MISURE STRAORDINARIE DI ACCOGLIENZA PER LE PERSONE PROVENIENTI DAL TERRITORIO

DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI JUGOSLAVIA

 

Art.1

(Categorie di cittadini della Repubblica Federale di Jugoslavia destinatari

delle misure straordinarie di accoglienza)

1. Le misure straordinarie di accoglienza previste nel presente decreto, adottate ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano alle persone che hanno dovuto abbandonare il loro luogo di abituale dimora a causa del conflitto nel territorio della Repubblica Federale di Jugoslavia e che appartengono ad una delle categorie indicate dagli art. 2, 3, 4 e 6.

2. Qualora gli interessati non dispongano di un valido passaporto o di altro documento di viaggio o di identità, e siano impossibilitati ad ottenerli, detti documenti possono essere sostituiti da idonea certificazione rilasciata dagli enti gestori dei campi o centri di accoglienza di rifugiati in Albania, nella Repubblica ex-jugoslava di Macedonia e in Montenegro ovvero in altri Paesi o da altri organismi, appositamente autorizzati, che assistono in quelle zone i rifugiati fuori dai campi. Per quanto possibile tali certificazioni sono rilasciate in collaborazione con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, con l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni o il Comitato Internazionale della Croce Rossa, e si basano sulla registrazione effettuata da detti organismi.

3. Le disposizioni del presente decreto si osservano in deroga alle diverse disposizioni previste dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. Le disposizioni del presente decreto si osservano senza alcuna distinzione di appartenenza etnica, linguistica o religiosa delle persone.

 

Art. 2

(Ricongiungimento familiare)

1. Il ricongiungimento familiare con le persone di cui all'art. 1 puo` essere chiesto dal familiare cittadino italiano o di uno Stato membro dell`Unione Europea residente in Italia ovvero dal familiare straniero regolarmente soggiornante in Italia o che abbia ottenuto un permesso di soggiorno ai sensi dell`art. 7, comma 1. Il ricongiungimento può essere chiesto altresì dal familiare straniero richiedente asilo, presente in Italia alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche nelle more della decisione definitiva sul ricorso avverso il provvedimento di diniego sul riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero dal familiare straniero che abbia presentato istanza di regolarizzazione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 1998.

2. Unicamente ai fini dell'ammissione in Italia ai sensi del presente decreto e limitatamente al caso di richiedente già presente in Italia alla data di entrata in vigore di detto decreto, per "familiari" si intendono il coniuge non legalmente separato e i parenti entro il quarto grado. Negli altri casi si applicano i comma 1 e 2 dell`art. 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Unicamente ai fini dell'ammissione in Italia ai sensi del presente decreto, il familiare soggiornante in Italia che chiede il ricongiungimento è esonerato dall'obbligo di cui al comma 3, lettere a) e b), dell'articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. Qualora non sia oggettivamente possibile la certificazione, da parte degli interessati, dei legami di parentela di cui al comma 2 del presente articolo, essa può essere sostituita da idonea certificazione, rilasciata secondo le modalità di cui al comma 2 dell’articolo 1 e da corrispondente dichiarazione resa dal familiare di cui al comma 1. Il limite di tempo di cui all'art. 29, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' ridotto a quindici giorni.

5. Alle persone che si sono ricongiunte in Italia e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari della durata di un anno, rinnovabile se persistono i motivi per i quali è stato rilasciato ovvero se, alla scadenza del permesso, risulta comunque impossibile il rientro, in condizioni di dignità e di sicurezza, nel luogo di provenienza nel territorio della Repubblica Federale di Jugoslavia. Detto permesso di soggiorno consente l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale secondo il disposto dell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l`accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di tali attività`.

6. Le persone che si sono ricongiunte con i familiari in Italia hanno diritto a beneficiare delle misure di accoglienza e di assistenza previste dall'articolo 7 del presente decreto.

7. Gli organismi non-governativi e di volontariato possono essere delegati dalle persone interessate a presentare o richiedere la documentazione e le autorizzazioni necessarie all`applicazione del presente articolo.

 

Art. 3

(Accoglienza di persone che si trovano in situazioni particolarmente vulnerabili e di disertori e renitenti alla leva)

1. Sono ammesse nel territorio nazionale, fatte salve le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, le persone di cui all'art.1 che si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità.

 

2. I criteri per l'individuazione delle persone di cui al comma precedente, nonché le procedure per il loro trasferimento in Italia sono definite con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa e della solidarieta` sociale, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e il Comitato Internazionale della Croce Rossa, con particolare riguardo alle seguenti categorie:

a) persone che necessitano di cure mediche o assistenza non disponibili "in loco", e loro accompagnatori;

b) minori non accompagnati e bisognosi di assistenza non disponibile "in loco"; previa segnalazione agli organismi internazionali competenti;

c) donne o persone anziane, bisognose di assistenza non disponibile "in loco";

d) altre persone in situazioni di particolare vulnerabilità segnalate alle autorità italiane dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

3. Fatte salve le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, sono comunque garantiti l’ingresso e l’ospitalità dei cittadini della Repubblica Federale di Jugoslavia, in età di leva o richiamati alle armi, che risultino disertori o renitenti alla leva o obiettori di coscienza.

4. Alle persone di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di un anno, rinnovabile se persistono i motivi per i quali è stato rilasciato ovvero se, alla scadenza del permesso, risulta comunque impossibile il rientro, in condizioni di dignità e di sicurezza, nel luogo di provenienza nel territorio della Repubblica Federale di Jugoslavia. Detto permesso consente l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale secondo il disposto dell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di tali attività`.

 

 

Art. 4

(Accoglienza sulla base di iniziative di solidarietà promosse da privati, enti, organismi e associazioni)

1. I cittadini italiani, i cittadini appartenenti ad uno Stato membro dell`Unione Europea e residenti in Italia, gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno avente durata non inferiore ad un anno, gli Enti Locali, gli organismi non-governativi e le associazioni di volontariato operanti nel settore, le associazioni professionali e sindacali, segnalano la propria disponibilità ad ospitare per non meno di un anno una o più persone di cui all'articolo 1 alla Prefettura competente per il luogo in cui gli stranieri saranno accolti.

 

 

2. A tal fine i soggetti pubblici o privati di cui al comma 1 si impegnano ad assicurare, per tutto il periodo proposto, vitto, alloggio, ed adeguata assistenza alle persone accolte ai sensi del presente articolo.

3. La verifica dei requisiti e la decisione sull'idoneità dell`offerta di accoglienza e` effettuata dalla Prefettura competente per territorio, che, entro quindici giorni dalla richiesta, rilascia o nega il nulla osta all'ingresso in Italia, indicante il numero e i nomi delle persone da ospitare e il luogo di accoglienza. Copia del nulla-osta e' inviata alla Questura della Provincia in cui si trova il luogo di accoglienza e al Ministero dell'interno.

4. Il Questore rilascia alle persone che sono accolte in Italia in base al presente articolo un permesso di soggiorno per motivi umanitari, con le medesime caratteristiche indicate dall' art. 3, comma 4. Il permesso per motivi umanitari e' rinnovabile, anche a prescindere dal permanere delle condizioni di ospitalità, qualora, alla scadenza del permesso stesso, risulti impossibile il rientro, in condizioni dignità e di sicurezza, nel luogo di provenienza nel territorio della Repubblica Federale di Jugoslavia.

 

Art. 5

(Modalità del rilascio dei visti e di eventuali titoli di viaggio

e di trasferimento in Italia)

1. Alle persone che si trovano nelle condizioni previste, per l`ingresso in Italia, dal presente decreto, è rilasciato dalle autorità diplomatiche italiane, un visto di ingresso, per ricongiungimento familiare o per motivi umanitari e, ove necessario, un apposito lasciapassare. Sono previste, inoltre, modalità' semplificate per il rilascio del visto di ingresso e del lasciapassare, nei casi in cui agli interessati non sia possibile recarsi presso la rappresentanza diplomatica o consolare competente.

2. I visti di ingresso per motivi umanitari rilasciati in base al presente decreto hanno validita' territoriale limitata alla sola Repubblica italiana.

3. Il viaggio delle persone autorizzate ad entrare in Italia in base al presente decreto è gratuito sui mezzi messi a disposizione dalle autorità italiane operanti "in loco". Qualora non sia disponibile il trasporto su tali mezzi, i costi per il trasporto su vettori di linea sono rimborsabili fino al primo punto di arrivo in Italia.

4. Ai fini della copertura delle spese di viaggio sostenute ai sensi del commi 3 del presente articolo si provvede mediante utilizzazione delle somme messe a disposizione secondo le disposizioni del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, secondo speciali e semplificate modalità amministrative e contabili disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri, della difesa, dei trasporti e della navigazione e per la solidarietà sociale.

 

Art. 6

(Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini della Repubblica Federale di Jugoslavia presenti in Italia)

1. Nei casi in cui non sia possibile il rientro nel luogo di provenienza, in condizioni di dignità e di sicurezza, di un cittadino della Repubblica Federale di Jugoslavia presente in Italia alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se destinatario di un provvedimento amministrativo di espulsione, e salvo che non sia possibile il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno ad altro titolo, all`interessato è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari, avente le medesime caratteristiche indicate al comma 4 dell`art.3.

2. Ai cittadini della Repubblica Federale di Jugoslavia presenti in Italia a qualunque titolo, anche se destinatari di un provvedimento amministrativo di espulsione, per i quali siano soddisfatti i criteri per l'ammissione in Italia di cui agli articoli 2, 3, o 4 e' rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per i motivi e con le caratteristiche previsti negli stessi articoli nei casi in cui non sia possibile il rientro nel luogo di provenienza, in condizioni di dignità e di sicurezza.

 

Art. 7

(Misure di accoglienza e di assistenza)

1. Le persone alle quali sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ai sensi degli articoli 2, 3, e 6 del presente decreto e quelle per le quali sia stato rinnovato il permesso di soggiorno ai sensi del comma 4 dell'articolo 4, ove non dispongano di mezzi autonomi di sostentamento, sono ospitate e assistite presso i centri di prima accoglienza istituiti ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 1999, n. 2967, e successive modificazioni ed integrazioni. Ove necessario, il Ministero dell'interno può predisporre, di concerto con il Dipartimento per gli Affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i Ministeri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione, ulteriori programmi di assistenza per le persone accolte in base ai commi 2 e 3 dell’articolo 3 del presente decreto.

2. Per la gestione dei centri di prima accoglienza e degli altri programmi di assistenza di cui al presente articolo il Ministero dell'interno può anche avvalersi della collaborazione degli Enti Locali e di organismi non-governativi qualificati, stipulando apposite convenzioni.

3. Alle spese relative all'assistenza sociale e sanitaria delle persone accolte in Italia ai sensi del presente decreto e alla gestione dei centri di prima accoglienza si provvede anche mediante l'utilizzazione delle somme residue stanziate per il 1998 e per il 1999 per le misure straordinarie di accoglienza, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche migratorie istituito ai sensi dell'art. 45 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché mediante l'utilizzazione, secondo le modalita' previste dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, di parte dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la "Missione Arcobaleno".

 

Art. 8

(Diritto d'asilo)

1. Le misure previste dal presente decreto non pregiudicano, per le persone di cui all'articolo 1, la possibilità di presentare in Italia, in qualsiasi momento, domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o comunque di godere del diritto d'asilo ai sensi della normativa internazionale e nazionale in vigore.