Norme in materia di diritto d'asilo.

C. 5381 Governo, approvato dal Senato, C. 3439 Fei, C. 5463 Garra, C. 5480

Armaroli e C. 6018 Fontanini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 28 settembre 1999.

Sandra FEI (AN) rileva preliminarmente che il riconoscimento del diritto di asilo al terrorista curdo

Ocalan rischia di interferire negativamente con i lavori parlamentari in corso: si pone al riguardo, una

questione politica da valutare con attenzione. Il riconoscimento del diritto di asilo a Ocalan è stato

concesso senza tener conto di alcun principio etico e morale. Richiama poi la sentenza della Corte di

Cassazione n. 4674 del 26 maggio 1997, che dichiara di non condividere in quanto tratta in modo

diseguale i rifugiati e gli aventi diritto all'asilo, senza rispettare i princìpi contenuti nelle convenzioni

internazionali sul diritto d'asilo, alle quali l'Italia ha aderito.

Giudica insoddisfacente la relazione svolta dal deputato Soda, soprattutto per quanto concerne la

definizione del diritto di asilo quale diritto collettivo, che non coincide con la definizione, di cui alla

citata sentenza, del diritto di asilo quale diritto soggettivo. Al riguardo, rileva che il Governo è

consapevole di tale questione, che è stata affrontata anche dal Comitato di controllo sull'attuazione e il

funzionamento della Convenzione di Schengen, e sarà, senza dubbio, considerata anche al prossimo

vertice internazionale di Tampere.

Quanto alle misure di carattere assistenziale in favore dei richiedenti asilo, ritiene che esse dovrebbero

essere adottate esclusivamente sulla base del disposto dell'articolo 18 della legge n. 40 del 1998, che

prevede che il questore possa rilasciare per motivi di protezione sociale uno speciale permesso di

soggiorno avente validità limitata.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 13 del disegno di legge, che sembra considerare il diritto di asilo

quale diritto collettivo, prevedendone anche l'estinzione: nel sottolineare che nessuna convenzione

internazionale prevede la revoca del diritto di asilo, riterrebbe opportuno che la riforma della disciplina

del diritto di asilo tenesse conto delle norme di diritto internazionale.

In merito alla presentazione della domanda di asilo, rileva che essa dovrebbe

 

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ritenersi ammissibile solo nel territorio dello Stato concedente e non anche sugli aeromobili o sulle navi

battenti bandiera italiana, in quanto tale facoltà non è riconosciuta dalle convenzioni internazionali.

Ritiene, infatti, che il comandante di un aereo o di una nave non abbia le conoscenze necessarie per

poter adottare alcuna decisione al riguardo. Sarebbe, invece, favorevole alla possibilità di richiedere il

diritto di asilo alle rappresentanze consolari o diplomatiche italiane all'estero.

Non condivide il riconoscimento della facoltà di richiedere il diritto di asilo per il timore di persecuzioni

sessuali o derivanti dall'appartenenza ad un determinato gruppo etnico. Tale previsione potrebbe

comportare problemi nei rapporti con gli altri Stati: ritiene, infatti, che il timore di essere perseguitato

possa basarsi sulla privazione delle libertà fondamentali connessa a motivi politici o ideologici, ma non

possa derivare dall'appartenenza ad un gruppo etnico o da motivi sessuali. Se quest'ultima previsione

potesse servire ai fini del riconoscimento dei diritti di libertà in favore di persone, come ad esempio, le

donne iraniane, sarebbe anche favorevole; essendo, tuttavia, convinta che nell'ambito di tale

disposizione possano farsi rientrare casi del tutto diversi da quelli testé richiamati a titolo

esemplificativo, preannuncia una dura opposizione del suo gruppo su tale punto.

Si sofferma sulla necessità di prevedere a carico del richiedente l'onere della prova della sua condizione

di rifugiato, così come previsto all'articolo 7 della proposta di legge C. 3439, di cui è prima firmataria.

Al riguardo, ritiene necessario che il soggetto richiedente provi, da un lato, le situazioni rappresentate

nella domanda, dall'altro, una verifica successiva da parte delle autorità competenti sulla veridicità delle

prove fornite.

In sede di Comitato ristretto, sarà possibile anche affrontare le questioni poste dalla richiamata sentenza

della Corte di Cassazione che, a suo giudizio, interferisce con l'attività legislativa in corso e cozza con

il diritto internazionale. Occorre anche considerare che la disciplina dell'estradizione può interferire con

quella del diritto di asilo: si pone, pertanto, la necessità di un coordinamento di tali normative. Altro

profilo che non risulta valutato nel disegno di legge concerne il pericolo di dichiarazioni false da parte

del richiedente, che è invece contemplato dalla Convenzione di Dublino. Ritiene, altresì, opportuno

prevedere il divieto della duplice richiesta di asilo, contemporaneamente, in due Stati diversi.

Evidenzia i rischi connessi al lungo iter burocratico della revoca del diritto di asilo, sotto il profilo

della tutela dell'ordine pubblico: potrebbero, infatti, insorgere pericoli come quelli connessi

all'immigrazione clandestina e al terrorismo internazionale. Stigmatizza, poi, l'assenza di qualsivoglia

critica da parte del relatore al disegno di legge in esame, specie per quanto riguarda i profili concernenti

la tutela dell'ordine pubblico e l'interesse nazionale.

Occorre valutare il provvedimento in esame anche alla luce delle disposizioni concernenti l'asilo

contenute nel Trattato di Amsterdam. Non condivide, poi, la previsione di cui all'articolo 7, comma 1,

lettera c), secondo la quale la Commissione centrale competente a valutare la domanda di asilo

dovrebbe valutare l'effettiva situazione socio-politica in cui si trova il paese di origine dello straniero: al

riguardo, evidenzia i rischi connessi ad un siffatto giudizio sulla situazione di uno Stato estero che

finirebbe per essere un giudizio politico espresso da un organo tecnico. Ritiene, peraltro, che tale

aspetto si riconnetta alla soggettività del diritto di asilo.

Preannuncia, da parte del suo gruppo, la richiesta di stralcio delle disposizioni di cui al Capo III,

concernenti le misure di assistenza e di integrazione, ritenendo che esse possano essere adottate solo in

sede di attuazione dell'articolo 18 della legge n. 40 del 1998. Ritiene, inoltre, che il diritto al lavoro non

possa essere concesso prima del riconoscimento del diritto di asilo: la sua parte politica ritiene

possibile,

 

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nelle more della decisione sulla richiesta di asilo, solo una protezione e assistenza temporanea.

In conclusione, nel ritenere che le procedure burocratiche, di cui al disegno di legge in esame, debbano

essere più veloci, esprime seri dubbi - anche sulla base di quanto previsto nelle convenzioni

internazionali - in ordine alla possibilità di presentare ricorso contro la decisione della Commissione

centrale. Nell'augurarsi che il dibattito in Comitato ristretto sia costruttivo, preannuncia una dura

opposizione del suo gruppo e degli altri gruppi del Polo sulle questioni evidenziate.

Raffaele CANANZI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.