CAMERA DEI DEPUTATI

N. 5062

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RIVOLTA, MAIOLO, DI LUCA


Disciplina dell'immigrazione e norme sulla

condizione dello straniero


Presentata il 7 luglio 1998



PROGETTO DI LEGGE - N. 5062


PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

PRINCI'PI GENERALI


Art. 1.

(Ambito di applicazione ed efficacia).


1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 10 della Costituzione, regola l'ingresso e il soggiorno nel territorio della Repubblica italiana dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e degli apolidi di seguito indicati come "stranieri", nonché la condizione giuridica dei medesimi, salve le disposizioni di legge più favorevoli vigenti nel territorio della Repubblica. La presente legge è altresì applicabile ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea, qualora preveda disposizioni ad essi più favorevoli. Sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalle norme vigenti per lo stato di guerra.
2. Lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze anche in collaborazione con Associazioni di volontariato legalmente riconosciute, favoriscono le attività dirette a rendere concreta l'integrazione degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia nonché la diffusione di ogni informazione utile ad un positivo reinserimento dei medesimi nel Paese di origine.
3. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le norme della presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome esse costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
4. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato ai sensi dell'articolo 17 comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Prima dell'emanazione, lo schema del Regolamento di attuazione è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione, nei successivi trenta giorni, del parere delle Commissioni competenti per materia.

Art. 2.

(Definizioni e fonti).


1. Ai sensi della presente legge è considerato straniero regolarmente soggiornante colui che si trova in una delle seguenti condizioni:

a) titolare di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno in corso di validità o di rinnovo;

b) minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di altro straniero.

2. Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del comma 1 gode dei diritti civili attribuiti al cittadino italiano salvo diverse espresse disposizioni di legge ed è tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalle norme vigenti.
3. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai princìpi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.
4. Le norme di diritto internazionale disciplinano modalità e forme di esercizio della protezione diplomatica. In ogni caso, qualunque straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità dello Stato di cui è cittadino, salvo che a ciò ostino motivate e gravi ragioni attinenti all'amministrazione della giustizia o alla tutela dell'ordine pubblico o alla sicurezza nazionale. L'autorità che ha adottato nei confronti dello straniero un provvedimento concernente la condizione o la libertà personale o la tutela dei minori ha l'obbligo di informarne la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina dello Stato cui appartiene lo straniero nelle quarantotto ore successive. In caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente, ogni pubblico ufficiale ha l'obbligo di darne comunicazione alla rappresentanza citata nonché di inviare alla stessa i documenti e gli oggetti appartenenti allo straniero che non devono essere trattenuti se non per motivi previsti dalla legge. L'informativa non è dovuta nei riguardi dello straniero:

a) che ha presentato domanda d'asilo;

b) che ha ottenuto lo stato di rifugiato;

c) che è soggetto a misura di protezione temporanea per motivi umanitari.

Art. 3.

(Programmazione dei flussi migratori).


1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza ed integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale predispone ogni due anni il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione degli stranieri nel territorio dello Stato.
2. Il documento programmatico di cui al comma 1 indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano si propone di svolgere in materia di immigrazione, di propria iniziativa o d'intesa con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie o con le organizzazioni non governative, nonché con i Paesi di origine degli immigrati. Più precisamente esso indica:

a) i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e le competenti Commissioni parlamentari, sono definite annualmente, sulla base dei criteri stabiliti, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro, anche stagionale, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 17. I visti di ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati entro il limite delle quote previste. Inoltre, con decreto del Ministro degli affari esteri, emanato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'interno, è disciplinato annualmente, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero ed il numero dei deflussi dalle università italiane dei medesimi studenti stranieri;

b) tutte le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato nelle materie che non devono essere disciplinate con legge;

c) gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle identità e della diversità culturali;

d) gli strumenti per un positivo reinserimento degli immigrati nei Paesi di origine.

3. Il documento programmatico è approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso al Parlamento ove è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dal ricevimento del documento medesimo. Il documento programmatico è quindi esaminato dalle Camere, secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Ministro dell'interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti con i provvedimenti attuativi del documento programmatico.
4. In sede di prima attuazione della presente legge, il documento programmatico è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima ed indica la data entro cui devono essere adottati i decreti di fissazione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato.

Capo II

DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO

ED IL SOGGIORNO NEL TERRITORIO

DELLO STATO


Art. 4.

(Visto d'ingresso).


1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avere luogo soltanto attraverso i valichi di frontiera. Il Ministro degli affari esteri, anche in attuazione di obblighi internazionali pattizi assunti dall'Italia adotta, dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco degli Stati i cui cittadini sono soggetti ad obbligo di visto.
2. Il visto di ingresso è rilasciato unicamente dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Nel caso di soggiorno inferiore a novanta giorni e per motivi diversi dal lavoro subordinato anche stagionale, il visto di ingresso può essere rilasciato anche dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifiche convenzioni.
3. Il visto di ingresso è rilasciato previa presentazione dei seguenti documenti:

a) passaporto o documento equipollente in corso di validità per il periodo di utilizzabilità del visto;

b) domanda redatta in conformità al modello previsto dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 4, corredata della documentazione ivi prevista in relazione ai motivi ed alla durata del soggiorno e precisante, in particolare:

1) lo scopo e la durata del soggiorno;

2) la prima dimora dello straniero in Italia;

3) il rispetto delle disposizioni vigenti nel territorio dello Stato in materia di vaccinazioni obbligatorie;

4) la disponibilità da parte dello straniero dei mezzi di sussistenza necessari e, limitatamente agli ingressi per soggiorni fino a due anni, dei mezzi necessari per il ritorno nel paese di provenienza. L'entità di tali mezzi è definita dal Ministro dell'interno con apposita direttiva emanata nel rispetto dei criteri stabiliti dal documento programmatico di cui all'articolo 3.

4. Il visto di ingresso deve essere rilasciato o negato entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda completa della prevista documentazione di cui al comma 3, e deve essere utilizzato entro centoventi giorni dalla data del rilascio.
5. L'autorità diplomatica o consolare che rilascia il visto di ingresso è tenuta a consegnare contestualmente allo straniero una pubblicazione in una lingua a lui comprensibile, che illustra i diritti ed i doveri dello straniero relativi e/o conseguenti al suo ingresso e soggiorno in Italia.

Art. 5.

(Potenziamento e coordinamento

dei controlli di frontiera).


1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilità con i sistemi informativi di livello sovranazionale previsti dagli accordi o dalle convenzioni nonché dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
2 Presso i valichi di frontiera sono istituiti uffici atti a fornire informazioni agli stranieri che intendano fare ingresso in Italia per uno dei motivi previsti dalla presente legge.
3. E' istituita, presso il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, la Direzione centrale immigrazione e frontiere allo scopo di dirigere e coordinare i servizi di polizia di frontiera e gli uffici stranieri presso le questure nonché prevenire e reprimere i reati inerenti le immigrazioni clandestine. Allo stesso scopo, con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con i Ministri interessati, sono istituiti presso tutte le questure appositi servizi operativi cui possono essere assegnati anche ufficiali di polizia giudiziaria dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4. La polizia di frontiera registra sui supporti informatici in dotazione ad ogni valico di frontiera il documento di identità dello straniero nonché il motivo dell'ingresso riportato sul visto ed il luogo in cui lo straniero ha fissato la prima dimora. All'atto dell'uscita dello straniero dal territorio italiano sono registrati i dati anagrafici ed il motivo dell'uscita.
5. Le informazioni di cui al comma 4 devono essere inviate in rete alle questure competenti in base alla residenza o alla dimora dello straniero durante il suo soggiorno in Italia.

Art. 6.

(Respingimento: presupposti e limiti).


1. La polizia di frontiera ha l'obbligo di respingere lo straniero nei seguenti casi:

a) qualora non sia in possesso dei requisiti richiesti dal presente capo per l'ingresso nel territorio dello Stato;

b) qualora sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione delle frontiere interne e la libera circolazione delle persone, con i limiti e le deroghe previsti negli accordi medesimi.

2. In deroga al comma 1, sono ammessi nel territorio dello Stato gli stranieri che:

a) necessitano di soccorso immediato a causa di oggettive gravi condizioni di salute da accertare secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 4;

b) necessitano di protezione temporanea per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali od altri eventi di particolare gravità verificatisi in Paesi non appartenenti all'Unione europea;

c) si trovino in una delle condizioni previste dalle disposizioni in materia di asilo.

Art. 7.

(Permesso di soggiorno).


1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente attraverso i valichi di frontiera e muniti di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno o di titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato membro dell'Unione europea, come previsto da specifiche convenzioni internazionali.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 4, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le motivazioni previste dal visto d'ingresso. Il regolamento di attuazione può altresì prevedere speciali modalità di rilascio dei permessi concernenti soggiorni brevi per motivi di turismo, per l'esercizio del diritto di difesa nell'ambito di procedimenti giudiziari, ai fini dell'emigrazione in altro Stato, per l'esercizio delle funzioni di Ministro di culto nonché per ricoveri in case di cura ed ospedali ovvero soggiorni in istituti religiosi.
3. I termini di durata dei permessi di soggiorno non devono essere superiori ai seguenti:

a) tre mesi per soggiorni motivati con riferimento a visite, affari e turismo;

b) sei mesi per esigenze di lavoro stagionale computabili anche con riferimento a prestazioni di lavoro di più breve periodo da svolgere presso datori di lavoro diversi;

c) un anno per la frequenza di corsi per studio o di formazione debitamente certificati. In caso di corsi pluriennali il permesso è rinnovabile annualmente;

d) due anni per esigenze di lavoro autonomo, lavoro subordinato a tempo indeterminato e ricongiungimenti familiari;

e) di durata corrispondente alle necessità specificamente documentate negli altri casi consentiti dalla presente legge.

4. Il permesso di soggiorno può essere rinnovato a seguito di domanda scritta presentata al questore della provincia in cui lo straniero risiede o dimora, almeno trenta giorni prima della scadenza del permesso stesso, purché permangano le condizioni che ne avevano autorizzato originariamente il rilascio o sussistano le altre condizioni previste dalla presente legge. Fatte salve le eccezioni previste dalla presente legge, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella precedentemente stabilita.
5. Costituisce motivo di diniego del permesso di soggiorno o del suo rinnovo ovvero motivo di revoca del medesimo, la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato. I provvedimenti di diniego o di revoca possono essere adottati anche sulla base di convenzioni od accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, allorquando lo straniero non soddisfi condizioni di soggiorno richieste in uno degli Stati contraenti, salvo che lo stesso non dimostri, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 4, la ricorrenza di motivi tali da esporlo a rischi inerenti alla sua persona o all'effettivo esercizio delle libertà democratiche.
6. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato membro dell'Unione europea e valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore della provincia in cui risiedono entro otto giorni dal loro ingresso in Italia ed hanno diritto di ottenere idonea ricevuta della dichiarazione. Coloro che contravvengono alla presente disposizione sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 600 mila, cui si aggiunge, nel caso di ritardo protrattosi oltre i sessanta giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato, il provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 24.
7. I provvedimenti di accoglimento o diniego delle domande di rilascio, rinnovo, conversione dei permessi di soggiorno, devono essere scritti, motivati ed emessi entro il termine di otto giorni dalla presentazione delle relative domande. Il questore può rilasciare anche un permesso diverso rispetto a quello richiesto purché ne sussistano i requisiti previsti dalla presente legge, da accertare in base alle dichiarazioni contenute nella domanda depositata dall'interessato ed alla documentazione allegata.

Art. 8.

(Carta di soggiorno).


1. Lo straniero che soggiorna regolarmente ed ininterrottamente nel territorio dello Stato da almeno cinque anni ed è titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato od autonomo, e lo straniero che soggiorna regolarmente ed ininterrottamente nel territorio dello Stato da almeno dieci anni ed è titolare di un permesso di soggiorno ad altro titolo, possono richiedere al questore della provincia in cui risiedono il rilascio della carta di soggiorno purché dimostrino di avere un reddito annuo derivante da fonte lecita e legalmente dichiarato non inferiore all'assegno sociale. La carta di soggiorno può essere richiesta anche per il coniuge e per uno o due familiari se è documentata la sussistenza di un reddito non inferiore a due volte l'assegno sociale; per il coniuge e tre o quattro familiari se è documentata la sussistenza di un reddito non inferiore a tre volte l'assegno sociale, per il coniuge e più di quattro familiari se è documentata la sussistenza di un reddito non inferiore a quattro volte l'assegno sociale. La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore convivente di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea residente in Italia.
2. Costituisce impedimento al rilascio della carta di soggiorno la sottoposizione dello straniero richiedente a giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale ed al Capo IV della presente legge o la pronuncia nei suoi confronti di sentenza di condanna, anche non definitiva, per uno dei citati delitti. Il questore provvede a revocare la carta nel caso di sopravvenuta sentenza di condanna definitiva per uno dei reati di cui alle norme citate, salvi gli effetti della riabilitazione. Qualora la sentenza di condanna non abbia disposto l'espulsione dello straniero ai sensi degli articoli 25 e 26, il questore rilascia un permesso di soggiorno per i motivi previsti dell'articolo 7.
3. La carta di soggiorno ha validità per dieci anni.
4. Il titolare della carta di soggiorno può esercitare tutti i diritti e le facoltà spettanti allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato nonché le seguenti:

a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione del visto di cui all'articolo 4;

b) compiere nel territorio dello Stato qualsiasi tipo di attività lavorativa e qualsiasi atto lecito, accedere a qualsiasi corso di istruzione e di formazione ed a qualsiasi servizio e prestazione erogati dalla pubblica amministrazione, con la sola esclusione di attività, atti, servizi o prestazioni che siano dalla legge espressamente vietati allo straniero o riservati esclusivamente al cittadino italiano.

5. Il titolare della carta di soggiorno è soggetto ad espulsione nei casi previsti dagli articoli 25 e 26 e secondo le modalità previste dall'articolo 27.

Art. 9.

(Ricongiungimento familiare:

presupposti e limiti).


1. Il titolare dalla carta di soggiorno o del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, rilasciati per lavoro subordinato od autonomo, per motivi religiosi ovvero per asilo, ha diritto al ricongiungimento con i familiari di seguito indicati:

a) coniuge non legalmente separato;

b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, a condizione che l'altro genitore abbia dato il suo consenso. Si considerano minori i figli, anche se adottati od affidati o sottoposti a tutela, di età inferiore a diciotto anni;

c) genitori a carico.

2. Non possono esercitare il diritto al ricongiungimento familiare ai sensi del comma 1 coloro che sono sottoposti a giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale e di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75. Inoltre, il ricongiungimento familiare non può essere richiesto da parte di coloro che risultano essere stati condannati anche con sentenza non definitiva per taluno dei citati delitti.
3. Salvo si tratti di rifugiato, lo straniero che chiede il ricongiungimento deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

b) la titolarità di un reddito annuo proveniente da fonti lecite e legalmente dichiarato, non inferiore all'assegno sociale qualora chieda il ricongiungimento nei confronti di un familiare; non inferiore a due volte l'assegno sociale qualora chieda il ricongiungimento nei confronti di due o tre familiari; non inferiore a tre volte l'assegno sociale qualora chieda il ricongiungimento nei confronti di quattro o cinque familiari ; non inferiore a quattro volte l'assegno sociale qualora chieda il ricongiungimento nei confronti di più di cinque familiari.

4. Ai fini della determinazione delle soglie di cui al comma 3, si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dichiarato dal coniuge non legalmente separato e dai familiari di primo grado conviventi con il richiedente.
5. Lo straniero che abbia contratto matrimonio con più di un coniuge nel territorio dello Stato di appartenenza o provenienza, ed è residente in territorio italiano, può esercitare il diritto al ricongiungimento nei confronti di un solo coniuge.
6. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione di cui al comma 3, è presentata alla questura del luogo di residenza del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. Il questore, verificata l'esistenza dei requisiti previsti dalla presente legge, emette o rifiuta il nulla osta richiesto entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta completa dei documenti previsti.
7. In caso di accoglimento della domanda ai sensi del comma 6, la questura provvede d'ufficio ad iscrivere nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del richiedente il nominativo di tutte le persone nei confronti delle quali è stato concesso il ricongiungimento, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 4.
8. I familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea restano soggetti alla disciplina stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965 n. 1656, salve le disposizioni più favorevoli previste dalla presente legge nonché dal decreto legislativo di cui all'articolo 30 della presente legge.
9. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con un cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero con uno straniero titolare della carta di soggiorno di cui all'articolo 8, è rilasciata una carta di soggiorno.

Art. 10.

(Permesso di soggiorno

per motivi familiari).


1. Il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere richiesto:

a) dallo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 9;

b) dallo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo da almeno un anno che ha contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero con cittadino straniero regolarmente soggiornante da almeno un anno;

c) dal familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residente in Italia di cui all'articolo 9. In tale caso, il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del permesso originario. Qualora lo straniero sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno;

d) dal genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia In tale caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale ai sensi della legge italiana.

2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno dello straniero titolare del diritto al ricongiungimento in base al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9, ed è rinnovabile unitamente a quest'ultimo.
3. In caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio, lo straniero titolare di un permesso per motivi familiari può, sussistendone le condizioni, convertire tale permesso in un permesso d'altro tipo previsto dal presente capo.

Art. 11.

(Soggiorno dei minori di età).


1. Il figlio minore anche adottato dello straniero, con questi convivente e regolarmente soggiornante, è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di età, il minore affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo. In ambedue i casi l'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza né impone il rinnovo dell'iscrizione.
2. Al compimento del quattordicesimo anno di età, il minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario deve chiedere un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età.
3. Al compimento della maggiore età lo straniero cui sono state applicate le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 deve chiedere alternativamente:

a) un permesso di soggiorno per motivi di studio, di lavoro subordinato od autonomo, per motivi religiosi, per esigenze sanitarie o di cura;

b) una carta di soggiorno se risiede regolarmente in Italia da più di dieci anni.

4. Qualora debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero ai sensi degli articoli 25 e 26, il provvedimento è adottato dal questore, sentito il tribunale per i minorenni.

Art. 12.

(Determinazione dei flussi di ingresso

per lavoro subordinato, anche stagionale).


1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale deve avere luogo nel rispetto delle quote stabilite dai decreti di cui all'articolo 3, comma 2. Tali decreti possono altresì assegnare in via preferenziale quote riservate agli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ha concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso.
2. I decreti annuali di cui al comma 1 devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche e mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento.
3. Le intese o gli accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste presso i consolati e le ambasciate italiane all'estero, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 4. Possono, altresì, prevedere le modalità di tenuta delle liste ai fini del successivo inoltro al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le liste sono chiuse ogni anno dopo sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 2.
4. Alle sezioni circoscrizionali per l'impiego sono indirizzate le offerte di posti di lavoro da parte dei datori di lavoro che intendano avvalersi di lavoratori extracomunitari residenti all'estero. Il nulla osta della sezione circoscrizionale per l'impiego è condizione indispensabile per il rilascio, allo straniero residente all'estero, del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato e, fatto salvo il diritto di priorità conseguente a chiamata nominativa diretta, la graduatoria delle domande accolte è formulata in base all'anzianità di iscrizione.
5. La sezione circoscrizionale per l'impiego deve respingere la richiesta di assunzione di lavoratori extracomunitari residenti all'estero, nei seguenti casi:

a) qualora nei ventiquattro mesi precedenti la richiesta, l'imprenditore richiedente abbia registrato crisi aziendali con ricorso alla cassa integrazione guadagni o con riduzione di personale per ristrutturazione aziendale;

b) qualora l'imprenditore richiedente risulti soggetto alle previsioni di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni.

6. Il datore di lavoro richiedente deve impegnarsi ad assumere i lavoratori stranieri di cui fa richiesta.
7. Il lavoratore extracomunitario richiesto ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, deve inoltrare richiesta del permesso di soggiorno presso la questura della provincia in cui dimora, unitamente ad una copia del contratto individuale di lavoro e deve altresì chiedere l'iscrizione anagrafica entro trenta giorni dall'ingresso presso il comune nel quale ha stabilito la propria dimora.
8. Una copia del contratto individuale di lavoro deve essere consegnata, a cura del datore di lavoro, all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora il contratto che aveva legittimato l'autorizzazione all'ingresso nel territorio dello Stato non abbia applicazione effettiva, il datore di lavoro è punito con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 20 milioni ed allo straniero è revocato il permesso di soggiorno, salvo l'ottenimento di un nuovo contratto di lavoro.
9. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro o di scioglimento per i casi previsti dalle norme vigenti in materia di lavoro subordinato, è fatto obbligo al datore di lavoro di darne comunicazione alla questura ed alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, entro le quarantotto ore successive. In tali casi, con esclusione dell'ipotesi di scioglimento del contratto per recesso del lavoratore, lo straniero può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno. Nel caso di scioglimento del contratto per recesso del lavoratore, il permesso di soggiorno è revocato salvo che lo straniero non ottenga, nei quindici giorni successivi, un nuovo contratto di lavoro ovvero non ottenga la conversione del proprio permesso di lavoro in permesso di altro tipo previsto dalla presente legge. I soggetti che omettono le comunicazioni previste dal presente comma sono puniti con il pagamento di una sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 10 milioni.
10. Nel caso di revoca del permesso di soggiorno di cui ai commi 8 e 9, lo straniero è tenuto a lasciare l'Italia entro otto giorni dalla data di tale revoca.
11. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 4, disciplina l'istituzione di un'anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri, indicante anche i flussi di uscita dei lavoratori stranieri nonché, in modo articolato, i tempi, le qualifiche e le mansioni dei lavoratori medesimi.

Art. 13.

(Lavoro stagionale).


1. Alle sezioni circoscrizionali per l'impiego sono indirizzate le offerte di posti di lavoro da parte dei datori di lavoro che intendono avvalersi di lavoratori extracomunitari residenti all'estero per esigenze di carattere stagionale. Il nulla osta della sezione circoscrizionale per l'impiego è condizione indispensabile per il rilascio allo straniero residente all'estero del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato stagionale e, fatto salvo il diritto di priorità conseguente a chiamata nominativa diretta, la graduatoria delle domande accolte è formulata in base all'anzianità di iscrizione.
2. La sezione circoscrizionale per l'impiego deve respingere la richiesta di assunzione di lavoratori extracomunitari residenti all'estero, nei seguenti casi:

a) qualora nei ventiquattro mesi precedenti la richiesta l'imprenditore richiedente abbia registrato crisi aziendali con ricorso alla cassa integrazione guadagni o con riduzione di personale per ristrutturazione aziendale;

b) qualora l'imprenditore richiedente risulti soggetto alle previsioni di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni.

3. Il datore di lavoro richiedente deve impegnarsi ad assumere i lavoratori stranieri di cui fa richiesta.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può altresì, in occasione degli ingressi successivi al primo, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora ne sussistano i presupposti.

Art. 14.

(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo).


1. Lo straniero che intende esercitare in Italia una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie deve dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia nonché di idoneo alloggio secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 1. Lo stesso deve, altresì, dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi o in registri, nonché di essere in possesso di una attestazione emessa dall'autorità competente risalente a non più di tre mesi prima, che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza eventualmente prevista per l'esercizio dell'attività che lo straniero intende svolgere. Lo straniero deve, altresì, produrre un certificato emesso dall'autorità competente del suo Paese di provenienza che attesti l'attività che lo straniero ivi svolgeva negli ultimi tre anni.
2. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal comma 1, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dell'articolo 3.
3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, agli stranieri in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia che abilitano all'esercizio delle professioni è consentita l'iscrizione agli ordini o ai collegi professionali di pertinenza o, nel caso di professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti previo apposito esame di ammissione secondo quanto disposto dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 4. L'iscrizione ai citati albi od elenchi è condizione necessaria per l'esercizio delle professioni in qualunque forma.

Art. 15.

(Ingresso per lavoro in casi particolari).


1. Ad esclusione dei casi di ingresso per lavoro di cui agli articoli 13 e 14, autorizzati in rapporto all'entità dei flussi migratori indicati nei decreti di cui all'articolo 3, comma 2, il regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 4, disciplina particolari modalità e termini per il rilascio dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:

a) lavoratori dipendenti da imprese od organizzazioni straniere, che sono trasferiti in sedi o filiali italiane;

b) stranieri che svolgono in via temporanea corsi di formazione professionale presso datori di lavoro italiani;

c) artisti e tecnici dello spettacolo;

d) professionisti sportivi;
e) personale universitario docente e non docente nell'ambito di programmi di scambio o di ricerca;

f) traduttori ed interpreti;

g) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero, che si trasferiscano in Italia per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico.

2. L'ingresso ed il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste dagli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.

Art. 16.

(Ingresso e soggiorno per motivi di cura).


1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia ed il suo eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale scopo lo straniero deve presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indica il tipo di cura, la data di inizio e la durata presunta del trattamento terapeutico, e deve altresì attestare il deposito, a titolo cauzionale, di una somma rapportata al costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto ed alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato medesimo, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 4. La richiesta di rilascio del visto o di rilascio o di rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.
2. Il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche è altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute, facenti carico al Fondo sanitario nazionale.
3. Il permesso di soggiorno per cure mediche è rilasciato per un periodo di tempo corrispondente alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché permangano le necessità terapeutiche documentate.

Art. 17.

(Soggiorno per motivi di protezione sociale).


1. Quando siano accertate situazioni di violenza o sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per l'incolumità del medesimo in relazione al di lui tentativo di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione di persone dedite a comportamenti delittuosi od a seguito delle dichiarazioni da lui rese nel corso del giudizio, il questore, anche su richiesta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, rilascia uno speciale permesso di soggiorno della durata di sei mesi e rinnovabile per un altro anno, al fine di consentire allo straniero di usufruire di specifici programmi di protezione e reinserimento sociale secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 4. Tali programmi devono comunque prevedere l'impiego dello straniero in un'attività lavorativa che consenta al medesimo di far fronte alle spese di mantenimento per il periodo di soggiorno.
2. Le modalità di partecipazione al programma di protezione e reinserimento sociale sono comunicate al sindaco del comune di residenza dello straniero.
3. Nel caso in cui lo straniero sottoposto a programma di protezione e reinserimento sociale continui ad avere rapporti con la stessa o con altra organizzazione criminale, il permesso si intende revocato e lo straniero, il quale sia stato eventualmente condannato ed abbia scontato la pena comminatagli, è immediatamente espulso dal territorio dello Stato.
4. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere convertito, sussistendone i presupposti, in un permesso di altro tipo previsto dal presente capo.

Art. 18.

(Misure straordinarie di accoglienza

per eventi eccezionali).


1. Il Presidente del Consiglio dei ministri mediante decreto adottato di intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale e con gli altri ministri eventualmente interessati, stabilisce, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per l'immigrazione di cui all'articolo 32, utilizzabili a tale scopo, le misure di protezione temporanea da attuare, anche in deroga a disposizioni della presente legge, per rilevanti esigenze umanitarie che si presentino in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione europea.

Capo III

DISPOSIZIONI INERENTI

IL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI

NEL TERRITORIO DELLO STATO


Art. 19.

(Diritti, facoltà ed obblighi inerenti

al soggiorno).


1. Il permesso di soggiorno può essere utilizzato esclusivamente per l'attività indicata ai fini del rilascio, salvo la possibilità di conversione prima della scadenza, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla presente legge e secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 4.
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, i documenti inerenti al soggiorno devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti comunque denominati di interesse dello straniero.
3. Il permesso di soggiorno, la ricevuta della dichiarazione di soggiorno e la carta di soggiorno sono rilasciati su modelli a stampa, con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal Ministero dell'interno, in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996. Il documento di identificazione per stranieri è rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non è valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.
4. Lo straniero che, a richiesta di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, rifiuta senza giustificato motivo o non è in grado di esibire il passaporto od altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, è accompagnato in questura e sottoposto ad accertamenti.
5. Ai fini dello svolgimento delle verifiche previste dalla presente legge e dal regolamento di attuazione gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono richiedere agli stranieri informazioni ed atti comprovanti la disponibilità di un reddito, derivante da lavoro o da altra fonte legittima, come richiesto dalla presente legge in relazione alle diverse motivazioni di soggiorno nel territorio dello Stato.
6. Qualora, al fine dello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti di cui ai commi 4 e 5, sia necessario trattenere lo straniero per un periodo superiore a quarantotto ore, il questore autorizza con decreto tale atto e trasmette immediatamente copia degli atti al pretore per la convalida entro le successive quarantotto ore, secondo il rito previsto dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Se a seguito degli accertamenti condotti lo straniero risulta non identificabile o non regolarmente soggiornante, il questore ne decreta l'espulsione.
7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani e con le modalità previste dal regolamento attuazione di cui all'articolo 1, comma 4. Peraltro, la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso una struttura di assistenza pubblica o privata. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio anagrafico dà comunicazione alla questura territorialmente competente.
8. Fuori dei casi di iscrizione nelle liste anagrafiche della popolazione residente in un comune, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare le eventuali variazioni della propria dimora entro i quindici giorni successivi alla variazione stessa alla questura del luogo ove hanno stabilito la loro nuova dimora.
9. I provvedimenti concernenti l'ingresso ed il soggiorno anche per motivi familiari devono essere motivati e tradotti nella lingua del destinatario ovvero, quando ciò non sia possibile, in lingua francese od inglese o spagnola od araba, con preferenza per quella indicata dallo straniero. Tali provvedimenti sono soggetti ad impugnazione al tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) competente in relazione al luogo di residenza o dimora dello straniero entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui gli stessi sono stati comunicati o notificati e devono precisare le modalità ed i termini relativi all'eventuale impugnazione. Il giudice amministrativo decide con giurisdizione esclusiva estesa al merito, entro dieci giorni dal deposito del ricorso. In caso di annullamento dell'atto impugnato, l'autorità amministrativa competente emette i provvedimenti necessari per ottemperare alla sentenza del giudice, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 4.
10. Il ricorso avverso la decisione del giudice di cui al comma 9 può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, che ne cura l'inoltro all'autorità giudiziaria. In caso di giudizio, lo straniero gode delle stesse prerogative del cittadino italiano e, qualora sia sprovvisto di un difensore, può essere assistito da un difensore assegnato d'ufficio. Gli atti dei procedimenti in materia familiare sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa. L'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente disposizione è valutato in lire 150 milioni annui.

Art. 20.

(Disposizioni in materia di istruzione).


1. I minori stranieri presenti sul territorio dello Stato sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di diritto allo studio e di partecipazione alla vita della comunità scolastica.
2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, al fine di garantire l'effettività del diritto allo studio, provvedono ad attivare appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.
3. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le regioni e con gli enti locali, promuovono, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 4, le seguenti attività:

a) l'attuazione di corsi di lingua italiana di cui al comma 2;

b) l'accesso all'istruzione degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;

c) la realizzazione di una offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;
d) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel Paese di provenienza al fine del conseguimento della licenza della scuola dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;

e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro degli accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.

4. Le università, nell'esercizio della loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari di cui agli articoli 2 e 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenuto conto degli orientamenti comunitari in materia e stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza.
5. In materia di istruzione, il regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 4, disciplina:

a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, incluso il deposito di una somma a titolo cauzionale rapportata al presumibile costo degli studi nonché la documentazione della disponibilità in Italia di vitto ed alloggio per tutta la durata degli studi medesimi ovvero della disponibilità di sufficienti mezzi di sostentamento da parte dello studente;

b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio e l'esercizio, in pendenza del temine di validità del medesimo, di attività di lavoro subordinato od autonomo da parte dello straniero titolare;

c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successi al primo, in maniera coordinata con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocità;

d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini dell'uniformità di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);

e) la realizzazione di corsi lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia.

Art. 21.

(Disposizioni in materia sanitaria).


1. Gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia sono tenuti, alternativamente:

a) ad iscriversi al Servizio sanitario nazionale. In tale caso, l'assistenza sanitaria spetta anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti nel territorio italiano. Inoltre, nelle more dell'iscrizione dei figli minori di stranieri già iscritti, è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti. Ai fini dell'iscrizione, deve essere corrisposto un contributo annuale pari a quello previsto per i cittadini italiani e tale contributo non vale per i familiari a carico dello straniero iscritto. L'iscrizione avviene nella azienda sanitaria locale del comune in cui lo straniero risiede, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 4;

b) a stipulare una polizza assicurativa contro il rischio di malattie ed infortunio nonché per maternità.

2. Le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale od ai familiari degli stranieri iscritti devono essere pagate dai soggetti obbligati, in base alle tariffe stabilite dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
3. Restano salve le norme regolanti l'assistenza sanitaria a cittadini stranieri nel territorio delle Stato in base a trattati ed accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.
4. Ai cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale in stato di clandestinità o comunque d'irregolarità rispetto alle norme sull'ingresso e sul soggiorno in Italia sono prestate, per ragioni umanitarie, soltanto le cure urgenti ed essenziali per malattia ed infortunio oltre a quelle volte a prevenire il diffondersi di malattie infettive e comunque pregiudizievoli per la salute collettiva ed individuale, incluse le vaccinazioni e la bonifica di eventuali focolai. Le autorità sanitarie locali e nazionali annotano su un apposito registro le malattie infettive eventualmente riscontrate, il numero dei casi rilevati e il Paese di origine dei pazienti. Le medesime autorità sanitarie redigono e comunicano annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Parlamento un rapporto sugli interventi operati unitamente ad una relazione sull'epidemiologia delle patologie riscontrate negli stranieri accolti nel territorio nazionale. Una copia del rapporto è inviata, a cura del Governo, all'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).
5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme previste dalla presente legge non comporta alcun tipo di segnalazione, salvo i casi di obbligatorietà dei referti a parità di condizioni con il cittadino italiano.
6. Qualora lo straniero, clandestino o comunque in stato di irregolarità, che abbia beneficiato delle prestazioni sanitarie urgenti ed essenziali erogategli per ragioni umanitarie ai sensi del presente articolo, non sia in condizione di provvedere al pagamento delle suddette prestazioni, si sopperisce attingendo innanzitutto ai beni confiscati a seguito di condanne per reati legati all'immigrazione clandestina e, quindi, attingendo al Fondo nazionale per l'immigrazione di cui all'articolo 32, con corrispondente riduzione nei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

Art. 22.

(Previdenza ed assistenza

per i lavoratori stagionali).


1. Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, in considerazione della durata limitata e della specificità dei contratti di lavoro, sono soggetti alle seguenti forme di previdenza ed assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei rispettivi settori di attività:

a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

c) assicurazione contro le malattie;

d) assicurazione per maternità.

2. In sostituzione dei contributi relativi al nucleo familiare ed all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo pari all'importo dei citati contributi.
3. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il corrispondente settore lavorativo.
4. I contributi per l'assicurazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soggetti a trasferimento all'istituto od ente assicuratore dello Stato di provenienza del lavoratore ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi o da convenzioni internazionali, a liquidazione a favore degli stessi lavoratori quando lascino il territorio dello Stato E' fatta salva la possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso dello straniero.

Art. 23.

(Disposizione in materia di alloggio).


1. Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia può accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti, secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni a maggiore insediamento di stranieri, ovvero da altri enti pubblici o privati, per offrire ospitalità ad italiani e stranieri e finalizzati ad offrire, a pagamento, una sistemazione alloggiativa dignitosa.
2. Gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo possono accedere, salvo la precedenza ai cittadini italiani in stato di indigenza, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per favorire l'accesso alle locazioni abitative ed al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.

Capo IV.

NORME PREVENTIVE

E SANZIONATORIE

DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

E DEI REATI CONNESSI


Art. 24.

(Espulsione amministrativa).


1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero, anche non residente nel territorio dello Stato ed anche titolare di carta di soggiorno, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. Contro il decreto ministeriale di espulsione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
2. Il questore ha l'obbligo di disporre l'espulsione di:

a) lo straniero che è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera o comunque in violazione delle disposizioni in materia di ingresso e non è stato respinto;

b) lo straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato od annullato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo;

c) lo straniero che è stato temporaneamente ammesso nel territorio dello Stato per necessità di pubblico soccorso quando ricorrono le condizioni per il respingimento alla frontiera;

d) lo straniero che appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

e) il coniuge ed i familiari iscritti nel permesso di soggiorno dello straniero soggetto ad espulsione, salvo che essi convertano il loro precedente permesso per motivi familiari in un permesso di lavoro od in altro tipo di permesso previsto dalla presente legge.

3. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, nello svolgimento dell'attività di controllo ed accertamento della regolare presenza e permanenza dello straniero in Italia ai sensi delle norme della presente legge, hanno l'obbligo di identificare e verificare i requisiti di soggiorno nel territorio dello Stato di tutti gli stranieri che svolgono attività le quali, in relazione alle modalità od al luogo di svolgimento, inducono negli ufficiali od agenti un ragionevole sospetto circa la irregolarità del soggiorno degli stranieri medesimi. In particolare, tale obbligo sussiste nei confronti degli stranieri dediti al compimento delle seguenti attività:

a) accattonaggio;

b) prestazione di lavori manuali e/o commercio di beni in luogo pubblico diverso dai locali e spazi appositamente preposti e comunque autorizzati;

c) prostituzione;

d) contrabbando.

4. Lo straniero di cui sia accertata la condizione di irregolarità ai sensi della presente legge, è accompagnato in questura. Il questore ha l'obbligo di decretarne immediatamente l'espulsione con provvedimento motivato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale, l'autorità giudiziaria rilascia il nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi una misura detentiva ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale.
5. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una specifica autorizzazione del Ministro dell'interno.
6. Il divieto di cui al comma 5 opera per un periodo di cinque anni, salvo che il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso avverso l'espulsione, ne determini diversamente la durata per un periodo comunque non inferiore a tre anni, sulla base di motivi legittimi addotti dall'interessato e tenuto conto della complessiva condotta tenuta dallo straniero nel territorio dello Stato.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non si applicano ai familiari iscritti nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero espulso, nel caso in cui gli stessi, non avendo ottenuto un titolo per permanere nel territorio dello Stato ai sensi del comma 2, lettera e), siano stati a loro volta soggetti a provvedimento di espulsione.
8. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dal comma 1, nei confronti dei seguenti soggetti:

a) gli stranieri minori di anni quattordici, qualora abbiano i genitori in Italia, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

b) le donne in stato di gravidanza da oltre tre mesi o comunque quando l'espulsione possa recare pericolo di interruzione della gravidanza, o nei sei mesi successivi al parto, salvo il diritto a seguire il coniuge;

c) il titolare di carta di soggiorno, salva l'applicazione degli articoli 25 e 26.

Art. 25.

(Espulsione a titolo di misura di sicurezza).


1. L'espulsione può essere ordinata dall'autorità giudiziaria quando lo straniero è condannato per taluno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o dal capo IV della presente legge, sempre che lo stesso risulti socialmente pericoloso.
2. Allo straniero sottoposto a procedimento penale può essere rilasciato un particolare permesso di soggiorno disciplinato dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 4, ai fini dell'esercizio del diritto di difesa. Tale permesso è rilasciato dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta dell'imputato o del suo difensore.

Art. 26.

(Espulsione a titolo di sanzione

sostitutiva della detenzione).


1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate dall'articolo 24, comma 2, quando ritiene di dover irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale, può sostituire tale pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.
2. Ai fini di cui al presente articolo, si applica il comma 2 dell'articolo 25.

Art. 27.

(Esecuzione dell'espulsione

e del respingimento).


1. L'espulsione, in tutti i casi previsti dalla presente legge, è soggetta ad esecuzione immediata da parte del questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
2. Lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza sempre che sussistano apposite convenzioni con i Paesi interessati.
3. Quando non è possibile eseguire con immediatezza il respingimento o l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore anche militare od altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario in rapporto alle motivazioni citate presso la questura o presso altra struttura idonea vicina, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 4.
4. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dalla struttura ove è trattenuto ai sensi del comma 3 e provvede altresì a ripristinare senza ritardo la misura nel caso in cui questa sia violata. Lo straniero è trattenuto con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità.
5. Qualora il questore abbia decretato il trattenimento dello straniero per un periodo superiore a quarantotto ore, il questore stesso deve trasmettere copia degli atti al pretore senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. Il pretore, ove ne ritenga sussistenti i presupposti, convalida entro le quarantotto ore successive il provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Qualora il questore dia esecuzione all'espulsione prima della scadenza del termine indicato nel provvedimento che ha disposto il trattenimento dello straniero, ne dà comunicazione senza ritardo al pretore.
6. Il trattenimento nelle strutture di cui al comma 3 non può protrarsi oltre quaranta giorni dalla data della convalida, prorogabile dal pretore, anche su richiesta dell'autorità di polizia, sino al massimo di ulteriori trenta giorni. Qualora alla scadenza di tale termine l'impedimento all'esecuzione del respingimento o del provvedimento di espulsione non sia ancora cessato, il questore, nel rispetto delle condizioni stabilite dal giudice all'atto della convalida del provvedimento di trattenimento e con le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 4, autorizza lo straniero ad uscire dalla struttura ove era trattenuto in virtù di un permesso di soggiorno temporaneo, disponendo contestualmente nei suoi confronti la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di dimora fino all'effettivo allontanamento dello straniero dal territorio italiano.
7. Avverso il decreto pretorile di convalida del provvedimento di trattenimento è ammesso ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 4, e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dell'interno promuove, altresì, le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.

Art. 28.

(Disposizioni contro le immigrazioni

clandestine).


1. Il cittadino italiano o comunitario che compie attività dirette a favorire l'ingresso o il transito o la permanenza di stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni della presente legge, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a lire 60 milioni ed è condannato al pagamento delle spese necessarie per il rimpatrio dei citati stranieri nello Stato di appartenenza o provenienza previa espulsione dei medesimi.
2. Se il reato previsto dal comma l è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, o è tentato o consumato mediante l'impiego di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, il colpevole è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e la multa di 30 milioni per ogni straniero di cui sia stato favorito l'ingresso in violazione della presente legge.
3. Se il fatto è commesso al fine di reclutare persone da destinare al lavoro illegale, al contrabbando, all'accattonaggio, alla prostituzione, allo sfruttamento della prostituzione ovvero concerne l'ingresso o la permanenza nel territorio dello Stato di un minore da impiegare illegalmente al fine di favorirne lo sfruttamento ovvero è commesso contestualmente al trasporto illegale di sostanze stupefacenti o psicotrope o di armi, la pena ammonta alla reclusione da otto a quindici anni e, per ogni straniero di cui siano stati favoriti l'ingresso o la permanenza illegale, nella multa da 50 a 100 milioni di lire.
4. Nel caso in cui l'autore del reato sia cittadino di Stato non appartenente alla Unione europea, lo stesso, dopo aver scontato la pena, è soggetto a sua volta all'espulsione.
5. Lo straniero che, dopo essere stato soggetto ad espulsione, compie un ulteriore ingresso clandestino nel territorio dello Stato italiano, è punito con la reclusione da due a sei anni, con la multa fino a 20 milioni di lire e con l'espulsione da attuare successivamente alla esecuzione della pena.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso ed assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri presenti in Italia, che versano in condizioni di bisogno, purché della presenza dello straniero sia data notizia all'autorità di pubblica sicurezza entro quarantotto ore.
7. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 è sempre consentito l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per compiere i reati, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea che sia stato utilizzato dallo straniero esibendo documenti contraffatti od appartenenti a persona estranea al reato. Nei medesimi casi si procede con giudizio direttissimo salvo si rendano necessarie speciali indagini.
8. Il vettore aereo, marittimo o terrestre è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato italiano, nonché a riferire alla polizia di frontiera l'eventuale presenza, a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto, di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza di uno dei citati obblighi, il colpevole è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi, è disposta la sospensione da uno a dodici mesi ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciate dall'autorità amministrativa italiana al fine dell'esercito dell'attività svolta dal contravventore ed al mezzo di trasporto utilizzato, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Chiunque, in Italia o all'estero, con mendaci asserzioni o con notizie false ed esagerate, o con offerta di servizi di trasporto o di orientamento o di alloggio o di documenti falsi o contraffatti, inducendo uno straniero ad emigrare in Italia o comunque a farvi ingresso illegale, o avviandolo nel territorio di un Paese diverso rispetto a quello in cui tale straniero intendeva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sè o per altri, denaro od altra utilità, inclusa la cessione totale o parziale dei compensi di eventuali attività lavorative svolte in Italia dopo l'immigrazione illegale, come compenso per le informazioni promesse o fornite ovvero per l'avviamento all'emigrazione, è punito con la reclusione da quattro a sei anni e, per ogni straniero destinatario di propaganda ingannevole, con la multa da lire 30 a lire 100 milioni. La stessa pena si applica a chiunque a qualsiasi titolo, anche su incarico dello straniero, trasporti, invii o consegni all'autore del reato il compenso per l'avviamento all'emigrazione.
10. Nel corso di operazioni di polizia intese a prevenire o reprimere i reati previsti dal presente articolo gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che tali mezzi e cose possono essere utilizzati per perpetrare uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale da trasmettere entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, ricorrendone i presupposti, lo convalida nelle quarantotto ore successive. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizioni, osservando le disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.
11. L'autorità giudiziaria procedente al sequestro o alla confisca di beni immobili e di beni mobili iscritti in pubblici registri, nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, può affidare i medesimi in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego immediato in attività di polizia; l'istanza è rigettata con decreto motivato solo se a tale impiego ostino esigenze di carattere processuale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
12. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate prioritariamente al potenziamento delle attività di prevenzione e di repressione dei medesimi reati anche a livello internazionale in collaborazione e mediante assistenza tecnico-operativa alle forze di polizia dei Paesi interessati. A tale scopo, le somme confluiscono in apposita unità previsione di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle pertinenti unità previsione di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".

Art. 29.

(Norme repressive dell'impiego illegale

dei lavoratori stranieri).


1. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze contemporaneamente più lavoratori stranieri sprovvisti di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno, o stranieri titolari di un permesso di soggiorno che non consenta l'accesso ad un lavoro subordinato, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 a 20 milioni di lire per ogni lavoratore illegalmente occupato. La pena è della reclusione da due a sei anni e, per ogni lavoratore illegalmente occupato, della multa da 15 a 30 milioni di lire, qualora il datore di lavoro impieghi più di sei lavoratori ovvero, anche al di fuori delle citate ipotesi, impieghi alle proprie od altrui dipendenze cittadini stranieri, approfittando del loro stato di bisogno, allo scopo di attuarne lo sfruttamento. Restano salvi per i lavoratori stranieri impiegati illegalmente tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni, anche regolamentari, e dalla contrattazione collettiva di categoria per i cittadini italiani.
2. La polizia giudiziaria, nella flagranza dei reati previsti dal comma 1, procede sul posto al sequestro dei prodotti agricoli, delle merci e dei manufatti che sono stati raccolti, fabbricati o comunque realizzati anche con l'impiego di lavoratori extracomunitari non in regola con le disposizioni sul soggiorno ai fini della loro occupazione. I prodotti sequestrati sono devoluti gratuitamente ad enti ospedalieri o di assistenza, oppure, se ciò non risulta possibile, sono distrutti sul posto.
3. Qualora il soggetto colto in flagranza di reato sia titolare di un pubblico esercizio nel quale sono stati impiegati cittadini extracomunitari in condizioni di irregolarità, al trasgressore è ordinata la chiusura dell'esercizio per un periodo da sei mesi a due anni.

Capo V

DISPOSIZIONI CONCERNENTI

CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI

DELL'UNIONE EUROPEA


Art. 30.

(Delega legislativa per l'attuazione delle norme

comunitarie in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento

dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea).


1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente la disciplina organica dell'ingresso, del soggiorno e dell'allontanamento dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 deve osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) garantire piena ed integrale attuazione delle norme comunitarie relative alla libera circolazione delle persone in materia di ingresso, soggiorno, allontanamento, con particolare riferimento alla condizione del lavoratore subordinato e del lavoratore autonomo che intenda stabilirsi, prestare o ricevere un servizio in Italia;

b) assicurare la massima semplificazione degli adempimenti amministrativi richiesti ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, per la documentazione del diritto di ingresso e di soggiorno in Italia, nonché per l'iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione residente, con l'eliminazione di ogni atto o attività non essenziali alla tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza nazionale e della sanità pubblica;

c) garantire il diritto all'impugnativa giurisdizionale degli atti amministrativi restrittivi della libertà di ingresso e soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea mediante ricorso al giudice amministrativo. Gli atti concernenti tale procedimento giurisdizionale sono esenti da ogni tributo o prelievo di natura fiscale;

d) assicurare in ogni caso che, nella materia trattata, la disciplina posta sia pienamente conforme alle norme comunitarie rilevanti, tenuto conto delle eventuali modificazioni intervenute fino al momento dell'esercizio della delega nonché alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;

e) provvedere alla esplicita abrogazione di ogni disposizione legislativa e regolamentare previgente in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea;

f) assicurare il necessario coordinamento degli istituti previsti nel decreto legislativo con analoghi istituti previsti dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 4;

g) prevedere ogni disposizione necessaria alla concreta attuazione del decreto legislativo, nonché le norme di coordinamento con tutte le altre norme statali ed eventualmente norme di carattere transitorio.

3. Lo schema di decreto legislativo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è trasmesso, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che devono esprimersi entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione; trascorso tale termine il parere si intende acquisto. Con le medesime modalità ed entro lo stesso termine lo schema di decreto legislativo è trasmesso alla Commissione delle Comunità europee.

Capo V

NORME FINALI


Art. 31.

(Abrogazioni).


1. Alla data di entrata in vigore dalla presente legge sono abrogati:

a) la legge 30 dicembre 1986, n. 943, escluso l'articolo 13;

b) la legge 16 marzo 1988, n. 81;

c) il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni;

d) gli articoli 144, 148, 149 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

e) l'articolo 2, ultimo comma, della legge 10 gennaio 1935, n. 112;

f) gli articoli 261, 265, 266, 268, 269, 270 e 271 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

g) l'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;

h) l'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dall'articolo 9 della legge 8 novembre 1991, n. 362;

i) l'articolo 9, ultimo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, introdotto dall'articolo 3 della legge 10 febbraio 1961, n. 5;

l) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
m) l'articolo 86 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

n) il comma 2 dell'articolo 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

o) il regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 5 marzo 1991, n. 174;

p) il decreto del Ministro degli affari esteri 9 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 1992;

q) la legge 23 dicembre 1991, n. 423;

r) l'articolo 387 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

s) il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 502;

t) la legge 6 marzo 1998, n. 40, ad eccezione dell'articolo 46, comma 1, lettere a), b), f), g). Restano pertanto abrogate le seguenti disposizioni:

1) l'articolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

2) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;

3) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50;

4) l'articolo 116 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'articolo 30, sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656;

b) la legge 4 aprile 1977, n. 126;

c) la legge 4 aprile 1977, n. 127;

d) la legge 4 aprile 1977, n. 128;

e) il decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470.

3. Alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge sono abrogati:

a) gli articoli 147, primo comma, 170 e 332, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

b) l'articolo 7 della legge 25 aprile 1938, n. 897;

c) gli articoli 12, ultimo comma, e 49, del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

d) l'articolo 318 del codice della navigazione;

e) l'articolo 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

f) la legge 3 dicembre 1970, n. 995;

g) gli articoli 71, ultimo comma, e 74, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;

h) l'articolo 7 della legge 9 dicembre 1985, n. 705;

i) il decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 1986;

l) il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, 1990, n. 136;

m) il regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 1990, n. 237;

n) il regolamento emanato con decreto del Ministro del tesoro 26 luglio 1990, n. 244;
o) il regolamento emanato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 agosto 1990, n. 294;

p) i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

q) il decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994;

r) l'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;

s) l'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 1^ febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 1996;

t) il regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno 2 gennaio 1996, n. 233.

Art. 32.

(Fondo nazionale per l'immigrazione).


1. Presso la Presidenza dal Consiglio dei ministri è istituito il Fondo nazionale per l'immigrazione, destinato al finanziamento delle iniziative inserite nei programmi annuali e pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni nella citata materia. La dotazione del Fondo è stabilita in lire 70 mila milioni per l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al Fondo. Il Fondo è annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i ministri interessati. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 4, disciplina le modalità per la presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, il rendiconto e la revoca dei finanziamenti erogati a carico del Fondo. I criteri stabiliti dal regolamento costituiscono indicazioni di riferimento per l'attuazione delle iniziative pubbliche in materia.
2. Il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo. A tal fine le citate somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al Fondo. Il contributo di cui al citato articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è soppresso a decorrere dal 1^ gennaio 2000.

Art. 33.

(Copertura finanziaria).


1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 120 mila milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 si provvede:

a) quanto a lire 100 mila milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 25 mila milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50 mila milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri; quanto a lire 20 mila milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 5 mila milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) quanto a lire 20 mila milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio derivanti dalla applicazione della presente legge.

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 5808

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FINI, LANDI, SELVA, MANTOVANO, LA RUSSA, GASPARRI, ALBONI,

ALEMANNO, ALOI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARMAROLI, ASCIERTO,

BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, BOCCHINO, BONO, BUONTEMPO,

BUTTI, CARDIELLO, CARLESI, NUCCIO CARRARA, CARUSO, COLA,

COLOSIMO, COLUCCI, CONTENTO, CONTI, CUSCUNA', DELMASTRO DELLE

VEDOVE, FEI, FINO, FIORI, FOTI, FRAGALA', FRANZ, GALEAZZI,

GIORGETTI, GISSI, GRAMAZIO, IACOBELLIS, LANDOLFI, LO PORTO, LO

PRESTI, LOSURDO, MALGIERI, MANZONI, MARENGO, MARINO, MARTINAT,

MARTINI, MATTEOLI, MAZZOCCHI, MENIA, MESSA, MIGLIORI, MITOLO,

MORSELLI, MUSSOLINI, NANIA, NAPOLI, NERI, OZZA, CARLO PACE,

GIOVANNI PACE, PAGLIUZZI, PAMPO, PAOLONE, ANTONIO PEPE,

PEZZOLI, POLI BORTONE, POLIZZI, PORCU, PROIETTI, RALLO, RASI,

RICCIO, ANTONIO RIZZO, SAVARESE, SIMEONE, SOSPIRI, STORACE,

TOSOLINI, TRANTINO, TREMAGLIA, TRINGALI, URSO, ZACCHEO,

ZACCHERA


Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

286


Presentata il 15 marzo 1999


 

PROGETTO DI LEGGE - N. 5808


 

PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Politiche migratorie).


1. Il comma 4 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato "testo unico", è sostituito dal seguente:

"4. Con unico decreto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e le competenti Commissioni parlamentari, sono definite, entro il termine improrogabile del 30 marzo di ogni anno, sulla base dei criteri di cui all'articolo 21, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. Non è ammesso alle quote lo straniero che sia stato oggetto di provvedimento di espulsione, fatte salve le deroghe espressamente previste dalla legge o da provvedimenti straordinari adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'immigrazione. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale non si fa luogo al rilascio dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno, fatto salvo quanto previsto agli articoli 20, 23, 27, 28, 29, 30 e 36".

Art. 2.

(Permesso di soggiorno).


1. Il comma 4 dell'articolo 5 del testo unico è sostituito dal seguente:

"4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui risiede, almeno novanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico, nonché alla verifica dei carichi pendenti in caso di reingresso. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale".

2. Al comma 7 dell'articolo 5 del testo unico, le parole: "può essere disposta l'espulsione amministrativa" sono sostituite dalle seguenti: "è disposta l'espulsione amministrativa".
3. Il comma 8 dell'articolo 5 del testo unico è sostituito dai seguenti:

"8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di carte magnetiche con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro dell'interno, in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno.

8-bis. Chiunque redige un permesso di soggiorno o una carta di soggiorno falsi o ne altera di veri, ovvero redige documenti falsi o ne altera di veri al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno e/o di una carta di soggiorno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 20 milioni a 50 milioni di lire. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni".

Art. 3.

(Facoltà ed obblighi inerenti il soggiorno).


1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 del testo unico sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Lo straniero che entra clandestinamente nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Nei casi previsti dal presente comma, è obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di condanna di primo grado, il giudice ordina la sanzione amministrativa dell'espulsione del reo. Il provvedimento di espulsione è immediatamente esecutivo anche in caso di sospensione della pena principale, e ancorché soggetto a gravame e/o impugnativa da parte dell'interessato. In caso di assoluzione nei successivi gradi di giudizio, è disposta la revoca della sanzione amministrativa. Qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria dispone che lo straniero in attesa di giudizio sia trattenuto in idoneo luogo di custodia, ivi compresi i centri di permanenza temporanea e di assistenza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano allo straniero che dimostri di avere i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato politico e/o quelli per l'accesso alle misure di protezione sociale o temporanea, ovvero i requisiti di cui all'articolo 19".

3-ter. Lo straniero che, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità personali, rifiuta le indicazioni o le fornisce false a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Nei casi previsti dal presente comma è obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di condanna di primo grado, il giudice ordina la sanzione amministrativa dell'espulsione del reo. Il provvedimento di espulsione è immediatamente esecutivo anche in caso di sospensione della pena principale, e ancorché soggetto a gravame e/o impugnativa da parte dell'interessato. In caso di assoluzione nei successivi gradi di giudizio, è disposta la revoca della sanzione amministrativa. Durante il tempo necessario ad accertare le esatte generalità del reo, questi è trattenuto presso il più vicino centro di permanenza temporanea e di assistenza".

Art. 4.

(Obblighi dell'ospitante e del datore

di lavoro).


1. Al comma 2 dell'articolo 7 del testo unico, dopo le parole: "gli estremi del passaporto o del documento di identificazione" sono inserite le seguenti: ", il permesso e/o la carta di soggiorno".
2. All'articolo 7 del testo unico, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Ai contravventori delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire 5 milioni".

Art. 5.

(Carta di soggiorno).


1. Al comma 1 dell'articolo 9 del testo unico, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "otto anni", e le parole: "e dei familiari" sono sostituite dalle seguenti: "del coniuge e/o del convivente e dei figli minori conviventi, nonché di avere fissa dimora".

Art. 6.

(Potenziamento e coordinamento

dei controlli di frontiera).


1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 del testo unico è inserito il seguente:

"1-bis. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentiti i comandanti generali del Corpo delle capitanerie di Porto - Guardia costiera, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato, promuove le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima italiana. Il Ministro dell'interno promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le autorità europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione ai sensi del Trattato di Schengen".

Art. 7.

(Disposizioni contro le immigrazioni

clandestine).


1. Al comma 1 dell'articolo 12 del testo unico, le parole: "è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a lire 100 milioni".

Art. 8.

(Espulsione amministrativa).


1. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del testo unico sono aggiunte le seguenti parole: "immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame e/o impugnativa da parte dell'interessato".
2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente: "Salvo quanto previsto dall'articolo 6 in ordine ai casi in cui l'espulsione deve essere ordinata direttamente dall'autorità giudiziaria, quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale, l'autorità giudiziaria rilascia nulla osta a meno che sussistano inderogabili esigenze processuali".
3. Il comma 4 dell'articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente:

"4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Qualora, ai fini dell'espulsione, sia necessario accertare le generalità dello straniero, questi viene trattenuto nel più vicino centro di permanenza temporanea e di assistenza".
4. I commi 5 e 6 dell'articolo 13 del testo unico sono abrogati.
5. Il comma 8 dell'articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente:

"8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente ricorso al pretore. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il ricorso è presentato al pretore dell'ultima dimora conosciuta dello straniero. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata dall'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale nonché, ove necessario, da un interprete".

6. I commi 9 e 10 dell'articolo 13 del testo unico sono abrogati.

Art. 9.

(Esecuzione dell'espulsione).


1. Il comma 3 dell'articolo 14 del testo unico è sostituito dal seguente:
"3. Il provvedimento del questore comporta la permanenza nel centro per un periodo complessivo massimo di quaranta giorni. Il questore può prorogare il termine sino ad un massimo di ulteriori venti giorni, qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento, ovvero qualora la proroga si renda necessaria per il completamento dell'identificazione dello straniero. Contro i provvedimenti del questore è ammesso ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione della misura".
2. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 14 del testo unico sono abrogati.
3. Dopo il comma 9 dell'articolo 14 del testo unico è aggiunto il seguente:

"9-bis. In accordo con quanto previsto dal presente articolo, e nell'ambito delle proprie specifiche attribuzioni, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, promuove la conclusione di accordi internazionali con Stati esteri non appartenenti all'Unione europea, finalizzati a realizzare centri di permanenza ed assistenza temporanea entro il territorio di questi ultimi".

Art. 10.

(Diritto di difesa).


1. L'articolo 17 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 17 - (Diritto di difesa). 1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale non ha diritto a rientrare in Italia. L'assistenza legale è assicurata da un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata dall'autorità consolare. In assenza di nomina di difensore di fiducia lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio. L'autorità giudiziaria provvede a designare un difensore scelto fra i soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale".

Art. 11.

(Determinazione dei flussi di ingresso).


1. Dopo il comma 4 dell'articolo 21 del testo unico sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Il decreto annuale deve altresì essere predisposto in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni, province e comuni, elaborati dalle locali camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, e da queste trasmessi al Ministero dell'interno ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il mese di febbraio di ciascun anno.
4-ter. Ai fini della predisposizione del decreto annuale si deve, altresì, tenere conto dei livelli della distribuzione delle presenze degli extracomunitari nelle aree dello Stato, al fine di evitare squilibri di concentrazione. Il decreto annuale, in particolare, deve prevedere la distribuzione dei nuovi ingressi sul territorio in base ai seguenti criteri:

a) per quanto riguarda i comuni, il decreto annuale deve precludere incrementi delle presenze degli extracomunitari di una medesima etnia superiori al 2 per cento del totale degli extracomunitari appartenenti alla stessa etnia già soggiornanti nel comune;

b) per quanto riguarda le regioni, il decreto annuale deve precludere incrementi delle presenze di extracomunitari superiori al 5 per cento del totale degli extracomunitari già soggiornanti nella regione.

4-quater. Se le presenze di extracomunitari eccedono le percentuali fissate dal comma 4-ter, gli ingressi di extracomunitari nelle regioni e nei comuni ove si verifica l'eccedenza restano bloccati sino a che tali percentuali non risultino ristabilite.
4-quinquies. Al fine dell'attuazione dei commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, istituisce l'ufficio per la rilevazione statistica della presenza e della distribuzione dei lavoratori extracomunitari in Italia. I decreti di cui all'articolo 3, comma 4, stabiliscono quale percentuale dei flussi di ingresso possa concentrarsi nelle varie regioni italiane, nelle province e nei principali comuni".

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'ambiente, promuove la predisposizione di progetti integrati per l'inserimento dei lavoratori extracomunitari in Italia, quali, in particolare, progetti che prevedano l'utilizzo dei lavoratori extracomunitari per finalità di tutela ecologica del territorio italiano.

6-ter. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le regioni e gli enti locali interessati, può altresì approvare domande di enti pubblici o privati, anche consorziati tra loro, che richiedano di predisporre progetti analoghi a quelli indicati dal comma 6-bis".

Art. 12.

(Lavoro subordinato a tempo determinato

e indeterminato).


1. Dopo il comma 8 dell'articolo 22 del testo unico è inserito il seguente:

"8-bis. Il decreto annuale di cui all'articolo 21 è predisposto tenendo conto del numero dei permessi rilasciati ai sensi del presente articolo".

2. Al comma 9 dell'articolo 22 del testo unico, le parole: "per un periodo non inferiore ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non superiore a sei mesi".
3. Al comma 10 dell'articolo 22 del testo unico, le parole: "con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 50 milioni. E' altresì disposto il sequestro temporaneo per quindici giorni dell'esercizio di impresa".

Art. 13.

(Prestazione di garanzia per l'accesso

al lavoro).


1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 del testo unico sono inseriti i seguenti:

" 2-bis. Chi intende farsi garante, all'atto della presentazione della domanda, e conformemente alle modalità indicate dal regolamento di attuazione del presente testo unico, deve dimostrare di essere in regola con le leggi ed i regolamenti che disciplinano il soggiorno degli extracomunitari in Italia.

2-ter. Il rilascio dell'autorizzazione e del conseguente visto di ingresso è subordinato al deposito, da parte del garante, di apposita cauzione pari a lire 10 milioni presso un istituto di credito allo scopo autorizzato. Se il soggetto garantito viola le norme che disciplinano il soggiorno degli extracomunitari in Italia, lo Stato ha diritto di incamerare la cauzione, fatti salvi i diritti di difesa del garante".

Art. 14.

(Ingresso e soggiorno per lavoro

autonomo).


1. Dopo il comma 7 dell'articolo 26 del testo unico è aggiunto il seguente:

"7-bis. Salvo quanto disposto dalla legge penale, il lavoratore extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo che produca, commerci e/o distribuisca prodotti contraffatti subisce la revoca del permesso di soggiorno con conseguente applicazione del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13".

Art. 15.

(Ricongiungimento familiare).


1. Il comma 1 dell'articolo 29 del testo unico è sostituito dal seguente:

"1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

a) coniuge non legalmente separato;

b) figli minori a carico, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

c) genitori a carico, che abbiano superato i quarantacinque anni di età".

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 29 del testo unico è inserito il seguente:

"8-bis. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, determina, con il decreto annuale, l'ammontare massimo degli ingressi per ricongiungimento familiare, nonché il numero massimo di ricongiungimenti ammessi per ogni singolo nucleo familiare. In ogni caso, il numero annuale di ricongiungimenti familiari ammessi non può eccedere il 25 per cento degli ingressi previsti dal flusso annuale. Con lo stesso decreto è altresì stabilito il numero massimo annuale dei permessi di soggiorno attribuibili per motivi di protezione sociale".

Art. 16.

(Centri di accoglienza e accesso

all'abitazione).

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 40 del testo unico è soppresso.
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 40 del testo unico sono inseriti i seguenti:

"5-bis. La distribuzione dei centri di accoglienza sul territorio deve rispettare le esigenze di distribuzione demografica degli extracomunitari di cui all'articolo 21.
5-ter. L'accesso ai centri di accoglienza è riservato agli extracomunitari che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano l'ingresso ed il soggiorno in Italia degli stranieri".


Art. 17.

(Misure di integrazione sociale).


1. Dopo il comma 1 dell'articolo 40 del testo unico è inserito il seguente:

"1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli extracomunitari che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico, e delle leggi e regolamenti vigenti in materia".

Art. 18.

(Misure di integrazione economica).


1. Dopo l'articolo 42 del testo unico è inserito il seguente:

"Art. 42-bis - (Misure di integrazione economica). 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'indusiria, del commercio e dell'artigianato, e con il Ministro per il commercio con l'estero, sentite le regioni e gli enti locali interessati, nonché le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), le maggiori organizzazioni non governative che si occupano di immigrazione e le fondazioni bancarie italiane, promuove ogni opportuna attività economica organizzata da soggetti giuridici pubblici e/o privati, anche in forma di consorzio cooperativo, di associazione in partecipazione e di Joint-venture, finalizzata all'impiego di manodopera nazionale ed extracomunitaria sul territorio nazionale.
2. Con riferimento a quanto disposto dal comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fissa le misure di sostegno per:

a) politiche di incentivazione fiscale e contributiva;

b) politiche per la mobilità e la flessibilità del lavoro;

c) politiche per la redistribuzione quantitativa e qualitativa sul territorio nazionale della forza lavoro extracomunitaria;

d) politiche per lo sviluppo di iniziative economiche tra cittadini italiani e cittadini extracomunitari nei Paesi di provenienza di questi ultimi.

3. In particolare, le politiche di cui al comma 2 sono prevalentemente orientate allo sviluppo di iniziative nei seguenti ambiti:

a) consorzi e cooperative per la qualificazione e riqualificazione del territorio urbano e demaniale;

b) consorzi e cooperative per l'assistenza sociale, sanitaria, culturale e didattica ai minori ed agli anziani;

c) consorzi e cooperative per l'attività di sviluppo turistico da e per i Paesi degli emigranti, per il commercio di importazione e di esportazione da e per i Paesi degli emigranti, per l'insediamento di attività produttive e commerciali nei Paesi degli emigranti;

d) consorzi e cooperative per la promozione di attività rieducative, per lo sport, per il tempo libero e per la tutela del patrimonio artistico ed ambientale nazionale e dei Paesi degli emigranti;

e) consorzi e cooperative per l'attività di edilizia residenziale.

4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per il commercio con l'estero, promuove la conclusione di accordi con i Paesi dell'Unione europea, e con gli organismi dell'Unione europea, volti a favorire la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo a livello di cooperazione internazionale".

Art. 19.

(Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o

religiosi).


1. Al comma 1 dell'articolo 43 del testo unico, dopo le parole: "vita pubblica" sono aggiunte le seguenti: "purché non in contrasto con l'ordine pubblico e con la sicurezza dello Stato".

Art. 20.

(Ministero dell'immigrazione).


1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Ministero dell'immigrazione.
2. Il Ministero dell'immigrazione coordina le politiche in materia di immigrazione e di integrazione degli stranieri. In particolare, il Ministero dell'immigrazione promuove e coordina la piena attuazione delle misure contro l'immigrazione clandestina, delle misure per la determinazione e la gestione dei flussi di ingresso, e delle misure per l'integrazione degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.
3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministero dell'immigrazione promuove altresì iniziative di coordinamento politico ed operativo con le omologhe istituzioni dei Paesi dell'Unione europea e con gli organismi dell'Unione europea.

Art. 21.

(Entrata in vigore).


1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.