(19/9/1999)

IL TESTO DELL'ARTICOLO 6 DEL DDL ASILO COME EMENDATO

IN BASE ALLA PROPOSTA DI RIDEFINIZIONE DEL PRE-ESAME

Art. 6. (Pre-esame della domanda).

1. La domanda di asilo, presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, è soggetta ad un pre-esame, volto ad accertare preliminarmente se la domanda sia ammissibile ai sensi del comma 3 e, in tal caso, se la domanda debba essere trasferita, per l'esame, ad altro Stato ai sensi del comma 4 o del comma 5.

2. Il pre-esame, di cui è redatto verbale, è svolto, nei due giorni successivi alla presentazione della domanda, presso i posti di frontiera o presso le questure individuati dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 14, comma 1. Competente allo svolgimento del pre-esame è un delegato della Commissione centrale, che si avvale di un funzionario di polizia di frontiera o di un funzionario della questura e, se necessario, di un interprete. Il richiedente asilo deve essere sentito personalmente dal delegato della Commissione centrale. Al pre-esame puo' intervenire un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o, su indicazione di quest'ultimo, uno degli appartenenti alle organizzazioni non governative di cui all'articolo 4, comma 2. Il delegato della Commissione centrale comunica tempestivamente all'Alto Commissariato o alla organizzazione dallo stesso indicata l'inizio del pre-esame. Qualora la domanda di asilo sia presentata presso posti di frontiera o presso questure non indicati nel predetto decreto del Ministro dell'interno, il funzionario di polizia avvia, immediatamente, il richiedente asilo alla questura più vicina, abilitata allo svolgimento del pre-esame.

3. Il delegato della Commissione centrale, tenuto conto degli atti dell'Unione Europea, anche non vincolanti, in materia di asilo e delle linee direttive della Commissione Centrale di cui all'articolo 3, comma 10, e sentito, ove necessario, un membro del Consiglio di presidenza della Commissione stessa, puo' dichiarare inammissibile la domanda quando risulti che:

a) i motivi della domanda non rientrano tra quelli che sono a fondamento del diritto di asilo, ai sensi della presente legge;

b) la domanda è chiaramente strumentale in quanto avanzata, senza giustificato motivo, successivamente ad un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;

c) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri adeguata protezione;

d) risulti gravemente pericoloso per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato;

e) risulti perseguito per un crimine contro la pace o contro l'umanità o un crimine di guerra o un grave delitto di diritto comune commesso all'estero o azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite

da un tribunale internazionale istituito in applicazione di accordi internazionali in vigore per l'Italia.

4. Il delegato della Commissione centrale, sentito, ove necessario, un membro del Consiglio di presidenza della Commissione stessa, puo' decidere di avviare le procedure per il trasferimento della domanda ad altro Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, qualora il richiedente provenga da tale Stato e vi abbia trascorso, senza presentare domanda di asilo, un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito attraverso il territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana. Il trasferimento della domanda non e' effettuato, tuttavia, nel caso in cui lo Stato firmatario della Convenzione di Ginevra non dia sufficienti garanzie per il rispetto dei diritti umani fondamentali o del divieto di espulsione e di respingimento previsto dall'articolo 33 della Convenzione di Ginevra, nonche' per la riammissione del richiedente asilo sul territorio dello Stato e per l'ammissione dell'interessato ad una procedura equa ed imparziale per la determinazione dello status di rifugiato, ovvero quando la legislazione o la prassi vigenti nello Stato firmatario della Convenzione di Ginevra non prevedano forme adeguate di protezione per la specifica situazione dichiarata dal richiedente.

5. In ogni caso, la domanda e' considerata ammissibile e non si da' luogo a trasferimento ad altro Stato ai sensi del comma 4 quanlora per il richiedente asilo sussista l'impossibilità di essere riammesso nello Stato di provenienza o il pericolo di un pregiudizio per la vita o per la libertà personale o il pericolo di incorrere in trattamenti inumani o degradanti ovvero il rischio di essere rinviato in un altro Stato dove potrebbe essere esposto ad analoghe situazione di pericolo.

6. Il delegato della Commissione, salvo che abbia deciso di avviare la procedura di trasferimento della domanda ai sensi del comma 4, procede, sentito, ove necessario, un membro del Consiglio di presidenza della Commissione stessa, all'accertamento volto a determinare se l’Italia sia lo Stato competente per l’esame della domanda in applicazione delle convenzioni internazionali cui la Repubblica aderisce. Su richiesta dell'interessato, la responsabilita' dell'esame della domanda e' comunque attribuita all'Italia qualora la legislazione o la prassi vigenti nello Stato al quale la domanda dovrebbe esser trasferita non prevedano forme adeguate di protezione per la specifica situazione dichiarata dal richiedente stesso.

7. Al richiedente asilo non è consentito l'ingresso o la libera circolazione nel territorio nazionale per il tempo necessario al pre-esame e all'eventuale trasferimento della domanda ad altro Stato, salvo che ne abbia altro titolo e salvo quanto stabilito nel comma 9. Gli interessati sono assistiti con le modalità previste dall'articolo 14, commi 1 e 2.

8. I provvedimenti che dichiarano l'inammissibilita' della domanda o con cui si decide di attribuire all'Italia l'esame della domanda o di chiedere il trasferimento della domanda ad altro Stato ai sensi dei commi 4 e 6 sono adottati dal delegato con atto scritto e motivato consegnato all'interessato unitamente ad una traduzione in lingua a lui conosciuta, recante anche le modalità di impugnazione. Avverso tali decisioni puo' essere presentato ricorso al giudice ordinario. Il ricorso deve essere presentato entro 48 ore dal ricevimento del provvedimento e puo' essere presentato direttamente dall'interessato in lingua straniera e per le vie brevi e contestualmente al ricevimento del provvedimento. La presentazione del ricorso sospende il provvedimento impugnato. Il giudice accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l’interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Tutti gli atti concernenti il procedimento giurisdizionale previsto nel presente comma sono esenti da ogni imposta o tributo.

9. Trascorse quarantotto ore dall'adozione del provvedimento senza che sia stato impugnato, in caso di esito positivo del pre-esame la domanda e' trasmessa alla Commissione centrale per l'esame di cui all'articolo 7. Negli altri casi, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, il funzionario di frontiera o quello di questura provvede al respingimento immediato o all'espulsione del richiedente asilo, ove questi non abbia altro titolo a permanere nel territorio nazionale, notificandogli il provvedimento stesso, ovvero dispone che sia avviata la procedua per il trasferimento della domanda ad altro Stato.

10. Qualora il pre-esame della domanda non si esaurisca nei due giorni dalla presentazione della stessa o il delegato della Commissione ritenga che il procedimento non possa concludersi entro tale periodo ovvero ricorrano particolari esigenze di soccorso del richiedente o dei suoi familiari, nonche' nelle more dell'allontanamento dal territorio dello Stato del richiedente o in caso di presentazione di un ricorso ai sensi del comma 9, il questore o il dirigente del posto di frontiera possono disporre il trattenimento del richiedente, ove non abbia altro titolo per l'ingresso o il soggiorno, presso la più vicina sezione speciale per i richiedenti asilo nei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui al comma 12. Per il trattenimento si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 12, commi 3, 4, 5 e 6, della legge 6 marzo 1998, n.40. In caso di allontanamento arbitrario dal centro di permanenza, si applica l'articolo 650 del codice penale.

11. In caso di mancata convalida, da parte del pretore, del provvedimento di trattenimento adottato dal funzionario di polizia o di scadenza dei termini previsti dal comma 5 dell'articolo 12 della legge 6 marzo 1998, n.40, al richiedente asilo ed ai suoi familiari è concesso permesso di soggiorno per la conclusione del pre-esame. Gli stessi sono inviati, ove abbiano bisogno di assistenza, presso le strutture di accoglienza del comune ove sono autorizzati a soggiornare, dal cui territorio hanno l'obbligo di non allontanarsi senza autorizzazione della competente questura sino alla conclusione del pre-esame. Tale obbligo è esteso anche ai casi in cui il richiedente asilo e i suoi familiari non necessitino di assistenza ed abbiano quindi eletto un proprio domicilio. L'autorità di pubblica sicurezza adotta le misure opportune ad assicurare la reperibilità del richiedente asilo fino al compimento del termine stabilito. L'allontanamento arbitrario dal territorio comunale determina il trattenimento dell'interessato nella sezione speciale del centro di permanenza di cui al comma 10 con le modalità indicate nel medesimo comma.

12. Sono istituite, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n.40, sezioni speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, separate dal resto del centro e con ogni possibile agevolazione della vita familiare e sociale compatibile con la vigilanza. Le modalità per la gestione delle sezioni speciali per richiedenti asilo sono definite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale.

13. In casi eccezionali, qualora si verifichi un notevole afflusso di richiedenti asilo che non consenta l'espletamento del pre-esame nei due giorni successivi alla domanda nè l'avvio degli stessi alle sezioni speciali dei centri di permanenza di cui al comma 12, nè il ricovero presso le strutture previste dall'articolo 38 della legge 6 marzo 1998, n.40, e qualora la situazione richieda comunque la predisposizione di particolari e urgenti misure al fine di garantire una loro adeguata accoglienza e assistenza, il prefetto competente per territorio può esercitare le attività previste dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n.451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n.563, e relative disposizioni di attuazione, realizzando, ove necessario, strutture provvisorie di ricovero. Per il trattenimento dei richiedenti asilo nelle predette strutture provvisorie di accoglienza si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 12, commi 3, 4, 5 e 6, della legge 6 marzo 1998, n.40.