Proposta di DECRETO

(correzioni di Briguglio alla sesta bozza in grassetto)

 

 

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Misure straordinarie di accoglienza per le persone provenienti dal territorio

della Repubblica Federale di Jugoslavia

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerando che l'esodo di cittadini jugoslavi, rifugiati e sfollati interni che hanno dovuto abbandonare il loro luogo di abituale dimora a causa del conflitto nel territorio della Repubblica Federale di Jugoslavia, ha raggiunto dimensioni inaspettate;

considerando che tale esodo ha creato una situazione difficile da gestire nei paesi limitrofi, soprattutto in Albania, nella Repubblica ex-jugoslava di Macedonia, e nel territorio del Montenegro, nei quali attualmente si trovano un cospicuo numero di rifugiati e, rispettivamente, sfollati interni;

considerando che la situazione nella quale si trovano gran parte di questi rifugiati e sfollati interni, nonostante gli sforzi di assistenza da parte del Governo italiano e degli altri Governi, degli organismi internazionali e degli organismi non-governativi, continua ad essere caratterizzata da sofferenze di natura sia fisica sia psichica;

considerando che un certo numero di rifugiati e sfollati interni, attualmente ospitati in Albania, nella Repubblica ex-jugoslava di Macedonia, o in Montenegro, (...) o trasferiti in altri Paesi, potrebbe avere legami con familiari o altre persone residenti in Italia, o avrebbe bisogno, per condizioni di particolare vulnerabilità, di un trasferimento in Italia;

considerando che, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 marzo 1999, e' stato dichiarato lo stato di emergenza;

ritenendo che pertanto sussistano, in presenza del conflitto nei territori della Repubblica Federale di Jugoslavia, le rilevanti esigenze umanitarie che in base all'articolo 20 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) consentono l'adozione di misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali;

d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e per la solidarietà sociale,

emana il seguente decreto:

 

Art.1

(Categorie di cittadini della Repubblica Federale di Jugoslavia destinatari

delle misure straordinarie di accoglienza)

1. Le misure straordinarie di accoglienza previste nel presente decreto, adottate ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano alle persone che hanno dovuto abbandonare il loro luogo di abituale dimora a causa del conflitto nel territorio della Repubblica Federale di Jugoslavia e che appartengono ad una delle categorie indicate dagli art. 2, 3, 4, 5 e 7.

2. Qualora gli interessati non dispongano di un valido passaporto o di altro documento di viaggio o di identità, e siano oggettivamente impossibilitati ad ottenerli, detti documenti possono essere sostituiti da idonea certificazione rilasciata dai gestori dei campi di rifugiati in Albania, nella Repubblica ex-jugoslava di Macedonia e in Montenegro o da altri organismi, appositamente autorizzati, che assistono in quelle zone i rifugiati fuori dai campi. Per quanto possibile tali certificazioni sono rilasciate in collaborazione con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, con l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni o il Comitato Internazionale della Croce Rossa, e si basano sulla registrazione effettuata da detti organismi.

3. Le disposizioni del presente decreto si osservano in deroga alle diverse disposizioni previste dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. Le disposizioni del presente decreto si osservano senza alcuna distinzione di appartenenza etnica, linguistica o religiosa delle persone.

 

Art. 2

(Ricongiungimento familiare)

1. Il ricongiungimento familiare con le persone di cui all'art. 1 (...) puo` essere chiesto dal familiare cittadino italiano o di uno Stato membro dell` Unione Europea residente in Italia ovvero dal familiare (...) straniero regolarmente soggiornante in Italia alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il ricongiungimento puo essere chiesto altresì dal familiare straniero richiedente asilo, presente in Italia alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche nelle more della decisione definitiva sul ricorso avverso il provvedimento di diniego sul riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero dal familiare straniero che abbia presentato istanza di regolarizzazione ai sensi del D.P.C.M. 16 ottobre 1998.

2. Unicamente ai fini dell'ammissione in Italia ai sensi del presente decreto, per "familiari" si intendono il coniuge non legalmente separato e i parenti entro il quarto grado.

3. Unicamente ai fini dell'ammissione in Italia ai sensi del presente decreto, il familiare soggiornante in Italia che chiede il ricongiungimento è esonerato dall'obbligo di cui al comma 3, lettere a) e b), dell'articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. (...) Qualora non sia oggettivamente possibile la certificazione, da parte degli interessati, dei legami di parentela di cui al comma 2 del presente articolo, essa può essere sostituita da idonea certificazione, rilasciata secondo le modalità di cui al comma 2 dell’ articolo 1 e da corrispondente dichiarazione resa dal familare di cui al comma 1. Il limite di tempo di cui all'art. 29, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' ridotto a (...) quindici giorni.

5. Alle persone che si sono ricongiunte in Italia viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari della durata di un anno, rinnovabile (...) se persistono i motivi per i quali è stato rilasciato ovvero se, alla scadenza del permesso, risulta comunque impossibile il rientro, in condizioni dignità e di sicurezza, nel luogo di provenienza nel territorio della Repubblica Federale di Jugoslavia. Detto permesso di soggiorno consente l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale secondo il disposto dell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di tali attività` (...).

6. Le persone che si sono ricongiunte con i familiari in Italia hanno (...) diritto a beneficiare delle misure di accoglienza e di assistenza previste dall'articolo 8 del presente decreto.

7. Gli organismi non-governativi e di volontariato possono essere delegate dalle persone interessate a presentare o richiedere la documentazione e le autorizzazioni necessarie all`applicazione del presente articolo.

 

Art. 3

(Accoglienza di persone che si trovano in situazioni particolarmente vulnerabili e di disertori e renitenti alla leva)

1. Sono ammesse nel territorio nazionale, fatte salve le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e di sicurezza dello Stato le persone di cui all'art.1 che si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità.

2. I criteri per l'individuazione delle persone di cui al comma precedente, nonché le procedure per il loro trasferimento in Italia sono definite con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa e della solidarieta` sociale, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e il Comitato Internazionale della Croce Rossa, con particolare riguardo alle seguenti categorie:

a) persone che necessitano di cure mediche o particolare assistenza non disponibili in loco, e loro accompagnatori;

b) minori non accompagnati (...) e bisognosi di particolare assistenza non disponibile in loco;

c) donne o persone anziane, bisognose di particolare assistenza non disponibile in loco;

d) altre persone in situazioni di particolare vulnerabilità segnalate alle autorità italiane dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

3. Fatte salve le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, sono comunque garantiti l’ingresso e l’ospitalità dei cittadini della Repubblica Federale di Jugoslavia, (...) in età di leva o richiamati alle armi, che risultino disertori o renitenti alla leva.

4. Alle persone di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di un anno, rinnovabile (...) se persistono i motivi per i quali è stato rilasciato ovvero se, alla scadenza del permesso, risulta comunque impossibile il rientro, in condizioni di dignità e di sicurezza, nel luogo di provenienza nel territorio della Repubblica Federale di Jugoslavia. Detto permesso consente l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale secondo il disposto dell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di tali attività` (...).

 

Art. 4

(Accoglienza sulla base di iniziative di solidarietà promosse da privati, enti, organismi e associazioni)

1. I cittadini italiani, i cittadini appartenenti ad uno Stato membro dell`Unione Europea e residenti in Italia, gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno avente durata non inferiore ad un anno, gli Enti Locali, gli organismi non-governativi e le associazioni di volontariato operanti nel settore, le associazioni professionali e sindacali, possono segnalare la propria disponibilità ad ospitare per non meno di un anno una o più persone di cui all'articolo 1 alla Prefettura competente per il luogo in cui gli stranieri saranno accolti.

2. A tal fine i soggetti pubblici o privati di cui al comma 1 si impegnano ad assicurare, per tutto il periodo proposto, vitto, alloggio, ed adeguata assistenza, inclusa l`iscrizione al Servizio sanitario nazionale e le spese di rimpatrio, alle persone accolte ai sensi del presente articolo.

(...)

3. La verifica dei requisiti e la decisione sull'idoneità dei progetti di accoglienza di cui al comma 2 e' effettuata dalla Prefettura competente per territorio, che, entro quindici giorni dalla richiesta, rilascia o nega il nulla osta all'ingresso in Italia, indicante il numero e i nomi delle persone da ospitare e il luogo di accoglienza. Copia del nulla-osta e' inviata alla Questura della Provincia in cui si trova il luogo di accoglienza.

(...)

4. Il Questore (...) rilascia alle persone che sono accolte in Italia in base al (...) presente articolo un permesso di soggiorno per motivi umanitari, con le medesime caratteristiche indicate dall' art. 3, comma 4 (...). Il permesso per motivi umanitari e' rinnovabile, anche a prescindere dal permanere delle condizioni di ospitalità, qualora, alla scadenza del permesso stesso, (...) risulti impossibile il rientro, in condizioni dignità e di sicurezza, nel luogo di provenienza nel territorio della Repubblica Federale di Jugoslavia.

 

Art. 5

(Accoglienza di persone in attesa di emigrazione in altri Paesi)

1. Sono ammesse provvisoriamente nel territorio dello Stato, previo rilascio di un visto d`ingresso per attesa emigrazione, persone provenienti dalla Repubblica Federale di Jugoslavia e per le quali altro Paese abbia dato disponibilita' all'accoglienza, nei casi in cui sia necessario espletare le pratiche presso la rappresentanza diplomatica di detto Paese in Italia. A dette persone e' rilasciato un permesso di soggiorno per attesa emigrazione.

2. Le persone di cui al comma 1 usufruiscono, per il periodo di permanenza in Italia, delle misure di accoglienza e di assistenza di cui all'articolo 8.

 

Art. 6

(Modalità del rilascio dei visti e di eventuali titoli di viaggio

e di trasferimento in Italia)

1. Alle persone autorizzate ad entrare in Italia in base al presente decreto è rilasciato dalle autorità diplomatiche italiane, un visto di ingresso, per ricongiungimento familiare o per motivi umanitari e, ove necessario, un apposito lasciapassare. Sono previste, inoltre, modalità' semplificate per il rilascio del visto di ingresso e del lasciapassare, nei casi in cui agli interessati non sia possibile recarsi presso la rappresentanza diplomatica o consolare competente.

2. La validità dei visti rilasciati in base al presente Decreto si limita al solo territorio dello Stato.

3. Il viaggio delle persone autorizzate ad entrare in Italia in base al presente decreto è gratuito sui mezzi messi a disposizione dalle autorità italiane operanti in loco. Se non disponibile il trasporto su tali mezzi, e se vengono usate mezzi privati di linea in navigazione verso l'Italia, i costi per il trasporto sono rimborsabili fino all'arrivo in Italia.

4. Le relative spese di viaggio sono poste a carico del fondo…… (missione arcobaleno)

 

Art. 7

(Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini della Repubblica Federale di Jugoslavia (...) presenti in Italia)

(...)

1. Nei casi in cui non sia possibile il rientro in patria, in condizioni di dignità e di sicurezza, di un cittadino della Repubblica Federale di Jugoslavia presente in Italia alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se destinatario di un provvedimento amministrativo di espulsione, e che non sia possibile il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno ad altro titolo, all`interessato è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari, della durata di tre mesi, rinnovabile, avente, per il resto, le medesime caratteristiche indicate al comma 4 dell`art.3.

2. Ai cittadini della Repubblica Federale di Jugoslavia presenti in Italia, anche se destinatari di un provvedimento amministrativo di espulsione, a qualunque titolo per i quali siano soddisfatti i criteri per l'ammissione in Italia di cui agli articoli 2, 3, 4 o 5 e' rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per i motivi e con le caratteristiche previsti negli stessi articoli.

 

Art. 8

(Misure di accoglienza e di assistenza)

1. Le persone alle quali sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ai sensi degli articoli 2, 3, 5 e 7 del presente decreto e quelle per le quali sia stato rinnovato il permesso di soggiorno ai sensi del comma 4 dell'articolo 4, ove non dispongano di mezzi autonomi di sostentamento, sono ospitate e assistite presso i centri di prima accoglienza istituiti ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 1999, n. 2967, e successive modificazioni ed integrazioni. Ove necessario, il Ministro dell'interno può predisporre, di concerto con i Ministri della Sanità, del Lavoro e della previdenza sociale e della Pubblica istruzione, ulteriori programmi di assistenza per le persone accolte in base ai commi 2 e 3 dell’articolo 3 del presente decreto.

2. Per la gestione dei centri di prima accoglienza e degli altri programmi di assistenza di cui al presente articolo il Ministero dell'interno (...) può anche avvalersi della collaborazione degli Enti Locali e di organismi non-governativi qualificati, stipulando apposite convenzioni.

3. Alle spese relative all'assistenza sociale e sanitaria delle persone accolte sulla base del presente decreto e alla gestione dei centri di prima accoglienza si provvede anche mediante l'utilizzazione delle somme residue stanziate per il 1998 e per il 1999 (...) per le misure straordinarie di accoglienza, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche migratorie istituito ai sensi dell'art. 45 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

 

Art. 9

(Diritto d'asilo)

1. Le misure previste dal presente decreto non pregiudicano, per le persone di cui all'articolo 1, la possibilità (...) di presentare in Italia, in qualsiasi momento, domanda di riconoscimento dello status di rifugiato (...) o comunque di godere del diritto d'asilo ai sensi della normativa internazionale e nazionale in vigore.