(Sergio Briguglio 9/11/1999)
SOMMARIO DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DEL TESTO UNICO SULL'IMMIGRAZIONE
Capo
I - Disposizioni di carattere generale
Art.
1 - Reciprocita'.
-
L'accertamento della condizione di reciprocita' e' richiesto, dai responsabili del procedimento
amministrativo che ammette lo straniero al godimento di diritti in materia
civile attribuiti al cittadino, al MAE, nei soli casi previsti dal Testo unico
o da Convenzioni internazionali.
-
L'accertamento non e' richiesto per i titolari di carta di soggiorno o di
permesso per lavoro subordinato o autonomo, e per i relativi familiari, per
l'esercizio di una impresa individuale.
Art.
2 - Rapporti con la pubblica amministrazione.
-
Gli stranieri regolarmente soggiornanti possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 15/68 limitatamente a quanto
e' certificabile o attestabile da parte di soggetti pubblici o privati
italiani, fatte salve le disposizioni del Testo unico o del regolamento che
prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.
-
Gli altri stati, fatti o qualita' personali sono documentati, salvo che le
Convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante certificazioni
rilasciate dall'autorita' competente dello Stato estero, con traduzione in
italiano autenticata dal consolato italiano.
Art.
3 - Comunicazioni allo straniero.
-
I provvedimenti negativi in relazione al soggiorno o all'ingresso sono
comunicati allo straniero in modo tale da assicurare la riservatezza del
contenuto del provvedimento, e accompagnati dall'indicazione delle eventuali
modalita' di impugnazione e da una sintesi dettagliata in lingua a lui
comprensibile o, se non e' possibile, in una delle lingue maggiormente diffuse,
secondo la preferenza dello straniero.
-
In caso di espulsione, lo straniero e' informato del diritto di essere
assistito dal difensore di fiducia o, in mancanza, da quello d'ufficio, e di
accedere al gratuito patrocinio, qualora ne sussistano i presupposti.
Art.
4 - Comunicazioni all'autorita' consolare.
-
Ai fini della comunicazione, per ricovero ospedaliero urgente si intende quello
effettuato in presenza di pericolo di vita per l'interessato.
-
I soggetti tenuti alla comunicazione devono chiedere esplicitamente allo
straniero se intenda rinunciare ad avvalersi dell'intervento dell'autorita'
consolare. La rinuncia per minori di
eta' inferiore a quattordici anni e' effettuata da chi esercita la potesta' sul
minore.
-
La comunicazione non e' comunque effettuata quando allo straniero o ai
componenti del suo nucleo familiare ne possa derivare il pericolo di
persecuzione per uno dei motivi in relazione ai quali si applica il principio
di non refoulement.
Capo
II - Ingresso e soggiorno
Art.
5 - Visti di ingresso.
-
Il rilascio di visti di ingresso o transito e' di competenza delle
Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane abilitate e, salvo casi
particolari, territorialmente competenti per il luogo di residenza dello
straniero. Gli uffici di polizia di frontiera possono essere autorizzati a
rilasciare, per casi di assoluta necessita', visti di ingresso o di transito
della durata massima di dieci o cinque giorni rispettivamente.
-
I requisiti per i vari tipi di visto sono disciplinati da istruzioni del MAE, emanate con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno, del
lavoro, di grazia e giustizia e della solidarieta' sociale, periodicamente
aggiornate.
-
Le Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane assicurano la pubblicita'
in relazione ai requisiti per l'ottenimento dei visti.
-
Alla domanda di visto deve essere
allegata documentazione relativa a
a)
la finalita' del viaggio;
b)
l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati;
c)
la disponibilita' di mezzi di sostentamento sufficienti per durata del viaggio e del soggiorno,
secondo le direttive emanate, in base al Testo unico, dal Ministro
dell'interno, o la prestazione di garanzia in caso di ingresso per inserimento
nel mercato del lavoro;
d)
la condizione di alloggio;
nonche',
per ingressi di familiari al seguito,
a)
la documentazione relativa a vincoli di parentela, condizioni di inabilita' al lavoro (se richiesta) e
convivenza, con autenticazione dell'autorita' consolare italiana attestante la
fedelta' della traduzione all'originale rilasciato dall'autorita' locale;
b)
il nulla-osta della questura al
ricongiungimento, utile per l'accertamento della disponibilita' di alloggio,
con certificazione dei requisiti di cui al Testo unico, o, in sostituzione, con
certificato di abitabilita' rilasciato dall'Ufficio tecnico del Comune, o di idoneita'
igienico-sanitaria rilasciato dalla
ASL, e della disponibilita' dei mezzi di cui all'articolo 29, comma 3, lettera
b), del Testo unico.
-
Il visto e' rilasciato, di norma, entro novanta giorni dalla richiesta.
Art.
6 - Visti per ricongiungimento familiare.
-
Per gli ingressi per ricongiungimento familiare, il richiedente deve munirsi di nulla-osta della
questura, indicando le generalita' delle persone per le quali e' richiesto il
ricongiungimento e presentando
a)
il titolo di soggiorno (carta o
permesso) che consente di richiedere il ricongiungimento, o documentazione
attestante la cittadinanza italiana o di un Paese dell'Unione europea;
b)
la documentazione attestante la disponibilita' di reddito;
c)
la documentazione attestante la disponibilita' di alloggio, con certificazione dei requisiti di cui al Testo
unico, o, in sostituzione, con certificato di abitabilita' rilasciato
dall'Ufficio tecnico del Comune, o di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato dalla ASL.
-
La questura rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata
con timbro datario.
-
Il consolato, ricevuto il nulla-osta o trascorsi novanta giorni senza che sia stato comunicato il diniego del
nulla-osta, rilascia il visto, previa esibizione del passaporto e della
documentazione di viaggio.
Art.
7 - Ingresso nel territorio dello Stato.
-
L'ingresso e' comunque subordinato ai controlli previsti dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo
di Schengen, a quelli doganali e
valutari, a quelli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di
profilassi internazionale.
-
Sul passaporto e' apposto obbligatoriamente il timbro di ingresso con
l'indicazione della data.
-
L'attracco o l'atterraggio di vettori provenienti dall'estero in luoghi diversi
dai valichi autorizzati puo' essere autorizzato dal comandante del porto o dal
direttore dell'aeroporto per motivate esigenze. In tali casi il controllo di
frontiera e' effettuato dall'ufficio o comando di polizia territorialmente
competente e dagli uffici di sanita' marittima o aerea.
Art.
8 - Uscita dal territorio dello Stato e reingresso.
-
Sul passaporto e' apposto obbligatoriamente il timbro di uscita con data.
-
Il reingresso dello straniero
regolarmente soggiornante e' consentito previa esibizione del passaporto o
documento equivalente e del permesso
di soggiorno in corso di validita'.
-
In mancanza (per scadenza da non piu' di sessanta giorni) del permesso di
soggiorno, lo straniero deve munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla
Rappresentanza diplomatica o consolare italiana, previa esibizione del permesso
scaduto.
-
In mancanza (per smarrimento o sottrazione) del permesso o della carta di
soggiorno, lo straniero deve chiedere visto di reingresso, accludendo copia
della denuncia del furto o dello smarrimento, alla Rappresentanza diplomatica o
consolare italiana, che rilascia il visto dopo aver accertato l'effettiva
titolarita' di un documento di soggiorno da parte dello straniero.
Art.
9 - Richiesta del permesso di soggiorno.
-
La richiesta di permesso di soggiorno, da presentare al questore entro otto giorni lavorativi dall'ingresso, deve essere corredata da
quattro copie di foto in formato tessera. Deve riportare l'indicazione
a)
delle generalita' del richiedente e dei figli di eta' inferiore a quattordici
anni conviventi da iscrivere nel permesso di soggiorno;
b)
del luogo dove l'interessato intende soggiornare;
c)
del motivo del soggiorno.
-
All'atto della richiesta deve essere esibito
a)
il passaporto con il visto di ingresso (se richiesto);
b)
per soggiorni per motivi diversi dal lavoro, documentazione attestante la
disponibilita' di mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza.
Puo'
essere richiesta inoltre, quando occorre verificare la sussistenza delle
condizioni previste dal Testo unico, la dimostrazione
a)
dell'esigenza di un soggiorno
della durata richiesta;
b)
della disponibilita' di mezzi di sostentamento per la durata del soggiorno rapportata al numero di
persone a carico, secondo le direttive di cui al comma 3 dell'articolo 4 del
Testo unico;
c)
della disponibilita' dell'alloggio
o delle altre risorse prescritte dal Testo unico o dal presente regolamento.
L'esibizione
della documentazione relativa alla prestazione di garanzia, in caso di ingresso
per inserimento nel mercato del lavoro, esime da ogni altra dimostrazione di
disponibilita' di reddito.
-
La documentazione sopra elencata non e' richiesta in caso di richiedenti asilo
o di stranieri ammessi al soggiorno per motivi di protezione sociale o
nell'ambito di provvedimenti di protezione temporanea. Nei casi di divieto di
espulsione, e' richiesta solo l'esibizione del passaporto.
-
Allo straniero e' rilasciata scheda della domanda di permesso corredata di
foto, con l'indicazione della data utile per il ritiro del permesso e con
l'avvertenza che all'atto del ritiro dovra' essere prodotta la documentazione
attestante l'assolvimento degli obblighi relativi all'assicurazione in
materia sanitaria.
Art.
10 - Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari.
-
Per soggiorni di durata non superiore a trenta giorni dello straniero sul cui passaporto, con visto (se
richiesto), figuri il timbro di ingresso con data, la scheda della domanda di
permesso con foto sostituisce il permesso di soggiorno.
-
Per soggiorni per turismo, di durata non superiore a trenta giorni, di gruppi
di almeno dieci persone, la richiesta del permesso puo' essere effettuata dal
capo del gruppo. La disponibilita' di mezzi per soggiorno e viaggio puo' essere
dimostrata con l'attestazione dell'avvenuto pagamento del viaggio e del
soggiorno turistico organizzato. Anche in questo caso la ricevuta della domanda
di permesso di soggiorno sostituisce il permesso.
-
Per soggiorni in convivenze religiose, in ospedali o in altri luoghi di cura,
la richiesta e il ritiro del permesso puo' essere effettuata da chi presiede le
case, gli ospedali o le altre comunita' in cui lo straniero e' ospitato.
-
Per soggiorni di durata non superiore a trenta giorni non vale l'obbligo di
segnalazione della variazione di domicilio.
-
Negli alberghi, negli esercizi ricettivi e nei centri di accoglienza alla
frontiera deve essere messa a disposizione degli ospiti stranieri una
trascrizione, tradotta nelle lingue piu' diffuse, delle disposizioni del Testo unico e del regolamento
concernenti ingresso e soggiorno.
Art.
11 - Rilascio del permesso di soggiorno.
-
Il permesso di soggiorno e' rilasciato, quando ricorrono i presupposti, per i
motivi e la durata indicati nel visto di ingresso o dal Testo unico. Il
permesso puo' essere rilasciato anche per
a)
richiesta asilo (per la durata della procedura occorrente) e asilo politico;
b)
emigrazione in altro paese;
c)
acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide (per lo straniero gia' in
possesso di altro permesso).
-
Il permesso di soggiorno contiene l'indicazione del codice fiscale dello
straniero, anche ai fini dell'Archivio anagrafico dei lavoratori stranieri.
-
La documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi relativi all'assistenza
sanitaria deve essere esibita al
momento del ritiro del permesso di soggiorno.
Art.
12 - Rifiuto o revoca del permesso di soggiorno.
-
In caso di rifiuto, revoca o annullamento del permesso di soggiorno, salvi i
casi in cui debbano o possano essere disposti il respingimento o l'espulsione
immediata con accompagnamento alla frontiera ovvero possa si possa applicare la
misura di trattenimento di cui al comma 1 dell'articolo 14 del Testo
unico, lo straniero e' avvisato
che, sussistendone i presupposti, si procedera' a espulsione nei suoi
confronti. Allo straniero e' concesso un termine non superiore a otto giorni
lavorativi per presentarsi al posto
di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio dello
Stato.
-
Nei casi in cui occorra rimpatriare lo straniero, anche fuori dai casi di
espulsione, allo straniero puo' essere consegnato il foglio di via
obbligatorio, o concesso un termine non superiore a dieci giorni per lasciare
il territorio dello Stato dal valico indicato.
Art.
13 - Rinnovo del permesso di soggiorno.
-
Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi dell'area Schengen per motivi di
turismo non puo' essere rinnovato oltre la durata di novanta giorni, salvo che
ricorrano seri motivi di carattere umanitario o relativi a obblighi
costituzionali o internazionali.
-
Ai fini del rinnovo, la disponibilita' di un reddito da fonte lecita, sufficiente al sostentamento dello
straniero e dei familiari conviventi a carico, puo' essere accertata d'ufficio
sulla base di una dichiarazione resa dall'interessato.
-
La richiesta di rinnovo e' presentata in duplice copia. Una delle due copie e'
rilasciata al richiedente, con l'avvertenza che l'esibizione di tale copia alla
ASL e' condizione necessaria per la continuita' dei servizi sanitari.
-
Il permesso di soggiorno non puo' essere rinnovato o prorogato in caso di interruzione
del soggiorno per un periodo superiore a sei mesi o, per permessi di durata
almeno biennale, per un periodo continuativo di durata superiore alla meta' di
quella del permesso, salvo che
l'interruzione sia dipesa dalla necessita' di adempiere agli obblighi militari
o da altri gravi e comprovati motivi.
Art.
14 - Conversione del permesso di soggiorno.
-
Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi
familiari puo' essere utilizzato validamente per le altre attivita' consentite allo straniero anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di
validita' dello stesso. In particolare
a)
il permesso per lavoro subordinato puo' essere utilizzato per lavoro
autonomo, previa acquisizione del
titolo abilitativo o autorizzatorio prescritto e in presenza degli altri
requisiti previsti dalla legge, nonche' l'esercizio di attivita' lavorativa
quale socio-lavoratore di cooperative;
b)
il permesso per lavoro autonomo consente lo svolgimento di attivita' di lavoro
subordinato, previa iscrizione nelle
liste di collocamento o, se il lavoro e' in corso, previa comunicazione da
parte del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;
c)
Il permesso per motivi familiari consente l'esercizio di lavoro autonomo o
subordinato alle precedenti condizioni.
-
L'ufficio che rilascia il titolo autorizzatorio ovvero la Direzione provinciale
del lavoro comunicano alla questura, per le annotazioni di competenza, lo
svolgimento dell'attivita' nei casi in cui il permesso e' utilizzato per motivi
di versi da quelli per cui e' stato rilasciato.
-
All'atto del rinnovo il titolo
del permesso e' modificato
corrispondentemente all'attivita' svolta.
-
Il permesso per studio consente
l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato per un ammontare massimo di venti
ore settimanali, anche cumulabili
per cinquantadue settimane (per un totale annuo di 1040 ore).
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Salvo che sia diversamente stabilito da eventuali accordi in base ai quali lo
straniero e' stato ammesso agli studi in Italia, il permesso per studio o formazione puo' essere convertito, prima della scadenza, in permesso per lavoro nei
limiti delle quote fissate dai
decreti di programmazione dei flussi, previa documentazione del rapporto di
lavoro subordinato o, in caso di lavoro
autonomo, previa dimostrazione dei
requisiti previsti dal Testo unico (autorizzazioni, adempimenti, disponibilita'
finanziarie).
Art.
15 - Iscrizioni anagrafiche.
-
Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare davanti all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione
di dimora abituale, entro sessanta
giorni dal rinnovo del permesso o della carta di soggiorno. L'ufficiale di
anagrafe procede ad accertamenti ed aggiornamenti della scheda anagrafica e ne
da' comunicazione al Questore.
-
La cancellazione dalle liste anagrafiche dello straniero ha luogo, oltre che
per i motivi gia' previsti per i cittadini italiani, anche per irreperibilita'
accertata (ad esempio, per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di
dimora abituale), trascorso un anno dalla scadenza del permesso o della carta
di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere
entro trenta giorni. La cancellazione e' comunicata al Questore.
-
Iscrizioni e cancellazioni sono comunicate alla questura entro quindici giorni.
-
Nella scheda anagrafica dello straniero e' comunque inserita l'indicazione
della cittadinanza e della data di scadenza del permesso di soggiorno o di
rilascio o rinnovo della carta di soggiorno.
-
Con decreto del Ministro dell'interno e' disciplinata la comunicazione dei dati
relativi ai cittadini stranieri tra le varie amministrazioni interessate, nel
rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali. Il decreto disciplina
anche le modalita' per l'aggiornamento, da parte dei Comuni, delle posizioni
anagrafiche dei cittadini stranieri gia' iscritti nei registri della
popolazione residente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art.
16 - Richiesta della carta di soggiorno.
-
All'atto della richiesta di rilascio della carta di soggiorno lo straniero deve
indicare:
a)
le generalita';
b)
il luogo o i luoghi dove l'interessato ha dimorato nei cinque anni precedenti;
c)
il luogo di residenza;
d)
le fonti di reddito e il rispettivo ammontare.
-
La domanda deve essere corredata da
a)
copia del passaporto o del documento di identificazione rilasciato
dall'autorita' italiana da cui risultino nazionalita', anno e luogo di nascita
del richiedente;
b)
copia della dichiarazione dei redditi (o del modulo 101) per l'anno precedente,
da cui risulti un reddito non inferiore all'importo dell'assegno sociale;
c)
certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni in
procedimenti penali in corso;
d)
foto-tessera in quattro esemplari;
e)
marca da bollo, se prescritta.
-
Quando la richiesta riguardi anche i familiari dello straniero richiedente,
deve essere prodotta anche la documentazione comprovante
a)
lo stato di coniuge o di figlio minore (rilasciata dall'autorita' dello Stato
estero e autenticata dall'autorita' consolare italiana);
b)
la disponibilita' di alloggio che
soddisfi i requisiti previsti in relazione al ricongiungimento familiare (la
prova essendo rappresentata dalla certificazione prescritta dal presente
regolamento per il rilascio del visto di ingresso);
c)
il reddito, nella misura stabilita per il ricongiungimento familiare, tenuto anche conto dei redditi dei familiari
conviventi non a carico.
-
Se la carta e' richiesta in relazione a coniuge, genitore convivente o figlio
minore di cittadino italiano o comunitario, nella richiesta devono essere
indicate le generalita' di entrambi i congiunti interessati. In caso di
richiesta per il figlio minore, la richiesta stessa deve essere effettuata da
chi esercita la potesta' sul minore. I vincoli di parentela devono essere
provati con opportuna certificazione.
-
All'atto della richiesta viene rilasciata ricevuta con l'indicazione della data
utile per il ritiro della carta. La ricevuta non sostituisce la carta.
Art.
17 - Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno.
-
La carta di soggiorno e' rilasciata entro novanta giorni dalla richiesta a
condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti.
-
La carta di soggiorno e' soggetta a vidimazione, su richiesta dell'interessato,
entro dieci anni dal rilascio. La carta di soggiorno costituisce documento di identita'
personale per cinque anni dal rilascio o dal rinnovo. Il rinnovo del documento
e' effettuato su richiesta dell'interessato, corredata da nuove fotografie.
Capo
III - Espulsione e trattenimento
Art.
18 - Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione.
-
I funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che curano
l'inoltro del ricorso presentato dall'estero provvedono anche ad inviarne copia
all'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato.
-
L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' trasmettere al giudice le
proprie osservazioni.
Art.
19 - Divieto di reingresso per gli stranieri espulsi.
-
Il divieto di reingresso opera a decorrere dalla data di effettiva uscita del
territorio.
Art.
20 - Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza.
-
Il provvedimento di trattenimento e' comunicato all'interessato unitamente al
provvedimento di espulsione o respingimento. Lo straniero e' informato del
diritto di essere assistito da difensore di fiducia o, in mancanza, d'ufficio,
e di accedere al gratuito patrocinio.
-
Lo straniero e' informato del fatto che, in caso di allontanamento dal centro,
la misura sara' ripristinata con l'ausilio della forza pubblica.
-
Il trattenimento non puo' protrarsi oltre il tempo necessario per
l'allontanamento dal territorio, ne' oltre i limiti previsti dalla legge. Il
trattenimento cessa in caso di mancata convalida.
-
Lo svolgimento del procedimento di convalida non puo' essere motivo di ritardo
nell'esecuzione dell'allontanamento.
Art.
21 - Modalita' del trattenimento.
-
Devono essere garantiti, fermo restando il divieto di allontanamento dal
centro, la liberta' di colloquio
all'interno del centro e con visitatori provenienti dall'esterno, la liberta'
di corrispondenza, anche telefonica, e i diritti fondamentali della persona.
-
Nel centro sono assicurati i servizi per il mantenimento e l'assistenza degli
stranieri ospitati, i servizi sanitari essenziali, gli interventi di
socializzazione e la liberta' di culto.
-
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro,
sono stabilite le modalita' di utilizzazione dei servizi telefonici, postali e
telegrafici, nonche' i limiti di contribuzione alle spese da parte del centro.
-
Il trattenimento puo' avvenire solo presso i centri individuati in base alla
legge e presso i luoghi di cura, in caso di ricovero per urgenti necessita' di
soccorso sanitario.
-
In caso di ricovero dello straniero, o di necessita' che egli si rechi
nell'ufficio giudiziario per essere sentito dal giudice o presso la
rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero in caso di pericolo di vita di
un familiare o di un convivente residente in Italia, o per altri motivi di
carattere eccezionale, puo' essere autorizzato l'allontanamento dal centro. Il
questore provvede all'accompagnamento da parte della forza pubblica.
-
Possono accedere al centro i familiari conviventi, il difensore, i ministri di
culto, i membri di associazioni autorizzate, mediante convenzioni, a svolgere attivita' di assistenza ovvero attivita'
di sostegno nell'ambito di progetti di collaborazione concordati con il
Prefetto.
-
Il gestore e il personale del centro sono tenuti a collaborare con il questore.
Art.
22 - Funzionamento dei centri di permanenza temporanea ed assistenza.
-
Per la gestione dei centri e' possibile stipulare convenzioni con l'Ente locale
e con altri soggetti pubblici o privati.
-
Il prefetto dispone i controlli necessari sulla amministrazione e sulla
gestione del centro.
-
Nel centro sono messi a disposizione locali per l'espletamento delle attivita'
consolari.
Art.
23 - Attivita' di prima assistenza e soccorso.
-
Le attivita' di accoglienza e di assistenza, anche di carattere
igienico-sanitario, connesse al soccorso dello straniero possono essere attuate
anche al di fuori delle strutture di permanenza temporanea, per il tempo
strettamente necessario all'avvio dell'interessato alle strutture stesse o
all'adozione di specifiche forme di assistenza di competenza dello Stato.
Capo
IV - Disposizioni di carattere umanitario
Art.
24 - Servizi di accoglienza alla frontiera.
-
I servizi di accoglienza alla frontiera sono istituiti presso i valichi dove
sia stato presentato il maggior numero di domande di asilo negli ultimi tre
anni, nell'ambito delle risorse individuate dal documento programmatico.
-
I servizi di assistenza possono essere espletati anche mediante convenzioni
con associazioni di volontariato o
cooperative di solidarieta' sociale. I servizi di informazione possono essere
assicurati anche mediante sistemi automatizzati.
-
In mancanza di servizi e in caso di necessita', e' interessato l'Ente locale
perche' provveda all'accoglienza in un centro di accoglienza.
Art.
25 - Programmi di assistenza e di integrazione sociale.
-
I programmi di assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18 del
Testo unico (sul soggiorno per motivi di protezione sociale) sono finanziati
dallo Stato per il settanta per
cento e dall'Ente locale per il
trenta per cento. Il contributo dello Stato e' disposto dal Ministro per le
pari opportunita' previa valutazione della commissione appositamente istituita
presso il Dipartimento delle pari opportunita'. La Commissione verifica lo
stato di attuazione dei progetti ed esprime un parere sulle richieste di
iscrizione nell'apposita sezione del registro delle associazioni di cui
all'articolo 52, comma 1, lettera c) del presente regolamento.
Art.
26 - Convenzioni con soggetti privati.
-
I soggetti privati che vogliono svolgere le attivita' di assistenza ed
integrazione sociale di cui all'articolo 18 del Testo unico devono iscriversi
nella apposita sezione del registro delle associazioni di cui all'articolo 42 del Testo unico e stipulare
una convenzione con l'Ente locale.
-
L'Ente locale verifica il possesso dei requisiti formali e professionali per lo
svolgimento dell'attivita'. L'Ente locale dispone anche verifiche semestrali
sullo stato di attuazione del programma.
-
I soggetti convenzionati devono
a)
comunicare al Sindaco l'avvenuto inizio del programma;
b)
provvedere a tutti gli adempimenti burocratici per conto delle persone
assistite, se impossibilitate;
c)
presentare all'Ente locale un rapporto semestrale sullo stato di attuazione del programma;
d)
rispettare le norme sulla riservatezza e sulla sicurezza delle persone assistite, anche dopo la fine del programma;
e)
comunicare a Sindaco e questore eventuali interruzioni della partecipazione al
programma da parte dello straniero assistito.
Art.
27 - Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale.
-
La proposta per il rilascio del permesso per motivi di protezione sociale e'
effettuata
a)
dai servizi sociali degli enti
locali o dagli organismi iscritti
nell'apposita sezione del registro delle associazioni, che abbiano rilevato situazioni
di violenza o di grave sfruttamento
ai danni dello straniero;
b)
dal procuratore della Repubblica
nei casi in cui sia iniziato un procedimento per i fatti di violenza o di sfruttamento, nel quale
lo straniero abbia reso dichiarazioni.
-
Il questore rilascia il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale
una volta acquisiti
a)
il parere del Procuratore della Repubblica, quando tale parere sia richiesto in base al comma precedente, e non
sia stato formulato in modo da chiarire adeguatamente l'attualita' del
pericolo;
b)
il programma di assistenza ed
integrazione sociale conforme
alle prescrizioni della Commissione interministeriale appositamente istituita;
c)
l'adesione dello straniero al
programma, previa avvertenza delle conseguenze di una interruzione della
partecipazione al programma stesso;
d)
l'accettazione degli impegni
connessi al programma da parte del responsabile della struttura presso cui il
programma sara' realizzato.
-
Quando la proposta e' avanzata dai servizi sociali o dagli organismi iscritti
nell'albo delle associazioni, il questore valuta l'attualita' del pericolo anche sulla base degli elementi in essa contenuti.
Art.
28 - Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati
l'espulsione o il respingimento.
-
In caso di divieto di espulsione, e' rilasciato, secondo i casi, un permesso di soggiorno
a)
per minore eta' (minori), salva
l'iscrizione del minore di eta' inferiore a quattordici anni nel permesso di
soggiorno del genitore o dell'affidatario straniero regolarmente soggiornanti,
e salvo l'obbligo di informare il Tribunale per i minorenni in caso di minore
abbandonato;
b)
per motivi familiari (congiunti
di italiani);
c)
per cure mediche, della durata
necessaria come attestata da certificazione sanitaria (donne incinte e donne
che abbiano partorito negli ultimi sei mesi);
d)
per motivi umanitari (non
refoulement), salvo che sia possibile l'allontanamento verso uno Stato che
provveda ad accordare protezione.
Capo
V - Disciplina del lavoro
Art.
29 - Definizione delle quote di ingresso per lavoro.
-
Le quote indicate nei decreti sui flussi sono suddivise per ciascun tipo di
lavoro: lavoro subordinato, stagionale e lavoro autonomo.
-
Sono predisposti i collegamenti informativi tra uffici del lavoro, rappresentanze diplomatiche e
consolari e questure.
Art.
30 - Autorizzazione al lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.
-
L'autorizzazione al lavoro per lo straniero residente all'estero e' rilasciata,
su richiesta del datore di lavoro, dalla Direzione provinciale del lavoro.
-
La domanda deve contenere
a)
le generalita' del datore di lavoro o del titolare dell'impresa;
b)
le generalita' di ogni lavoratore che si intende assumere;
c)
l'impegno di assicurare al lavoratore il trattamento retributivo e assicurativo
previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi di lavoro applicabili;
d)
la sede dell'attivita' lavorativa;
e)
l'indicazione delle modalita' di alloggio.
-
Alla domanda devono essere allegati
a)
il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, qualora ad
assumere sia un'impresa;
b)
copia del contratto di lavoro,
condizionato al solo rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore;
c)
copia della documentazione prodotta dal datore di lavoro a fini fiscali
attestante la sua capacita' economica.
-
L'autorizzazione al lavoro e' rilasciata entro venti giorni, previa verifica
dei requisiti e del numero di richieste presentate per lo stesso periodo
rapportato alle capacita' economiche e alle necessita' relative all'attivita'
lavorativa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi
assunti.
Art.
31 - Nulla osta della questura e visto di ingresso.
-
L'autorizzazione al lavoro, unitamente alla domanda e alla documentazione
prodotta, e' presentata alla questura per l'apposizione del nulla osta ai fini
dell'ingresso. In mancanza di motivi ostativi a carico del lavoratore o del
datore di lavoro, il nulla osta
e' apposto entro venti giorni dal
ricevimento della documentazione.
-
Il nulla osta puo' essere rifiutato se il datore di lavoro risulta denunciato
per uno dei reati previsti a riguardo dal Testo unico, ovvero per uno dei reati
previsti dagli articoli 380 e 381 del c.p.p., o se sia stata applicata a suo
carico una misura cautelare.
-
L'autorizzazione corredata dal nulla osta e' spedita allo straniero che la
presenta, per il rilascio del visto,
alla rappresentanza diplomatica o consolare competente.
-
Il visto e' rilasciato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei presupposti di
cui all'articolo 5 del presente regolamento.
Art.
32 - Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia.
-
Le liste di cui all'articolo 21 del Testo unico sono aggiornate con l'anno
solare. Sono tenute distintamente per lavoratori a tempo indeterminato,
determinato e stagionale, e sulla
base della data di presentazione delle domande.
-
Le liste riportano, per ogni nominativo, il Paese d'origine, il numero
progressivo di presentazione della domanda, il tipo di rapporto di lavoro
preferito, le capacita' professionali, la conoscenza della lingua italiana o di una lingua straniera, le precedenti
esperienze lavorative, l'eventuale diritto di precedenza per lavoro stagionale.
-
I dati contenuti nelle liste sono trasmessi al Ministero del lavoro per
l'inserimento nell'Anagrafe annuale informatizzata di cui all'articolo 21 del Testo unico.
-
L'iscritto nelle liste ha diritto di ottenere dal Ministero del lavoro
l'informazione relativa alla propria posizione nella lista.
Art.
33 - Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste.
-
I dati delle liste sono messi a disposizione dei datori di lavoro e dei
sindacati.
-
Le chiamate al lavoro sono effettuate, relativamente ai lavoratori iscritti
nella lista, con le modalita' di cui agli articoli 30 e 31 del presente
regolamento.
-
Per le richieste numeriche si
procede, a parita' di requisiti professionali, nell'ordine di priorita' di
iscrizione nella lista.
Art.
34 - Prestazione di garanzia.
-
Possono prestare garanzia i cittadini italiani o stranieri regolarmente
soggiornanti, in possesso di permesso di soggiorno di durata residua non
inferiore a un anno, che dispongano
di risorse economiche adeguate e per le quali non sussista alcuno dei motivi
ostativi al rilascio di autorizzazione al lavoro.
-
La garanzia puo' essere prestata per non piu' di due stranieri per anno. Deve
riguardare
a)
l'assicurazione obbligatoria al
servizio sanitario nazionale;
b)
la disponibilita' di alloggio;
c)
la prestazione di mezzi di sostentamento in misura non inferiore all'importo
dell'assegno sociale, con i
criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b) del Testo unico;
d)
il pagamento delle spese di rimpatrio.
-
La garanzia relativa ai punti a), c) e d) deve essere prestata mediante fideiussione
o polizza assicurativa, il cui
titolo e' depositato in questura all'atto della presentazione della domanda di
autorizzazione all'ingresso. Il titolo e' restituito a seguito del diniego
dell'autorizzazione o del visto, o a seguito del rilascio del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato.
-
La garanzia relativa all'alloggio
puo' essere certificata mediante impegno di chi ne ha la disponibilita', corredato dalla documentazione relativa
all'idoneita' prevista dal presente regolamento per il rilascio del visto di
ingresso per ricongiungimento familiare.
-
La garanzia puo' essere prestata anche da associazioni professionali e sindacali e da associazioni di
volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, a
condizione che
a)
sussistano le condizioni patrimoniali e organizzative previste dall'articolo 52 e seguenti;
b)
non sussistano a carico dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi
di amministrazione e di controllo motivi ostativi al rilascio
dell'autorizzazione al lavoro;
c)
la prestazione di garanzia sia deliberata a norma dell'ordinamento
dell'associazione.
-
Regioni, enti locali e comunita' montane possono prestare garanzia nei limiti delle risorse deliberate dai
rispettivi ordinamenti.
-
In caso di garanzia prestata dalle associazioni, la domanda di autorizzazione
all'ingresso deve essere corredata da copia autentica della deliberazione
relativa alla prestazione di garanzia e della documentazione attestante la
disponibilita' di risorse, tenuto conto delle garanzie gia' prestate. In caso
di garanzia prestata da enti locali o comunita' montane e' sufficiente la copia
autentica della deliberazione.
Art.
35 - Autorizzazione all'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro.
-
La garanzia e' presentata, con la documentazione prescritta, alla questura con
l'indicazione nominativa degli stranieri. In caso di garanzia prestata da ente
o associazione, la garanzia riguarda
i soggetti in posizione piu' alta nelle liste, salvo che dalle disposizioni vigenti siano
consentite procedure diverse.
-
L'autorizzazione e' concessa, se sussistono i requisiti, e se non esistono motivi
ostativi, entro sessanta giorni.
Copia dell'autorizzazione e' trasmessa alla Direzione centrale del lavoro.
-
L'autorizzazione e' inviata al lavoratore straniero, e da questi presentata,
con la richiesta di visto, alla
rappresentanza diplomatica o consolare italiana.
-
Nell'ambito della disponibilita' delle quote, le Rappresentanze diplomatiche o
consolari rilasciano il visto di ingresso per inserimento nel mercato del
lavoro nei casi indicati nell'articolo 23, comma 4, del Testo unico, nei limiti e con le modalita'
stabilite dai decreti di programmazione dei flussi.
-
Il visto e' rilasciato entro trenta giorni, previa verifica dei presupposti di cui all'articolo 5 del presente
regolamento.
Art.
36 - Rilascio del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro.
-
Lo straniero entrato per inserimento nel mercato del lavoro deve chiedere il
permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato del lavoro e, esibendo la
scheda della domanda di permesso, l'iscrizione nelle liste di collocamento. Il permesso e' rilasciato a condizione che
l'iscrizione sia stata effettuata.
-
In presenza di un contratto di lavoro, lo straniero iscritto nelle liste di
collocamento ottiene un permesso
per lavoro subordinato della durata
a)
di due anni, in caso di rapporto
a tempo indeterminato;
b)
del rapporto di lavoro, ma comunque con scadenza non anteriore a dodici mesi
dalla data del rilascio del permesso di soggiorno originario, in caso di rapporto stagionale o a tempo determinato.
-
Alla scadenza del permesso per
inserimento nel mercato del lavoro, lo straniero che non abbia ottenuto il
permesso di soggiorno per lavoro
subordinato deve lasciare l'Italia.
Art.
37 - Iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato o
dimesso.
-
I lavoratori licenziati o dimessi prima che siano trascorsi ventiquattro
mesi dall'instaurazione del primo
rapporto di lavoro in Italia sono iscritti nelle liste di collocamento per il periodo di durata residua del permesso e,
comunque, salvo il caso di lavoratori stagionali, per un periodo non
inferiore a un anno.
-
Salvo il caso di lavoratore stagionale, il permesso di soggiorno del lavoratore licenziato o dimesso e' rinnovato
con scadenza non anteriore a un anno
dalla data di nuova iscrizione
nelle liste di collocamento.
-
Per l'ulteriore rinnovo del permesso e per l'obbligo di uscita
dal territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell'articolo
precedente.
-
Per lo straniero titolare di un permesso che abiliti al lavoro, se dichiarato invalido
civile, l'iscrizione nelle liste di
cui all'articolo 19 della legge 482/1968 equivale all'iscrizione nelle liste di
collocamento.
Art.
38 - Accesso al lavoro stagionale.
-
Le autorizzazioni al lavoro stagionale sono rilasciate entro quindici giorni dalla richiesta, con le modalita' previste
dall'articolo 30 del presente
regolamento e nel rispetto dei diritti di precedenza per il reingresso.
-
Ai fini dell'autorizzazione, i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nel
paese di provenienza alla scadenza del permesso per lavoro stagionale
rilasciato per l'anno precedente hanno diritto di precedenza presso lo stesso
datore di lavoro o nell'ambito delle stesse richieste cumulative, nonche' per
richieste senza indicazione nominativa, rispetto alle richieste presentate dai
lavoratori stranieri che non si trovano nella stessa condizione.
-
Le richieste di autorizzazione possono essere presentate anche dalle
associazioni di categoria, per conto degli associati, o da piu' datori di
lavoro, per lo stesso lavoratore straniero, per piu' periodi di lavoro nel
corso della stessa stagione. Sono ammesse nuove autorizzazioni al lavoro, anche
a richiesta di datori di lavoro diversi, nell'ambito del periodo massimo
previsto per il soggiorno.
-
L'autorizzazione al lavoro stagionale deve essere corredata dal nulla-osta
della questura secondo le disposizioni dell'articolo 31 del presente
regolamento.
-
La conversione del permesso di
soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato e' possibile solo a
partire dalla seconda stagione
regolare, nell'ambito delle quote
fissate per gli ingressi per lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato.
Art.
39 - Disposizioni relative al lavoro autonomo.
-
La richiesta di mancanza di motivi ostativi all'iscrizione in albi o registri e
agli altri adempimenti previsti per lo svolgimento di un'attivita' di lavoro
autonomo puo' essere effettuata anche dal procuratore dello straniero.
-
Oltre a quanto previsto dagli articoli 47, 48 e 49 del presente regolamento,
per le attivita' che richiedono l'accertamento di specifiche idoneita'
professionali o tecniche il Ministero (o altro organismo) competente per
materia provvede al riconoscimento dei titoli di studio o delle attestazioni di capacita' professionali
rilasciati all'estero.
-
Per la dichiarazione, relativa all'assenza di motivi ostativi, da parte
dell'autorita' competente si prescinde dalla effettiva presenza dello straniero in Italia e dal possesso del
permesso di soggiorno.
-
Lo straniero deve anche ottenere dalla Camera di commercio, industria,
agricoltura e artigianato o dall'Ordine professionale l'attestazione dei parametri
di riferimento relativi alle risorse
finanziarie necessarie per
l'esercizio della professione.
-
Dichiarazione e attestazione, unitamente a copia della domanda presentata per
ottenerla e della documentazione prodotta, devono essere presentate in questura,
anche tramite procuratore, per
l'apposizione del nulla osta ai fini dell'ingresso.
-
Il nulla osta e' apposto entro venti giorni dalla presentazione della domanda se non sussistono
motivi ostativi. La dichiarazione provvista del nulla-osta e' rilasciata
all'interessato o al suo procuratore.
-
Dichiarazione, autorizzazione e nulla osta sono presentati alla rappresentanza
consolare o diplomatica ai fini del rilascio del visto. Il visto e' rilasciato previo accertamento dei
requisiti richiesti sulla base della
documentazione fatta pervenire al M.A.E. dai ministeri competenti e dalla
competente Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.
-
Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, lo straniero titolare di un permesso
di soggiorno diverso da quelli che
consentono lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo, l'interessato puo'
chiedere la conversione del
permesso di soggiorno in permesso per lavoro autonomo. A tal fine, oltre alla
documentazione prevista dal presente articolo, e fino a quando non sara'
entrato in vigore il Sistema Informativo del Lavoro, deve essere prodotta
attestazione della Direzione provinciale del lavoro, nella quale si affermi che
la richiesta rientra nelle quote
previste dai decreti di programmazione dei flussi per lavoro autonomo.
Art.
40 - Ingresso per lavoro in casi particolari.
-
Per ciascuno dei casi particolari di ingresso per lavoro fuori quota previsti
dall'articolo 27 del Testo unico sono stabilite la durata massima
dell'autorizzazione al lavoro e del permesso di soggiorno, nonche' competenze e
modalita' di rilascio delle autorizzazioni.
-
I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono
essere convertiti, salvo che rientrino nelle previsioni per la conversione del
permesso per motivi di studio o di formazione in permesso per lavoro.
Art.
41 - Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari.
-
Sono comunicati all'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari le
autorizzazioni allo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo e le iscrizioni
nelle liste di collocamento (qualora riguardino stranieri titolari di un
permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi). Sono comunicate altresi'
le iscrizioni e variazioni anagrafiche segnalate alla questura e le assunzioni
segnalate dai datori di lavoro.
Capo
VII - Disposizioni in materia sanitaria
Art.
42 - Assistenza agli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale.
-
Lo straniero per il quale valga l'obbligo di iscriversi al Servizio sanitario
nazionale e' iscritto, con i familiari a carico, nella ASL del territorio in
cui dimora abitualmente. Per dimora abituale si intende
a)
la residenza anagrafica
ovvero,
in mancanza di essa,
b)
il domicilio che figura sul permesso di soggiorno.
La
dimora da oltre tre mesi in un centro di accoglienza e' considerata abituale.
-
L'iscrizione vale per la durata del permesso di soggiorno. Il lavoratore
stagionale e' iscritto, per tutta la durata dell'attivita' lavorativa, nella
USL del Comune fissato ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
-
Nell'iscrizione e' indicata la data di scadenza del permesso di soggiorno. L'iscrizione
non richiede rinnovo.
-
L'iscrizione cessa
a)
in caso di scadenza del permesso,
salvo che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la richiesta di
rinnovo del permesso o il permesso rinnovato;
b)
in caso di revoca o annullamento del permesso di soggiorno, o in caso di espulsione, comunicati alla USL dalla questura, salvo il caso di esibizione della documentazione
attestante la pendenza di ricorso
avverso i provvedimenti pregiudizievoli adottati.
c)
nei casi in cui vengano meno le condizioni di appartenenza alle categorie obbligatoriamente iscritte.
-
L'iscrizione non e' obbligatoria per gli stranieri di cui all'articolo 27,
comma 1, lettere a), i) e q), del Testo unico che non siano tenuti al pagamento
dell'IRPEF in Italia, ne' per i titolari di permesso di soggiorno per affari.
-
La parita' con i cittadini italiani e' estesa all'assistenza riabilitativa e
protesica.
-
L'iscrizione facoltativa al SSN
e' consentita allo straniero titolare di permesso di soggiorno di durata
superiore a tre mesi.
Art.
43 - Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario
nazionale.
-
Agli stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al Servizio sanitario nazionale, sono erogate le
prestazioni sanitarie urgenti,
alle condizioni previste dall'articolo 35, comma 1, del Testo unico. Le
prestazioni non urgenti possono
essere erogate, su richiesta, dietro pagamento delle tariffe relative.
-
Agli stranieri irregolarmente presenti sono assicurate le prestazioni sanitarie previste dall'articolo 35,
comma 3, del Testo unico.
-
Per la prescrizione e la registrazione delle prestazioni, nei limiti previsti dall'articolo 35, comma 3, del
Testo unico, per la rendicontazione di queste e per la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili, a
parita' di condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da
parte delle farmacie convenzionate e' utilizzato un codice regionale formato
dalla sigla STP (straniero
temporaneamente presente), dal codice ISTAT relativo alla struttura che lo
rilascia e da un numero progressivo attribuito al momento del rilascio. Il
codice e' riconosciuto su tutto il territorio nazionale e identifica
l'assistito per tutte le prestazioni di cui all'articolo 35, comma 3, del Testo
unico.
-
Le prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 35 del Testo unico a soggetti
privi di risorse sufficienti, incluse le quote di partecipazione alla spesa non
versate, nonche' le prestazioni lasciate insolute dallo straniero sono
rimborsate alle Aziende ospedaliere dalle ASL. Quando si tratti di prestazioni
ospedaliere urgenti o comunque essenziali il rimborso e' chiesto al Ministero
dell'interno.
-
Lo stato di indigenza puo' essere
riconosciuto sulla base di dichiarazione sostitutiva dell'interessato presentata all'ente erogante la
prestazione.
-
La richiesta di rimborso di
prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali deve essere presentata al
Ministero dell'interno con la
sola indicazione del codice regionale STP di identificazione dello straniero, della diagnosi, del tipo di
prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborso.
-
Salvo il caso di attuazione dell'articolo 20 del Testo unico (protezione
umanitaria), le procedure previste dal presente articolo per i rimborsi si
applicano anche al caso di profughi e sfollati assistiti dal servizio sanitario
nazionale sulla base di disposizioni di legge che pongono i relativi oneri a
carico dello Stato.
-
Sono fatti salve le disposizioni che disciplinano l'assistenza a stranieri e il
rimborso degli oneri relativi sulla base di accordi bilaterali.
-
Le Regioni individuano le modalita' piu' opportune perche' le cure essenziali e
continuative previste dall'articolo 35, comma 3, del Testo unico possano essere
erogate nelle strutture della medicina del territorio o nei presidi pubblici o
accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale o ospedaliera,
eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza
specifica.
Art.
44 - Ingresso e soggiorno per cure mediche.
-
In caso di ingresso per cure mediche, il deposito cauzionale per la copertura degli oneri presumibili
delle prestazioni richieste, ove richiesto, dovra' ammontare al trenta per cento della somma prevista e dovra' essere versato in lire
italiane, in euro o in dollari USA.
-
Ai fini del rilascio del visto deve essere provata, oltre a quanto gia'
previsto dall'articolo 36 del
Testo unico, anche la disponibilita' di mezzi per il pagamento delle spese di rimpatrio dell'assistito e dell'eventuale accompagnatore.
-
L'ingresso per cure mediche nell'ambito di interventi umanitari puo' aver luogo
anche in relazione a programmi approvati dalle regioni ai sensi dell'articolo
32, comma 15, della legge 449/97.
Capo
VII - Disposizioni in materia di istruzione, diritto allo studio e professioni
Art.
45 - Iscrizione scolastica.
-
L'iscrizione dei minori alla scuola dell'obbligo puo' essere richiesta, anche
per minori irregolarmente soggiornanti, in qualunque periodo
dell'anno scolastico.
-
L'iscrizione di minori privi di documentazione anagrafica o relativa al
soggiorno completa sono iscritti con riserva. L'iscrizione con riserva non
pregiudica il conseguimento dei titoli finali del corso di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identita'
dell'alunno, il titolo viene rilasciato con i dati acquisiti al momento
dell'iscrizione.
-
L'iscrizione e' disposta, d'ufficio, per la classe corrispondente all'eta'
anagrafica del minore. L'iscrizione puo' essere disposta per classe diversa, sulla base di determinazioni adottate dal collegio
dei docenti tenendo conto del diverso ordinamento degli studi (in tal caso,
iscrizione in una classe immediatamente superiore o immediatamente inferiore),
della preparazione del minore,
del corso di studi svolto, del titolo di studi posseduto.
-
Il Collegio dei docenti propone la ripartizione degli studenti stranieri nelle
classi, evitando che si formino classi con presenza straniera predominante.
-
Per l'approfondimento della conoscenza della lingua italiana possono essere
attivati corsi intensivi nell'ambito delle attivita' aggiuntive.
-
Il Consiglio di circolo o di istituto stipula convenzioni per l'attivazione di
interventi a tutela della diversita' culturale e di lingua.
-
A vantaggio degli stranieri adulti
le istituzioni scolastiche organizzano corsi di lingua, corsi per il
conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo, il diploma di qualifica o
il diploma di scuola secondaria superiore, corsi di formazione e tutte le altre iniziative previste dall'O.M.
n.455/97.
-
Il Collegio dei docenti formula proposte relative alle modalita' di
comunicazione (anche con l'apporto di mediatori culturali) con le famiglie
degli alunni stranieri.
Art.
46 - Accesso degli stranieri alle universita'.
-
Il numero di studenti stranieri ammessi all'immatricolazione e' definito da
ciascun ateneo entro il 31 dicembre di ogni anno in armonia con gli
orientamenti comunitari in materia e in coerenza con le esigenze della politica
estera di cooperazione allo sviluppo. Sono ammessi in soprannumero gli studenti stranieri beneficiari di borse di
studio assegnate, per tutta la
durata del corso, dal MAE o dai governi
dei paesi di provenienza. In caso di
corsi a numero chiuso, l'ammissione e' comunque subordinata alla verifica delle
capacita' ricettive delle strutture universitarie ed al superamento delle prove
di ammissione.
-
Ai fini del rilascio del visto di ingresso la sufficienza dei mezzi di sostentamento e' valutata considerando anche le garanzie prestate con le modalita' di cui all'articolo 34 del presente regolamento, le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o da altri
soggetti pubblici o privati italiani, o per i quali le Amministrazioni stesse o
gli altri soggetti attestino che saranno forniti allo studente straniero, a
norma del comma 5 del presente articolo (accesso agli interventi per il diritto
allo studio).
-
Sono istituiti corsi di lingua italiana ai quali sono ammessi gli studenti
entrati con visto di ingresso per studio, nell'ambito delle quote programmate,
o che rientrino nelle categorie che possono accedere all'iscrizione
universitaria (articolo 39, comma 5, del Testo unico) e che non siano in
possesso di certificazione attestante una adeguata conoscenza della lingua. Al
termine dei corsi e' rilasciato un attestato di frequenza.
-
Il rinnovo del permesso di
soggiorno per studio e' condizionato al superamento di un esame per il primo
anno, di due per i successivi. Il permesso non puo' essere rinnovato oltre il terzo
anno fuori corso. Per gravi e
documentati motivi di salute o di forza maggiore, il permesso puo' essere rinnovato anche allo
studente che abbia superato un solo esame in anni successivi al primo, fermo restando il limite del terso anno
fuori corso. Il permesso puo' essere ulteriormente rinnovato per il
conseguimento del titolo di specializzazione o di dottorato, fino a un anno oltre la durata dei corrispondenti corsi.
-
Gli studenti stranieri accedono ai servizi e agli interventi per il diritto
allo studio di cui alla legge 390/91
a parita' con gli studenti italiani.
-
Per la concessione di borse di studio, prestiti d'onore e servizi abitativi si applicano le disposizioni del D.P.C.M. emanato ai
sensi dell'articolo 4 della legge 390/91. Regioni e Universita' possono
comunque destinare una percentuale di posti agli studenti stranieri.
-
Per l'accertamento delle condizioni economiche degli studenti stranieri si applicano le
disposizioni del suddetto decreto. La certificazione e' effettuata dalle
competenti autorita' del paese
dove i redditi sono stati prodotti; la corrispondente documentazione e'
tradotta in lingua italiana dalle rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane competenti. Qualora esistano particolari difficolta', attestate
dall'Ambasciata italiana, per il rilascio della documentazione, la
certificazione puo' essere effettuata dalla rappresentanza diplomatica o
consolare estera in Italia ed e'
legalizzata dalla Prefettura.
-
Le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane rilasciano, ai fini
dell'accesso ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio, le dichiarazioni di valore, per l'accesso agli studi universitari, dei titoli
di scuola secondaria conseguiti all'estero, fornendo informazioni sul sistema
di valutazione cui fa riferimento il giudizio annotato sul titolo di studio.
Con decreto del Ministro dell'universita', di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione e del Ministro degli affari esteri, sono determinate le
tabelle di corrispondenza tra la valutazione adottata all'estero e quella
adottata in Italia.
-
Le regioni possono consentire l'accesso gratuito alle mense universitarie allo studente straniero in condizioni
(documentate) di disagio economico.
Art.
47 - Abilitazione all'esercizio della professione.
-
Specifici visti di ingresso e permessi
di soggiorno possono essere
rilasciati allo straniero laureato in Italia ai fini dell'espletamento degli esami di
abilitazione professionale.
-
Il superamento di tali esami e l'adempimento delle altre condizioni previste
dalla legge consente l'iscrizione negli albi professionali, anche in mancanza del requisito di possesso della cittadinanza
italiana, salvo che questa sia
richiesta a norma dell'articolo 37 del decreto legislativo 29/1993. L'aver
soggiornato regolarmente in Italia da almeno cinque anni costituisce titolo di
priorita' rispetto agli altri cittadini stranieri.
Art.
48 - Riconoscimento dei titoli di studio universitari conseguiti
all’estero.
-
Il riconoscimento dei titoli di accesso all'istruzione superiore, dei periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque
livello, conseguiti all'estero, e' effettuato, nell'ambito della loro
autonomia, dalle universita' e
dagli istituti di istruzione universitari, nel rispetto degli accordi e delle
convenzioni internazionali.
-
Le universita' e gli istituti di istruzione universitari si pronunciano sulla
richiesta di riconoscimento entro novanta giorni, salva la necessita' di una
fase istruttoria ulteriore della durata di trenta giorni.
-
In caso di rigetto della domanda
o di superamento dei termini
prescritti, il richiedente puo' presentare ricorso al Tar o ricorso
straordinario al Capo dello Stato, ovvero, entro il termine previsto per
questo, istanza al M.U.R.S.T., che, entro venti giorni, se ritiene l'istanza motivata,
invita l'universita' a riesaminare la richiesta o a pronunciarsi in merito.
L'universita' si pronuncia entro i successivi sessanta giorni. In caso di
ulteriore rigetto o di assenza, nei termini previsti, dell'invito al riesame,
e' ammesso il ricorso al TAR o il ricorso straordinario al Capo dello Stato.
-
Il riconoscimento dei titoli di studio di istruzione superiore per finalita' diverse da quelle previste al comma 1 e' operato in
attuazione dell'articolo 387 del Testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonche' dalle
disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di
accesso ai pubblici impieghi.
Art.
49 - Riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio della professione.
-
I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che intendono
iscriversi in Ordini, Collegi o elenchi speciali nell'ambito delle quote
definite dai decreti di programmazione dei flussi, se in possesso di un titolo
abilitante all'esercizio di una professione conseguito in un paese non appartenente all'Unione europea, possono
chiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia della professione
corrispondente.
-
Per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio della professione
conseguiti in un paese straniero si applicano le disposizioni dei decreti
legislativi 115/92 e 319/94.
-
Ove ricorrano le condizioni per l'applicazione di misure compensative, il
Ministro competente cui e' presentata la domanda di riconoscimento, sentite le
conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 115/92 e
all'articolo 14 del decreto legislativo 319/94, puo' disporre, con decreto, che
il riconoscimento sia subordinato al superamento di una prova attitudinale. Con
il medesimo decreto sono definite le modalita' di svolgimento della prova, i
contenuti della formazione aggiuntiva e le sedi dove la stessa deve essere
acquisita. Le stesse disposizioni si applicano ai fini del riconoscimento di
titoli abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive
della Comunita' europea.
Art.
50 - Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie.
-
Presso il Ministero della sanita' sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie
sprovviste di ordine o collegio
professionale.
-
Per l'iscrizione e la cancellazione da tali elenchi speciali si applicano le
disposizioni del Capo I del D.P.R. 221/50 e successive integrazioni e
modificazioni.
-
Il Ministro della sanita' pubblica ogni anno gli elenchi speciali e gli elenchi
degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti
all'esercizio di una professione sanitaria.
-
L'iscrizione in albi o elenchi speciali e' disposta previo accertamento della
conoscenza della lingua e delle principali disposizioni che regolano lo
svolgimento della professione in Italia. L'accertamento e' effettuato dagli
ordini e collegi professionali e dal Ministero della sanita', con oneri a
carico dell'interessato.
-
Presidi e istituzioni sanitarie pubblici o privati comunicano il nominativo
dello straniero assunto o comunque utilizzato entro tre giorni dall'assunzione
o dall'utilizzazione.
-
Il Ministero della sanita' provvede anche al riconoscimento, ai fini dello
svolgimento di attivita' professionale nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale, dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale,
complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione o arte
sanitaria, conseguiti in paesi non appartenenti all'Unione europea.
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La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline
sanitarie, conseguiti all'estero, e l'ammissione agli esami di diploma, di
laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di
profitto, e' limitata dal rispetto delle quote programmate per l'accesso
all'iscrizione agli albi e agli elenchi speciali. A tal fine deve essere
acquisito preventivamente il parere positivo del Ministero della sanita'.
Art.
51 - Prestazione professionale occasionale di servizi sanitari.
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(...)
Capo
VIII - Disposizioni sull'integrazione sociale
Art.
52 - Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' in favore degli
immigrati.
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Il registro tenuto presso il Dipartimento affari sociali della Presidenza del Consiglio e' diviso in tre
sezioni:
a)
enti e associazioni che svolgono attivita' per l'integrazione sociale (articolo 42 del Testo unico);
b)
enti e associazioni ammesse alla prestazione di garanzia (articolo 23 del Testo unico);
c)
enti e associazioni abilitati alla realizzazione di programmi di protezione
sociale (articolo 18 del Testo
unico).
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L'iscrizione alla sezione di cui alla lettera a) e' condizione necessaria per
l'accesso, diretto o attraverso convenzioni, ai fondi previsti dall'articolo 45
del Testo unico.
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Non possono essere iscritti nel registro enti o associazioni i cui responsabili
siano stati colpiti da misure di prevenzione o siano sottoposti a procedimenti
penali per uno dei reati previsti dal Testo unico o dagli artt. 380 e 381 del
c.p.p., ovvero siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per
uno degli stessi reati.
Art.
53 - Condizioni per l'iscrizione nel Registro.
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Possono iscriversi nella sezione di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a) del presente regolamento enti e associazioni che
possano provare
a)
fini statutari di solidarieta' e non di lucro, democraticita' dell'ordinamento interno,
elettivita' delle cariche associative, criteri di ammissione obblighi e diritti
degli aderenti; tali requisiti non sono richiesti per le ONLUS;
b)
obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto;
c)
sede legale in Italia e possibilita' di azione in Italia ed eventualmente all'estero;
d)
esperienza biennale di lavoro per l'integrazione degli stranieri.
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Possono iscriversi nella sezione di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b) del presente regolamento enti e associazioni che
possano provare
a)
disponibilita' di strutture alloggiative;
b)
disponibilita' economiche
adeguate alla prestazione di garanzia e all'eventuale rimpatrio dello straniero
(per il sostentamento dello straniero si fa riferimento all'importo
dell'assegno sociale, ovvero, per un numero di ospiti superiore a cinque, dello
stesso importo aumentato del settantacinque per cento per ciascuno di essi; il
decreto di cui all'articolo 54, comma 1, del presente regolamento indica il
numero massimo di garanzie che possono essere presentate in relazione alla
disponibilita' patrimoniale e alloggiativa).
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Possono iscriversi nella sezione di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c) del presente regolamento enti e associazioni che
possano provare
a)
disponibilita' di operatori competenti che assicurino prestazioni con carattere di continuita', ancorche'
volontarie;
b)
disponibilita' di strutture alloggiative;
c)
esistenza di rapporti con enti locali, regioni o altre istituzioni;
d)
la pianificazione di adeguati programmi di assistenza e integrazione;
e)
l'adozione di misure per la tutela dei dati personali delle persone assistite;
f)
l'assenza di condizioni interdittive relative a procedimenti penali e misure di
prevenzione, di cui all'articolo 52.
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Nella fase di prima applicazione
della legge possono iscriversi nella sezione di cui alla lettera c) solo i soggetti che abbiano gia' svolto attivita' nel settore della protezione di donne, minori e
lavoratori dalle situazioni di sfruttamento. A partire dal sessantesimo giorno
successivo al'entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi
anche soggetti privi di esperienza specifica, purche' legati in rapporto di partenariato
con uno dei soggetti gia' iscritti.
Art.
54 - Iscrizione nel Registro.
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L'iscrizione e' disposta con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale,
sentita la Commissione di cui all'articolo 25 limitatamente all'iscrizione
nella sezione di cui articolo 52, comma 1, lettera c). Il diniego e' comunicato
entro novanta giorni dalla domanda di iscrizione, trascorsi i quali vale il
silenzio-assenso.
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I soggetti iscritti nel registro inviano ogni anno, entro il 30 gennaio, una
relazione dell'attivita' svolta e segnalano ogni cambiamento sostanziale
intervenuto in relazione a ciascuno dei requisiti richiesti. Il Dipartimento
affari sociali provvede all'aggiornamento annuale del registro, anche dietro
effettuazione di controlli e richiesta di ulteriore documentazione.
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L'elenco degli iscritti e' comunicato annualmente alle regioni e alle province
autonome.
Art.
55 - Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.
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La Consulta ha sede presso il Dipartimento affari sociali. E' istituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. Possono essere invitati anche i membri dei Consigli
territoriali di cui all'articolo 3, comma 6, del Testo unico.
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I componenti della Consulta restano in carica tre anni.
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La Consulta e' convocata almeno ogni sei mesi.
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La Consulta acquisisce il parere delle associazioni ai fini della
predisposizione del documento programmatico e verifica lo stato di applicazione della legge.
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Con il decreto che istituisce la Consulta sono stabilite, sentito il Presidente
del CNEL, le modalita' di raccordo con l'organismo di cui all'articolo 56 del
presente regolamento.
Art.
56 - Organismo nazionale di coordinamento.
-
L'Organismo di cui all'articolo 42, comma 3 del Testo unico opera in
collegamento con la Consulta di cui al comma 4 dello stesso articolo, con i
Consigli territoriali per l'immigrazione e con gli altri organismi e
istituzioni, al fine di favorire l'integrazione degli stranieri e la loro
partecipazione alla vita pubblica.
-
La sua composizione e' stabilita
dal Presidente del CNEL.
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L'Organismo si avvale anche di personale ed esperti con contratto a tempo
determinato.
Art.
57 - Istituzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione.
-
E' disciplinata la composizione dei Consigli e il loro collegamento con gli
altri organismi previsti o esistenti.
Art.
58 - Fondo nazionale per le politiche migratorie.
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Il Ministro per la solidarieta' sociale ripartisce, con decreto, i finanziamenti relativi al Fondo di cui
all'articolo 45 del Testo unico in base alle seguenti quote:
a)
ottanta per cento per interventi
delle Regioni e delle province
autonome, nonche' degli enti locali, per straordinarie esigenze di integrazione
sociale determinate dall'afflusso di immigrati;
b)
venti per cento per interventi
statali (inclusi quelli richiesti
dagli artt. 20 e 46 del Testo unico).
-
Le somme stanziate dall'articolo 18
del Testo unico sono messe a disposizione del Ministro per le pari
opportunita' per interventi di
protezione sociale.
-
Una quota dei finanziamenti ottenuti dalle regioni puo' essere utilizzata per
programmi interregionali di formazione e scambio di esperienze in materia di
servizi per gli immigrati.
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Le regioni partecipano con un
contributo non inferiore al venti per cento del costo di ciascun programma.
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La ripartizione dei fondi tiene conto delle linee guida indicate nel documento
programmatico, della rilevanza della presenza di immigrati nelle diverse
regioni, delle condizioni socio-economiche delle aree di riferimento e
dell'esistenza di situazioni di disagio nelle aree urbane.
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Per la realizzazione della base informativa statistica necessaria alla
predisposizione del decreto di ripartizione, il Ministero dell'interno
trasmette i dati di interesse in suo possesso, inclusi quelli relativi ai
minori stranieri iscritti nel permesso di soggiorno dei genitori, all'ISTAT.
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I programmi predisposti dalle regioni sono finalizzati a
a)
favorire il riconoscimento dei diritti degli immigrati;
b)
favorire l'accesso al lavoro, all'abitazione, ai servizi sociali e alle
istituzioni scolastiche;
c)
prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione;
d)
tutelare l'identita' culturale, religiosa e linguistica degli stranieri;
e)
consentire un positivo reinserimento dello straniero nel paese di origine.
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Le regioni presentano una relazione annuale sugli interventi effettuati.
Art.
59 - Attivita' delle regioni e delle province autonome.
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Le regioni e le province autonome comunicano, entro sei mesi dal decreto del
Ministro per la solidarieta' sociale di cui all'articolo 58 del presente
regolamento, al Dipartimento affari sociali i programmi (durata massima: tre
anni) che intendono svolgere. La comunicazione e' condizione necessaria per
l'accesso ai finanziamenti, con l'eccezione del primo anno di applicazione
della legge.
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Ai fini dell'attuazione dei programmi, regioni e province autonome assicurano
la partecipazione delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni
iscritte nel registro di cui all'articolo 42 del Testo unico.
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In caso di mancata comunicazione
dei programmi da parte delle regioni o di mancato impegno contabile, entro
dodici mesi, delle quote assegnate, i finanziamenti sono revocati e destinati ad altre regioni.
Art.
60 - Attivita' delle amministrazioni statali.
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Gli interventi realizzati dalle amministrazioni statali sono finanziati ai
sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 58 del presente regolamento, sulla
base delle priorita' indicate dal documento programmatico.
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Ai fini dell'attuazione dei programmi, le amministrazioni possono avvalersi
della partecipazione delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni
iscritte nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), del presente
regolamento.
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Le amministrazioni statali presentano al Ministro della solidarieta' sociale,
entro un anno dall'erogazione dei finanziamenti, una relazione sull'attuazione
dei programmi.
Art.
61 - Disposizione transitoria.
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La condizione di iscrizione al registro di cui all'articolo 52, e' richiesta
solo in relazione ai finanziamenti adottati in base agli stanziamenti previsti
dagli esercizi finanziari degli anni successivi all'entrata in vigore del
presente regolamento.