Bozza 8
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dellíimmigrazione e norme sulla
condizione dello straniero e, in particolare, líart. 3 comma 4 relativo alla
definizione delle quote massime di cittadini non appartenenti allíUnione
Europea da assumere per lavoro nel territorio dello Stato;
Visto il Regolamento di attuazione del predetto Testo Unico adottato con
Decreto del Presidente della Repubblica n.394 del 31 agosto 1999;
Visto il documento programmatico relativo alla politica dellíimmigrazione
approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 luglio 1998 ed
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998, ai sensi
dellíart. 3 del predetto decreto legislativo;
Considerato che la programmazione dei flussi migratori deve tenere conto
del fabbisogno di manodopera stimato dal Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale nel documento programmatico, per il triennio 1998 ñ 2000
e dellíandamento dellíoccupazione e dei tassi di disoccupazione a livello
nazionale ai sensi dellíart. 21 del T.U. di cui al primo alinea;
Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali (come quello turistico
ñ alberghiero, agricolo, dellíedilizia, dei servizi) richiedono manodopera
straniera per lo svolgimento di lavori a tempo determinato, specialmente
stagionale,
Tenuto conto che altri settori produttivi nazionali (come quello
siderurgico, meccanico ed artigianale) richiedono la manodopera straniera
per ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato;
Tenuto conto, altresÏ, delle previsioni di inserimento di lavoratori
autonomi, anche per lo svolgimento di attivit professionale, verificate
díintesa con il Ministero dellíIndustria, Commercio ed Artigianato e con il
Ministero della Giustizia;
Considerati i ricongiungimenti familiari verificatisi nel corso dellíanno
1999, con conseguente possibilit di accesso immediato al lavoro;
Sentite la Conferenza Unificata Stato ñ Regioni e Autonomie Locali, le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
Sentite le competenti commissioni parlamentari permanenti;
Sentiti il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Ministro
degli Affari Esteri, il Ministro dellíInterno, il Ministro del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione economica, il Ministro dellíIndustria,
Commercio e Artigianato, il Ministero della Giustizia e il Ministro per la
Solidariet Sociale;
DECRETA:
Art. 1
1. Ai sensi dellíart. 3, comma 4 del T.U. 25.7.98, n. 286, per líanno 2000
sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere
stagionale, e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri non comunitari
residenti allíestero, entro una quota totale massima di n. 63.000 persone.
Art. 2
1. Nellíambito della quota massima di cui allíart. 1 Ë consentito líingresso
in Italia, per lavoro subordinato e autonomo di n 30.000 lavoratori cosÏ
ripartiti:
a) per lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato e a carattere
stagionale per n. 28.000 lavoratori, chiamati ed autorizzati
nominativamente, che provengono da qualsiasi Paese non comunitario con
esclusione dei Paesi di cui allíart.3;
b) per lavoro autonomo, anche per lo svolgimento di attivit professionale,
per n. 2000 lavoratori provenienti da qualsiasi Paese non comunitario con
esclusione dei Paesi di cui allíart.3;
.
Art. 3
1. Nellíambito della quota massima di cui allíart. 1, tenuto conto della
cooperazione in materia migratoria, Ë consentito líingresso in Italia per
motivi di lavoro subordinato o autonomo e per líinserimento nel mercato del
lavoro ad una quota di:
n.6.000 cittadini albanesi;
n.3.000 cittadini tunisini;
n.3.000 cittadini marocchini.
n.6.000 cittadini di altri Paesi, non appartenenti allíUnione Europea che
sottoscrivano specifiche intese di cooperazione in materia migratoria.
Art. 4
1. Nellíambito della quota massima di cui allíart. 1 e conformemente alle
modalit individuate dal Regolamento di attuazione del T.U. 25 luglio 1998
n. 286, Ë consentito líingresso fino ad un numero massimo di n.15.000
persone, ai sensi dellíart. 23, comma 1, 2 e 3 del predetto T.U.,
provenienti da qualsiasi Paese extracomunitario.
2. Nellíambito della residua parte di tale quota, da determinarsi sulla base
delle domande presentate dai cittadini garanti entro 60 gg. dalla
pubblicazione del presente decreto, possono essere rilasciati i permessi di
soggiorno ai sensi dellíart. 23, comma 4 del predetto T.U.
3. In tal caso, in fase di prima applicazione ed in conformit allíart. 35
del Regolamento di attuazione, i visti di ingresso possono essere rilasciati
ai lavoratori stranieri, residenti allíestero, iscritti nelle liste presso
le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane dei Paesi con i quali
siano state concluse le intese previste dallíart.21 del Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dellíimmigrazione e norme sulla
condizione dello straniero.
Art.5
1. Qualora alla data del 30 luglio 2000, si verifichino significativi
residui delle quote di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, con direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri, díintesa con i Ministri
interessati e ferma restando la quota massima di cui allíart. 1 del presente
decreto, si provveder, sulla base dellíandamento delle effettive richieste,
a rideterminare le ripartizioni numeriche stabilite.
Roma,
Il Presidente del Consiglio dei Ministri