- IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
- di concerto con
- i Ministri dell'interno, della giustizia, del
lavoro e della previdenza sociale e per la solidarieta' sociale
-
- Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
concernente il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
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- Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31
agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico suddetto, a
norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in
particolare l'art. 5;
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- Vista la legge 30 settembre 1993, n. 388, recante ratifica
ed esecuzione:
- a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica
italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione
economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese,
relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due
dichiarazioni comuni, di seguito indicato: "Accordo di Schengen";
- b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla
convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, di
seguito indicata: "Convenzione di applicazione", con allegate due dichiarazioni
unilaterali dell'Italia e della Francia, nonche' la convenzione, il relativo atto finale,
con annessi all'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e
Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e
la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione
summenzionato;
- c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla
lettera b), tutti firmati a Parigi il 27 novembre 1990;
-
- Vista la legge 16 giugno 1998, n. 209, recante ratifica ed
esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione europea, i
Trattati che istituiscono le Comunita' europee ed alcuni atti connessi, con allegato e
protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, e del Protocollo allegato denominato
"acquis" di Schengen;
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- Vista la direttiva del Ministero dell'interno di cui
all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
-
- Sentiti il Ministro per le politiche comunitarie, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro della sanita';
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- Considerato che l'articolo B del Protocollo precitato
prevede che l' "acquis" di Schengen, incluse le decisioni del comitato
esecutivo, si applica immediatamente ai Paesi firmatari degli Accordi di Schengen;
-
- Considerato quanto previsto dalla "Istruzione
consolare comune, diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria
degli Stati parte della Convenzione di Schengen", di seguito indicata:
"I.C.C.", approvata dal comitato esecutivo per la prima volta a Parigi il 14
dicembre 1993 e modificata da ultimo il 28 aprile 1999;
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- Considerato che i cittadini dei Paesi terzi di cui
all'allegato n. 1, parte II dell'I.C.C., sono autorizzati a soggiornare in esenzione
dall'obbligo del visto fino a novanta giorni, solo per motivi di turismo, affari, gara
sportiva, invito e missione;
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- Considerato che:
- 1) i visti d'ingresso previsti dagli articoli 10 e 11 della
Convenzione di applicazione sono denominati "visti Schengen uniformi", di
seguito indicati: "V.S.U.", e si dividono in:
- visti di "tipo A", per transito aeroportuale,
validi esclusivamente per il transito nelle zone internazionali degli aeroporti;
- visti di "tipo B", per transito, con validita'
massima di cinque giorni;
- visti di "tipo C", per soggiorni di breve durata
o di viaggio, con validita' massima di novanta giorni;
- 2) i visti suddetti possono essere limitati nella validita'
territoriale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Convenzione di applicazione stessa,
assumendo la denominazione di visti a "validita' territoriale limitata", di
seguito indicati: "V.T.L.";
- 3) i visti d'ingresso previsti dall'art. 18 della
Convenzione di applicazione sono denominati "visti nazionali", di seguito
indicati:
- "V.N.", e che tali visti di lunga durata, di
"tipo D", hanno validita' superiore a novanta giorni;
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- Decreta:
-
- Art. 1.
- 1. Le tipologie dei visti corrispondenti ai diversi motivi
d'ingresso sono: adozione, affari, cure mediche, diplomatico, familiare al seguito, gara
sportiva, inserimento nel mercato del lavoro, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato,
missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare,
studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro.
-
- Art. 2.
- 1. Fatti salvi i controlli di sicurezza richiesti in ambito
Schengen e fermo restando quanto previsto circa il rilascio dei visti d'ingresso dall'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, i requisiti e le
condizioni per l'ottenimento di ciascuna tipologia di visto sono indicati nell'allegato A,
che costituisce parte integrante del presente decreto.
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- Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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- Roma, 12 luglio 2000
-
- Il Ministro degli affari esteri Dini
- Il Ministro dell'interno Bianco
- Il Ministro della giustizia Fassino
- Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi
- Il Ministro per la solidarieta' sociale Turco
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- Allegato A
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- REQUISITI E CONDIZIONI
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- 1. Visto per "adozione" (V.N.).
- Il visto per adozione consente l'ingresso in Italia, ai
fini di un soggiorno di lunga durata a tempo indeterminato presso gli adottanti o gli
affidatari, allo straniero destinatario del provvedimento di adozione o di affidamento
pre-adottivo emesso dalla competente autorita' straniera in conformita' alla legislazione
locale.
- La legge 31 dicembre 1998, n. 476, dispone che la
Commissione per le adozioni internazionali autorizza l'ingresso ed il soggiorno permanente
del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione (articoli 32 e 39, lettera
h), della legge n. 184/1983, come modificata dall'art. 3, della legge n. 476/1998). Il
rilascio del visto e' pertanto subordinato all'emanazione della prescritta autorizzazione.
- L'art. 8, comma 2, della predetta legge richiama la
normativa precedente per il perfezionamento di quelle procedure di adozione avviate
anteriormente all'entrata in vigore della legge o anche in un momento successivo sino alla
costituzione della Commissione e alla pubblicazione degli albo degli enti autorizzati. In
tali casi, ai fini del rilascio del visto, occorrera' verificare la sussistenza dei
seguenti requisiti:
- a) dichiarazione di idoneita' all'adozione, rilasciata dal
tribunale italiano dei minorenni competente per distretto di appartenenza dei genitori
adottanti, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, sulla "Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori";
- b) provvedimento di adozione o di affidamento pre-adottivo
emesso dalla competente autorita' straniera in conformita' alla legislazione locale;
- c) dichiarazione di conformita' del provvedimento alla
legislazione dello Stato straniero, emessa dall'autorita' consolare italiana competente
per luogo d'emissione del provvedimento. Il visto per adozione consente l'ingresso in
Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo indeterminato presso gli adottanti
o gli affidatari, allo straniero destinatario del provvedimento di adozione o di
affidamento pre-adottivo emesso dalla competente autorita' straniera in conformita' alla
legislazione locale.
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- 2. Visto per "affari" (V.S.U.).
- Il visto per affari consente l'ingresso in Italia, ai fini
di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda viaggiare per finalita'
economico-commerciali, per contatti o trattative, per l'apprendimento o la verifica
dell'uso e del funzionamento di beni strumentali acquistati o venduti nell'ambito di
contratti commerciali e di cooperazione industriale.
- I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto
sono:
- a) la condizione di "operatore
economico-commerciale" del richiedente;
- b) la finalita' economico-commerciale del viaggio per il
quale e' richiesto il visto;
- c) l'esistenza e l'effettiva attivita' svolta in Italia
dagli eventuali operatori economici che richiedano il rilascio del visto in favore
dell'operatore straniero;
- d) adeguati mezzi economici di sostentamento, ed in ogni
caso non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di
cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998.
- Il visto per affari puo' essere rilasciato anche alle
persone che accompagnino, per documentate ragioni di lavoro, il richiedente.
-
- 3. Visto per "cure mediche" (V.S.U. o V.N.).
- Il visto per cure mediche consente l'ingresso, al fine di
un soggiorno di breve o lunga durata, ma sempre a tempo determinato, allo straniero che
abbia necessita' di sottoporsi a trattamenti medici presso istituzioni sanitarie italiane,
pubbliche o private accreditate.
- I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto
sono previsti dall'art. 36, comma 1, del testo unico n. 286/1998 e dall'art. 44, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.
- Il visto viene altresi' rilasciato, secondo le modalita'
previste dall'art. 44, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999,
nell'ambito dei Programmi umanitari di cui all'art. 36, comma 2, del testo unico n.
286/1998.
- Il visto per cure mediche potra' essere rilasciato anche
all'eventuale accompagnatore che assista lo straniero infermo, in presenza di adeguati
mezzi economici di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito dal Ministero
dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998.
-
- 4. Visto "diplomatico" per accreditamento o
notifica (V.N.).
- Il visto diplomatico per accreditamento o notifica consente
l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo indeterminato, allo
straniero, titolare di passaporto diplomatico o di servizio, destinato a prestare servizio
presso le rappresentanze diplomatico-consolari del suo Paese, in Italia o presso la Santa
Sede.
- Il visto diplomatico e' rilasciato anche agli stranieri
componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare.
- Le richieste di visto dovranno essere avanzate per le vie
diplomatiche, con nota verbale, e la concessione del visto sara' sempre subordinata al
preventivo nullaosta rilasciato dal servizio del cerimoniale del MAE.
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- 5. Visto per "familiare al seguito" (V.N.).
- Il visto per familiare al seguito consente l'ingresso, ai
fini di un soggiorno di lunga durata a tempo determinato o indeterminato, allo straniero
che intenda fare ingresso in Italia al seguito di un familiare cittadino italiano, o di un
Paese dell'Unione europea, ovvero di Paese aderente all'Accordo sullo spazio economico
europeo, o al seguito di un familiare straniero di cittadinanza diversa da quelle
predette, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 4 e 5 del testo unico n. 286/1998:
- a) allo straniero che desideri entrare in territorio
italiano al seguito di un familiare residente in Italia, cittadino italiano o di un Paese
dell'Unione europea, ovvero di Paese aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo,
puo' essere concesso un visto per "familiare al seguito", secondo quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1656/1965, modificato dai decreti
legislativi n. 470/1992 e n. 358/1999, e dall'art. 29 del testo unico n. 286/1998;
- b) allo straniero che intenda entrare in Italia al seguito
di un familiare straniero, cittadino di Paesi diversi da quelli indicati nel punto a),
titolare di carta di soggiorno, o di visto per lavoro subordinato relativo a contratto non
inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi
religiosi, puo' essere concesso un visto per "familiare al seguito", alle
condizioni di cui all'art. 29, comma 4, del testo unico n. 286/1998.
- I requisiti per l'ottenimento del visto sono previsti dal
comma 7, dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.
-
- 6. Visto per "gara sportiva" (V.S.U.).
- Il visto per gara sportiva consente l'ingresso, ai fini di
un soggiorno di breve durata, allo sportivo straniero che intenda partecipare a singole
competizioni o ad una serie di manifestazioni sportive, sia a carattere professionistico
che dilettantistico, agli allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici od
accompagnatori.
- Per la partecipazione a gare professionistiche o
dilettantistiche, a carattere ufficiale o amichevole, nell'ambito di discipline sportive
riconosciute dal Comitato olimpico, e' necessaria una comunicazione scritta del C.O.N.I. o
della Federazione sportiva italiana che confermi la notorieta' della competizione e la
partecipazione dell'atleta o del gruppo sportivo.
- Quanto ai singoli componenti la squadra o il gruppo, la
rappresentanza fara' affidamento sulle liste ufficiali di nominativi o eventuali lettere
di segnalazione presentatele dagli enti sportivi stranieri, con l'indicazione della
qualifica di ciascuno dei componenti stessi.
- I mezzi di sussistenza richiesti non devono essere
inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui
all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998.
-
- 7. Visto per "inserimento nel mercato del lavoro"
(V.N.).
- Il visto per inserimento nel mercato del lavoro consente
l'ingresso in territorio italiano, ai fini di un soggiorno di lunga durata, al cittadino
straniero in favore del quale sia stata accettata la garanzia per l'accesso al lavoro,
secondo quanto previsto dai comma 1, 2 e 3 dell'art. 23, del testo unico n.
- 286/1998.
- I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto
sono previsti dagli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999.
- Lo stesso visto e' rilasciato altresi' agli stranieri che
si trovino nelle condizioni di cui al comma 4 dell'art. 23 del testo unico n. 286/1998,
per i quali non e' prevista l'autorizzazione sopracitata. I requisiti e le condizioni, per
tali casi, sono indicati dai comma 5 e 6, dell'art. 35 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1999 e dalla direttiva del Ministero dell'interno di cui al comma 3
dell'art. 4 del testo unico n. 286/1998, in particolare dagli articoli 2 e 4 della
Direttiva stessa.
-
- 8. Visto per "invito" (V.S.U.).
- Il visto per invito consente l'ingresso, al fine di un
soggiorno di breve durata, allo straniero invitato da enti, istituzioni, organizzazioni
pubbliche o private ma notorie, quale ospite di particolari eventi e manifestazioni di
carattere politico o scientifico-culturale, le cui spese di soggiorno siano a carico
dell'Ente invitante.
- Il visto verra' parimenti rilasciato allo straniero
convocato o invitato dall'autorita' giudiziaria italiana, per la durata indicata dalla
stessa autorita'.
-
- 9. Visto per "lavoro autonomo" (V.S.U. o V.N.).
- Il visto per lavoro autonomo consente l'ingresso in Italia,
ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo
straniero che intenda esercitare un'attivita' professionale o lavorativa a carattere non
subordinato, ai sensi dell'art. 26 del testo unico n. 286/1998.
- Per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo nei
casi di cui all'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) e d) del testo unico n. 286/1998, e'
richiesta l'autorizzazione al lavoro.
- In ogni caso, la rappresentanza diplomatico-consolare deve
segnalare l'avvenuto rilascio del visto alla Direzione provinciale del lavoro, servizio
ispezioni del lavoro, territorialmente competente.
-
- I. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto
sono previsti dall'art. 26, del testo unico n. 286/1998, e dall'art. 39 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 394/1999:
- 1) per le attivita' in cui ricorrano le condizioni previste
dal comma 1, dell'art. 39, del decreto del Presidente della Repubblica n.
- 394/1999, la dichiarazione ivi richiesta e' resa
dall'amministrazione preposta alla concessione delle relative abilitazioni, licenze e
autorizzazioni o alla ricezione della denuncia di inizio attivita', ovvero dagli enti
preposti alla vigilanza degli ordini professionali;
- 2) per le attivita' iscrivibili nel registro delle imprese
tenuto dalle camere di commercio, l'attestazione relativa all'astratta individuazione
delle risorse necessarie di cui al comma 3, dell'art. 39 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1999, riguardante le attivita' ancora da intraprendere, e' resa dalla
Camera di commercio competente per territorio, in ragione delle funzioni attribuite alle
camere stesse in tema di sviluppo economico locale e regolazione del mercato.
- Tale attestazione e' resa altresi' dai competenti ordini
professionali, per le attivita' soggette ad iscrizione negli ordini stessi.
- Per quelle attivita' autonome che non trovano
corrispondente iscrizione nel registro delle imprese e che siano svincolate da licenze e
autorizzazioni, da denunce di inizio attivita', o dall'iscrizione ad albi, registri od
elenchi abilitanti (es. attivita' di consulenza, anche con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa), e per le quali pertanto non e' individuabile l'Amministrazione
competente a rilasciare la dichiarazione e l'attestazione di cui ai comma 1 e 3, dell'art.
39, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, gli stranieri devono essere
in possesso di:
- a) un idoneo contratto corredato, nel caso sia sottoscritto
da un'impresa italiana, con certificato di iscrizione nel registro delle imprese e, nel
caso di committente estero, con attestazione analoga vidimata dalla rappresentanza
diplomatico-consolare italiana competente;
- b) copia di una formale dichiarazione di responsabilita',
preventivamente rilasciata o inviata dal committente italiano o dal suo legale
rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro, servizio ispezione del
lavoro, nella quale si indichi che in virtu' del contratto stipulato non verra' instaurato
alcun rapporto di lavoro subordinato;
- c) una dichiarazione del committente, con cui si assicuri
per il lavoratore autonomo un compenso di importo superiore al livello minimo previsto
dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
- d) copia dell'ultimo bilancio depositato presso il registro
delle imprese, nel caso di societa' di capitali, o dell'ultima dichiarazione dei redditi,
nel caso di societa' di persone o di impresa individuale o di committente non
imprenditoriale, da cui risulti che l'entita' dei proventi o dei redditi sia sufficiente a
garantire il compenso di cui al punto c).
- Per tali attivita', la documentazione sopra elencata
sostituisce l'attestazione di cui al comma 3 dell'art. 39 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1999.
- Nei casi di lavoro autonomo da svolgere in qualita' di
socio e/o amministratore in societa' e cooperative gia' in attivita', non e' richiesta
alcuna attestazione circa i parametri finanziari di riferimento di cui al comma 3
dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999. In tali casi, in
luogo dell'attestazione stessa, lo straniero socio prestatore d'opera o soggetto che
rivesta cariche sociali deve essere in possesso di:
- e) certificato di iscrizione della societa' nel registro
delle imprese;
- f) copia di una formale dichiarazione di responsabilita',
preventivamente rilasciata o inviata dal legale rappresentante della societa' o della
cooperativa alla competente Direzione provinciale del lavoro, servizio ispezione del
lavoro, nella quale si indichi che in virtu' del contratto stipulato non verra' instaurato
alcun rapporto di lavoro subordinato;
- g) una dichiarazione del rappresentante legale della
societa' che assicuri per il socio prestatore d'opera o per il soggetto che riveste
cariche sociali, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge
per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
- h) copia dell'ultimo bilancio depositato presso il Registro
delle imprese, nel caso di societa' di capitali, o dell'ultima dichiarazione dei redditi,
nel caso di societa' di persone, da cui risulti che l'entita' dei proventi derivanti
dall'attivita' sociale e' sufficiente a garantire il compenso di cui al punto g);
- 3) conformemente a quanto previsto dal comma 4, dell'art.
39, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, le dichiarazioni e le
attestazioni - o la documentazione sostitutiva, sopra indicate devono essere presentate
alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del nulla osta provvisorio ai
fini dell'ingresso;
- 4) le dichiarazioni e le attestazioni - o la documentazione
sostitutiva, in questione, unitamente al nulla osta della questura, devono essere
presentate alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente, ai fini del
rilascio del visto ai sensi dei comma 5, 6 e 7, dell'art. 26, del testo unico n. 286/1998,
e del comma 6, dell'art. 39, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999;
- 5) ai fini dell'accertamento da parte della Rappresentanza
diplomatico-consolare dei requisiti previsti dal comma 3, dell'art. 26, del testo unico n.
286/1998, si dispone quanto segue:
- a) in tutti i casi, lo straniero deve dimostrare il
requisito della disponibilita' di un alloggio idoneo, mediante l'esibizione un contratto
di acquisto o locazione di un immobile, mediante una dichiarazione resa dallo straniero
stesso ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero a mezzo di
una dichiarazione resa ai sensi delle medesime norme da un cittadino italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione del
richiedente il visto un alloggio idoneo;
- b) il requisito reddituale minimo previsto dal citato comma
3, dell'art. 26 del testo unico n. 286/1998 e' soddisfatto in presenza di una
corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia, ovvero in presenza delle dichiarazioni previste ai precedenti
punti 2.c) e 2.g).
-
- II. Per cio' che concerne l'attivita' lavorativa nel
settore dello sport, quanto disposto dal comma 17 dell'art. 40, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 394/1999 e' applicabile anche agli stranieri che intendano svolgere
attivita' autonoma presso societa' sportive non professionistiche, diverse da quelle
previste dalla legge 23 marzo 1981, n. 91.
-
- III. Per quanto riguarda il lavoro autonomo nel settore
dello spettacolo, i requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:
- a) copia dell'atto contrattuale di lavoro autonomo, con
firma autenticata del gestore, del titolare della licenza di esercizio, dell'impresario o
di un legale rappresentante, che garantisca al lavoratore un compenso di importo superiore
a quello previsto dai contratti nazionali per le categorie di lavoratori subordinati con
qualifiche simili;
- b) copia di una formale dichiarazione di responsabilita',
preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale rappresentante alla
competente Direzione provinciale del lavoro, servizio ispezione del lavoro, nella quale si
indichi che in virtu' del contratto stipulato non verra' instaurato alcun rapporto di
lavoro subordinato;
- c) idonea certificazione professionale, rilasciata da enti
pubblici o da qualificati istituti privati del Paese di origine o di stabile residenza del
lavoratore straniero, convalidata dalla competente autorita' consolare italiana che
attesti la legittimazione dell'organo straniero al rilascio della certificazione. Laddove
non esistano tali enti o non vengano rilasciate attestazioni per le categorie interessate,
la certificazione in parola puo' essere sostituita dal curriculum professionale corredato
da pubblicazioni, registrazioni video o audio, articoli di stampa;
- d) nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso della
questura territorialmente competente, da richiedere, in analogia a quanto previsto in via
generale per il lavoro autonomo dal comma 4 dell'art. 39 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1999, su esibizione del contratto di lavoro;
- e) disponibilita' di un'idonea sistemazione alloggiativa,
documentabile anche mediante l'esibizione di prenotazione alberghiera, mediante una
dichiarazione resa dallo straniero ai sensi degli articoli 2 e 4, della legge 4 gennaio
1968, n. 15, ovvero a mezzo di una eventuale dichiarazione resa ai sensi delle medesime
norme dalla controparte contrattuale, che attesti di aver messo a disposizione del
richiedente il visto un alloggio idoneo.
- Per artisti di chiara fama od alta e nota qualificazione
professionale, e per artisti o complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla R.A.I.,
da emittenti televisive private o da enti pubblici, e in ogni caso per brevi tourne'e dei
lavoratori in questione, sara' sufficiente l'esibizione di copia dell'atto contrattuale o
di comunicazione dell'avvenuta stipula del contratto.
- I visti d'ingresso per lavoro autonomo nel settore dello
spettacolo relativi a soggiorni di breve durata, vengono rilasciati al di fuori delle
quote di cui all'art. 3 comma 4 del testo unico n. 286/1998. I lavoratori autonomi
interessati dovranno essere informati dell'impossibilita' di svolgere la loro attivita'
per committente diverso da quello per il quale il visto e' stato rilasciato e
dell'impossibilita' di ottenere la conversione del permesso di soggiorno per motivi
diversi.
-
- 10. Visto per "lavoro subordinato" (V.S.U. o
V.N.).
- Il visto per lavoro subordinato consente l'ingresso, ai
fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo
straniero che sia chiamato in Italia a prestare un'attivita' lavorativa a carattere
subordinato.
- I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto
sono previsti dagli articoli 22, 24 e 27 del testo unico n. 286/1998 e dagli articoli 29,
30, 31, 38 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, fermi restando
gli adempimenti richiesti dagli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della
Repubblica stesso per l'esercizio di attivita' professionali.
- I requisiti e le condizioni di rilascio del visto per
"lavoro subordinato" stabiliti dall'art. 27, comma 1, lettera p), del testo
unico n. 286/1998, e dall'art. 40, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 394/1999 debbono intendersi applicabili anche agli stranieri destinati a svolgere
attivita' sportiva presso societa' non professionistiche, diverse da quelle previste dalla
legge 23 marzo 1981, n. 91.
- Per gli stranieri dipendenti da societa' estere, destinati
all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di
cui all'art. 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, il visto e' rilasciato dietro formale
e documentata richiesta delle societa' stesse.
- Per i marittimi stranieri destinati all'imbarco su navi di
bandiera italiana, iscritte nel registro internazionale di cui alla legge 27 febbraio
1998, n. 30, il visto e' rilasciato dietro richiesta dell'armatore o suo agente delegato,
corredata dall'iscrizione della nave nel registro internazionale e dalla relativa tabella
d'armamento. La validita' del visto sara' corrispondente alla durata prevista
dell'imbarco, che risultera' dal contratto di arruolamento, se gia' perfezionato, o da una
dichiarazione dello stesso armatore. Tale procedura potra' essere attivata in anticipo,
anche via telefax, ed il visto potra' essere rilasciato prescindendo dalla residenza in
loco del marittimo interessato.
- Per cio' che riguarda i marittimi stranieri che intendano
imbarcare o sbarcare da navi di bandiera straniera presso porti italiani, e' previsto il
rilascio di visti di transito (successivo punto 18).
-
- 11. Visto per "missione" (V.S.U. o V.N.).
- Il visto per missione consente l'ingresso in Italia, ai
fini di un soggiorno di breve o lunga durata ma a tempo determinato, allo straniero che
per ragioni legate alla sua funzione politica, governativa o di pubblica utilita' debba
recarsi in territorio italiano.
- Hanno accesso a tale categoria di visto gli stranieri che
rivestano cariche governative o siano dipendenti di pubblica amministrazione, di enti
pubblici, o di Organizzazioni internazionali, inviati in Italia nell'espletamento delle
loro funzioni, ovvero i privati cittadini che per l'importanza della loro attivita' e per
gli scopi del soggiorno possano ritenersi di pubblica utilita' per le relazioni tra lo
Stato di appartenenza e l'Italia.
- Analogo visto per missione puo' essere rilasciato agli
stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare, anche quando
quest'ultimo sia esente dal visto.
-
- 12. Visto per "motivi religiosi" (V.S.U. o V.N.).
- Il visto per motivi religiosi consente l'ingresso, ai fini
di un soggiorno di breve o lunga durata, ai religiosi stranieri, intesi come coloro che
abbiano gia' ricevuto ordinazione sacerdotale, o condizione equivalente, religiose,
ministri di culti appartenenti ad organizzazioni confessionali iscritte nell'elenco tenuto
dal Ministero dell'interno, che intendano partecipare a manifestazioni di culto o
esercitare attivita' ecclesiastica, religiosa o pastorale.
- I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto
sono:
- a) l'effettiva condizione di "religioso";
- b) documentate garanzie circa il carattere religioso della
manifestazione o delle attivita' addotte a motivo del soggiorno in Italia.
- c) nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero
non siano a carico di enti religiosi, l'interessato deve disporre di mezzi di sussistenza
non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la Direttiva di cui
all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998.
-
- 13. Visto di "reingresso" (V.N.).
- Il visto di reingresso consente l'entrata nel territorio
nazionale, ai fini della prosecuzione di un soggiorno di lunga durata a tempo determinato
o indeterminato, agli stranieri titolari di carta o permesso di soggiorno che si trovino
incidentalmente sprovvisti di tali documenti ed intendano rientrare nel territorio
italiano.
- I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto
sono previsti dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.
-
- 14. Visto per "residenza elettiva" (V.N.).
- Il visto per residenza elettiva consente l'ingresso in
Italia, ai fini del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro Paese e
sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attivita' lavorativa.
- A tal fine, lo straniero dovra' fornire adeguate e
documentate garanzie circa la disponibilita' di un'abitazione da eleggere a residenza, e
di ampie risorse economiche autonome, di cui si possa ragionevolmente supporre la
continuita' nel futuro. Tali risorse dovranno provenire dalla titolarita' di cospicue
rendite (pensioni, vitalizi), dal possesso di proprieta' immobiliari, dalla titolarita' di
stabili attivita' economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato.
- Al coniuge convivente, ai figli minori, ai figli
maggiorenni conviventi ed a carico, ed ai genitori conviventi a carico del titolare di
visto, potra' essere rilasciato analogo visto solo a condizione che le suddette capacita'
finanziarie siano adeguate.
-
- 15. Visto per "ricongiungimento familiare"
(V.N.).
- Il visto per ricongiungimento familiare consente l'ingresso
in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, a tempo determinato o indeterminato,
ai cittadini stranieri appartenenti alle categorie di seguito specificate, che intendano
riacquistare la loro unione familiare con cittadini italiani - o di un Paese dell'Unione
europea, ovvero di Paese aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, o con
stranieri di cittadinanza diversa da quelle predette, residenti o regolarmente
soggiornanti in Italia, secondo quanto previsto dall'art. 28 del testo unico n. 286/1998:
- a) il visto puo' essere rilasciato allo straniero che
intenda ricongiungersi con un familiare residente in Italia, cittadino italiano o di un
Paese dell'Unione europea, ovvero di Paese aderente all'Accordo sullo spazio economico
europeo, qualora ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 1656/1965, modificato dai decreti legislativi n. 470/1992 e n. 358/1999, e
dall'art. 29 del testo unico n. 286/1998.
- Il visto per ricongiungimento familiare sara' rilasciato
anche nel caso di adozione di stranieri maggiorenni da parte di cittadini italiani, in
presenza di un provvedimento definitivo adottato in tal senso dall'Autorita' giudiziaria
italiana competente;
- b) Il visto e' altresi' rilasciato allo straniero che
intenda ricongiungersi con un familiare cittadino di Paesi diversi da quelli indicati nel
punto a), regolarmente soggiornante in Italia, titolare di carta o permesso di soggiorno
di durata non inferiore ad un anno, rilasciato per lavoro subordinato, per lavoro
autonomo, per asilo, per studio o per motivi religiosi.
- Il visto e' rilasciato alle categorie di familiari di cui
ai comma 1, 2 e 6 dell'art. 29 del testo unico n. 286/1998.
- I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto
sono previsti dall'art. 29, commi 3, 6, 7, 8 e 9 del testo unico n. 286/1998 e dall'art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.
- La condizione di familiare a carico prevista dall'art. 29,
comma 1, lettere c) e d) del testo unico n. 286/1998 deve essere idoneamente documentata
alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente al rilascio del visto.
- Il nullaosta al ricongiungimento previsto dall'art. 29,
comma 7 del testo unico n. 286/1998 deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del
visto, entro sei mesi dalla data di rilascio da parte della questura competente.
-
- 16. Visto per "studio" (V.S.U. o V.N.).
- Il visto per studio consente l'ingresso in Italia, ai fini
di un soggiorno di breve o lunga durata, ma a tempo determinato, allo straniero che
intenda seguire corsi universitari ai sensi dell'art. 39 del testo unico n. 286/1998 e
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, corsi di studio o di
formazione professionale presso istituti riconosciuti o comunque qualificati, ovvero allo
straniero che sia chiamato a svolgere attivita' culturali e di ricerca.
- Il visto per studio e' altresi' rilasciato, per il periodo
necessario, allo straniero che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 47, comma 1
del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.
- I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto
sono:
- a) documentate garanzie circa il corso di studio,
formazione professionale o attivita' culturale da svolgere;
- b) adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento, non
inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la Direttiva di cui
all'art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998;
- c) polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri
ospedalieri, laddove lo straniero non abbia diritto all'assistenza sanitaria in Italia in
virtu' di accordi o convenzioni in vigore con il suo Paese;
- d) eta' maggiore di anni 14.
- Per quanto concerne le attivita' di studio che comportano
l'esercizio di attivita' sanitarie e' richiesto il preventivo riconoscimento del titolo di
studio abilitante all'esercizio professionale da parte del Ministero della sanita'.
-
- 17. Visto per "transito aeroportuale" (V.T.L.).
- Il visto per transito aeroportuale consente al cittadino
straniero specificatamente soggetto a tale obbligo (allegato 3 della ICC), di accedere
alla zona internazionale di transito di un aeroporto, durante scali o tratte di un volo o
di voli internazionali, senza entrare nel territorio della Parte contraente che ha
rilasciato il visto. L'obbligo del visto costituisce un'eccezione al diritto generale di
libero transito attraverso la zona internazionale di transito degli aeroporti (ICC, I,
2.1.1).
- I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto
sono:
- a) valido passaporto od equivalente documento di viaggio
munito, ove richiesto, di visto di ingresso nel Paese terzo di destinazione finale;
- b) biglietto aereo o prenotazione.
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- 18. Visto per "transito" (V.S.U.).
- Il visto per transito consente ad un cittadino straniero di
attraversare il territorio delle parti contraenti nel corso di un viaggio da uno Stato
terzo ad altro Stato terzo (ICC, I, 2.1.2), ed e' concesso a condizione che allo stesso
sia garantito l'ingresso nello Stato di destinazione finale e che il tragitto debba
ragionevolmente portarlo a transitare sul territorio delle altre parti contraenti (ICC, V,
2.1).
- La concessione del visto e' sempre subordinata alla
sussistenza dei requisiti minimi richiesti, in generale, per il rilascio di un visto di
breve durata per "turismo". Ulteriore requisito e' il possesso da parte dello
straniero, ove necessario, del visto di ingresso nel Paese terzo di destinazione finale.
- Il visto per transito e' altresi' rilasciato ai marittimi
stranieri che intendano imbarcare o sbarcare da navi straniere, presso porti situati nel
territorio nazionale o nello spazio Schengen.
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- 19. Visto per "trasporto" (V.S.U.).
- Il visto per trasporto consente l'ingresso, ai fini di un
soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda recarsi in Italia per brevi periodi
per svolgere attivita' professionale connessa con il trasporto di merci o persone, sia per
via terrestre che per via aerea (autotrasportatori, equipaggi di voli charter o privati).
- I requisiti e le condizioni previsti per l'ottenimento del
visto sono costituiti dalla documentazione attestante la condizione professionale dei
richiedenti, e da quella inerente l'attivita' da svolgere in occasione del soggiorno
richiesto.
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- 20. Visto per "turismo" (V.S.U.).
- Il visto per turismo consente l'ingresso, per breve durata,
in Italia e negli altri Paesi dello spazio Schengen al cittadino straniero che intenda
viaggiare per motivi turistici.
- I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto,
fatto salvo quanto previsto dall'Istruzione consolare comune di Schengen, parte III, punto
3, e parte V, punto 1, sono:
- a) adeguati mezzi finanziari di sostentamento, non
inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la Direttiva di cui
all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998;
- b) il titolo di viaggio di andata e ritorno (o
prenotazione) ovvero la disponibilita' di autonomi mezzi di viaggio;
- c) la disponibilita' di un alloggio (prenotazione
alberghiera, dichiarazione di ospitalita', ecc.).
- Nel caso d'invito da parte di cittadino italiano o
straniero regolarmente residente, dovra' essere esibita una "dichiarazione
d'invito" con cui il dichiarante attesti la sua disponibilita' ad offrire ospitalita'
in Italia al richiedente il visto. Laddove quest'ultimo non disponga autonomamente dei
mezzi di sussistenza previsti dal Ministero dell'interno con la Direttiva di cui all'art.
4, comma 3, del testo unico n. 286/1998, tale "dichiarazione d'invito" dovra'
essere accompagnata dalla ricevuta di un versamento bancario effettuato presso una banca
operante in Italia da colui che invita, in favore del cittadino straniero richiedente il
visto, per l'importo indicato dalla Direttiva predetta.
- Per i minori di eta' che partecipino a programmi di
accoglienza a carattere turistico-umanitario approvati dal "Comitato per la tutela
dei minori stranieri", (art. 33 del testo unico n. 286/1998) sono requisiti
necessari:
- a) l'assenso all'espatrio da parte di chi eserciti la
potesta' genitoriale o da parte del tutore;
- b) l'autorizzazione scritta dello stesso Comitato.
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- 21. Visto per "vacanze-lavoro" (V.N.).
- Il visto per vacanze-lavoro consente l'ingresso, per un
soggiorno di lunga durata, ai cittadini dei Paesi con cui l'Italia abbia stipulato degli
specifici accordi in materia, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera r), del testo unico
n. 286/1998, e dell'art. 40, comma 16, del decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999.
- La durata massima del visto e' di un anno, ferme restando
le limitazioni dell'attivita' lavorativa disposte dall'art. 40, comma 16, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 394/1999.
- I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto
sono previsti dagli specifici accordi internazionali in materia, tenendo conto dei
parametri stabiliti dal Ministero dell'interno agli articoli 2 e 4 della Direttiva di cui
all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998.
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