(Sergio Briguglio 18/11/1999)

 

OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA DI DECRETO-FLUSSI

1. Flessibilita'

La previsione dell'art.5 dello schema e' positiva. Sarebbe opportuno ampliarla rimuovendo l'indicazione della data del 30 Luglio 2000, e prevedendo che la direttiva possa essere emanata in caso di utilizzazione squilibrata delle diverse sotto-quote previste dal decreto (ad esempio, 6000 ingressi di albanesi coperti in poco tempo, a fronte di poche decine di ingressi di tunisini; ovvero, un eccesso di domande di sponsorizzazione o di prenotazioni nelle liste, a fronte di poche domande nominative basate sull'art.1 del decreto).

 

2. Liste di prenotazione

E' comprensibile che non si riesca ad istituire la lista obbligatoria in ogni rappresentanza. Sostituirle - come viene fatto, nello schema, all'art.4, comma 3 - con le liste facoltative istituite nell'ambito di intese con i paesi non appartenenti all'Unione europea rischia pero' di dare le piu' significative chances di ingresso regolare ex art.23, comma 4, del T.U. ai soli lavoratori di quei paesi verso i quali e' piu' facile espellere effettivamente gli immigrati in posizione illegale. Per gli altri stranieri continuerebbe di fatto a essere incentivato l'ingresso illegale (salvi i casi di preventivi contatti con datori di lavoro in Italia); espellere questi stranieri, in mancanza di accordi bilaterali, sarebbe particolarmente difficile.

E' allora necessario pensare a un meccanismo alternativo all'iscrizione nelle liste presso le rappresentanze caratterizzato pero' da fruibilita' generale, e, corrispondentemente, modificare il dettato dell'art.4, comma 3, del decreto. L'istituzione di una lista centralizzata presso il ministero dell'interno (o del lavoro) nella quale lo straniero possa iscriversi per posta, facendo fede la data di inoltro della lettera, potrebbe essere una soluzione. Si potrebbe pensare ad un modulo molto semplice da compilare, in distribuzione presso i consolati.

Ovviamente si possono immaginare altre soluzioni. Si tenga pero' presente - nella discussione con i rappresentanti del MAE - che, ai sensi dell'art.4, comma 2, del T.U., se gli aspiranti migranti di tutti i paesi decidessero un giorno - quali che siano le previsioni del decreto flussi - di chiedere un visto di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro, il diniego dovrebbe essere adottato con atto scritto e motivato, comunicato all'interessato con una traduzione comprensibile. Il carico di lavoro per la rappresentanza sarebbe confrontabile con quello necessario per tenere una lista, distribuire un modulo, dare le informazioni necessarie, etc.

 

3. Lavoro autonomo

Mentre puo' essere adeguata la previsione dell'art.2 di 2000 ingressi per lavoro autonomo (da sommarsi alla cifra autorizzabile sulla base dell'art.3), riguardando essa nei fatti - a causa dei requisiti di reddito previsti dal T.U. - imprenditori e commercianti relativamente agiati, e' opportuno, sulla base di quanto previsto dall'art.14, comma 5, e dall'art.39, comma 7, del Regolamento, prevedere separatamente una quota relativa alle conversioni di permesso di soggiorno per studio o per altri motivi in permesso per lavoro autonomo.

Mentre, infatti, le conversioni di permesso per lavoro subordinato o famiglia in permesso per lavoro autonomo non sono sottoposte a vincoli numerici, quelle degli altri permessi possono essere autorizzate - in presenza degli altri requisiti - solo entro le quote fissate dalla programmazione. Nulla vieta che il decreto indichi uno specifico limite senza confonderlo con quello per gli ingressi.

La cosa e' di interesse principalmente per due ragioni: la possibilita' di inserimento professionale degli stranieri laureati e abilitati in Italia; la possibilita' di stabilizzazione lavorativa di stranieri ammessi per altri motivi (primo fra tutti l'inserimento nel mercato del lavoro) in corrispondenza allo svolgimento di attivita' di piccoli servizi (si pensi, ad esempio, a giardinieri, muratori, imbianchini, etc.).

Con riferimento alla prima categoria (professionisti), e' anche opportuno specificare - a scanso di equivoci - che tale quota rappresenta anche il tetto per le iscrizioni in albi professionali ed elenchi speciali sulla base di quanto previsto dall'art.37, comma 3, del T.U., individuando possibilmente una formulazione compatibile con il dettato dell'art.50, comma 8, del Regolamento (che prevede l'esplicita definizione di quote per ciacuna professione!).

 

4. Conversione del permesso per studio in permesso per lavoro subordinato

Dato che la quota complessiva prevista per lavoro subordinato dallo schema di decreto e' senz'altro sovrabbondante rispetto alle possibilita' di richiesta di conversione - ex art.14, comma 5, del Regolamento - di permessi di soggiorno per studio in permessi per lavoro subordinato, non dovrebbero sussistere i problemi evidenziati al punto precedente.

Tuttavia, e' bene distinguere la posizione degli studenti che hanno completato il corso di studi o che, comunque, ne hanno completato una parte significativa, da quelli entrati da poco. Puo' essere opportuno favorire la conversione del permesso dei primi, trattando invece quella dei secondi alla stregua di una normale chiamata nominativa dall'estero.

Si potrebbe pertanto specificare, in un apposito comma, che, ferme ovviamente restando le disposizioni dell'art.14, comma 5, del Regolamento, le richieste di conversione avanzate da studenti che abbianoconseguito il titolo o che siano presenti in Italia da un certo numero di anni, sono trattate con priorita' rispetto alle richieste di ingresso.

 

5. Stabilizzazione del soggiorno di stranieri gia' presenti in Italia

E' opportuno che si contenga massimamente il numero di dinieghi rispetto alle istanze di regolarizzazione, in modo da non vanificare la positivita' della programmazione per il 2000.

E' possibile fare ricorso, a questo scopo, a diversi strumenti. Uno e' rappresentato dai commi 5 e 9 dell'art.5 del T.U., che prevedono che il permesso di soggiorno, anche diverso da quello originariamente richiesto, possa essere rilasciato per il sopravvenire di elementi nuovi o quando le irregolarita' siano di tipo amministrativo. L'altro strumento e' rappresentato dalla previsione, contenuta nel documento programmatico triennale, riguardo all'uso della sponsorizzazione per l'emersione dell'irregolarita' pregressa; tale previsione non ha potuto finora trovare compimento (con delusione - si puo' immaginare - delle commissioni parlamentari, che l'avevano approvata...) per la mancanza del Regolamento.

E' opportuno infine che, oltre a coloro che hanno presentato istanza di regolarizzazione, siano considerati con benevolenza anche coloro che, per essere entrati dopo l'ormai lontano 27 Marzo 1998, non hanno presentato domanda, e quelli che, in possesso di altro titolo di soggiorno (si pensi alle donne in gravidanza), possano dimostrare un inserimento nella societa' fondato sullo svolgimento di una attivita' lavorativa o sull'esistenza di una sponsorizzazione.