IL RITIRO DELL’ESITO DELLE DOMANDE DI REGOLARIZZAZIONE

 

Il numero di permessi che verranno rilasciati

Il permesso di soggiorno sarˆ rilasciato a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti per la regolarizzazione, che si sono prenotati entro il 15 dicembre 1998 e hanno consegnato la domanda entro i termini previsti, e che, nel caso di espulsioni, abbiano ottenuto la revoca dell’espulsione da parte della Prefettura.

E’ stato quindi abolito il ãtettoä di 38.000 permessi per lavoro, stabilito all’inizio della regolarizzazione.

 

Durata dei permessi di soggiorno

1) La durata del permesso di soggiorno rilasciato varia a seconda del tipo di permesso:

1. permesso per lavoro dipendente:

- se il contratto _ a tempo indeterminato, il permesso ha validitˆ pari a due anni;

- se il contratto _ a tempo determinato, il permesso ha validitˆ commisurata alla durata dal contratto;

- se il contratto _ stagionale, il permesso ha validitˆ pari a sei mesi o, nei settori che lo richiedono, pari a nove mesi;

2. permesso per lavoro autonomo:

- se il richiedente riesce a dimostrare i requisiti economici (reddito e disponibilitˆ delle risorse per svolgere l’attivitˆ autonoma), il permesso ha validitˆ pari a due anni;

- se il richiedente non riesce a dimostrare i requisiti economici, il permesso ha validitˆ pari a un anno;

3. permesso per ricongiungimento familiare: ha validitˆ pari a due anni;

4. permesso per studio: ha validitˆ pari a un anno.

2) La durata del permesso di soggiorno va calcolata iniziando dalla data di presentazione della domanda di regolarizzazione, e non dalla data del ritiro dell’esito: ad esempio, chi ha presentato la domanda il 20 gennaio 1998 e ritira l’esito il 27 luglio 1999, riceverˆ un permesso di soggiorno su cui sarˆ indicata la data del 20 gennaio 1998, e quindi, nel caso di permesso con validitˆ annuale, scadrˆ il 20 gennaio 1999. La durata reale _ quindi inferiore di circa sei mesi rispetto alla durata indicata al punto1).

 

Quando e dove ritirare l’esito

1) Gli esiti delle domande di regolarizzazione verranno consegnati a partire dal 14 maggio, secondo un ordine di precedenza basato sulla data di presentazione della domanda: chi ha presentato la domanda il 4 novembre 1998 potrˆ ritirare l’esito il 14 maggio, e via via fino a chi ha presentato domanda il 18 marzo 1999 (questi potranno ritirare l’esito il 22 settembre).

Riportiamo in fondo l’elenco delle date per il ritiro, con la corrispondenza tra data di presentazione della domanda e data di ritiro dell’esito.

Non si pu˜ ritirare l’esito prima della data prevista per ciascun richiedente; si pu˜ invece ritirare nei giorni successivi nel caso il richiedente non si sia recato nel giorno previsto perch_ non era stato informato della data esatta o per cause di forza maggiore.

2) Gli esiti verranno consegnati presso lo Sportello Polifunzionale (Questura - Direzione Provinciale del Lavoro - INPS) attivato presso il Palazzo del Lavoro in v.Ventimiglia n.201 (nello stesso luogo dove sono state presentate le domande).

Lo Sportello Polifunzionale sarˆ aperto dal luned" al sabato dalle ore 9 alle ore 13.

 

Documenti da portare e procedure

1) Per ritirare l’esito della domanda di regolarizzazione _ necessario presentare:

- la ricevuta della presentazione della domanda di regolarizzazione, in originale: l’esito della domanda non verrˆ consegnato in assenza della ricevuta e non saranno accettate ricevute in fotocopia;

- un documento di identitˆ valido (si intende valido al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione).

 

2) La procedura da seguire _ differente a seconda del tipo di permesso richiesto:

A) Lavoro dipendente:

Chi ha presentato la domanda di regolarizzazione per lavoro dipendente:

1. dovrˆ presentarsi presso lo sportello della Questura: se l’esito della domanda _ positivo, riceverˆ un ãnullaostaä (in pratica un timbro sulla ricevuta della presentazione della domanda) necessario per le procedure di formalizzazione del rapporto di lavoro;

2. con questo ãnullaostaä dovrˆ recarsi presso lo sportello dell’Ufficio Provinciale del Lavoro (se si tratta di un lavoro diverso dal lavoro domestico), oppure presso lo sportello dell’INPS (se si tratta di lavoro domestico), dove dovrˆ consegnare la comunicazione di assunzione firmata dal datore di lavoro;

3. con la ricevuta della comunicazione di assunzione, dovrˆ quindi recarsi presso lo sportello dell’Ispettorato del Lavoro, dove dovrˆ consegnare la domanda di rilascio del libretto di lavoro, firmata dal datore di lavoro; gli verrˆ quindi consegnato il libretto di lavoro;

4. infine, con il libretto di lavoro, il richiedente potrˆ presentarsi nuovamente presso lo sportello della Questura, dove gli verrˆ rilasciato il permesso di soggiorno.

In sintesi: a) sportello della Questura: ãnulla-ostaä > b) sportello dell’Ufficio Provinciale del Lavoro o dell’INPS: comunicazione di assunzione > c) sportello dell’Ispettorato del Lavoro: libretto di lavoro > d) sportello della Questura: permesso di soggiorno.

Note importanti:

1. il datore di lavoro, che deve firmare la comunicazione di assunzione e la domanda di rilascio del libretto di lavoro, pu˜ decidere se accompagnare o meno il richiedente in v.Ventimiglia:

- se il datore di lavoro accompagna il richiedente, potrˆ compilare e firmare la comunicazione di assunzione e la domanda di rilascio del libretto di lavoro direttamente presso gli sportelli in v.Ventimiglia;

- se il datore di lavoro non accompagna il richiedente, potrˆ compilare e firmare la comunicazione di assunzione e la domanda di rilascio del libretto di lavoro prima che il richiedente si rechi in v.Ventimiglia, e consegnarli al richiedente stesso in modo che questi possa a sua volta consegnarli agli sportelli; i moduli per la comunicazione di assunzione e per la domanda di rilascio del libretto di lavoro possono essere ritirati presso l’Ufficio Stranieri del Comune, l’Ufficio Immigrati dei sindacati, il Servizio Migranti Caritas oppure presso i singoli uffici competenti: Ufficio Provinciale del Lavoro (v.Gioberti 3), Ispettorato Provinciale del Lavoro (v.Arcivescovado 9), INPS;

2. sulla comunicazione di assunzione e sulla domanda di rilascio del libretto di lavoro deve essere indicato il codice fiscale del lavoratore; chi non possiede il codice fiscale pu˜ richiederlo presso l’Ufficio Imposte: in deroga alla disposizione per cui _ necessario il permesso di soggiorno, l’Ufficio Imposte rilascerˆ il codice fiscale a coloro che si presenteranno con la ricevuta della presentazione della domanda di regolarizzazione e il passaporto o altro documento valido per la regolarizzazione.

 

B) Lavoro autonomo, ricongiungimento familiare, studio:

Chi ha presentato la domanda di regolarizzazione per lavoro autonomo, ricongiungimento familiare, o studio dovrˆ semplicemente presentarsi presso lo sportello della Questura, dove potrˆ ritirare l’esito della domanda: se l’esito _ positivo, riceverˆ immediatamente il permesso di soggiorno.

 

Valutazione dei requisiti

Riportiamo alcuni problemi che sono emersi nella valutazione dei requisiti e alcune modifiche delle disposizioni relative appunto ai requisiti, apportate dall’ultima circolare del Ministero dell’Interno sulla regolarizzazione (Circolare del Ministero dell’Interno del 10 maggio 1999, consultabile sul sito del Progetto ãAtlanteä).

1) Prove di presenza in Italia prima del 27 marzo:

1. Le dichiarazioni rilasciate dalle ASL stanno ponendo particolari problemi: infatti quando la Questura chiede delle integrazioni, le ASL si rifiutano di fornire alcun documento in base alla legge sulla privacy. Poich_ risulta evidente che _ nell’interesse del richiedente che l’ASL fornisca la documentazione richiesta, si sta cercando di risolvere il problema; in ogni caso i richiedenti possono recarsi all’ASL per chiedere integrazioni quali la copia del registro su cui _ stata registrata la prestazione.

2. Le tessere di iscrizione a sindacati o associazioni (o documenti simili), non sufficienti di per s_, possono diventare prove valide se vengono integrate con una dichiarazione che la tessera _ stata effettivamente rilasciata alla data indicata su di essa; la dichiarazione deve essere sottoscritta dai responsabili provinciali dei sindacati o delle associazioni, appositamente e preventivamente designati e formalmente comunicati alle Questure.

3. Le lettere ricevute dal richiedente in Italia, con timbro delle Poste Italiane recante data anteriore al 27 marzo sono prove valide, a differenza di ci˜ che era stato stabilito all’inizio della regolarizzazione.

 

2) Lavoro dipendente:

Se il datore di lavoro non pu˜ o non vuole pi_ assumere il richiedente, possono verificarsi diverse situazioni:

A) se il richiedente ha trovato un nuovo datore di lavoro, deve recarsi in v.Ventimiglia con il nuovo datore di lavoro; se il nuovo datore di lavoro _ un’impresa con sede in una Provincia diversa dalla Provincia di Torino o _ una famiglia residente in una Provincia diversa dalla Provincia di Torino, il datore di lavoro dovrˆ inviare la comunicazione di assunzione alla Direzione Provinciale del Lavoro o all’INPS di questa diversa Provincia, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; il richiedente dovrˆ quindi recarsi in v.Ventimiglia e, dopo aver ricevuto il ãnullaostaä dallo sportello della Questura, recarsi presso lo sportello dell’Ispettorato del Lavoro e presentare la ricevuta della raccomandata con allegata la copia della comunicazione di assunzione inviata;

B) se invece non ha trovato un nuovo datore di lavoro, si distinguono due diverse situazioni:

1. se il datore di lavoro _ morto, o si _ trasferito all’estero, o ha comunicato alla Questura la dichiarazione di recesso dall’impegno di assunzione, allora il richiedente riceverˆ un permesso di soggiorno per lavoro-attesa occupazione, della durata di un anno; entro questo periodo di un anno il cittadino straniero dovrˆ trovare un’altra occupazione e informarne tempestivamente la Questura, che provvederˆ a rinnovare il permesso secondo le modalitˆ precedentemente indicate;

2. nelle altre situazioni, la Questura valuterˆ caso per caso se rilasciare il permesso per lavoro-attesa occupazione o rigettare la domanda.

Per ricevere il permesso per lavoro-attesa occupazione _ comunque necessaria la dichiarazione di recesso dall’impegno di assunzione, non basta che il richiedente si limiti a dire che il datore di lavoro non vuole/non pu˜ pi_ assumerlo. La dichiarazione di recesso deve essere motivata: ad esempio potrebbe essere accettata la dichiarazione di recesso accompagnata dalla dimostrazione che nel frattempo il datore di lavoro ha assunto un altro lavoratore.

Se invece il datore di lavoro motiva il recesso in base al fatto di avere perso contatto con il lavoratore, _ molto probabile che la domanda di regolarizzazione venga rigettata.

 

3) Lavoro autonomo:

1. il permesso per lavoro autonomo pu˜ essere rilasciato anche a chi non riesce a dimostrare il possesso dei requisiti economici (reddito e disponibilitˆ delle risorse per svolgere l’attivitˆ autonoma), a differenza di ci˜ che era stato stabilito all’inizio della regolarizzazione;

2. in questo caso, come abbiamo visto, il permesso per lavoro autonomo avrˆ validitˆ pari ad un anno;

3. questi requisiti economici saranno comunque verificati al momento del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, quindi dopo circa sei mesi dalla data del rilascio (in quanto il permesso ha validitˆ pari ad un anno, ma a partire dalla data di presentazione della domanda);

4. _ da ricordare, per˜, che chi si regolarizza per lavoro autonomo:

- non pu˜ svolgere un’attivitˆ autonoma diversa da quella dichiarata al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione;

- non pu˜ svolgere un lavoro dipendente n_ iscriversi al collocamento.

Questo varrˆ almeno fino a quando non sarˆ emanato il regolamento di attuazione della l.40/98.

 

Integrazioni, riesame, ricorso

1) Integrazioni:

Presso la Questura di Torino attualmente non sarebbe possibile integrare la domanda con ulteriore documentazione, in quanto la circolare del 10 maggio prevede la possibilitˆ di integrazione entro il termine delle prenotazioni programmate da ogni Questura, termine che a Torino era stato fissato al 18 marzo 1999.

Tuttavia, dato che l’interpretazione di questa parte della circolare _ dubbia, si consiglia comunque di presentare il singolo caso alla Questura, che valuterˆ se accettare o meno le integrazioni.

2) Riesame:

Se il richiedente ha ricevuto il rigetto della domanda di regolarizzazione sulla base delle disposizioni precedenti, poi modificate dalla circolare del 10 maggio, pu˜ chiedere il riesame della domanda mediante un’istanza motivata.

3) Ricorso:

1. Se il richiedente riceve il rigetto della domanda di regolarizzazione pu˜ presentare ricorso al Tar (Tribunale Amministrativo Regionale) del luogo di domicilio entro 60 giorni dalla notifica del rigetto. Si ricorda che il ricorso non sospende l’esecuzione dei provvedimenti di espulsione.

2. Se il richiedente riceve contestualmente il provvedimento di espulsione pu˜ presentare ricorso al Pretore del luogo di domicilio, entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento.

 

Uscita dall’Italia e reingresso

1. In generale non _ consentito uscire temporaneamente dal territorio italiano fino a quando non si _ ricevuto il permesso di soggiorno, contrariamente a quanto era stato indicato in precedenza.

2. La possibilitˆ di uscita e reingresso _ prevista solo in casi particolarmente gravi e debitamente documentati (es. morte o imminente pericolo di vita di uno stretto congiunto) e per periodi molto brevi (probabilmente non pi_ di 4-5 giorni).

In questo caso si deve presentare alla Questura la documentazione da cui risultino i gravi motivi, la frontiera di uscita e successivo reingresso, la durata della permanenza nel Paese estero; la Questura inoltrerˆ la documentazione al Ministero dell’Interno, integrandola, dove possibile, con indicazioni sul possesso dei requisiti per la regolarizzazione. Il Ministero fornirˆ indicazioni alla Questura richiedente e agli Uffici di frontiera.

 

Per ulteriori informazioni:

1. Ufficio Stranieri della Questura di Torino:

- sito internet: www.comune.torino.it/questura/welcome1.htm, pagina ãregolarizzazione 1998ä;

- servizio di informazioni multilingue della Questura di Torino, da luned" a venerd" dalle ore 9 alle ore 12, tel. 011-5588710

- servizio informazioni presso lo Sportello Polifunzionale solo per i cittadini stranieri invitati a presentarsi quel giorno.

2. Direzione Provinciale del Lavoro: v.Arcivescovado 9, tel. 011-548484

3. Ufficio Stranieri del Comune di Torino: v. del Carmine 4, tel. 011-4429411

4. Servizio Migranti Caritas: v.Ceresole 42, tel. 011-2462092 (Servizio Migranti Caritas maschile) o v. Parini 7, tel. 011-533962 (Servizio Migranti Caritas femminile)

5. Ufficio Stranieri CGIL: v Pedrotti 5, tel. 011-2442399

6. Ufficio Stranieri CISL: v. Barbaroux 43, tel. 011/548216

 

 

Elenco delle date per il ritiro degli esiti

Riportiamo l’elenco delle date per il ritiro, con la corrispondenza tra data di presentazione della domanda e data di ritiro dell’esito.

DATA PRESENTAZIONE ISTANZA DATA RITIRO ESITO

4 - 5 novembre 1998 14 maggio 1999

06 novembre 1998 15 maggio 1999

07 novembre 1998 17 maggio 1999

09 novembre 1998 18 maggio 1999

10 novembre 1998 19 maggio 1999

11 novembre 1998 20 maggio 1999

12 novembre 1998 21 maggio 1999

13 novembre 1998 22 maggio 1999

14 novembre 1998 24 maggio 1999

16 novembre 1998 25 maggio 1999

17 novembre 1998 26 maggio 1999

18 novembre 1998 27 maggio 1999

19 novembre 1998 28 maggio 1999

20 novembre 1998 29 maggio 1999

21 novembre 1998 31 maggio 1999

23 novembre 1998 01 giugno 1999

24 novembre 1998 02 giugno 1999

25 novembre 1998 03 giugno 1999

26 novembre 1998 04 giugno 1999

27 novembre 1998 05 giugno 1999

28 novembre 1998 07 giugno 1999

30 novembre 1998 08 giugno 1999

01 dicembre 1998 09 giugno 1999

02 dicembre 1998 10 giugno 1999

03 dicembre 1998 11 giugno 1999

04 dicembre 1998 16 giugno 1999

05 dicembre 1998 17 giugno 1999

07 dicembre 1998 18 giugno 1999

09 dicembre 1998 19 giugno 1999

10 dicembre 1998 21 giugno 1999

11 dicembre 1998 22 giugno 1999

12 dicembre 1998 23 giugno 1999

14 dicembre 1998 24 giugno 1999

15 dicembre 1998 25 giugno 1999

16 dicembre 1998 26 giugno 1999

17 dicembre 1998 28 giugno 1999

18 dicembre 1998 29 giugno 1999

19 dicembre 1998 30 giugno 1999

21 dicembre 1998 01 luglio 1999

22 dicembre 1998 02 luglio 1999

23 dicembre 1998 03 luglio 1999

24 dicembre 1998 05 luglio 1999

28 dicembre 1998 06 luglio 1999

29 dicembre 1998 07 luglio 1999

30 dicembre 1998 08 luglio 1999

31 dicembre 1998 09 luglio 1999

02 gennaio 1999 10 luglio 1999

04 gennaio 1999 12 luglio 1999

05 gennaio 1999 13 luglio 1999

07 gennaio 1999 14 luglio 1999

08 gennaio 1999 15 luglio 1999

09 gennaio 1999 16 luglio 1999

11 gennaio 1999 17 luglio 1999

12 gennaio 1999 19 luglio 1999

13 gennaio 1999 20 luglio 1999

14 gennaio 1999 21 luglio 1999

15 gennaio 1999 22 luglio 1999

16 gennaio 1999 23 luglio 1999

18 gennaio 1999 24 luglio 1999

19 gennaio 1999 26 luglio 1999

20 gennaio 1999 27 luglio 1999

21 gennaio 1999 28 luglio 1999

22 gennaio 1999 29 luglio 1999

23 gennaio 1999 30 luglio 1999

25 gennaio 1999 31 luglio 1999

26 gennaio 1999 02 agosto 1999

27 gennaio 1999 03 agosto 1999

28 gennaio 1999 04 agosto 1999

29 gennaio 1999 05 agosto 1999

30 gennaio 1999 06 agosto 1999

01 febbraio 1999 07 agosto 1999

02 febbraio 1999 09 agosto 1999

03 febbraio 1999 10 agosto 1999

04 febbraio 1999 11 agosto 1999

05 febbraio 1999 12 agosto 1999

06 febbraio 1999 13 agosto 1999

08 febbraio 1999 14 agosto 1999

09 febbraio 1999 16 agosto 1999

10 febbraio 1999 17 agosto 1999

11 febbraio 1999 18 agosto 1999

12 febbraio 1999 19 agosto 1999

13 febbraio 1999 20 agosto 1999

15 febbraio 1999 21 agosto 1999

16 febbraio 1999 23 agosto 1999

17 febbraio 1999 24 agosto 1999

18 febbraio 1999 25 agosto 1999

19 febbraio 1999 26 agosto 1999

20 febbraio 1999 27 agosto 1999

22 febbraio 1999 28 agosto 1999

23 febbraio 1999 30 agosto 1999

24 febbraio 1999 31 agosto 1999

25 febbraio 1999 01 settembre 1999

26 febbraio 1999 02 settembre 1999

27 febbraio 1999 03 settembre 1999

01 marzo 1999 04 settembre 1999

02 marzo 1999 06 settembre 1999

03 marzo 1999 07 settembre 1999

04 marzo 1999 08 settembre 1999

05 marzo 1999 09 settembre 1999

06 marzo 1999 10 settembre 1999

08 marzo 1999 11 settembre 1999

09 marzo 1999 13 settembre 1999

10 marzo 1999 14 settembre 1999

11 marzo 1999 15 settembre 1999

12 marzo 1999 16 settembre 1999

13 marzo 1999 17 settembre 1999

15 marzo 1999 18 settembre 1999

16 marzo 1999 20 settembre 1999

17 marzo 1999 21 settembre 1999

18 marzo 1999 22 settembre 1999

Istanze proveniente da altre Questure 23 settembre 1999