(22/9/1999)

VERSO L'ARMONIZZAZIONE EUROPEA DELLE POLITICHE DI IMMIGRAZIONE E ASILO: RACCOMANDAZIONI PER IL VERTICE DI TAMPERE

In vista del Consiglio europeo speciale che si terra' a Tampere nel mese di ottobre, le associazioni firmatarie, da molti anni attive nel campo dell'immigrazione e dell'asilo, desiderano richiamare l'attenzione delle Istituzioni italiane ed europee su alcuni punti, che, alla luce dell'esperienza maturata, appaiono imprescindibili in vista del trasferimento, stabilito dal Trattato di Amsterdam, dei settori relativi ai visti, all'asilo, all'immigrazione e alle politiche concernenti la libera circolazione dal terzo al primo pilastro dell'Unione europea.

Tale trasferimento puo' determinare un progresso qualitativo nel modo di affrontare questioni - quali l'asilo e l'immigrazione - della massima importanza, lasciate fino ad oggi, di fatto, alla gestione dei singoli Stati membri. Perche' un tale progresso si determini, tuttavia, e' necessario che l'Europa punti ad una armonizzazione "di alto profilo" delle politiche e delle procedure in vigore in questi settori.

In particolare, la questione del diritto d'asilo deve essere affrontata in un'ottica che privilegi la tutela dei diritti fondamentali della persona, e non la subordini a criteri di convenienza e di opportunita' socio-economica.

Quanto all'immigrazione, la realizzazione di una politica di contrasto degli ingressi clandestini e, all'opposto, di integrazione degli immigrati legali deve fondarsi sulla definizione di vie di immigrazione legale effettivamente percorribili da parte di chi migri per soggiorni di lunga durata (per motivi di lavoro, famiglia, studio, etc.) in uno dei Paesi dell'Unione europea.

I punti che seguono mirano a sottolineare gli aspetti piu' critici - e piu' carenti - del patrimonio di riflessione accumulato in questi anni, sotto forma di soft law o di atti preparatori, nell'ambito delle Istituzioni europee.

 

Politiche di asilo

1) La definizione di "rifugiato" deve trovare un'armonizzazione nell'ambito dell'Unione europea. Tale definizione deve fondarsi su una piena ed estesa interpretazione di quella contenuta nella Convenzione di Ginevra del 1951. In particolare, la definizione deve includere coloro che corrano un serio rischio di persecuzione, a prescindere dal fatto che l'agente di persecuzione si identifichi col potere statale o che sia da questo tollerato.

2) E' opportuno il ricorso a misure di protezione temporanea in caso di afflussi di massa a causa di situazioni di violenza generalizzata, nei casi in cui un esame individuale delle domande di asilo risulti impraticabile. Tali misure non devono tradursi in un danno per quanti, tra i beneficiari, rientrerebbero pienamente nella definizione di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951; devono quindi prevedere standard di trattamento adeguati, e consentire, al termine del periodo di applicazione, la presentazione di domande di asilo su base individuale.

3) Oltre alle misure di protezione temporanea in caso di afflussi di massa, devono essere previste forme complementari di protezione su base individuale per coloro che, pur non rientrando nella definizione di rifugiato, fuggano da situazioni di violenza generalizzata o non possano comunque tornare nel proprio Paese in condizioni di sicurezza. L'armonizzazione di tali misure e' condizione necessaria perche' il livello di protezione assicurato al richiedente asilo prescinda dallo Stato cui viene attribuita la responsabilita' dell'esame della domanda.

4) Qualora l'esistenza di un Paese terzo aderente alla Convenzione di Ginevra nel quale il richiedente asilo abbia trascorso un congruo periodo di tempo senza presentare la propria domanda di asilo sia considerata causa di inammissibilita' della domanda stessa, e' necessario che sia presa nella debita considerazione l'effettiva diponibilita' di tale Paese a riammettere il richiedente asilo sul proprio territorio in condizioni di sicurezza, ad esaminare effettivamente la domanda di asilo e a proteggerlo dal rischio di refoulement. E' inoltre necessario che sia vagliata la possibilita' che il richiedente asilo abbia diritto ad accedere, nell'ambito dell'Unione europea, a forme complementari di protezione non previste nel Paese terzo in questione.

5) E' assolutamente necessario che l'adozione di sanzioni o l'imposizione di oneri a carico del vettore che conduca alla frontiera esterna dell'Unione europea stranieri privi dei requisiti richiesti per l'ingresso non interferisca con il diritto d'asilo. In mancanza, infatti, di adeguate deroghe all'adozione di tali misure in caso di straniero che presenti una domanda di asilo (prescindendo dal fatto che la domanda sia considerata ammissibile), il vettore rifiuterebbe di prendere a bordo quelle persone bisognose di protezione che non posseggano - ad esempio - i documenti di viaggio (a dispetto del fatto che il possesso di tali documenti non costituisce, di fatto, requisito necessario per l'ingresso di un richiedente asilo). Nella migliore delle ipotesi, tali persone finirebbero per ricorrere ad altre vie di ingresso, costose ed illegali, pur di raggiungere il territorio di un Paese disposto a fornire loro protezione.

 

Politiche di immigrazione

1) In linea generale, devono essere valorizzati gli strumenti normativi - oggi previsti negli ordinamenti di alcuni Stati membri dell'Unione, quali Austria, Spagna e Italia - che consentono di fondare la creazione di canali di immigrazione legale sulla determinazione periodica di quote. Tale determinazione, per rappresentare un adeguato elemento di dissuasione delle forme di immigrazione clandestina, deve tener conto non solo delle necessita' della societa' di accoglienza, ma anche dell'entita' della pressione migratoria alle frontiere dell'Unione europea.

2) Ai fini dell'ingresso per lavoro subordinato (anche a carattere stagionale) non deve essere richiesta una preventiva chiamata da parte di un datore di lavoro. Una simile condizione rende infatti impossibile l'instaurarsi di rapporti di lavoro per tutte le attivita' per le quali e' irrinunciabile una conoscenza diretta tra datore di lavoro e lavoratore, e rende possibile l'immigrazione legale per i soli lavoratori in possesso di altissima qualificazione. Deve essere invece consentito, sia pure nei limiti delle capacita' di assorbimento del mercato del lavoro europeo, l'ingresso di lavoratori in cerca di occupazione, selezionati in base a criteri noti e predefiniti.

3) Accanto all'ingresso per lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo a carattere imprenditoriale capaci di sortire effetti positivi sull'occupazione nel territorio dell'Unione europea, deve essere dato rilievo all'ingresso di immigrati finalizzato alla prestazione di servizi. In tale categoria rientra invero gran parte dei lavori precari e a bassa qualificazione che vedono oggi di fatto impegnati gli immigrati e che costituiscono, in linea con la progressiva destrutturazione del mercato del lavoro, un contributo importante allo sviluppo economico dell'Unione europea.

4) La stabilizzazione del soggiorno di lunga durata degli immigrati che dimostrino di voler mantenere la condizione di legalita' deve essere favorita, evitando di appesantire le condizioni per il rinnovo e per la conversione del permesso di soggiorno. In particolare, di norma non deve essere ostacolato il prolungamento del soggiorno per motivi diversi da quelli che ne hanno consentito l'autorizzazione originale, a condizione che l'immigrato possegga i requisiti previsti in corrispondenza al nuovo motivo. L'imposizione di un preventivo ritorno nel Paese di origine quale condizione necessaria per il rilascio di una nuova autorizzazione costituisce infatti un dannoso incentivo al prolungamento illegale del soggiorno.

5) Gli oneri relativi al contrasto dello sfruttamento criminale dell'immigrazione clandestina devono essere condivisi tra tutti gli Stati membri dell'Unione, e un sostegno particolare deve essere dato a quei Paesi che per ragioni geografiche risultano piu' esposti ai movimenti migratori illegali.