(Sergio Briguglio 9/11/1999)

 

 

SOMMARIO DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

DEL TESTO UNICO SULL'IMMIGRAZIONE

 

 

Capo I - Disposizioni di carattere generale

 

Art. 1 - Reciprocita'.

 

- L'accertamento della condizione di reciprocita' e' richiesto, dai responsabili del procedimento amministrativo che ammette lo straniero al godimento di diritti in materia civile attribuiti al cittadino, al MAE, nei soli casi previsti dal Testo unico o da Convenzioni internazionali.

 

- L'accertamento non e' richiesto per i titolari di carta di soggiorno o di permesso per lavoro subordinato o autonomo, e per i relativi familiari, per l'esercizio di una impresa individuale.

 

 

Art. 2 - Rapporti con la pubblica amministrazione.

 

- Gli stranieri regolarmente soggiornanti possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 15/68 limitatamente a quanto e' certificabile o attestabile da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del Testo unico o del regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.

 

- Gli altri stati, fatti o qualita' personali sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante certificazioni rilasciate dall'autorita' competente dello Stato estero, con traduzione in italiano autenticata dal consolato italiano.

 

 

Art. 3 - Comunicazioni allo straniero.

 

- I provvedimenti negativi in relazione al soggiorno o all'ingresso sono comunicati allo straniero in modo tale da assicurare la riservatezza del contenuto del provvedimento, e accompagnati dall'indicazione delle eventuali modalita' di impugnazione e da una sintesi dettagliata in lingua a lui comprensibile o, se non e' possibile, in una delle lingue maggiormente diffuse, secondo la preferenza dello straniero.

 

- In caso di espulsione, lo straniero e' informato del diritto di essere assistito dal difensore di fiducia o, in mancanza, da quello d'ufficio, e di accedere al gratuito patrocinio, qualora ne sussistano i presupposti.

 

 

Art. 4 - Comunicazioni all'autorita' consolare.

 

- Ai fini della comunicazione, per ricovero ospedaliero urgente si intende quello effettuato in presenza di pericolo di vita per l'interessato.

 

- I soggetti tenuti alla comunicazione devono chiedere esplicitamente allo straniero se intenda rinunciare ad avvalersi dell'intervento dell'autorita' consolare. La rinuncia per minori di eta' inferiore a quattordici anni e' effettuata da chi esercita la potesta' sul minore.

 

- La comunicazione non e' comunque effettuata quando allo straniero o ai componenti del suo nucleo familiare ne possa derivare il pericolo di persecuzione per uno dei motivi in relazione ai quali si applica il principio di non refoulement.

 

 

Capo II - Ingresso e soggiorno

 

Art. 5 - Visti di ingresso.

 

- Il rilascio di visti di ingresso o transito e' di competenza delle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane abilitate e, salvo casi particolari, territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero. Gli uffici di polizia di frontiera possono essere autorizzati a rilasciare, per casi di assoluta necessita', visti di ingresso o di transito della durata massima di dieci o cinque giorni rispettivamente.

 

- I requisiti per i vari tipi di visto sono disciplinati da istruzioni del MAE, emanate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno, del lavoro, di grazia e giustizia e della solidarieta' sociale, periodicamente aggiornate.

 

- Le Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane assicurano la pubblicita' in relazione ai requisiti per l'ottenimento dei visti.

 

- Alla domanda di visto deve essere allegata documentazione relativa a

a) la finalita' del viaggio;

b) l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati;

c) la disponibilita' di mezzi di sostentamento sufficienti per durata del viaggio e del soggiorno, secondo le direttive emanate, in base al Testo unico, dal Ministro dell'interno, o la prestazione di garanzia in caso di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro;

d) la condizione di alloggio;

nonche', per ingressi di familiari al seguito,

a) la documentazione relativa a vincoli di parentela, condizioni di inabilita' al lavoro (se richiesta) e convivenza, con autenticazione dell'autorita' consolare italiana attestante la fedelta' della traduzione all'originale rilasciato dall'autorita' locale;

b) il nulla-osta della questura al ricongiungimento, utile per l'accertamento della disponibilita' di alloggio, con certificazione dei requisiti di cui al Testo unico, o, in sostituzione, con certificato di abitabilita' rilasciato dall'Ufficio tecnico del Comune, o di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato dalla ASL, e della disponibilita' dei mezzi di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del Testo unico.

 

- Il visto e' rilasciato, di norma, entro novanta giorni dalla richiesta.

 

 

Art. 6 - Visti per ricongiungimento familiare.

 

- Per gli ingressi per ricongiungimento familiare, il richiedente deve munirsi di nulla-osta della questura, indicando le generalita' delle persone per le quali e' richiesto il ricongiungimento e presentando

a) il titolo di soggiorno (carta o permesso) che consente di richiedere il ricongiungimento, o documentazione attestante la cittadinanza italiana o di un Paese dell'Unione europea;

b) la documentazione attestante la disponibilita' di reddito;

c) la documentazione attestante la disponibilita' di alloggio, con certificazione dei requisiti di cui al Testo unico, o, in sostituzione, con certificato di abitabilita' rilasciato dall'Ufficio tecnico del Comune, o di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato dalla ASL.

 

- La questura rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata con timbro datario.

 

- Il consolato, ricevuto il nulla-osta o trascorsi novanta giorni senza che sia stato comunicato il diniego del nulla-osta, rilascia il visto, previa esibizione del passaporto e della documentazione di viaggio.

 

 

Art. 7 - Ingresso nel territorio dello Stato.

 

- L'ingresso e' comunque subordinato ai controlli previsti dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, a quelli doganali e valutari, a quelli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale.

 

- Sul passaporto e' apposto obbligatoriamente il timbro di ingresso con l'indicazione della data.

 

- L'attracco o l'atterraggio di vettori provenienti dall'estero in luoghi diversi dai valichi autorizzati puo' essere autorizzato dal comandante del porto o dal direttore dell'aeroporto per motivate esigenze. In tali casi il controllo di frontiera e' effettuato dall'ufficio o comando di polizia territorialmente competente e dagli uffici di sanita' marittima o aerea.

 

 

Art. 8 - Uscita dal territorio dello Stato e reingresso.

 

- Sul passaporto e' apposto obbligatoriamente il timbro di uscita con data.

 

- Il reingresso dello straniero regolarmente soggiornante e' consentito previa esibizione del passaporto o documento equivalente e del permesso di soggiorno in corso di validita'.

 

- In mancanza (per scadenza da non piu' di sessanta giorni) del permesso di soggiorno, lo straniero deve munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana, previa esibizione del permesso scaduto.

 

- In mancanza (per smarrimento o sottrazione) del permesso o della carta di soggiorno, lo straniero deve chiedere visto di reingresso, accludendo copia della denuncia del furto o dello smarrimento, alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana, che rilascia il visto dopo aver accertato l'effettiva titolarita' di un documento di soggiorno da parte dello straniero.

 

 

Art. 9 - Richiesta del permesso di soggiorno.

 

- La richiesta di permesso di soggiorno, da presentare al questore entro otto giorni lavorativi dall'ingresso, deve essere corredata da quattro copie di foto in formato tessera. Deve riportare l'indicazione

a) delle generalita' del richiedente e dei figli di eta' inferiore a quattordici anni conviventi da iscrivere nel permesso di soggiorno;

b) del luogo dove l'interessato intende soggiornare;

c) del motivo del soggiorno.

 

- All'atto della richiesta deve essere esibito

a) il passaporto con il visto di ingresso (se richiesto);

b) per soggiorni per motivi diversi dal lavoro, documentazione attestante la disponibilita' di mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza.

Puo' essere richiesta inoltre, quando occorre verificare la sussistenza delle condizioni previste dal Testo unico, la dimostrazione

a) dell'esigenza di un soggiorno della durata richiesta;

b) della disponibilita' di mezzi di sostentamento per la durata del soggiorno rapportata al numero di persone a carico, secondo le direttive di cui al comma 3 dell'articolo 4 del Testo unico;

c) della disponibilita' dell'alloggio o delle altre risorse prescritte dal Testo unico o dal presente regolamento.

L'esibizione della documentazione relativa alla prestazione di garanzia, in caso di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro, esime da ogni altra dimostrazione di disponibilita' di reddito.

 

- La documentazione sopra elencata non e' richiesta in caso di richiedenti asilo o di stranieri ammessi al soggiorno per motivi di protezione sociale o nell'ambito di provvedimenti di protezione temporanea. Nei casi di divieto di espulsione, e' richiesta solo l'esibizione del passaporto.

 

- Allo straniero e' rilasciata scheda della domanda di permesso corredata di foto, con l'indicazione della data utile per il ritiro del permesso e con l'avvertenza che all'atto del ritiro dovra' essere prodotta la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi relativi all'assicurazione in materia sanitaria.

 

 

Art. 10 - Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari.

 

- Per soggiorni di durata non superiore a trenta giorni dello straniero sul cui passaporto, con visto (se richiesto), figuri il timbro di ingresso con data, la scheda della domanda di permesso con foto sostituisce il permesso di soggiorno.

 

- Per soggiorni per turismo, di durata non superiore a trenta giorni, di gruppi di almeno dieci persone, la richiesta del permesso puo' essere effettuata dal capo del gruppo. La disponibilita' di mezzi per soggiorno e viaggio puo' essere dimostrata con l'attestazione dell'avvenuto pagamento del viaggio e del soggiorno turistico organizzato. Anche in questo caso la ricevuta della domanda di permesso di soggiorno sostituisce il permesso.

 

- Per soggiorni in convivenze religiose, in ospedali o in altri luoghi di cura, la richiesta e il ritiro del permesso puo' essere effettuata da chi presiede le case, gli ospedali o le altre comunita' in cui lo straniero e' ospitato.

 

- Per soggiorni di durata non superiore a trenta giorni non vale l'obbligo di segnalazione della variazione di domicilio.

 

- Negli alberghi, negli esercizi ricettivi e nei centri di accoglienza alla frontiera deve essere messa a disposizione degli ospiti stranieri una trascrizione, tradotta nelle lingue piu' diffuse,  delle disposizioni del Testo unico e del regolamento concernenti ingresso e soggiorno.

 

 

Art. 11 - Rilascio del permesso di soggiorno.

 

- Il permesso di soggiorno e' rilasciato, quando ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto di ingresso o dal Testo unico. Il permesso puo' essere rilasciato anche per

a) richiesta asilo (per la durata della procedura occorrente) e asilo politico;

b) emigrazione in altro paese;

c) acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide (per lo straniero gia' in possesso di altro permesso).

 

- Il permesso di soggiorno contiene l'indicazione del codice fiscale dello straniero, anche ai fini dell'Archivio anagrafico dei lavoratori stranieri.

 

- La documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi relativi all'assistenza sanitaria deve essere esibita al momento del ritiro del permesso di soggiorno.

 

 

Art. 12 - Rifiuto o revoca del permesso di soggiorno.

 

- In caso di rifiuto, revoca o annullamento del permesso di soggiorno, salvi i casi in cui debbano o possano essere disposti il respingimento o l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera ovvero possa si possa applicare la misura di trattenimento di cui al comma 1 dell'articolo 14 del Testo unico,  lo straniero e' avvisato che, sussistendone i presupposti, si procedera' a espulsione nei suoi confronti. Allo straniero e' concesso un termine non superiore a otto giorni lavorativi per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio dello Stato.

 

- Nei casi in cui occorra rimpatriare lo straniero, anche fuori dai casi di espulsione, allo straniero puo' essere consegnato il foglio di via obbligatorio, o concesso un termine non superiore a dieci giorni per lasciare il territorio dello Stato dal valico indicato.

 

 

Art. 13 - Rinnovo del permesso di soggiorno.

 

- Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi dell'area Schengen per motivi di turismo non puo' essere rinnovato oltre la durata di novanta giorni, salvo che ricorrano seri motivi di carattere umanitario o relativi a obblighi costituzionali o internazionali.

 

- Ai fini del rinnovo, la disponibilita' di un reddito da fonte lecita, sufficiente al sostentamento dello straniero e dei familiari conviventi a carico, puo' essere accertata d'ufficio sulla base di una dichiarazione resa dall'interessato.

 

- La richiesta di rinnovo e' presentata in duplice copia. Una delle due copie e' rilasciata al richiedente, con l'avvertenza che l'esibizione di tale copia alla ASL e' condizione necessaria per la continuita' dei servizi sanitari.

 

- Il permesso di soggiorno non puo' essere rinnovato o prorogato in caso di interruzione del soggiorno per un periodo superiore a sei mesi o, per permessi di durata almeno biennale, per un periodo continuativo di durata superiore alla meta' di quella del permesso, salvo che l'interruzione sia dipesa dalla necessita' di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.

 

 

Art. 14 - Conversione del permesso di soggiorno.

 

- Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari puo' essere utilizzato validamente per le altre attivita' consentite allo straniero anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validita' dello stesso. In particolare

a) il permesso per lavoro subordinato puo' essere utilizzato per lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio prescritto e in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, nonche' l'esercizio di attivita' lavorativa quale socio-lavoratore di cooperative;

b) il permesso per lavoro autonomo consente lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato, previa iscrizione nelle liste di collocamento o, se il lavoro e' in corso, previa comunicazione da parte del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;

c) Il permesso per motivi familiari consente l'esercizio di lavoro autonomo o subordinato alle precedenti condizioni.

 

- L'ufficio che rilascia il titolo autorizzatorio ovvero la Direzione provinciale del lavoro comunicano alla questura, per le annotazioni di competenza, lo svolgimento dell'attivita' nei casi in cui il permesso e' utilizzato per motivi di versi da quelli per cui e' stato rilasciato.

 

- All'atto del rinnovo il titolo del permesso e' modificato corrispondentemente all'attivita' svolta.

 

- Il permesso per studio consente l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato per un ammontare massimo di venti ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane (per un totale annuo di 1040 ore).

 

- Salvo che sia diversamente stabilito da eventuali accordi in base ai quali lo straniero e' stato ammesso agli studi in Italia, il permesso per studio o formazione puo' essere convertito, prima della scadenza, in permesso per lavoro nei limiti delle quote fissate dai decreti di programmazione dei flussi, previa documentazione del rapporto di lavoro subordinato o, in caso di lavoro autonomo, previa dimostrazione dei requisiti previsti dal Testo unico (autorizzazioni, adempimenti, disponibilita' finanziarie).

 

 

Art. 15 - Iscrizioni anagrafiche.

 

- Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare davanti all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso o della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe procede ad accertamenti ed aggiornamenti della scheda anagrafica e ne da' comunicazione al Questore.

 

- La cancellazione dalle liste anagrafiche dello straniero ha luogo, oltre che per i motivi gia' previsti per i cittadini italiani, anche per irreperibilita' accertata (ad esempio, per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale), trascorso un anno dalla scadenza del permesso o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere entro trenta giorni. La cancellazione e' comunicata al Questore.

 

- Iscrizioni e cancellazioni sono comunicate alla questura entro quindici giorni.

 

- Nella scheda anagrafica dello straniero e' comunque inserita l'indicazione della cittadinanza e della data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno.

 

- Con decreto del Ministro dell'interno e' disciplinata la comunicazione dei dati relativi ai cittadini stranieri tra le varie amministrazioni interessate, nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali. Il decreto disciplina anche le modalita' per l'aggiornamento, da parte dei Comuni, delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri gia' iscritti nei registri della popolazione residente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

 

Art. 16 - Richiesta della carta di soggiorno.

 

- All'atto della richiesta di rilascio della carta di soggiorno lo straniero deve indicare:

a) le generalita';

b) il luogo o i luoghi dove l'interessato ha dimorato nei cinque anni precedenti;

c) il luogo di residenza;

d) le fonti di reddito e il rispettivo ammontare.

 

- La domanda deve essere corredata da

a) copia del passaporto o del documento di identificazione rilasciato dall'autorita' italiana da cui risultino nazionalita', anno e luogo di nascita del richiedente;

b) copia della dichiarazione dei redditi (o del modulo 101) per l'anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo dell'assegno sociale;

c) certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni in procedimenti penali in corso;

d) foto-tessera in quattro esemplari;

e) marca da bollo, se prescritta.

 

- Quando la richiesta riguardi anche i familiari dello straniero richiedente, deve essere prodotta anche la documentazione comprovante

a) lo stato di coniuge o di figlio minore (rilasciata dall'autorita' dello Stato estero e autenticata dall'autorita' consolare italiana);

b) la disponibilita' di alloggio che soddisfi i requisiti previsti in relazione al ricongiungimento familiare (la prova essendo rappresentata dalla certificazione prescritta dal presente regolamento per il rilascio del visto di ingresso);

c) il reddito, nella misura stabilita per il ricongiungimento familiare, tenuto anche conto dei redditi dei familiari conviventi non a carico.

 

- Se la carta e' richiesta in relazione a coniuge, genitore convivente o figlio minore di cittadino italiano o comunitario, nella richiesta devono essere indicate le generalita' di entrambi i congiunti interessati. In caso di richiesta per il figlio minore, la richiesta stessa deve essere effettuata da chi esercita la potesta' sul minore. I vincoli di parentela devono essere provati con opportuna certificazione.

 

- All'atto della richiesta viene rilasciata ricevuta con l'indicazione della data utile per il ritiro della carta. La ricevuta non sostituisce la carta.

 

 

Art. 17 - Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno.

 

- La carta di soggiorno e' rilasciata entro novanta giorni dalla richiesta a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti.

 

- La carta di soggiorno e' soggetta a vidimazione, su richiesta dell'interessato, entro dieci anni dal rilascio. La carta di soggiorno costituisce documento di identita' personale per cinque anni dal rilascio o dal rinnovo. Il rinnovo del documento e' effettuato su richiesta dell'interessato, corredata da nuove fotografie.

 

 

Capo III - Espulsione e trattenimento

 

 

Art. 18 - Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione.

 

- I funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che curano l'inoltro del ricorso presentato dall'estero provvedono anche ad inviarne copia all'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato.

 

- L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' trasmettere al giudice le proprie osservazioni.

 

 

Art. 19 - Divieto di reingresso per gli stranieri espulsi.

 

- Il divieto di reingresso opera a decorrere dalla data di effettiva uscita del territorio.

 

 

Art. 20 - Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza.

 

- Il provvedimento di trattenimento e' comunicato all'interessato unitamente al provvedimento di espulsione o respingimento. Lo straniero e' informato del diritto di essere assistito da difensore di fiducia o, in mancanza, d'ufficio, e di accedere al gratuito patrocinio.

 

- Lo straniero e' informato del fatto che, in caso di allontanamento dal centro, la misura sara' ripristinata con l'ausilio della forza pubblica.

 

- Il trattenimento non puo' protrarsi oltre il tempo necessario per l'allontanamento dal territorio, ne' oltre i limiti previsti dalla legge. Il trattenimento cessa in caso di mancata convalida.

 

- Lo svolgimento del procedimento di convalida non puo' essere motivo di ritardo nell'esecuzione dell'allontanamento.

 

 

Art. 21 - Modalita' del trattenimento.

 

- Devono essere garantiti, fermo restando il divieto di allontanamento dal centro, la liberta' di colloquio all'interno del centro e con visitatori provenienti dall'esterno, la liberta' di corrispondenza, anche telefonica, e i diritti fondamentali della persona.

 

- Nel centro sono assicurati i servizi per il mantenimento e l'assistenza degli stranieri ospitati, i servizi sanitari essenziali, gli interventi di socializzazione e la liberta' di culto.

 

- Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalita' di utilizzazione dei servizi telefonici, postali e telegrafici, nonche' i limiti di contribuzione alle spese da parte del centro.

 

- Il trattenimento puo' avvenire solo presso i centri individuati in base alla legge e presso i luoghi di cura, in caso di ricovero per urgenti necessita' di soccorso sanitario.

 

- In caso di ricovero dello straniero, o di necessita' che egli si rechi nell'ufficio giudiziario per essere sentito dal giudice o presso la rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero in caso di pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente in Italia, o per altri motivi di carattere eccezionale, puo' essere autorizzato l'allontanamento dal centro. Il questore provvede all'accompagnamento da parte della forza pubblica.

 

- Possono accedere al centro i familiari conviventi, il difensore, i ministri di culto, i membri di associazioni autorizzate, mediante convenzioni, a svolgere attivita' di assistenza ovvero attivita' di sostegno nell'ambito di progetti di collaborazione concordati con il Prefetto.

 

- Il gestore e il personale del centro sono tenuti a collaborare con il questore.

 

 

Art. 22 - Funzionamento dei centri di permanenza temporanea ed assistenza.

 

- Per la gestione dei centri e' possibile stipulare convenzioni con l'Ente locale e con altri soggetti pubblici o privati.

 

- Il prefetto dispone i controlli necessari sulla amministrazione e sulla gestione del centro.

 

- Nel centro sono messi a disposizione locali per l'espletamento delle attivita' consolari.

 

 

Art. 23 - Attivita' di prima assistenza e soccorso.

 

- Le attivita' di accoglienza e di assistenza, anche di carattere igienico-sanitario, connesse al soccorso dello straniero possono essere attuate anche al di fuori delle strutture di permanenza temporanea, per il tempo strettamente necessario all'avvio dell'interessato alle strutture stesse o all'adozione di specifiche forme di assistenza di competenza dello Stato.

 

 

Capo IV - Disposizioni di carattere umanitario

 

Art. 24 - Servizi di accoglienza alla frontiera.

 

- I servizi di accoglienza alla frontiera sono istituiti presso i valichi dove sia stato presentato il maggior numero di domande di asilo negli ultimi tre anni, nell'ambito delle risorse individuate dal documento programmatico.

 

- I servizi di assistenza possono essere espletati anche mediante convenzioni con associazioni di volontariato o cooperative di solidarieta' sociale. I servizi di informazione possono essere assicurati anche mediante sistemi automatizzati.

 

- In mancanza di servizi e in caso di necessita', e' interessato l'Ente locale perche' provveda all'accoglienza in un centro di accoglienza.

 

 

Art. 25 - Programmi di assistenza e di integrazione sociale.

 

- I programmi di assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18 del Testo unico (sul soggiorno per motivi di protezione sociale) sono finanziati dallo Stato per il settanta per cento e dall'Ente locale per il trenta per cento. Il contributo dello Stato e' disposto dal Ministro per le pari opportunita' previa valutazione della commissione appositamente istituita presso il Dipartimento delle pari opportunita'. La Commissione verifica lo stato di attuazione dei progetti ed esprime un parere sulle richieste di iscrizione nell'apposita sezione del registro delle associazioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c) del presente regolamento.

 

 

Art. 26 - Convenzioni con soggetti privati.

 

- I soggetti privati che vogliono svolgere le attivita' di assistenza ed integrazione sociale di cui all'articolo 18 del Testo unico devono iscriversi nella apposita sezione del registro delle associazioni di cui all'articolo 42 del Testo unico e stipulare una convenzione con l'Ente locale.

 

- L'Ente locale verifica il possesso dei requisiti formali e professionali per lo svolgimento dell'attivita'. L'Ente locale dispone anche verifiche semestrali sullo stato di attuazione del programma.

 

- I soggetti convenzionati devono

a) comunicare al Sindaco l'avvenuto inizio del programma;

b) provvedere a tutti gli adempimenti burocratici per conto delle persone assistite, se impossibilitate;

c) presentare all'Ente locale un rapporto semestrale sullo stato di attuazione del programma;

d) rispettare le norme sulla riservatezza e sulla sicurezza delle persone assistite, anche dopo la fine del programma;

e) comunicare a Sindaco e questore eventuali interruzioni della partecipazione al programma da parte dello straniero assistito.

 

 

Art. 27 - Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale.

 

- La proposta per il rilascio del permesso per motivi di protezione sociale e' effettuata

a) dai servizi sociali degli enti locali o dagli organismi iscritti nell'apposita sezione del registro delle associazioni, che abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento ai danni dello straniero;

b) dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento per i fatti di violenza o di sfruttamento, nel quale lo straniero abbia reso dichiarazioni.

 

- Il questore rilascia il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale una volta acquisiti

a) il parere del Procuratore della Repubblica, quando tale parere sia richiesto in base al comma precedente, e non sia stato formulato in modo da chiarire adeguatamente l'attualita' del pericolo;

b) il programma di assistenza ed integrazione sociale conforme alle prescrizioni della Commissione interministeriale appositamente istituita;

c) l'adesione dello straniero al programma, previa avvertenza delle conseguenze di una interruzione della partecipazione al programma stesso;

d) l'accettazione degli impegni connessi al programma da parte del responsabile della struttura presso cui il programma sara' realizzato.

 

- Quando la proposta e' avanzata dai servizi sociali o dagli organismi iscritti nell'albo delle associazioni, il questore valuta l'attualita' del pericolo anche sulla base degli elementi in essa contenuti.

 

 

Art. 28 - Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento.

 

- In caso di divieto di espulsione, e' rilasciato, secondo i casi, un permesso di soggiorno

a) per minore eta' (minori), salva l'iscrizione del minore di eta' inferiore a quattordici anni nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario straniero regolarmente soggiornanti, e salvo l'obbligo di informare il Tribunale per i minorenni in caso di minore abbandonato;

b) per motivi familiari (congiunti di italiani);

c) per cure mediche, della durata necessaria come attestata da certificazione sanitaria (donne incinte e donne che abbiano partorito negli ultimi sei mesi);

d) per motivi umanitari (non refoulement), salvo che sia possibile l'allontanamento verso uno Stato che provveda ad accordare protezione.

 

 

Capo V - Disciplina del lavoro

 

Art. 29 - Definizione delle quote di ingresso per lavoro.

 

- Le quote indicate nei decreti sui flussi sono suddivise per ciascun tipo di lavoro: lavoro subordinato, stagionale e lavoro autonomo.

 

- Sono predisposti i collegamenti informativi tra uffici del lavoro, rappresentanze diplomatiche e consolari e questure.

 

 

Art. 30 - Autorizzazione al lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

 

- L'autorizzazione al lavoro per lo straniero residente all'estero e' rilasciata, su richiesta del datore di lavoro, dalla Direzione provinciale del lavoro.

 

- La domanda deve contenere

a) le generalita' del datore di lavoro o del titolare dell'impresa;

b) le generalita' di ogni lavoratore che si intende assumere;

c) l'impegno di assicurare al lavoratore il trattamento retributivo e assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi di lavoro applicabili;

d) la sede dell'attivita' lavorativa;

e) l'indicazione delle modalita' di alloggio.

 

- Alla domanda devono essere allegati

a) il certificato di iscrizione alla Camera di commercio,  industria e artigianato, qualora ad assumere sia un'impresa;

b) copia del contratto di lavoro, condizionato al solo rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore;

c) copia della documentazione prodotta dal datore di lavoro a fini fiscali attestante la sua capacita' economica.

 

- L'autorizzazione al lavoro e' rilasciata entro venti giorni, previa verifica dei requisiti e del numero di richieste presentate per lo stesso periodo rapportato alle capacita' economiche e alle necessita' relative all'attivita' lavorativa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi assunti.

 

 

Art. 31 - Nulla osta della questura e visto di ingresso.

 

- L'autorizzazione al lavoro, unitamente alla domanda e alla documentazione prodotta, e' presentata alla questura per l'apposizione del nulla osta ai fini dell'ingresso. In mancanza di motivi ostativi a carico del lavoratore o del datore di lavoro, il nulla osta e' apposto entro venti giorni dal ricevimento della documentazione.

 

- Il nulla osta puo' essere rifiutato se il datore di lavoro risulta denunciato per uno dei reati previsti a riguardo dal Testo unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del c.p.p., o se sia stata applicata a suo carico una misura cautelare.

 

- L'autorizzazione corredata dal nulla osta e' spedita allo straniero che la presenta, per il rilascio del visto, alla rappresentanza diplomatica o consolare competente.

 

- Il visto e' rilasciato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei presupposti di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

 

 

Art. 32 - Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia.

 

- Le liste di cui all'articolo 21 del Testo unico sono aggiornate con l'anno solare. Sono tenute distintamente per lavoratori a tempo indeterminato, determinato e stagionale, e sulla base della data di presentazione delle domande.

 

- Le liste riportano, per ogni nominativo, il Paese d'origine, il numero progressivo di presentazione della domanda, il tipo di rapporto di lavoro preferito, le capacita' professionali, la conoscenza della lingua italiana o di una lingua straniera, le precedenti esperienze lavorative, l'eventuale diritto di precedenza per lavoro stagionale.

 

- I dati contenuti nelle liste sono trasmessi al Ministero del lavoro per l'inserimento nell'Anagrafe annuale informatizzata di cui all'articolo 21 del Testo unico.

 

- L'iscritto nelle liste ha diritto di ottenere dal Ministero del lavoro l'informazione relativa alla propria posizione nella lista.

 

 

Art. 33 - Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste.

 

- I dati delle liste sono messi a disposizione dei datori di lavoro e dei sindacati.

 

- Le chiamate al lavoro sono effettuate, relativamente ai lavoratori iscritti nella lista, con le modalita' di cui agli articoli 30 e 31 del presente regolamento.

 

- Per le richieste numeriche si procede, a parita' di requisiti professionali, nell'ordine di priorita' di iscrizione nella lista.

 

 

Art. 34 - Prestazione di garanzia.

 

- Possono prestare garanzia i cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti, in possesso di permesso di soggiorno di durata residua non inferiore a un anno, che dispongano di risorse economiche adeguate e per le quali non sussista alcuno dei motivi ostativi al rilascio di autorizzazione al lavoro.

 

- La garanzia puo' essere prestata per non piu' di due stranieri per anno. Deve riguardare

a) l'assicurazione obbligatoria al servizio sanitario nazionale;

b) la disponibilita' di alloggio;

c) la prestazione di mezzi di sostentamento in misura non inferiore all'importo dell'assegno sociale, con i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b) del Testo unico;

d) il pagamento delle spese di rimpatrio.

 

- La garanzia relativa ai punti a), c) e d) deve essere prestata mediante fideiussione o polizza assicurativa, il cui titolo e' depositato in questura all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione all'ingresso. Il titolo e' restituito a seguito del diniego dell'autorizzazione o del visto, o a seguito del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

 

- La garanzia relativa all'alloggio puo' essere certificata mediante impegno di chi ne ha la disponibilita', corredato dalla documentazione relativa all'idoneita' prevista dal presente regolamento per il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare.

 

- La garanzia puo' essere prestata anche da associazioni professionali e sindacali e da associazioni di volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, a condizione che

a) sussistano le condizioni patrimoniali e organizzative previste dall'articolo 52 e seguenti;

b) non sussistano a carico dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione al lavoro;

c) la prestazione di garanzia sia deliberata a norma dell'ordinamento dell'associazione.

 

- Regioni, enti locali e comunita' montane possono prestare garanzia nei limiti delle risorse deliberate dai rispettivi ordinamenti.

 

- In caso di garanzia prestata dalle associazioni, la domanda di autorizzazione all'ingresso deve essere corredata da copia autentica della deliberazione relativa alla prestazione di garanzia e della documentazione attestante la disponibilita' di risorse, tenuto conto delle garanzie gia' prestate. In caso di garanzia prestata da enti locali o comunita' montane e' sufficiente la copia autentica della deliberazione.

 

 

Art. 35 - Autorizzazione all'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro.

 

- La garanzia e' presentata, con la documentazione prescritta, alla questura con l'indicazione nominativa degli stranieri. In caso di garanzia prestata da ente o associazione, la garanzia riguarda i soggetti in posizione piu' alta nelle liste, salvo che dalle disposizioni vigenti siano consentite procedure diverse.

 

- L'autorizzazione e' concessa, se sussistono i requisiti, e se non esistono motivi ostativi, entro sessanta giorni. Copia dell'autorizzazione e' trasmessa alla Direzione centrale del lavoro.

 

- L'autorizzazione e' inviata al lavoratore straniero, e da questi presentata, con la richiesta di visto, alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana.

 

- Nell'ambito della disponibilita' delle quote, le Rappresentanze diplomatiche o consolari rilasciano il visto di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro nei casi indicati nell'articolo 23, comma 4, del Testo unico, nei limiti e con le modalita' stabilite dai decreti di programmazione dei flussi.

 

- Il visto e' rilasciato entro trenta giorni, previa verifica dei presupposti di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

 

 

Art. 36 - Rilascio del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro.

 

- Lo straniero entrato per inserimento nel mercato del lavoro deve chiedere il permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato del lavoro e, esibendo la scheda della domanda di permesso, l'iscrizione nelle liste di collocamento. Il permesso e' rilasciato a condizione che l'iscrizione sia stata effettuata.

 

- In presenza di un contratto di lavoro, lo straniero iscritto nelle liste di collocamento ottiene un permesso per lavoro subordinato della durata

a) di due anni, in caso di rapporto a tempo indeterminato;

b) del rapporto di lavoro, ma comunque con scadenza non anteriore a dodici mesi dalla data del rilascio del permesso di soggiorno originario, in caso di rapporto stagionale o a tempo determinato.

 

- Alla scadenza del permesso per inserimento nel mercato del lavoro, lo straniero che non abbia ottenuto il permesso di soggiorno per lavoro subordinato deve lasciare l'Italia.

 

 

Art. 37 - Iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato o dimesso.

 

- I lavoratori licenziati o dimessi prima che siano trascorsi ventiquattro mesi dall'instaurazione del primo rapporto di lavoro in Italia sono iscritti nelle liste di collocamento per il periodo di durata residua del permesso e, comunque, salvo il caso di lavoratori stagionali, per un periodo non inferiore a un anno.

 

- Salvo il caso di lavoratore stagionale, il permesso di soggiorno del lavoratore licenziato o dimesso e' rinnovato con scadenza non anteriore a un anno dalla data di nuova iscrizione nelle liste di collocamento.

 

- Per l'ulteriore rinnovo del permesso e per l'obbligo di uscita dal territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

 

- Per lo straniero titolare di un permesso che abiliti al lavoro, se dichiarato invalido civile, l'iscrizione nelle liste di cui all'articolo 19 della legge 482/1968 equivale all'iscrizione nelle liste di collocamento.

 

 

Art. 38 - Accesso al lavoro stagionale.

 

- Le autorizzazioni al lavoro stagionale sono rilasciate entro quindici giorni dalla richiesta, con le modalita' previste dall'articolo 30 del presente regolamento e nel rispetto dei diritti di precedenza per il reingresso.

 

- Ai fini dell'autorizzazione, i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nel paese di provenienza alla scadenza del permesso per lavoro stagionale rilasciato per l'anno precedente hanno diritto di precedenza presso lo stesso datore di lavoro o nell'ambito delle stesse richieste cumulative, nonche' per richieste senza indicazione nominativa, rispetto alle richieste presentate dai lavoratori stranieri che non si trovano nella stessa condizione.

 

- Le richieste di autorizzazione possono essere presentate anche dalle associazioni di categoria, per conto degli associati, o da piu' datori di lavoro, per lo stesso lavoratore straniero, per piu' periodi di lavoro nel corso della stessa stagione. Sono ammesse nuove autorizzazioni al lavoro, anche a richiesta di datori di lavoro diversi, nell'ambito del periodo massimo previsto per il soggiorno.

 

- L'autorizzazione al lavoro stagionale deve essere corredata dal nulla-osta della questura secondo le disposizioni dell'articolo 31 del presente regolamento.

 

- La conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato e' possibile solo a partire dalla seconda stagione regolare, nell'ambito delle quote fissate per gli ingressi per lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

 

 

Art. 39 - Disposizioni relative al lavoro autonomo.

 

- La richiesta di mancanza di motivi ostativi all'iscrizione in albi o registri e agli altri adempimenti previsti per lo svolgimento di un'attivita' di lavoro autonomo puo' essere effettuata anche dal procuratore dello straniero.

 

- Oltre a quanto previsto dagli articoli 47, 48 e 49 del presente regolamento, per le attivita' che richiedono l'accertamento di specifiche idoneita' professionali o tecniche il Ministero (o altro organismo) competente per materia provvede al riconoscimento dei titoli di studio o delle attestazioni di capacita' professionali rilasciati all'estero.

 

- Per la dichiarazione, relativa all'assenza di motivi ostativi, da parte dell'autorita' competente si prescinde dalla effettiva presenza dello straniero in Italia e dal possesso del permesso di soggiorno.

 

- Lo straniero deve anche ottenere dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o dall'Ordine professionale l'attestazione dei parametri di riferimento relativi alle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio della professione.

 

- Dichiarazione e attestazione, unitamente a copia della domanda presentata per ottenerla e della documentazione prodotta, devono essere presentate in questura, anche tramite procuratore, per l'apposizione del nulla osta ai fini dell'ingresso.

 

- Il nulla osta e' apposto entro venti giorni dalla presentazione della domanda se non sussistono motivi ostativi. La dichiarazione provvista del nulla-osta e' rilasciata all'interessato o al suo procuratore.

 

- Dichiarazione, autorizzazione e nulla osta sono presentati alla rappresentanza consolare o diplomatica ai fini del rilascio del visto. Il visto e' rilasciato previo accertamento dei requisiti richiesti sulla base della documentazione fatta pervenire al M.A.E. dai ministeri competenti e dalla competente Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

 

- Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, lo straniero titolare di un permesso di soggiorno diverso da quelli che consentono lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo, l'interessato puo' chiedere la conversione del permesso di soggiorno in permesso per lavoro autonomo. A tal fine, oltre alla documentazione prevista dal presente articolo, e fino a quando non sara' entrato in vigore il Sistema Informativo del Lavoro, deve essere prodotta attestazione della Direzione provinciale del lavoro, nella quale si affermi che la richiesta rientra nelle quote previste dai decreti di programmazione dei flussi per lavoro autonomo.

 

 

Art. 40 - Ingresso per lavoro in casi particolari.

 

- Per ciascuno dei casi particolari di ingresso per lavoro fuori quota previsti dall'articolo 27 del Testo unico sono stabilite la durata massima dell'autorizzazione al lavoro e del permesso di soggiorno, nonche' competenze e modalita' di rilascio delle autorizzazioni.

 

- I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo che rientrino nelle previsioni per la conversione del permesso per motivi di studio o di formazione in permesso per lavoro.

 

 

Art. 41 - Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari.

 

- Sono comunicati all'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari le autorizzazioni allo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo e le iscrizioni nelle liste di collocamento (qualora riguardino stranieri titolari di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi). Sono comunicate altresi' le iscrizioni e variazioni anagrafiche segnalate alla questura e le assunzioni segnalate dai datori di lavoro.

 

 

Capo VII - Disposizioni in materia sanitaria

 

Art. 42 - Assistenza agli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale.

 

- Lo straniero per il quale valga l'obbligo di iscriversi al Servizio sanitario nazionale e' iscritto, con i familiari a carico, nella ASL del territorio in cui dimora abitualmente. Per dimora abituale si intende

a) la residenza anagrafica

ovvero, in mancanza di essa,

b) il domicilio che figura sul permesso di soggiorno.

La dimora da oltre tre mesi in un centro di accoglienza e' considerata abituale.

 

- L'iscrizione vale per la durata del permesso di soggiorno. Il lavoratore stagionale e' iscritto, per tutta la durata dell'attivita' lavorativa, nella USL del Comune fissato ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

 

- Nell'iscrizione e' indicata la data di scadenza del permesso di soggiorno. L'iscrizione non richiede rinnovo.

 

- L'iscrizione cessa

a) in caso di scadenza del permesso, salvo che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo del permesso o il permesso rinnovato;

b) in caso di revoca o annullamento del permesso di soggiorno, o in caso di espulsione, comunicati alla USL dalla questura, salvo il caso di esibizione della documentazione attestante la pendenza di ricorso avverso i provvedimenti pregiudizievoli adottati.

c) nei casi in cui vengano meno le condizioni di appartenenza alle categorie obbligatoriamente iscritte.

 

- L'iscrizione non e' obbligatoria per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), i) e q), del Testo unico che non siano tenuti al pagamento dell'IRPEF in Italia, ne' per i titolari di permesso di soggiorno per affari.

 

- La parita' con i cittadini italiani e' estesa all'assistenza riabilitativa e protesica.

 

- L'iscrizione facoltativa al SSN e' consentita allo straniero titolare di permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi.

 

 

Art. 43 - Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale.

 

- Agli stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al Servizio sanitario nazionale, sono erogate le prestazioni sanitarie urgenti, alle condizioni previste dall'articolo 35, comma 1, del Testo unico. Le prestazioni non urgenti possono essere erogate, su richiesta, dietro pagamento delle tariffe relative.

 

- Agli stranieri irregolarmente presenti sono assicurate le prestazioni sanitarie previste dall'articolo 35, comma 3, del Testo unico.

 

- Per la prescrizione e la registrazione delle prestazioni, nei limiti previsti dall'articolo 35, comma 3, del Testo unico, per la rendicontazione di queste e per la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili, a parita' di condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate e' utilizzato un codice regionale formato dalla sigla STP (straniero temporaneamente presente), dal codice ISTAT relativo alla struttura che lo rilascia e da un numero progressivo attribuito al momento del rilascio. Il codice e' riconosciuto su tutto il territorio nazionale e identifica l'assistito per tutte le prestazioni di cui all'articolo 35, comma 3, del Testo unico.

 

- Le prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 35 del Testo unico a soggetti privi di risorse sufficienti, incluse le quote di partecipazione alla spesa non versate, nonche' le prestazioni lasciate insolute dallo straniero sono rimborsate alle Aziende ospedaliere dalle ASL. Quando si tratti di prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali il rimborso e' chiesto al Ministero dell'interno.

 

- Lo stato di indigenza puo' essere riconosciuto sulla base di dichiarazione sostitutiva dell'interessato presentata all'ente erogante la prestazione.

 

- La richiesta di rimborso di prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali deve essere presentata al Ministero dell'interno con la sola indicazione del codice regionale STP di identificazione dello straniero, della diagnosi, del tipo di prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborso.

 

- Salvo il caso di attuazione dell'articolo 20 del Testo unico (protezione umanitaria), le procedure previste dal presente articolo per i rimborsi si applicano anche al caso di profughi e sfollati assistiti dal servizio sanitario nazionale sulla base di disposizioni di legge che pongono i relativi oneri a carico dello Stato.

 

- Sono fatti salve le disposizioni che disciplinano l'assistenza a stranieri e il rimborso degli oneri relativi sulla base di accordi bilaterali.

 

- Le Regioni individuano le modalita' piu' opportune perche' le cure essenziali e continuative previste dall'articolo 35, comma 3, del Testo unico possano essere erogate nelle strutture della medicina del territorio o nei presidi pubblici o accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale o ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica.

 

 

Art. 44 - Ingresso e soggiorno per cure mediche.

 

- In caso di ingresso per cure mediche, il deposito cauzionale per la copertura degli oneri presumibili delle prestazioni richieste, ove richiesto,  dovra' ammontare al trenta per cento della somma prevista e dovra' essere versato in lire italiane, in euro o in dollari USA.

 

- Ai fini del rilascio del visto deve essere provata, oltre a quanto gia' previsto dall'articolo 36 del Testo unico, anche la disponibilita' di mezzi per il pagamento delle spese di rimpatrio dell'assistito e dell'eventuale accompagnatore.

 

- L'ingresso per cure mediche nell'ambito di interventi umanitari puo' aver luogo anche in relazione a programmi approvati dalle regioni ai sensi dell'articolo 32, comma 15, della legge 449/97.

 

 

Capo VII - Disposizioni in materia di istruzione, diritto allo studio e professioni

 

Art. 45 - Iscrizione scolastica.

 

- L'iscrizione dei minori alla scuola dell'obbligo puo' essere richiesta, anche per minori irregolarmente soggiornanti, in qualunque periodo dell'anno scolastico.

 

- L'iscrizione di minori privi di documentazione anagrafica o relativa al soggiorno completa sono iscritti con riserva. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli finali del corso di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identita' dell'alunno, il titolo viene rilasciato con i dati acquisiti al momento dell'iscrizione.

 

- L'iscrizione e' disposta, d'ufficio, per la classe corrispondente all'eta' anagrafica del minore. L'iscrizione puo' essere disposta per classe diversa, sulla base di determinazioni adottate dal collegio dei docenti tenendo conto del diverso ordinamento degli studi (in tal caso, iscrizione in una classe immediatamente superiore o immediatamente inferiore), della preparazione del minore, del corso di studi svolto, del titolo di studi posseduto.

 

- Il Collegio dei docenti propone la ripartizione degli studenti stranieri nelle classi, evitando che si formino classi con presenza straniera predominante.

 

- Per l'approfondimento della conoscenza della lingua italiana possono essere attivati corsi intensivi nell'ambito delle attivita' aggiuntive.

 

- Il Consiglio di circolo o di istituto stipula convenzioni per l'attivazione di interventi a tutela della diversita' culturale e di lingua.

 

- A vantaggio degli stranieri adulti le istituzioni scolastiche organizzano corsi di lingua, corsi per il conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo, il diploma di qualifica o il diploma di scuola secondaria superiore, corsi di formazione e tutte le altre iniziative previste dall'O.M. n.455/97.

 

- Il Collegio dei docenti formula proposte relative alle modalita' di comunicazione (anche con l'apporto di mediatori culturali) con le famiglie degli alunni stranieri.

 

 

Art. 46 - Accesso degli stranieri alle universita'.

 

- Il numero di studenti stranieri ammessi all'immatricolazione e' definito da ciascun ateneo entro il 31 dicembre di ogni anno in armonia con gli orientamenti comunitari in materia e in coerenza con le esigenze della politica estera di cooperazione allo sviluppo. Sono ammessi in soprannumero gli studenti stranieri beneficiari di borse di studio assegnate, per tutta la durata del corso, dal MAE o dai governi dei paesi di provenienza. In caso di corsi a numero chiuso, l'ammissione e' comunque subordinata alla verifica delle capacita' ricettive delle strutture universitarie ed al superamento delle prove di ammissione.

 

- Ai fini del rilascio del visto di ingresso la sufficienza dei mezzi di sostentamento e' valutata considerando anche le garanzie prestate con le modalita' di cui all'articolo 34 del presente regolamento, le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o privati italiani, o per i quali le Amministrazioni stesse o gli altri soggetti attestino che saranno forniti allo studente straniero, a norma del comma 5 del presente articolo (accesso agli interventi per il diritto allo studio).

 

- Sono istituiti corsi di lingua italiana ai quali sono ammessi gli studenti entrati con visto di ingresso per studio, nell'ambito delle quote programmate, o che rientrino nelle categorie che possono accedere all'iscrizione universitaria (articolo 39, comma 5, del Testo unico) e che non siano in possesso di certificazione attestante una adeguata conoscenza della lingua. Al termine dei corsi e' rilasciato un attestato di frequenza.

 

- Il rinnovo del permesso di soggiorno per studio e' condizionato al superamento di un esame per il primo anno, di due per i successivi. Il permesso non puo' essere rinnovato oltre il terzo anno fuori corso. Per gravi e documentati motivi di salute o di forza maggiore, il permesso puo' essere rinnovato anche allo studente che abbia superato un solo esame in anni successivi al primo, fermo restando il limite del terso anno fuori corso. Il permesso puo' essere ulteriormente rinnovato per il conseguimento del titolo di specializzazione o di dottorato, fino a un anno oltre la durata dei corrispondenti corsi.

 

- Gli studenti stranieri accedono ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge 390/91 a parita' con gli studenti italiani.

 

- Per la concessione di borse di studio, prestiti d'onore e servizi abitativi si applicano le disposizioni del D.P.C.M. emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 390/91. Regioni e Universita' possono comunque destinare una percentuale di posti agli studenti stranieri.

 

- Per l'accertamento delle condizioni economiche degli studenti stranieri si applicano le disposizioni del suddetto decreto. La certificazione e' effettuata dalle competenti autorita' del paese dove i redditi sono stati prodotti; la corrispondente documentazione e' tradotta in lingua italiana dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti. Qualora esistano particolari difficolta', attestate dall'Ambasciata italiana, per il rilascio della documentazione, la certificazione puo' essere effettuata dalla rappresentanza diplomatica o consolare estera in Italia ed e' legalizzata dalla Prefettura.

 

- Le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane rilasciano, ai fini dell'accesso ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio, le dichiarazioni di valore, per l'accesso agli studi universitari, dei titoli di scuola secondaria conseguiti all'estero, fornendo informazioni sul sistema di valutazione cui fa riferimento il giudizio annotato sul titolo di studio. Con decreto del Ministro dell'universita', di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e del Ministro degli affari esteri, sono determinate le tabelle di corrispondenza tra la valutazione adottata all'estero e quella adottata in Italia.

 

- Le regioni possono consentire l'accesso gratuito alle mense universitarie allo studente straniero in condizioni (documentate) di disagio economico.

 

 

Art. 47 - Abilitazione all'esercizio della professione.

 

- Specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno possono essere rilasciati allo straniero laureato in Italia ai fini dell'espletamento degli esami di abilitazione professionale.

 

- Il superamento di tali esami e l'adempimento delle altre condizioni previste dalla legge consente l'iscrizione negli albi professionali, anche in mancanza del requisito di possesso della cittadinanza italiana, salvo che questa sia richiesta a norma dell'articolo 37 del decreto legislativo 29/1993. L'aver soggiornato regolarmente in Italia da almeno cinque anni costituisce titolo di priorita' rispetto agli altri cittadini stranieri.

 

 

Art. 48 - Riconoscimento dei titoli di studio universitari conseguiti all’estero.

 

- Il riconoscimento dei titoli di accesso all'istruzione superiore, dei periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti all'estero, e' effettuato, nell'ambito della loro autonomia, dalle universita' e dagli istituti di istruzione universitari, nel rispetto degli accordi e delle convenzioni internazionali.

 

- Le universita' e gli istituti di istruzione universitari si pronunciano sulla richiesta di riconoscimento entro novanta giorni, salva la necessita' di una fase istruttoria ulteriore della durata di trenta giorni.

 

- In caso di rigetto della domanda o di superamento dei termini prescritti, il richiedente puo' presentare ricorso al Tar o ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero, entro il termine previsto per questo, istanza al M.U.R.S.T., che, entro venti giorni, se ritiene l'istanza motivata, invita l'universita' a riesaminare la richiesta o a pronunciarsi in merito. L'universita' si pronuncia entro i successivi sessanta giorni. In caso di ulteriore rigetto o di assenza, nei termini previsti, dell'invito al riesame, e' ammesso il ricorso al TAR o il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

 

- Il riconoscimento dei titoli di studio di istruzione superiore per finalita' diverse da quelle previste al comma 1 e' operato in attuazione dell'articolo 387 del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonche' dalle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi.

 

 

Art. 49 - Riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio della professione.

 

- I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi in Ordini, Collegi o elenchi speciali nell'ambito delle quote definite dai decreti di programmazione dei flussi, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione conseguito in un paese non appartenente all'Unione europea, possono chiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia della professione corrispondente.

 

- Per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio della professione conseguiti in un paese straniero si applicano le disposizioni dei decreti legislativi 115/92 e 319/94.

 

- Ove ricorrano le condizioni per l'applicazione di misure compensative, il Ministro competente cui e' presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 115/92 e all'articolo 14 del decreto legislativo 319/94, puo' disporre, con decreto, che il riconoscimento sia subordinato al superamento di una prova attitudinale. Con il medesimo decreto sono definite le modalita' di svolgimento della prova, i contenuti della formazione aggiuntiva e le sedi dove la stessa deve essere acquisita. Le stesse disposizioni si applicano ai fini del riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Comunita' europea.

 

 

Art. 50 - Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie.

 

- Presso il Ministero della sanita' sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale.

 

- Per l'iscrizione e la cancellazione da tali elenchi speciali si applicano le disposizioni del Capo I del D.P.R. 221/50 e successive integrazioni e modificazioni.

 

- Il Ministro della sanita' pubblica ogni anno gli elenchi speciali e gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria.

 

- L'iscrizione in albi o elenchi speciali e' disposta previo accertamento della conoscenza della lingua e delle principali disposizioni che regolano lo svolgimento della professione in Italia. L'accertamento e' effettuato dagli ordini e collegi professionali e dal Ministero della sanita', con oneri a carico dell'interessato.

 

- Presidi e istituzioni sanitarie pubblici o privati comunicano il nominativo dello straniero assunto o comunque utilizzato entro tre giorni dall'assunzione o dall'utilizzazione.

 

- Il Ministero della sanita' provvede anche al riconoscimento, ai fini dello svolgimento di attivita' professionale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione o arte sanitaria, conseguiti in paesi non appartenenti all'Unione europea.

 

- La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, e l'ammissione agli esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, e' limitata dal rispetto delle quote programmate per l'accesso all'iscrizione agli albi e agli elenchi speciali. A tal fine deve essere acquisito preventivamente il parere positivo del Ministero della sanita'.

 

 

Art. 51 - Prestazione professionale occasionale di servizi sanitari.

 

- (...)

 

 

Capo VIII - Disposizioni sull'integrazione sociale

 

Art. 52 - Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' in favore degli immigrati.

 

- Il registro tenuto presso il Dipartimento affari  sociali della Presidenza del Consiglio e' diviso in tre sezioni:

a) enti e associazioni che svolgono attivita' per l'integrazione sociale (articolo 42 del Testo unico);

b) enti e associazioni ammesse alla prestazione di garanzia (articolo 23 del Testo unico);

c) enti e associazioni abilitati alla realizzazione di programmi di protezione sociale (articolo 18 del Testo unico).

 

- L'iscrizione alla sezione di cui alla lettera a) e' condizione necessaria per l'accesso, diretto o attraverso convenzioni, ai fondi previsti dall'articolo 45 del Testo unico.

 

- Non possono essere iscritti nel registro enti o associazioni i cui responsabili siano stati colpiti da misure di prevenzione o siano sottoposti a procedimenti penali per uno dei reati previsti dal Testo unico o dagli artt. 380 e 381 del c.p.p., ovvero siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno degli stessi reati.

 

 

Art. 53 - Condizioni per l'iscrizione nel Registro.

 

- Possono iscriversi nella sezione di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a) del presente regolamento enti e associazioni che possano provare

a) fini statutari di solidarieta' e non di lucro, democraticita' dell'ordinamento interno, elettivita' delle cariche associative, criteri di ammissione obblighi e diritti degli aderenti; tali requisiti non sono richiesti per le ONLUS;

b) obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto;

c) sede legale in Italia e possibilita' di azione in Italia ed eventualmente all'estero;

d) esperienza biennale di lavoro per l'integrazione degli stranieri.

 

- Possono iscriversi nella sezione di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b) del presente regolamento enti e associazioni che possano provare

a) disponibilita' di strutture alloggiative;

b) disponibilita' economiche adeguate alla prestazione di garanzia e all'eventuale rimpatrio dello straniero (per il sostentamento dello straniero si fa riferimento all'importo dell'assegno sociale, ovvero, per un numero di ospiti superiore a cinque, dello stesso importo aumentato del settantacinque per cento per ciascuno di essi; il decreto di cui all'articolo 54, comma 1, del presente regolamento indica il numero massimo di garanzie che possono essere presentate in relazione alla disponibilita' patrimoniale e alloggiativa).

 

- Possono iscriversi nella sezione di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c) del presente regolamento enti e associazioni che possano provare

a) disponibilita' di operatori competenti che assicurino prestazioni con carattere di continuita', ancorche' volontarie;

b) disponibilita' di strutture alloggiative;

c) esistenza di rapporti con enti locali, regioni o altre istituzioni;

d) la pianificazione di adeguati programmi di assistenza e integrazione;

e) l'adozione di misure per la tutela dei dati personali delle persone assistite;

f) l'assenza di condizioni interdittive relative a procedimenti penali e misure di prevenzione, di cui all'articolo 52.

 

- Nella fase di prima applicazione della legge possono iscriversi nella sezione di cui alla lettera c) solo i soggetti che abbiano gia' svolto attivita' nel settore della protezione di donne, minori e lavoratori dalle situazioni di sfruttamento. A partire dal sessantesimo giorno successivo al'entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi anche soggetti privi di esperienza specifica, purche' legati in rapporto di partenariato con uno dei soggetti gia' iscritti.

 

 

Art. 54 - Iscrizione nel Registro.

 

- L'iscrizione e' disposta con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, sentita la Commissione di cui all'articolo 25 limitatamente all'iscrizione nella sezione di cui articolo 52, comma 1, lettera c). Il diniego e' comunicato entro novanta giorni dalla domanda di iscrizione, trascorsi i quali vale il silenzio-assenso.

 

- I soggetti iscritti nel registro inviano ogni anno, entro il 30 gennaio, una relazione dell'attivita' svolta e segnalano ogni cambiamento sostanziale intervenuto in relazione a ciascuno dei requisiti richiesti. Il Dipartimento affari sociali provvede all'aggiornamento annuale del registro, anche dietro effettuazione di controlli e richiesta di ulteriore documentazione.

 

- L'elenco degli iscritti e' comunicato annualmente alle regioni e alle province autonome.

 

 

Art. 55 - Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.

 

- La Consulta ha sede presso il Dipartimento affari sociali. E' istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati anche i membri dei Consigli territoriali di cui all'articolo 3, comma 6, del Testo unico.

 

- I componenti della Consulta restano in carica tre anni.

 

- La Consulta e' convocata almeno ogni sei mesi.

 

- La Consulta acquisisce il parere delle associazioni ai fini della predisposizione del documento programmatico e verifica lo stato di applicazione della legge.

 

- Con il decreto che istituisce la Consulta sono stabilite, sentito il Presidente del CNEL, le modalita' di raccordo con l'organismo di cui all'articolo 56 del presente regolamento.

 

 

Art. 56 - Organismo nazionale di coordinamento.

 

- L'Organismo di cui all'articolo 42, comma 3 del Testo unico opera in collegamento con la Consulta di cui al comma 4 dello stesso articolo, con i Consigli territoriali per l'immigrazione e con gli altri organismi e istituzioni, al fine di favorire l'integrazione degli stranieri e la loro partecipazione alla vita pubblica.

 

- La sua composizione e' stabilita dal Presidente del CNEL.

 

- L'Organismo si avvale anche di personale ed esperti con contratto a tempo determinato.

 

 

Art. 57 - Istituzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione.

 

- E' disciplinata la composizione dei Consigli e il loro collegamento con gli altri organismi previsti o esistenti.

 

 

Art. 58 - Fondo nazionale per le politiche migratorie.

 

- Il Ministro per la solidarieta' sociale ripartisce, con decreto, i finanziamenti relativi al Fondo di cui all'articolo 45 del Testo unico in base alle seguenti quote:

a) ottanta per cento per interventi delle Regioni e delle province autonome, nonche' degli enti locali, per straordinarie esigenze di integrazione sociale determinate dall'afflusso di immigrati;

b) venti per cento per interventi statali (inclusi quelli richiesti dagli artt. 20 e 46 del Testo unico).

 

- Le somme stanziate dall'articolo 18 del Testo unico sono messe a disposizione del Ministro per le pari opportunita' per interventi di protezione sociale.

 

- Una quota dei finanziamenti ottenuti dalle regioni puo' essere utilizzata per programmi interregionali di formazione e scambio di esperienze in materia di servizi per gli immigrati.

 

- Le regioni partecipano con un contributo non inferiore al venti per cento del costo di ciascun programma.

 

- La ripartizione dei fondi tiene conto delle linee guida indicate nel documento programmatico, della rilevanza della presenza di immigrati nelle diverse regioni, delle condizioni socio-economiche delle aree di riferimento e dell'esistenza di situazioni di disagio nelle aree urbane.

 

- Per la realizzazione della base informativa statistica necessaria alla predisposizione del decreto di ripartizione, il Ministero dell'interno trasmette i dati di interesse in suo possesso, inclusi quelli relativi ai minori stranieri iscritti nel permesso di soggiorno dei genitori, all'ISTAT.

 

- I programmi predisposti dalle regioni sono finalizzati a

a) favorire il riconoscimento dei diritti degli immigrati;

b) favorire l'accesso al lavoro, all'abitazione, ai servizi sociali e alle istituzioni scolastiche;

c) prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione;

d) tutelare l'identita' culturale, religiosa e linguistica degli stranieri;

e) consentire un positivo reinserimento dello straniero nel paese di origine.

 

- Le regioni presentano una relazione annuale sugli interventi effettuati.

 

 

Art. 59 - Attivita' delle regioni e delle province autonome.

 

- Le regioni e le province autonome comunicano, entro sei mesi dal decreto del Ministro per la solidarieta' sociale di cui all'articolo 58 del presente regolamento, al Dipartimento affari sociali i programmi (durata massima: tre anni) che intendono svolgere. La comunicazione e' condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti, con l'eccezione del primo anno di applicazione della legge.

 

- Ai fini dell'attuazione dei programmi, regioni e province autonome assicurano la partecipazione delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 del Testo unico.

 

- In caso di mancata comunicazione dei programmi da parte delle regioni o di mancato impegno contabile, entro dodici mesi, delle quote assegnate, i finanziamenti sono revocati e destinati ad altre regioni.

 

 

Art. 60 - Attivita' delle amministrazioni statali.

 

- Gli interventi realizzati dalle amministrazioni statali sono finanziati ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 58 del presente regolamento, sulla base delle priorita' indicate dal documento programmatico.

 

- Ai fini dell'attuazione dei programmi, le amministrazioni possono avvalersi della partecipazione delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), del presente regolamento.

 

- Le amministrazioni statali presentano al Ministro della solidarieta' sociale, entro un anno dall'erogazione dei finanziamenti, una relazione sull'attuazione dei programmi.

 

 

Art. 61 - Disposizione transitoria.

 

- La condizione di iscrizione al registro di cui all'articolo 52, e' richiesta solo in relazione ai finanziamenti adottati in base agli stanziamenti previsti dagli esercizi finanziari degli anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.