(19/9/1999)

 

PROPOSTE DI EMENDAMENTO RELATIVE AL DISEGNO DI LEGGE "NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE UMANITARIA E DI DIRITTO D’ASILO"

(approvato dal Senato il 5/11/1998 e all’esame della Commissione

Affari costituzionali della Camera)

 

Art. 2

2.1 Alla lettera a) del comma 1, sostituire le parole

"e che, trovandosi"

con le seguenti:

"o che, comunque, trovandosi".

 

2.2 Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

" b) allo straniero o all’apolide che non possa o non voglia avvalersi della protezione del paese del quale e' rispettivamente cittadino o residente abituale, in quanto si trova nell'effettiva necessita' di salvare se' o i propri familiari dal pericolo attuale di subire nel territorio di tale Paese danni alla propria vita o sicurezza o liberta' personale o ad altre liberta' democratiche garantite dalla Costituzione italiana, a causa di situazioni di guerra o di guerra civile o di aggressione esterna o di occupazione o di dominio straniero o di violenza generalizzata o di gravi, persistenti e generalizzati turbamenti dell'ordine pubblico."

 

 

Art. 3

3.1 Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"In ogni caso la Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione."

 

3.2 Al comma 9, sostituire le parole

"Il presidente della Commissione centrale e gli altri funzionari designati a presiedere ciascuna sezione"

con le seguenti:

"Il presidente e tutti gli altri membri della Commissione centrale".

 

 

Art. 4

4.1 Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

"1 bis. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 e al comma 6 dell'articolo 12 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, nel caso in cui lo straniero presenti, all'arrivo in Italia, domanda di asilo (in subordine: domanda di asilo non manifestamente infondata), e il comandante del vettore abbia dato, ove ed appena possibile, segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera."

 

4.2 Al comma 2, sostituire le parole

"richiedere l'assistenza di un avvocato di fiducia"

con le seguenti:

"richiedere l'assistenza, anche per il procedimento di cui all'articolo 6, di un avvocato di fiducia".

 

4.3 Al comma 2, sostituire il periodo

"La domanda e' formulata, ove necessario, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggior uso in ambito internazionale."

con il seguente:

"In fase di presentazione della domanda e del pre-esame di cui all'articolo 6 il richiedente asilo ha diritto ad esprimersi nella sua lingua o in una lingua a lui nota e ad essere assistito, ove necessario, da un interprete o, se non disponibile, da persona a conoscenza della sua lingua."

 

4.3.1 Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2 bis. Nessun degli atti relativo alla presentazione della domanda di asilo o alle fasi successive della procedura puo' essere in qualsiasi forma divulgato o comunicato senza l’espressa autorizzazione scritta dello straniero o dell’apolide che ha presentato la domanda di asilo."

 

4.4 Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

"Al richiedente asilo che sia gia' regolarmente soggiornante in Italia il permesso di soggiorno per richiesta di asilo e' rilasciato soltanto allorche' il permesso di soggiorno ad altro titolo o la carta di soggiorno di cui e' titolare siano scaduti e non siano più rinnovabili o siano stati revocati per altri motivi. Si applicano comunque al richiedente asilo in possesso di permesso di soggiorno ad altro titolo o di carta di soggiorno le disposizioni piu' favorevoli previste per i richiedenti asilo dalla normativa vigente."

 

 

Art. 5

(...)

 

5.2 Al comma 4, aggiungere, in fine, e seguenti parole:

"o della protezione per motivi umanitari di cui all'articolo 9, salvo che il ricongiungimento possa essere autorizzato in base ad altre disposizioni vigenti".

 

 

Art. 6

6.1.1 Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Su richiesta dell'interessato, la responsabilita' dell'esame della domanda e' comunque attribuita all'Italia qualora la legislazione o la prassi vigenti nello Stato al quale la domanda dovrebbe esser trasferita non prevedano forme adeguate di protezione per la specifica situazione dichiarata dal richiedente stesso.".

 

6.1.2 Al comma 2, prima delle parole

"Al pre-esame puo' intervenire"

inserire il seguente periodo:

"Il richiedente asilo deve essere sentito personalmente dal delegato della Commissione centrale."

 

6.2 Al comma 3, dopo le parole

"per il tempo necessario allo svolgimento del pre-esame"

inserire le seguenti:

"e all'eventuale trasferimento della domanda ad altro Stato".

 

(...)

 

6.4 Alla lettera b) del comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"L'inammissibilita' della domanda non sussiste, tuttavia, nel caso in cui lo Stato firmatario della Convenzione di Ginevra non dia sufficienti garanzie per il rispetto dei diritti umani fondamentali o del divieto di espulsione e di respingimento previsto dall'articolo 33 della Convenzione di Ginevra, nonche' per la riammissione del richiedente asilo sul territorio dello Stato e per l'ammissione dell'interessato ad una procedura equa ed imparziale per la determinazione dello status di rifugiato, ovvero quando la legislazione o la prassi vigenti nello Stato firmatario della Convenzione di Ginevra non prevedano forme adeguate di protezione per la specifica situazione dichiarata dal richiedente;"

 

6.5 Al comma 4, sopprimere la lettera c).

(In subordine: Alla lettera c) del comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Nella decisione di respingimento della domanda devono essere comunque ponderate la gravita' delle azioni e dei crimini commessi e quella delle persecuzioni nella quali l'interessato potrebbe incorrere in caso di respingimento;")

 

6.6 Alla lettera d) del comma 4, sostituire le parole

"cui l'Italia aderisce"

con le seguenti:

"in vigore per l'Italia".

 

6.7 Al comma 4, sopprimere la lettera e).

(In subordine: Alla lettera e) del comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Nella decisione di respingimento della domanda devono essere comunque ponderate la gravita' delle azioni attribuite al richiedente e quella delle persecuzioni nella quali l'interessato potrebbe incorrere in caso di respingimento;")

 

(...)

 

6.10 Al comma 5, sopprimere la lettera b).

 

6.11 Al comma 5, sopprimere la lettera c).

 

6.12 Alla lettera d) del comma 5, sopprimere le seguenti parole:

"ovvero al fine di evitare l'adozione di tale provvedimento".

 

(...)

 

6.14 Al comma 7, sostituire le parole

"La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il pre-esame si sia concluso positivamente. In caso di esito negativo"

con le seguenti:

"I provvedimenti che dichiarano l'inammissibilita' o la manifesta infondatezza della domanda o con cui si decide di attribuire all'Italia l'esame della domanda o di chiedere il trasferimento della domanda ad altro Stato sono adottati dal delegato con atto scritto e motivato consegnato all'interessato unitamente ad una traduzione in lingua a lui conosciuta, recante anche le modalità di impugnazione. Trascorse quarantotto ore dall'adozione del provvedimento senza che sia stato impugnato ai sensi del comma 8, in caso di esito positivo del pre-esame la domanda e' trasmessa alla Commissione centrale per l'esame di cui all'articolo 7. In caso di dichiarazione di inammissibilita' o di manifesta infondatezza della domanda, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia,".

 

6.15 Il comma 8 e' sostituito dal seguente:

"8. Avverso i provvedimenti adottati dal delegato della Commissione centrale puo' essere presentato ricorso al giudice ordinario. Il ricorso deve essere presentato entro 48 ore dal ricevimento del provvedimento e puo' essere presentato direttamente dall'interessato in lingua straniera e per le vie brevi e contestualmente al ricevimento del provvedimento. La presentazione del ricorso sospende il provvedimento. Il giudice accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l’interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Tutti gli atti concernenti il procedimento giurisdizionale previsto nel presente comma sono esenti da ogni imposta o tributo."

 

6.16 Al comma 9, sostituire le parole

"il questore o il dirigente del posto di frontiera dispone il trattenimento del richiedente"

con le seguenti:

"nonche' nelle more dell'allontanamento dal territorio dello Stato del richiedente o in caso di presentazione di un ricorso ai sensi del comma 8, il questore o il dirigente del posto di frontiera possono disporre il trattenimento del richiedente"

 

 

Art. 7

7.1 Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"11. Con il regolamento di attuazione della presente legge sonno definite procedure semplificate di esame delle domande di asilo presentate da stranieri che abbiano vincoli familiari o rapporti di stabile convivenza con stranieri cui sia stato riconosciuto il diritto d'asilo."

 

 

Artt. 8 e 9

8-9.1 Al comma 1, lettera c), dell'articolo 8, sostituire le parole

"provvedimento di temporanea impossibilità al rimpatrio"

con le seguenti:

"provvedimento di protezione per motivi umanitari".

Corrispondentemente, all'articolo 9, sostituire la rubrica con la seguente:

"Protezione per motivi umanitari",

Inoltre, al comma 1, sostituire le parole

"decidere che sussiste l'impossibilità temporanea al rimpatrio"

con le seguenti:

"adottare un provvedimento di protezione per motivi umanitari",

al comma 2, sostituire le parole

"Il provvedimento di impossibilita' temporanea al rimpatrio da' titolo ad una autorizzazione al soggiorno per il medesimo motivo"

con le seguenti:

"Il provvedimento di protezione per motivi umanitari da' titolo ad un permesso di soggiorno per asilo umanitario",

al comma 2, sostituire le parole

"condizioni di impossibilità al rimpatrio"

con le seguenti

"condizioni di cui al comma 1"

e al comma 3, sostituire le parole

"provvedimento di impossibilita' temporanea al rimpatrio previsto dal comma 2"

con le seguenti:

"provvedimento di protezione per motivi umanitari di cui al presente articolo".

 

 

Art. 10

10.1 Al comma 1, dopo le parole

"consente all'interessato"

inserire le seguenti:

"e ai suoi familiari regolarmente soggiornanti in Italia".

 

10.2 Al comma 1 sopprimere le parole

"o di tutela delle relazioni internazionali".

 

10.3 Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"8. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti nel presente articolo sono esenti da ogni imposta o tributo."

 

 

Art. 13

13.1 Al comma 4, dopo le parole

"purche' ne sussistano i presupposti in base alle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno di stranieri in Italia"

inserire le seguenti:

"o sussistano rilevanti motivi di carattere umanitario".

 

13.2 Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente articolo:

"Art. 13 bis.

(Limiti al provvedimento di respingimento e di espulsione dal territorio dello stato)

1. Il rifugiato e il titolare di permesso di soggiorno per richiesta di asilo o di permesso di soggiorno per motivi di giustizia di cui al comma 1 dell'articolo 10 o al comma 6 dell'articolo 13 possono essere espulsi dal territorio dello Stato solo per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. (...) Il provvedimento di espulsione comporta l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto; qualora entro tale data sia presentato e notificato il ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio il provvedimento non e' eseguibile fino alla decisione del Tribunale, che deve essere depositata entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente comma sono esenti da ogni tributo.

(...)"

 

 

Art. 14

14.1 Al comma 2, sostituire le parole:

"per malattia ed infortunio"

con le seguenti:

"per malattia, infortunio e maternita'".

 

14.1.1 Al comma 4, sostituire le parole:

"e' tenuto a fornire"

con le seguenti:

"e' tenuto ad effettuare l'iscrizione anagrafica del richiedente asilo, anche in deroga ad altre disposizioni vigenti, e a fornire".

 

14.2 Al comma 7, dopo le parole

"titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo"

sono inserite le seguenti

"o di permesso di soggiorno per motivi di giustizia rilasciato ai sensi del comma 1 dell'articolo 10"

 

 

Art. 15

15.1 Sostituire il comma 1 con il seguente:

"Il titolare del diritto di asilo e lo straniero per il quale e' adottato il provvedimento di protezione per motivi umanitari di cui all'articolo 9 o che sia stato accolto sulla base di misure straordinarie di accoglienza temporanea di cui all'articolo del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, hanno diritto al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui e' consentito il ricongiungimento con familiari stranieri del cittadino italiano. Al familiare per il quale puo' essere chiesto il ricongiungimento, se gia' presente in Italia, e' rilasciato su richiesta, un permesso di soggiorno per motivi familiari, anche a prescindere dal possesso di altro valido titolo di soggiorno. Ai fini del ricongiungimento familiare e del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, la persona che, nell'ambito di una relazione stabile e durevole, conviveva con il titolare del diritto d'asilo legalmente separato o non coniugato nel paese del quale questi e' cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, e' equiparata al coniuge non legalmente separato."

 

15.2 Sostituire il comma 6 con il seguente:

"Le disposizioni, le misure e i diritti di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo si estendono ai familiari ricongiunti e a quelli che hanno ottenuto il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi del comma 1, nonche' al titolare di permesso di soggiorno per motivi di giustizia rilasciato ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 e ai suoi familiari regolarmente soggiornanti in Italia."