SCHEMA DI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Determinazione delle quote massime di cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea da ammettere durante l’anno 2000 nel territorio dello Stato per motivi di lavoro ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

visti gli articoli 3, 6, comma 1, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 37, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

visti le disposizioni del regolamento di attuazione del citato testo unico, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 1999;

visti i criteri e le altre indicazioni del documento programmatico relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma dell’art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998;

visto l’allegato a tale documento programmatico nel quale si rileva che dal punto di vista del mantenimento degli equilibri socio-demografici si può stimare che l’Italia abbia comunque un fabbisogno compreso tra i 50.000 e gli 80.000 nuovi immigrati stranieri l’anno da ammettere per motivi di lavoro;

considerato che invece fino al 1997 i decreti annuali di programmazione degli ingressi regolari in Italia per lavoro hanno indicato un numero massimo di ingressi per motivi di lavoro che non è stato mai superiore a 26.000 ingressi regolari annui (inclusi quelli per lavoro stagionale) e che pertanto tali quote si sono rivelate ampiamente sottostimate rispetto all’effettivo fabbisogno di manodopera;

considerato che pertanto il fabbisogno di manodopera è restato insoddisfatto in molte zone del Paese ha concorso a favorire ingressi e soggiorni irregolari di stranieri in misura così consistente che si sono rese necessarie negli anni 1987/1988, 1990, 1995/96, 1998/99 misure di regolarizzazione degli stranieri entrati illegalmente e rilevato che tali misure hanno provveduto a regolarizzare un numero complessivo di stranieri soggiornanti per motivi di lavoro che complessivamente avrebbe comportato l’ingresso regolare per motivi di lavoro subordinato di carattere non stagionale di circa 80.000 persone all’anno dal 1987 al 1997;

considerato che anche per il 1999 la cifra complessiva di nuovi ingressi consentiti dall’estero è stata inferiore a tale cifra massima e in base alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 1999 è stata fissata in 58.000 ingressi;

 

considerato che i perduranti ingressi illegali di stranieri non appartenenti all’Unione europea risultano favoriti sia dall’azione di organizzazioni criminali o comunque di persone che a scopo di lucro aiutano i potenziali immigrati ad eludere i controlli di frontiera, sia dalle perduranti possibilità degli immigrati clandestini di rispondere, anche in condizioni illegali, a quelle richieste di manodopera che, come indica la parte II.1 del citato Documento programmatico, non trovano adeguata risposta nelle regioni del Centronord relativamente a professionalità di scarso contenuto di specializzazione e nel settore del lavoro stagionale;

considerata l’esigenza di adottare politiche migratorie che siano sempre in grado di mantenere effettività agli obblighi internazionali della Repubblica che impongono ai pubblici poteri di vigilare sulle frontiere esterne dell’Unione europea;

considerato che la posizione geografica dell’Italia in presenza di un aumento della pressione migratoria la rende più vulnerabile ad ingressi illegali a causa della oggettiva difficoltà di attuare un’azione di contrasto su decine di migliaia di chilometri di frontiere;

ritenuta la necessità di affiancare al rafforzamento delle misure di contrasto dell’immigrazione clandestina misure più realistiche per assicurare un’effettiva disciplina dei flussi di ingresso in Italia per motivi di lavoro le quali assecondando le catene migratorie spontanee già presenti nel mondo degli immigrati, aumentino le possibilità legali di ingresso in Italia consentendo di disincentivare il ricorso all’immigrazione clandestina e al lavoro illegale degli stranieri e di rendere perciò più effettivo l’aumento della prevenzione e della repressione dell’immigrazione illegale affidata ad organizzazioni criminali, così evitando anche la necessità di ricorrere a periodiche regolarizzazioni;

ritenuto che proprio al fine di attenuare la pressione migratoria clandestina è indispensabile che fin dall’inizio del 2000 il numero degli ingressi regolari per lavoro in Italia sia comunque più consistente rispetto al passato e che pertanto la quota massima di ingressi per lavoro di carattere non stagionale deve essere portata almeno per l’anno 2000 alla cifra più alta (80.000) tra la banda di oscillazione individuata nel predetto Documento programmatico;

considerato che l’Anagrafe informatizzata delle domande e delle offerte di lavoro prevista nell’articolo 21, comma 7, del citato testo unico, potrà essere effettivamente attivata soltanto nel corso del 2000 e che dunque l’ingresso per lavoro o per inserimento nel mercato del lavoro degli stranieri che si siano iscritti nelle liste tenute dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero potrà essere avviato soltanto in via sperimentale nel corso del 2000 e limitatamente ad alcune sedi diplomatico-consolari;

ritenuto che nel 2000 sia prevedibile una compensazione tra il numero degli stranieri ammessi per non più di 6/9 mesi complessivi nel territorio italiano sulla base di visti di ingresso per lavoro stagionale con il numero, comunque non limitabile e pertanto non stimabile, degli stranieri di età superiore a 14 anni che probabilmente faranno ingresso in Italia a seguito di ricongiungimento familiare e che entro la fine del 2000 saranno effettivamente in grado di instaurare regolari rapporti di lavoro subordinato;

ritenuto opportuno, secondo le indicazioni previste dal citato Documento programmatico, prevedere che per il 1999 la quota massima di 80.000 ingressi regolari per lavoro sia composta per quasi un terzo (26.000, numero non dissimile dal numero massimo di ingressi per lavoro subordinato che erano previsti prima del 1998 e dal numero complessivo di richieste ripartite nell’ambito della programmazione dei flussi di ingresso per il 1998) dei consueti ingressi per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, su chiamata nominativa o numerica dei datori di lavoro italiani, a tal fine favorendo i cittadini di quei Paesi con cui l’Italia ha concluso intese bilaterali per la riammissione e la regolazione dei flussi migratori, e per più di due terzi (54.000) di ingressi per inserimento nel mercato del lavoro a seguito delle prestazioni di garanzia di soggetti residenti in Italia, istituto innovativo introdotto nell’ordinamento italiano per la prima volta previsto dall’articolo 23 del citato testo unico, assai confacente alla realtà del mercato del lavoro presente in molte regioni italiane, nelle quali è sempre più richiesto l’incontro diretto in loco della domanda ed offerta di lavoro a causa del sempre più rapido aumento di mansioni od ambienti di lavoro caratterizzati dal rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore (piccola impresa, artigianato, lavoro domestico, lavoro di cura a persone non autosufficienti);

ritenuto necessario rendere realistica la prima sperimentazione di tale nuova misura ed evitare di mettere in concorrenza i nuovi lavoratori stranieri destinati ad inserirsi nel mercato del lavoro con la manodopera disoccupata già regolarmente disponibile sul territorio nazionale e ritenuto perciò indispensabile, che gli ingressi per inserimento nel mercato del lavoro si debbano riservare a persone che siano effettivamente capaci di inserirsi in modo duraturo e regolare nel mercato del lavoro;

ritenuto pertanto opportuno riservare gli ingressi per inserimento nel mercato del lavoro a persone in età di lavoro (18-45 anni) e dare priorità per tali ingressi alle domande di garanzia presentate nelle Regioni in cui il tasso di disoccupazione è inferiore alla media nazionale (11,2 % secondo le rilevazioni ISTAT delle forze di lavoro nell’aprile e nel luglio 1999) e , in tale ambito, dare priorità agli ingressi di persone che in primo luogo abbiano titoli di studio o precedenti professionali compatibili con settori, qualifiche e mansioni per i quali nella Provincia in cui abiteranno si verifica una perdurante mancanza di manodopera e, in secondo luogo a persone che risultino parenti o affini del soggetto che presenta la garanzia o offre l’alloggio ovvero che abbiano in precedenza svolto lavori stagionali in Italia, al fine di assecondare le spontanee catene migratorie già presenti nel mondo dell’immigrazione e di favorire un effettivo inserimento dei nuovi immigrati nel mondo del lavoro;

considerato inoltre che appare difficilmente individuabile una quota esatta di ingressi per lavoro autonomo e ritenuto pertanto preferibile introdurre la previsione, secondo orientamenti praticati dalle norme vigenti anche in altri Paesi dell’Unione europea, del criterio di consentire soltanto quegli ingressi effettivamente necessari per l’avvio di attività nelle quali sia prevista il regolare impiego di disoccupati iscritti nelle liste di collocamento italiane, con priorità alle assunzioni da compiersi nelle Regioni in cui il tasso di disoccupazione è superiore alla media nazionale;

ritenuto altresì che sia opportuno individuare come criterio per il 2000 per l’accesso alle attività professionali quello di consentire tale accesso soltanto agli stranieri regolarmente soggiornanti con titoli di soggiorno di lungo periodo;

ritenuta la necessità che nel 2000, al fine di prevenire ingressi per lavoro simulati da ingressi per studio, la conversione dei permessi di soggiorno per studio in permessi di soggiorno per lavoro possa essere consentita soltanto a conclusione del ciclo degli studi e in presenza di un’effettiva attività lavorativa;

sentite le competenti commissioni parlamentari permanenti;

sentiti il Ministro dell’Interno, il Ministro degli Affari esteri, il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, il Ministro dell’Industria , commercio e artigianato, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro del commercio con l’estero e il Ministro per la solidarietà sociale;

 

 

Decreta:

 

 

Art. 1

Ingressi per lavoro subordinato

 

1. Ai sensi degli articoli 21, 22 e 24 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione degli stranieri, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito definito "testo unico", nel 2000 è consentito il rilascio di visti di ingresso e di permessi di soggiorno per lavoro subordinato, a tempo determinato o a tempo indeterminato o di carattere stagionale, a non più di 26.000 cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea residenti all’estero, aventi un’età compresa tra i 18 e i 65 anni e aventi i requisiti previsti dalla legge per l’ingresso e il soggiorno in Italia.

2. Il rilascio dei visti di ingresso indicati nel comma 1 è condizionato all’esibizione del nulla-osta di pubblica sicurezza della questura competente e dell’autorizzazione al lavoro rilasciati dalle competenti Questure e Direzioni provinciali del Lavoro, ai sensi degli articoli 22 e 24 del testo unico, secondo le modalità e le procedure previste dagli articoli 30, 31 e 38 del regolamento di attuazione del medesimo testo unico, approvato con decreto del Presidente della repubblica 1999, di seguito definito "regolamento, rispettivamente sulla base di richieste nominative per lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato presentate in Italia da datori di lavoro ovvero sulla base di richieste nominative o numeriche per lavoro stagionale presentate da datori di lavoro o dalle loro organizzazioni di categoria.

3. Nell’ambito delle quote indicate al comma 1 sono rilasciati in via preferenziale visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato in un numero fino a 6.000 a cittadini albanesi, fino a 3.000 a cittadini marocchini e fino a 2.000 a cittadini tunisini. Il rilascio di tali visti è altresì condizionato all’avvenuta iscrizione dello straniero nelle apposite liste tenute dalle competenti Rappresentanze diplomatico-consolari italiane in collaborazione con le autorità dei rispettivi Paesi secondo le disposizioni delle intese in vigore con l’Italia.

4. Nel caso di autorizzazioni al lavoro stagionale allo straniero è rilasciato visto di ingresso per lavoro stagionale e permesso di soggiorno per lavoro stagionale avente data di scadenza pari alla data di scadenza dell’ultimo rapporto di lavoro a carattere stagionale autorizzato.

5. In caso di autorizzazione al lavoro relativa a rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato è rilasciato un visto di ingresso per lavoro subordinato ed è rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rinnovabile, avente durata rispettivamente di uno o di due anni a condizione che sia esibito il contratto di lavoro, corrispondente al rapporto di lavoro indicato nell’autorizzazione al lavoro, regolarmente stipulato di fronte ai funzionari della Direzione provinciale del lavoro.

 

 

Art. 2

Ingressi per inserimento nel mercato del lavoro

 

1. Nel 2000 è consentito il rilascio di visti di ingresso e permessi di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 23 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero in un numero non superiore a 54.000 a cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea e residenti all’estero, che alla data del rilascio del visto abbiano un’età compresa tra i 18 e i 45 anni, per i quali non sussistano cause ostative all’ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato.

2. Nell’ambito della quota indicata nel comma 1 i visti di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati in favore di quegli stranieri residenti all’estero per i quali le competenti Questure abbiano concesso le autorizzazioni all’ingresso sulla base dell’avvenuta verifica delle richieste di prestazione di garanzia che entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto saranno state presentate ai sensi del citato articolo 23, commi 1, 2 e 3, del testo unico.

3. Il rilascio dei visti e delle autorizzazioni avviene su domanda presentata ed esaminata secondo le modalità previste dagli articoli 34 e 35 del regolamento e osservando i criteri e le condizioni indicati nei commi seguenti.

4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni all’ingresso le garanzie prestate devono osservare, oltre alle caratteristiche e prestazioni specificate dall’art. 34 del regolamento, anche le seguenti ulteriori condizioni:

a) la fideiussione o polizza assicurativa per la parte relativa all’assicurazione obbligatoria al servizio sanitario nazionale deve essere non inferiore a L. 750.000 annue per ogni straniero invitato;

b) la garanzia riguardante l’alloggio deve riferirsi ad un alloggio sito nella Provincia in cui risiede il garante e deve provenire da soggetto che comunque dimostri, con idonea documentazione fiscale e civile, di disporre di un alloggio ad uso di abitazione in proprietà o in locazione non transitoria o in usufrutto sulla base di un regolare contratto registrato intestato a sè o ad altro soggetto, il quale, con dichiarazione autenticata, offra la disponibilità di analogo alloggio, in cui effettivamente ogni straniero di cui si richiede l’ingresso potrà essere ospitato gratuitamente per un anno dalla data di ingresso in Italia.

5. Il soggetto garante può altresì allegare alla garanzia prestata idonea certificazione, ove necessario debitamente tradotta, o altra documentazione che attesti che lo straniero di cui si intende favorire l’ingresso si trova in una delle seguenti condizioni:

a) è parente ovvero è affine del garante o di chi offre la disponibilità dell’alloggio, a condizione che si tratti di familiare diverso da quelli indicati negli articoli 19, comma 2, 29, comma 1, e 30, comma 1, del testo unico;

b) è parente o affine di cittadino italiano o straniero regolarmente residente in Comune della medesima Provincia in cui si trova l’alloggio nel quale lo straniero residente all’estero potrà abitare, a condizione che si tratti di familiari diversi da quelli indicati negli articoli 19, comma 2, 28, comma 2, 29, comma 1, e 30, comma 1, del testo unico;

c) ha svolto in precedenza in Italia regolari occupazioni lavorative, con particolare riguardo per i lavori svolti nella medesima provincia in cui si trova l’alloggio che lo straniero potrà abitare in Italia, a condizione che si tratti dei lavori corrispondenti ai settori, qualifiche e mansioni per i quali nella Provincia in cui lo straniero alloggerà si verifica una perdurante mancanza di manodopera, indicati nell’allegato A al presente decreto;

d) può far valere il diritto di priorità per i lavoratori stagionali che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 24, comma 4, del testo unico, attestato secondo le modalità previste dall’articolo 32, comma 2, lett. h) del regolamento;

e) ha titoli di studio superiore o universitario ovvero diplomi di formazione professionale ovvero titoli abilitanti all’esercizio di professioni, a condizione che si tratti di titoli o diplomi legalmente riconosciuti in Italia che abilitino allo svolgimento dei lavori corrispondenti ai settori, qualifiche e mansioni per i quali nella Provincia in cui lo straniero alloggerà si verifica una perdurante mancanza di manodopera, indicati nell’allegato A al presente decreto ;

f) è stato in precedenza regolarmente ospitato in Italia dal garante o da chi offre la disponibilità dell’alloggio;

g) ha perso la cittadinanza italiana e ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. c) della legge 5 febbraio 1992, n. 91, ha dichiarato di volerla riacquistare fissando la sua residenza in Italia entro un anno da tale dichiarazione.

6. Le autorizzazioni all’ingresso possono essere rilasciate anzitutto agli stranieri per i quali risulti verificata, anche con l’ausilio dei competenti uffici dei ministeri del Lavoro e della Previdenza sociale, della Pubblica istruzione, dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica, una delle condizioni indicate nelle lettere c), d) o e) del comma 5 e successivamente agli stranieri per i quali risultino verificate una o più delle altre condizioni indicate nel comma 5. Per ultime possono essere rilasciate le autorizzazioni relative a stranieri che non si trovino in una delle condizioni indicate nel comma 5, con preferenza per quelli aventi un’età compresa tra i 18 e i 31 anni. A parità di requisiti presentati l’autorizzazione è rilasciata alla domanda presentata in data anteriore.

7. L’autorizzazione è rilasciata limitatamente ad uno solo degli stranieri indicati nella domanda, qualora i requisiti previsti siano verificati soltanto in relazione ad una sola persona e in tal caso l’autorizzazione si riferisce alla persona espressamente indicata di preferenza dal garante, a condizione che tale straniero residente all’estero abbia i requisiti indicati nel comma 1.

8. Il rilascio delle autorizzazioni è effettuato a partire da quelle che si riferiscono alle domande presentate da garanti residenti nelle Regioni aventi un tasso di disoccupazione non superiore alla media nazionale (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino - Alto Adige, Veneto, Friuli- Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo). In tali casi la Questura, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal testo unico, dal regolamento e dai precedenti commi, rilascia le autorizzazioni osservando i criteri indicati nei commi 6 e 7, fino a quando il Ministero dell’Interno non comunichi l’avvenuto raggiungimento del numero massimo di ingressi indicato nel comma 1.

9. Qualora dopo l’accoglimento di tutte le domande validamente presentate nelle Regioni indicate nel comma 8 risulti che non è stato ancora superato il numero massimo di visti indicato nel comma 1 il Ministero dell’Interno autorizza le Questure a rilasciare autorizzazioni all’ingresso che si riferiscano a domande, già positivamente verificate, presentate da garanti residenti nelle restanti Regioni, secondo i criteri indicati nei commi 6 e 7.

10. In base alle disposizioni degli articoli 36 e 37 del regolamento, lo straniero al quale è rilasciato il visto di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro ai sensi dei commi precedenti può ottenere il permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro e, durante la vigenza dello stesso permesso, l’iscrizione nelle liste di collocamento soltanto nella Provincia in cui ha sede la Questura che ha rilasciato l’autorizzazione all’ingresso.

11. Qualora dopo sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto malgrado l’avvenuto rilascio dei visti ai sensi dei commi precedenti, risulti ancora non esaurita la quota massima di visti di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro indicata nel comma 1, il Ministero degli affari esteri, d’intesa con i Ministeri dell’Interno e del Lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta ufficiale dispone che fino al completamento di tale quota ulteriori visti di ingresso per inserimento del mercato del lavoro siano rilasciati, ai sensi del comma 4 dell’articolo 23 del testo unico, agli stranieri residenti all’estero, i quali abbiano le caratteristiche indicate nel comma 1, e dopo l’entrata in vigore del decreto del Ministro degli affari esteri si iscrivano, secondo le modalità e procedure previste dagli articoli 32 e 33 del regolamento, in apposite liste tenute da quelle rappresentanza diplomatico-consolari italiane all’estero, indicate nel medesimo decreto ministeriale, che risultino collegate con l’Anagrafe informatizzata delle domande ed offerte di lavoro istituita ai sensi dell’articolo 21, comma 7, del citato testo unico.

Art. 3

Ingressi per lavoro autonomo

 

1. Nel 2000 è consentito il rilascio di visti di ingresso per lavoro autonomo a cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea che dimostrino con idonea documentazione attestante le proprie disponibilità patrimoniali ed organizzative, di avere i requisiti indicati nell’articolo 26 del testo unico, a condizione che si tratti di persone che dimostrino di avere la necessità di assumere regolarmente, entro un anno dall’ingresso in Italia, e in modo non stagionale, secondo i trattamenti retributivi e previdenziali previsti dai contratti di lavoro applicabili, persone prive di occupazione e iscritte nelle liste di collocamento in Italia alle dipendenze della attività industriale, professionale, artigianale o commerciale avviata o da avviarsi in Italia.

2. I visti di ingresso per lavoro autonomo sono rilasciati di preferenza a stranieri che intendano avviare in Italia attività che comportino l’assunzione di personale, diverso da quello dirigente, che per almeno i quattro quinti sia composto di persone residenti nelle Regioni (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) in cui l’indice delle persone prive di occupazione iscritte nelle liste di collocamento è superiore alla media nazionale.

3. Per assicurare il più celere e completo esame delle domande del nulla-osta necessario per il rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo e della documentazione prevista dall’articolo 39 del regolamento i Ministeri del Lavoro e della previdenza sociale, dell’Industria, del commercio e dell’artigianato e del commercio con l’estero adottano le intese necessarie, anche in collaborazione con gli sportelli unificati per le attività produttive e con le Camere di commercio competenti per il Comune in cui l’attività autonoma si svolgerà prevalentemente, nonchè con l’Istituto per il commercio con l’estero e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul territorio nazionale o sul territorio in cui si svolgerà prevalentemente l’attività autonoma. In ogni caso il nulla-osta dei predetti Ministeri è rilasciato o negato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

4. Allo straniero a cui è rilasciato il visto di ingresso per lavoro autonomo è rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro autonomo della durata di un anno, utilizzabile anche al fine di completare le procedure previste dal citato articolo 26, rinnovabile se l’attività autonoma autorizzata risulta effettivamente avviata, se le assunzioni di lavoratori che erano state programmate risultano effettivamente completate regolarmente e se permangono le altre condizioni che avevano determinato il rilascio del visto di ingresso.

 

 

Art. 4

Criteri per l’accesso degli stranieri alle attività professionali

 

1. Nel 2000 gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all’esercizio delle professioni possono iscriversi agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi, negli elenchi speciali tenuti dai Ministeri competenti, a condizione che si tratti di stranieri che abbiano i requisiti indicati nell’articolo 37 del testo unico e nelle disposizioni del regolamento di attuazione, che abbiano la loro residenza anagrafica in Italia e che siano titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità avente durata di almeno un anno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari o per asilo o per studio.

 

 

Art. 5

Criteri per la conversione dei permessi di soggiorno per studio in permessi di soggiorno per lavoro

1. Nel 2000 è consentita, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del testo unico, la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, su richiesta presentata prima della data di scadenza del permesso per studio, agli stranieri che dimostrino di avere regolarmente acquisito il titolo finale del corso di studi al quale erano iscritti in precedenza in Italia, di non fruire di borse di studio finalizzate al rientro in patria alla fine del corso di studi e di trovarsi in una delle condizioni indicate nei commi seguenti.

2. Il permesso per motivi di studio è convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di due anni se lo straniero ha in corso un regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno per il quale percepisca un trattamento retributivo e previdenziale non inferiore a quello previsto previsto nei contratti collettivi di lavoro applicabili per il settore.

3. Il permesso per motivi di studio è convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di un anno se lo straniero abbia regolarmente stipulato, con la sola condizione sospensiva dell’effettivo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, un regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, inclusi i contratti di formazione e lavoro, di apprendistato e gli "stages" formativi, di durata non inferiore ad un anno, per un numero di ore settimanali non inferiori a 24 ovvero un regolare contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di almeno un anno, i quali prevedano un trattamento retributivo non inferiore a quello previsto per i contratti collettivi di lavoro applicabili.

4. Il permesso per motivi di studio è convertito in un permesso di soggiorno per lavoro autonomo della durata di un anno se lo straniero abbia regolarmente in corso un’attività non occasionale di lavoro autonomo, secondo i requisiti e le condizioni previste dagli articoli 26 o 37 del testo unico.

 

Art. 6

Altri casi di soggiorno per lavoro

1. Resta ferma la facoltà di svolgere lavoro subordinato o lavoro autonomo per gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità per motivi di lavoro subordinato o lavoro autonomo o motivi familiari o asilo o protezione sociale, nei casi e nei modi previsti dalla legge.

2. Gli ingressi e i soggiorni per i lavori nei casi particolari indicati nell’articolo 27 del citato testo unico restano regolati da tale norma e dall’articolo 40 del regolamento.

3. Gli stranieri titolari di permessi di soggiorno per motivi di protezione temporanea o per motivi umanitari possono richiedere alla competente Questura di convertire il loro permesso di soggiorno, ancorchè scaduto alla data del 31 dicembre 1999, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, qualora abbiano in corso regolari rapporti di lavoro subordinato, anche di carattere stagionale, o stiano svolgendo regolari attività di lavoro autonomo.

Roma,

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

 

 

ALLEGATO A

SETTORI, QUALIFICHE E MANSIONI PER I QUALI SI VERIFICA UNA PERDURANTE MANCANZA DI MANODOPERA, CON L’INDICAZIONE DELLE RELATIVE PROVINCE.