Cari amici,

sottopongo alla vostra attenzione alcune considerazioni sul tema "perche' i profughi si avvalgono dei servizi degli scafisti?". Il tema potrebbe sembrare ozioso, se non fosse per il fatto che, ogni tanto, i profughi muoiono.

 

1) Un profugo kosovaro ha diritto all'asilo in base alla legge italiana?

Si'. Tanto sulla base delle disposizioni che riconoscono il diritto d'asilo a chi rientri nella definizione di "rifugiato" ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 (trattandosi di persona che, trovandosi fuori dal paese del quale e' cittadino, non puo' avvalersi della protezione di tale paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di nazionalita'), quanto sulla base del piu' ampio dettato dell'art. 10 della Costituzione (trattandosi di persona che non puo' esercitare nel proprio paese le liberta' democratiche garantite dalla Costituzione stessa).

 

2) Il suddetto profugo puo' essere respinto alla frontiera se, all'atto dei controlli, presenta richiesta di asilo?

No, se la domanda d'asilo (o meglio, di riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra) e' considerata ricevibile (prescindendo dall'esito che avra' successivamente l'esame della domanda stessa). Tuttavia, anche trascurando il caso, generalmente irrilevante, di pericoli per la sicurezza dello Stato o di persona responsabile di gravi reati, la domanda potrebbe essere considerata irricevibile se chi la presenta proviene da un "paese terzo sicuro" - un paese, cioe', che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra -, avendovi trascorso un periodo di tempo non limitato a quello necessario per il semplice transito, senza presentare li' domanda di asilo. Formalmente, e' questa la situazione in cui si trovano la maggior parte dei profughi che arrivano (o arriverebbero) in Italia provenendo dall'Albania.

C'e' da dire che nulla e' previsto, dalla legge, riguardo alla possibilita' di respingere persone che presentino domanda d'asilo ai sensi dell'art. 10 della Costituzione. Tuttavia, la questione, nella pratica, finisce per essere irrilevante, data la precarieta' della posizione di chi si trovi sottoposto a un controllo di frontiera, in mancanza di una adeguata assistenza giuridica.

 

3) E' la mancanza di documento di viaggio e/o di visto un buon motivo per il respingimento del profugo che si presenti al controllo di frontiera chiedendo asilo?

No - ancora una volta -, se la domanda di asilo e' considerata ricevibile. L'art. 10, comma 4, del Testo unico dispone infatti che le norme sul respingimento di chi sia privo dei requisiti normalmente previsti per l'ingresso non si applichino nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero l'adozione di misure per la protezione temporanea per motivi umanitari.

Nei casi in cui, invece, la domanda sia stata considerata irricevibile, formalmente la persona potrebbe essere respinta, non essendo applicabili quelle disposizioni.

 

4) Cosa succede, nei fatti, se il profugo arriva con gli scafisti?

Una circolare del Ministero dell'interno stabilisce - pare - che non si proceda a respingimento ne' a espulsione, e che il profugo possa accedere alla procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato.

 

5) Cosa succede se il profugo decide invece di imbacarsi su un traghetto di linea?

Ai sensi del comma 6 dell'art. 12 del Testo unico, il vettore e' tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso in Italia, nonche' a riferire alla polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo di questi obblighi, il vettore e' sottoposto alla sanzione del pagamento di una somma compresa tra il milione e i cinque milioni di lire per ciascuno straniero irregolarmente trasportato.

 

6) Come ragiona il vettore, ammesso che sia un cultore della materia?

Il vettore riflette nel modo seguente (parola piu', parola meno): se la domanda d'asilo che lo straniero che chiede di imbarcarsi, privo di passaporto e/o di visto di ingresso, dice di voler presentare viene considerata ricevibile, nessun documento e' necessario per l'ingresso, e non c'e' rischio di incorrere in sanzioni. Per ogni evenienza, segnalero' all'arrivo la presenza a bordo dello straniero. Non rischio neanche di essere caricato dell'onere relativo al viaggio di ritorno (di cui al comma 3 dell'art. 10 del Testo unico), giacche' lo straniero non sara' respinto.

Se pero' - continua il vettore - la domanda viene considerata irricevibile (per via del periodo di tempo trascorso nel paese terzo sicuro, o per altra qualsivoglia ragione), mi ritrovo addosso sanzione e onere.

Nel dubbio - conclude il vettore - non ammetto lo straniero a bordo.

La conclusione sara' "a fortiori" questa, se il vettore e' a conoscenza di una prassi di respingimenti sulla base della norma sul "paese terzo sicuro". Potrebbe invece essere di segno opposto se il vettore fosse a conoscenza di disposizioni tali da garantire che la domanda non sara' considerata irricevibile.

 

7) Come ragiona il profugo che voglia comunque ottenere protezione in Italia?

Il profugo, tra un traghetto che lo respinge all'imbarco e uno scafista che - seppure a caro prezzo - e' disposto a prenderlo a bordo, sceglie lo scafista. Tanto piu' che, se riesce a sbarcare con lo scafista, ottiene, "de jure" o "de facto", protezione, mentre, se sbarca con il traghetto, rischia il respingimento.

 

8) Come ragiona il profugo che, piu' che alla protezione in Italia, sia interessato ad andarsene in Germania?

Il profugo (supposto che conosca la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen) sa che, una volta ottenuto un permesso di soggiorno in Italia (per richiesta d'asilo o per protezione temporanea), puo' andarsene tranquillamente in Germania, dal momento che, se anche il suo soggiorno tedesco risultasse, in seguito a controlli, irregolare, l'art. 23 o l'art. 33 della Convenzione rendono infinitamente piu' facile - se non obbligtorio - il suo rinvio in Italia, piuttosto che in qualunque altro paese. Una volta tornato in Italia, poi, la sua condizione di persona protetta non verrebbe inficiata.

Se poi, una volta giunto in Italia, la sua presenza viene solo tollerata, senza che gli sia rilasciato alcun permesso, il fatto che il viaggio verso la Germania faccia tappa in Italia non gli crea alcun problema. Dovessero poi trovarlo irregolarmente presente in Germania, si affretterebbe a presentare domanda d'asilo, chiarendo che ha fatto ingresso nell'area Schengen dall'Italia; I tedeschi, in applicazione della Convenzione di Dublino, lo rimanderebbero in Italia, che, a quel punto, sarebbe obbligata ad esaminare la domanda d'asilo. Il profugo otterrebbe un permesso per richiesta d'asilo, e potrebbe comportarsi come nel paragrafo precedente.

 

9) Come agisce il Governo, se il suo obiettivo e' quello di proteggere i profughi kosovari (il motivo ufficiale per cui siamo in guerra), e se vuole effettivamente contrastare i traffici degli scafisti?

Il Governo si affretta ad emanare disposizioni speciali, sulla base dell'art. 20 del Testo unico, stabilendo - per esempio - che il criterio relativo al "paese terzo sicuro" non si applica, o indicando altre vie legali che il profugo possa percorrere per ottenere protezione.

 

10) Come agisce il Governo se la sua principale preoccupazione e' che non siano in troppi ad avvalersi della protezione?

a) Se vuole contrastare il traffico degli scafisti, emanda un decreto, ex art. 20 T. U., col quale stabilisce: "Sono ammessi questi e questi altri. Gli altri vadano a farsi friggere assieme alle balle sulle motivazioni umanitarie della guerra. Chiunque arrivi in Italia, senza rientrare nella categoria (o quota) stabilita, sara' respinto senza pieta'.".

b) Se non vuole contrastare il traffico degli scafisti, lascia tutto cosi'. I piu' fortunati (e ricchi) tra i profugi ce la faranno ad arrivare, e ce li terremo. Gli altri, fritti.

 

Cordiali saluti

segio briguglio