I Commissione - Giovedì 25 marzo 1999

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

PROPOSTE DI PARERE

La I Commissione;
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive del testo unico concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
all'articolo 2, si raccomanda al Governo di mantenere come destinatario dei ricorsi il pretore del luogo di residenza o di stabile dimora dell'espulso, prevedendo che, qualora tale luogo non sia identificabile, il ricorso debba essere presentato al pretore del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione;
all'articolo 3, si raccomanda di rendere compatibile quanto previsto dal comma 4 con i princìpi fissati in materia di diritti soggettivi dalla sentenza della Corte di cassazione, I sezione civile, 9 febbraio 1999, n. 1082;

in materia di espulsioni, si raccomanda al Governo:
di perseguire programmi di cooperazione internazionale attraverso la definizione di accordi bilaterali e multilaterali sulla politica migratoria, nei quali siano previsti impegni concreti di collaborazione reciproca per le pratiche di identificazione, attribuzione della nazionalità e per la concreta attuazione dei rimpatri a vario titolo previsti;
di integrare quanto disposto dall'articolo 16 del testo unico con la seguente disposizione:
"In caso di detenzione, per qualsiasi causa, di straniero non identificato o di incerta nazionalità il giudice di sorveglianza dispone, contestualmente alla detenzione, l'avvio delle procedure per la completa identificazione";
all'articolo 4, comma 2, capoverso comma 2-bis, si auspica che i provvedimenti di rimpatrio dei minori stranieri siano adottati dal Comitato di cui al comma 2 dell'articolo 33 del testo unico, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, sentito il giudice tutelare nella sua qualità di tutore legale dei minori stessi, anche indipendentemente dalla pendenza di un procedimento giurisdizionale;
si raccomanda di integrare quanto disposto dall'articolo 3 del testo unico, prevedendo che il Ministero dell'interno espleti le attività di raccolta dei dati statistici sull'immigrazione extracomunitaria per tutte le amministrazioni pubbliche interessate alle politiche migratorie;
con riferimento alla disciplina sulla regolarizzazione prevista all'articolo 7, si raccomanda di procedere con la massima sollecitudine, pur nell'ambito di una rigorosa verifica dei requisiti previsti, onde consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa a chi ne ha diritto e contenere i danni per le attività produttive delle imprese, derivanti dall'eccessivo protrarsi delle procedure di regolarizzazione;

si raccomanda, infine, al Governo di procedere con sollecitudine all'adozione del decreto annuale sulla quota massima degli stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per l'anno 1999, così da soddisfare le decine di migliaia di richieste delle aziende ubicate nelle regioni del centro-nord giacenti insoddisfatte presso le direzioni provinciali del lavoro e in considerazione del fatto che i lavori stagionali nei settori dell'agricoltura e del turismo si avvieranno tra qualche settimana.
Il Relatore.

 

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La Commissione affari costituzionali,
visto lo schema di decreto legislativo, esaminato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 9 febbraio 1999, recante: "Disposizioni correttive del testo unico concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
considerato che l'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni correttive che si dimostrano necessari per realizzare pienamente i princìpi della medesima legge o per assicurarne la migliore attuazione;
considerato altresì che l'articolo 7 del decreto legislativo al comma 1 recita: "all'articolo 49 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 la rubrica è così sostituita: "Disposizioni finali e transitorie" e al comma 2 è inserito un comma 1-bis aggiuntivo del comma 1 dello stesso articolo 49, che introduce una sanatoria generalizzata per quasi 300.000 extracomunitari clandestini;
considerato che da tutti gli atti parlamentari preparatori della legge Napolitano-Turco sull'immigrazione risulta chiaramente che l'articolato doveva escludere esplicitamente ogni forma di sanatoria come in effetti ha escluso;
nell'invitare il Governo a ritirare il decreto legislativo in oggetto e a presentare al Parlamento un decreto-legge o un disegno di legge per introdurre nel nostro ordinamento tale sanatoria,

esprime

PARERE CONTRARIO

Giovanardi.

 

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La I Commissione;
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive del testo unico concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
atteso che l'articolo 7 dello schema di decreto legislativo correttivo del testo unico sull'immigrazione prevede una sanatoria per gli extracomunitari clandestini che si pone in irriducibile contrasto con la legge n. 40 del 1998, dalla quale si desume - e già questo fatto è estremamente sospetto - che l'unico principio e criterio direttivo è quello della programmazione dei flussi;
atteso che la sanatoria va nella direzione opposta all'unico criterio certo ricavabile dall'articolo 47 della legge n. 40 del 1998 e che perciò vìola macroscopicamente l'articolo 76 della Costituzione, a norma della quale la delega deve contenere un oggetto definito (che nella fattispecie manca affatto, in quanto la legge n. 40 del 1998 non contempla alcuna sanatoria), nonché princìpi e criteri direttivi che andrebbero ben specificati anziché essere ricavati dai princìpi generali della legge di delega;
nell'invitare il Governo a non inserire l'articolo 7 nel decreto legislativo correttivo del testo unico sull'immigrazione;
esprime

PARERE CONTRARIO

Armaroli, Selva, Anedda, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Gasparri.