CAMERA DEI DEPUTATI

N. 5808

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FINI, LANDI, SELVA, MANTOVANO, LA RUSSA, GASPARRI, ALBONI,

ALEMANNO, ALOI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARMAROLI, ASCIERTO,

BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, BOCCHINO, BONO, BUONTEMPO,

BUTTI, CARDIELLO, CARLESI, NUCCIO CARRARA, CARUSO, COLA,

COLOSIMO, COLUCCI, CONTENTO, CONTI, CUSCUNA', DELMASTRO DELLE

VEDOVE, FEI, FINO, FIORI, FOTI, FRAGALA', FRANZ, GALEAZZI,

GIORGETTI, GISSI, GRAMAZIO, IACOBELLIS, LANDOLFI, LO PORTO, LO

PRESTI, LOSURDO, MALGIERI, MANZONI, MARENGO, MARINO, MARTINAT,

MARTINI, MATTEOLI, MAZZOCCHI, MENIA, MESSA, MIGLIORI, MITOLO,

MORSELLI, MUSSOLINI, NANIA, NAPOLI, NERI, OZZA, CARLO PACE,

GIOVANNI PACE, PAGLIUZZI, PAMPO, PAOLONE, ANTONIO PEPE,

PEZZOLI, POLI BORTONE, POLIZZI, PORCU, PROIETTI, RALLO, RASI,

RICCIO, ANTONIO RIZZO, SAVARESE, SIMEONE, SOSPIRI, STORACE,

TOSOLINI, TRANTINO, TREMAGLIA, TRINGALI, URSO, ZACCHEO,

ZACCHERA


Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

286


Presentata il 15 marzo 1999


 

 

 

 

 

PROGETTO DI LEGGE - N. 5808



Onorevoli Colleghi! - Come è noto, il fenomeno dell'immigrazione verso l'Italia e, più in generale, verso i Paesi dell'Unione europea, è diventato uno dei principali temi del dibattito politico interno. Tale fenomeno, infatti, spinto dalle dinamiche della globalizzazione dei mercati, e spinto altresì dai meccanismi dell'andamento demografico mondiale, ha oggi raggiunto dimensioni estremamente rilevanti, provocando nel Paese nuove gravi questioni sociali, economiche, sanitarie e di pubblica sicurezza. Tra l'altro, autorevoli studi in materia di immigrazione prospettano, almeno per i prossimi dieci anni, un incremento costante dei flussi migratori dei Paesi esportatori di emigrati (cosiddetti Paesi "Emigrant Exporter") verso i Paesi dell'Unione europea.
Tutto ciò impone all'Italia di dotarsi di un apparato istituzionale e normativo adatto a fronteggiare in modo articolato e moderno le problematiche correlate all'afflusso di immigranti.
Con specifico riferimento alla questione legislativa, va rilevato che, durante l'anno trascorso, il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ha tentato di dettare una disciplina esauriente ed organica in materia di immigrazione. Tuttavia, l'applicazione pratica della normativa citata ha dato luogo a risultati ampiamente deludenti; in particolare, essa è risultata fallimentare riguardo al controllo degli ingressi ed alla repressione dei soggiorni clandestini. Nonostante tali fallimenti, peraltro, appaiono puramente strumentali quelle iniziative politiche che vorrebbero abrogare per via referendaria le leggi in materia di immigrazione varate dal Governo. Tali iniziative, infatti, oltre a determinare vuoti normativi confliggono con l'interesse generale dello Stato di dare risposte propositive alla soluzione del fenomeno che va certamente regolato e controllato, e tale è il senso della presente proposta di legge, ma non esasperato attraverso azioni e comportamenti enfatizzanti l'allarmismo sociale, la cultura della intolleranza, la prevaricazione dei diritti riconosciuti dalle società democratiche agli stranieri, la discriminazione, la distinzione, l'esclusione, la restrizione o la preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose. Una soluzione siffatta non tiene conto della necessità di regolamentare comunque un fenomeno tanto delicato e rilevante quale è quello dell'immigrazione che, se lasciato sprovvisto di disciplina, potrebbe facilmente generare problemi enormemente più gravi e complessi e andrebbe a confliggere con gli interessi del Paese.
Diversamente, la presente proposta di legge si propone di sfruttare quanto di valido esiste già nell'impianto del testo unico sull'immigrazione, migliorandone, però, attraverso specifici emendamenti, quei contenuti che risultano deboli e/o inadeguati. In primo luogo, dunque, la presente proposta di legge intende sanare il malcelato permissivismo del testo unico nei confronti dell'immigrazione clandestina: un permissivismo che, confermato anche dalla recente megasanatoria per 250 mila immigrati clandestini, ha finito per ingenerare negli aspiranti immigranti l'idea che l'Italia sia un Paese "colabrodo", dove l'immigrazione clandestina è di fatto tollerata.
Conseguentemente, con la presente proposta di legge viene potenziato l'armamentario normativo finalizzato a prevenire e reprimere l'immigrazione clandestina. All'articolo 1 si prevede, infatti, che le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, ovvero per lavoro stagionale od autonomo, siano determinate dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e le competenti Commissioni parlamentari, secondo criteri temporali e sostanziali precisi e rigorosi, definiti all'articolo 11. Tali criteri, in particolare, implicano che un solo decreto recante la regolamentazione dei flussi sia presentato entro il 30 marzo di ogni anno, e fissi gli ingressi tenendo conto sia della effettiva richiesta di forza lavoro, sia delle domande di ricongiungimento familiare, sia delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi del testo unico emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. I relativi visti di ingresso ed i permessi di soggiorno saranno dunque rilasciati entro i limiti delle quote predette.
All'articolo 2 si rende più rigorosa la procedura per il rilascio del permesso di soggiorno, disponendosi, in particolare, che il suo rinnovo debba essere richiesto almeno novanta giorni prima della scadenza, e che sia subordinato alla verifica delle condizioni previste dal testo unico emanato con decreto legislativo n. 286 del 1998 (e dei carichi pendenti in caso di reingresso). In aggiunta, ed al fine di prevenire lo sviluppo dell'industria della contraffazione dei permessi di soggiorno, si prevede che il permesso e/o la carta di soggiorno sono rilasciati mediante utilizzo di carte magnetiche anticontraffazione; e si prevede altresì che la contraffazione e/o alterazione di carte o di permessi di soggiorno, ovvero dei documenti necessari ai fini del loro rilascio, comporti severe sanzioni penali.
All'articolo 3 si positivizza il reato di falsa o di omessa declinazione di generalità, in base al quale lo straniero che fornisce generalità false, incomplete o comunque tali da non permetterne l'identificazione deve essere arrestato, processato per direttissima, e quindi subito espulso con provvedimento immediatamente esecutivo (anche in caso di eventuale sospensione della pena). In aggiunta, viene introdotto il reato di immigrazione clandestina, assoggettandolo al medesimo trattamento sanzionatorio del delitto di cui al capoverso precedente: chiunque si introduce clandestinamente nel territorio dello Stato sarà dunque assoggettato a sanzione penale ed immediatamente espulso, salvo che provi di avere i requisiti di rifugiato politico, o di essere oggetto di misure di protezione sociale ovvero temporanea e/o ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19 del testo unico emanato con decreto legislativo n. 286 del 1998. Al proposito, onde non congestionare le carceri, ed al fine di evitare la "contiguità", "anche concettuale", tra criminali e clandestini, è prevista l'applicazione della misura degli arresti domiciliari in idonei luoghi di custodia.
Gli articoli 4, 5, 6 e 7 recano norme sugli obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro, sulla carta di soggiorno, sui controlli di frontiera e sulle immigrazioni clandestine.
All'articolo 8 si elidono le rugginosità procedurali che rendono l'espulsione dei clandestini lenta ed incerta: il provvedimento di espulsione diventa immediatamente esecutivo (senza più periodo di intimazione), ed è comunque efficace anche se impugnato dall'interessato; esso viene eseguito dal questore competente mediante accompagnamento coattivo alla frontiera.
All'articolo 9 si dispone che lo straniero colpito da espulsione, il quale non possa essere immediatamente tradotto oltre frontiera (perché, ad esempio, non è noto lo Stato dove rimpatriarlo), venga immesso in un centro di permanenza e di accoglienza ed ivi rimanga sino ad un massimo di sessanta giorni (ossia il doppio di quanto previsto dal testo unico). Al medesimo articolo 9, inoltre, si prevede che i centri di permanenza e di accoglienza per i clandestini possano essere anche costruiti all'estero, così da "parcheggiare" gli espulsi in Paesi terzi, riducendo i problemi di pubblica sicurezza legati alla permanenza di questi ultimi sul territorio italiano.
L'articolo 10 reca disposizioni sul diritto di difesa.
La presente proposta di legge affronta poi un altro aspetto su cui il testo unico si è dimostrato gravemente carente: la razionalizzazione dei flussi di ingresso. All'articolo 11, infatti, si dispone che il decreto annuale sui flussi debba prevedere il numero di ingressi in base ai dati sulla "effettiva" richiesta di forza lavoro predisposti per regioni, province e comuni dalle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. In questo modo si vuole evitare che il Governo ammetta immigrati sul nostro territorio in base a mere proiezioni statistiche sulla "potenziale" richiesta di forza lavoro immigrata, salvo poi trovarsi a doverli collocare a posteriori con i maggiori problemi che a ciò conseguono. In aggiunta, si prevede che il decreto annuale debba tenere conto dell'esigenza di ridistribuire gli immigrati sul territorio secondo criteri che evitino concentrazioni monoetniche in uno stesso comune; altresì, che la forza lavoro immigrata si concentri tutta negli stessi comuni e nelle stesse regioni. In tale guisa, il decreto annuale dovrà fissare espressamente quale percentuale dei flussi di ingresso possa concentrarsi nelle varie regioni italiane, nelle province e nei principali comuni. Al fine di dare attuazione a tali misure, l'articolo 11 dispone l'istituzione dell'Ufficio per la rilevazione statistica della presenza e della distribuzione dei lavoratori extracomunitari in Italia.
Tuttavia, sempre all'articolo 11, sono introdotte misure di integrazione per i lavoratori immigrati, prevedendosi la predisposizione, da parte pubblica e/o privata, di progetti che prevedono l'utilizzo del lavoro dei soggiornanti extracomunitari.
L'articolo 12 prevede l'aggravamento della pena - con l'irrogazione della sanzione accessoria del sequestro temporaneo dell'esercizio d'impresa - per il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze stranieri privi del permesso di soggiorno perché inesistente o revocato, annullato o scaduto. E' una norma, pertanto, che mira a ridurre drasticamente lo sfruttamento in "nero" della mano d'opera, giacché la mancanza del permesso di soggiorno inibisce di conseguenza la regolarizzazione sul piano contributivo e previdenziale del lavoratore.
Al fine di contenere i flussi in entrata, l'articolo 13 limita la possibilità di farsi garanti per l'ingresso di cittadini extracomunitari in Italia. Tale possibilità, infatti, è subordinata ad una duplice condizione: da un lato, chi intende farsi garante deve dimostrare di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno degli extracomunitari in Italia; dall'altro lato, chi intende farsi garante deve versare apposita cauzione di lire 10 milioni, che verrà incamerata dallo Stato laddove il soggetto garantito violi le norme che disciplinano il suo soggiorno in Italia.
L'articolo 14 prevede la revoca del permesso di soggiorno, con conseguente provvedimento di espulsione per lo straniero che produce e/o distribuisce prodotti contraffatti. Appare, infatti, non solo opportuno ma in linea con i cardini di una politica economica liberale tutelare, nell'ambito della libera concorrenza, i diritti di privativa volti a sorreggere il Know How delle imprese e in generale gli assetti patrimoniali delle medesime allorquando questi diventino strategici per il tessuto della piccola e piccolissima impresa.
Sempre al fine di contenere i flussi in entrata, l'articolo 15 limita i casi di ingresso per motivi di ricongiungimento familiare. Viene eliminata la possibilità di ricongiungersi con persone diverse dal coniuge non legalmente separato, dai figli minori a carico, e dai genitori a carico (che abbiano superato i quarantacinque anni di età). In aggiunta, e sempre per i fini predetti, l'articolo 15 prevede che il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, determini, con il decreto annuale sui flussi, l'ammontare massimo degli ingressi per ricongiungimento familiare, nonché il numero di ricongiungimenti ammessi per ogni nucleo familiare; in ogni caso, il numero di ricongiungimenti ammessi non potrà eccedere il 25 per cento degli ingressi previsti dal flusso annuale.
In linea con quanto previsto negli articoli precedenti, l'articolo 16 pone limiti all'utilizzo dei centri di accoglienza. Si prevede, infatti, che tali centri possano accogliere solo stranieri in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno degli stranieri nello Stato; si prevede altresì che la distribuzione geografica dei centri di accoglienza sul territorio si conformi ai criteri di distribuzione demografica degli extracomunitari sul territorio fissati ai sensi dell'articolo 11.
L'articolo 17 reca norme ulteriori per l'applicazione delle misure di accoglienza.
L'articolo 18 introduce misure di integrazione economica in una logica innovativa volta a creare condizioni di osmosi fra istituzioni pubbliche e capitale e risorse private. Sono chiamate, a tale fine, a svolgere un ruolo strategico anche le organizzazioni non governative impegnate sul fronte immigrazione e le fondazioni bancarie il cui scopo sociale prevalente, alla luce della legislazione vigente, è quello di favorire attività socialmente utili. La ratio della norma è, pertanto, volta a stimolare, attraverso strumenti di incentivazione fiscale e contributiva, di mobilità e di flessibilità del lavoro, politiche per la ridistribuzione quali-quantitativa sul territorio nazionale della forza lavoro extracomunitaria, lo sviluppo di iniziative economiche fra cittadini italiani ed extracomunitari sia sul territorio nazionale sia su quello di provenienza. In particolare in questa speciale prospettiva le politiche citate saranno orientate allo sviluppo di consorzi, di cooperative per la qualificazione e riqualificazione del territorio urbano e demaniale, per l'assistenza sociale, sanitaria, culturale e didattica ai minori e agli anziani, per l'attività di commercio di importazione ed esportazione da e per i Paesi degli emigranti, per l'insediamento di attività produttive e commerciali nei Paesi degli emigranti, per la promozione di attività rieducativa per lo sport, il tempo libero e per la tutela del patrimonio artistico ed ambientale nazionale e dei Paesi degli emigranti, ed, infine, per l'attività di edilizia residenziale
Infine, lo stesso articolo 18 sancisce la promozione e la conclusione da parte dei Ministri competenti di accordi con i Paesi dell'Unione europea e con gli organismi della medesima Unione europea volti a favorire la realizzazione delle iniziative descritte a livello di cooperazione internazionale.
L'articolo 19 modifica il testo unico emanato con decreto legislativo n. 286 del 1998, introducendo modifiche alle disposizioni sulle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi.
L'articolo 20 prevede l'istituzione del Mi nistero dell'immigrazione, cui attribuire il coordinamento delle politiche in materia di immigrazione e di integrazione dello straniero. Ciò anche attraverso apposite iniziative di concerto con le istituzioni omologhe dei Paesi membri dell'Unione europea e degli organismi dell'Unione europea stessa.
L'articolo 21, infine, reca disposizioni sulla data di entrata in vigore della legge.
In conclusione, la presente proposta di legge vuole rappresentare un responsabile e costruttivo passo in avanti sulla via della costruzione di un sistema istituzionale e politico che sappia ricondurre le problematiche inerenti l'immigrazione entro un quadro normativo moderno, articolato ed organico, che sia in grado di contemperare le esigenze sociali, economiche, sanitarie e di pubblica sicurezza dei cittadini italiani con una seria politica di integrazione compatibile e, quindi, razionale, uscendo dal clima di emergenza senza ingenerare nella popolazione autoctona convincimenti errati sul fenomeno della immigrazione, dai quali convincimenti potrebbero scaturire sentimenti che la storia ha insegnato non appartenere alla cultura delle società democratiche ispirate da alti valori etici.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO DI LEGGE - N. 5808


 

PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Politiche migratorie).


1. Il comma 4 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato "testo unico", è sostituito dal seguente:

"4. Con unico decreto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e le competenti Commissioni parlamentari, sono definite, entro il termine improrogabile del 30 marzo di ogni anno, sulla base dei criteri di cui all'articolo 21, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. Non è ammesso alle quote lo straniero che sia stato oggetto di provvedimento di espulsione, fatte salve le deroghe espressamente previste dalla legge o da provvedimenti straordinari adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'immigrazione. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale non si fa luogo al rilascio dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno, fatto salvo quanto previsto agli articoli 20, 23, 27, 28, 29, 30 e 36".

Art. 2.

(Permesso di soggiorno).


1. Il comma 4 dell'articolo 5 del testo unico è sostituito dal seguente:

"4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui risiede, almeno novanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico, nonché alla verifica dei carichi pendenti in caso di reingresso. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale".

2. Al comma 7 dell'articolo 5 del testo unico, le parole: "può essere disposta l'espulsione amministrativa" sono sostituite dalle seguenti: "è disposta l'espulsione amministrativa".
3. Il comma 8 dell'articolo 5 del testo unico è sostituito dai seguenti:

"8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di carte magnetiche con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro dell'interno, in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno.

8-bis. Chiunque redige un permesso di soggiorno o una carta di soggiorno falsi o ne altera di veri, ovvero redige documenti falsi o ne altera di veri al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno e/o di una carta di soggiorno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 20 milioni a 50 milioni di lire. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni".

Art. 3.

(Facoltà ed obblighi inerenti il soggiorno).


1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 del testo unico sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Lo straniero che entra clandestinamente nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Nei casi previsti dal presente comma, è obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di condanna di primo grado, il giudice ordina la sanzione amministrativa dell'espulsione del reo. Il provvedimento di espulsione è immediatamente esecutivo anche in caso di sospensione della pena principale, e ancorché soggetto a gravame e/o impugnativa da parte dell'interessato. In caso di assoluzione nei successivi gradi di giudizio, è disposta la revoca della sanzione amministrativa. Qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria dispone che lo straniero in attesa di giudizio sia trattenuto in idoneo luogo di custodia, ivi compresi i centri di permanenza temporanea e di assistenza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano allo straniero che dimostri di avere i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato politico e/o quelli per l'accesso alle misure di protezione sociale o temporanea, ovvero i requisiti di cui all'articolo 19".

3-ter. Lo straniero che, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità personali, rifiuta le indicazioni o le fornisce false a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Nei casi previsti dal presente comma è obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di condanna di primo grado, il giudice ordina la sanzione amministrativa dell'espulsione del reo. Il provvedimento di espulsione è immediatamente esecutivo anche in caso di sospensione della pena principale, e ancorché soggetto a gravame e/o impugnativa da parte dell'interessato. In caso di assoluzione nei successivi gradi di giudizio, è disposta la revoca della sanzione amministrativa. Durante il tempo necessario ad accertare le esatte generalità del reo, questi è trattenuto presso il più vicino centro di permanenza temporanea e di assistenza".

Art. 4.

(Obblighi dell'ospitante e del datore

di lavoro).


1. Al comma 2 dell'articolo 7 del testo unico, dopo le parole: "gli estremi del passaporto o del documento di identificazione" sono inserite le seguenti: ", il permesso e/o la carta di soggiorno".
2. All'articolo 7 del testo unico, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Ai contravventori delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire 5 milioni".

Art. 5.

(Carta di soggiorno).


1. Al comma 1 dell'articolo 9 del testo unico, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "otto anni", e le parole: "e dei familiari" sono sostituite dalle seguenti: "del coniuge e/o del convivente e dei figli minori conviventi, nonché di avere fissa dimora".

Art. 6.

(Potenziamento e coordinamento

dei controlli di frontiera).


1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 del testo unico è inserito il seguente:

"1-bis. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentiti i comandanti generali del Corpo delle capitanerie di Porto - Guardia costiera, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato, promuove le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima italiana. Il Ministro dell'interno promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le autorità europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione ai sensi del Trattato di Schengen".

Art. 7.

(Disposizioni contro le immigrazioni

clandestine).


1. Al comma 1 dell'articolo 12 del testo unico, le parole: "è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a lire 100 milioni".

Art. 8.

(Espulsione amministrativa).


1. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del testo unico sono aggiunte le seguenti parole: "immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame e/o impugnativa da parte dell'interessato".
2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente: "Salvo quanto previsto dall'articolo 6 in ordine ai casi in cui l'espulsione deve essere ordinata direttamente dall'autorità giudiziaria, quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale, l'autorità giudiziaria rilascia nulla osta a meno che sussistano inderogabili esigenze processuali".
3. Il comma 4 dell'articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente:

"4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Qualora, ai fini dell'espulsione, sia necessario accertare le generalità dello straniero, questi viene trattenuto nel più vicino centro di permanenza temporanea e di assistenza".
4. I commi 5 e 6 dell'articolo 13 del testo unico sono abrogati.
5. Il comma 8 dell'articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente:

"8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente ricorso al pretore. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il ricorso è presentato al pretore dell'ultima dimora conosciuta dello straniero. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata dall'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale nonché, ove necessario, da un interprete".

6. I commi 9 e 10 dell'articolo 13 del testo unico sono abrogati.

Art. 9.

(Esecuzione dell'espulsione).


1. Il comma 3 dell'articolo 14 del testo unico è sostituito dal seguente:
"3. Il provvedimento del questore comporta la permanenza nel centro per un periodo complessivo massimo di quaranta giorni. Il questore può prorogare il termine sino ad un massimo di ulteriori venti giorni, qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento, ovvero qualora la proroga si renda necessaria per il completamento dell'identificazione dello straniero. Contro i provvedimenti del questore è ammesso ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione della misura".
2. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 14 del testo unico sono abrogati.
3. Dopo il comma 9 dell'articolo 14 del testo unico è aggiunto il seguente:

"9-bis. In accordo con quanto previsto dal presente articolo, e nell'ambito delle proprie specifiche attribuzioni, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, promuove la conclusione di accordi internazionali con Stati esteri non appartenenti all'Unione europea, finalizzati a realizzare centri di permanenza ed assistenza temporanea entro il territorio di questi ultimi".

Art. 10.

(Diritto di difesa).


1. L'articolo 17 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 17 - (Diritto di difesa). 1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale non ha diritto a rientrare in Italia. L'assistenza legale è assicurata da un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata dall'autorità consolare. In assenza di nomina di difensore di fiducia lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio. L'autorità giudiziaria provvede a designare un difensore scelto fra i soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale".

Art. 11.

(Determinazione dei flussi di ingresso).


1. Dopo il comma 4 dell'articolo 21 del testo unico sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Il decreto annuale deve altresì essere predisposto in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni, province e comuni, elaborati dalle locali camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, e da queste trasmessi al Ministero dell'interno ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il mese di febbraio di ciascun anno.
4-ter. Ai fini della predisposizione del decreto annuale si deve, altresì, tenere conto dei livelli della distribuzione delle presenze degli extracomunitari nelle aree dello Stato, al fine di evitare squilibri di concentrazione. Il decreto annuale, in particolare, deve prevedere la distribuzione dei nuovi ingressi sul territorio in base ai seguenti criteri:

a) per quanto riguarda i comuni, il decreto annuale deve precludere incrementi delle presenze degli extracomunitari di una medesima etnia superiori al 2 per cento del totale degli extracomunitari appartenenti alla stessa etnia già soggiornanti nel comune;

b) per quanto riguarda le regioni, il decreto annuale deve precludere incrementi delle presenze di extracomunitari superiori al 5 per cento del totale degli extracomunitari già soggiornanti nella regione.

4-quater. Se le presenze di extracomunitari eccedono le percentuali fissate dal comma 4-ter, gli ingressi di extracomunitari nelle regioni e nei comuni ove si verifica l'eccedenza restano bloccati sino a che tali percentuali non risultino ristabilite.
4-quinquies. Al fine dell'attuazione dei commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, istituisce l'ufficio per la rilevazione statistica della presenza e della distribuzione dei lavoratori extracomunitari in Italia. I decreti di cui all'articolo 3, comma 4, stabiliscono quale percentuale dei flussi di ingresso possa concentrarsi nelle varie regioni italiane, nelle province e nei principali comuni".

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'ambiente, promuove la predisposizione di progetti integrati per l'inserimento dei lavoratori extracomunitari in Italia, quali, in particolare, progetti che prevedano l'utilizzo dei lavoratori extracomunitari per finalità di tutela ecologica del territorio italiano.

6-ter. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le regioni e gli enti locali interessati, può altresì approvare domande di enti pubblici o privati, anche consorziati tra loro, che richiedano di predisporre progetti analoghi a quelli indicati dal comma 6-bis".

Art. 12.

(Lavoro subordinato a tempo determinato

e indeterminato).


1. Dopo il comma 8 dell'articolo 22 del testo unico è inserito il seguente:

"8-bis. Il decreto annuale di cui all'articolo 21 è predisposto tenendo conto del numero dei permessi rilasciati ai sensi del presente articolo".

2. Al comma 9 dell'articolo 22 del testo unico, le parole: "per un periodo non inferiore ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non superiore a sei mesi".
3. Al comma 10 dell'articolo 22 del testo unico, le parole: "con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 50 milioni. E' altresì disposto il sequestro temporaneo per quindici giorni dell'esercizio di impresa".

Art. 13.

(Prestazione di garanzia per l'accesso

al lavoro).


1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 del testo unico sono inseriti i seguenti:

" 2-bis. Chi intende farsi garante, all'atto della presentazione della domanda, e conformemente alle modalità indicate dal regolamento di attuazione del presente testo unico, deve dimostrare di essere in regola con le leggi ed i regolamenti che disciplinano il soggiorno degli extracomunitari in Italia.

2-ter. Il rilascio dell'autorizzazione e del conseguente visto di ingresso è subordinato al deposito, da parte del garante, di apposita cauzione pari a lire 10 milioni presso un istituto di credito allo scopo autorizzato. Se il soggetto garantito viola le norme che disciplinano il soggiorno degli extracomunitari in Italia, lo Stato ha diritto di incamerare la cauzione, fatti salvi i diritti di difesa del garante".

Art. 14.

(Ingresso e soggiorno per lavoro

autonomo).


1. Dopo il comma 7 dell'articolo 26 del testo unico è aggiunto il seguente:

"7-bis. Salvo quanto disposto dalla legge penale, il lavoratore extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo che produca, commerci e/o distribuisca prodotti contraffatti subisce la revoca del permesso di soggiorno con conseguente applicazione del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13".

Art. 15.

(Ricongiungimento familiare).


1. Il comma 1 dell'articolo 29 del testo unico è sostituito dal seguente:

"1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

a) coniuge non legalmente separato;

b) figli minori a carico, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

c) genitori a carico, che abbiano superato i quarantacinque anni di età".

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 29 del testo unico è inserito il seguente:

"8-bis. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, determina, con il decreto annuale, l'ammontare massimo degli ingressi per ricongiungimento familiare, nonché il numero massimo di ricongiungimenti ammessi per ogni singolo nucleo familiare. In ogni caso, il numero annuale di ricongiungimenti familiari ammessi non può eccedere il 25 per cento degli ingressi previsti dal flusso annuale. Con lo stesso decreto è altresì stabilito il numero massimo annuale dei permessi di soggiorno attribuibili per motivi di protezione sociale".

Art. 16.

(Centri di accoglienza e accesso

all'abitazione).

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 40 del testo unico è soppresso.
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 40 del testo unico sono inseriti i seguenti:

"5-bis. La distribuzione dei centri di accoglienza sul territorio deve rispettare le esigenze di distribuzione demografica degli extracomunitari di cui all'articolo 21.
5-ter. L'accesso ai centri di accoglienza è riservato agli extracomunitari che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano l'ingresso ed il soggiorno in Italia degli stranieri".


Art. 17.

(Misure di integrazione sociale).


1. Dopo il comma 1 dell'articolo 40 del testo unico è inserito il seguente:

"1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli extracomunitari che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico, e delle leggi e regolamenti vigenti in materia".

Art. 18.

(Misure di integrazione economica).


1. Dopo l'articolo 42 del testo unico è inserito il seguente:

"Art. 42-bis - (Misure di integrazione economica). 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'indusiria, del commercio e dell'artigianato, e con il Ministro per il commercio con l'estero, sentite le regioni e gli enti locali interessati, nonché le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), le maggiori organizzazioni non governative che si occupano di immigrazione e le fondazioni bancarie italiane, promuove ogni opportuna attività economica organizzata da soggetti giuridici pubblici e/o privati, anche in forma di consorzio cooperativo, di associazione in partecipazione e di Joint-venture, finalizzata all'impiego di manodopera nazionale ed extracomunitaria sul territorio nazionale.
2. Con riferimento a quanto disposto dal comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fissa le misure di sostegno per:

a) politiche di incentivazione fiscale e contributiva;

b) politiche per la mobilità e la flessibilità del lavoro;

c) politiche per la redistribuzione quantitativa e qualitativa sul territorio nazionale della forza lavoro extracomunitaria;

d) politiche per lo sviluppo di iniziative economiche tra cittadini italiani e cittadini extracomunitari nei Paesi di provenienza di questi ultimi.

3. In particolare, le politiche di cui al comma 2 sono prevalentemente orientate allo sviluppo di iniziative nei seguenti ambiti:

a) consorzi e cooperative per la qualificazione e riqualificazione del territorio urbano e demaniale;

b) consorzi e cooperative per l'assistenza sociale, sanitaria, culturale e didattica ai minori ed agli anziani;

c) consorzi e cooperative per l'attività di sviluppo turistico da e per i Paesi degli emigranti, per il commercio di importazione e di esportazione da e per i Paesi degli emigranti, per l'insediamento di attività produttive e commerciali nei Paesi degli emigranti;

d) consorzi e cooperative per la promozione di attività rieducative, per lo sport, per il tempo libero e per la tutela del patrimonio artistico ed ambientale nazionale e dei Paesi degli emigranti;

e) consorzi e cooperative per l'attività di edilizia residenziale.

4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per il commercio con l'estero, promuove la conclusione di accordi con i Paesi dell'Unione europea, e con gli organismi dell'Unione europea, volti a favorire la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo a livello di cooperazione internazionale".

Art. 19.

(Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o

religiosi).


1. Al comma 1 dell'articolo 43 del testo unico, dopo le parole: "vita pubblica" sono aggiunte le seguenti: "purché non in contrasto con l'ordine pubblico e con la sicurezza dello Stato".

Art. 20.

(Ministero dell'immigrazione).


1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Ministero dell'immigrazione.
2. Il Ministero dell'immigrazione coordina le politiche in materia di immigrazione e di integrazione degli stranieri. In particolare, il Ministero dell'immigrazione promuove e coordina la piena attuazione delle misure contro l'immigrazione clandestina, delle misure per la determinazione e la gestione dei flussi di ingresso, e delle misure per l'integrazione degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.
3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministero dell'immigrazione promuove altresì iniziative di coordinamento politico ed operativo con le omologhe istituzioni dei Paesi dell'Unione europea e con gli organismi dell'Unione europea.

Art. 21.

(Entrata in vigore).


1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.