Ministero dell’interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Servizio Immigrazione

Circolare del 21.12.1998 n. 300/C/227955/12/214/1^ Div.

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 16.10.1998. Quesito.

Con le note sopraindicate, è stato chiesto di conoscere se possono ritenersi valide prove della presenza in Italia le attestazioni rilasciate da Sindaci, Vigili Urbani, Medici, ecc., con cui si dichiara in data corrente che lo straniero era presente in Italia prima del 27.3.1998. In proposito, si ritiene che le medesime attestazioni debbano essere corredate da idonea documentazione, relativa a quanto sostenuto dai dichiaranti, recante data certa, anteriore a quella prescritta dal d.p.c.m. in oggetto.

E’ stato altresì richiesto se le disposizioni impartite con la circolare n. 86 del 24.11.1998, possano essere estese anche agli stranieri che, colpiti da provvedimento di espulsione e avendovi ottemperato ovvero essendo stati accompagnati coattivamente alla frontiera, siano rientrati in Italia privi della prescritta autorizzazione. A tale riguardo, si ritiene che il comportamento tenuto dallo straniero in aperta violazione delle norme vigenti in Italia costituisca un elemento che depone a sfavore della regolarizzazione e di conseguenza nei loro confronti dovrà procedersi, ai sensi dell’art. 13, comma 13, d.lgs 286/98.

Inoltre, sono state sollevate problematiche connesse all’ammissione ai benefici del decreto de quo dei cittadini albanesi respinti a suo tempo, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L. 128/97, nonché degli stranieri che si sono allontanati temporaneamente dall’Italia, pur se presenti al 27.3.1998, per procurarsi il passaporto a dimostrazione della propria identità.

Al riguardo, non si ravvisano elementi di diritto per negare l’accesso alla regolarizzazione degli albanesi respinti qualora siano in possesso dei requisiti previsti dal decreto in oggetto. Si ritiene, inoltre, che il provvisorio allontanamento dal territorio nazionale al fine di ritirare il proprio passaporto, possa essere considerato un giustificato motivo, così come indicato nella circolare p.n. del 30.10.98, pag. 3, che non esclude la possibilità per lo straniero di ottenere, ricorrendo tutti gli altri presupposti, il beneficio richiesto.