7 * Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale

Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera

Circolare del 30 gennaio 1999 N. 300/C/227995/12/214/1^ Div.

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16.10.1998. Quesiti

In relazione ai quesiti proposti da codesto Ufficio, in ordine all'ammissione ai benefici della regolarizzazione di particolari categorie di stranieri, si forniscono i seguenti elementi di risposta.

Si chiede, in primo luogo, come valutare le istanze prodotte da pluripregiudicati per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti o contro il patrimonio e la persona, nonché più volte destinatari di provvedimenti di espulsione, ognuno dei quali con differenti false generalità.

Si ritiene, in generale, che per la sola ragione di essere stato condannato per taluno dei reati di cui all'art.380 c.p.p., lo straniero richiedente non possa non essere ammesso alla regolarizzazione, tenuto conto che l'unico limite, previsto dal D.P.C.M. 16.10.98 (art.6), riguarda gli stranieri per i quali "l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato non possono essere consentiti".

Ne discende che l'esclusione, come peraltro illustrato nella circolare di questo Ufficio n. 74/98, concerne gli stranieri destinatari di provvedimento di espulsione, salvo i casi di revoca, o suscettibili di espulsione per i motivi di cui all'art.13, comma 2, lettera c) del D.L.vo 286/98.

L'appartenenza del richiedente a taluna delle categorie di persone indicate nell'art.1 della legge 1423/56 o nell'art.1 della legge 575/65 costituisce, pertanto, la pregiudiziale su cui avviare la valutazione dell'istanza prodotta dai soggetti in argomento, ferma restando la necessità di ottenere la revoca di un eventuale provvedimento di espulsione adottato, a mente dell'art.15 del D.L.vo 286/98, dalla competente A.G.

Per ciò che riguarda, poi, la possibilità di regolarizzare gli extracomunitari detenuti in Italia che abbiano prodotto la relativa istanza, vantando promesse di lavoro futuro, si ritiene che non sia di fondamentale rilevanza la condizione attuale di detenzione dello straniero, ma assuma importanza decisiva la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma, tenendo anche conto dei criteri che verranno successivamente indicati per il rilascio del permesso di soggiorno.

Pertanto, soltanto producendo, tra l'altro, un contratto di lavoro corredato dal relativo nulla osta del Ministero del Lavoro, lo straniero provvisoriamente detenuto potrà fruire dei citati benefici.

Analoghe considerazioni possono essere svolte per gli stranieri privi di autorizzazioni al lavoro, in possesso di mere promesse d'impiego per i soli mesi estivi (lavoratori stagionali).

P. Il capo della polizia