Proposta di emendamento relative al disegno di legge "Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo

Art.5 (Minori non accompagnati richiedenti asilo)

Al comma 2, dell'art.5, dopo le parole:

"Qualora la domanda di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento e dà immediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari".

Inserire il periodo seguente:

"L'ufficio del giudice tutelare competente per territorio, ricevuta notizia della presenza del minore non accompagnato richiedente asilo, procede alla nomina del tutore entro un termine massimo di 15 giorni".

Al comma 2, infine, aggiungere le parole seguenti:

Il tutore, entro un temine di 5 giorni dalla notifica del decreto di nomina, prende contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento.

Il pre- esame di cui all'articolo 6 è limitato all'individuazione dello Stato competente per l'esame della domanda.

 

Al comma 4, dell'articolo 5, aggiungere il comma seguente:

Se, durante lo svolgimento del procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato, il tutore è momentaneamente impossibilitato ad assistere il minore non accompagnato richiedente asilo, è ammessa la delega per un atto specifico, agli operatori di organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali di cui all'articolo 4, comma 2.

 

01/10/1999