Roma, lì 24.09.1999

 

 

 

 

 

 

 

 

Con riferimento alle proposte di emendamento del 19/9/1999 si fanno le seguenti osservazioni:

1. L’em.2.1 è rinunciabile in quanto di scarso impatto pratico, anche se sicuramente giuridicamente corretto.

2. L’em.2.2 dovrebbe riprendere la formulazione della Dichiarazione di Cartagena sui rifugiati del 22.11.1984 visto il chiaro riferimento ai diritti umani

Nuovo em. 2.2.: all’art.2 comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) "allo straniero o all’apolide che non possa o non voglia avvalersi della protezione del

paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale, in quanto si trova nell’effettiva necessità di salvare sé o i propri familiari dal pericolo attuale di subire nel territorio di tale paese danni alla propria vita o sicurezza o libertà personale o a da altre libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, a causa di situazioni di guerra o di guerra civile o di aggressione esterna o di occupazione o di dominio straniero o di violenza generalizzata o di una violazione massiccia dei diritti dell’uomo o di gravi, persistenti e generalizzanti turbamenti dell’ordine pubblico."

3. L’em.4.2 non è praticabile ed è superfluo essendo già prevista la possibilità di farsi assistere da un avvocato di fiducia nella presentazione della domanda di asilo (cfr. art.4, comma 2 secondo periodo). Inoltre si ritiene che la presenza dell’ACNUR e/o delle organizzazioni di tutela in sede di pre-esame sia una garanzia sufficiente.

4. L’em.4.3.1 è superfluo essendo evidente che in ogni fase della procedura di asilo tutti sono tenuti al rispetto della normativa in vigore sulla protezione dei dati personali.

5. L’em.4.4 dovrebbe semmai formare materia del regolamento di attuazione e non essere inserito nel testo di legge

6. Si ripropone l’emendamento all’art.4, comma 5 con il quale si chiedeva l’eliminazione della disposizione stessa. Fin qui la prassi amministrativa ha conosciuto vari casi di richiedenti asilo rimasti privi di permesso di soggiorno o non ammessi alla procedura perché privi di domicilio ed impossibilitati a reperirne uno. Infatti, risultano casi in cui i dormitori o i centri di prima accoglienza si sono rifiutati di fornire le necessarie attestazioni scritte di domicilio ai richiedenti asilo. Inoltre, il rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo dovrebbe essere subordinato esclusivamente all’ammissione alla procedura di asilo e non alla elezione di domicilio o alla residenza.

Eliminare all’art.4 il comma 5

7. In considerazione del fatto che le vicende che portano alla richiesta di asilo hanno inizio nel paese di origine del richiedente, non già sul nostro territorio nazionale, un approccio corretto al fenomeno impone di tenere in considerazione anche i problemi legati alle modalità di arrivo dei richiedenti asilo alle frontiere dell’Italia.

In questo contesto, si suggerisce di introdurre ulteriori emendamenti all’art.4 (qui di seguito riportati) volti ad introdurre nel nostro ordinamento un meccanismo/canale legale di arrivo dei richiedenti asilo sul nostro territorio nazionale e quindi a contrastare l’arrivo clandestino degli stessi.

Sostituire l’art.4, comma 1 con il seguente:

"La domanda di asilo è presentata:

a) al posto di frontiera, prima dell’ingresso nel territorio dello Stato;

b) alla questura del luogo di dimora;

c) alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di residenza o di dimora nonché nello Stato di transito;

d) al comandante di nave o aeromobile italiano in navigazione."

Aggiungere dopo l’art.4, comma 3 la seguente disposizione:

comma 3-bis: "Nell’ipotesi indicata al comma 1 lettera c) l’autorità che riceve la domanda procede all’audizione del richiedente asilo e successivamente trasmette verbale alla Commissione centrale per lo svolgimento del pre-esame ai sensi dell’art.6. Qualora il pre-esame abbia esito positivo, la Commissione richiede al Ministero degli Affari Esteri il rilascio della documentazione necessaria per il trasferimento del richiedente asilo nel territorio dello Stato."

Aggiungere dopo l’art.4, comma 3-bis la seguente disposizione:

comma 3-ter: "Nell’ipotesi indicata al comma 1, lettera d), qualora si tratti di vettore aereo, il comandante inoltra la domanda di asilo all’ufficio di polizia di frontiera nel primo scalo nel territorio dello Stato italiano ovvero, qualora si tratti di vettore marittimo, la trasmette alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presso lo Stato di primo scalo, per gli adempimenti previsti al comma che precede."

8. L’em. 6.1.1 non è ben formulato: si suggerisce nuovamente di inserire una disposizione che faccia espresso riferimento all’art.17, comma 2 della Legge di Ratifica della Convenzione di Schengen (L.n.388/93):

Nuovo em.6.1.1: Aggiungere dopo l’ultimo periodo dell’art.6 comma 1 il seguente periodo:

"Le disposizioni seguenti non pregiudicano l’applicazione dell’art.17, comma 2 della Legge n.388 del 30 settembre 1993."

9. L’em.6.1.2 sembra superfluo, non perché non si ritenga necessaria l’audizione personale del richiedente asilo in sede di pre-esame, ma perché dalla formulazione dell’art.6 comma 2 si evince che è sottintesa la suddetta audizione (si parla di verbale, della necessità di un interprete…).

10. L’em.6.4 è condiviso nella sostanza; per una questione di sintesi e di coordinamento con le altre disposizioni, riteniamo sufficiente emendare la lettera b) del comma 4 nel senso seguente:

Nuovo em. 6.4: Inserire all’art.6, comma 2 lettera b) dopo le parole "Convenzione di Ginevra," le parole "che può assicurare adeguata protezione".

11. L’em.6.6 appare irrilevante ai fini pratici.

12. L’em.6.14 non appare chiaro.

13. Si suggeriscono leggere modifiche all’em.6.15. Per quanto riguarda il termine fissato per la decisone sul ricorso preferiamo ridurlo il più possibile e portarlo a venti giorni (cfr. termine massimo normale per la permanenza nel CTP ex art.14, comma 5 del T.U. D.Lgs. 286/98). Per quanto riguarda la gratuità degli atti relativi al ricorso si suggerisce di introdurre una clausola generale in tal senso (cfr. infra modifica all’em.10.3). La nostra proposta di introdurre la possibilità di presentare la domanda di asilo alla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero ai vettori aerei o marittimi richiede un emendamento all’art.6, comma 8 nel senso di introdurre anche in questo caso la previsione di un ricorso con modalità ad hoc.

Modifiche all.em.6.15:

Sostituire l’art.6 comma 8 quarto periodo con il seguente:

"Il giudice decide entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l’interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile."

Eliminare art.6, comma 8 ultimo periodo

Aggiungere all’art.6 dopo il comma 8 la seguente disposizione:

comma 8-bis: "Qualora la domanda di asilo sia stata presentata ai sensi dell’art.4, comma 1 lettera c), al termine del pre-esame, contro la decisione negativa della Commissione il richiedente può presentare ricorso per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare nei modi e nei tempi indicati al comma 8. Questa provvede all’immediato inoltro del ricorso al giudice ordinario, il quale nomina entro 48 ore un avvocato d’ufficio."

 

14. Dal momento che nel disegno di legge non c’è un termine massimo entro il quale la Commissione è tenuta a convocare in audizione il richiedente asilo, per evitare che la procedura possa prolungarsi eccessivamente lasciando il richiedente in condizioni di forzata precarietà, visto quanto disposto dall’art.10, comma 6, si propone di introdurre una disposizione analoga nell’art.8.

Aggiungere all’art.8 dopo il comma 3 la seguente disposizione:

Comma 3-bis: "In ogni caso, qualora il procedimento di fronte alla Commissione non sia definito entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di asilo, il richiedente ha diritto di svolgere attività lavorativa fino alla decisione sulla domanda o alla definizione dell’eventuale procedimento giurisdizionale."

15. L’em.10.2 non appare opportuno dal momento che il permesso di soggiorno per motivi di giustizia non costituisce un titolo si soggiorno di maggior favore rispetto agli altri titoli esistenti: il familiare già "regolarmente soggiornante" in quanto tale ha anche un permesso di soggiorno ad altro titolo (studio, lavoro, motivi familiari…). Piuttosto, dal momento che fino alla definizione del procedimento giurisdizionale il richiedente asilo non perde questa sua qualifica, riteniamo più opportuno emendare l’art.10, comma 1 secondo periodo nel modo indicato di seguito:

Nuovo em.10.2: Nell’art.10, comma 2 secondo periodo sostituire le parole "permesso di soggiorno per motivi di giustizia" con "permesso di soggiorno per richiesta di asilo".

NB: Questo emendamento rende superfluo l’em.14.2 Di conseguenza si modifica anche l’em.15.2 nel senso che il riferimento al permesso di soggiorno per motivi di giustizia va sostituito con "permesso di soggiorno per richiesta di asilo"

Nuovo em.10.3: Aggiungere all’art.10 in fine il seguente comma:

Comma 8: "Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti nella presente legge sono esenti da ogni imposta o tributo."

16. L’em.13.1 appare fuorviante oltre che contraddittorio.

17. L’em.13.2 è superfluo: i limiti al respingimento e all’espulsione dal territorio dello Stato per i rifugiati sono sufficientemente enunciati dalla Convenzione di Ginevra del 1951 (cfr.artt.32 e 33), nonché dai principi fondamentali della protezione internazionale.

18. Per quanto riguarda l’em. 15.1 ci si chiede se è opportuno estendere come regola vincolante il diritto al ricongiungimento familiare anche ai titolari della protezione temporanea. Vogliamo evitare che si faccia confusione tra la "protezione temporanea" e "l’asilo umanitario" dal momento che la protezione temporanea è stata inserita nel contesto della normativa sull’immigrazione e non in quello della normativa sul diritto di asilo.

19. L’art.15, comma 5 contiene un evidente errore. Il riferimento alle "modalità previste dall’art.14, comma 2" ridurrebbe, infatti, il trattamento in materia di previdenza ed assistenza sociale in favore dei titolari del diritto di asilo a quello garantito ai richiedenti in fase di pre-esame.

Eliminare all’art.15, comma 5 le parole "secondo le modalità previste dall’art.14, comma 2".