Caro Sergio, caro Jurgen, con preghiera di diffusione a tutti gli interessati, vi segnalo quanto segue, frutto di in una (credo non inutile e non accademica) discussione tra me e Lorenzo Trucco dopo l'ultima riunione di Bologna:si tratta di alcune gravissime perplessità riguardanti la misura del trattenimento del richiedente asilo nei centri di cui alla L.40/98 durante il pre-esame: nell'attuale testo del ddl si dispone che il trattenimento nei centri sia una misura non opzionale, ma obbligatoria, da applicarsi in tutti i casi (art,. 6.9); solo nel caso di mancata convalida da parte del pretore della misura del trattenimento, il richiedente potrà venire inviato in appositi centri di accoglienza con l'obbligo di non allontanarsi dal territorio comunale (art 6.10). Ora, sorgono le seguenti questioni di una certa rilevanza giuridica:   a) i centri di cui all'art. 12 della L.40/98 sono centri destinati all'escuzione di una espulsione o di un respingimento già deciso ma che non può avvenire per una serie di motivi indicati (seppure in modo del tutto impreciso) dalla legge stessa (ricordo che il titolo della L. 40, art. 12 suona appunto "esecuzione dell'espulsione"). Appare del tutto irrazionale prevedere che le medesime strutture siano applicabili nei confronti di cittadini per i quali NON è stata ancora decisa alcuna espulsione o respingimento. Il riferimento ai centri della L. 40/98 appare dunque comunque estraneo persino agli scopi per i quali tali centri sono stati istituiti. b) tale incongruenza appare ancora più chiara qualora si consideri che il trattenimento, nel testo del ddl, si applicherebbe obbligatoriamente, come sopra detto, non solo in caso di esito negativo del pre-esame ( misura che troverebbe giustificazione a seguito della conseguente espulsione a carico del richiedente), ma persino nel caso in cui risulti necessario un tempo superiore alle 48 ore per la conclusione del pre-esame . Diversamente da quanto previsto dalla L. 40/98 per gli espellendi o respingendi,  non si comprende affatto su quale base il pretore possa decidere se confermare o meno il trattenimento nel centro nei confronti di una persona che non è soggetta a nessuna espulsione o respingimento. Ricordo che nella L. 40 si dispone che "il pretore, ove sussistono i presupposti di cui all'art. 11 ed al presente articolo, convalida il provvedimento del questore..." (art. 12.4). Nel nostro caso il pretore è chiamato a decidere su quali presupposti? Il richiedente non ha commesso alcun illecito, neppure di natura amminsitrativa, nè si trova in posizione irregolare per ciò che riguarda il suo ingresso e soggiorno nel territorio nazionale. Il testo del ddl come attualmente si presenta all'esame della Camera appare quindi illogico, anche alla luce di quanto previsto  dalla stessa L. 40/98, a meno che non si richieda niente meno che una contestuale modifica della stessa L. 40/98, estendendo la funzione dei centri di cui all'art. 12 (cosa che appare del tutto discutibile sotto il profilo della legittimità costituzionale), non solo agli espellendi o ai respingendi, ma anche a coloro che hanno una posizione del tutto regolare, avendo solamente una  domanda di accesso alla procedura di asilo pendente.   Accettare (come ha fatto l'intero gruppo di lavoro, ASGI compreso) l'idea che il richiedente asilo, durante il pre-esame, venga sottoposto ad alcune misure al fine di evitare fughe (in particolare verso altri paesi europei), ovvero allontamenti arbitrari, non significa che si debba parimenti accettare o sostenere un testo normativo che presenta tali contraddizioni ed incongruenze da risultare indifendibile (persino da un ipotetico onesto fautore dell'uso dei centri di permanenza). Provo pertanto a formulare la seguente proposta di modifica al testo dei comma 9 e 10 (necessariamente provvisoria, e sottoposta alla discussione del gruppo di lavoro), che ricerchi un equilibrio tra l'interesse del richiedente asilo e quello dello stato:   " Qualora il pre-esame della domanda non si esaurisca nei due giorni dalla presentazione della stessa o il delegato della Commissione ritenga che il procedimento non possa concludersi entro tale periodo, ovvero ricorrano particolari esigenze di soccorso del richiedente o dei suoi famigliari, il richiedente è avviato presso apposite strutture di accoglienza da istituirsi con apposito decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, ove i richiedenti sono autorizzati a soggiornare, con l'obbligo di non allontanarsi dalla medesima struttura, senza l'autorizzazione della competente questura. L'autorità di PS adotta le misure opportune al fine di assicurare la reperibilità del richiedente asilo. L'allontanamento volontario arbitrario dalla struttura di accoglienza comporta la rinuncia alla domanda d'asilo" .    La rinuncia alla domanda comporta, come è ben evidente, la posizione di irregolarità dello straniero con la conseguente applicazione di un provvedimento di espulsione ai sensi delle normative vigenti. Vengono quindi a trovare legittima applicazione a questo punto le misure già previste dalla legge ( invio al centro di temporanea permanenza previsto dalla L. 40/98).   L'opinione mia e di Lorenzo Trucco è, come avrete certo compreso, che ci troviamo di fronte ad una questione così grossa da costringerci a riflettere, nonostante tutte le giuste motivazioni sull'urgenza dei tempi, per non sottoscrivere anche noi degli incredibili pasticci.   Attendo un rapido riscontro da tutti i partecipanti al gruppo di lavoro.   Un saluto   Gianfranco Schiavone