Norme in materia di diritto d'asilo.
C. 5381 Governo, approvato dal Senato, C. 3439 Fei, C. 5463 Garra, C. 5480
Armaroli e C. 6018 Fontanini.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 28 settembre 1999.
Sandra FEI (AN) rileva preliminarmente che il riconoscimento del diritto di asilo al terrorista curdo
Ocalan rischia di interferire negativamente con i lavori parlamentari in corso: si pone al riguardo, una
questione politica da valutare con attenzione. Il riconoscimento del diritto di asilo a Ocalan è stato
concesso senza tener conto di alcun principio etico e morale. Richiama poi la sentenza della Corte di
Cassazione n. 4674 del 26 maggio 1997, che dichiara di non condividere in quanto tratta in modo
diseguale i rifugiati e gli aventi diritto all'asilo, senza rispettare i princìpi contenuti nelle convenzioni
internazionali sul diritto d'asilo, alle quali l'Italia ha aderito.
Giudica insoddisfacente la relazione svolta dal deputato Soda, soprattutto per quanto concerne la
definizione del diritto di asilo quale diritto collettivo, che non coincide con la definizione, di cui alla
citata sentenza, del diritto di asilo quale diritto soggettivo. Al riguardo, rileva che il Governo è
consapevole di tale questione, che è stata affrontata anche dal Comitato di controllo sull'attuazione e il
funzionamento della Convenzione di Schengen, e sarà, senza dubbio, considerata anche al prossimo
vertice internazionale di Tampere.
Quanto alle misure di carattere assistenziale in favore dei richiedenti asilo, ritiene che esse dovrebbero
essere adottate esclusivamente sulla base del disposto dell'articolo 18 della legge n. 40 del 1998, che
prevede che il questore possa rilasciare per motivi di protezione sociale uno speciale permesso di
soggiorno avente validità limitata.
Si sofferma, quindi, sull'articolo 13 del disegno di legge, che sembra considerare il diritto di asilo
quale diritto collettivo, prevedendone anche l'estinzione: nel sottolineare che nessuna convenzione
internazionale prevede la revoca del diritto di asilo, riterrebbe opportuno che la riforma della disciplina
del diritto di asilo tenesse conto delle norme di diritto internazionale.
In merito alla presentazione della domanda di asilo, rileva che essa dovrebbe
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ritenersi ammissibile solo nel territorio dello Stato concedente e non anche sugli aeromobili o sulle navi
battenti bandiera italiana, in quanto tale facoltà non è riconosciuta dalle convenzioni internazionali.
Ritiene, infatti, che il comandante di un aereo o di una nave non abbia le conoscenze necessarie per
poter adottare alcuna decisione al riguardo. Sarebbe, invece, favorevole alla possibilità di richiedere il
diritto di asilo alle rappresentanze consolari o diplomatiche italiane all'estero.
Non condivide il riconoscimento della facoltà di richiedere il diritto di asilo per il timore di persecuzioni
sessuali o derivanti dall'appartenenza ad un determinato gruppo etnico. Tale previsione potrebbe
comportare problemi nei rapporti con gli altri Stati: ritiene, infatti, che il timore di essere perseguitato
possa basarsi sulla privazione delle libertà fondamentali connessa a motivi politici o ideologici, ma non
possa derivare dall'appartenenza ad un gruppo etnico o da motivi sessuali. Se quest'ultima previsione
potesse servire ai fini del riconoscimento dei diritti di libertà in favore di persone, come ad esempio, le
donne iraniane, sarebbe anche favorevole; essendo, tuttavia, convinta che nell'ambito di tale
disposizione possano farsi rientrare casi del tutto diversi da quelli testé richiamati a titolo
esemplificativo, preannuncia una dura opposizione del suo gruppo su tale punto.
Si sofferma sulla necessità di prevedere a carico del richiedente l'onere della prova della sua condizione
di rifugiato, così come previsto all'articolo 7 della proposta di legge C. 3439, di cui è prima firmataria.
Al riguardo, ritiene necessario che il soggetto richiedente provi, da un lato, le situazioni rappresentate
nella domanda, dall'altro, una verifica successiva da parte delle autorità competenti sulla veridicità delle
prove fornite.
In sede di Comitato ristretto, sarà possibile anche affrontare le questioni poste dalla richiamata sentenza
della Corte di Cassazione che, a suo giudizio, interferisce con l'attività legislativa in corso e cozza con
il diritto internazionale. Occorre anche considerare che la disciplina dell'estradizione può interferire con
quella del diritto di asilo: si pone, pertanto, la necessità di un coordinamento di tali normative. Altro
profilo che non risulta valutato nel disegno di legge concerne il pericolo di dichiarazioni false da parte
del richiedente, che è invece contemplato dalla Convenzione di Dublino. Ritiene, altresì, opportuno
prevedere il divieto della duplice richiesta di asilo, contemporaneamente, in due Stati diversi.
Evidenzia i rischi connessi al lungo iter burocratico della revoca del diritto di asilo, sotto il profilo
della tutela dell'ordine pubblico: potrebbero, infatti, insorgere pericoli come quelli connessi
all'immigrazione clandestina e al terrorismo internazionale. Stigmatizza, poi, l'assenza di qualsivoglia
critica da parte del relatore al disegno di legge in esame, specie per quanto riguarda i profili concernenti
la tutela dell'ordine pubblico e l'interesse nazionale.
Occorre valutare il provvedimento in esame anche alla luce delle disposizioni concernenti l'asilo
contenute nel Trattato di Amsterdam. Non condivide, poi, la previsione di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera c), secondo la quale la Commissione centrale competente a valutare la domanda di asilo
dovrebbe valutare l'effettiva situazione socio-politica in cui si trova il paese di origine dello straniero: al
riguardo, evidenzia i rischi connessi ad un siffatto giudizio sulla situazione di uno Stato estero che
finirebbe per essere un giudizio politico espresso da un organo tecnico. Ritiene, peraltro, che tale
aspetto si riconnetta alla soggettività del diritto di asilo.
Preannuncia, da parte del suo gruppo, la richiesta di stralcio delle disposizioni di cui al Capo III,
concernenti le misure di assistenza e di integrazione, ritenendo che esse possano essere adottate solo in
sede di attuazione dell'articolo 18 della legge n. 40 del 1998. Ritiene, inoltre, che il diritto al lavoro non
possa essere concesso prima del riconoscimento del diritto di asilo: la sua parte politica ritiene
possibile,
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nelle more della decisione sulla richiesta di asilo, solo una protezione e assistenza temporanea.
In conclusione, nel ritenere che le procedure burocratiche, di cui al disegno di legge in esame, debbano
essere più veloci, esprime seri dubbi - anche sulla base di quanto previsto nelle convenzioni
internazionali - in ordine alla possibilità di presentare ricorso contro la decisione della Commissione
centrale. Nell'augurarsi che il dibattito in Comitato ristretto sia costruttivo, preannuncia una dura
opposizione del suo gruppo e degli altri gruppi del Polo sulle questioni evidenziate.
Raffaele CANANZI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.