Norme in materia di diritto d'asilo.
C. 5381 Governo, approvato dal Senato, C. 3439 Fei, C. 5463 Garra, C. 5480
Armaroli e C. 6018 Fontanini.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 5 ottobre 1998.
Giacomo GARRA (FI), nel rilevare l'opportunità di garantire il diritto di asilo nei confronti di quei
soggetti che effettivamente si vedono negati i diritti di libertà e i diritti politici nei rispettivi paesi di
origine, ritiene, tuttavia, necessario che l'ingresso in Italia dei rifugiati sia sottoposto a severi controlli,
per evitare un uso strumentale del diritto di asilo. Non vorrebbe, infatti, che dietro la figura dei rifugiati
si celassero, in realtà, pericolosi soggetti criminali. Occorre, pertanto, che gli ingressi dei rifugiati siano
opportunamente controllati, sia per quanto concerne coloro che si avvalgono della disciplina
dell'immigrazione, sia per chi si avvale delle norme in materia di diritto di asilo.
Quanto al merito del provvedimento, non condivide la possibilità di chiedere il diritto di asilo nel nostro
paese per quei soggetti cui sia già stato riconosciuto il medesimo diritto in altro Stato. In merito ai
requisiti necessari per presentare la domanda di asilo, riterrebbe opportuno prevedere un periodo
minimo di permanenza in un determinato paese per quei soggetti provenienti da uno Stato diverso
rispetto a quello di origine. Si sofferma, poi, sulle cause ostative al riconoscimento del diritto di asilo
previste nella Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati,
Pag. 11
firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, rilevando l'opportunità di recepirle nel testo. Ritiene, altresì,
necessario coordinare il contenuto delle disposizioni in materia di condanne penali con quanto previsto
dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale. Richiama inoltre la sua proposta di legge C.
5463, in cui si prevede che chi è stato destinatario di mandato di cattura internazionale non possa
ottenere in Italia il riconoscimento del diritto di asilo.
Antonio SODA (DS-U), relatore, interrompendo, giudica farneticante quest'ultima considerazione del
deputato Garra e gli domanda se a Benazir Bhutto, destinataria di un mandato di cattura internazionale,
dovrebbe essere negato, in caso di richiesta, il diritto di asilo nel nostro paese.
Giacomo GARRA (FI) chiede al relatore di poter concludere il proprio intervento senza interruzioni,
rilevando che le disposizioni concernenti i procedimenti in corso sembrano state elaborate ad hoc per
risolvere il ´caso Ocalanª. Ritiene, peraltro, ingiustificate le critiche del relatore nei suoi confronti,
ritenendo che un soggetto colpito da un mandato di cattura internazionale possa, con grande
probabilità, creare problemi di ordine pubblico nel nostro paese. Al riguardo, precisa che il mandato di
cattura, essendo internazionale, non deve provenire dal paese d'origine del richiedente.
Si sofferma, poi, sulla procedura volta al riconoscimento del diritto di asilo, che considera
eccessivamente dettagliata: al riguardo, esprime l'opportunità di rimettere le modalità di attuazione del
provvedimento ad una fonte normativa secondaria, evitando in tal modo di inserire disposizioni
organizzative e di dettaglio in un testo di legge. In materia di tutela, dissente anche dalle considerazioni
del deputato Fei, in quanto gli interessi che possono farsi valere dinanzi al giudice amministrativo non
possono avere il rango di veri e propri diritti soggettivi, perché in tal caso il giudice competente sarebbe
un altro. Non condivide, altresì, la rimessione ai tribunali amministrativi regionali competenti per
territorio del ricorso avverso il provvedimento di diniego della Commissione centrale, preferendo ad
essa una competenza esclusiva del TAR del Lazio, anche al fine di un orientamento giurisprudenziale
univoco in materia. Considera, poi, eccessivamente ristretto il termine per la presentazione del ricorso,
ritenendo che esso possa compromettere l'efficacia della disposizione. Ritiene, inoltre, opportuno che
nelle controversie concernenti il diritto di asilo sia stabilito un termine piuttosto breve tra l'udienza e il
deposito della sentenza. Rileva, poi, la necessità di valutare attentamente le cause ostative al
riconoscimento del diritto di asilo, per evitare l'ingresso nel paese di criminali o terroristi. In
conclusione, non condivide la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che prevede tra i
requisiti necessari per il riconoscimento del diritto di asilo, che al soggetto richiedente sia impedito
l'esercizio effettivo delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione: ciò, infatti, equivarrebbe ad
un riconoscimento del diritto di asilo nei confronti di un numero indeterminato di persone. Propone,
pertanto, di eliminare dal testo l'espressione: ´garantite dalla Costituzioneª.
Lucio TESTA (D-U) rileva che il provvedimento dà piena attuazione, dopo oltre cinquant'anni, al
dettato costituzionale, garantendo, altresì, il recepimento nell'ordinamento italiano di disposizioni
contenute in numerosi trattati internazionali. Si tratta di un disegno di legge avente un contenuto
largamente condivisibile, volto a colmare una lacuna del nostro ordinamento giuridico in materia di
protezione umanitaria e di diritto di asilo. Il provvedimento, già approvato dal Senato, appare anche
opportuno in quanto evita che il diritto di asilo si confonda con l'emigrazione determinata da motivi
economici.
In merito alle osservazioni del deputato Garra concernenti l'articolo 2, comma 1, lettera b), fa presente
che dopo l'espressione: ´libertà democratiche garantite
Pag. 12
dalla Costituzione italianaª, si prevede che il soggetto richiedente sia esposto a pericolo attuale per la
vita propria o di propri familiari ovvero a gravi restrizioni della libertà personale. Sottolinea, poi, in
riferimento alla procedura, che il pre-esame della domanda, previsto anche nei trattati internazionali, è
di grande utilità, permettendo di discernere le richieste di asilo basate su ragioni concrete, da quelle
strumentali, e determina, in caso di esito positivo, la rimessione alla Commissione centrale. Rileva,
inoltre, che la decisione sulla richiesta di asilo è impugnabile solo dopo l'esame della Commissione
centrale e, in tal caso, solo in caso di diniego della domanda stessa. In tale prospettiva, ritiene
opportuno ricordare il disposto dell'articolo 6, comma 6, che prevede, in sede di pre-esame, che la
domanda è comunque ritenuta ammissibile e non manifestamente infondata, nel caso in cui per il
richiedente asilo sussista l'impossibilità di essere riammesso nello Stato di provenienza o il pericolo di
un pregiudizio per la vita o per la libertà personale o il pericolo di incorrere in trattamenti inumani o
degradanti ovvero il rischio di essere rinviato in un altro Stato dove potrebbe essere esposto ad
analoghe situazioni di pericolo. Rileva che, se non fosse previsto il pre-esame, basterebbe chiedere il
diritto d'asilo alle frontiere italiane per essere ammessi nel territorio nazionale e restarvi a lungo.
Giacomo GARRA (FI), interrompendo, rileva l'eccessiva lunghezza dell'articolo 6.
Lucio TESTA (D-U) fa presente al deputato Garra che l'articolo 6 riproduce, quanto alla procedura, il
contenuto di numerosi trattati internazionali. Rileva, poi, che il provvedimento in esame prevede anche
misure di carattere assistenziale in favore dei richiedenti asilo che, al momento attuale, devono invece
ricorrere alle associazioni di volontariato. In conclusione, nel ribadire la valutazione positiva del suo
gruppo sul disegno di legge, auspica che si evitino strumentalizzazioni del diritto di asilo.
Sandra FEI (AN), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di poter disporre della documentazione
concernente il vertice di Tampere, svoltosi recentemente in Finlandia, nonché della proposta di
modifica della direttiva europea in materia di diritto di asilo politico, al fine di poterle attentamente
valutare in sede di Comitato ristretto.
Raffaele CANANZI, presidente, auspica che il Governo possa fornire alla Commissione la
documentazione richiesta dal deputato Fei, che sarà senza dubbio utile per comprendere l'evoluzione
della legislazione comunitaria in materia.
Antonio SODA (DS-U), relatore, riferendosi all'intervento svolto dal deputato Fei nella seduta del 5
ottobre scorso, fa presente di non condividere i rilievi critici concernenti le sentenze della Corte di
cassazione e della Corte costituzionale. Rileva, poi, che nel testo approvato dal Senato non vi è alcuna
confusione tra il diritto di asilo quale diritto individuale o quale diritto collettivo, essendo esso
considerato senz'altro quale diritto soggettivo. Non ritiene, inoltre, che il provvedimento sia in
contrasto con la Convenzione di Dublino. Quanto al riferimento alla condizione socio-politica del paese
di provenienza del richiedente asilo, fa presente che si tratta di una valutazione fondamentale per
comprendere la situazione dei soggetti che hanno presentato la domanda.
In merito alle osservazioni del deputato Garra, rileva che lo scopo del provvedimento non è quello di
tutelare il paese nei confronti dei rifugiati, bensì quello di tutelare questi ultimi. Fa inoltre presente che
l'articolo 6, comma 4, lettera a), prevede espressamente che la domanda di asilo possa essere
dichiarata inammissibile qualora il richiedente sia già stato riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli
assicuri adeguata protezione. In riferimento alla questione del mandato di cattura internazionale, rileva
che il provvedimento prevede espressamente il diniego della domanda nel caso in cui il
Pag. 13
richiedente risulti perseguito da un tribunale internazionale istituito in applicazione di accordi
internazionali cui l'Italia aderisce. Al riguardo, non comprende per quali ragioni i gruppi del Polo
facciano riferimento al giusto processo solo in determinati casi. In materia di tutela, ritiene opportuno
valutare congiuntamente il disposto degli articoli 24 e 113 della Costituzione, osservando che il diritto
di asilo è un diritto soggettivo costituzionalmente garantito allo straniero e non un interesse legittimo.
Raffaele CANANZI, presidente, ricorda, in materia di ricorsi, il contenuto del comma 7 dell'articolo
10, che prevede che il giudice amministrativo abbia in tal caso giurisdizione esclusiva estesa al merito.
Antonio SODA (DS-U), relatore, rileva poi di non condividere l'ipotesi di concentrare la competenza
presso il TAR del Lazio, ritenendo che in tal caso vi sarebbe una limitazione anche territoriale della
tutela del diritto.
Giacomo GARRA (FI) fa presente che nell'ambito delle posizioni giuridiche soggettive, tra il diritto
soggettivo e l'interesse legittimo, vi sono varie figure intermedie, come ad esempio i diritti in attesa di
espansione e i diritti cosiddetti affievoliti. Ritiene, pertanto, che il soggetto richiedente, nelle more della
decisione sul riconoscimento del diritto di asilo, sia titolare esclusivamente di un diritto in attesa di
espansione.
Raffaele CANANZI, presidente, rileva che l'articolo 10, terzo comma, della Costituzione considera
l'asilo quale vero e proprio diritto, disciplinandolo, peraltro, nell'ambito dei princìpi fondamentali.
Antonio SODA (DS-U), relatore, ritiene che il diritto di asilo possa considerarsi un diritto soggettivo
rinforzato.
Giacomo GARRA (FI) ritiene che, in astratto, possa parlarsi di un diritto soggettivo che, tuttavia, per
diventare attuale deve essere sottoposto ad un vaglio di ammissibilità.
Antonio SODA (DS-U), relatore, ritiene possibile individuare una procedura che consenta di ottenere
una decisione sulla richiesta di asilo in tempi brevi, prevedendo il ricorso al giudice amministrativo o al
tribunale e dotando la sentenza di un'efficacia immediatamente esecutiva.
Concorda, poi, sulla necessità di valutare il contenuto del provvedimento anche alla luce della
documentazione sul vertice di Tampere e della legislazione comunitaria in fieri.
Giacomo GARRA (FI) fa presente al relatore che, per quanto concerne il mandato di cattura
internazionale, sarebbe favorevole alla previsione di un diniego del diritto di asilo nel caso in cui il
soggetto richiedente fosse colpito da un mandato di cattura proveniente da uno Stato dell'Unione
europea.
Raffaele CANANZI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.