GRUPPO DI RIFLESSIONE

di organismi ed associazioni di ispirazione religiosa

attivi nel campo delle migrazioni

ACLI

ACSE

AGESCI

CARITAS ITALIANA Segreteria: Via Firenze, 38 - 00184 ROMA

COMUNITA' DI S.EGIDIO Tel. 06/4890.5101 - Fax 48.28.728

CSER

FEDERAZIONE DELLE CHIESE EVANGELICHE IN ITALIA

FONDAZIONE MIGRANTES DELLA CEI

GRUPPO MARTIN BUBER EBREI PER LA PACE

JESUIT REFUGEE SERVICE

OSA

UCSEI

YWCA-UCDG

 

Alla c. a. del Capo della Polizia

Dr. Fernando Masone

Fax: 06-46549681

2 pg. da Gruppo di Riflessione

 

Roma, 10 maggio 1999

 

 

Egregio Dr. Masone,

in prossimita' dell'entrata in vigore del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.113, che consente, tra l'altro, di portare a compimento la regolarizzazione avviata con il D.P.C.M. 16 Ottobre 1998, riteniamo doveroso segnalare il timore che l'esame della documentazione presentata dagli stranieri che chiedono di regolarizzarsi, se non opportunamente indirizzato, vanifichi l'ottimo lavoro svolto, in fase di raccolta delle prenotazioni, dall'Amministrazione.

In particolare, la mancanza di precise delimitazioni della documentazione atta a dimostrare la presenza in Italia in data anteriore al 27 Marzo 1998 ha indotto moltissimi stranieri a ritenere di poter provare il possesso di tale requisito, una volta ottenuta una dichiarazione da parte di organismi umanitari e assistenziali, quali la Caritas, l'ARCI o altri ancora, "attestante inequivocabilmente" - come recita una circolare del Ministero dell'interno - "una effettiva prestazione a favore dell'interessato (di natura assistenziale, economica, legale, etc...)". In molti casi, quegli stessi stranieri scoprono oggi, al momento dell'esame della documentazione, che, sulla base di una valutazione discrezionale, tali dichiarazioni sono da considerarsi inadeguate.

Considerazioni analoghe devono essere svolte sulla richiesta di dimostrazione del possesso del reddito minimo ai fini della regolarizzazione per lavoro autonomo. Allo straniero in posizione irregolare e' ovviamente impossibile produrre documentazione di natura fiscale. E, d'altra parte, e' assolutamente ovvio come l'esistenza di un reddito non possa essere dimostrata certificando la titolarita' di risparmi per un determinato ammontare. L'ammontare del risparmio e', infatti, frutto dell'accantonamento, in un periodo di riferimento, di quanto delle entrate sopravvive una volta detratte le spese e le rimesse ai familiari; mancando, nei casi in esame, informazioni su spese, rimesse e durata del periodo di riferimento, non e' possibile in alcun modo correlare l'ammontare dei risparmi al reddito di cui lo straniero dispone.

Infine, il tempo trascorso tra prenotazione ed esame della documentazione fa si' che in molti casi lo straniero abbia perso la disponibilita' dell'alloggio o, nei casi di regolarizzazione per lavoro subordinato, quella del datore di lavoro all'assunzione.

Confidiamo che, nell'esame dei requisiti citati e degli altri previsti dal decreto, sia adottato un atteggiamento di apertura, da parte dell'Amministrazione competente, al fine di evitare che una parte rilevante degli stranieri che hanno chiesto la regolarizzazione resti nell'ombra, confusa con le sacche di manovalanza delle organizzazioni criminali.

In attesa di un cortese cenno di riscontro, Le porgiamo

I migliori saluti

 

 

 

 

 

Sergio Briguglio

(per il Gruppo di Riflessione)