(14/9/1999)

 

PROPOSTE DI EMENDAMENTO RELATIVE AL DISEGNO DI LEGGE "NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE UMANITARIA E DI DIRITTO D’ASILO"

(approvato dal Senato il 5/11/1998 e all’esame della Commissione

Affari costituzionali della Camera)

 

Art. 2

2.1 Alla lettera a) del comma 1, sostituire le parole

"e che, trovandosi"

con le seguenti:

"o che, comunque, trovandosi".

 

2.2 Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

" b) allo straniero o all’apolide che non possa o non voglia avvalersi della protezione del paese del quale e' rispettivamente cittadino o residente abituale, in quanto si trova nell'effettiva necessita' di salvare se' o i propri familiari dal pericolo attuale di subire nel territorio di tale Paese danni alla propria vita o sicurezza o liberta' personale o ad altre liberta' democratiche garantite dalla Costituzione italiana, a causa di situazioni di situazioni di guerra o di guerra civile o di aggressione esterna o di occupazione o di dominio straniero o di violenza generalizzata o di gravi, persistenti e generalizzati turbamenti dell'ordine pubblico."

 

 

Art. 3

3.1 Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"In ogni caso la Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione."

 

(...)

 

 

Art. 4

4.1 Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

"1 bis. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 e al comma 6 dell'articolo 12 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, nel caso in cui lo straniero presenti, all'arrivo in Italia, domanda di asilo, e il comandante del vettore (...) abbia dato segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera. (...)"

 

4.2 Al comma 2, sostituire le parole

"richiedere l'assistenza di un avvocato di fiducia"

con le seguenti:

"richiedere l'assistenza gratuita, anche per il procedimento di cui all'articolo 6, di un avvocato di fiducia".

 

4.3 Al comma 2, sostituire il periodo

"La domanda e' formulata, ove necessario, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggior uso in ambito internazionale."

con il seguente:

"In fase di presentazione della domanda e del pre-esame di cui all'articolo 6 il richiedente asilo ha diritto ad esprimersi nella sua lingua o in una lingua a lui nota e ad essere assistito, ove necessario, da un interprete o, se non disponibile, da persona a conoscenza della sua lingua (...)."

 

4.4 Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

"Al richiedente asilo che sia gia' regolarmente soggiornante in Italia il permesso di soggiorno per richiesta di asilo e' rilasciato soltanto allorche' il permesso di soggiorno ad altro titolo o la carta di soggiorno di cui e' titolare siano scaduti e non siano più rinnovabili o siano stati revocati per altri motivi. Si applicano comunque al richiedente asilo in possesso di permesso di soggiorno ad altro titolo o di carta di soggiorno le disposizioni piu' favorevoli previste per i richiedenti asilo dalla normativa vigente."

 

 

Art. 5

5.1 Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

"e mira esclusivamente ad appurare

a) l'eventuale presenza in Italia o all'estero di un membro della famiglia riconosciuto rifugiato;

b) l'opportunita' di esaminare in Italia la domanda per motivi umanitari, in particolare di carattere familiare o culturale."

 

5.2 Al comma 4, aggiungere, in fine, e seguenti parole:

"o della protezione (...) per motivi umanitari di cui all'articolo 9, salvo che il ricongiungimento possa essere autorizzato in base ad altre disposizioni vigenti".

 

 

Art. 6

(...)

6.1.1 Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Nel procedimento di cui al presente articolo deve essere presa in ogni caso in considerazione con carattere prioritario la necessita' di tutelare il diritto d'asilo come garantito dalla Costituzione."

 

6.2 Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3 bis. Nell'accertamento volto a determinare se l’Italia sia lo Stato competente per l’esame della domanda, il delegato della Commissione centrale tiene conto, sentito l'interessato, della eventuale esistenza di motivi di carattere umanitario, in particolare di carattere familiare o culturale che determinino l'esigenza che la domanda sia esaminata, con il consenso dell'interessato, da uno Stato diverso da quello designato in base ai criteri previsti dalle suddette convenzioni. La decisione e' adottata dal delegato con atto scritto e motivato consegnato all'interessato unitamente ad una traduzione in lingua a lui conosciuta, recante anche le modalità di impugnazione e di opposizione di cui al comma 8. Nel caso in cui il delegato decida che debba essere chiesto ad altro Stato di esaminare la domanda, lo stesso delegato trasmette gli atti all’organo competente che procede secondo le procedure e nel rispetto dei limiti di tempo stabiliti dalle convenzioni. Fino all’esito della procedura per la determinazione dello Stato responsabile si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 6, e il richiedente ha diritto all’assistenza di cui all’articolo 14.".

 

6.3 Al comma 4, sostituire il primo capoverso con il seguente:

"Il delegato della Commissione centrale, dopo aver proceduto all'audizione personale del richiedente asilo, sentito, ove necessario, un membro del Consiglio di presidenza della Commissione stessa, puo' dichiarare inammissibile la domanda qualora il richiedente:".

 

6.4 Alla lettera b) del comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"L'inammissibilita' della domanda non sussiste, tuttavia, nel caso in cui lo Stato firmatario della Convenzione di Ginevra non dia sufficienti garanzie per il rispetto dei diritti umani fondamentali o del divieto di espulsione e di respingimento previsto dall'articolo 33 della Convenzione di Ginevra, nonche' per la riammissione del richiedente asilo sul territorio dello Stato e per l'ammissione dell'interessato ad una procedura equa ed imparziale per la determinazione dello status di rifugiato, ovvero quando la legislazione vigente nello Stato firmatario della Convenzione di Ginevra non preveda alcuna forma di protezione per la specifica situazione dichiarata dal richiedente;"

 

6.5 Al comma 4, sopprimere la lettera c).

 

6.6 Alla lettera d) del comma 4, sostituire le parole

"cui l'Italia aderisce"

con le seguenti:

"in vigore per l'Italia".

 

6.7 Al comma 4, sopprimere la lettera e).

 

6.8 Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Nella decisione di respingimento della domanda sulla base di uno dei motivi di cui alle lettere c), d), e), f), devono essere comunque ponderate l'attuale pericolosita' del richiedente per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato e la gravita' delle persecuzioni nella quali l'interessato potrebbe incorrere in caso di respingimento."

Corrispondentemente, sopprimere l'ultimo periodo della lettera f).

 

6.9 Al comma 5, il primo capoverso e' sostituito dal seguente:

"Il delegato della Commissione centrale, dopo aver proceduto all'audizione personale del richiedente asilo, tenuto conto degli atti dell'Unione Europea, anche non vincolanti, in materia di asilo e delle linee direttive della Commissione Centrale di cui all'articolo 3, comma 10, e sentito, ove necessario, un membro del Consiglio di presidenza della Commissione stessa, puo' dichiarare manifestamente infondata la domanda quando risulti (...) che:"

 

6.10 Al comma 5, sopprimere la lettera b).

 

6.11 Al comma 5, sopprimere la lettera c).

 

6.12 Al comma 5, sostituire la lettera d) con la seguente:

"d) la domanda e' stata avanzata dallo straniero, senza giustificato motivo, successivamente ad un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale, pur avendo avuto l'interessato, in precedenza, ampia possibilita' di presentarla in condizioni di liberta'."

 

6.13 Al comma 6 sono aggiunnte, in fine, le seguenti parole:

", e nel caso in cui nel Paese di origine o di provenienza del richiedente siano in corso situazioni di guerra o di guerra civile o di aggressione esterna o di occupazione o di dominio straniero o di violenza generalizzata o di gravi, persistenti e generalizzati turbamenti dell'ordine pubblico."

 

6.14 Al comma 7, dopo le parole

"In caso di esito negativo"

inserire le seguenti:

"il provvedimento di con cui e' dichiarata l'inammissibilita' o la manifesta infondatezza della domanda e' adottato dal delegato della Commissione con atto scritto e motivato consegnato all'interessato unitamente ad una traduzione in lingua a lui conosciuta, recante anche le modalità di impugnazione. Trascorse quarantotto ore dalla decisione senza che sia stato presentato ricorso ai sensi del comma 8 avverso detto provvedimento o avverso il provvedimento che ha attribuito all'Italia l'esame della domanda (...)".

 

6.15 Il comma 8 e' sostituito dal seguente:

"8. Avverso i provvedimenti che dichiarano l'inammissibilita' o la manifesta infondatezza della domanda o con cui si decide di attribuire all'Italia l'esame della domanda o di chiedere il trasferimento della domanda ad atro Stato (...) puo' essere presentato ricorso al giudice ordinario. Il ricorso deve essere presentato entro 48 ore dal ricevimento del provvedimento e puo' essere presentato direttamente dall'interessato in lingua straniera e per le vie brevi e contestualmente al ricevimento del provvedimento. La presentazione del ricorso sospende il provvedimento. Il giudice accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l’interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Tutti gli atti concernenti il procedimento giurisdizionale previsto nel presente comma sono esenti da ogni imposta o tributo.

(...)"

 

6.16 Al comma 9, sostituire le parole

"il questore o il dirigente del posto di frontiera dispone il trattenimento del richiedente"

con le seguenti:

"nonche' nelle more dell'allontanamento dal territorio dello Stato del richiedente o in caso di presentazione di un ricorso ai sensi del comma 8 o di una opposizione ai sensi del comma 8 bis, il questore o il dirigente del posto di frontiera possono disporre il trattenimento del richiedente"

 

 

Art. 8

8.1 Al comma 1, lettera c), sostituire le parole

"provvedimento di temporanea impossibilità al rimpatrio"

con le seguenti:

"provvedimento di protezione (...) per motivi umanitari".

 

 

Art. 9

9.1 Sostituire la rubrica con la seguente:

"Protezione (...) per motivi umanitari".

 

9.2 Al comma 1, sostituire le parole

"decidere che sussiste l'impossibilità temporanea al rimpatrio"

con le seguenti:

"adottare un provvedimento di protezione (...) per motivi umanitari".

 

9.3 Al comma 2, sostituire le parole

"Il provvedimento di impossibilita' temporanea al rimpatrio da' titolo ad una autorizzazione al soggiorno per il medesimo motivo"

con le seguenti:

"Il provvedimento di protezione (...) per motivi umanitari da' titolo ad un permesso di soggiorno per asilo umanitario".

 

9.4 Al comma 2, sostituire le parole

"condizioni di impossibilità al rimpatrio"

con le seguenti

"condizioni di cui al comma 1".

 

9.5 Al comma 3, sostituire le parole

"provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio previsto dal comma 2"

con le seguenti:

"provvedimento di protezione (...) per motivi umanitari di cui al presente articolo".

 

 

Art. 10

10.1 Al comma 1, dopo le parole

"consente all'interessato"

inserire le seguenti:

"e ai suoi familiari regolarmente soggiornanti in Italia".

 

10.2 Al comma 1 sopprimere le parole

"o di tutela delle relazioni internazionali".

 

10.3 Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"8. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti nel presente articolo sono esenti da ogni imposta o tributo."

 

 

Art. 13

13.1 Al comma 4, dopo le parole

"purche' ne sussistano i presupposti in base alle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno di stranieri in Italia"

inserire le seguenti:

"o sussistano rilevanti motivi di carattere umanitario".

 

13.2 Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente articolo:

"Art. 13 bis.

(Limiti al provvedimento di respingimento e di espulsione dal territorio dello stato)

1. Il rifugiato e il titolare di permesso di soggiorno per richiesta di asilo o di permesso di soggiorno per motivi di giustizia di cui al comma 1 dell'articolo 10 o al comma 6 dell'articolo 13 possono essere espulsi dal territorio dello Stato solo per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. In conformita' con gli articoli 32 e 33 della Convenzione di Ginevra, il provvedimento di espulsione comporta l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto; qualora entro tale data sia presentato e notificato il ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio il provvedimento non e' eseguibile fino alla decisione del Tribunale, che deve essere depositata entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente comma sono esenti da ogni tributo.

2. Non e' consentito il provvedimento di respingimento o di espulsione per ingresso o soggiorno illegale nel territorio dello Stato nei confronti della persona che, al fine di presentare la domanda di asilo, si presenti nei locali in cui ha sede la polizia di frontiera il giorno stesso del suo ingresso nel territorio dello Stato, ovvero si presenti nei locali in cui ha sede la Questura prima che siano trascorsi tre giorni dal suo ingresso nel territorio italiano."

 

 

Art. 14

14.1 Al comma 2, sostituire le parole:

"per malattia ed infortunio"

con le seguenti:

"per malattia, infortunio e maternita'".

 

14.2 Al comma 7, dopo le parole

"titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo"

sono inserite le seguenti

"o di permesso di soggiorno per motivi di giustizia rilasciato ai sensi del comma 1 dell'articolo 10"

 

 

Art. 15

15.1 Sostituire il comma 1 con il seguente:

"Il titolare del diritto di asilo e lo straniero per il quale e' adottato il provvedimento di protezione (...) per motivi umanitari di cui all'articolo 9 o che sia stato accolto sulla base di misure straordinarie di accoglienza temporanea di cui all'articolo del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, hanno diritto al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui e' consentito il ricongiungimento con familiari stranieri del cittadino italiano. Al familiare per il quale puo' essere chiesto il ricongiungimento, se gia' presente in Italia, e' rilasciato su richiesta, un permesso di soggiorno per motivi familiari, anche a prescindere dal possesso di altro valido titolo di soggiorno. Ai fini del ricongiungimento familiare e del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, la persona che, nell'ambito di una relazione stabile e durevole, conviveva con il titolare del diritto d'asilo legalmente separato o non coniugato nel paese del quale questi e' cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, e' equiparata al coniuge non legalmente separato."

 

15.2 Sostituire il comma 6 con il seguente:

"Le disposizioni, le misure e i diritti di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo si estendono ai familiari ricongiunti e a quelli che hanno ottenuto il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi del comma 1, nonche' al titolare di permesso di soggiorno per motivi di giustizia rilasciato ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 e ai suoi familiari regolarmente soggiornanti in Italia."