GRUPPO DI RIFLESSIONE

di organismi ed associazioni di ispirazione religiosa

attivi nel campo delle migrazioni

ACLI

ACSE

AGESCI

CARITAS ITALIANA Segreteria: Via Firenze, 38 - 00184 ROMA

COMUNITA' DI S.EGIDIO Tel. 06/4890.5101 - Fax 48.28.728

CSER

FEDERAZIONE DELLE CHIESE EVANGELICHE IN ITALIA

FONDAZIONE MIGRANTES DELLA CEI

GRUPPO MARTIN BUBER EBREI PER LA PACE

JESUIT REFUGEE SERVICE

OSA

UCSEI

YWCA-UCDG

 

 

PROPOSTE DI MODIFICA DEL PARERE RELATIVO ALLO SCHEMA DI REGOLAMENTO

ATTUATIVO DEL TESTO UNICO SULL'IMMIGRAZIONE

 

 

I.

Testo originario: All’articolo 13 occorre chiarire le modalità attraverso le quali lo straniero possa dimostrare di essere un lavoratore autonomo e chiarire se possa iscriversi o meno nelle liste di collocamento e negli albi o registri previsti per lo svolgimento di lavoro autonomo. Quanto al rinnovo della carta di soggiorno, condivido l’osservazione del Consiglio di Stato sulla possibilità di effettuarlo attraverso l’apposizione di un semplice timbro.

Modifica suggerita: All’articolo 13 occorre chiarire le modalità attraverso le quali lo straniero possa dimostrare di essere un lavoratore autonomo e chiarire, in conformita' con il disposto dell'articolo 39, comma 3, lettera b, del Testo unico, come il titolare di permesso di soggiorno per motivi di studio possa iscriversi nelle liste di collocamento e negli albi o registri previsti per lo svolgimento di lavoro autonomo. Occorre inoltre chiarire che, ai fini della conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, per "permesso di soggiorno per lavoro" si intende sia il permesso per lavoro subordinato, sia quello per lavoro autonomo. Quanto al rinnovo della carta di soggiorno, condivido l’osservazione del Consiglio di Stato sulla possibilità di effettuarlo attraverso l’apposizione di un semplice timbro.

Motivazione: E' indispensabile che sia esplicitamente stabilita la possibilita' di svolgimento di lavoro autonomo per gli studenti (come richiesto dal Testo unico) e di conversione del permesso per studio in permesso per lavoro. Bene invece, per il generico "straniero", la formulazione adottata.

 

II.

Testo originario: All’articolo 26, nel rispetto di motivi di protezione sociale che inevitabilmente risultano connessi al rilascio del permesso di soggiorno si prevedano anche i casi di sfruttamento o violenza nei confronti degli stranieri; cito, per esempio, il caso delle meretrici, e ritengo necessario abrogare il comma 2 della medesima norma, che prevede che lo straniero rilasci dichiarazioni nel corso dell’eventuale procedimento penale relativo a fatti di violenza o di grave sfruttamento in danno dello straniero richiedente.

Modifica suggerita: All’articolo 26, nel rispetto di motivi di protezione sociale che inevitabilmente risultano connessi al rilascio del permesso di soggiorno si prevedano anche i casi di sfruttamento o violenza nei confronti degli stranieri; cito, per esempio, il caso delle meretrici, e ritengo necessario riformulare il comma 2 della medesima norma, chiarendo, con riferimento alla formulazione del comma 2 dell'articolo 18 del Testo unico, che ai fini del rilascio del permesso di soggiorno sono da considerarsi condizione sufficiente la gravita' e l'attualita' del pericolo, anche in mancanza di un rilevante contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale.

Motivazione: L'ambiguita' e' contenuta gia' nel comma 2 dell'articolo 18 del Testo unico. La semplice abrogazione del comma 2 dell'articolo 26 del regolamento non la rimuoverebbe.

 

III.

Testo originario: All’articolo 32, riguardante l’autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste, sarebbe a mio parere opportuno, al fine di evitare possibili manomissioni, prevedere che gli stranieri conoscano la loro posizione nelle liste, al fine di evitare che il lavoratore, stimato il tempo che lo separa da una possibile chiamata numerica, si astenga dall’intraprendere vie di immigrazione illegale.

Modifica suggerita: All’articolo 32, riguardante l’autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste, sarebbe a mio parere opportuno, al fine di evitare possibili manomissioni, prevedere che gli stranieri conoscano la loro posizione nelle liste, in modo che il lavoratore, stimato il tempo che lo separa da una possibile chiamata numerica, si astenga dall’intraprendere vie di immigrazione illegale.

 

IV.

Testo originario: All’articolo 33 (in materia di prestazione di garanzia) sarebbe opportuno stabilire che cosa si intenda per capacità economica adeguata alla prestazione di garanzia, facendo, inoltre, specifico riferimento ai parametri fissati per il ricongiungimento familiare, mentre all’articolo 34, comma 1., riterrei opportuno aggiungere, in fine, la previsione dell’istituzione in ogni ambasciata di liste per favorire la ricerca di occupazione, anche indipendentemente da specifici accordi bilaterali.

Modifica suggerita: All’articolo 33 (in materia di prestazione di garanzia) sarebbe opportuno stabilire che cosa si intenda per capacità economica adeguata alla prestazione di garanzia, facendo, inoltre, specifico riferimento ai parametri fissati per il ricongiungimento familiare, mentre all’articolo 34, comma 1., e' necessario, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del Testo unico, aggiungere, in fine, la previsione dell’istituzione, in ogni rappresentanza diplomatica o consolare italiana, di liste di prenotazione con graduatoria basata sull’anzianità di iscrizione, anche indipendentemente da specifici accordi bilaterali.

Motivazioni: L'istituzione di liste, nelle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianita' di iscrizione, oltre ad essere indispensabile per la corretta gestione dei flussi migratori, e' obbligatoria in base al comma 4 dell'articolo 23 del Testo unico.

 

V.

Testo originario: All’articolo 35 concernente il rilascio del permesso di soggiorno per l’inserimento nel mondo del lavoro, è opportuno esplicitare che esso è previsto anche per il lavoro autonomo.

Non condivido, inoltre, la previsione concernente la possibilità di dimostrare la disponibilità di un alloggio, in quanto ritengo sufficiente che lo straniero abbia i mezzi economici per procurarselo.

Modifica suggerita: All’articolo 35 concernente il rilascio del permesso di soggiorno per l’inserimento nel mondo del lavoro, è opportuno esplicitare che esso è previsto anche per il lavoro autonomo.

(sopprimere il resto)

Motivazioni: All'articolo 35 non e' prevista la dimostrazione di disponibilita' di alloggio. L'osservazione e' invece correttamente applicata, in seguito, all'articolo 38.