso, risulta comunque impossibile il rimpatrio, in condizioni di dignità e di sicurezza, nel luogo di provenienza nel territorio della Repubblica Federale di Jugoslavia. Il permesso per asilo umanitario consente l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività` di lavoro.                   Art. 4 (Modalità del rilascio dei visti e di eventuali titoli di viaggio e di trasferimento in Italia)   1. Alle persone che hanno titolo al ricongiungimento familiare di cui all'art. 2, nonché alle persone che si trovano nelle condizioni di particolare vulnerabilità indicate dall'art. 3, comma 2, è rilasciato dalle autorità diplomatiche italiane, un visto di ingresso, per ricongiungimento famigliare, e, rispettivamente, per motivi umanitari e, ove necessario, un apposito lasciapassare. Sono previste, inoltre, modalità' semplificate per il rilascio dei visti di ingresso e, ove necessario, di lasciapassare, nei casi in cui agli interessati non sia possibile recarsi presso la rappresentanza diplomatica o consolare competente. In ogni caso la rappresentanza diplomatico-consolare italiana, anche in collaborazione con lAlto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, con lOrganizzazione internazionale per le migrazioni o con il Comitato internazionale della Croce rossa, deve accertare lautenticità della certificazione eventualmente rilasciata ai sensi dellarticolo 1, comma 2. 2. I visti di ingresso per motivi umanitari rilasciati in base al presente decreto hanno validità territoriale limitata alla sola Repubblica italiana. 3. Il viaggio delle persone autorizzate ad entrare in Italia in base al presente decreto è gratuito sui mezzi messi a disposizione dalle autorità italiane operanti in loco. Qualora non sia disponibile il trasporto su tali mezzi, i costi per il trasporto su mezzi di trasporto di linea sono rimborsabili fino al primo punto di arrivo in Italia; nel caso del trasporto dallAlbania sono rimborsati soltanto i viaggi su navi private di linea in direzione verso l'Italia. Gli enti o le società di gestione dei trasporti di linea ottengono il rimborso della spesa sostenuta allorchè i rispettivi incaricati facciano segnalazione delle persone trasportate alle autorità portuali o aereoportuali italiane al momento del loro arrivo nel primo scalo in Italia. 4. Il visto di ingresso per ricongiungimento familiare o per motivi umanitari rilasciato ai sensi del presente decreto costituisce altresì titolo di viaggio gratuito sui mezzi di trasporto di linea italiani dal primo luogo di arrivo in Italia fino al luogo di destinazione. 5. Ai fini della coperura delle spese di viaggio sostenute ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo si provvede mediante utilizzazione delle somme messe a disposizione secondo le disposizioni del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, secondo speciali e semplificate modalità amministrative e contabili disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dellinterno, degli affari esteri, della difesa, dei trasporti e della navigazione e per la solidarietà sociale.                 Art. 5 (Accoglienza sulla base di iniziative di solidarietà promosse da enti pubblici e privati)   1. I cittadini italiani, i cittadini appartenenti ad uno Stato membro dell`Unione Europea e residenti in Italia, gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno avente durata non inferiore ad un anno, Enti Locali, organismi non-governativi e associazioni di volontariato operanti nel settore, associazioni professionali e sindacati, possono segnalare alla Prefettura competente per il luogo in cui gli stranieri saranno accolti la propria disponibilità ad ospitare per non meno di un anno una o più persone - scelte tra rifugiati e sfollati interni, che hanno dovuto abbandonare i loro luoghi di abituale dimora a causa del conflitto in atto nel territorio della Repubblica Federale di Jugoslavia. 2. A tal fine gli enti pubblici o privati debbono presentare un progetto indicante le modalità per assicurare vitto, alloggio, ed adeguata assistenza, inclusa l`iscrizione al Servizio sanitario nazionale e le spese di rimpatrio, ai rifugiati e agli sfollati che intendono ospitare. 3. I cittadini italiani o i cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno di durata superiore ad un anno devono fornire comprovata garanzia di essere effettivamente in grado di assicurare alle persone accolte vitto, alloggio ed adeguata assistenza, inclusa l`iscrizione al Servizio sanitario nazionale e le spese di rimpatrio, per tutto il periodo proposto. 4. La verifica dei requisiti e la decisione sull'idoneità dei progetti di accoglienza di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e' attuata dalla Prefettura competente per territorio. Essa risponde sull'idoneità dei progetti di accoglienza presentati entro il termine di quindici giorni. In caso di esito positivo la Prefettura consegna all'interessato un nullaosta indicante il numero e i nomi delle persone da ospitare e il luogo dell'ospitalità; ove possibile, la Prefettura indica altresì attraverso quali mezzi agevolati sia possibile far pervenire il nulla-osta al rifugiato o sfollato. La prefettura invia altresì il nullaosta alla competente Questura, al Ministero dell'Interno. (***). 5. Il nullaosta costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso per motivi umanitari e, ove necessario, di un lasciapassare e per il viaggio e l'ammissione in Italia dei rifugiati e degli sfollati di cui al comma 1 del presente articolo secondo le medesime disposizioni previste dall'articolo 4 (***) del presente decreto. 6. Il Questore della Provincia in cui si trova il luogo di accoglienza per il quale la Prefettura ha rilasciato il nullaosta previsto dal comma 4 del presente articolo rilascia alle persone che sono accolte in Italia in base alle disposizioni del presente articolo un permesso di soggiorno per asilo umanitario, secondo le medesime caratteristiche indicate dall' art. 3, comma 4 del presente decreto. Il permesso per asilo umanitario può essere rinnovato anche a prescindere dal permanere delle condizioni di ospitalità qualora, alla scadenza del periodo di ospitalità, il rimpatrio risulti impossibile, in condizioni dignità e di sicurezza, nel luogo di provenienza nel territorio della Repubblica Federale di Jugoslavia. 7. Un visto di ingresso e un permesso di soggiorno per motivi di transito o di attesa emigrazione sono rilasciati alla persona appartenente alle categorie indicate nellarticolo 1 del presente decreto che intenda trasferirsi nel territorio di uno Stato non appartente allUnione europea il quale, avendo in corso particolari programmi di emigrazione o di accoglienza umanitaria nei confronti di tali persone, abbia dato incarico generale per lespletamento delle relative pratiche ad una sua Rappresentanza diplomatica o consolare avente sede in Italia e ne abbia pertanto data comunicazione ufficiale al Ministero degli Affari esteri e dellInterno. Per il periodo di permanenza in Italia questi rifugiati o sfollati ricevono la necessaria assistenza secondo le medesime condizioni previste per i rifugiati e gli sfollati interni indicati negli artticoli 1, 2 e 3.         Art. 6 (Misure di accoglienza)   1. Le persone indicate agli articoli 2, 3 e 5, comma 7, del presente decreto, che non dispongano di mezzi autonomi di sostentamento, sono ospitate e assistite presso i centri di prima accoglienza istituiti ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 1999, n. 2967, e successive modificazioni ed integrazioni. Ove necessario, il Ministero dellInterno può altresì, di concerto con il Dipartimento per gli Affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i Ministeri della Sanità, del Lavoro e della previdenza sociale e della Pubblica Istruzione, avviare altri programmi di assistenza alle persone di cui ai commi 2 e 3 dellarticolo 3 del presente decreto.2. 3. Per la gestione dei centri di prima accoglienza e di altri programmi di assistenza di cui al presente articolo il Ministero dell'Interno si può anche avvalere della collaborazione degli Enti Locali e di organismi non-governativi qualificati, stipulando apposite convenzioni.4. 5. Alle spese relative all'assistenza sociale e sanitaria delle persone indicate nell'articolo 1 accolte in Italia ai sensi del presente decreto e alla gestione dei centri di prima accoglienza si provvede anche mediante l'utilizzazione delle somme non ancora spese del 1998 e del 1999 degli stanziamenti per il Ministero dell'Interno e per le misure straordinarie di accoglienza nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche migratorie istituito ai sensi dell'art. 45 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché mediante lutilizzazione, secondo le modalita' previste dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, di parte dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la "Missione Arcobaleno". 6.               Art. 7 (Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini della Repubblica Federale di Jugoslavia già presenti in Italia) ***** ????? ***** 1: In considerazione dei divieti di espulsione e di respingimento previsti dall'articolo 19, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme in materia di condizione dello straniero approvato col decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 i cittadini della Repubblica Federale di Jugoslavia che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto sono già presenti nel territorio italiano possono chiedere alla Questura del luogo in cui dimorano, previa esibizione del passaporto jugoslavo, anche scaduto, a) la conversione del proprio permesso di soggiorno avente durata inferiore ad un anno in corso di validità ovvero scaduto in un permesso di soggiorno per motivi umanitari avente le medesime caratteristiche indicate nell'articolo 3, comma 5; b) il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari avente le medesime caratteristiche indicate nell'articolo 3, comma 5, qualora si tratti di persona sprovvista di permesso di soggiorno che non rientri tra le persone indicate negli articoli 13, commi 1 e 2, lettera c), 15 e 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e che presenti domanda di permesso di soggiorno entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 2. Nei casi in cui non sia possibile il rientro in patria, in condizioni di dignità e di sicurezza, di un cittadino della Repubblica Federale di Jugoslavia presente in Italia alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se destinatario di un provvedimento amministrativo di espulsione, e salvo che non sia possibile il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno ad altro titolo, all`interessato è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari, della durata di tre mesi, rinnovabile, avente, per il resto, le medesime caratteristiche indicate al comma 5 dell`art.3.                 Art. 8 (Diritto d'asilo)   1. Le misure previste dal presente decreto non pregiudicano la possibilità per le persone indicate nell'articolo 1 di presentare in Italia, in qualsiasi momento, domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 sullo status di rifugiato o comunque di godere del diritto d'asilo ai sensi della normativa internazionale e nazionale in vigore. 2. (***)