(S. Briguglio 11/11/1999)

 

NOTA SULLA PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI

1) Non conviene tentare di programmare quote distinte per qualifiche e mansioni, ma solo una quota complessiva (che includa tutti gli ingressi: per chiamata nominativa o numerica da parte di un datore di lavoro, per sponsorizzazione, per ricerca di lavoro senza sponsorizzazione), con l'indicazione aggiuntiva del tetto massimo di ingressi senza sponsorizzazione che possono essere autorizzati. Un eventuale eccesso di sponsorizzazioni o di chiamate da parte di datori di lavoro dovrebbe permettere di superare la quota complessiva.

2) Trascorsi i sessanta giorni dalll'emanazione del decreto, dovrebbero essere ammessi, eventualmente scaglionati nel tempo, ingressi per ricerca di lavoro senza sponsor, in numero pari alla quota massima programmata "per ricerca di lavoro senza sponsor" decurtata del numero di sponsorizzazioni gia' presentate.

3) Le liste di prenotazione potrebbero essere gestite in modo da non distinguere tra quelle facoltative (articolo 21) e quelle obbligatorie (articolo 23). Nell'ipotesi - tutt'altro che remota - di non riuscire a far tenere le liste in tutti i paesi, dovrebbe essere considerata anche la possibilita' di iscriversi per posta in una lista tenuta, in Italia, presso il Ministero del lavoro o il Ministero degli affari esteri. In caso contrario, i potenziali migranti dei paesi dove non si riesca ad istituire la lista pagherebbero ritardi di cui non hanno responsabilita' o finirebbero per percorrere le usuali vie illegali.

4) Eventuali quote preferenziali per paesi che abbiano stipulato intese non dovrebbero, in mancanza di utilizzazione, precludere ingressi con provenienza diversa.

5) Le chiamate nominative e le garanzie nominative dovrebbero poter riguardare anche soggetti non iscritti nelle liste.

6) Il numero di ingressi per inserimento nel mercato del lavoro dovrebbe essere ragionevolmente alto: non bisognerebbe, cioe', aver alcun timore nel fissare una quota di circa centomila ingressi in un anno. Si tenga presente che il documento programmatico riporta, in allegato, uno studio nel quale perfino una quota di ingressi di ottantamila lavoratori per anno viene ritenuta assolutamente insufficiente a contrastare il calo demografico italiano.

7) Il decreto sui flussi deve fissare anche le quote ammesse per lavoro autonomo e, in particolare, quelle ammesse per l'iscrizione negli albi professionali e per lo svolgimento delle professioni. La quota di ingressi per lavoro autonomo dovrebbe essere fissata in modo ampio (ad esempio: la meta' di quella per inserimento nel mercato del lavoro), per la ragione seguente. Tra le attivita' di lavoro autonomo rientrano tutte quelle corrispondenti alla prestazione saltuaria di servizi (lavoro in proprio come giardiniere, muratore, imbianchino, etc.). Si tratta di una possibilita' significativa di inserimento in attivita' produttive. Il Testo unico (art. 5, comma 9) e il Regolamento (art. 39) rendono possibile la stabilizzazione per lavoro autonomo - anche in mancanza, cioe', di un contratto di lavoro subordinato - del soggiorno di chi sia entrato per inserimento nel mercato del lavoro, nei limiti delle quote di ingressi per lavoro autonomo fissate dal decreto di programmazione. La fissazione di una quota sufficientemente ampia e l'adozione - con circolare - di una prassi in base alla quale la verifica della disponibilita' di reddito sia rinviata alla fase di rinnovo del permesso per lavoro autonomo consentirebbe cosi' ad una pecentuale rilevante di immigrati in cerca di lavoro di pervenire ad un inserimento relativamente stabile.

8) La quota fissata in relazione allo svolgimento di professioni dovrebbe essere fissata in modo tale da non precluderlo a chi si sia laureato in Italia negli ultimi anni.

9) Quale via di uscita per l'irregolarita' pregressa, si potrebbe adottare lo strumento normativo offerto dalla lettura congiunta dei commi 5 (il rilascio del permesso e' negato se non sono soddisfatte le condizioni, salvo che siano intervenuti nuovi elementi che lo giustifichino o che gli impedimenti corrispondano a irregolarita' amministrative sanabili) e 9 (il permesso e' rilasciato se sussistono i requisiti previsti dal Testo unico per il permesso richiesto ovvero, in mancanza, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione dello stesso Testo unico) dell'art.5 del Testo unico. Anche in presenza di un potenziale diniego relativo alla richiesta del permesso di soggiorno ex-regolarizzazione, sarebbe cioe' possibile rilasciare altro permesso (quello per inserimento nel mercato del lavoro) entro i limiti fissati dal decreto di programmazione dei flussi (l'elemento nuovo intervenuto). Le le istanze di regolarizzazione cui, "per mancanza di prove", non si e' potuta dare risposta positiva dovrebbero quindi poter confluire nella lista di prenotazione istituita presso il ministero (vedi punto 3).

10) Dovrebbe infine essere chiarito, con circolare, che la possibilita' di iscrizione nelle liste di collocamento, per un ulteriore anno, del lavoratore licenziato o dimesso si applica anche, alla conclusione del rapporto di lavoro, al lavoratore che abbia stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato, allo scopo di evitare che la conclusione del rapporto coincida con la conclusione del soggiorno autorizzato.