Norme in materia di diritto d'asilo.

C. 5381 Governo, approvato dal Senato, C. 3439 Fei, C. 5463 Garra, C. 5480

Armaroli e C. 6018 Fontanini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 5 ottobre 1998.

Giacomo GARRA (FI), nel rilevare l'opportunità di garantire il diritto di asilo nei confronti di quei

soggetti che effettivamente si vedono negati i diritti di libertà e i diritti politici nei rispettivi paesi di

origine, ritiene, tuttavia, necessario che l'ingresso in Italia dei rifugiati sia sottoposto a severi controlli,

per evitare un uso strumentale del diritto di asilo. Non vorrebbe, infatti, che dietro la figura dei rifugiati

si celassero, in realtà, pericolosi soggetti criminali. Occorre, pertanto, che gli ingressi dei rifugiati siano

opportunamente controllati, sia per quanto concerne coloro che si avvalgono della disciplina

dell'immigrazione, sia per chi si avvale delle norme in materia di diritto di asilo.

Quanto al merito del provvedimento, non condivide la possibilità di chiedere il diritto di asilo nel nostro

paese per quei soggetti cui sia già stato riconosciuto il medesimo diritto in altro Stato. In merito ai

requisiti necessari per presentare la domanda di asilo, riterrebbe opportuno prevedere un periodo

minimo di permanenza in un determinato paese per quei soggetti provenienti da uno Stato diverso

rispetto a quello di origine. Si sofferma, poi, sulle cause ostative al riconoscimento del diritto di asilo

previste nella Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati,

 

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firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, rilevando l'opportunità di recepirle nel testo. Ritiene, altresì,

necessario coordinare il contenuto delle disposizioni in materia di condanne penali con quanto previsto

dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale. Richiama inoltre la sua proposta di legge C.

5463, in cui si prevede che chi è stato destinatario di mandato di cattura internazionale non possa

ottenere in Italia il riconoscimento del diritto di asilo.

Antonio SODA (DS-U), relatore, interrompendo, giudica farneticante quest'ultima considerazione del

deputato Garra e gli domanda se a Benazir Bhutto, destinataria di un mandato di cattura internazionale,

dovrebbe essere negato, in caso di richiesta, il diritto di asilo nel nostro paese.

Giacomo GARRA (FI) chiede al relatore di poter concludere il proprio intervento senza interruzioni,

rilevando che le disposizioni concernenti i procedimenti in corso sembrano state elaborate ad hoc per

risolvere il ´caso Ocalanª. Ritiene, peraltro, ingiustificate le critiche del relatore nei suoi confronti,

ritenendo che un soggetto colpito da un mandato di cattura internazionale possa, con grande

probabilità, creare problemi di ordine pubblico nel nostro paese. Al riguardo, precisa che il mandato di

cattura, essendo internazionale, non deve provenire dal paese d'origine del richiedente.

Si sofferma, poi, sulla procedura volta al riconoscimento del diritto di asilo, che considera

eccessivamente dettagliata: al riguardo, esprime l'opportunità di rimettere le modalità di attuazione del

provvedimento ad una fonte normativa secondaria, evitando in tal modo di inserire disposizioni

organizzative e di dettaglio in un testo di legge. In materia di tutela, dissente anche dalle considerazioni

del deputato Fei, in quanto gli interessi che possono farsi valere dinanzi al giudice amministrativo non

possono avere il rango di veri e propri diritti soggettivi, perché in tal caso il giudice competente sarebbe

un altro. Non condivide, altresì, la rimessione ai tribunali amministrativi regionali competenti per

territorio del ricorso avverso il provvedimento di diniego della Commissione centrale, preferendo ad

essa una competenza esclusiva del TAR del Lazio, anche al fine di un orientamento giurisprudenziale

univoco in materia. Considera, poi, eccessivamente ristretto il termine per la presentazione del ricorso,

ritenendo che esso possa compromettere l'efficacia della disposizione. Ritiene, inoltre, opportuno che

nelle controversie concernenti il diritto di asilo sia stabilito un termine piuttosto breve tra l'udienza e il

deposito della sentenza. Rileva, poi, la necessità di valutare attentamente le cause ostative al

riconoscimento del diritto di asilo, per evitare l'ingresso nel paese di criminali o terroristi. In

conclusione, non condivide la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che prevede tra i

requisiti necessari per il riconoscimento del diritto di asilo, che al soggetto richiedente sia impedito

l'esercizio effettivo delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione: ciò, infatti, equivarrebbe ad

un riconoscimento del diritto di asilo nei confronti di un numero indeterminato di persone. Propone,

pertanto, di eliminare dal testo l'espressione: ´garantite dalla Costituzioneª.

Lucio TESTA (D-U) rileva che il provvedimento dà piena attuazione, dopo oltre cinquant'anni, al

dettato costituzionale, garantendo, altresì, il recepimento nell'ordinamento italiano di disposizioni

contenute in numerosi trattati internazionali. Si tratta di un disegno di legge avente un contenuto

largamente condivisibile, volto a colmare una lacuna del nostro ordinamento giuridico in materia di

protezione umanitaria e di diritto di asilo. Il provvedimento, già approvato dal Senato, appare anche

opportuno in quanto evita che il diritto di asilo si confonda con l'emigrazione determinata da motivi

economici.

In merito alle osservazioni del deputato Garra concernenti l'articolo 2, comma 1, lettera b), fa presente

che dopo l'espressione: ´libertà democratiche garantite

 

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dalla Costituzione italianaª, si prevede che il soggetto richiedente sia esposto a pericolo attuale per la

vita propria o di propri familiari ovvero a gravi restrizioni della libertà personale. Sottolinea, poi, in

riferimento alla procedura, che il pre-esame della domanda, previsto anche nei trattati internazionali, è

di grande utilità, permettendo di discernere le richieste di asilo basate su ragioni concrete, da quelle

strumentali, e determina, in caso di esito positivo, la rimessione alla Commissione centrale. Rileva,

inoltre, che la decisione sulla richiesta di asilo è impugnabile solo dopo l'esame della Commissione

centrale e, in tal caso, solo in caso di diniego della domanda stessa. In tale prospettiva, ritiene

opportuno ricordare il disposto dell'articolo 6, comma 6, che prevede, in sede di pre-esame, che la

domanda è comunque ritenuta ammissibile e non manifestamente infondata, nel caso in cui per il

richiedente asilo sussista l'impossibilità di essere riammesso nello Stato di provenienza o il pericolo di

un pregiudizio per la vita o per la libertà personale o il pericolo di incorrere in trattamenti inumani o

degradanti ovvero il rischio di essere rinviato in un altro Stato dove potrebbe essere esposto ad

analoghe situazioni di pericolo. Rileva che, se non fosse previsto il pre-esame, basterebbe chiedere il

diritto d'asilo alle frontiere italiane per essere ammessi nel territorio nazionale e restarvi a lungo.

Giacomo GARRA (FI), interrompendo, rileva l'eccessiva lunghezza dell'articolo 6.

Lucio TESTA (D-U) fa presente al deputato Garra che l'articolo 6 riproduce, quanto alla procedura, il

contenuto di numerosi trattati internazionali. Rileva, poi, che il provvedimento in esame prevede anche

misure di carattere assistenziale in favore dei richiedenti asilo che, al momento attuale, devono invece

ricorrere alle associazioni di volontariato. In conclusione, nel ribadire la valutazione positiva del suo

gruppo sul disegno di legge, auspica che si evitino strumentalizzazioni del diritto di asilo.

Sandra FEI (AN), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di poter disporre della documentazione

concernente il vertice di Tampere, svoltosi recentemente in Finlandia, nonché della proposta di

modifica della direttiva europea in materia di diritto di asilo politico, al fine di poterle attentamente

valutare in sede di Comitato ristretto.

Raffaele CANANZI, presidente, auspica che il Governo possa fornire alla Commissione la

documentazione richiesta dal deputato Fei, che sarà senza dubbio utile per comprendere l'evoluzione

della legislazione comunitaria in materia.

Antonio SODA (DS-U), relatore, riferendosi all'intervento svolto dal deputato Fei nella seduta del 5

ottobre scorso, fa presente di non condividere i rilievi critici concernenti le sentenze della Corte di

cassazione e della Corte costituzionale. Rileva, poi, che nel testo approvato dal Senato non vi è alcuna

confusione tra il diritto di asilo quale diritto individuale o quale diritto collettivo, essendo esso

considerato senz'altro quale diritto soggettivo. Non ritiene, inoltre, che il provvedimento sia in

contrasto con la Convenzione di Dublino. Quanto al riferimento alla condizione socio-politica del paese

di provenienza del richiedente asilo, fa presente che si tratta di una valutazione fondamentale per

comprendere la situazione dei soggetti che hanno presentato la domanda.

In merito alle osservazioni del deputato Garra, rileva che lo scopo del provvedimento non è quello di

tutelare il paese nei confronti dei rifugiati, bensì quello di tutelare questi ultimi. Fa inoltre presente che

l'articolo 6, comma 4, lettera a), prevede espressamente che la domanda di asilo possa essere

dichiarata inammissibile qualora il richiedente sia già stato riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli

assicuri adeguata protezione. In riferimento alla questione del mandato di cattura internazionale, rileva

che il provvedimento prevede espressamente il diniego della domanda nel caso in cui il

 

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richiedente risulti perseguito da un tribunale internazionale istituito in applicazione di accordi

internazionali cui l'Italia aderisce. Al riguardo, non comprende per quali ragioni i gruppi del Polo

facciano riferimento al giusto processo solo in determinati casi. In materia di tutela, ritiene opportuno

valutare congiuntamente il disposto degli articoli 24 e 113 della Costituzione, osservando che il diritto

di asilo è un diritto soggettivo costituzionalmente garantito allo straniero e non un interesse legittimo.

Raffaele CANANZI, presidente, ricorda, in materia di ricorsi, il contenuto del comma 7 dell'articolo

10, che prevede che il giudice amministrativo abbia in tal caso giurisdizione esclusiva estesa al merito.

Antonio SODA (DS-U), relatore, rileva poi di non condividere l'ipotesi di concentrare la competenza

presso il TAR del Lazio, ritenendo che in tal caso vi sarebbe una limitazione anche territoriale della

tutela del diritto.

Giacomo GARRA (FI) fa presente che nell'ambito delle posizioni giuridiche soggettive, tra il diritto

soggettivo e l'interesse legittimo, vi sono varie figure intermedie, come ad esempio i diritti in attesa di

espansione e i diritti cosiddetti affievoliti. Ritiene, pertanto, che il soggetto richiedente, nelle more della

decisione sul riconoscimento del diritto di asilo, sia titolare esclusivamente di un diritto in attesa di

espansione.

Raffaele CANANZI, presidente, rileva che l'articolo 10, terzo comma, della Costituzione considera

l'asilo quale vero e proprio diritto, disciplinandolo, peraltro, nell'ambito dei princìpi fondamentali.

Antonio SODA (DS-U), relatore, ritiene che il diritto di asilo possa considerarsi un diritto soggettivo

rinforzato.

Giacomo GARRA (FI) ritiene che, in astratto, possa parlarsi di un diritto soggettivo che, tuttavia, per

diventare attuale deve essere sottoposto ad un vaglio di ammissibilità.

Antonio SODA (DS-U), relatore, ritiene possibile individuare una procedura che consenta di ottenere

una decisione sulla richiesta di asilo in tempi brevi, prevedendo il ricorso al giudice amministrativo o al

tribunale e dotando la sentenza di un'efficacia immediatamente esecutiva.

Concorda, poi, sulla necessità di valutare il contenuto del provvedimento anche alla luce della

documentazione sul vertice di Tampere e della legislazione comunitaria in fieri.

Giacomo GARRA (FI) fa presente al relatore che, per quanto concerne il mandato di cattura

internazionale, sarebbe favorevole alla previsione di un diniego del diritto di asilo nel caso in cui il

soggetto richiedente fosse colpito da un mandato di cattura proveniente da uno Stato dell'Unione

europea.

Raffaele CANANZI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.