Bozza 8

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico

delle disposizioni concernenti la disciplina dellíimmigrazione e norme sulla

condizione dello straniero e, in particolare, líart. 3 comma 4 relativo alla

definizione delle quote massime di cittadini non appartenenti allíUnione

Europea da assumere per lavoro nel territorio dello Stato;

Visto il Regolamento di attuazione del predetto Testo Unico adottato con

Decreto del Presidente della Repubblica n.394 del 31 agosto 1999;

Visto il documento programmatico relativo alla politica dellíimmigrazione

approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 luglio 1998 ed

emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998, ai sensi

dellíart. 3 del predetto decreto legislativo;

Considerato che la programmazione dei flussi migratori deve tenere conto

del fabbisogno di manodopera stimato dal Ministero del Lavoro e della

Previdenza Sociale nel documento programmatico, per il triennio 1998 ñ 2000

e dellíandamento dellíoccupazione e dei tassi di disoccupazione a livello

nazionale ai sensi dellíart. 21 del T.U. di cui al primo alinea;

Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali (come quello turistico

ñ alberghiero, agricolo, dellíedilizia, dei servizi) richiedono manodopera

straniera per lo svolgimento di lavori a tempo determinato, specialmente

stagionale,

Tenuto conto che altri settori produttivi nazionali (come quello

siderurgico, meccanico ed artigianale) richiedono la manodopera straniera

per ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato;

Tenuto conto, altresÏ, delle previsioni di inserimento di lavoratori

autonomi, anche per lo svolgimento di attivit‡ professionale, verificate

díintesa con il Ministero dellíIndustria, Commercio ed Artigianato e con il

Ministero della Giustizia;

Considerati i ricongiungimenti familiari verificatisi nel corso dellíanno

1999, con conseguente possibilit‡ di accesso immediato al lavoro;

Sentite la Conferenza Unificata Stato ñ Regioni e Autonomie Locali, le

organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente

rappresentative sul piano nazionale;

Sentite le competenti commissioni parlamentari permanenti;

Sentiti il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Ministro

degli Affari Esteri, il Ministro dellíInterno, il Ministro del Tesoro, del

Bilancio e della Programmazione economica, il Ministro dellíIndustria,

Commercio e Artigianato, il Ministero della Giustizia e il Ministro per la

Solidariet‡ Sociale;

DECRETA:

 

Art. 1

1. Ai sensi dellíart. 3, comma 4 del T.U. 25.7.98, n. 286, per líanno 2000

sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere

stagionale, e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri non comunitari

residenti allíestero, entro una quota totale massima di n. 63.000 persone.

 

Art. 2

1. Nellíambito della quota massima di cui allíart. 1 Ë consentito líingresso

in Italia, per lavoro subordinato e autonomo di n 30.000 lavoratori cosÏ

ripartiti:

a) per lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato e a carattere

stagionale per n. 28.000 lavoratori, chiamati ed autorizzati

nominativamente, che provengono da qualsiasi Paese non comunitario con

esclusione dei Paesi di cui allíart.3;

b) per lavoro autonomo, anche per lo svolgimento di attivit‡ professionale,

per n. 2000 lavoratori provenienti da qualsiasi Paese non comunitario con

esclusione dei Paesi di cui allíart.3;

.

 

Art. 3

1. Nellíambito della quota massima di cui allíart. 1, tenuto conto della

cooperazione in materia migratoria, Ë consentito líingresso in Italia per

motivi di lavoro subordinato o autonomo e per líinserimento nel mercato del

lavoro ad una quota di:

n.6.000 cittadini albanesi;

n.3.000 cittadini tunisini;

n.3.000 cittadini marocchini.

n.6.000 cittadini di altri Paesi, non appartenenti allíUnione Europea che

sottoscrivano specifiche intese di cooperazione in materia migratoria.

 

Art. 4

1. Nellíambito della quota massima di cui allíart. 1 e conformemente alle

modalit‡ individuate dal Regolamento di attuazione del T.U. 25 luglio 1998

n. 286, Ë consentito líingresso fino ad un numero massimo di n.15.000

persone, ai sensi dellíart. 23, comma 1, 2 e 3 del predetto T.U.,

provenienti da qualsiasi Paese extracomunitario.

2. Nellíambito della residua parte di tale quota, da determinarsi sulla base

delle domande presentate dai cittadini garanti entro 60 gg. dalla

pubblicazione del presente decreto, possono essere rilasciati i permessi di

soggiorno ai sensi dellíart. 23, comma 4 del predetto T.U.

3. In tal caso, in fase di prima applicazione ed in conformit‡ allíart. 35

del Regolamento di attuazione, i visti di ingresso possono essere rilasciati

ai lavoratori stranieri, residenti allíestero, iscritti nelle liste presso

le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane dei Paesi con i quali

siano state concluse le intese previste dallíart.21 del Testo Unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dellíimmigrazione e norme sulla

condizione dello straniero.

 

Art.5

1. Qualora alla data del 30 luglio 2000, si verifichino significativi

residui delle quote di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, con direttiva

del Presidente del Consiglio dei Ministri, díintesa con i Ministri

interessati e ferma restando la quota massima di cui allíart. 1 del presente

decreto, si provveder‡, sulla base dellíandamento delle effettive richieste,

a rideterminare le ripartizioni numeriche stabilite.

 

Roma,

Il Presidente del Consiglio dei Ministri