Bologna, 4 maggio 99 (notte)

Ho letto le nuove versioni della ipotesi di decreto — di Bonetti e Briguglio - e nel frattempo ho sentito che il Governo intende accogliere 10 mila profughi. Dunque, il problema quote (esplicite o implicite) è già stato risolto…

Facendo finta di niente, riprendo alcune osservazioni sulle due bozze.

A) Leverei, in entrambe le proposte, tutte le aggettivazioni che possono indurre la P.S. ad esercitare, nella prassi applicativa, il buon potere discrezionale che abbiamo da sempre criticato.

Esempio : "oggettivamente", "particolare", ecc.

B) Non userei impropriamente il termine "rifugiato" (che rinvia ad un procedimento ben preciso, che sappiamo non attivabile o non facilmente attivabile in questi casi), bensì quello di "sfollato" o "profugo", che pur non avendo una attuale precisa definizione giuridica evoca più correttamente il fenomeno da tutelare.

C) Ricong. familiare: tema spinoso.

Premesso che è contraddittorio pensare di risolvere un problema eccezionale - quale la guerra e le sue "conseguenze" - con criteri se non proprio ordinari ma quasi (indicare una data vuol dire sempre fissare delle quote, criterio già discutibile in regime normale, come ci suggerisce da molto tempo il buon Cipolletta), ad ogni buon conto se la preoccupazione è il rischio di ricong. multipli o a cascata, fenomeno che urterebbe contro l’esigenza di contenimento delle quote di profughi, si può pensare a limitare l’applicazione dell’art.2 per un certo periodo (tre mesi?), con obbligo di verificare nel frattempo il fenomeno e valutare , alla scadenza del periodo, se vi sono ancora possibilità ricettive in Italia.

In questo modo, secondo me, si otterrebbero due risultati: 1) da un lato non si porrebbero irragionevoli (in termini umani, unico dato che dovrebbe rilevare in una situazione allucinante come la guerra) limitazioni all’esercizio di un diritto fondamentale quale l’unione familiare (da intendersi anche come possibilità di ripristinare le relazioni parentali diffuse) e 2) dall’altra si imporrebbe all’Italia — così deboluccia in campo internazionale — di porre la questione all’attenzione europea ed americana, cioè a quelle forze che hanno di fatto indotto il fenomeno dei profughi (in fondo, presidente della Commissione è un italiano e vice- presidente del parlamento europeo un altro italiano).

La valutazione di "fine periodo" dovrebbe essere svolta anche in collegamento con un comitato — da istituire — quale quello sorto all’epoca della legge 390.

 

La formulazione dell’art.2 potrebbe così essere:

"Art.2. Ricongiungimento familiare.

1. Entro tre (!) mesi dall’entrata in vigore del presente decreto il familiare cittadino italiano o di uno stato membro dell’UE residente in Italia ovvero il familiare di cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia , nonché il familiare straniero richiedente asilo o rifugio in Italia, anche nelle more della decisione giudiziaria definitiva inerente il procedimento di riconoscimento di status o relativa all’impugnazione del diniego di riconoscimento dello status, o infine il familiare straniero che esibisca ricevuta dell’istanza di regolarizzazione presentata ai sensi del d.p.c.m. 16.10.1998, possono chiedere il ricong. familiare con le persone in fuga dal territorio della Repubblica Federale di Serbia.

2. Unicamente ai fini dell’ammissione in Italia ai sensi del presente decreto, per "familiari" si intendono il coniuge (solitamente non esiste la separazione coniugale all’estero, ma solo il divorzio) e i parenti entro il 4° grado (meglio specificare: "a prescindere dall’essere a carico" o è superfluo?)

3. Unicamente ai fini dell’ammissione in Italia ai sensi del presente decreto, il familiare soggiornante in Italia che chiede il ricong. è esentato dall’obbligo di cui al comma 3, lettere a) e b) dell’art.29 del d.lgs. 25 luglio 1998 n.286.

4. Comma di Bonetti : OK senza "oggettivamente"

5. Comma Bonetti e Briguglio: OK

6. Comma Briguglio :OK

7. Comma Bonetti e Briguglio : OK

Art.4.

1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell’interno, il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero della Solidarietà Sociale, il Ministero della Sanità ed il Ministero del Lavoro e Prev. Sociale, di concerto tra loro e sentito il Comitato di cui all’art.5, valuteranno la sussistenza delle ragioni che hanno indotto all’emanazione del presente decreto e verificheranno la capacità di ricezione in Italia dei profughi.

2. A seguito della valutazione e della verifica di cui al comma precedente, i predetti Ministeri potranno proporre motivatamente al Governo l’emanazione di un provvedimento legislativo di proroga o rinnovo dell’art.3, comma 1, del presente decreto.

3. La proposta di cui al precedente comma 2 dovrà essere effettuata entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

 

Art.5.

1. Entro quindici giorni dall’entrata in vigore del presente decreto verrà istituito un Comitato composto dall’Acnur per l’Italia, dalle associazioni (di volontariato?) che operano nel campo della tutela agli stranieri e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché da un rappresentante dei Ministeri di cui al precedente art.4, comma 1, con compiti di monitoraggio e valutazione dell’accoglienza in Italia dei profughi e delle persone destinatarie del presente decreto.

2. Il Comitato di cui al comma precedente potrà esprimere una motivata proposta per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell’art.4 del presente decreto. "

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Riprendendo le bozze B&B:

Art.3 : leverei da entrambe "particolare", riferito all’assistenza.

Comma 3: riformulerei così il testo di Bonetti:

"la repubblica italiana è impegnata a garantire comunque l’ingresso e il soggiorno ai cittadini della repubblica federale di Jugoslavia che siano in età d leva o richiamati alle armi, ovvero che risultino disertori o renitenti alla leva o obiettori di coscienza"

Art.4 Briguglio e art.5 Bonetti:

Leverei dalla bozza Bonetti la necessità di dimostrare "comprovata garanzia" (comma 3), lasciando solo la verifica del progetto alla Prefettura.

Al riguardo riterrei opportuno insistere affinchè la verifica della idoneità del progetto di accoglienza dei privati (o degli enti) venga effettuata da una Commissione presso la Prefettura, composta da questo organo, da rappresentanti degli enti locali, dei sindacati e dei datori di lavoro : potrebbe essere un piccolo passo verso lo spostamento delle competenze di fatto dalla PS alle istituzioni sociali.

Ribadisco, infine, che richiedere al privato sia l’accollo delle spese per l’iscrizione al SSN sia le spese per il rimpatrio equivale a rendere inapplicabile la previsione.

Pensate ad un privato che decidere di ospitare due o tre persone: l’iscrizione al SSN gli costerebbe un bel po’, oltre al vitto, alloggio ed assistenza varia per almeno un anno. Così pure per le spese di rimpatrio. A quel punto solo i ricchi potrebbero dare detta ospitalità, ma essi sono proprio quelli che non sono verosimilmente interessati al progetto.

Entrambe le spese potrebbero fare capo, tranquillamente, al Fondo pol. Migratorie.

 

 

Questi mi sembrano i punti più importanti; per il resto si può accomodare tutto.

A presto

Nazzarena