AI MEMBRI DEL

COMITATO DIRETTIVO

 

 

 

Roma, lì 28.09.1999

 

URGENTE - Si richiede una risposta rapida.

Oggetto: Proposte di emendamento al Disegno di Legge in materia di asilo

 

In data 25.09.1999 si è tenuta a Bologna presso lo studio legale dell’avvocato Nazarena Zorzella una riunione del gruppo di lavoro sul disegno di legge in oggetto costituito da CIR, ASGI, Gruppo di Riflessione e Medici senza Frontiere. Nel corso della riunione il gruppo di lavoro ha discusso alcune proposte di emendamento all’indicato disegno di legge nell’intento di pervenire alla stesura di un documento finale comune.

In considerazione del fatto che all’ordine del giorno della odierna seduta della I Commissione Affari Costituzionali della Camera è prevista la ripresa della discussione del disegno di legge indicato in oggetto; nel desiderio di presentare quanto prima il documento comune del gruppo di lavoro all’attenzione del relatore, on. Soda, alleghiamo alla presente il testo delle proposte di emendamento sulle quali alla conclusione della riunione del 25.09.1999 il gruppo di lavoro ha espresso un consenso unanime.

Pur non volendosi dissociare dal documento comune, il C.I.R. ribadisce la necessità che le proposte di emendamento da sottoporre all’attenzione della I Commissione Affari Costituzionali della Camera siano espresse nel modo più sintetico possibile e si limitino agli emendamenti considerati da tutti i partecipanti al gruppo di lavoro essenziali ed irrinunciabili.

E’ nostra opinione che l’allegato documento non risponda pienamente alle suddette esigenze. Riteniamo pertanto che esso possa limitarsi ai seguenti emendamenti:

art.2: em.2.1 e 2.2

art.4: em.4.1 e 4.3.2

art.6: em.6.1.1 — 6.16

artt. 8 e 9: em.8-9.1

art.10: em.10.0 e 10.1.1

art.14: em.14.1.1 e em.14.2

Ci preme infine sottolineare che le seguenti proposte di emendamento presentate dal C.I.R. nel corso della riunione svoltasi a Bologna non hanno raggiunto un consenso unanime dei partecipanti al gruppo di lavoro:

Sostituire l’art.4, comma 1 con il seguente:

"La domanda di asilo è presentata:

a) al posto di frontiera, prima dell’ingresso nel territorio dello Stato;

b) alla questura del luogo di dimora;

c) alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di residenza o di dimora nonché nello Stato di transito;

d) al comandante di nave o aeromobile italiano in navigazione."

Aggiungere dopo l’art.4, comma 3 la seguente disposizione:

comma 3-bis: "Nell’ipotesi indicata al comma 1 lettera c) l’autorità che riceve la domanda procede all’audizione del richiedente asilo e successivamente trasmette verbale alla Commissione centrale per lo svolgimento del pre-esame ai sensi dell’art.6. Qualora il pre-esame abbia esito positivo, la Commissione richiede al Ministero degli Affari Esteri il rilascio della documentazione necessaria per il trasferimento del richiedente asilo nel territorio dello Stato."

Aggiungere dopo l’art.4, comma 3-bis la seguente disposizione:

comma 3-ter: "Nell’ipotesi indicata al comma 1, lettera d), qualora si tratti di vettore aereo, il comandante inoltra la domanda di asilo all’ufficio di polizia di frontiera nel primo scalo nel territorio dello Stato italiano ovvero, qualora si tratti di vettore marittimo, la trasmette alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presso lo Stato di primo scalo, per gli adempimenti previsti al comma che precede."

Aggiungere all’art.6 dopo il comma 8 la seguente disposizione:

comma 8-bis: "Qualora la domanda di asilo sia stata presentata ai sensi dell’art.4, comma 1 lettera c), al termine del pre-esame, contro la decisione negativa della Commissione il richiedente può presentare ricorso per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare nei modi e nei tempi indicati al comma 8. Questa provvede all’immediato inoltro del ricorso al giudice ordinario, il quale nomina entro 48 ore un avvocato d’ufficio."

 

Ratio: In considerazione del fatto che le vicende che portano alla richiesta di asilo hanno inizio nel paese di origine del richiedente, non già sul nostro territorio nazionale, un approccio corretto al fenomeno impone di tenere in considerazione anche i problemi legati alle modalità di arrivo dei richiedenti asilo alle frontiere dell’Italia. E’ in questo contesto che si suggerisce di introdurre gli indicati emendamenti all’art.4 volti ad introdurre nel nostro ordinamento un meccanismo/canale legale di arrivo dei richiedenti asilo sul nostro territorio nazionale e quindi a contrastare l’arrivo clandestino degli stessi.

 

Aggiungere all’art.8 dopo il comma 3 la seguente disposizione:

Comma 3-bis: "In ogni caso, qualora il procedimento di fronte alla Commissione non sia definito entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di asilo, il richiedente ha diritto di svolgere attività lavorativa fino alla decisione sulla domanda o alla definizione dell’eventuale procedimento giurisdizionale."

Ratio: Dal momento che nel disegno di legge non c’è un termine massimo entro il quale la Commissione è tenuta a convocare in audizione il richiedente asilo, per evitare che la procedura possa prolungarsi eccessivamente lasciando il richiedente in condizioni di forzata precarietà, visto quanto disposto dall’art.10, comma 6, si propone di introdurre una disposizione analoga nell’art.8.

 

Vi pregherei di farci pervenire entro dopodomani, giovedì 30 settembre ore 17.00, le Vostre osservazioni in merito alle proposte di emendamento contenute nel documento allegato e alle proposte avanzate dal C.I.R. che non hanno ricevuto un consenso unanime nel gruppo di lavoro.

Il Direttore