Invio di seguito la mia modesta proposta di riformulazione alla annosa questione del trattenimento del richiedente. Per ciò che riguarda le motivazioni giuridiche, vedi sotto. Per ciò che riguarda le ragioni "politiche" mi limito a dire quanto segue: a) ricordo ai partecipanti al gruppo (e a Sergio e Jurgen in particolare) che la valutazione su quali emendamenti presentare e quali no parte dalla valutazione fatta un po' a priori da alcuni di noi sulla "sostenibilità" della proposta in termini di strategia politica. Se il gruppo ritiene che le obiezioni di legittimità da me e dall'asgi avanzate hanno un qualche fondamento e non siano questioni chiaramente secondarie, non riesco proprio a comprendere quale ragionamento porti alla conclusione che la questione non è neppure avanzabile nel primo incontro con Soda e Maritati; ovvero non vale neppure la pena di parlarne per "timore" che ciò sia così terribile da inficiare agli occhi dei nostri interlocutori tutto il lavoro fatto. Non ci troviamo, vi ricordo, di fronte ad una fase (che verrà presto) nella quale dovremo effettivamente decidere quale battaglia parlamentare fare e su che cosa fare di tutto e su cosa no. Ogni trattativa politica avviene in più di una puntata (tenendo presente anche che la questione del trattenimento è grosso modo l'unica questione che è rimasta tra di noi sospesa). E' vero, come dice Jurgen, che non siamo noi che stiamo proponendo una restrizione al testo, ma non possiamo neppure nasconderci dietro un dito e non accorgersi che (per le valutazioni di strategia di cui sopra) il gruppo di lavoro decide comunque di sostenere la proposta del trattenimento in ogni caso del richiedente. Ognuno si assuma le sue responsabilità. Io, che pure sono sempre stato per la trattativa (anche un po' al ribasso), non me la sento di essere d'accordo sulle ultime scelte, e non accompagnerò il gruppo in questa decisione.   b) per ciò che riguarda l'adesione dell'ASGI e dell'ICS, rimanendo inalterata l'attuale formulazione degli emendamenti (Briguglio, 7.10.99), rimetto la decisione alle rispettive Presidenze, con mio parere negativo.   Un caro saluto   Gianfranco Schiavone   From: <mailto:info.rifugiati@libero.it>Centro Informazione e Orientamento per Profughi To: <mailto:gianschi@tin.it>gianschi@tin.it ; <mailto:icsts@tin.it>icsts@tin.it Sent: Thursday, October 07, 1999 2:06 PM Subject: emendamenti ddl asilo

 

 

 

 

 

 

 

Mi muovo sulla seguente linea di riflessione:

 

 

 

 

 

 

 

1. il trattenimento del richiedente per la conclusione del pre-esame, post 48 ore, non è in alcun modo sostenibile per le gravi ragioni di legittimità più > volte espresse e sulle quali non ritorno (chi ha voluto capirle le ha capite). Non vedo altra possibilità, al fine di mantenere un equilibrio tra gli interessi del richiedente e quelli dello Stato, che quella di prevedere l'invio del richiedente e dei suoi famigliari presso apposite strutture di accoglienza con l'obbligo di dimora nel territorio comunale.

 

 

 

 

2. L'allontanamento volontario arbitrario dal centro di accoglienza determina il trattenimento del richiedente presso uno dei centri previsti dalla l. 40/98.

 

 

 

 

3. Nelle more dell'allontanamento del richiedente (per esito negativo del pre-esame), ovvero a seguito di presentazione del ricorso, credo sia accettabile prevedere la possibilità del trattenimento del richiedente nei centri di permanenza di cui alla L. 40/98. Tuttavia, anche se, il richiedente asilo si viene a trovare in condizioni analoghe a quelle di uno straniero espellendo o respingendo, è utile mantenere comunque la previsione di istituire delle "sezioni speciali" per richiedenti asilo presso i centri di permanenza, al fine di tutelare maggiormente il richiedente nella fase di ricorso (considerata la delicatezza della sua situazione e la gravità della decisione connessa al respingimento)

 

 

 

 

4. Nel caso di afflusso di massa, ed in assenza di altre possibilità, ritengo sia accettabile prevedere, proprio in considerazione della straordinarietà della situazione, (e solo per tale ragione) la possibilità che il prefetto adotti delle misure straordinarie, prevedendo anche l'accoglienza del richiedente presso "strutture provvisorie" nelle quali si preveda il trattenimento dei richiedenti.

 

5.

 

 

 

 

 

Per chiarezza espositiva, riporto quindi di seguito, il (proposto) snodarsi dell'articolato.

 

 

n.b. Il comma 8 rimane invariato rispetto al testo del ddl. I commi 9, 10, 11e 12 del ddl vengono invece rivisti

 

 

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Co. 8

 

 

Avverso i provvedimenti adottati dal delegato della Commissione centrale può essere presentato ricorso al giudice ordinario. Il ricorso deve essere presentato entro 72 ore dal ricevimento del provvedimento e può essere presentato direttamente dall'interessato in lingua straniera e contestualmente al ricevimento del provvedimento. La presentazione del ricorso sospende il provvedimento. Il giudice decide con provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Tutti gli atti concernenti il procedimento giurisdizionale previsto nel presente comma sono esenti da ogni imposta o tributo."

 

 

 

 

 

Co. 9

 

 

 

 

 

Nelle more dell'allontanamento del richiedente dal territorio dello Stato, ovvero in caso di presentazione di un ricorso ai sensi del comma 8, il questore o il dirigente del posto di frontiera può disporre il trattenimento del richiedente, ove non abbia altro titolo per l'ingresso o il soggiorno, presso la più vicina sezione speciale per i richiedenti asilo presso i centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui all'art. 12 co. 1 della L. 40/98. Per il trattenimento si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste dall'art. 12, commi 3, 4, 5 e 6 della legge 40/98.

 

 

Co. 10

 

 

 

 

 

Sono istituite, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n.40, sezioni speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, separate dal resto del centro e con ogni possibile agevolazione compatibile con la vigilanza, della vita familiare e sociale, e dei contatti con gli appartenenti alle organizzazioni di cui al comma 2. Le modalità per la gestione delle sezioni speciali per richiedenti asilo sono definite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale.

 

 

Co. 11

 

 

 

 

 

Qualora il pre-esame della domanda non si esaurisca nei due giorni dalla presentazione della stessa o il delegato della Commissione ritenga che il procedimento non possa concludersi entro tale periodo ovvero ricorrano particolari esigenze di soccorso del richiedente o dei suoi familiari, al richiedente asilo ed ai suoi familiari e' concesso un permesso di soggiorno per la conclusione del pre-esame. Gli stessi sono inviati, ove abbiano bisogno di assistenza, presso le strutture di accoglienza del comune ove sono autorizzati a soggiornare, dal cui territorio hanno l'obbligo di non allontanarsi senza autorizzazione della competente questura sino alla conclusione del pre-esame. Tale obbligo e' esteso anche ai casi in cui il richiedente asilo e i suoi familiari non necessitino di assistenza ed abbiano quindi eletto un proprio domicilio. L'autorita' di pubblica sicurezza adotta le misure opportune ad assicurare la reperibilita' del richiedente asilo fino al compimento del termine stabilito. L'allontanamento arbitrario dal territorio comunale determina il trattenimento dell'interessato presso le sezioni speciali per richiedenti asilo dei centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n.40, con le modalita' indicate nel comma 10.co. 12

 

 

 

 

 

Co. 12

 

 

In casi eccezionali, qualora si verifichi un notevole afflusso di richiedenti asilo che non consenta l'espletamento del pre-esame nei due giorni successivi alla domanda nè l'avvio degli stessi alle sezioni speciali dei centri di permanenza di cui al comma 11, nè il ricovero presso le strutture previste dall'articolo 38 della legge 6 marzo 1998, n.40, e qualora la situazione richieda comunque la predisposizione di particolari e urgenti misure al fine di garantire una loro adeguata accoglienza e assistenza, il prefetto competente per territorio può esercitare le attività previste dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n.451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n.563, e relative disposizioni di attuazione, realizzando, ove necessario, strutture provvisorie di ricovero. Per il trattenimento dei richiedenti asilo nelle predette strutture provvisorie di accoglienza si seguono, per ciò che attiene le misure di accoglienza e di vigilanza, le procedure previste nel comma 10, in quanto applicabili.