Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26-05-1999

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 1999
Misure di protezione temporanea, a fini umanitari, da assicurarsi nel territorio dello Stato a favore
delle persone provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 26 marzo 1999, e' stato dichiarato lo stato di emergenza per
fronteggiare un eventuale eccezionale esodo delle popolazioni
provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica;
Ritenuta la necessita' di adottare misure di protezione temporanea
per le rilevanti esigenze umanitarie connesse agli eventi di cui alla
dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 20 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso,
soggiorno ed assistenza;
Sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e per la solidarieta'
sociale;
Decreta:
Art. 1.
Misure di protezione temporanea
1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 20 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le misure di protezione
temporanea, ai fini umanitari, da assicurarsi nel territorio dello
Stato a favore delle persone provenienti dalle zone di guerra
dell'area balcanica.

Art. 2.
Accoglienza sul territorio italiano
1. Gli stranieri di cui all'art. 1, che entrano nel territorio
dello Stato sono inviati, quando e' necessario, alle strutture di
primo soccorso individuate o realizzate sul territorio nazionale. Il
questore, verificata, possibilmente, la provenienza e la nazionalita'
degli interessati, rilascia un permesso di soggiorno per motivi di
protezione temporanea valido per la permanenza nel solo territorio
nazionale fino al 31 dicembre 1999, salvo che si tratti di persone
per le quali l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato
non possono essere consentiti. Il permesso di soggiorno puo' essere
rilasciato anche a coloro che, entrati in Italia dopo l'inizio degli
eventi bellici, sono stati destinatari di provvedimenti di
espulsione.
2. Nei confronti degli stranieri cui non e' rilasciato o e'
revocato il permesso di cui al comma 1, esaurite le necessita' di
primo soccorso, sono disposti il respingimento o l'espulsione secondo
le disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Gli stranieri di cui al presente decreto, gia' titolari di un
permesso di soggiorno rilasciato ad altro titolo, compreso quello per
richiesta di asilo, possono richiedere la conversione degli stessi
nel permesso di soggiorno di cui al comma 1. Il rilascio di detto
titolo di soggiorno, a seguito di conversione, comporta l'estinzione
della procedura relativa al riconoscimento dello status di rifugiato.
4. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 e' esteso allo studio
e al lavoro ed e' eventualmente rinnovato, dopo la prima scadenza,
con cadenza semestrale, nel caso perduri lo stato di emergenza
conseguente al conflitto e, comunque, sino al permanere delle
esigenze di protezione.

Art. 3.
Attivita' di soccorso e assistenza
1. Fatto salvo quanto disposto dall'ordinanza del Ministro
dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n.
2967 del 26 marzo 1999, il Ministero dell'interno, il Dipartimento
della protezione civile, il Dipartimento per gli affari sociali ed i
prefetti delle province interessate pongono in essere, nei confronti
degli stranieri di cui al presente decreto, che versino in stato di
bisogno ed in mancanza di altri soggetti pubblici o privati che
possano garantirne l'assistenza, tutti gli interventi necessari al
soccorso e all'accoglienza, ivi compresi quelli a carattere
sanitario.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono attuate, in via
preferenziale ed ove possibile attraverso il ricorso agli enti
locali, ad altri enti pubblici o privati, senza scopo di lucro, alle
organizzazioni di volontariato, nonche' alle associazioni di tutela
degli stranieri, previa definizione di accordi sulle prestazioni
erogate e sui relativi costi.
3. Negli interventi di cui al presente decreto sono altresi'
ricompresi quelli connessi alla temporanea assistenza di profughi
provenienti dalle zone di crisi, in base a programmi di accoglienza
predisposti da altri Stati e che transitano sul territorio nazionale
per raggiungere i luoghi di destinazione.

Art. 4.
Rimpatrio
1. Il rimpatrio degli stranieri di cui al presente decreto
successivamente alla cessazione del regime di protezione, deve
avvenire in condizioni che assicurino il pieno rispetto della
dignita' degli interessati e della loro sicurezza. Vengono comunque
assicurati sostegno ed assistenza ai rimpatri volontari che dovessero
verificarsi prima della cessazione dello stato di emergenza. Le
operazioni di rimpatrio possono avvenire con la collaborazione di
organizzazioni nazionali, internazionali o intergovernative
specializzate.

Art. 5.
Disposizioni finali e finanziarie
1. Sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le
prestazioni effettuate, per motivi di urgenza, fino alla data di
entrata in vigore del presente decreto, finalizzate all'attuazione
degli interventi di cui ai precedenti articoli.
2. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente decreto si
provvede, per l'anno 1999, utilizzando il fondo nazionale per le
politiche migratorie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, nei limiti delle disponibilita' preordinate allo
scopo, fermo restando quanto disposto dall'ordinanza del Ministro
dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n.
2967 del 26 marzo 1999.
Roma, 12 maggio 1999
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'Alema
Il Ministro degli affari esteri
Dini
Il Ministro dell'interno
Russo Jervolino
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Ciampi
Il Ministro per la solidarieta' sociale
Turco
Registrato dalla Corte dei conti il 21 maggio 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 212