(4/10/1999)

 

PROPOSTE DI EMENDAMENTO RELATIVE AL DISEGNO DI LEGGE "NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE UMANITARIA E DI DIRITTO D’ASILO"

(approvato dal Senato il 5/11/1998 e all’esame della Commissione

Affari costituzionali della Camera)

 

Art. 2

2.1 Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, sostituire le parole

"e che, trovandosi"

con le seguenti:

"o che, comunque, trovandosi".

 

2.2 Al comma 1 dell'articolo 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

" b) allo straniero o all’apolide che non possa o non voglia avvalersi della protezione del paese del quale e' rispettivamente cittadino o residente abituale, in quanto si trova nell'effettiva necessita' di salvare se' o i propri familiari dal pericolo attuale di subire nel territorio di tale Paese danni alla propria vita o sicurezza o liberta' personale o ad altre liberta' democratiche garantite dalla Costituzione italiana, a causa di situazioni di guerra o di guerra civile o di aggressione esterna o di occupazione o di dominio straniero o di violenza generalizzata o di gravi violazioni dei diritti dell'uomo."

 

 

Art. 3

3.1 Al comma 1 dell'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"In ogni caso la Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione."

 

3.2 Al comma 9 dell'articolo 3, sostituire le parole

"Il presidente della Commissione centrale e gli altri funzionari designati a presiedere ciascuna sezione"

con le seguenti:

"Il presidente e tutti gli altri membri della Commissione centrale".

 

 

Art. 4

4.1 Dopo il comma 1 dell'articolo 4, aggiungere il seguente comma:

"1 bis. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 e al comma 6 dell'articolo 12 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, nel caso in cui lo straniero presenti, all'arrivo in Italia, domanda di asilo, e il comandante del vettore abbia dato, ove ed appena possibile, segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera."

 

4.2 Al comma 2 dell'articolo 4, sostituire le parole

"richiedere l'assistenza di un avvocato di fiducia"

con le seguenti:

"richiedere l'assistenza, anche per il procedimento di cui all'articolo 6, di un avvocato di fiducia".

 

4.3 Al comma 2 dell'articolo 4, sostituire il periodo

"La domanda e' formulata, ove necessario, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggior uso in ambito internazionale."

con il seguente:

"In fase di presentazione della domanda e del pre-esame di cui all'articolo 6 il richiedente asilo ha diritto ad esprimersi nella sua lingua o in una lingua a lui nota e ad essere assistito, ove necessario, da un interprete o, se non disponibile, da persona a conoscenza della sua lingua che dia sufficienti garanzie di affidabilita' e riservatezza."

 

4.3.1 Dopo il comma 2 dell'articolo 4 aggiungere il seguente:

"2 bis. Nessun elemento idoneo a rendere nota l'identita' del richiedente asilo puo' essere in qualsiasi forma divulgato o comunicato senza l’espressa autorizzazione scritta dell'interessato."

 

4.3.2 Il comma 5 dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente:

"5. Il richiedente asilo elegge domicilio nel territorio dello Stato."

 

4.3.3 Al comma 6 dell'articolo 4, dopo le parole

"salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 10"

inserire le seguenti:

", ovvero fino al quindicesimo giorno successivo alla espressa rinuncia da parte dell'interessato alla richiesta d'asilo".

 

4.4 Al comma 7 dell'articolo 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Al richiedente asilo in possesso di permesso di soggiorno ad altro titolo o di carta di soggiorno si applicano in ogni caso le disposizioni piu' favorevoli previste per i titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo."

 

4.5 Al comma 8 dell'articolo 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

"In tutti i casi, qualora siano presenti in Italia familiari del richiedente asilo privi di altro permesso di soggiorno valido, a ciascuno di essi e' rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per richiesta di asilo."

 

 

Art. 5

 

5.2.0 Al comma 2, dell'art.5, dopo il primo periodo inserire il seguente:

"L'ufficio del giudice tutelare competente per territorio procede alla nomina del tutore appena ricevuta notizia della presenza del minore non accompagnato richiedente asilo e comunque entro un termine massimo di 15 giorni".

 

5.2.0.1 Dopo il comma 2 dell'articolo 5, aggiungere il seguente:

"2 bis. Il tutore del minore non accompagnato richiedente asilo puo' conferire delega per atti specifici inerenti il procedimento per il riconoscimento del diritto d'asilo ad uno degli appartenenti alle organizzazioni non governative di cui all'articolo 4, comma 2."

 

5.2 Al comma 4 dell'articolo 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

"o della protezione per motivi umanitari di cui all'articolo 9, salvo che il ricongiungimento possa essere autorizzato in base ad altre disposizioni vigenti".

 

 

Art. 6

6.1.1 Al comma 1 dell'articolo 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Su richiesta dell'interessato, la responsabilita' dell'esame della domanda e' comunque attribuita all'Italia qualora la legislazione o la prassi vigenti nello Stato al quale la domanda dovrebbe esser trasferita non prevedano forme adeguate di protezione per la specifica situazione dichiarata dal richiedente stesso, in particolare nei casi in cui la domanda di asilo sia fondata sui motivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).".

 

6.1.2 Al comma 2 dell'articolo 6, prima delle parole

"Al pre-esame puo' intervenire"

inserire il seguente periodo:

"Il richiedente asilo deve essere sentito personalmente dal delegato della Commissione centrale."

 

6.4 Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"L'inammissibilita' della domanda non sussiste, tuttavia, nel caso in cui lo Stato firmatario della Convenzione di Ginevra non dia sufficienti garanzie per l'ammissione dell'interessato ad una procedura equa ed imparziale per la determinazione dello status di rifugiato, ovvero quando la legislazione o la prassi vigenti nello Stato firmatario della Convenzione di Ginevra non prevedano forme adeguate di protezione per la specifica situazione dichiarata dal richiedente, in particolare nei casi in cui la domanda di asilo sia fondata sui motivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);"

 

6.5 Al comma 4 dell'articolo 6, sopprimere la lettera c) e riformulare, corrispondentemente la lettera d) nel modo seguente:

"d) risulti perseguito, da un tribunale internazionale istituito in applicazione di accordi internazionali cui l'Italia aderisce, per un crimine contro la pace o contro l'umanita' o un crimine di guerra o un grave delitto di diritto comune commesso all'estero;".

 

6.7 Al comma 4 dell'articolo 6, sopprimere la lettera e).

 

6.10 Al comma 5 dell'articolo 6, sopprimere la lettera b).

 

6.11 Al comma 5 dell'articolo 6, sopprimere la lettera c).

 

6.12 Al comma 5 dell'articolo 6, sopprimere la lettera d).

 

6.14 Al comma 7 dell'articolo 6, sostituire le parole

"La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il pre-esame si sia concluso positivamente. In caso di esito negativo"

con le seguenti:

"I provvedimenti che dichiarano l'inammissibilita' o la manifesta infondatezza della domanda o con cui si decide di attribuire all'Italia l'esame della domanda o di chiedere il trasferimento della domanda ad altro Stato sono adottati dal delegato con atto scritto e motivato consegnato all'interessato unitamente ad una traduzione in lingua a lui conosciuta, recante anche le modalità di impugnazione. Trascorse settantadue ore dall'adozione del provvedimento senza che sia stato impugnato ai sensi del comma 8, in caso di esito positivo del pre-esame la domanda e' trasmessa immediatamente alla Commissione centrale per l'esame di cui all'articolo 7. In caso di dichiarazione di inammissibilita' o di manifesta infondatezza della domanda, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia,".

 

6.15 Il comma 8 dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente:

"8. Avverso i provvedimenti adottati dal delegato della Commissione centrale puo' essere presentato ricorso al giudice ordinario. Il ricorso deve essere presentato entro settantadue ore dal ricevimento del provvedimento e puo' essere presentato direttamente dall'interessato in lingua straniera e per le vie brevi e contestualmente al ricevimento del provvedimento. La presentazione del ricorso sospende il provvedimento. Il giudice decide con provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l’interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Tutti gli atti concernenti il procedimento giurisdizionale previsto nel presente comma sono esenti da ogni imposta o tributo."

 

6.16 Al comma 9 dell'articolo 6, sostituire le parole

"il questore o il dirigente del posto di frontiera dispone il trattenimento del richiedente"

con le seguenti:

"nonche' nelle more dell'allontanamento dal territorio dello Stato del richiedente o in caso di presentazione di un ricorso ai sensi del comma 8, il questore o il dirigente del posto di frontiera possono disporre il trattenimento del richiedente"

 

6.17 All'articolo 6, sostituire il comma 11 con il seguente:

"11. Sono istituiti appositi centri di permanenza temporanea e assistenza per i richiedenti asilo ed i loro familiari, con ogni possibile agevolazione, compatibile con la vigilanza, della vita familiare e sociale e dei contatti con gli appartenenti alle organizzazioni di cui al comma 2. Le modalita' per la gestione dei centri per richiedenti asilo sono definite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale.".

Corrispondentemente, al comma 9 dell'articolo 6, sostituire le parole

"presso la piu' vicina sezione speciale per i richiedenti asilo nei centri di permanenza temporanea ed assistenza"

con le seguenti:

"presso il piu' vicino centro di permanenza temporanea ed assistenza per richiedenti asilo",

al comma 10 dell'articolo 6, sostituire le parole

"nella sezione speciale del centro"

con le seguenti

"nel centro"

e al comma 12 dell'articolo 6, sostituire le parole

"alle sezioni speciali dei centri di permanenza"

con le seguenti:

"ai centri di permanenza".

 

 

Art. 7

7.1 All'articolo 7, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"11. Salvo che si applichi una delle clausole di esclusione di cui all'articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Ginevra, il diritto d'asilo e' esteso, su richiesta, al coniuge non legalmente separato e al figlio minore non coniugato del rifugiato. Ai fini dell'applicazione di questa disposizione, la persona che, nell'ambito di una relazione stabile e durevole, conviveva con il rifugiato legalmente separato o non coniugato nel paese del quale questi e' cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, e' equiparata al coniuge non legalmente separato."

 

 

Art. 8

8.1 Al comma 6 aggiungere, in fine, le seguenti parole:

"o che abbiano espressamente rinunciato alla richiesta di asilo".

 

Artt. 8 e 9

8-9.1 Al comma 1, lettera c), dell'articolo 8, sostituire le parole

"provvedimento di temporanea impossibilità al rimpatrio"

con le seguenti:

"provvedimento di protezione per motivi umanitari".

Corrispondentemente, all'articolo 9, sostituire la rubrica con la seguente:

"Protezione per motivi umanitari",

Inoltre, al comma 1, sostituire le parole

"decidere che sussiste l'impossibilità temporanea al rimpatrio"

con le seguenti:

"adottare un provvedimento di protezione per motivi umanitari",

al comma 2, sostituire le parole

"Il provvedimento di impossibilita' temporanea al rimpatrio da' titolo ad una autorizzazione al soggiorno per il medesimo motivo"

con le seguenti:

"Il provvedimento di protezione per motivi umanitari da' titolo ad un permesso di soggiorno per asilo umanitario",

al comma 2, sostituire le parole

"condizioni di impossibilità al rimpatrio"

con le seguenti

"condizioni di cui al comma 1"

e al comma 3, sostituire le parole

"provvedimento di impossibilita' temporanea al rimpatrio previsto dal comma 2"

con le seguenti:

"provvedimento di protezione per motivi umanitari di cui al presente articolo".

 

 

Art. 10

10.0 Al comma 1 dell'articolo 10, sostituire le parole

"tribunale amministrativo regionale"

con le seguenti:

"tribunale ordinario".

Corrispondentemente, il comma 2 dell'articolo 10 e' sostituito dal seguente:

"2. Per lo svolgimento dei procedimenti previsti dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dalla Sezione II del Capo I del Titolo IV del Libro II del codice di procedura civile. Nel giudizio sono comunque consentiti l’interrogatorio del ricorrente e l’assunzione di ogni altro mezzo di prova. Il ricorso deve essere altresì notificato alla Commissione centrale, la quale ha l’obbligo di inviare immediatamente al ricorrente e al tribunale copia di tutti gli atti in suo possesso relativi alla domanda di asilo e può, per il tramite dell’Avvocatura dello stato, far depositare in cancelleria, almeno dieci giorni prima dell’udienza di discussione, ogni controdeduzione.".

Inoltre, al comma 3 dell'articolo 10, le parole

"amministrativo regionale"

sono soppresse; al comma 5, le parole

"al Consiglio di Stato"

sono sostituite dalle seguenti:

"in appello",

e, al comma 6, le parole

"il procedimento giurisdizionale di fronte al tribunale amministrativo regionale"

sono sotituite dalle seguenti:

"il ricorso di cui al comma 1".

Infine, il comma 7 e' sostituito dal seguente:

"7. La sentenza del giudice che accoglie il ricorso dichiara espressamente che sussistono le circostanze indicate nell’articolo 2 per il riconoscimento del diritto d’asilo e sostituisce a tutti gli effetti l’analoga decisione della Commissione."

 

10.0.1 Al comma 5 dell'articolo 10 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

"La sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 puo' essere chiesta dal richiedente asilo, contestualmente alla presentazione del ricorso in appello, con istanza motivata. Il presidente del tribunale si pronuncia sull'istanza di sospensione entro 15 giorni dal deposito del ricorso.".

 

10.1 Al comma 1 dell'articolo 10, dopo le parole

"consente all'interessato"

inserire le seguenti:

"e ai suoi familiari in possesso del permesso per richiesta di asilo".

 

10.1.1 Al comma 1 dell'articolo 10, sostituire le parole

"richiedere un permesso di soggiorno per motivi di giustizia"

con le seguenti:

"richiedere la proroga del permesso di soggiorno".

Corrispondentemente, al comma 6 dell'articolo 13, sostituire le parole

"concesso per motivi di giustizia, ai sensi del predetto articolo 10,"

con le seguenti:

"prorogato ai sensi del predetto articolo 10".

 

10.2 Al comma 1 dell'articolo 10 sopprimere le parole

"o di tutela delle relazioni internazionali".

 

10.3 All'articolo 10, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"8. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti nel presente articolo sono esenti da ogni imposta o tributo."

 

 

Art. 13

13.1 Al comma 4 dell'articolo 13, dopo le parole

"purche' ne sussistano i presupposti in base alle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno di stranieri in Italia"

inserire le seguenti:

"o sussistano rilevanti motivi di carattere umanitario".

 

13.2 Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente articolo:

"Art. 13 bis.

(Limiti al provvedimento di respingimento e di espulsione dal territorio dello stato)

1. Lo straniero al quale sia stato riconosciuto il diritto d'asilo puo' essere espulso dal territorio dello Stato solo per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, salvo che sia divenuta definitva l'estinzione del diritto d'asilo. La medesima disposizione si applica allo straniero che abbia presentato domanda di asilo, per tutto il tempo necessario per il procedimento di riconoscimento del diritto di asilo e per gli eventuali procedimenti giurisdizionali."

 

 

Art. 14

14.1.1 Al comma 4 dell'articolo 14, sostituire le parole:

"ha fissato la propria residenza"

con le seguenti:

"ha eletto il proprio domicilio".

 

14.2 Al comma 7 dell'articolo 14, sostituire le parole

"Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo sono assicurate gratuitamente tutte le prestazioni"

con le seguenti

"Allo straniero al quale e' rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo sono assicurate gratuitamente, per tutta la durata del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo incluso il tempo necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali, tutte le prestazioni"

 

14.3 All'articolo 14, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"8. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, di concerto con i Ministri competenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, un regolamento inteso a definire i contributi a favore delle organizzazioni che intervengno, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 e del comma 2 dell'articolo 6, nella fase di presentazione delle domande di asilo e del relativo pre-esame."

 

Art. 15

15.1 Sostituire il comma 1 dell'articolo 15 con il seguente:

"1. Il titolare del diritto di asilo e lo straniero per il quale e' adottato il provvedimento di protezione per motivi umanitari di cui all'articolo 9 o che sia stato accolto sulla base di misure straordinarie di accoglienza temporanea di cui all'articolo del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, hanno diritto al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui e' consentito il ricongiungimento con familiari stranieri del cittadino italiano. Al familiare per il quale puo' essere chiesto il ricongiungimento, se gia' presente in Italia, e' rilasciato su richiesta, un permesso di soggiorno per motivi familiari, anche a prescindere dal possesso di altro valido titolo di soggiorno. Ai fini del ricongiungimento familiare e del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, la persona che, nell'ambito di una relazione stabile e durevole, conviveva con il titolare del diritto d'asilo legalmente separato o non coniugato nel paese del quale questi e' cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, e' equiparata al coniuge non legalmente separato."

 

15.1.1 Al comma 5 dell'articolo 15, sostituire le parole

"secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 2"

con le seguenti:

"secondo le modalita' previste dall'articolo 34 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286".

15.2 Sostituire il comma 6 dell'articolo 15 con il seguente:

"6. Le disposizioni, le misure e i diritti di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo si estendono ai familiari ricongiunti e a quelli che hanno ottenuto il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi del comma 1, nonche' al titolare di permesso di soggiorno per motivi di giustizia rilasciato ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 e ai suoi familiari regolarmente soggiornanti in Italia."

 

 

Art.16

16.1 Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

"Art.16 bis

(Convenzioni con organizzazioni non governative)

1. Il Ministro dell'interno puo' stipulare, per particolari esigenze, convenzioni con organismi non governativi per assicurare gli interventi di integrazione e assistenza previsti dagli articoli 14, 15 e 16 della presente legge.".