AFFARI COSTITUZIONALI (1)

MERCOLEDI' 3 MARZO 1999

370 Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

VILLONE

Intervengono il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole Fusillo e per l'interno Sinisi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(3812) Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l|elezione della Camera dei deputati.

(288) LA LOGGIA ed altri. - Abolizione della quota proporzionale per l|elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno.

(1006) PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati.

(1323) MILIO. - Abolizione della quota proporzionale per l|elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno.

(1935) COSSIGA. - Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

(2023) BESOSTRI e MURINEDDU. - Nuova disciplina dell|elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno.

(3190) FORCIERI ed altri. - Riforma del sistema elettorale del Parlamento.

(3325) PASSIGLI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.

(3476) DISEGNO DI LEGGE D|INIZIATIVA POPOLARE. - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali.

(3621) MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali.

(3628) LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

(3633) PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione.

(3634) PIERONI e LUBRANO DI RICCO. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione.

(3689) CO' ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

(3772) PARDINI ed altri. - Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati.

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge 3812, 288, 1006, 1323, 1935, 2023, 3190, 3325, 3476, 3621, 3628, 3633, 3634 e 3689, congiunzione con il disegno di legge n. 3772 e rinvio. Esame del disegno di legge n.3772, congiunzione con i disegni di legge nn. 3812, 288, 1006, 1323, 1935, 2023, 3190, 3325, 3476, 3621, 3628, 3633, 3634 e 3689 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo già svolto nelle sedute precedenti e ha inizio l'esame del nuovo disegno di legge (n. 3772), che viene sommariamente illustrato dal relatore VILLONE e successivamente congiunto agli altri disegni di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3847) Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario.

(Parere alla 9 Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE illustra il contenuto del provvedimento d'urgenza, di natura eminentemente procedimentale, proponendo infine un parere favorevole.

Senza discussione, la Commissione approva la proposta di parere, previo accertamento del numero legale, con esito positivo, da parte del Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell|immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (n. 399)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell|articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: esame e rinvio)

Il relatore GUERZONI riferisce alla Commissione informando che si tratta del regolamento di attuazione del testo unico sull'immigrazione, un articolato complesso di cui sottolinea l'importanza e la necessità. Nell'anticipare una proposta di parere favorevole, passa quindi ad esporre alcuni rilievi in ordine a specifiche disposizioni.
In merito all'articolo 1, rammenta l'esclusione delle persone fisiche dalla condizione di reciprocità, auspicata dal Senato in un apposito ordine del giorno; quanto all'articolo 2, ritiene necessario definire una procedura unica per i ricongiungimenti familiari, al fine di sopperire alle attuali disfunzioni e rileva anche l'impropria applicazione dell'obbligo di dichiarazioni sostitutive a soggetti che non sarebbero in grado di produrle. Sull'articolo 5, auspica una regolamentazione specifica per i soggiorni brevi e anche una direttiva concernente i mezzi di sostentamento. Circa l'articolo 10, ricorda che la convenzione internazionale applicabile in materia non esige una coincidenza assoluta tra la durata del soggiorno e la durata del rapporto di lavoro, mentre per il sistema informativo occorre assicurare la raccolta tempestiva dei dati; in merito all'articolo 13, va chiarita definitivamente la posizione dei soci di lavoro delle cooperative, da assimilare a quella dei lavoratori dipendenti. Sui centri di permanenza temporanea occorre una direttiva ministeriale circa le modalità di comunicazione con l'esterno, nonché la provvista di mezzi per l'acquisto di locali idonei, assicurando la disponibilità di almeno un centro per ciascuna regione. L'articolo 23 dovrebbe essere reso conforme alle corrispondenti disposizioni di legge, quanto alle procedure e alle relative garanzie; in particolare, il comma 4 deve essere adeguato all'individuazione del capitolo di spesa già effettuato dal Ministero del tesoro. In merito all'articolo 26, va precisato il riferimento alle sole associazioni riconosciute, mentre nell'articolo 29 occorre chiarire le garanzie da fornire, in modo omogeneo, anche per i datori di lavoro che richiedono un solo addetto. All'articolo 31 è opportuno prevedere che il soggetto iscritto nelle liste sia posto in condizione di conoscere la propria posizione in graduatoria, mentre l'articolo 37 al comma 7 contiene un improprio riferimento al medesimo settore produttivo, che non risulta prescritto dalla legge. Occorre chiarire, inoltre, che il lavoratore stagionale o temporaneo può rimanere nel territorio nazionale anche se il rapporto si trasforma in forza di un contratto a tempo determinato. Quanto all'articolo 38, rammenta che la legge non prevede limiti quantitativi in tema di lavoro autonomo; osserva inoltre, circa il comma 7, che il requisito dell'alloggio non dovrebbe essere certificato prima dell'ingresso in Italia, essendo sufficiente, in quel momento, dimostrare la disponibilità di mezzi idonei. Dopo essersi soffermato sugli articoli 44 e 45, concernenti la scuola e l'università, il relatore richiama l'attenzione sull'articolo 47, che evoca nuovamente la questione della clausola di reciprocità, auspicando la possibilità di iscrizione negli albi in deroga al requisito della cittadinanza con priorità nei confronti di chi la richiede dall'estero. Una disposizione aggiuntiva dovrebbe prevedere, a suo avviso, la deroga all'obbligo di comunicazione per chi ospita uno straniero a titolo amichevole, almeno quando si tratta di cittadini comunitari, tanto più che è stato introdotto di recente un onere di registrazione dei contratti di locazione anche di minore durata. All'articolo 51 occorre un riferimento espresso agli enti ecclesiastici riconosciuti, quali organizzazioni non lucrative, mentre il comma 2 dovrebbe essere integrato quanto alla certificazione in materia penale; al comma 5, egli propone di raccomandare che la presidenza dei consigli sia attribuita ai Presidenti delle province.
Il relatore, quindi, segnala la necessità di regolare le procedure per inserire gli stranieri invalidi civili nelle liste speciali di collocamento, auspicando inoltre misure di tutela della popolazione carceraria straniera, soprattutto in tema di comunicazione di accesso alle attività di lavoro, di reinserimento sociale, nonché quanto alla tutela della salute, soprattutto per i tossicodipendenti e per i malati di AIDS. Auspica, infine, un indirizzo al Governo affinché possano essere apportate le modifiche regolamentari conseguenti alle integrazioni al testo unico sull'immigrazione.

Il senatore PINGGERA, in merito alla questione concernente i soci di cooperative, fa presente che è all'esame del Senato il disegno di legge riguardante questa materia e si chiede se non sia opportuno introdurre qualche norma di coordinamento. Sostiene in secondo luogo che per il lavoratore autonomo può risultare talvolta eccessiva la prova della disponibilità dell'alloggio. In via subordinata potrebbe essere consentita la dimostrazione della disponibilità di mezzi economici adeguati, elemento egualmente idoneo al fine considerato.

Il senatore PASTORE, in relazione ai diritti civili riconosciuti allo straniero regolarmente soggiornante, fa osservare che all'articolo 1 rimangono imprecisate le condizioni di reciprocità. Occorrerebbe infatti individuare le convenzioni internazionali che le prevedono, ovvero i criteri per la loro determinazione. Si tratta di un accorgimento opportuno nell'interesse degli stessi stranieri e per loro maggior garanzia. Concorda con l'assimilazione tra lavoratori dipendenti e soci di cooperative, prefigurata dal relatore, a condizione però che si tratti di cooperative svolgenti un'attività effettiva. Suggerisce, all'articolo 33, comma 3, di correggere le formulazione precisando che di tratta di una fideiussione bancaria. In merito all'articolo 49, nota che la norma si riferisce a situazioni di emergenza e pertanto è opportuno evitare il ripetersi di tali situazioni in futuro. All'articolo 51 osserva che il carattere democratico dell'ordinamento va prescritto soltanto per gli organismi a base associativa. Segnala da ultimo le difficoltà che hanno incontrato nella loro regolarizzazione i marittimi stranieri imbarcati su naviglio italiano.

Il relatore GUERZONI dichiara di accogliere le osservazioni formulate nel corso del dibattito ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.