Il regolamento che stiamo esaminando è un atto dovuto, che completa gli atti conseguenti alla legge 40 del 1998. Sono state emanate nei tempi previsti per il T.U., le linee programmatiche triennali sull’immigrazione, il decreto flussi aggiuntivo, ed è stato approntato per il 2 ottobre questo schema di regolamento.

Devo, inoltre, scusarmi con il Consiglio di Stato, dandogli atto che ha trattenuto solo pochi giorni il regolamento prima di trasmetterlo alla Conferenza Unificata tra quella Stato Regione e Stato Autonomie Locali e dopo il parere della Conferenza, avvenuto il 18 dicembre ha provveduto con celerità al parere dato l’11. 1. 1999. Nel mio rammarico per il ritardo nella emanazione del regolamento avevo infatti attribuito al Consiglio di Stato un ritardo ad esso certamente non imputabile.

Rimane però la preoccupazione che l’iter tecnicamente migliore per l’elaborazione di un parere motivato (Consiglio di Stato Conferenza Stato Regioni, definitivo parere del Consiglio di Stato) non concorra, in realtà a rallentare notevolmente l’entrata in vigore di normative per le quali è essenziale la rapidità delle decisioni.

Premesso quanto sopra, aggiungo che la preparazione dei regolamenti presentava delle gravi difficoltà, prima tra tutte la necessità di un collegamento tra ben otto ministeri (interni, affari sociali, esteri, giustizia, lavoro, sanità, istruzione ed università) ed il fatto che, a parte le poche norme regolamentari sul T.U di pubblica sicurezza risalente agli anni trenta, non esistevano precedenti. Ciononostante il presente documento è a mio parere molto positivo, per cui preannuncio che conto di chiedere alla commissione di esprimere parere favorevole.

Mi permetto di segnalare alcuni possibili rilievi che, pur condividendo l’impianto complessivo dello schema di regolamento potrebbero, in seguito, assumere al termine della discussione in commissione, l’aspetto di condizioni o osservazioni.

Al capo I, ad esempio, ritengo necessario introdurre nelle disposizioni di carattere generale, l’obbligatorietà di comunicare nella lingua dello straniero tutte le notizie che lo riguardano, così come è previsto nel testo unico; la traduzione dei documenti che interessano lo straniero come ad esempio, quelli che contengono provvedimenti di espulsione, respingimento, di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo e via dicendo, devono necessariamente, e non facoltativamente, essere tradotti nella lingua dell’interessato.

Al capo II, invece, in materia di ingresso e di soggiorno, è, a mio parere, necessario, inserire la previsione di una dichiarazione sostitutiva nel caso in cui lo straniero non possa ottenere dallo Stato di origine la documentazione ivi indicata.

Inoltre, con riferimento all’articolo 5, laddove si prevede che alla domanda per il rilascio del visto debba essere allegata la documentazione necessaria, la lettera c) comma 6, dell' articolo 5 relativo ai mezzi di sostentamento, dovrebbe essere applicata, ai sensi della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen ai soli soggiorni di breve durata. In ogni caso, non deve applicarsi ai soggiorni ex art. 23, comma 4, del testo unico. Devono essere stabilite le modalità di dimostrazione della sussistenza dei vincoli familiari richiesti per il ricongiungimento, prevedendo la possibilità di dichiarazione sostitutiva per i casi in cui la documentazione non sia prevista o comunque non sia ottenibile, nel Paese di appartenenza o, in caso di apolidia, di stabile residenza dello straniero. All’articolo 8, in materia di richiesta del permesso di soggiorno, la lettera b del comma 4, no0n deve applicarsi ai soggiorni ex articolo 23, comma 4 del testo unico. Per quanto riguarda la lettera c) del comma 4, le condizioni di alloggio devono essere richieste solo per il rilascio del permesso per motivi familiari; deve essere definita, coerentemente con il disposto del comma 3 dell’articolo 5 del testo unico, la durata di ciascun permesso.

E’ di fondamentale importanza che la durata del permesso di soggiorno per lavoro subordinato non sia legata alla durata dell’eventuale rapporto di lavoro a tempo determinato. In tal caso, infatti, la conclusione del rapporto stesso comporterebbe la contemporanea scadenza del permesso, in aperto contrasto con lo spirito del disposto del comma 9 dell’articolo 22 del T.U e dell’articolo 8 della Convenzione OIL n. 143.

All’articolo 10, comma 1, lettera a) ritengo necessario eliminare le parole "e per asilo politico"poiché la Convenzione di Ginevra si richiama non soltanto ad esso, ma anche all’asilo. E’ quasi inevitabile rilevare che i progetti di legge in materia di diritto di asilo, assegnati alla commissione, fossero stati già approvati.

Sempre all’articolo 10, è poi necessario chiarire, che il permesso di soggiorno deve avere una durata collegata ai motivi per i quali viene rilasciato; è necessario, dunque, chiarire che il permesso viene rilasciato di norma con la durata massima consentita per ciascun motivo.

All’articolo 11, comma 3, concernente il rifiuto del permesso di soggiorno, ritengo opportuno aggiungere dopo le parole "organismi che svolgono attività di asssistenza per stranieri" le seguenti "o di altri organismi di carattere internazionale specializzati in trasferimenti di persona". Occorre, inoltre, prevedere che, se, entro un fissato termine dalla data in cui il provvedimento è stato notificato o comunicato all’interessato, è depositato ricorso contro i provvedimenti di rifiuto, di revoca, di annullamento, di rifiuto del rinnovo e di rifiuto della conversione del permesso di soggiorno, la presentazione del ricorso differisce i termini per l’esecuzione dei provvedimenti stessi fino alla decisione del tribunale amministrativo regionale. E’ necessario anche prevedere che, in caso di annullamento dell’atto impugnato, il questore rilascia rinnova o converte il permesso di soggiorno a cui lo straniero abbia titolo in conformità con la sentenza del giudice. All’articolo 12, in materia di permesso di soggiorno, ritengo necessario evitare che il rinnovo per motivi di studio di carattere umanitario o di giustizia, risulti subordinato alla disponibilità di un certo reddito, da lavoro o da altra fonte lecita; il regolamento deve, inoltre, specificare in quali casi il rinnovo è concesso per una durata doppia di quella originaria, e in quali no.

All’articolo 13 occorre chiarire le modalità attraverso le quali lo straniero possa dimostrare di essere un lavoratore autonomo e chiarire se possa iscriversi o meno nelle liste di collocamento e negli albi o registri previsti per lo svolgimento di lavoro autonomo. Quanto al rinnovo della carta di soggiorno, condivido l’osservazione del Consiglio di Stato sulla possibilità di effettuarlo attraverso l’apposizione di un semplice timbro.

Al capo III, che concerne l’espulsione e il trattenimento, ritengo di dover chiedere al Governo di dare attuazione ad un ordine del giorno del Senato che ha impegnato l’Esecutivo ad utilizzare il potere regolamentare al fine di introdurre sanzioni alternative all’espulsione quando lo straniero risulti adeguatamente inserito nel tessuto sociale, nonché ad introdurre, misure sanzionatorie alternative all’espulsione di carattere amministrativo.

All’articolo 20, comma 3, propongo di modificare l’espressione "nel limite stabilito" con la seguente : "con le modalità ed i limiti stabiliti". Al comma 8 del medesimo articolo ritengo necessario aggiungere, alla fine del comma la previsione secondo la quale il questore può, in via eccezionale, su istanza motivata, consentire l’accesso nel centro a persone, enti o associazioni non previste dal precedente comma 7.

All’articolo 21 , comma 2, in materia di centri di permanenza temporanea, ritengo opportuno prevedere che l’amministrazione statale possa non soltanto procedere alla locazione di edifici a tale scopo ma anche al loro acquisto. E’ inoltre necessario sostituire, nell’articolo 22, comma 1, alla frase "o all’adozione dei provvedimenti occorrenti per l’erogazione di specifiche forme di assistenza di competenza dello Stato" la frase "o all’eventuale rilascio di un premesso di soggiorno". Sottolineo, poi, la necessità di abrogare il comma 4 dell’articolo 23, che pone dei limiti di carattere finanziario ai servizi di accoglienza, in attuazione di un ordine del giorno accolto dal Senato, che impegna l’Esecutivo ad adottare norme che consentano di prestare la necessaria assistenza agli stranieri.

All’articolo 26, nel rispetto di motivi di protezione sociale che inevitabilmente risultano connessi al rilascio del permesso di soggiorno si prevedano anche i casi di sfruttamento o violenza nei confronti degli stranieri; cito, per esempio, il caso delle meretrici, e ritengo necessario abrogare il comma 2 della medesima norma, che prevede che lo straniero rilasci dichiarazioni nel corso dell’eventuale procedimento penale relativo a fatti di violenza o di grave sfruttamento in danno dello straniero richiedente.

All’articolo 28 riterrei opportuno formulare con maggiore chiarezza il comma 1, in materia di quote massime di ingresso degli stranieri per motivi di lavoro. All’articolo 29, comma 3, lettera c) trovo, invece necessario, fissare dei criteri per la determinazione dell’entità della capacità economica richiesta.

All’articolo 31 , che riguarda le liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia, non condivido la previsione di tre differenti liste: una per i lavoratori a tempo indeterminato, una per quelli a tempo determinato, ed una per i lavoratori stagionali. All’articolo 32, riguardante l’autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste, sarebbe a mio parere opportuno, al fine di evitare possibili manomissioni, prevedere che gli stranieri conoscano la loro posizione nelle liste, al fine di evitare che il lavoratore, stimato il tempo che lo separa da una possibile chiamata numerica, si astenga dall’intraprendere vie di immigrazione illegale.

All’articolo 33 (in materia di prestazione di garanzia) sarebbe opportuno stabilire che cosa si intenda per capacità economica adeguata alla prestazione di garanzia, facendo, inoltre, specifico riferimento ai parametri fissati per il ricongiungimento familiare, mentre all’articolo 34, comma 1., riterrei opportuno aggiungere, in fine, la previsione dell’istituzione in ogni ambasciata di liste per favorire la ricerca di occupazione, anche indipendentemente da specifici accordi bilaterali.

All’articolo 35 concernente il rilascio del permesso di soggiorno per l’inserimento nel mondo del lavoro, è opportuno esplicitare che esso è previsto anche per il lavoro autonomo.

Non condivido, inoltre, la previsione concernente la possibilità di dimostrare la disponibilità di un alloggio, in quanto ritengo sufficiente che lo straniero abbia i mezzi economici per procurarselo.

All’articolo 36 è necessario prevedere che venga dato comunque luogo all’iscrizione nelle liste di collocamento anche nel caso dei licenziamenti che avvengano dopo che siano trascorsi ventiquattro mesi dalla data di instaurazione del primo rapporto di lavoro, nonché in caso di conclusione del rapporto di lavoro a tempo determinato; l’assenza di una previsione di questo tipo, infatti, comporterebbe un evidente danno per il lavoratore con un rapporto di lavoro di durata superiore a dodici mesi, poiché la conclusione del rapporto coinciderebbe con la scadenza del permesso, che si troverebbe a dover lasciare immediatamente il territorio dello Stato.

Al comma 3 sarebbe, inoltre, necessario chiarire che, in caso di iscrizione nelle liste di collocamento successiva alla conclusione, per qualunque motivo, del rapporto di lavoro il titolo del permesso di soggiorno rimane quello "per lavoro subordinato".

All’articolo 38, in materia di lavoro autonomo, è a mio parere necessario disciplinare la prestazione in favore del lavoratore autonomo (comma 3); è inoltre opportuno chiarire che, con riferimento alla dimostrazione di disponibilità di alloggio (prevista dall’articolo 26, comma 3 del T.U., è sufficiente la dimostrazione della disponibilità di mezzi corrispondenti (l’alloggio può essere di fatto reperito solo successivamente all’ingresso).

Dopo il Capo VI, ritengo necessario inserire un capo VI-bis in materia di ricongiungimenti familiari e di condizione dei minori, che stabilisca, inoltre, le modalità con cui, in sede di espulsione o respingimento o richiesta di visto di ingresso, lo straniero possa concretamente richiedere al Tribunale per i Minorenni di autorizzare il soggiorno o l’ingresso del genitore del minore, nonché le modalità ed i termini per la trasmissione alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero e alla Questura dell’autorizzazione, anche ai fini del successivo inoltro al Centro elaborazione dati del Ministero dell’Interno e, ove prescritto, al Sistema Informativo Schengen. All’articolo 45 ritengo necessario inserire , al comma 4, una disciplina del rinnovo del permesso di soggiorno per studio, conformemente all’Ordine del giorno n. 8 del Senato, prevedendo che i requisiti relativi al profitto siano rilassati in caso di impedimenti legati alle condizioni di salute, e che siano coperti dal rinnovo i tempi necessari per sostenere a titolo conseguito, gli esami di abilitazione professionale, di ammissione ai corsi di dottorato o alle scuole di specializzazione.

All’articolo 47 è necessario, coerentemente con l’ordine del giorno n. 500 del Senato accolto dal Governo, che impegna il Governo ad attivarsi affinchè gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che abbiano conseguito i titoli abilitanti allo svolgimento delle professioni possano iscriversi agli albi professionali in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, stabilire, ai sensi dell’articolo 37 del T.U., dei criteri per la definizione delle percentuali massime di impiego che non ostacolino l’accesso agli albi degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, né lo svolgimento della corrispondente attività professionale. Tali criteri possono invece comportare restrizioni per l’accesso degli stranieri ancora residenti all’estero.

E’ a mio parere opportuno introdurre anche un CapoVII — bis, nell’ambito del quale vengano definite specifiche misure per gli stranieri che si trovino in determinate condizioni, come, ad esempio, la previsione della possibilità di prestazione di garanzia in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi di sostentamento da parte dei cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti ovvero da parte d’enti o associazioni, finalizzata all’ingresso di familiari in visita allo straniero detenuto.

All’articolo 55, concernente l’istituzione dei consigli territoriali per l’immigrazione, riterrei opportuno attribuire al presidente della provincia compiti di coordinamento e di direzione, essendo previsto soltanto che esso venga convocato dal prefetto.