GRUPPO DI RIFLESSIONE
di organismi ed associazioni di ispirazione religiosa
attivi nel campo delle migrazioni
ACLI
ACSE
AGESCI
CARITAS ITALIANA
Segreteria: Via Firenze, 38 - 00184 ROMACOMUNITA' DI S.EGIDIO Tel. 06/4890.5101 - Fax 48.28.728
CSER
FEDERAZIONE DELLE CHIESE EVANGELICHE IN ITALIA
FONDAZIONE MIGRANTES DELLA CEI
GRUPPO MARTIN BUBER EBREI PER LA PACE
JESUIT REFUGEE SERVICE
OSA
UCSEI
YWCA-UCDG
PROPOSTE DI MODIFICA DEL PARERE RELATIVO ALLO SCHEMA DI REGOLAMENTO
ATTUATIVO DEL TESTO UNICO SULL'IMMIGRAZIONE
I.
Testo originario: Allarticolo 13 occorre chiarire le modalità attraverso le quali lo straniero possa dimostrare di essere un lavoratore autonomo e chiarire se possa iscriversi o meno nelle liste di collocamento e negli albi o registri previsti per lo svolgimento di lavoro autonomo. Quanto al rinnovo della carta di soggiorno, condivido losservazione del Consiglio di Stato sulla possibilità di effettuarlo attraverso lapposizione di un semplice timbro.
Modifica suggerita: Allarticolo 13 occorre chiarire le modalità attraverso le quali lo straniero possa dimostrare di essere un lavoratore autonomo e chiarire, in conformita' con il disposto dell'articolo 39, comma 3, lettera b, del Testo unico, come il titolare di permesso di soggiorno per motivi di studio possa iscriversi nelle liste di collocamento e negli albi o registri previsti per lo svolgimento di lavoro autonomo. Occorre inoltre chiarire che, ai fini della conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, per "permesso di soggiorno per lavoro" si intende sia il permesso per lavoro subordinato, sia quello per lavoro autonomo. Quanto al rinnovo della carta di soggiorno, condivido losservazione del Consiglio di Stato sulla possibilità di effettuarlo attraverso lapposizione di un semplice timbro.
Motivazione: E' indispensabile che sia esplicitamente stabilita la possibilita' di svolgimento di lavoro autonomo per gli studenti (come richiesto dal Testo unico) e di conversione del permesso per studio in permesso per lavoro. Bene invece, per il generico "straniero", la formulazione adottata.
II.
Testo originario: Allarticolo 26, nel rispetto di motivi di protezione sociale che inevitabilmente risultano connessi al rilascio del permesso di soggiorno si prevedano anche i casi di sfruttamento o violenza nei confronti degli stranieri; cito, per esempio, il caso delle meretrici, e ritengo necessario abrogare il comma 2 della medesima norma, che prevede che lo straniero rilasci dichiarazioni nel corso delleventuale procedimento penale relativo a fatti di violenza o di grave sfruttamento in danno dello straniero richiedente.
Modifica suggerita: Allarticolo 26, nel rispetto di motivi di protezione sociale che inevitabilmente risultano connessi al rilascio del permesso di soggiorno si prevedano anche i casi di sfruttamento o violenza nei confronti degli stranieri; cito, per esempio, il caso delle meretrici, e ritengo necessario riformulare il comma 2 della medesima norma, chiarendo, con riferimento alla formulazione del comma 2 dell'articolo 18 del Testo unico, che ai fini del rilascio del permesso di soggiorno sono da considerarsi condizione sufficiente la gravita' e l'attualita' del pericolo, anche in mancanza di un rilevante contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale.
Motivazione: L'ambiguita' e' contenuta gia' nel comma 2 dell'articolo 18 del Testo unico. La semplice abrogazione del comma 2 dell'articolo 26 del regolamento non la rimuoverebbe.
III.
Testo originario: Allarticolo 32, riguardante lautorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste, sarebbe a mio parere opportuno, al fine di evitare possibili manomissioni, prevedere che gli stranieri conoscano la loro posizione nelle liste, al fine di evitare che il lavoratore, stimato il tempo che lo separa da una possibile chiamata numerica, si astenga dallintraprendere vie di immigrazione illegale.
Modifica suggerita: Allarticolo 32, riguardante lautorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste, sarebbe a mio parere opportuno, al fine di evitare possibili manomissioni, prevedere che gli stranieri conoscano la loro posizione nelle liste, in modo che il lavoratore, stimato il tempo che lo separa da una possibile chiamata numerica, si astenga dallintraprendere vie di immigrazione illegale.
IV.
Testo originario: Allarticolo 33 (in materia di prestazione di garanzia) sarebbe opportuno stabilire che cosa si intenda per capacità economica adeguata alla prestazione di garanzia, facendo, inoltre, specifico riferimento ai parametri fissati per il ricongiungimento familiare, mentre allarticolo 34, comma 1., riterrei opportuno aggiungere, in fine, la previsione dellistituzione in ogni ambasciata di liste per favorire la ricerca di occupazione, anche indipendentemente da specifici accordi bilaterali.
Modifica suggerita: Allarticolo 33 (in materia di prestazione di garanzia) sarebbe opportuno stabilire che cosa si intenda per capacità economica adeguata alla prestazione di garanzia, facendo, inoltre, specifico riferimento ai parametri fissati per il ricongiungimento familiare, mentre allarticolo 34, comma 1., e' necessario, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del Testo unico, aggiungere, in fine, la previsione dellistituzione, in ogni rappresentanza diplomatica o consolare italiana, di liste di prenotazione con graduatoria basata sullanzianità di iscrizione, anche indipendentemente da specifici accordi bilaterali.
Motivazioni: L'istituzione di liste, nelle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianita' di iscrizione, oltre ad essere indispensabile per la corretta gestione dei flussi migratori, e' obbligatoria in base al comma 4 dell'articolo 23 del Testo unico.
V.
Testo originario: Allarticolo 35 concernente il rilascio del permesso di soggiorno per linserimento nel mondo del lavoro, è opportuno esplicitare che esso è previsto anche per il lavoro autonomo.
Non condivido, inoltre, la previsione concernente la possibilità di dimostrare la disponibilità di un alloggio, in quanto ritengo sufficiente che lo straniero abbia i mezzi economici per procurarselo.
Modifica suggerita: Allarticolo 35 concernente il rilascio del permesso di soggiorno per linserimento nel mondo del lavoro, è opportuno esplicitare che esso è previsto anche per il lavoro autonomo.
(sopprimere il resto)
Motivazioni: All'articolo 35 non e' prevista la dimostrazione di disponibilita' di alloggio. L'osservazione e' invece correttamente applicata, in seguito, all'articolo 38.